Carta_Servizi_Ufficio_Anagrafe

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Carta_Servizi_Ufficio_Anagrafe
Ufficio di Stato Civile
Municipio Via Monticelli, 49 – Piano Terra
Tel. n. 0833 / 763609
e-mail [email protected];
Orario di ricevimento:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.00
Il Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 (solo nel periodo invernale)
Referente:
Sig. PANTALEO Giacomo
L’Ufficio di Stato Civile attua gli adempimenti di competenza comunale relativi allo
stato civile in relazione all’insorgenza, modifica o estinzione dei rapporti giuridici di
carattere personale e familiare e di quelli concernenti lo “status civitatis”, assicurando
la tenuta dei relativi registri (Nascita, Matrimonio, Morte, Cittadinanza). Le attività a
carattere certificativo di competenza dell’Ufficio Stato Civile sono svolte direttamente
dal front office dei servizi demografici.
L’Ufficio Anagrafe provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’anagrafe della
popolazione residente (APR) e dell’anagrafe della popolazione italiana residente
all’estero (AIRE). Le attività a carattere certificativo di competenza dell’Ufficio
Anagrafe sono svolte direttamente dal front office dei servizi demografici.
Richiesta di residenza o cambio abitazione all'interno del Comune
Descrizione:
Con il Decreto Legge n. 5/2012, convertito dalla Legge n. 35/2012 (Decreto
Semplificazione e Sviluppo) sono state introdotte importanti novità in materia di
iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza. L’obiettivo delle norme è quello di
consentire l’attuazione del cambio di residenza con modalità telematica e di
produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del
cambio di residenza, riducendo così sensibilmente i tempi di attesa per i cittadini.
Dal 9 maggio 2012 i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche (di
residenza e cambio abitazione) attraverso:
Cambio Di Residenza, Di Indirizzo, Trasferimenti All’estero
Per residenza si intende il luogo in cui la persona dimora abitualmente. Il relativo
cambio riguarda tutti coloro che, provenienti da altro Comune o dall'estero,
trasferiscono la propria residenza a Montesano Salentino.
La dichiarazione deve essere resa da un componente maggiorenne del nucleo familiare
entro 20 giorni dall'avvenuta variazione, su un modello dell'Istituto centrale di
statistica, fornito dall'impiegato allo sportello dell'Anagrafe, presentandosi
personalmente presso l'Ufficio anagrafico con un documento di riconoscimento in corso
di validità, oltre ai documenti e codici fiscali di tutte le persone che si trasferiscono
insieme al dichiarante. Tale dichiarazione potrà essere presentata da una terza persona
delegata, munita di documento di identità in corso di validità, portando i documenti
degli interessati validi, in originali o in fotocopia, numero targhe veicoli posseduti dai
singoli componenti.
Se gli interessati al cambio di residenza non sono i proprietari dell’alloggio in cui
chiedono la residenza, occorre presentare il contratto di affitto o altro titolo idoneo. Nel
caso in cui il trasferimento di abitazione avvenisse presso un nucleo familiare già
residente a Montesano Salentino, la dichiarazione di cambio di residenza deve essere
sottoscritta anche da un componente maggiorenne del nucleo familiare ospitante, che
consente l'iscrizione al medesimo indirizzo oppure può essere presentato allo sportello
un documento di identità dello stesso in corso di validità, in originale o in fotocopia. La
relativa registrazione sarà effettuata in seguito all'esito positivo degli accertamenti
eseguiti dal personale della Polizia Locale, eseguiti nei termini previsti dalla normativa
vigente. La residenza avrà comunque decorrenza dalla data di dichiarazione
dell'avvenuto trasferimento da parte dell'interessato. Gli stranieri devono inoltre essere
muniti di permesso di soggiorno non scaduto e di passaporto valido. Detti cambi di
residenza vanno inoltre comunicati all’Ufficio tributi – elettorale, polizia locale – ed
all’ufficio Stranieri della Questura.
Dichiarazione di residenza - Allegato A :
Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea.
1. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità
Documentazione da allegare
1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità. *
2) copia del titolo di soggiorno in corso di validità.*
3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della
famiglia.**
2. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
Documentazione da allegare
1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità.*
2) copia del titolo di soggiorno scaduto.*
3) ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.*
4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della
famiglia.**
3. Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Documentazione da allegare
1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità; *
2) copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione ;*
3) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso
di soggiorno;*
4) domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello
Unico; *
5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della
famiglia.**
4. Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
Documentazione da allegare
1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;*
2) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso*;
3) fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico;*
4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della
famiglia.**
______________________________________
* documentazione obbligatoria;
**documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.
Documentazione on line:
- Modello_A_Istanza Conferimento Cittadinanza Italiana.pdf
- Modello_B_cittadinanza Italiana art. 9 Legge 5.2.92 nr. 1.doc
Dichiarazione di residenza – Allegato B:
documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati
appartenenti all’Unione Europea.
1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo
Documentazione da presentare
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti
autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo ;*
3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della
famiglia.**
2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
Documentazione da presentare
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti
autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale
che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la
situazione complessiva personale dell'interessato;*
3) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per
almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106,
E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);*
La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la
residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della
famiglia.**
_______________________________
1 Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui
al comma 1, lettera a) quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un
anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata
inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto
presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per
un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di
lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di
formazione seguito.
3. Cittadino studente (non lavoratore)
Documentazione da presentare
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti
autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;*
3) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale
che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la
situazione complessiva personale dell'interessato:*
4) copertura dei rischi sanitari:*
per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente :
copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno
un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario
comunitario;
per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea:
T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;
5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della
famiglia.**
4. Familiare 2 UE di cittadino di cui ai punti precedenti
Documentazione da presentare
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti
autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;* copia codice fiscale;
2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad
es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per
l’ascendente o il discendente);*
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero
disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i
criteri di cui all'art. 29, co.3, lett. b), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.
Tabella esemplificativa Limite di reddito
€ 5.749,90
€ 8.624,85
€ 11.499,80
€ 14.374,75
€ 17.249,70
€ 11.449,80
€ 14.374,75
Numero componenti
Solo richiedente
Richiedente + un familiare
Richiedente + due familiari
Richiedente + tre familiari
Richiedente + quattro familiari
Richiedente + due o + minori di 14 anni
Richiedente + due o + minori di 14 anni e un
familiare
2 Per familiare di cittadino dell’Unione europea s’intende : il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs n.30/2007).
5.Cittadino di Stato non appartenente all’Unione, familiare di cittadino dell’Unione Europea
Documentazione da presentare
1) copia del passaporto;
2) carta di soggiorno familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio
di carta di soggiorno.
______________________
 documentazione obbligatoria
  documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione
Documentazione on line:
-
Dichiarazione di residenza-Allegato1.doc
Dichiarazione di trasferimento allestero.doc
Dichiarazione indicazione sul prenome composto ai sensi dell' art 36.doc
Passaggi di proprietà automobilistici
E’ possibile effettuare passaggi di proprietà di veicoli –autoveicoli
Si ricorda che dal 2 febbraio 2013 non verrà più spedito l’adesivo di
aggiornamento da apporre sulla patente di guida. Ciò si evince da quanto
riportato nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove nella
sezione informativa riguardante gli adempimenti necessari all’aggiornamento
della patente in caso di cambio di residenza, si legge “…Successivamente, solo
per quanto riguardai veicoli, il Ministero spedisce a casa dell’interessato un
tagliando adesivo, in cui è indicata la nuova residenza, da applicare sulla carta di
circolazione. Per la patente, invece dal 2 febbraio 2013, non viene più inviato
l’adesivo di aggiornamento. Per avere informazioni sullo stato della pratica si
può contattare il numero verde 800 232323”.
-
Costo
Marca da € 16,00 oltre ad una marca da € 0,52 per Diritti di Segreteria
ANAGRAFE – STATO CIVILE
- Dichiarazione di nascita
Descrizione:
la dichiarazione di nascita viene resa dai genitori, in casi particolari da un procuratore
speciale, dal medico/ostetrica, dalla persona che ha assistito al parto.
Per i genitori uniti in matrimonio viene resa da uno dei due genitori, per i genitori non
uniti in matrimonio da padre e madre congiuntamente, se intendono riconoscere
entrambi il figlio, dal padre se la madre non intende riconoscere il figlio, dalla madre se
il padre non intende riconoscere il figlio.
La dichiarazione di nascita può essere resa:

presso il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dalla data del
parto avanti al Direttore Sanitario;

oppure presso il Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui i genitori risiedano
in Comuni diversi, ci si può rivolgere indifferentemente al Comune di residenza del
padre o della madre), entro 10 giorni dalla data del parto;
o ancora presso il Comune in cui é situato il centro di nascita (ospedale, casa di
cura), entro 10 giorni dalla data del parto.
Quando la denuncia di nascita viene fatta presso il centro di nascita, i genitori che siano
residenti in Comuni diversi devono specificare a quale comune (di residenza del padre o
della madre) intendano che sia trasmessa per la trascrizione in quei registri di stato
civile. In assenza di indicazioni, la Direzione Sanitaria provvede ad inviarla al Comune
di residenza della madre. In caso di genitori residenti in comuni diversi, il neonato
viene iscritto d’ufficio all’Anagrafe del Comune di residenza della madre.
Se il termine utile per dichiarare la nascita cade in un giorno festivo, si intende
prorogato al primo giorno feriale successivo. Occorre rivolgersi all' Ufficio Stato Civile,
portando con sé un documento di riconoscimento valido e l'attestazione di nascita
rilasciata dalla struttura sanitaria. Per i figli legittimi (nati da persone unite in
matrimonio valido agli effetti civili), la denuncia di nascita deve essere fatta dal padre o
dalla madre o da un loro procuratore speciale o da altra persona che ha assistito al
parto. Per i figli naturali (nati da persone non unite fra loro da vincolo matrimoniale)
occorre la presenza di entrambi i genitori muniti di documento di identità valido e
Dichiarazione Sostitutiva redatta dai genitori.
Qualora la dichiarazione non è resa entro 10 giorni dalla data del parto, occorre
motivarne il ritardo e l'Ufficiale dello Stato Civile ne da comunicazione al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.
Per quanto riguarda la scelta del nome è bene ricordare che:
 è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una
sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi;
 i nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono
essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J,
K,X,Y,W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della
lingua di origine del nome;
 se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione di queste
prescrizioni, l’ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto e, qualora il
dichiarante persista nella sua determinazione, l’ufficiale dello stato civile riceve la
dichiarazione, forma l’atto di nascita e, informandone il dichiarante, dà
immediatamente notizia al procuratore della Repubblica si fini dell’azione di
rettifica;
 il nome del bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più
elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In tal caso sarà riportato
negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello Stato Civile e dall’Ufficiale
di Anagrafe solo il primo dei nomi

CARTA DI IDENTITÀ
E' il documento attestante l'identità di un soggetto. Serve per l'identificazione personale.
Per i cittadini italiani è un documento valido per l'espatrio in alcuni Paesi.
Sul sito www.viaggiaresicuri.it è possibile fare la ricerca per singolo Paese e verificare il
documento di viaggio richiesto.
Ai cittadini italiani non è più richiesta l'esibizione della carta di identità al momento dell'ingresso
negli Stati che hanno aderito all'accordo di Schengen. E' necessario esserne comunque in possesso
per dimostrare la propria identità in caso di controllo.
Chi la può richiedere



I cittadini italiani e stranieri.
Per i minorenni può essere rilasciata valida per l'espatrio solo se vi è l'assenso di entrambi i
genitori o del tutore che, accompagnando il minore agli sportelli anagrafici, provvederanno a
firmare l'assenso. Nel caso solo uno dei due genitori accompagni il minore agli sportelli,
dovrà essere munito di assenso scritto, dell'altro genitore, al quale andrà allegata fotocopia
della carta d'identità dello stesso; in caso di mancato assenso occorre il nulla osta del
Giudice Tutelare. Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno
un genitore è necessario richiedere in Questura il documento denominato
“accompagno” della Carta di Identità.
I cittadini iscritti all'AIRE con passaporto o con autodichiarazione
Coloro che hanno la dimora a Montesano Salentino previa richiesta di nulla osta al Comune
di residenza.
Documentazione
2 fotografie formato tessera recenti e identiche – foto, su sfondo bianco, con posa frontale, a capo
scoperto - ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il
viso sia ben visibile; carta d'identità scaduta o altro documento di riconoscimento valido, titolo di
soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri.
Situazioni particolari:
SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLA CARTA: è necessario produrre la denuncia e
presentarsi con un documento di riconoscimento valido.
Se la carta d'identità smarrita o sottratta non è scaduta ed è stata rilasciata dal Comune di
Montesano Salentino, non sarà necessario avere con sé un documento di riconoscimento valido, in
quanto la persona potrà essere riconosciuta sulla base del cartellino in possesso degli uffici centrali
dell'anagrafe (tale opzione è quindi esclusa per gli sportelli delle circoscrizioni).
FURTO O SMARRIMENTO ALL'ESTERO: è accettata la denuncia fatta presso il Consolato o
Ambasciata italiana; se la denuncia è fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia) la denuncia
dovrà essere rifatta anche in Italia e occorre portare quella all'Anagrafe;
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO: il richiedente dovrà sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta distruzione del documento. I
cittadini extracomunitari non possono rendere tale dichiarazione, dovranno produrre la denuncia ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del dpr 445/2000.
PERSONE CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE: possono richiedere il rilascio o il rinnovo
della carta d'identità che avverrà presso il proprio domicilio. Una persona maggiorenne dovrà
recarsi all'Ufficio Anagrafe con un documento di riconoscimento, nr. tre fotografie della persona
che richiede il rilascio ed euro 5,42; un incaricato si recherà poi al domicilio della persona
richiedente per la consegna della carta d'identità e l'apposizione della firma.
ISCRITTI A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti dell'estero): dal 01/06/2007 gli iscritti Aire possono
richiedere la carta di identità o la proroga anche all'Autorità Consolare Italiana competente per
territorio, previa richiesta di nullaosta al Comune di iscrizione.
Attenzione:
Le variazioni di residenza non comportano il rinnovo del documento di identità;
lo stato civile viene indicato sul documento solo se richiesto dall'interessato;
i genitori con figli minori, anche se in condizione di separazione legale o divorzio, per poter
ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
avere l'assenso dell'altro genitore;
la professione non viene più indicata sulla Carta d'Identità;
i cittadini stranieri, se provengono da altro comune italiano, devono portare la carta rilasciata da
quel comune.
Paesi in cui è possibile espatriare con la carta di identità
Sul sito della Polizia di Stato (sezione documenti) è disponibile l'elenco dei Paesi e il tipo di
documento richiesto per l'ingresso.
Costo
euro 5,42
Tempi di rilascio
In tempo reale. Per i domiciliati non residenti a Montesano Salentino occorrono generalmente 10
giorni circa.
Validità
- 3 anni per i minori di anni 3
- 5 anni nella fascia di età 3/18 anni
- 10 anni per la fascia di età superiore ai 18 anni.
Se il documento è in scadenza si può richiederne il rinnovo sei mesi prima della data di scadenza
stessa.
La validità della carta di identità rilasciata o rinnovata a partire dal 10 febbraio 2012 (dopo
l'entrata in vigore del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5), si estende, rispetto alla scadenza
prevista per il documento, fino al giorno e mese di nascita del titolare. Tale disposizione non si
applica in caso di proroga.
Proroga
Le carte di identità rilasciate dal 26.6.2003 al 25.6.2008 potranno essere prorogate nella validità per
ulteriori 5 anni presentandosi con la carta presso lo sportello anagrafe. Non è necessaria la presenza
dell'interessato.
ATTENZIONE!
Alcuni Paesi non riconoscono la validità delle carte di identità valide per
l’espatrio prorogate. Il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la
quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere
al proprio comune di sostituirle con nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorrerà dalla
data del nuovo documento. In effetti, è buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri,
informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia o il proprio agente di
viaggio sui documenti richiesti per l’ingresso oppure consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
Informazioni utili
La carta d'identità non è valida per l'espatrio per:




gli stranieri;
coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria,
siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona
diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà o soddisfare una multa o
ammenda, salvo per questi ultimi il nullaosta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della
sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano state convertite in pene restrittive
della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di
reclusione o 2 di arresto;
coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di
prevenzione prevista dagli artt. 3 e ss. della Legge 1423/56.
Normativa di riferimento
Regio decreto 773 del 1931; Regio decreto 635 del 1940; DPR 649/74; Legge 1332/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.
Data dell'ultimo aggiornamento:
14/06/2013
Novità sul rilascio della Carta d'Identità per minori
Nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge 13 Maggio 2011
L'art. 10 del Decreto-legge 13 Maggio 2011, n.70 "Servizi ai cittadini" ha introdotto nuove
disposizioni in materia di carte d'identità.
Alla luce delle nuove disposizioni, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di
identità, precedentemente fissato a 15 anni, ed è stabilita una validità temporale di tale documento
diversa, a seconda dell'età del minore:
- 3 anni per i minori di 3 anni
- 5 anni nella fascia di età 3-18 anni
Ai fini del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio è necessario l'assenso dei
genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai
sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.
In tali ipotesi, il Comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli
interessati con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.
La carta d'identità, sia cartacea che elettronica, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già
compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i
casi di impossibilità a sottoscrivere.
L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio di minore di 14 anni è subordinato alla condizione
che lo stesso viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure, che venga
menzionato- su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata
dalla Questura o autorità consolari- il nome della persona, dell'Ente o della compagnia di trasporto a
cui il minore medesimo è affidato.
I minori di 12 anni sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.
Il D.P.C.M. del 25/03/2011 (tabella 1) ha prorogato al 31/12/2011 il termine di scadenza entro cui
provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta d'identità.
Le nuove disposizioni relative a rilascio e durata di validità del documento ai minori si applicano
anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.
Documentazione on – line
-
assenso modulo_assenso_espatrio_minori.doc
CI_dichiarazione_cittadini_altro_comune.doc
CI_dichiarazione_cittadino_aire.doc
CI_dichiarazione_segni_particolari.doc
CI_distruzione_deterioramento.doc
ANAGRAFE – STATO CIVILE
Dichiarazione Di Morte
La dichiarazione di morte va resa entro 24 ore dal decesso all’Ufficiale dello Stato Civile
del Comune dove questa è avvenuta. Se la morte è avvenuta in abitazione privata, in
casa di cura o di riposo o altra struttura, la denuncia può essere fatta, alternativamente,
da un congiunto, da persona convivente con il defunto, da un loro delegato, da persona
informata del decesso, da un incaricato dell’impresa di onoranze funebri prescelta per
curare le esequie, portando anche la scheda ISTAT di morte compilata dal medico di
famiglia o dal medico di servizio di guardia medica. In caso di morte in ospedale, la
denunzia viene fatta al Comune dal Direttore Sanitario, che provvede anche alla
compilazione della scheda ISTAT di decesso.
Riferimenti normativi:
Art. 72 D.P.R. n. 396/2000 Regolamento per la revisione e semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile;
legge n. 578/1993 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte”;
D.L. n. 582/1994 “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la
certificazione di morte”.
Pubblicazioni di matrimonio
Descrizione:
Chi intende contrarre matrimonio civile o religioso con effetti civili (concordatario) deve
prima effettuare le pubblicazioni civili, che consistono nella pubblicazione all’Albo
pretorio on line di un atto contenente le generalità degli sposi e l’indicazione del luogo
dove intendono celebrare il matrimonio. Il servizio è rivolto ai cittadini residenti che
intendono contrarre il matrimonio.
Per i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe italiani residenti
all’estero) la richiesta di procedere alle pubblicazioni civili in Montesano Salentino viene
formulata dal Consolato italiano territorialmente competente dello stato estero di
residenza del/i nubendo/i.
I minorenni che abbiano compiuto il 16° anno di età possono essere ammessi a contrarre
matrimonio con decreto del Tribunale per i Minorenni competente per territorio (luogo
di residenza).Nel caso in cui gli sposi vogliano contrarre matrimonio religioso con effetti
civili (concordatario) è necessario che presentino la richiesta di pubblicazioni civili del
parroco. Non occorrono testimoni.
Se uno degli sposi è residente in un Comune diverso l’Ufficiale dello Stato Civile
provvede a richiedere la pubblicazione al Comune di residenza. Se uno degli sposi è
cittadino straniero e non conosce la lingua italiana deve presentarsi all’ufficio di stato
civile con un interprete, che provvede alle necessarie traduzioni.
L’atto di pubblicazione è pubblicato all’Albo Pretorio on line per la durata di 8 giorni.
Il matrimonio non può essere contratto prima del quarto giorno successivo al termine
delle pubblicazioni. Le pubblicazioni decadono trascorsi 180 giorni decorrenti dal loro
perfezionamento. In tal caso, per contrarre matrimonio, occorre chiedere nuovamente
all’ufficio di stato civile di istruire il procedimento.
Costi:
Se entrambi gli sposi sono residenti, occorre una marca da bollo da € 16,00 per l’atto di
pubblicazione.
Se uno degli sposi è residente in altro Comune occorrono due marche da bollo da €
16,00.
Riferimenti normativi
Art. 50 e segg.. D.P.R. n. 396/2000 Regolamento per la revisione e semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile; Artt. 93 – 101 Codice Civile.
Termine di conclusione: 15 giorni subordinati ai tempi delle altre Pubbliche
Amministrazioni coinvolte
Matrimonio civile (celebrazione)
Descrizione:
Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di Stato Civile o
da un suo delegato, alla presenza degli sposi e di due testimoni maggiorenni.
Il matrimonio può essere celebrato non prima di quattro e non oltre 180 giorni dal
compimento delle pubblicazioni di matrimonio. Il matrimonio si prenota direttamente
presso l’Ufficio Stato Civile, la data e l’orario devono essere concordati con largo
anticipo con l’Ufficio che fisserà l’appuntamento secondo le disponibilità. Gli sposi
devono presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti, nella sede concordata, con due
testimoni
maggiorenni
muniti
di
valido
documento
di
identità.
Almeno cinque giorni prima della cerimonia, va consegnata all’Ufficio Stato Civile la
fotocopia dei documenti di identità validi, relativi agli sposi e ai due testimoni. Inoltre
va dichiarato se si intende scegliere il regime della separazione dei beni, ricordando che
in mancanza di tale scelta il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali
tra i coniugi è la comunione dei beni.
I matrimoni possono essere svolti:
 Presso il Palazzo Comunale, nella Sala Consiliare;
 Presso il Palazzo Bitonti al piano primo.
Riferimenti normativi:
Art. 65 D.P.R. n. 396/2000 Regolamento per la revisione e semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile; Artt. 109 E 110 Codice Civile
Termine di conclusione: dal compimento delle pubblicazioni, entro 180 giorni
Rilascio Copia Integrale Estratti di Atti di Stato Civile
Mentre le certificazioni inerenti lo stato civile nonché l’estratto per riassunto degli atti
di stato civile sono rilasciati direttamente presso gli sportelli di front office dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, gli estratti per copia integrale di atti di stato civile sono a cura
dell’Ufficio Stato Civile. Gli estratti degli atti di stato civile sono rilasciati per copia
integrale soltanto quando ne viene fatta esplicita richiesta da chi vi ha interesse ed il
rilascio non sia vietato dalla Legge.
L’estratto per copia integrale consiste in una copia conforme all’atto originale. La
richiesta può essere presentata:
 dalla persona cui si riferisce l’atto
 da persona che comprovi l’interesse personale ai fini di tutelare una situazione
giuridicamente rilevante
 da chiunque ne abbia interesse se trascorsi 70 anni dalla formazione dell’atto
Il rilascio è esente da bolli e diritti.
Riferimenti normativi:
Art. 450 Codice Civile - Artt. 107 – 108 D.P.R. n. 396/2000 Regolamento per la revisione
e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile;
Art. 177 D. Lgs. N. 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Termine di conclusione: in tempo reale salvo ulteriori verifiche
Inoltre provvede all’espletamento delle sottoelencate pratiche:
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Rilascio per copia integrale estratti di Stato Civile
AUTOCERTIFICAZIONE
Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta
semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma sono:
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AUTOCERTIFICAZIONE COMPLETA
AUTOCERTIFICAZIONE SEMPLIFICATA
CITTADINANZA
CONTESTUALE
RILASCIO PER COPIA INTEGRALE ESTRATTI DI STATO CIVILE
DECESSO CONIUGE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
GODIMENTO DIRITTI POLITICI
ESISTENZA IN VITA
CERTIFICAZIONE GENERICA
GENERALITA’ GENITORI
ISCRIZIONE ALBI – ELENCHI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PARTITA IVA E CODICE FISCALE
MATRIMONIO
OBBLIGHI MILITARI
NASCITA DEI FIGLI
CONDANNE PENALI
PERSONE A CARICO
QUALITA’ PERSONALI
QUALITA’ TERZI
RESIDENZA
STATO CIVILE
STATO DI FAMIGLIA
TITOLO DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI
L'autenticazione della sottoscrizione, di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, s'intende soddisfatta, attraverso la sottoscrizione in presenza del
dipendente addetto, o mediante la procedura semplificata, con invio delle medesime,
unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità legalmente valido
del sottoscrittore. E' necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del
notaio, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro
dipendente incaricato dal Sindaco, se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà è presentata a privati ovvero se i predetti atti sono presentati agli organi della
pubblica amministrazione ed ai gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da
parte di terzi di benefici economici. La mancata accettazione dell'autocertificazione
costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Non sono sostituibili con l'autocertificazione i
sottoelencati documenti:
• certificati medici, sanitari, veterinari ;
• certificati di origine e conformità alle norme comunitarie ;
• brevetti e marchi ;
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio
interesse, può riguardare anche stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza. Tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la
copia di una pubblicazione, un titolo di studio o di servizio, un documento fiscale che
deve essere obbligatoriamente conservato, un atto o documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, è conforme all'originale.
Certificati Anagrafici, certificati ed estratti di Stato Civile
I certificati anagrafici, gli estratti e i certificati di stato civile possono essere richiesti da chiunque, anche se
intestati ad altre persone. Vengono rilasciati presso tutti gli sportelli anagrafici o tramite il servizio di recapito a
domicilio.
Certificato contestuale: è il certificato che contiene le informazioni di residenza, cittadinanza, stato civile,
esistenza in vita e di nascita.
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro
16,52 in bollo.
Certificato di cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza dell’intestatario.
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro
16,52 in bollo.
Certificato di esistenza in vita: è il certificato che attesta l’esistenza in vita. Costa Euro 0.26 in carta libera
(occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 16,52 in bollo.
Certificato di residenza: è il certificato che attesta la residenza dell’intestatario.
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro
16,52 in bollo.
Certificato di stato libero: è il certificato che attesta lo stato civile libero dell’intestatario (celibato/nubilato,
vedovanza, libertà di stato a seguito di divorzio).
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro
16,52 in bollo.
Certificato di stato di famiglia: è il certificato che attesta la composizione della famiglia anagrafica
dell’intestatario.
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro
16,52 in bollo.
Certificato ed estratto di nascita: il certificato di nascita attesta l'evento della nascita dell’intestatario
(nome, cognome, data e luogo di nascita); l'estratto di nascita indica anche l'ora di nascita e può contenere
eventuali annotazioni (matrimoni, divorzi, decesso, eventuali aggiornamenti di cittadinanza).
Il costo è sempre di Euro 0,26.
Certificato ed estratto di matrimonio:
- il certificato di matrimonio attesta l'evento del matrimonio (nomi e cognomi degli sposi, data e luogo del
matrimonio);
- l'estratto di matrimonio può contenere anche eventuali annotazioni (regime patrimoniale del matrimonio,
divorzio, annullamento).
Il costo è sempre di Euro 0,26.
Certificato ed estratto di decesso:
- il certificato di decesso attesta l'evento del decesso dell’intestatario (nome, cognome, data e luogo di decesso)
- l'estratto di decesso indica anche l'ora di decesso e può contenere eventuali annotazioni.
Il costo è sempre di Euro 0,26.
Copie integrali di atti di nascita, matrimonio e morte
Le copie integrali degli atti di stato civile possono essere richieste solo dagli interessati o dai loro delegati
(delega in carta semplice e fotocopia documento d'identità dell'interessato).
Le copie integrali degli atti di stato civile vengono rilasciati unicamente presso la sede Comunale.
Copia integrale dell’atto di nascita, matrimonio e morte: è la copia fotostatica della pagina del registro di
nascita, matrimonio e morte in cui è iscritto l’atto. La copia integrale riporta tutte le eventuali annotazioni
presenti sull’atto di nascita, e per questo motivo il rilascio di tale certificazione è subordinato alla valutazione da
parte dell’Ufficiale di Stato Civile delle motivazioni giuridiche a sostegno della richiesta.
Il costo è sempre di Euro 0,26.
Estratti di nascita, matrimonio e decesso su modello internazionale plurilingue
Sono estratti di atti di stato civile previsti dalle Convenzioni di Parigi del 27 settembre 1956 e di Vienna dell'8
giugno 1976 formulati su modelli plurilingue che hanno immediata validità in tutti i Paesi aderenti alle
Convenzioni, senza necessità di traduzione e legalizzazione.
Gli estratti di matrimonio e decesso su modello internazionale possono essere richiesti da chiunque, mentre
l'estratto di nascita può essere richiesto unicamente dall'interessato o dal suo delegato (delega in carta
semplice e fotocopia documento d'identità dell'interessato).
Gli estratti su modello internazionale vengono rilasciati presso tutti gli sportelli anagrafici.
Certificazioni anagrafiche storiche
La certificazione storica attesta le situazioni anagrafiche pregresse. Per richiedere certificati storici occorre
dichiarare un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico. I certificati storici possono essere prenotati presso
qualsiasi sede anagrafica decentrata.
I tempi per la produzione dei certificati storici variano fino a un massimo di 30 giorni nel caso in cui sia
necessaria una ricerca manuale presso l'archivio anagrafico.
Certificato storico di residenza: attesta le variazioni di residenza dell’intestatario a partire dalla prima
iscrizione anagrafica a Montesano Salentino.
Costa Euro 2.58 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro
21,16 in carta da bollo.
Certificato storico di stato di famiglia: attesta le variazioni della composizione del nucleo famigliare a
partire da una determinata data.
Costa Euro 2.58 per ogni componente della famiglia anagrafica se richiesto in carta
libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 5.16 per ogni componente
della famiglia anagrafica più una marca da bollo da Euro 16,00, se richiesto in bollo.
Certificati di tipo elettorale
Vengono rilasciati presso tutti gli sportelli anagrafici o tramite il servizio di recapito a domicilio.
Certificato di godimento dei diritti politici: è il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente,
cioè la sua qualità di elettore. Tale capacità è attribuita a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età
e che non si trovino nelle seguenti condizioni: a) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di
prevenzione o a libertà vigilata; b) avere subìto l'interdizione dai pubblici uffici.
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro
16,52 in bollo.
Certificato di iscrizione nelle liste elettorali: è il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste
elettorali del comune di residenza.
E’ necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che
amministrativa. Per uso “candidatura" è gratuito.
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro
16,52 in bollo.
Certificati di leva militare
Vengono rilasciati presso l’Ufficio Leva di via Larga, 12.
Certificato iscrizione liste leva: è il certificato che riporta i dati anagrafici del soggetto iscritto nella lista di
leva, i dati inerenti la classe di appartenenza e il relativo numero di lista.
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro
16,52 in bollo.
Certificato di esito di leva: è il certificato che riporta i dati anagrafici del soggetto iscritto nella lista di leva, i
dati inerenti la classe di appartenenza, il relativo numero di lista e l'esito della visita di leva.
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro
16,52 in bollo.
Certificato di ruolo matricolare: è il certificato che oltre a riportare i dati relativi all'iscrizione e all'esito di
leva, comprende anche la data di partenza e di congedamento, il corpo presso il quale è stato prestato il
servizio di leva e il grado.
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro
16,52 in bollo.