N. 00329/2016 REG.PROV.COLL. N. 00257/2016 REG.RIC

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N. 00329/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2016, proposto
da: **, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Grofcich, con
domicilio eletto presso Giuseppina Grofcich in Venezia-Mestre,
Via Pepe, 142;
contro
Ministero
dell'Interno,
Questura
di
Venezia,
rappresentati
e
difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria per legge
in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del
provvedimento
di
rigetto
del
rinnovo
del
permesso
di
soggiorno emesso dal Questore di Venezia Cat. A/11/2015 P.A.S.I.
nr. 210/2015 Immigr. del 2.12.2015 e notificato il 17.12.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l’atto
di
costituzione
in
giudizio
del
Ministero
dell'Interno - Questura di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 il
dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
che
il
Sig.
**
con
il
ricorso
in
epigrafe
impugna
il
provvedimento con il quale la Questura di Venezia ha respinto la
sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
che il diniego è motivato con un giudizio di pericolosità sociale
formulato
in
ammonimento
relazione
orale
da
all’esistenza
parte
del
di
un
Questore
provvedimento
di
Venezia
di
in
considerazione delle asserite condotte violente segnalate dalla
moglie di quest’ultimo;
che il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della L.
n.
241/90
e
che
l’Amministrazione
avrebbe
fatto
discendere
automaticamente il giudizio di pericolosità sociale in capo al
ricorrente esclusivamente sulla base della denuncia presentata
dalla moglie alla base del successivo avviso orale del Questore
di Venezia;
che si costituiva in giudizio l’Amministrazione contestando le
argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso in
quanto infondato;
Ritenuto:
che nel caso di specie è dirimente constatare come il giudizio di
pericolosità sociale alla base del provvedimento sia fondato,
esclusivamente, sull’ammonimento orale del Questore di Venezia,
senza che sussistano altri elementi e circostanze ulteriori a
confermare la valutazione dell’Amministrazione così espressa;
che detta valutazione di pericolosità deve ritenersi di per sé
insufficiente
a
fondare
il
provvedimento
di
rigetto
e,
ciò,
considerando che i fatti alla base del provvedimento non sono
stati
mai
accertati
e
nemmeno
è
stato
disposto
il
rinvio
a
giudizio;
che, nel contempo, il referto del pronto soccorso, in relazione
al quale la moglie del ricorrente aveva dedotto di aver subito
maltrattamenti,
non
consente
di
confermare
i
maltrattamenti
menzionati nel provvedimento ora impugnato e nell’avviso sopra
citato;
che precedenti pronunce (per tutti si veda T.A.R. Lazio Latina
Sez. I, 09-06-2015, n. 461, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 2407-2015, n. 1834 e Cons. Stato Sez. III, 03-12-2015, n. 5474)
hanno sancito come sia illegittimo il provvedimento che nega il
rinnovo del permesso di soggiorno
sinteticamente
motivato,
giudizio
senza un autonomo, seppure
di
pericolosità
sociale,
limitandosi all'affermazione di un vincolante automatismo;
che sul punto è comunque necessario che il diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove interessante reati di per sé
ostativi, debba essere sorretto da una motivazione articolata su
tutti gli elementi potenzialmente atti a formare il giudizio di
pericolosità dovendosi tenere in debito conto, in particolare, la
durata
del
soggiorno
nel
territorio
nazionale
e
l'eventuale
inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero;
che risulta altresì accertato, anche a seguito della costituzione
dell’Amministrazione, che il ricorrente è incensurato, non avendo
mai commesso delitti o reati di sorta e che vive con la moglie e
la figlia nel territorio nazionale dal 2010;
che una valutazione più articolata della pericolosità sociale non
poteva non ritenersi indispensabile, sia in considerazione degli
elementi
in
possesso
dell’Amministrazione
sia,
ancora,
in
applicazione della tutela rafforzata del nucleo familiare così
come garantita dall’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98 e alle
successive pronunce della Corte Costituzionale di cui da ultimo
la sentenza n. 202/2013;
che,
pertanto,
il
ricorso
può
essere
accolto
e
va
disposto
l’annullamento del provvedimento ora impugnato:
che
le
spese
sono
poste
a
carico
della
parte
soccombente
e
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale
Amministrativo
Regionale
per
il
Veneto
(Sezione
Terza)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo Accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento
impugnato.
Condanna
l’Amministrazione
ora
costituita
al
pagamento
delle
spese di lite che liquida in Euro 800,00 (ottocento//00) oltre
iva e cpa e con refusione del contributo unificato.
Ordina
che
la
presente
sentenza
sia
eseguita
dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10
marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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