OGGETTO LEGGE 104 E SEDE DI LAVORO QUESITO (posto in
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OGGETTO LEGGE 104 E SEDE DI LAVORO QUESITO (posto in
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LEGGE 104 E SEDE DI LAVORO QUESITO (posto in data 16 giugno 2014) Usufruisco della legge 104/92 (articolo 3, comma 3) per un problema familiare. Il mio posto di lavoro è a 30 Km dal mio domicilio fiscale. Nel piano di riorganizzazione aziendale mi è stato chiesto di andare a coprire dei turni diurni presso un altro ospedale della Asl che dista da quello in cui lavoro altri 25 Km per cui dovrei allontanarmi dal mio domicilio 55 Km in tutto. Vorrei sapere se questa richiesta è legale e se ci sono delle sentenze in merito. RISPOSTA (inviata in data 19 giugno 2014) Il comma 5 dell'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede che il lavoratore che assiste un familiare in condizioni di disabilità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. L’inciso “ove possibile” indica peraltro che tale diritto non si configura come assoluto e insindacabile, ma è subordinato ad una valutazione da parte dell’Azienda di compatibilità rispetto a quelle che vengono indicate come “preminenti esigenze organizzative”. Questo principio pare applicabile anche alla situazione rappresentata nel quesito, nella quale si richiede una prestazione lavorativa che, anche se non continuativa, comporta un disagio che si aggiunge ad una condizione già di per sé impegnativa. Il fatto che la residenza sia situata a 30 km. dalla sede di lavoro, anche se non imputabile ad una responsabilità aziendale, aggiunge ulteriore disagio. Questo disagio deve essere rappresentato ai diversi interlocutori interessati (primo tra tutti il direttore della struttura complessa presso la quale il dirigente lavora), chiedendo loro di evitare, o quantomeno di ridurre al minimo un impegno aggiuntivo che sicuramente non giova al benessere psico fisico del dirigente, e indirettamente alla qualità delle prestazioni che esso è chiamato ad erogare. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Articolo 33 Agevolazioni 3. permessi per assistere un familiare in condizioni di disabilità A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 5. sede di lavoro Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it