Patrimonio e Successione

Transcript

Patrimonio e Successione
GENTE MONEY – 23 settembre 2013
Sezione Economia – Leonardo.it
Patrimonio e Successione (*)
(*) Roberto Lenzi – Avvocato, Lenzi e Associati
Il CONTESTO
Le dispute nelle aziende familiari coinvolgono da sempre non solo i nomi più noti dell’imprenditoria
italiana, ma anche e soprattutto le realtà minori: quella miriade di imprese di piccola e media
dimensione, non necessariamente quotate, che costituiscono l’ossatura dell’economia italiana. Quante
volte abbiamo assistito a liti ereditarie? Beni privati ed aziende, infatti, sono da sempre al centro delle
problematiche che riguardano il patrimonio familiare e i diritti di successione dell’azienda di famiglia. La
trasmissione della ricchezza familiare è tema così importante e delicato che coinvolge gli interessi più
differenti dei soggetti che vi sono coinvolti: dalle volontà del capo famiglia alle aspettative degli eredi
legittimi o meno; fino addirittura ad attrarre, in alcuni casi, anche terzi estranei alla famiglia, tra cui lo
Stato.
In tale contesto, gli elementi che intervengono sono molteplici e riguardano vuoi la componente
psicologico-emozionale; vuoi la composizione patrimoniale; vuoi la struttura familiare; vuoi, ma non
ultimi, i vincoli di natura civilistica che antepongono, di regola, a qualsiasi desiderio del “de cuius” (colui
che lascia l’eredità, nel linguaggio giuridico) il soddisfacimento dei diritti ereditari di alcuni soggetti: i
cosiddetti legittimari. Nella cultura italiana, infatti, al centro della società c’è la famiglia. Vi è, pertanto,
una notevole differenza rispetto al modello inglese (e anglosassone in generale) in particolare dove non
esistono regole che stabiliscono le quote per i legittimari, intervenendo la discrezionalità del giudice
(Inheritance Act del 1975) a stabilire, di volta in volta, le quote rivendicate e spettanti a quei soggetti
(detti “dependents”), coniuge-convivente–figli consanguinei-figliastri, che al momento della morte
dipendevano dal de cuius. Invece in Italia non è possibile diseredare nessun avente diritto, tranne
pochissimi casi di esclusione ben individuati dalla legge. Per il codice italiano, di matrice napoleonica, il
coniuge ed i figli hanno eguali diritti; sono messi sullo stesso piano il figlio che merita con il figlio
dilapidatore e scapestrato, e/o con il coniuge fuggito in Polinesia con l’amante.
E’ ORA DI RIVEDERE IL DIRITTO EREDITARIO PER IL BENE-AZIENDA
In tal senso forse una revisione del diritto ereditario, in relazione alla quale è stata presentato qualche
anno fa in Senato un disegno legge (n. 1043 del 2006), potrebbe essere l’occasione di adeguare
l’istituto ai mutati tempi; per lo meno per ciò che concerne il bene-azienda. Il proprietario dell’impresa,
che voglia garantire continuità aziendale, premiando il figlio più meritevole e più adatto
imprenditorialmente, ovvero designare anche un terzo, deve oggi fare i conti con il soddisfacimento dei
diritti di tutti gli aventi causa. E, quindi, tacitarli con altri beni (se esistenti) frammentando e
polverizzando in tal modo il patrimonio; oppure attingendo alle risorse monetarie aziendali, distogliendo
magari il capitale necessario allo sviluppo dell’impresa per investimenti, ricerca e sviluppo. Anche se è
vero che una tale rivisitazione non potrebbe non tenere conto di altri aspetti familiari o delle eventuali
manipolazioni che potrebbero coinvolgere il pater familias: proviamo a pensare a banali conflitti
GENTE MONEY – 23 settembre 2013
Sezione Economia – Leonardo.it
caratteriali con uno degli eredi, oppure all’invaghimento in età senile per una persona estranea al
nucleo familiare.
Ciò premesso, è comunque da considerare che le proprietà delle piccole e medie imprese familiari
storiche sono giunte alla terza o quarta generazione; non c’è più alla guida una famiglia
“mononucleare”, cioè un singolo nucleo familiare che possiede l’azienda e guida la gestione. Spesso
incontriamo gruppi plurifamiliari allargati con numerosi altri soggetti che vi inseriscono: nipoti, eventuali
figli di secondo letto, coppie di nazionalità e culture diverse, ed altri ancora. Una simile realtà potrebbe
quindi necessitare di una nuova regolamentazione che cerchi perlomeno di mediare tra la visione
classica della famiglia e i mutamenti che sono intervenuti: economico-finanziari da un lato e
generazionali dall’altro.
In ogni caso il quadro attuale del diritto successorio, come accennato, prevede oggi un ruolo di primo
piano per determinati soggetti; quelli caratterizzati, cioè, da un rapporto di intensa familiarità con il de
cuius e proprio per questo preferiti ad altri.
Per comprendere meglio come la successione sia regolata in Italia si può fare riferimento ai concetti di
successione legittima, successione necessaria, successione testamentaria.
SUCCESSIONE LEGITTIMA
La successione legittima regola il trasferimento dell’eredità qualora la persona defunta non lasci alcun
testamento. In tale caso il principio applicato è quello di preferire i congiunti del de cuius a qualunque
altro soggetto. Eredi legittimi saranno pertanto, prioritariamente, i parenti più prossimi (figli e coniuge)
sino a giungere, in caso di rinuncia degli stessi o loro mancanza, a quelli di grado più remoto, ma non
oltre il sesto (oltre, l’eredità si devolve allo Stato).
SUCCESSIONE LEGITTIMA (EREDITA’ SENZA TESTAMENTO)
EREDI
QUOTA EREDITARIA
Coniuge
Intera
Coniuge + 1 figlio
½ figlio – ½ coniuge
Coniuge con più figli
1/3 coniuge – 2/3 figli
Coniuge + ascendenti
2/3 coniuge + diritto abitazione – 1/3 ascendenti
1 figlio
Intera
Più figli
In parti uguali
1 figlio + due nipoti (figli di un altro figlio premorto) ½ figlio – ½ ai nipoti in parti uguali
Nipoti di figlio/figli premorti
In parti uguali
GENTE MONEY – 23 settembre 2013
Sezione Economia – Leonardo.it
Ascendenti
In parti uguali
Coniuge + ascendenti + fratelli
2/3 coniuge – ¼ ascendenti – 1/12 fratelli e sorelle
Coniuge + fratelli e sorelle
2/3 coniuge – 1/3 fratelli e sorelle
Ascendenti + fratelli e sorelle
½ ascendenti – ½ fratelli e sorelle
Fratelli e sorelle
In parti uguali
Altri parenti sino al 6° grado
In parti uguali
Nota: I figli legittimi (nati da un matrimonio) hanno gli stessi diritti (in totale equiparazione) di quelli dei
figli naturali (nati da persone non legate da coniugio) e degli adottivi. Con la Legge 219/2012 è stato
abolito il c.d. “diritto di commutazione” (soddisfacimento di beni ereditari in denaro o in natura a favore
dei figli legittimi nei confronti dei figli naturali, fatta salva la facoltà per questi ultimi -con ricorso al
giudice- di opporsi) già previsto dal comma 3 dell’art. 537 del Codice Civile
SUCCESSIONE NECESSARIA
Con il termine, invece, di successione necessaria facciamo riferimento ad una specifica riserva di legge
(e in questo la successione necessaria rappresenta una sottospecie di successione legittima, tale da
funzionare come un limite alla successione testamentaria) che il codice civile attribuisce a determinati
strettissimi congiunti denominati legittimari o eredi necessari.
Tali sono il coniuge e gli ascendenti o discendenti in linea retta che hanno diritto per legge ad una
consistente quota di eredità sulla quale il de cuius non può intervenire discrezionalmente: né con
donazioni durante la sua vita, né con un testamento con il quale gli stessi siano “dimenticati” o
“diseredati”.
In caso di violazione della quota di legittima, i soggetti aventi causa potranno agire con l’azione di
riduzione, potendo mettere in discussione gli atti di disposizione testamentaria e tutte le donazioni
eseguite in vita, al fine di ricostruire la massa ereditaria sulla quale eseguire la ripartizione nel rispetto
delle quote riservate loro dalla legge.
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Con il principio appena enunciato arriviamo alla successione cosiddetta testamentaria, che è l’unica
che consente al de cuius di disporre discrezionalmente nell’ambito successorio dei propri beni, pur con
i limiti delle quote riservate ai legittimari sopra indicati.
In Italia, infatti, vige il divieto dei cosiddetti patti successori, tramite i quali il disponente decide di
destinare i propri beni per il momento successivo alla sua morte. Il “passaggio” dei diritti ereditari,
pertanto, può avvenire solamente per legge o testamento e attraverso l’istituto del Patto di Famiglia
che consente all’imprenditore o al titolare di partecipazioni societarie, a precise e ben individuate
condizioni, di trasferire ad uno o più discendenti, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie quote (artt. dal
768-bis al 758-octies codice civile, introdotti dalla legge n. 55 del 14 febbraio 2006).
GENTE MONEY – 23 settembre 2013
Sezione Economia – Leonardo.it
La redazione di un testamento (olografo, pubblico o segreto che sia), dunque, è, di regola, l’unica
possibilità di potere disporre di una parte dell’eredità privilegiando alcuni e non altri. In altre parole: il
testamento è lo strumento che consente la libera espressione, ancorché compressa in termini
quantitativi, delle proprie volontà.
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – QUOTA DI LEGITTIMA E QUOTA DI RISERVA
EREDI
QUOTA DI LEGITTIMA
QUOTA
DISPONIBILE
Coniuge
½ patrimonio + diritto abitazione
1/2
Coniuge + 1 figlio
1/3 patrimonio + diritto abitazione al coniuge1/3 patrimonio al 1/3
figlio
Coniuge + 2 o più
figli
¼ patrimonio + diritto abitazione al coniuge½ patrimonio ai
figli in parti uguali
Coniuge +
ascendenti
½ patrimonio + diritto abitazione al coniuge¼ patrimonio agli 1/4
ascendenti
1 figlio
½ patrimonio
1/2
2 o + figli
2/3 patrimonio in parti uguali
1/3
Ascendenti
1/3 patrimonio
2/3
Nipoti di figlio
premorto
1/2
1/2
1/4
Importante appare sottolineare come la riserva di legge agli eredi necessari debba tenere conto di un
principio di natura quantitativa e non qualitativa: vale a dire, l’intangibilità della legittima (così come
riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina) può presupporre che il testatore voglia soddisfare le
ragioni dei legittimari attraverso beni di qualunque natura con l’unica condizione che siano compresi
nell’attivo ereditario. Pur con i limiti in precedenza delineati, tale aspetto, peraltro positivo in termini di
principio, ha favorito in passato, soprattutto in ambito aziendale, pratiche che hanno polverizzato molte
imprese nell’ambito delle quali i vari cespiti subivano destinazioni diverse: immobili ad un erede, ramo
d’azienda ad un altro e così via.
In un corretto approccio alla pianificazione successoria possono essere individuati degli strumenti in
grado di consentire al “de cuius” di regolare la propria successione sotto il profilo qualitativo; essendovi
oggi forti compressioni al diritto di disporre la destinazione del patrimonio sotto il profilo quantitativo.
Tra questi strumenti vi sono il Patto di famiglia e il Trust .
PATTO DI FAMIGLIA
GENTE MONEY – 23 settembre 2013
Sezione Economia – Leonardo.it
L’utilizzo del Patto di famiglia, che in Italia ha trovato sinora scarsa applicazione, può risultare
particolarmente funzionale qualora nell’asse ereditario vi siano aziende o quote di di controllo nelle
stesse.
La Legge Finanziaria per l’anno 2007 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate 3/E del 22 gennaio 2008
hanno previsto infatti una completa esenzione del pagamento dell’imposta di successione e donazioni
qualora il patto di famiglia abbia come oggetto il trasferimento di quote o azioni sociali che attribuiscono
il controllo della società e a condizione che all’atto della stipula del patto di famiglia i beneficiari del
trasferimento si impegnino a proseguire l’esercizio dell’impresa o a detenere le quote per almeno
cinque anni.
Il Patto di famiglia, alla cui stesura devono partecipare tutti i soggetti che vantano diritti sull’asse
ereditario, è strumento di ottimizzazione del passaggio generazionale nel contesto in cui consente di
trasferire l’azienda di famiglia (o le partecipazioni societarie) ai familiari diretti, preservandola dal rischio
dell’azione di riduzione e collazione. Presupposto ideale per un eventuale utilizzo di questo istituto è
infine una limitata litigiosità familiare.
TRUST
Esenzioni analoghe a quelle del Patto di famiglia sono previste anche nel caso del Trust . L’utilizzo in
Italia di questo istituto è stato introdotto con la legge 364 del 1989 con la quale l’Italia ha recepito la
convenzione dell’Aja del 1° luglio 1995. Con la Legge Finanziaria per l’anno 2007 , con le circolari
dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E dell’agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008 e con l’ultima
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 del 23 aprile 2009 sono invece stati definiti gli aspetti di
fiscalità diretta e indiretta.
L’uso del Trust, oltre che nell’ambito di successioni d’azienda, può rappresentare un utile strumento per
la gestione di passaggi generazionali che vedono coinvolti soggetti deboli o minori che del Trust
divengono beneficiari. In generale, elementi caratteristici e distintivi del Trust sono:
- la separazione o segregazione dei beni apportati in Trust dal patrimonio personale del Trustee, il
soggetto che riceve beni e diritti da chi dispone il Trust (detto “settlor”);
- l’attribuzione al Trust (che opera attraverso il trustee) del potere di disporre dei beni conferitigli
nei termini e nel rispetto delle finalità stabilite nell’atto istitutivo del Trust medesimo.
L’utilizzo del Trust può essere particolarmente utile soprattutto nelle fasi propedeutiche all’apertura di
una successione e in particolare quando nell’asse ereditario vi sono beni immobili che, se conferiti nel
fondo, possono essere più facilmente trasferiti (anche mortis causa) in una polizza dedicata o in un
trust.
Non è infrequente che alcune successioni si aprano con beni mobili o immobili all’estero appartenenti al
“de cuius”. Che cosa succede in questi casi ? Come viene regolata la successione ? Qual è il diritto
applicabile ? Quale tassazione si incontra? Ecco per voi un quadro di sintesi che riguarda questi aspetti
nei principali Paesi.
GENTE MONEY – 23 settembre 2013
Sezione Economia – Leonardo.it
LA SUCCESSIONE PAESE PER PAESE
Fonte: rielaborazione Lenzi e Associati su dati successions in europe, guida global property e
ch/ch/private/index
Diritto applicabile Riserva di legittima
ITALIA
GERMANIA
FRANCIA
SPAGNA
Tassazione
Legge del Paese
Al coniuge, ai
Dal 4% all’ 8% a seconda del grado di
ove il de cuius aveva discendenti e, in
parentela .Esistono forti franchigie.
la nazionalità oppure mancanza di questi Esistono esenzioni per alcuni beni. In
la residenza abituale ultimi, agli
materia di doppie imposizioni, in Italia (a
(beni mobili e
ascendenti. Da un differenza di altri Paesi che non
immobili)
minimo di 1/3 (soli prevedono questa possibilità ) è possibile
ascendenti) a 2/3
detrarre l’imposta da pagare all’estero, nei
(concorso coniuge e limiti in cui quest’ultima è riferibile ai beni
figli).
esistenti all’estero.
Legge del Paese
Al coniuge, ai
Dal 7% al 30% per coniuge e parenti in
ove il de cuius aveva discendenti e, in
linea retta. Esistono piccole franchigie.
la nazionalità (beni mancanza di questi Dal 12% al 40% per altri gradui di
mobili e immobili). ultimi, agli
parentela. Dal 17% al 50% per i terzi.
Per i beni immobili ascendenti. In
esiste opzione (per generale, una quota
non residenti) per
pari ad ½ dell’asse
applicazione legge ereditario.
tedesca.
Legge del Paese di Al coniuge (1/4) ed Dal 5% al 40% per coniuge e discendenti
residenza abituale ai discendenti (da ½ in linea retta. Esistono piccole franchigie.
del de cuius (beni
a ¾ a seconda del Dal 35% al 55% per altri parenti. Per
mobili).Legge del
numero di figli).
terzi: 60%.
luogo in cui sono
situati i beni
(immobili).
Legge del Paese
Al coniuge, ai
Dipende dalla potestà delle singole regioni
ove il de cuius aveva discendenti e, in
autonome. In ogni caso, il calcolo viene
la propria nazionalità mancanza di questi effettuato applicando un moltiplicatore
(di regola per beni ultimi, agli
all’aliquota (che varia a seconda
mobili).Legge del
ascendenti. La
dell’importo) in funzione del rapporto di
luogo in cui sono
riserva è disciplinata parentela. Esistono franchigie limitate. Per
situati i beni
dal codice civile o da l’abitazione principale è prevista una
GENTE MONEY – 23 settembre 2013
Sezione Economia – Leonardo.it
(immobili).
leggi speciali in
riduzione del 95%.
alcune regioni
autonome. In
generale, da 2/3 a ¾
dell’asse ereditario
(max).
IRLANDA
Legge del Paese
Al coniuge ( da ½ a Aliquota del 25% per il valore che eccede
ove il de cuius aveva 1/3) a seconda della determinate soglie di esenzione) che
il domicilio (beni
presenza o meno di vanno da 21.700 euro a 434.000 euro a
mobili). Legge del
figli. E’ previsto che i seconda del grado di parentela.
luogo in cui sono
discendenti possano
situati i beni
agire per farsi
(immobili).
riconoscere (con atto
discrezionale del
giudice) una parte
dell’eredità qualora
ritengano di non
essere stati
soddisfatti in modo
equo.
LUSSEMBURGO Legge del Paese in Ai discendenti in
In generale, dal 2% al 15% (a seconda del
cui il de cuius aveva linea retta. La quota grado di parentela) con una sovrimposta
la residenza abituale varia da ½ a ¾ a
(dallo 0,1% al 2,2%) in base al valore
al momento del
seconda del numero dell’eredità. Esenzione per discendenti
decesso. Legge del di figli.
diretti e ascendenti e per coniuge con figli
luogo in cui sono
in vita.
situati i beni
(immobili)
GRECIA
Legge del Paese
Al coniuge, ai
Dall’ 1% al 40% a seconda del grado di
ove il de cuius aveva discendenti e, in
parentela.
la nazionalità (beni mancanza di questi
mobili o immobili)
ultimi, agli
ascendenti.
SVIZZERA
I beni sono soggetti, Il diritto svizzero
Nella Confederazione elvetica l’imposta
in genere, a imposte prevede le seguenti può arrivare fino al 50% e varia da
di successione nel quote di legittima:
Cantone a Cantone. Le aliquote più basse
Cantone in cui il de per il coniuge
sono nei Grigioni, mentre le più alte sono
cuius aveva il suo
superstite, una quota nei cantoni di Friburgo e Neuchatel. Il
ultimo domicilio. I
pari a1/2 della
coniuge superstite è esonerato in tutti i
beni immobili sono propria quota
Cantoni, ad eccezione del cantone di
imponibili nel
ereditaria; per ogni Jura. Gli eredi diretti sono esonerati nella
Cantone in cui si
discendente, una
maggior parte dei cantoni, ad eccezione di
trovano. Nel
quota pari a ¾ della Berna, Appenzello Interno, Grigioni, Vaud,
Cantone di Svitto
propria quota
Neuchatel e Jura.Nel cantone di Lucerna,
non è prevista
ereditaria; per ogni i Comuni possono prelevare l’imposta in
GENTE MONEY – 23 settembre 2013
Sezione Economia – Leonardo.it
REGNO UNITO
l’imposta di
ascendente, una
luogo del cantone (fatta salva una
successione .Sulla quota pari a ½ della franchigia).Gli ascendenti diretti sono
imposta di
propria quota
esonerati solo in alcuni Cantoni
successione si sta ereditaria.
(UR,OW,ZG, FR,AR,TI,VS,GE).Le
discutendo in
aliquote sono differenti a seconda del
Svizzera circa
grado di parentela e del valore della
l’applicazione di una
devoluzione. Nel Canton Ticino, nel caso
legge federale,
di fratelli e figliastri, vi è un’imposta
retroattiva dal 1°
progressiva: 14,54% su 1/milione di
gennaio 2012, che
franchi; 11,98% su 500/mila franchi e
colpisca con una
7,94% su 100/mila franchi.
imposta tutti i
patrimoni al di sopra
dei 2 milioni di
franchi (
indipendentemente
dal grado di
parentela) con
un’aliquota minima
del 20%.
Legge del Paese
La quota di legittima Di regola, aliquota del 40% per ogni
ove il de cuius aveva esiste solo in Scozia soggetto, escluso il coniuge.
il domicilio (di
ove al coniuge ed ai
regola).Legge del
discendenti è
luogo in cui sono
riservato almeno 1/3
situati i beni
dei beni. Nel resto
(immobili).
del Paese i
c.d. dependents
(soggetti totalmente
o parzialmente
dipendenti dal de
cuius alla sua morte)
possono proporre
domanda al giudice
civile (che deciderà
secondo la propria
discrezionalità)
affinchè venga
attribuito loro un
congruo importo
tratto dal patrimonio
ereditario
(“raisonable
provision”); qualora il
testatore li abbia
GENTE MONEY – 23 settembre 2013
Sezione Economia – Leonardo.it
USA
pretermessi o non
sufficientemente
considerati nel
testamento. In
Irlanda, un
discendente può
pretendere
un’attribuzione dal
patrimonio se il
disponente,
avendolo trascurato,
ha agito in violazione
di una “moral duty”.
Sono previste regole Non esiste una
In generale, (salvo disposizioni specifiche
diverse (per beni
quota di riserva (è dei singoli Stati) è pari ad un max del 55%
mobili o immobili) a consentito
sui beni oltre 1 milione di dollari (dal
seconda dei singoli diseredare i
2011).
Stati. Sull’ imposta di discendenti).Al
successione è in
coniuge è riservata
corso in Usa un
una quota (che
intenso dibattito.
dipende dalla durata
del matrimonio) in
alcuni Stati che
adottano la
comunione dei beni
(eccetto Georgia).In
Louisiana esiste una
riserva di legittima
(da ½ a 1/3 a favore
dei figli fino a 23
anni e per quelli con
handicap
(indipendentemente
dall’età).
Dal quadro si evince (diritto applicabile) come esistano diversi criteri per stabilire quale Paese abbia la
competenza e quali norme andranno applicate nelle pratiche di successioni transfrontaliera ove i beni
sono situati in più Stati.
A tale proposito, pare importante evidenziare che il Parlamento ed il Consiglio Europei hanno
approvato recentemente un regolamento (Regolamento 4 luglio 2012 n. 650/UE – su Gazzetta Ufficiale
L 201/07, 27 luglio 2012) atto a disciplinare le successioni internazionali che interessano cittadini
residenti in più Stati europei.
GENTE MONEY – 23 settembre 2013
Sezione Economia – Leonardo.it
La regola sarà, di norma, quella che prevede l’applicazione della legge dell’ultima residenza
abituale della persona che lascia l’eredità.
Pertanto, tutta la successione verrà regolata in base a questo principio, senza necessità di distinguere
tra beni mobili e immobili. In ogni caso, però, i cittadini potranno optare, con testamento, per il diritto del
Paese di nazionalità se diverso da quello di residenza abituale. Ad esempio, nel caso di un pensionato
tedesco morto in Francia, ove ha vissuto gli ultimi anni, la successione potrà essere regolata totalmente
dalla legge francese. Oggi invece si applicano due diritti; quello tedesco per i beni mobili e quello
francese per quelli immobili.
Queste norme diventeranno operative dal 17 agosto 2015. Il provvedimento, che riguarderà la materia
civile della successione a causa di morte, non si applicherà in ambito tributario e amministrativo di
competenza del legislatore nazionale (modalità di calcolo e versamento delle imposte); né riguarderà le
questioni attinenti alle convenzioni matrimoniali e i regimi patrimoniali tra coniugi. E’ prevista dal
regolamento l’emissione (facoltativa) di un certificato successorio europeo idoneo ad essere utilizzato
da tutti i soggetti che vantano diritti sulla successione. Si consideri che circa 13 milioni di europei
(secondo la Commissione UE) vivono in un altro stato membro e ogni anno nella UE si aprono circa
450 mila successioni internazionali per un valore superiore a 120 miliardi di euro.
Per quanto riguarda il recepimento del regolamento, per gli Stati membri è stato fissato un periodo di
3 anni di tempo per conformare la propria legislazione nazionale in modo tale da permettere alle nuove
norme di sortire i propri effetti. Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda non prendono parte al
regolamento.
*********************