REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL

Transcript

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL
Comune di Castelfranco Emilia
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI
INCENTIVI DI CUI ALL'ART.18 COMMA 1^ E
2^ DELLA L.109/94 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Adottato con delibera Giunta Comunale
n. 56 del 14/04/2006
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI
ALL'ART.18 COMMA 1^ E 2^ DELLA L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.
Pagina 1 di 13
Art.1 - FINALITA’ DEL PRESENTE REGOLAMENTO.................................................................... 3
Art. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO............................................................................................... 3
Art. 3 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DEGLI INCENTIVI................................... 5
Art. 4 - SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO........................... 5
Art. 5 – QUANTIFICAZIONE DELL’INCENTIVO ............................................................................ 8
Art. 6- TUTELA ASSICURATIVA E PROFESSIONALE .................................................................. 9
Art. 6 bis............................................................................................................................................... 10
Art. 7 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, .......................................... 10
Art. 8 - MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE .......................... 11
Art. 9 - COLLABORATORI AMMINISTRATIVI ............................................................................. 11
Art. 10 – ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI............................................................................... 12
Art. 11 - LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO................................................................................. 12
Art. 12 – PROGETTAZIONI ESTERNE ............................................................................................ 12
Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE ....................................................................................................... 13
Art. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI .................................................................................... 13
Pagina 2 di 13
Art.1 - FINALITA’ DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento interno approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale.
Il presente Regolamento è redatto in applicazione dell’Art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n.109
“Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici”, come pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del
05/10/1999, così come modificato dall’art. 3 comma 29 della L. 350/2003 che stabilisce, tra l’altro,
che “i compensi che gli enti locali ripartiscono, a titolo di incentivo della progettazione, nella misura
non superiore al 2% dell’importo a base di gara di un’opera, o di un lavoro, si intendono al lordo di
tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico
degli enti stessi” e che “il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato” sia ripartita tra gli aventi diritto “con le modalità ed i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata, ed assunti in un regolamento adottato
dall’amministrazione”.
Il Regolamento disciplina inoltre le nuove funzioni di attività di responsabilità del procedimento, di
progettazione urbanistica, di direzione e collaudo dei lavori, tra cui le funzioni di coordinamento per
la sicurezza a livello progettuale ed esecutivo ai sensi del D.Lgs. 494 del 14 agosto 1996 e successive
modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto previsto col Decreto del Presidente della
Repubblica n° 554 del 21 dicembre 1999 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici 11 febbraio 1994, n°109”, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 98 del
28/04/2000.
Il Regolamento si applica inoltre a tutto il personale a tempo determinato ed indeterminato in servizio
presso l’Amministrazione comunale.
Art. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO
Nel PEG del Comune, in ambito di realizzazione di OO.PP, saranno individuate mediante apposito
piano annuale le opere o lavori da realizzare mediante affidamento (progettazione, DL e/o collaudo) a
personale interno all’Ente.
I relativi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei singoli lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ovvero per la realizzazione di nuove opere, dovranno essere comprensivi della quota di
incentivo, che dovrà essere prevista nel quadro economico progettuale in misura non superiore al 2%
dell’importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro inserito nella programmazione dell’Ente.
Nei PEG dei servizi competenti in pianificazione facenti riferimento ai settori Pianificazione
Economico Territoriale e Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e Paesaggistici dovranno essere
indicati gli atti di pianificazione da incentivare con la relativa quantificazione monetaria per una
quota pari al 30% della tariffa professionale relativa alla realizzazione di un atto di pianificazione
comunque denominato, urbanistica o paesaggistico-ambientale, da approvare o da variare e per il
quale venga affidata la progettazione a personale dipendente dell’Ente.
La previsione del Fondo e l’individuazione dei progetti che concorrono a determinare il fondo stesso
sono di competenza del Settore Lavori Pubblici, del Settore Pianificazione Economico – Territoriale
Pagina 3 di 13
e del Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e Paesaggistici, in sede di predisposizione del
Bilancio annuale.
Alla gestione delle parti del Fondo di competenza del Settore Lavori Pubblici, Settore Pianificazione
Economico Territoriale e del Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e Paesaggistici, provvede
direttamente il Settore di volta in volta interessato secondo le modalità previste dalla vigente
disciplina;
Le procedure amministrative ed i relativi atti di liquidazione degli incentivi restano di competenza del
settore, il quale dovrà inoltrarli al Settore Organizzazione – Servizio Amministrazione del Personale
per il pagamento che avverrà, di norma, non oltre 60 gg dalla data di formale comunicazione. Per le
quote di progettazione, la liquidazione degli incentivi è permessa solo dopo l’espletamento della
consegna dell’opera di cui al progetto esecutivo; per le quote relative all’esecuzione, la liquidazione
degli incentivi è permessa solo dopo l’approvazione degli atti di collaudo o dell’approvazione del
Certificato di Regolare esecuzione, per le quote di progettazione nell’ambito della pianificazione la
liquidazione degli incentivi è permessa solo dopo l’approvazione dell’atto di pianificazione
comunque denominato.
Per le parti inerenti la realizzazione delle OOPP si definisce che, entro la quota dell’2 %, presa a base
per il calcolo del Fondo di Settore, sono contenuti gli importi dovuti ai dipendenti al lordo di ogni
onere e contributo fiscale e previdenziale previsto dalla legge anche a carico dell’Ente, fatta salva
nuova e diversa definizione normativa, e non comprende spese vive per la progettazione, in quanto
già sostenute dall’Ente stesso.
Nel quadro economico di ognuno degli interventi definiti al successivo art.3, tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione, verrà inserita una quota pari al 2% dell’importo a base d’appalto,
in modo da ricomprendere la quota di cui all’art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i., e la relativa quota di
oneri riflessi a carico dell’Ente.
Per le parti inerenti l’approvazione degli strumenti di pianificazione comunque denominati si
definisce che nella quota del 30 per cento della tariffa professionale, presa a base per il calcolo del
fondo di Settore, sono contenuti gli importi dovuti ai dipendenti per la redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato, anch’essi al lordo delle ritenute di legge a loro carico. In sede
di approvazione degli atti di pianificazione comunque denominati, tra le somme a disposizione
dell’Amministrazione, verrà inserita una quota pari al 30% della tariffa professionale, in modo da
ricomprendere la quota di cui all’art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i., e la relativa quota di oneri
riflessi a carico dell’Ente.
In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 13, comma 4 della Legge 144/99 ed ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della Legge 109/94 e s.m.i., l’effettiva percentuale ripartibile fra il personale di cui al
successivo art.4 è stabilita in relazione all’entità ed alla complessità dell’opera da realizzare, in base a
quanto stabilito nei successivi articoli, e costituirà il fondo che, nel seguito, sarà denominato Fondo di
Incentivazione.
Le quote che, in relazione a quanto sopra, non confluiranno nel Fondo di incentivazione, saranno
destinate a finanziare i seguenti due fondi complementari:
a) Fondo di Tutela, ad integrazione degli istituti assicurativi di cui al successivo art. 5, a totale
copertura degli eventuali oneri a carico del dipendente e conseguenti a particolari condizioni
assicurative e/o disposizioni di legge, quali, ad esempio, franchigie, multe, supero dei massimali,
Pagina 4 di 13
maggiori spese legali,ecc.; tale fondo sarà incrementato fino alla concorrenza massima annua, a
regime, di € 25.000,00, trasferibile a residuo sugli esercizi finanziari successivi, così da mantenere
costante la dotazione finanziaria.
b) Fondo di Solidarietà, finanziato con le ulteriori quote che residuano dalla copertura del fondo di
tutela, destinato ad integrare il fondo per l’istituto della produttività generale previsto per i dipendenti
dell’Ente in base ai vigenti accordi sindacali.
Art. 3 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DEGLI INCENTIVI
Sono oggetto di incentivazione le attività di progettazione e/o direzione dei lavori e/o collaudo
espletate direttamente all’interno dell’Amministrazione e finalizzate alla realizzazione di opere o
lavori pubblici, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie per le quali è necessario
provvedere ai progetti esecutivi per l’appalto ai sensi dell’art. 18 L.109/94 e s.m.i.. Sono oggetto di
incentivazione, inoltre, la progettazione dei Piani Attuativi in conformità delle previsioni del P.R.G.
quali Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, Piani per l’Edilizia Economica Popolare, Piani per
gli Insediamenti Produttivi, Varianti agli strumenti urbanistici, predisposizione di Regolamenti e
Norme Tecniche d’Attuazione collegati allo strumento urbanistico vigente e variato, redazione del
Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Comunale, Regolamento Urbano Edilizio collegato e
relative Varianti.
Alla definizione del Fondo concorrono pertanto:
Per la fase progettuale:
1. I progetti esecutivi approvati delle OOPP, esclusa la redazione di perizie di variante e
suppletive.
2. Gli atti di pianificazione urbanistica territoriale ed ambientale comunque denominati, la
redazione della cartografia di base, compresa la relazione esplicativa, o gli elaborati tecnici
indispensabili all’individuazione dell’intervento qualora si tratti di piani attuativi del P.R.G.
(Piani Particolareggiati, P.E.E.P., P.I.P., P.U.A. ecc.) e comunque di tutti gli elaborati previsti
dalle legislazioni nazionali e regionali vigenti in materia.
Per la fase di realizzazione dei lavori:
1. L’esecuzione e le procedure di collaudo delle OOPP.
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Il Responsabile del Settore Pianificazione Economico
Territoriale e il Responsabile del Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e Paesaggistici o
comunque qualsiasi Settore e/o Servizio direttamente collegato alla progettazione stessa, per le parti
di propria competenza, dovrà indicare nella stesura del Bilancio di previsione, gli accantonamenti
preventivi relativi al Fondo ed individuare i progetti che contribuiscono al Fondo stesso (vedi art. 2).
Art. 4 - SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA RIPARTIZIONE DEL
FONDO
Le figure professionali ed operative sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna con la propria
esperienza e professionalità tecnica ed amministrativa, alle attività intellettuali e materiali utili per la
Pagina 5 di 13
formulazione e redazione degli elaborati progettuali e quelle che partecipano all’attività di
conduzione dei lavori, e più precisamente:
PER I LAVORI PUBBLICI:
A) Responsabile del Procedimento:
Tecnico che si assume la responsabilità a svolgere le funzioni e i relativi compiti
previsti dalla Legge n° 109/94 e s.m.i. e dal D.P.R. n° 554/1999; le funzioni di
Responsabile del Procedimento possono essere assunte esclusivamente da
funzionario con qualifica dirigenziale, da soggetto assegnatario di posizione
organizzativa ovvero, da altro soggetto con qualifica tecnica compatibile,
regolarmente iscritto al proprio albo e/o collegio di appartenenza, ove richiesto.
B) Progettista :
Tecnico che redige il progetto nell’ambito delle competenze professionali connesse al
proprio profilo professionale, assumendosi la responsabilità delle scelte qualificanti e
della progettazione, firmando i relativi elaborati. Le funzioni di Progettista possono
essere assunte da tecnico con qualifica dirigenziale, da soggetto assegnatario di
posizione organizzativa ovvero, da altro soggetto con qualifica tecnica compatibile,
regolarmente iscritto al proprio albo e/o collegio di appartenenza, ove richiesto.
C) Coordinatore della sicurezza in fase progettuale:
Tecnico abilitato titolare della redazione dei Piani di Coordinamento e Sicurezza ai
sensi del D.Lgs n°494/96 e s.m.i.. Le funzioni di Coordinatore possono essere
assunte da tecnico con qualifica dirigenziale, da soggetto assegnatario di posizione
organizzativa ovvero, da altro soggetto con qualifica tecnica compatibile,
regolarmente iscritto al proprio albo e/o collegio di appartenenza ed avente titolo, ove
richiesto.
D) Collaboratori Amministrativi:
Personale responsabile dell’istruttoria amministrativo-giuridica del progetto ed
incaricato in particolare a svolgere attività di supporto nella compilazione degli atti
amministrativi e tecnico-amministrativi di corredo al progetto stesso con riferimento
anche alle procedure d’esproprio (ivi compresa l’eventuale redazione delle stime
patrimoniali degli immobili interessati, che comunque non costituiscono importo
utile sul quale calcolare l’importo definitivo per il compenso incentivante) e
d’appalto.
E) Direttore dei lavori:
Tecnico che si assume la responsabilità professionale dell’attività di direzione lavori
e svolge quindi attività di verifica di realizzazione delle opere, interloquendo in
modo diretto con l’Appaltatore, e restando responsabile sia della corretta esecuzione
rispetto a quanto previsto progettualmente, sia delle eventuali proposte di variante del
progetto da concordare preventivamente comunque con il responsabile Unico del
Procedimento e nel rispetto della normativa vigente dei LL.PP. Ai sensi dell’art. 127
del D.P.R. 554/1999, il Direttore dei Lavori svolge di norma anche le funzioni di
Pagina 6 di 13
Coordinatore della Sicurezza in fase operativa ai sensi del D.Lgs. 494/96; il Direttore
dei Lavori presenzia altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni
informazione utile sull’andamento dei lavori e, nei casi previsti dall’art. 28 della
Legge 109/94 e s.m.i., surroga l’attività di collaudo redigendo il certificato di
regolare esecuzione dei lavori. Le funzioni di Direttore dei Lavori possono essere
assunte da tecnico con qualifica dirigenziale, da soggetto assegnatario di posizione
organizzativa ovvero, da altro soggetto con qualifica tecnica compatibile
regolarmente iscritto al proprio albo e/o collegio di appartenenza, ove richiesto.
F) Collaboratori tecnici alla progettazione ed in fase esecutiva :
Personale che redige o collabora alla redazione di elaborati di tipo descrittivo,
numerico e grafico facenti parte del progetto, anche con ambiti di autonomia
decisionale, ma sempre sotto il diretto coordinamento del progettista, e che
firmandone gli elaborati si assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni,
delle calcolazioni, dei dati grafici, dei dati contabili, degli espropri, ecc., nell’ambito
delle competenze e dei propri profili professionali; tale personale si intende soggetto
con specificità diretta e competenze professionali attinenti alla mansione e al ruolo in
quel determinato procedimento. Ossia opera specifiche quali progettazioni, DL e/o
collaudo di opere impiantistiche idrauliche, fognarie, elettriche, elettroniche, di ….si
intendono realizzate da personale avente titolo.
Personale che svolge attività di contabilizzazione e/o assistenza tecnica e/o semplice
presidio ai lavori, assumendosi le relative responsabilità professionali. In tale
categoria sono ricomprese le figure professionali dell’Ispettore di Cantiere e del
Direttore Operativo, ai sensi del D.P.R. 554/1999.
G) Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva:
Tecnico abilitato del coordinamento per l’esecuzione in fase esecutiva ai sensi del
D.Lgs n°494/96 e s.m.i. Tale incarico è ricoperto di norma dal direttore dei Lavori, o
da un Direttore Operativo, ai sensi dell’articolo 127 del D.P.R. 554/99. Le funzioni di
Coordinatore possono essere assunte da tecnico con qualifica dirigenziale, da
soggetto assegnatario di posizione organizzativa ovvero, da altro soggetto con
qualifica tecnica compatibile.
PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE
A) Responsabile del Procedimento:
Tecnico che si assume la responsabilità a svolgere le funzioni ed i relativi compiti
previsti dalla normativa vigente, in relazione ai procedimenti per l’adozione o
l’approvazione di strumenti di pianificazione urbanistici o ambientali comunque
denominati, generali o attuativi; le funzioni di Responsabile del Procedimento
possono essere assunte da tecnico con qualifica dirigenziale, da soggetto assegnatario
di posizione organizzativa ovvero da altro soggetto con qualifica compatibile.
B) Progettista:
Pagina 7 di 13
Tecnico che redige il progetto urbanistico o un atto di pianificazione urbanistico o
ambientale comunque denominato, nell’ambito delle competenze professionali
connesse al proprio profilo e assumendosi la responsabilità delle scelte qualificanti e
della progettazione, firmando i relativi elaborati di Piano ed avvalendosi, ove
necessario, di collaboratori tecnici che supportano il progettista in fase conoscitiva e
progettuale. Le funzioni di Progettista possono essere assunte da tecnico con
qualifica dirigenziale, da soggetto assegnatario di posizione organizzativa ovvero da
altro soggetto con qualifica tecnica compatibile.
C) Collaboratori Amministrativi
Personale responsabile dell’istruttoria giuridico – amministrativa del progetto
urbanistico o di un atto di pianificazione comunque urbanistica o ambientale
denominato ed incaricato, in particolare, a svolgere attività di supporto nella
compilazione degli atti amministrativi e tecnico – amministrativi di corredo al
progetto stesso, con riferimento anche alle eventuali procedure d’esproprio (ivi
compresa l’eventuale redazione delle stime patrimoniali degli immobili interessati) e
d’appalto.
Art. 5 – QUANTIFICAZIONE DELL’INCENTIVO
Per le opere pubbliche la percentuale dell’importo a base di gara costituente l’incentivo è determinata
mediante somma delle aliquote corrispondenti alle prestazioni parziali effettivamente svolte da
personale degli uffici tecnici comunali, riportate nella tabella seguente (tale tabella si utilizza solo nel
caso di affidamento interno “parziale”);
DETTAGLIO PRESTAZIONI PARZIALI
Manutenzioni ordinarie
1,6%
Manutenzioni straordinarie
1,8%
Nuova costruzione/risanamento conservativo/restauro
2,0%
Le suddette percentuali si applicano per importi a base di calcolo fino a 3 milioni di Euro. Per
importi superiori a 3 milioni e fino a 5 milioni verranno ridotte al 70% e, per importi superiori a 5
milioni di Euro, verranno ridotte al 50%.
Nel caso in cui una o più delle prestazioni parziali sopra elencate siano svolte da personale
esterno all’amministrazione, ovvero non siano svolte in relazione alla particolare tipologia o
all’importo del lavoro, la corrispondente quota non sarà presa in considerazione e quindi non andrà a
costituire parte dell’incentivo totale.
Per “progetto” si intende il processo di realizzazione di un’opera pubblica, dalla sua ideazione
alla sua realizzazione, e non tanto il concetto di “design” che sminuisce il progetto alla sola redazione
di elaborati. Deve essere considerata ed incentivata quindi, la complessità intrinseca e non solo la
varietà ed il numero di elaborati prodotti. Pertanto si deve considerare che:
•
Le percentuali di cui sopra possono variare, in relazione alla complessità del progetto, alla
quantità e qualità dell’apporto professionale richiesto, fino a un massimo in più o in meno del
10% del totale complessivo già risultante, fermo restando il limite globale del 2%.
•
Le percentuali di cui sopra possono variare, in relazione, oltre al responsabile del
Procedimento, se l’Ufficio svolge per il professionista esterno una funzione di supporto alla
Pagina 8 di 13
progettazione e di redazione di atti che impegnano anche sotto il profilo di responsabilità, in
funzione della tabella di cui sopra, una quota verrà distribuita fra tutti coloro che affiancano il
professionista esterno. Tale principio dovrà applicarsi anche nei casi in cui la figura del
responsabile del Procedimento venga individuata all’esterno dell’Ente.
La valutazione di cui al precedente capoverso è rimessa al Responsabile del Settore, su proposta
del Responsabile Unico del procedimento, sentito il Nucleo di controllo di gestione.
Per gli atti di pianificazione, l’incentivo è determinato nella misura del 30% della tariffa minima
professionale relativa agli atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata ed esecutiva,
come quantificata nelle circolari n. 6679 del 1/2/69 e n. 22/seg./v del 10/2/76 del Ministero dei Lavori
Pubblici o altro specifico provvedimento legislativo, ad esclusione delle spese di cui agli artt. 10 e 11
della circolare n. 6679/69. Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalle suddette
circolari ministeriali o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa a base di calcolo
dell’incentivo sarà determinata, in conformità ad analoghe parcelle vistate per congruità dal
competente ordine professionale (qualora esista). Nel caso in cui per la redazione degli atti di
pianificazione si sia ricorso a prestazioni professionali e/o consulenze esterne, la tariffa professionale
della quale dovrà essere determinata la percentuale del 30% di cui sopra dovrà essere calcolata al
netto dei compensi dovuti ai sensi delle circolari ministeriali richiamate per le prestazioni fornite dai
professionisti esterni.
(vedi art. 1 e 2)
Art. 6- TUTELA ASSICURATIVA E PROFESSIONALE
In materia di tutela assicurativa l’Amministrazione, assumendosene per intero gli oneri economici,
attiva adeguate polizze di copertura assicurativa a favore dei propri dipendenti tecnici addetti alle
attività di Progettazione e/o Direzione e Collaudo dei Lavori; in particolare tali polizze coprono i
rischi conseguenti a:
A) responsabilità per i rischi collegati alle funzioni del progettista incaricato della progettazione
esecutiva, ai sensi dell’art. 17 della legge 109/94 e s.m.i., nonché alla responsabilità derivata dalla
progettazione di Piani Attuativi (Piani Particolareggiati, P.E.E.P., P.I.P., P.U.A., ecc) e dalla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato;
B) responsabilità per i rischi collegati alle funzioni di Direttore dei Lavori, come definite all’articolo
124 del D.P.R. 554/1999;
C) responsabilità per i rischi collegati alle funzioni di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la
sicurezza in progettazione e Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, come definite ai sensi
del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.;
D) responsabilità per i rischi collegati alle funzioni di Collaudatore, ai sensi della L.109/94 e del
D.P.R. 554/99;
E) responsabilità per i rischi collegati alle funzioni di Responsabile del Procedimento, come definite
all’art. 7 della Legge 109/1994 e s.m.i., nonché agli articoli 7 ed 8 del D.P.R. 554/99;
Pagina 9 di 13
E'sottinteso che, ove le normative e le condizioni lo consentono, alcune responsabilità sopraelencate
possono fare carico, per ogni singolo lavoro, ad una stessa persona.
Art. 6 bis
Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l’onere del
rimborso al dipendente del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la
copertura dei rischi professionali. L’importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento
del costo di costruzione dell’opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo
per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. D), della legge n. 109/94.
Art. 7 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO
Per ogni opera o lavoro da inserire nell’ambito del piano annuale delle OO.PP. destinate alla
progettazione interna, il Responsabile del Settore individua, ai sensi della Legge 109/94 e del D.P.R.
554/1999, il Responsabile del Procedimento e l’importo presunto della quota di cui all’articolo 18
della Legge 104/94 e s.m.i.(vedi art. 2)
Sulla base del principio di un’equa distribuzione e di un equo utilizzo delle professionalità e delle
risorse disponibili, il Responsabile del Procedimento sentito il Nucleo di Controllo di Gestione,
individua:
Prima di avviare la progettazione: il Progettista e, di concerto con questi, i dipendenti ai quali affidare
le mansioni propedeutiche alla progettazione.
Prima dell’espletamento delle procedure di appalto: il Direttore dei lavori e, di concerto con questi, i
dipendenti a cui affidare le mansioni propedeutiche alla gestione dei lavori.
Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori: il Collaudatore e, di concerto con questi, i
dipendenti a cui affidare le mansioni propedeutiche al collaudo dell’opera. Qualora si renda
necessaria la nomina in corso d’opera del Collaudatore, i predetti incarichi saranno definiti entro 30
giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna del lavori.
Per ogni atto di pianificazione comunque denominato, il Responsabile del Settore individua, ai sensi
della Legge 109/94 e del D.P.R. 554/1999, il Responsabile del Procedimento e l’importo presunto
della quota di cui all’art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i. (vedi art. 2)
Sulla base del principio di un’equa distribuzione e di un equo utilizzo delle professionalità e delle
risorse disponibili, il Responsabile del Procedimento individua:
Prima di avviare la progettazione e dell’approvazione di un atto di pianificazione comunque
denominato: il Progettista e, di concerto con questi, i dipendenti ai quali affidare le mansioni
propedeutiche alla progettazione (collaboratori tecnici ed amministrativi). In questa fase il
Pagina 10 di 13
Responsabile del Procedimento ripartisce le quote percentuali dell’incentivo definite per ogni
categoria operativa;
Art. 8 - MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI
INCENTIVAZIONE
Per le OOPP la quota teorica massima individuata ai sensi dell’art. 5 è suddivisa come segue tra le
seguenti categorie operative, ove presenti:
Categorie operative
% assegnata
Responsabile del Procedimento
10%
Progettista
25%
Coordinatore della sicurezza in fase progettuale
5%
Collaboratori amministrativi
25%
Direttore dei Lavori – Collaudatore
15%
Collaboratori tecnici alla progettazione ed in fase esecutiva
10%
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva
10%
totale
100%
Per tutti gli atti di pianificazione urbanistica o ambientale comunque denominati, generali e attuativi,
la quota teorica del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e degli interventi collegati definiti al presente art.3 è suddivisa:
Categorie operative
Responsabile del Procedimento
Progettista e Collaboratori Tecnici
Collaboratori amministrativi
% assegnata
totale
10%
40 – 60%
30 – 50%
100%
È compito del responsabile del Procedimento assegnare, prima di dare avvio alla progettazione,
sentito il Nucleo di Controllo di Gestione, la percentuale definita per ogni categoria operativa.
La quota teorica del 30% della tariffa professionale sarà calcolata in base alle tabelle tariffarie
applicate dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, previo visto, ove necessario, dell’Ordine o
del Collegio di appartenenza.
Nel caso di affidamenti esterni di qualsiasi genere sostitutivi dell’attività interna, le quote
corrispondenti non saranno assegnate.
Art. 9 - COLLABORATORI AMMINISTRATIVI
Si precisa che con l’espressione “collaboratori amministrativi” si intendono di norma tutte le figure
amministrative del settore di competenza del procedimento che all’interno del servizio
amministrativo collaborano alla progettazione ed esecuzione dell’opera pubblica o di
programmazione urbanistica e ambientale quale supporto amministrativo nella redazione degli atti,
nel coordinamento delle varie fasi procedurali e nella gestione del quadro economico.
Pagina 11 di 13
Figure amministrative appartenenti ad altri settori, potranno essere all’uopo impiegate, se disponibili,
con modalità concordate.
Art. 10 – ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI
L’ Ente si assume l’onere economico dell’iscrizione agli albi professionali per tutti i dipendenti con
qualifica tecnica aventi titolo, purché, inquadrati in qualsiasi ruolo, partecipino o abbiano partecipato
a gruppi di progettazione finalizzati alla realizzazione di OOPP, appaltate dall’Ente stesso, o
all’approvazione di atti di pianificazione urbanistica o ambientale comunque denominati, generali o
attuativi.
Art. 11 - LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO
L’intera quota di dotazione del fondo relativa ad una determinata opera o lavoro appaltato o di
pianificazione comunque denominata, come quantificata al precedente art. 2, viene impegnata, per le
OOPP, in sede di espletazione della procedura di gara; per la Pianificazione Territoriale ed
Ambientale viene impegnata in sede di adozione del progetto o dello strumento urbanistico o di altro
intervento di pianificazione e resa disponibile contestualmente all’approvazione dello stesso.
Sono escluse dall’incentivazione le quote aggiuntive conseguenti all’eventuale attivazione in corso
d’opera di perizie di varianti suppletive e simili.
La materiale liquidazione delle quote sarà effettuata dal Settore Organizzazione – Servizio
Amministrazione del Personale sulla base degli elenchi dei dipendenti aventi diritto all’incentivo
predisposti dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal Responsabile del Settore Pianificazione
Economico Territoriale e dal Responsabile del Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e
Paesaggistici, in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 7 e 8, nei limiti degli importi
stanziati in Bilancio a tale titolo ovvero degli accantonamenti previsti nei quadri economici dei lavori
che accedono al fondo.
La definizione delle figure partecipanti alla progettazione di opere pubbliche o all’attuazione di
strumenti urbanistici comunque denominati e delle quote partecipative saranno determinati mediante
dichiarazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, del Responsabile del Settore
Pianificazione Economico Territoriale e del Responsabile del Settore Tutela e Gestione dei Beni
Culturali e Paesaggistici, con la quale si provvederà a liquidare gli incaricati.
Art. 12 – PROGETTAZIONI ESTERNE
Nell’ambito di realizzazione di OOPP, vista la determinazione n. 43 del 25/09/2000 dell’Autorità di
Vigilanza, per opere, lavori pubblici e atti di pianificazione comunque denominati, progettati da
tecnici esterni, l’amministrazione appaltante riconosce, a partire dal 23/05/99, cioè dall’entrata in
vigore della legge 144/99, alla figura del Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione del
Pagina 12 di 13
ruolo che ricopre le particolari responsabilità che esso si assume nel governare tutto il “ciclo” di vita
dell’opera pubblica e dell’attuazione di strumenti di pianificazione comunque denominati, urbanistici
o ambientali, e ai collaboratori del responsabile del procedimento, individuati a discrezione dello
stesso, un compenso incentivante corrispondente al 20% del fondo incentivante del 2% e del 20%
della tariffa professionale per opere urbanistiche, quando il valore dell’opera è fino a €. 2.000.000,00
e pari al 10% del fondo incentivante del 2% e del 10% della tariffa professionale per opere
urbanistiche, quando il valore dell’opera è superiore a €. 2.000.000,00. Tale quota verrà ripartita in
quote pari al 50% al RUP e al 50% ai collaboratori amministrativi.
Tale incentivo verrà pagato, per la quota parte di progettazione dopo l’approvazione del progetto
esecutivo, per la quota di direzione lavori all’approvazione degli atti di collaudo, e dopo
l’approvazione dell’atto di pianificazione comunque denominato. Per le quote realizzate dal
23/05/1999 ad oggi tali quote sono riconosciute solo se disponibili sul quadro economico di progetto
anche alla voce imprevisti, qualora non fossero disponibili nulla è dovuto a dipendenti che hanno
partecipato all’attuazione dell’opera.
Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all’avvenuta esecutività della
relativa delibera di approvazione da parte dell’Amministrazione.
Quanto previsto dall’articolo 12 del presente regolamento decorrerà dal 01.01.2006.
Art. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Sono fatti salvi gli atti procedurali di nomina dei Responsabili del Procedimento effettuati
antecedentemente all’approvazione del Presente Regolamento.
La liquidazione degli incentivi relativi a:
• Piani Attuativi, Varianti al P.R.G. e progetti di pianificazione così denominati
precedentemente approvati dall’Amministrazione Comunale;
• progetti esecutivi già appaltati alla data di esecutività della delibera di approvazione del
presente regolamento da parte dell’Amministrazione;
avverrà entro il mese successivo alla consegna degli atti di liquidazione al servizio personale.
I dipendenti partecipanti ai gruppi di progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti o atti
di pianificazione urbanistica potranno usufruire di lavoro straordinario solo previa autorizzazione
scritta del Responsabile di Settore e per attività non inerenti alla progettazione o pianificazione.
Le parti si impegnano a verificare l’applicazione del presente regolamento al fine di ottimizzare e
armonizzare la distribuzione delle risorse, valutando la corretta applicazione degli indicatori espressi,
sulla base del presente articolo si concorda la liquidazione delle quote arretrate fino alla data del
31.12.2004, riservandosi di analizzare le quote dall’anno 2005 all’interno della più complessiva
definizione del Fondi di competenza.
Pagina 13 di 13