N. 00329/2016 REG.PROV.COLL. N. 00257/2016 REG.RIC
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N. 00329/2016 REG.PROV.COLL. N. 00257/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 257 del 2016, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Grofcich, con domicilio eletto presso Giuseppina Grofcich in Venezia-Mestre, Via Pepe, 142; contro Ministero dell'Interno, Questura di Venezia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63; per l'annullamento del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Venezia Cat. A/11/2015 P.A.S.I. nr. 210/2015 Immigr. del 2.12.2015 e notificato il 17.12.2015. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Venezia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Considerato: che il Sig. ** con il ricorso in epigrafe impugna il provvedimento con il quale la Questura di Venezia ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; che il diniego è motivato con un giudizio di pericolosità sociale formulato in ammonimento relazione orale da all’esistenza parte del di un Questore provvedimento di Venezia di in considerazione delle asserite condotte violente segnalate dalla moglie di quest’ultimo; che il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 e che l’Amministrazione avrebbe fatto discendere automaticamente il giudizio di pericolosità sociale in capo al ricorrente esclusivamente sulla base della denuncia presentata dalla moglie alla base del successivo avviso orale del Questore di Venezia; che si costituiva in giudizio l’Amministrazione contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato; Ritenuto: che nel caso di specie è dirimente constatare come il giudizio di pericolosità sociale alla base del provvedimento sia fondato, esclusivamente, sull’ammonimento orale del Questore di Venezia, senza che sussistano altri elementi e circostanze ulteriori a confermare la valutazione dell’Amministrazione così espressa; che detta valutazione di pericolosità deve ritenersi di per sé insufficiente a fondare il provvedimento di rigetto e, ciò, considerando che i fatti alla base del provvedimento non sono stati mai accertati e nemmeno è stato disposto il rinvio a giudizio; che, nel contempo, il referto del pronto soccorso, in relazione al quale la moglie del ricorrente aveva dedotto di aver subito maltrattamenti, non consente di confermare i maltrattamenti menzionati nel provvedimento ora impugnato e nell’avviso sopra citato; che precedenti pronunce (per tutti si veda T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 09-06-2015, n. 461, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 2407-2015, n. 1834 e Cons. Stato Sez. III, 03-12-2015, n. 5474) hanno sancito come sia illegittimo il provvedimento che nega il rinnovo del permesso di soggiorno sinteticamente motivato, giudizio senza un autonomo, seppure di pericolosità sociale, limitandosi all'affermazione di un vincolante automatismo; che sul punto è comunque necessario che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove interessante reati di per sé ostativi, debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi potenzialmente atti a formare il giudizio di pericolosità dovendosi tenere in debito conto, in particolare, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'eventuale inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero; che risulta altresì accertato, anche a seguito della costituzione dell’Amministrazione, che il ricorrente è incensurato, non avendo mai commesso delitti o reati di sorta e che vive con la moglie e la figlia nel territorio nazionale dal 2010; che una valutazione più articolata della pericolosità sociale non poteva non ritenersi indispensabile, sia in considerazione degli elementi in possesso dell’Amministrazione sia, ancora, in applicazione della tutela rafforzata del nucleo familiare così come garantita dall’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98 e alle successive pronunce della Corte Costituzionale di cui da ultimo la sentenza n. 202/2013; che, pertanto, il ricorso può essere accolto e va disposto l’annullamento del provvedimento ora impugnato: che le spese sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’Amministrazione ora costituita al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 800,00 (ottocento//00) oltre iva e cpa e con refusione del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati: Oria Settesoldi, Presidente Riccardo Savoia, Consigliere Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore IL PRESIDENTE L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/03/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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