Progettazione Pa, niente incentivi ai dipendenti per gli atti di
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Progettazione Pa, niente incentivi ai dipendenti per gli atti di
Progettazione Pa, niente incentivi ai dipendenti per gli atti di pianificazione Testo ripreso da articolo pubblicato su Edilizia&Territorio L'articolo 92 del Dlgs 163/2006 disciplina il cosi detto incentivo per la progettazione interna. Tale disciplina prevede un meccanismo di ripartizione di una determinata somma tra i dipendenti delle singole amministrazioni aggiudicatrici che hanno partecipato all'attività di progettazione, nonché ad una serie di altre attività indicate dalla disposizione. La ratio della norma è evidentemente quella di incoraggiare lo svolgimento di determinate attività, prima fra tutte la progettazione di opere pubbliche, all'interno dell'amministrazione, con il fine di diminuire i costi per gli affidamenti esterni. Non è un caso che l'originaria disposizione sia stata introdotta dalla legge Merloni, nell'ambito della quale era evidente il favore verso la progettazione interna in luogo dell'affidamento all'esterno. A fronte di questo obiettivo, il legislatore ha ritenuto ragionevole che una quota dei risparmi ottenuti potesse essere indirizzata a remunerare le prestazioni professionali dei dipendenti. È evidente che questa impostazione pone un tema di indubbia criticità. L'incentivo, infatti, presuppone che le prestazioni che attraverso la sua concessione vengono remunerate rappresentino un qualcosa di più e di diverso rispetto all'attività ordinaria che i dipendenti pubblici sono tenuti a svolgere in base ai loro doveri d'ufficio. Proprio alla luce di tale criticità, la concreta applicazione della disposizione in esame è stata oggetto di numerose pronunce interpretative da parte della Corte dei Conti. Gli orientamenti del giudice contabile – alcuni dei quali appaiono ormai consolidati – sono quindi fondamentali per capire in che termini la disposizione vada applicata e quindi in quali casi l'incentivo possa essere effettivamente riconosciuto ai dipendenti delle amministrazioni. Un'analisi di questi orientamenti risulta essenziale anche alla luce della considerazione che la concessione dell'incentivo in mancanza delle condizioni che lo stesso giudice contabile ha ritenuto legittime costituisce un'ipotesi di danno erariale. La norma. Come detto, la norma fondamentale sugli incentivi ai dipendenti interni è contenuta nel comma 5 dell'articolo 92. Tale disposizione indica in primo luogo l'entità della somma che ogni amministrazione ha a disposizione per la concessione degli incentivi, stabilendo che essa non deve superare il due per cento dell'importo a base di gara relativo alla singola opera. Tale somma fa carico allo stanziamento previsto nei bilanci dei singoli enti. Vengono poi puntualmente elencate le attività rispetto alle quali l'incentivo può essere concesso. Accanto alla progettazione, vi è la redazione del piano di sicurezza, la direzione lavori e il collaudo. I soggetti potenziali beneficiari dell'incentivo sono da un lato il responsabile del procedimento; dall'altro i soggetti che hanno materialmente provveduto alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione lavori e al collaudo, nonché i loro collaboratori . Le modalità di ripartizione dell'incentivo tra i soggetti indicati vengono stabilite in sede di contrattazione decentrata e successivamente recepite in via autonoma da ciascuna amministrazione con un proprio regolamento interno, che definisce anche la misura effettiva dell'incentivo nell'ambito del limite massimo del due per cento. Sempre nel regolamento, la ripartizione tra i diversi soggetti va effettuata tenendo conto delle specifiche responsabilità professionali gravanti su ognuno di essi. Anche in relazione alla necessaria presenza di tali elementi di dettaglio, si deve quindi ritenere che l'adozione del regolamento interno sia presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell'incentivo. Quanto alla materiale erogazione dello stesso, essa è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente – che presumibilmente sarà indicato nel regolamento in relazione alle diverse ipotesi e all'organizzazione interna dell'ente - previo accertamento dello svolgimento delle specifiche attività da parte dei dipendenti interessati. Alcuni punti fermi. Rispetto alle previsioni sopra riportate, la magistratura contabile ha ripetutamente operato alcune affermazioni di carattere generale, che rappresentano dei punti fermi ai fini dell'individuazione delle modalità applicative della disposizione in esame. La prima affermazione riguarda la natura derogatoria dell'incentivo. È stato infatti sottolineato che il suo riconoscimento rappresenta un'eccezione ai principi di omnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione del dipendente pubblico, in base ai quali tale retribuzione è stabilita dai contratti collettivi con riferimento a tutte le attività svolte. L'attribuzione di un compenso speciale ed ulteriore, per la cui concreta determinazione si rinvia ai regolamenti interni delle singole amministrazioni, costituisce quindi un'eccezione alla regola generale; il che ha immediati riflessi sotto il profilo applicativo, poiché impone che questa eccezione venga interpretata in termini restrittivi e senza possibilità di applicazioni analogiche. Sulla base di questa premessa, sono stati individuati alcuni "paletti" che i singoli regolamenti delle amministrazioni devono rispettare. In primo luogo i beneficiari dell'incentivo vanno identificati esclusivamente nei dipendenti chiamati ad espletare le attività puntualmente indicate dalla norma. Si deve trattare di attività connesse alla realizzazione di un'opera o di un lavoro, con esclusione quindi delle forniture e dei servizi. La somma complessiva da erogare deve essere indicata dai regolamenti entro il limite massimo del 2% dell'importo a base di gara (quindi, almeno astrattamente, anche in misura inferiore all'indicata percentuale). La percentuale deve essere parametrata all'importo a base di gara, quindi né all'importo oggetto del contratto – che risulta dal ribasso formulato dal concorrente aggiudicatario – né alla stato finale dei lavori. Il riferimento all'importo a base di gara comporta che non può essere riconosciuto alcun incentivo nell'ipotesi in cui, pur essendo stata effettivamente svolta l'attività di progettazione, il relativo iter procedurale non sia arrivato almeno alla fase di pubblicazione del bando o, nel caso di procedure senza pubblicità, della spedizione delle lettere di invito. E ciò anche nell'ipotesi in cui la mancata pubblicazione del bando sia dovuta al venire meno del finanziamento dell'opera originariamente previsto da parte di un ente terzo. È stato peraltro specificato che in sede di regolamento l'amministrazione può anche essere più restrittiva, prevedendo ad esempio che la materiale erogazione dell'incentivo sia subordinata all'intervenuta aggiudicazione. Quanto alle modalità di ripartizione dell'incentivo tra i diversi soggetti beneficiari, esse devono essere puntualmente indicate dal regolamento che deve specificare le diverse percentuali di suddivisione, rispetto alle quali ogni amministrazione gode di discrezionalità, da esercitare però secondo criteri di logicità, congruenza e ragionevolezza. Ciò significa che i regolamenti dovranno necessariamente tenere conto sia del ruolo formale ricoperto che dell'attività effettivamente svolta dai singoli soggetti beneficiari. Infine, sempre in termini generali, è stato rilevato che gli incentivi previsti dal regolamento devono trovare il loro necessario fondamento nell'ambito delle previsioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e, a valle, nel fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. Le tipologie di lavori. Non tutte le tipologie di lavori sono suscettibili di dar luogo al riconoscimento dell'incentivo. Come ripetutamente affermato dalla Corte dei Conti, tale riconoscimento presuppone lo svolgimento effettivo di un'attività di progettazione, cioè la redazione di un elaborato che abbia le caratteristiche di un vero e proprio progetto. Di conseguenza, l'incentivo non spetta in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, né ai lavori in economia. Per quanto riguarda i lavori di somma urgenza, occorre fare riferimento alla natura degli stessi, potendo dar luogo all'incentivo solo se connessi alla realizzazione di un'opera pubblica che a sua volta necessita di un'attività di progettazione. Inoltre, sempre nella stessa logica, è stato ritenuto che l'incentivo non spetti in relazione ai lavori di sostituzione di infissi e di apparati termoidraulici, nonché di taglio del verde. Il ruolo del responsabile del procedimento. Una posizione particolare, ai fini dell'attribuzione dell'incentivo, è riconosciuta al responsabile del procedimento. Alcune pronunce del giudice contabile hanno infatti affermato il principio secondo cui l'incentivo spetta al responsabile del procedimento anche nell'ipotesi in cui la progettazione dell'opera sia stata affidata a soggetti esterni all'amministrazione. Questa conclusione è stata giustificata in relazione al ruolo ricoperto dal responsabile del procedimento, che è chiamato a svolgere una funzione centrale nel procedimento di realizzazione dell'opera che implica un costante contraddittorio con i soggetti esterni all'amministrazione coinvolti nel procedimento e un penetrante coordinamento degli uffici interni. Questo ruolo sussiste anche nel caso di affidamento esterno della progettazione, e dà ragione della soluzione volta a riconoscere l'incentivo al responsabile del procedimento anche in relazione a questa ipotesi. Il giudice contabile ha peraltro precisato che questa possibilità deve essere espressamente contemplata nel regolamento interno adottato dall'amministrazione. Va evidenziato che il richiamato orientamento non è tuttavia unanime. In altre pronunce è stato infatti evidenziato che il presupposto per il riconoscimento dell'incentivo è che la progettazione sia svolta all'interno dell'amministrazione. Tale presupposto vale per tutti indistintamente i soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivo, e quindi anche per il responsabile del procedimento. Non è sufficiente, a sostegno della tesi opposta, richiamare i compiti che il responsabile del procedimento è chiamato comunque a svolgere anche in relazione all'attività di progettazione affidata all'esterno, giacché tali compiti rientrano negli ordinari doveri d'ufficio che egli deve assolvere e rispetto ai quali non è configurabile quel surplus di prestazioni che è il presupposto ai fini del riconoscimento dell'incentivo. Va peraltro sottolineato che anche in relazione allo svolgimento all'interno dell'amministrazione della progettazione e delle altre attività indicate al comma 5, il responsabile del procedimento assume una posizione peculiare. Mentre infatti per gli altri dipendenti il riconoscimento dell'incentivo è collegato al materiale svolgimento della relativa attività (redazione della progettazione, redazione del piano di sicurezza, svolgimento della direzione lavori, effettuazione del colludo), per il responsabile del procedimento questo criterio non opera. In coerenza con il ruolo che gli è proprio, l'incentivo gli viene riconosciuto non in relazione al materiale svolgimento della relativa attività, ma in funzione dei compiti di coordinamento che assolve e alle conseguenti responsabilità che assume. Gli atti di pianificazione. Sempre in tema di incentivo, il medesimo articolo 92 contiene, al comma 6, un'altra previsione. Viene infatti stabilito che spetta ai dipendenti dell'amministrazione che abbiano redatto un «atto di pianificazione comunque denominato» una somma pari al 30% della relativa tariffa professionale. La Corte dei Conti è stata ripetutamente chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione della norma, con particolare riguardo all'esatta individuazione del suo ambito applicativo. La formulazione testuale della disposizione, infatti, è molto generica, facendo riferimento, in termini che sembrerebbero omnicomprensivi, a qualunque atto di pianificazione, comunque sia denominato e qualunque sia la sua finalizzazione. In realtà l'orientamento prevalente – anche se non totalitario - che è stato espresso dalla magistratura contabile è di natura restrittiva, sotto una pluralità di profili. Il primo fondamentale criterio restrittivo è stato enunciato con riferimento alla tipologia degli atti di pianificazione che possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione. Nonostante la generica espressione utilizzata dal legislatore, l'orientamento assolutamente prevalente che emerge dalle pronunce della Corte dei Conti è che l'atto di pianificazione, per poter dar luogo al riconoscimento dell'incentivo previsto dal comma 6, deve essere funzionalmente collegato alla realizzazione di un'opera pubblica. Deve cioè trattarsi di un atto di pianificazione il cui contenuto è intimamente connesso alla realizzazione di un'opera pubblica, come ad esempio avviene nel caso di varianti al piano regolatore necessarie per procedere a tale edificazione. Mentre non può farsi rientrare nell'ambito applicativo della disposizione in esame un atto di pianificazione tout court, quale un piano regolatore o una variante di tipo generale, poiché la relativa redazione deve ritenersi espressione dell'attività ordinaria degli uffici interni dell'amministrazione, per la quale gli stessi sono retribuiti con i nomali compensi. A sostegno di questa interpretazione è stato sviluppato un duplice ordine di argomentazioni. In primo luogo è stata evidenziata la necessità di fare riferimento alla collocazione sistematica della disposizione, che si inserisce all'interno di un articolo integralmente dedicato alla progettazione di opere pubbliche. Sarebbe quindi contraddittorio e irragionevole ritenere che il solo comma 6 debba essere letto al di fuori del contesto in cui è inserito, e cioè con riferimento a tutti gli atti di pianificazione, compresi quelli che non hanno alcun collegamento con la realizzazione di opere pubbliche. In secondo luogo, valgono le considerazioni di carattere generale ricordate all'inizio in ordine all'esigenza di dare un'interpretazione restrittiva – con esclusione di ogni applicazione analogica - all'insieme delle disposizioni che riconoscono incentivi economici ai dipendenti pubblici, in considerazione del loro carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di omnicomprensività delle relative retribuzioni. In questa logica è stato negato, ad esempio, che l'incentivo possa essere riconosciuto in relazione alla redazione degli atti di pianificazione di un servizio integrato di igiene urbana, alla redazione di un piano di caratterizzazione ambientale, all'aggiornamento delle tabelle per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, all'elaborazione di un atto di regolazione in materia di aree naturali protette. Sotto altro profilo il giudice contabile ha evidenziato che il riconoscimento dell'incentivo presuppone che i dipendenti dell'amministrazione abbiano materialmente redatto gli atti di pianificazione, non essendo sufficiente che si siano limitati a svolgere attività sussidiarie, strumentali o di supporto in relazione a prestazioni affidate a soggetti esterni. Nella stessa logica, il riconoscimento dell'incentivo è stato negato anche al responsabile del procedimento qualora la redazione dell'atto di pianificazione sia stato affidato a professionisti esterni, a nulla rilevando la sua qualifica e le funzioni svolte (interpretazione che, come indicato poco sopra, non coincide con quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza in relazione all'ipotesi della progettazione). Per completezza del quadro, si deve peraltro evidenziare che l'orientamento restrittivo illustrato, pur risultando prevalente, non è unanime. Alcune pronunce del giudice contabile hanno infatti ritenuto che l'incentivo vada riconosciuto anche in relazione alla redazione di piani urbanistici, sul presupposto che l'attività di pianificazione urbanistica presenta elementi di similitudine con la progettazione di opere pubbliche; e ciò anche in relazione alla sua qualificazione, anche a livello di disciplina comunitaria, come appalto di servizi. Interpretazione che ha trovato accoglimento – ancorché con scarne argomentazioni - anche da parte dell'Autorità dei contratti pubblici, anche se in una Determinazione ormai datata nel tempo (n. 43 del 25 settembre 2000) ed emanata in relazione all'articolo 18 della legge 109/94 (c.d. legge merloni), la cui disciplina è stata tuttavia sostanzialmente riprodotta dall'articolo 92 del Codice dei contratti pubblici.