Patrimonio e Successione
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Patrimonio e Successione
GENTE MONEY – 23 settembre 2013 Sezione Economia – Leonardo.it Patrimonio e Successione (*) (*) Roberto Lenzi – Avvocato, Lenzi e Associati Il CONTESTO Le dispute nelle aziende familiari coinvolgono da sempre non solo i nomi più noti dell’imprenditoria italiana, ma anche e soprattutto le realtà minori: quella miriade di imprese di piccola e media dimensione, non necessariamente quotate, che costituiscono l’ossatura dell’economia italiana. Quante volte abbiamo assistito a liti ereditarie? Beni privati ed aziende, infatti, sono da sempre al centro delle problematiche che riguardano il patrimonio familiare e i diritti di successione dell’azienda di famiglia. La trasmissione della ricchezza familiare è tema così importante e delicato che coinvolge gli interessi più differenti dei soggetti che vi sono coinvolti: dalle volontà del capo famiglia alle aspettative degli eredi legittimi o meno; fino addirittura ad attrarre, in alcuni casi, anche terzi estranei alla famiglia, tra cui lo Stato. In tale contesto, gli elementi che intervengono sono molteplici e riguardano vuoi la componente psicologico-emozionale; vuoi la composizione patrimoniale; vuoi la struttura familiare; vuoi, ma non ultimi, i vincoli di natura civilistica che antepongono, di regola, a qualsiasi desiderio del “de cuius” (colui che lascia l’eredità, nel linguaggio giuridico) il soddisfacimento dei diritti ereditari di alcuni soggetti: i cosiddetti legittimari. Nella cultura italiana, infatti, al centro della società c’è la famiglia. Vi è, pertanto, una notevole differenza rispetto al modello inglese (e anglosassone in generale) in particolare dove non esistono regole che stabiliscono le quote per i legittimari, intervenendo la discrezionalità del giudice (Inheritance Act del 1975) a stabilire, di volta in volta, le quote rivendicate e spettanti a quei soggetti (detti “dependents”), coniuge-convivente–figli consanguinei-figliastri, che al momento della morte dipendevano dal de cuius. Invece in Italia non è possibile diseredare nessun avente diritto, tranne pochissimi casi di esclusione ben individuati dalla legge. Per il codice italiano, di matrice napoleonica, il coniuge ed i figli hanno eguali diritti; sono messi sullo stesso piano il figlio che merita con il figlio dilapidatore e scapestrato, e/o con il coniuge fuggito in Polinesia con l’amante. E’ ORA DI RIVEDERE IL DIRITTO EREDITARIO PER IL BENE-AZIENDA In tal senso forse una revisione del diritto ereditario, in relazione alla quale è stata presentato qualche anno fa in Senato un disegno legge (n. 1043 del 2006), potrebbe essere l’occasione di adeguare l’istituto ai mutati tempi; per lo meno per ciò che concerne il bene-azienda. Il proprietario dell’impresa, che voglia garantire continuità aziendale, premiando il figlio più meritevole e più adatto imprenditorialmente, ovvero designare anche un terzo, deve oggi fare i conti con il soddisfacimento dei diritti di tutti gli aventi causa. E, quindi, tacitarli con altri beni (se esistenti) frammentando e polverizzando in tal modo il patrimonio; oppure attingendo alle risorse monetarie aziendali, distogliendo magari il capitale necessario allo sviluppo dell’impresa per investimenti, ricerca e sviluppo. Anche se è vero che una tale rivisitazione non potrebbe non tenere conto di altri aspetti familiari o delle eventuali manipolazioni che potrebbero coinvolgere il pater familias: proviamo a pensare a banali conflitti GENTE MONEY – 23 settembre 2013 Sezione Economia – Leonardo.it caratteriali con uno degli eredi, oppure all’invaghimento in età senile per una persona estranea al nucleo familiare. Ciò premesso, è comunque da considerare che le proprietà delle piccole e medie imprese familiari storiche sono giunte alla terza o quarta generazione; non c’è più alla guida una famiglia “mononucleare”, cioè un singolo nucleo familiare che possiede l’azienda e guida la gestione. Spesso incontriamo gruppi plurifamiliari allargati con numerosi altri soggetti che vi inseriscono: nipoti, eventuali figli di secondo letto, coppie di nazionalità e culture diverse, ed altri ancora. Una simile realtà potrebbe quindi necessitare di una nuova regolamentazione che cerchi perlomeno di mediare tra la visione classica della famiglia e i mutamenti che sono intervenuti: economico-finanziari da un lato e generazionali dall’altro. In ogni caso il quadro attuale del diritto successorio, come accennato, prevede oggi un ruolo di primo piano per determinati soggetti; quelli caratterizzati, cioè, da un rapporto di intensa familiarità con il de cuius e proprio per questo preferiti ad altri. Per comprendere meglio come la successione sia regolata in Italia si può fare riferimento ai concetti di successione legittima, successione necessaria, successione testamentaria. SUCCESSIONE LEGITTIMA La successione legittima regola il trasferimento dell’eredità qualora la persona defunta non lasci alcun testamento. In tale caso il principio applicato è quello di preferire i congiunti del de cuius a qualunque altro soggetto. Eredi legittimi saranno pertanto, prioritariamente, i parenti più prossimi (figli e coniuge) sino a giungere, in caso di rinuncia degli stessi o loro mancanza, a quelli di grado più remoto, ma non oltre il sesto (oltre, l’eredità si devolve allo Stato). SUCCESSIONE LEGITTIMA (EREDITA’ SENZA TESTAMENTO) EREDI QUOTA EREDITARIA Coniuge Intera Coniuge + 1 figlio ½ figlio – ½ coniuge Coniuge con più figli 1/3 coniuge – 2/3 figli Coniuge + ascendenti 2/3 coniuge + diritto abitazione – 1/3 ascendenti 1 figlio Intera Più figli In parti uguali 1 figlio + due nipoti (figli di un altro figlio premorto) ½ figlio – ½ ai nipoti in parti uguali Nipoti di figlio/figli premorti In parti uguali GENTE MONEY – 23 settembre 2013 Sezione Economia – Leonardo.it Ascendenti In parti uguali Coniuge + ascendenti + fratelli 2/3 coniuge – ¼ ascendenti – 1/12 fratelli e sorelle Coniuge + fratelli e sorelle 2/3 coniuge – 1/3 fratelli e sorelle Ascendenti + fratelli e sorelle ½ ascendenti – ½ fratelli e sorelle Fratelli e sorelle In parti uguali Altri parenti sino al 6° grado In parti uguali Nota: I figli legittimi (nati da un matrimonio) hanno gli stessi diritti (in totale equiparazione) di quelli dei figli naturali (nati da persone non legate da coniugio) e degli adottivi. Con la Legge 219/2012 è stato abolito il c.d. “diritto di commutazione” (soddisfacimento di beni ereditari in denaro o in natura a favore dei figli legittimi nei confronti dei figli naturali, fatta salva la facoltà per questi ultimi -con ricorso al giudice- di opporsi) già previsto dal comma 3 dell’art. 537 del Codice Civile SUCCESSIONE NECESSARIA Con il termine, invece, di successione necessaria facciamo riferimento ad una specifica riserva di legge (e in questo la successione necessaria rappresenta una sottospecie di successione legittima, tale da funzionare come un limite alla successione testamentaria) che il codice civile attribuisce a determinati strettissimi congiunti denominati legittimari o eredi necessari. Tali sono il coniuge e gli ascendenti o discendenti in linea retta che hanno diritto per legge ad una consistente quota di eredità sulla quale il de cuius non può intervenire discrezionalmente: né con donazioni durante la sua vita, né con un testamento con il quale gli stessi siano “dimenticati” o “diseredati”. In caso di violazione della quota di legittima, i soggetti aventi causa potranno agire con l’azione di riduzione, potendo mettere in discussione gli atti di disposizione testamentaria e tutte le donazioni eseguite in vita, al fine di ricostruire la massa ereditaria sulla quale eseguire la ripartizione nel rispetto delle quote riservate loro dalla legge. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Con il principio appena enunciato arriviamo alla successione cosiddetta testamentaria, che è l’unica che consente al de cuius di disporre discrezionalmente nell’ambito successorio dei propri beni, pur con i limiti delle quote riservate ai legittimari sopra indicati. In Italia, infatti, vige il divieto dei cosiddetti patti successori, tramite i quali il disponente decide di destinare i propri beni per il momento successivo alla sua morte. Il “passaggio” dei diritti ereditari, pertanto, può avvenire solamente per legge o testamento e attraverso l’istituto del Patto di Famiglia che consente all’imprenditore o al titolare di partecipazioni societarie, a precise e ben individuate condizioni, di trasferire ad uno o più discendenti, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie quote (artt. dal 768-bis al 758-octies codice civile, introdotti dalla legge n. 55 del 14 febbraio 2006). GENTE MONEY – 23 settembre 2013 Sezione Economia – Leonardo.it La redazione di un testamento (olografo, pubblico o segreto che sia), dunque, è, di regola, l’unica possibilità di potere disporre di una parte dell’eredità privilegiando alcuni e non altri. In altre parole: il testamento è lo strumento che consente la libera espressione, ancorché compressa in termini quantitativi, delle proprie volontà. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – QUOTA DI LEGITTIMA E QUOTA DI RISERVA EREDI QUOTA DI LEGITTIMA QUOTA DISPONIBILE Coniuge ½ patrimonio + diritto abitazione 1/2 Coniuge + 1 figlio 1/3 patrimonio + diritto abitazione al coniuge1/3 patrimonio al 1/3 figlio Coniuge + 2 o più figli ¼ patrimonio + diritto abitazione al coniuge½ patrimonio ai figli in parti uguali Coniuge + ascendenti ½ patrimonio + diritto abitazione al coniuge¼ patrimonio agli 1/4 ascendenti 1 figlio ½ patrimonio 1/2 2 o + figli 2/3 patrimonio in parti uguali 1/3 Ascendenti 1/3 patrimonio 2/3 Nipoti di figlio premorto 1/2 1/2 1/4 Importante appare sottolineare come la riserva di legge agli eredi necessari debba tenere conto di un principio di natura quantitativa e non qualitativa: vale a dire, l’intangibilità della legittima (così come riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina) può presupporre che il testatore voglia soddisfare le ragioni dei legittimari attraverso beni di qualunque natura con l’unica condizione che siano compresi nell’attivo ereditario. Pur con i limiti in precedenza delineati, tale aspetto, peraltro positivo in termini di principio, ha favorito in passato, soprattutto in ambito aziendale, pratiche che hanno polverizzato molte imprese nell’ambito delle quali i vari cespiti subivano destinazioni diverse: immobili ad un erede, ramo d’azienda ad un altro e così via. In un corretto approccio alla pianificazione successoria possono essere individuati degli strumenti in grado di consentire al “de cuius” di regolare la propria successione sotto il profilo qualitativo; essendovi oggi forti compressioni al diritto di disporre la destinazione del patrimonio sotto il profilo quantitativo. Tra questi strumenti vi sono il Patto di famiglia e il Trust . PATTO DI FAMIGLIA GENTE MONEY – 23 settembre 2013 Sezione Economia – Leonardo.it L’utilizzo del Patto di famiglia, che in Italia ha trovato sinora scarsa applicazione, può risultare particolarmente funzionale qualora nell’asse ereditario vi siano aziende o quote di di controllo nelle stesse. La Legge Finanziaria per l’anno 2007 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate 3/E del 22 gennaio 2008 hanno previsto infatti una completa esenzione del pagamento dell’imposta di successione e donazioni qualora il patto di famiglia abbia come oggetto il trasferimento di quote o azioni sociali che attribuiscono il controllo della società e a condizione che all’atto della stipula del patto di famiglia i beneficiari del trasferimento si impegnino a proseguire l’esercizio dell’impresa o a detenere le quote per almeno cinque anni. Il Patto di famiglia, alla cui stesura devono partecipare tutti i soggetti che vantano diritti sull’asse ereditario, è strumento di ottimizzazione del passaggio generazionale nel contesto in cui consente di trasferire l’azienda di famiglia (o le partecipazioni societarie) ai familiari diretti, preservandola dal rischio dell’azione di riduzione e collazione. Presupposto ideale per un eventuale utilizzo di questo istituto è infine una limitata litigiosità familiare. TRUST Esenzioni analoghe a quelle del Patto di famiglia sono previste anche nel caso del Trust . L’utilizzo in Italia di questo istituto è stato introdotto con la legge 364 del 1989 con la quale l’Italia ha recepito la convenzione dell’Aja del 1° luglio 1995. Con la Legge Finanziaria per l’anno 2007 , con le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E dell’agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008 e con l’ultima Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 del 23 aprile 2009 sono invece stati definiti gli aspetti di fiscalità diretta e indiretta. L’uso del Trust, oltre che nell’ambito di successioni d’azienda, può rappresentare un utile strumento per la gestione di passaggi generazionali che vedono coinvolti soggetti deboli o minori che del Trust divengono beneficiari. In generale, elementi caratteristici e distintivi del Trust sono: - la separazione o segregazione dei beni apportati in Trust dal patrimonio personale del Trustee, il soggetto che riceve beni e diritti da chi dispone il Trust (detto “settlor”); - l’attribuzione al Trust (che opera attraverso il trustee) del potere di disporre dei beni conferitigli nei termini e nel rispetto delle finalità stabilite nell’atto istitutivo del Trust medesimo. L’utilizzo del Trust può essere particolarmente utile soprattutto nelle fasi propedeutiche all’apertura di una successione e in particolare quando nell’asse ereditario vi sono beni immobili che, se conferiti nel fondo, possono essere più facilmente trasferiti (anche mortis causa) in una polizza dedicata o in un trust. Non è infrequente che alcune successioni si aprano con beni mobili o immobili all’estero appartenenti al “de cuius”. Che cosa succede in questi casi ? Come viene regolata la successione ? Qual è il diritto applicabile ? Quale tassazione si incontra? Ecco per voi un quadro di sintesi che riguarda questi aspetti nei principali Paesi. GENTE MONEY – 23 settembre 2013 Sezione Economia – Leonardo.it LA SUCCESSIONE PAESE PER PAESE Fonte: rielaborazione Lenzi e Associati su dati successions in europe, guida global property e ch/ch/private/index Diritto applicabile Riserva di legittima ITALIA GERMANIA FRANCIA SPAGNA Tassazione Legge del Paese Al coniuge, ai Dal 4% all’ 8% a seconda del grado di ove il de cuius aveva discendenti e, in parentela .Esistono forti franchigie. la nazionalità oppure mancanza di questi Esistono esenzioni per alcuni beni. In la residenza abituale ultimi, agli materia di doppie imposizioni, in Italia (a (beni mobili e ascendenti. Da un differenza di altri Paesi che non immobili) minimo di 1/3 (soli prevedono questa possibilità ) è possibile ascendenti) a 2/3 detrarre l’imposta da pagare all’estero, nei (concorso coniuge e limiti in cui quest’ultima è riferibile ai beni figli). esistenti all’estero. Legge del Paese Al coniuge, ai Dal 7% al 30% per coniuge e parenti in ove il de cuius aveva discendenti e, in linea retta. Esistono piccole franchigie. la nazionalità (beni mancanza di questi Dal 12% al 40% per altri gradui di mobili e immobili). ultimi, agli parentela. Dal 17% al 50% per i terzi. Per i beni immobili ascendenti. In esiste opzione (per generale, una quota non residenti) per pari ad ½ dell’asse applicazione legge ereditario. tedesca. Legge del Paese di Al coniuge (1/4) ed Dal 5% al 40% per coniuge e discendenti residenza abituale ai discendenti (da ½ in linea retta. Esistono piccole franchigie. del de cuius (beni a ¾ a seconda del Dal 35% al 55% per altri parenti. Per mobili).Legge del numero di figli). terzi: 60%. luogo in cui sono situati i beni (immobili). Legge del Paese Al coniuge, ai Dipende dalla potestà delle singole regioni ove il de cuius aveva discendenti e, in autonome. In ogni caso, il calcolo viene la propria nazionalità mancanza di questi effettuato applicando un moltiplicatore (di regola per beni ultimi, agli all’aliquota (che varia a seconda mobili).Legge del ascendenti. La dell’importo) in funzione del rapporto di luogo in cui sono riserva è disciplinata parentela. Esistono franchigie limitate. Per situati i beni dal codice civile o da l’abitazione principale è prevista una GENTE MONEY – 23 settembre 2013 Sezione Economia – Leonardo.it (immobili). leggi speciali in riduzione del 95%. alcune regioni autonome. In generale, da 2/3 a ¾ dell’asse ereditario (max). IRLANDA Legge del Paese Al coniuge ( da ½ a Aliquota del 25% per il valore che eccede ove il de cuius aveva 1/3) a seconda della determinate soglie di esenzione) che il domicilio (beni presenza o meno di vanno da 21.700 euro a 434.000 euro a mobili). Legge del figli. E’ previsto che i seconda del grado di parentela. luogo in cui sono discendenti possano situati i beni agire per farsi (immobili). riconoscere (con atto discrezionale del giudice) una parte dell’eredità qualora ritengano di non essere stati soddisfatti in modo equo. LUSSEMBURGO Legge del Paese in Ai discendenti in In generale, dal 2% al 15% (a seconda del cui il de cuius aveva linea retta. La quota grado di parentela) con una sovrimposta la residenza abituale varia da ½ a ¾ a (dallo 0,1% al 2,2%) in base al valore al momento del seconda del numero dell’eredità. Esenzione per discendenti decesso. Legge del di figli. diretti e ascendenti e per coniuge con figli luogo in cui sono in vita. situati i beni (immobili) GRECIA Legge del Paese Al coniuge, ai Dall’ 1% al 40% a seconda del grado di ove il de cuius aveva discendenti e, in parentela. la nazionalità (beni mancanza di questi mobili o immobili) ultimi, agli ascendenti. SVIZZERA I beni sono soggetti, Il diritto svizzero Nella Confederazione elvetica l’imposta in genere, a imposte prevede le seguenti può arrivare fino al 50% e varia da di successione nel quote di legittima: Cantone a Cantone. Le aliquote più basse Cantone in cui il de per il coniuge sono nei Grigioni, mentre le più alte sono cuius aveva il suo superstite, una quota nei cantoni di Friburgo e Neuchatel. Il ultimo domicilio. I pari a1/2 della coniuge superstite è esonerato in tutti i beni immobili sono propria quota Cantoni, ad eccezione del cantone di imponibili nel ereditaria; per ogni Jura. Gli eredi diretti sono esonerati nella Cantone in cui si discendente, una maggior parte dei cantoni, ad eccezione di trovano. Nel quota pari a ¾ della Berna, Appenzello Interno, Grigioni, Vaud, Cantone di Svitto propria quota Neuchatel e Jura.Nel cantone di Lucerna, non è prevista ereditaria; per ogni i Comuni possono prelevare l’imposta in GENTE MONEY – 23 settembre 2013 Sezione Economia – Leonardo.it REGNO UNITO l’imposta di ascendente, una luogo del cantone (fatta salva una successione .Sulla quota pari a ½ della franchigia).Gli ascendenti diretti sono imposta di propria quota esonerati solo in alcuni Cantoni successione si sta ereditaria. (UR,OW,ZG, FR,AR,TI,VS,GE).Le discutendo in aliquote sono differenti a seconda del Svizzera circa grado di parentela e del valore della l’applicazione di una devoluzione. Nel Canton Ticino, nel caso legge federale, di fratelli e figliastri, vi è un’imposta retroattiva dal 1° progressiva: 14,54% su 1/milione di gennaio 2012, che franchi; 11,98% su 500/mila franchi e colpisca con una 7,94% su 100/mila franchi. imposta tutti i patrimoni al di sopra dei 2 milioni di franchi ( indipendentemente dal grado di parentela) con un’aliquota minima del 20%. Legge del Paese La quota di legittima Di regola, aliquota del 40% per ogni ove il de cuius aveva esiste solo in Scozia soggetto, escluso il coniuge. il domicilio (di ove al coniuge ed ai regola).Legge del discendenti è luogo in cui sono riservato almeno 1/3 situati i beni dei beni. Nel resto (immobili). del Paese i c.d. dependents (soggetti totalmente o parzialmente dipendenti dal de cuius alla sua morte) possono proporre domanda al giudice civile (che deciderà secondo la propria discrezionalità) affinchè venga attribuito loro un congruo importo tratto dal patrimonio ereditario (“raisonable provision”); qualora il testatore li abbia GENTE MONEY – 23 settembre 2013 Sezione Economia – Leonardo.it USA pretermessi o non sufficientemente considerati nel testamento. In Irlanda, un discendente può pretendere un’attribuzione dal patrimonio se il disponente, avendolo trascurato, ha agito in violazione di una “moral duty”. Sono previste regole Non esiste una In generale, (salvo disposizioni specifiche diverse (per beni quota di riserva (è dei singoli Stati) è pari ad un max del 55% mobili o immobili) a consentito sui beni oltre 1 milione di dollari (dal seconda dei singoli diseredare i 2011). Stati. Sull’ imposta di discendenti).Al successione è in coniuge è riservata corso in Usa un una quota (che intenso dibattito. dipende dalla durata del matrimonio) in alcuni Stati che adottano la comunione dei beni (eccetto Georgia).In Louisiana esiste una riserva di legittima (da ½ a 1/3 a favore dei figli fino a 23 anni e per quelli con handicap (indipendentemente dall’età). Dal quadro si evince (diritto applicabile) come esistano diversi criteri per stabilire quale Paese abbia la competenza e quali norme andranno applicate nelle pratiche di successioni transfrontaliera ove i beni sono situati in più Stati. A tale proposito, pare importante evidenziare che il Parlamento ed il Consiglio Europei hanno approvato recentemente un regolamento (Regolamento 4 luglio 2012 n. 650/UE – su Gazzetta Ufficiale L 201/07, 27 luglio 2012) atto a disciplinare le successioni internazionali che interessano cittadini residenti in più Stati europei. GENTE MONEY – 23 settembre 2013 Sezione Economia – Leonardo.it La regola sarà, di norma, quella che prevede l’applicazione della legge dell’ultima residenza abituale della persona che lascia l’eredità. Pertanto, tutta la successione verrà regolata in base a questo principio, senza necessità di distinguere tra beni mobili e immobili. In ogni caso, però, i cittadini potranno optare, con testamento, per il diritto del Paese di nazionalità se diverso da quello di residenza abituale. Ad esempio, nel caso di un pensionato tedesco morto in Francia, ove ha vissuto gli ultimi anni, la successione potrà essere regolata totalmente dalla legge francese. Oggi invece si applicano due diritti; quello tedesco per i beni mobili e quello francese per quelli immobili. Queste norme diventeranno operative dal 17 agosto 2015. Il provvedimento, che riguarderà la materia civile della successione a causa di morte, non si applicherà in ambito tributario e amministrativo di competenza del legislatore nazionale (modalità di calcolo e versamento delle imposte); né riguarderà le questioni attinenti alle convenzioni matrimoniali e i regimi patrimoniali tra coniugi. E’ prevista dal regolamento l’emissione (facoltativa) di un certificato successorio europeo idoneo ad essere utilizzato da tutti i soggetti che vantano diritti sulla successione. Si consideri che circa 13 milioni di europei (secondo la Commissione UE) vivono in un altro stato membro e ogni anno nella UE si aprono circa 450 mila successioni internazionali per un valore superiore a 120 miliardi di euro. Per quanto riguarda il recepimento del regolamento, per gli Stati membri è stato fissato un periodo di 3 anni di tempo per conformare la propria legislazione nazionale in modo tale da permettere alle nuove norme di sortire i propri effetti. Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda non prendono parte al regolamento. *********************