OGGETTO LEGGE 104 E SEDE DI LAVORO QUESITO (posto in

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OGGETTO LEGGE 104 E SEDE DI LAVORO QUESITO (posto in
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
LEGGE 104 E SEDE DI LAVORO
QUESITO
(posto in data 16 giugno 2014)
Usufruisco della legge 104/92 (articolo 3, comma 3) per un problema
familiare. Il mio posto di lavoro è a 30 Km dal mio domicilio fiscale.
Nel piano di riorganizzazione aziendale mi è stato chiesto di andare
a coprire dei turni diurni presso un altro ospedale della Asl che dista
da quello in cui lavoro altri 25 Km per cui dovrei allontanarmi dal mio
domicilio 55 Km in tutto. Vorrei sapere se questa richiesta è legale e se
ci sono delle sentenze in merito.
RISPOSTA
(inviata in data 19 giugno 2014)
Il comma 5 dell'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede
che il lavoratore che assiste un familiare in condizioni di disabilità ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio. L’inciso “ove possibile” indica peraltro che tale diritto non si
configura come assoluto e insindacabile, ma è subordinato ad una
valutazione da parte dell’Azienda di compatibilità rispetto a quelle che
vengono indicate come “preminenti esigenze organizzative”.
Questo principio pare applicabile anche alla situazione rappresentata
nel quesito, nella quale si richiede una prestazione lavorativa che,
anche se non continuativa, comporta un disagio che si aggiunge ad
una condizione già di per sé impegnativa. Il fatto che la residenza sia
situata a 30 km. dalla sede di lavoro, anche se non imputabile ad una
responsabilità aziendale, aggiunge ulteriore disagio. Questo disagio
deve essere rappresentato ai diversi interlocutori interessati (primo tra
tutti il direttore della struttura complessa presso la quale il dirigente
lavora), chiedendo loro di evitare, o quantomeno di ridurre al minimo
un impegno aggiuntivo che sicuramente non giova al benessere psico
fisico del dirigente, e indirettamente alla qualità delle prestazioni che
esso è chiamato ad erogare.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate.
Articolo 33
Agevolazioni
3. permessi per assistere un familiare in condizioni di disabilità
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata
a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che
assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge,
parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap
in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni
di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni
di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,
anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza
alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità,
il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che
possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto
di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione
di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un
parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap
in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure
siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti.
5. sede di lavoro
Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e
non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
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