ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro

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ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro
Pubblicato il 29/12/2016
N. 02481/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02256/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2256 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Amilcare Lauria C.F.
LRAMCR62L05L103E, Elvio Fortuna C.F. FRTLVE64L07L103X, con
domicilio eletto presso Elena Rossi in Milano, via Fratelli Campi, 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via
Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto n. 333. D/57641 del 1 settembre 2015, notificato il 12 settembre
2015, con cui è stata rigettata l’istanza del 8 ottobre 2013 presentata dalla
ricorrente per conseguire, ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 26
marzo 2001, la sua assegnazione temporanea presso Questura di Pescara;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 il dott. Ugo Di
Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è un assistente della polizia di Stato in servizio presso il
compartimento di polizia ferroviaria per la Lombardia di Milano.
Avendo una bambina nata il 15 settembre 2013, oltre ad essere già madre di
altra bambina, ed essendo coniugata con altro assistente capo della polizia di
Stato, ha chiesto di essere assegnata, ai sensi dell’articolo 42 del decreto
legislativo 151 del 26 marzo 2001, presso la Questura di Pescara ove risiede la
famiglia.
Un primo diniego dell’amministrazione, impugnato davanti al giudice
amministrativo, è stato annullato con sentenza 331 del 30 gennaio 2015 di
questo T.A.R.. Tale sentenza sancì l’obbligo di provvedere nuovamente
sull’istanza della ricorrente.
2. L’amministrazione ha nuovamente respinto l’istanza di assegnazione
temporanea con il provvedimento che è stato impugnato con il presente ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 1457/2015 e la causa è stata
trattenuta in decisione all’odierna udienza.
3. Il nuovo provvedimento impugnato con il presente ricorso pur riconoscendo
l’esistenza dei presupposti normativi per la concessione dello stesso oppone un
diniego per le seguenti ragioni:
- la polizia ferroviaria di Milano gestisce il più importante nodo ferroviario
nazionale con particolare attenzione al traffico ordinario dei passeggeri ed è
chiamato gestire gli spostamenti delle tifoserie calcistiche nonché al controllo
dei cittadini stranieri in transito verso altri paesi dell’unione europea;
- la dipendente è inserita in un contesto lavorativo nell’ambito della segreteria
del compartimento della polizia ferroviaria della Lombardia, cura i rapporti
istituzionali, gestisce la posizione dei funzionari in servizio nel compartimento
e svolge la funzione di verbalizzante degli incontri con i rappresentanti del
settore protezione aziendale di R.F.I. Trenitalia, avendo acquisito al riguardo
una specifica esperienza;
- la questura di Pescara, ove la ricorrente essere assegnata, presenta una carenza
organica pari al 6% al disotto della carenza organica nazionale registrate in tutte
le Questure;
- fermo restando l’esistenza dei presupposti normativi per la concessione dello
stesso la ricorrente non sarebbe titolare di un diritto soggettivo ma di interesse
legittimo recessivo rispetto ai primari interessi pubblici relativi all’ordine ed
alla sicurezza pubblica.
4. In linea di diritto, è pacifico, nella giurisprudenza amministrativa, che
l’articolo 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001 trova applicazione anche al
personale delle forze di polizia (tra le tante Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre
2013, n. 6061).
5. Tale disposizione è rivolta a dare protezione a valori di rilievo costituzionale
e, pertanto, un’eventuale dissenso “deve essere motivato e limitato a casi o
esigenze eccezionali” come chiarito testualmente dalla suddetta disposizione, a
seguito della recente modifica normativa per effetto dell’articolo 14, comma
settimo, della legge n. 124 del 2015.
Conseguentemente le mere difficoltà organizzative dell’amministrazione,
dovute a carenza di organico, non possono costituire motivi ostativi al
riconoscimento del beneficio previsto dalla suddetta disposizione normativa,
introdotta dal legislatore a tutela dei minori (vedi recentemente Consiglio di
Stato, sez. III, ord. 26 febbraio 2016, n. 685).
6. Ciò premesso il ricorso è fondato.
Nel caso concreto vengono evidenziate soltanto esigenze organizzative
sottolineando la particolare competenza della dipendente nello svolgere la
funzione di verbalizzante degli incontri con i rappresentanti del settore
ferroviario.
Le mansioni svolte dalla ricorrente, pertanto, rientrano nell’esercizio dei
normali compiti di qualunque dipendente di pari qualifica e ben possono essere
svolte da altri dipendenti, come del resto avvenuto nelle numerose ipotesi in cui
la dipendente ha beneficiato di ben cinque permessi ex articolo 7 del d.p.r.
254/1999 (vedi quanto affermato a pagina 6 della memoria depositata il 10
novembre
2016
che
evidenzia
circostanza
di
fatto
non
contestate
dall’amministrazione sensi dell’articolo 64 del cpa).
Inoltre, le carenze di organico della Questura di Pescara depongono a favore
della copertura temporanea del posto in parola dovendosi evidenziare, anche,
che nulla ha detto l’amministrazione in ordine alle carenze di organico della
sede di provenienza.
Inoltre, contraddittoriamente, l’amministrazione pone l’accento sulle funzioni di
carattere amministrativo svolte evidenziando, invece, a fondamento del diniego
delle esigenze di servizio con riferimento, prevalentemente, a compiti operativi
relativi alla gestione delle tifoserie nell’ambito di competizioni sportive,
anch’essi rientranti nelle normali mansioni di qualunque dipendente della
polizia di Stato.
7. Per tali ragioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il
provvedimento impugnato.
8. In mancanza dei “ casi o esigenze eccezionali” che potrebbero giustificare un
diniego, come precisato dalla recente modifica normativa sopra citata, la
ricorrente va assegnata alla sede richiesta per un periodo complessivo di tre
anni, tenuto conto anche dei permessi e delle assegnazioni temporanee già
eventualmente usufruiti a tale titolo (anche in esecuzione dell’ordinanza
cautelare), come previsto dal citato 42 bis, e ciò anche al fine di reintegrare
pienamente la posizione soggettiva della ricorrente lesa dagli atti illegittimi
dell’amministrazione.
9. Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone come in
motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in
favore della ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 4.000
(quattromila), oltre oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione
in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti
elettronici
o
mediante
reti
di
comunicazione
elettronica,
all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria
potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo
interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016
con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Primo Referendario
Valentina Santina Mameli, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Ugo Di Benedetto