Cambio di residenza di cittadino comunitario

Transcript

Cambio di residenza di cittadino comunitario
Cambio di residenza di cittadino comunitario
Trasferimento residenza a Bagno a Ripoli da parte di cittadini comunitari
(data ultima modifica: 22/10/14)
Requisiti
^top
Attenzione
Nota bene: le richieste di residenza inviate per raccomandata, fax o pec non
saranno prese in considerazione se prive dei dati necessari all'espletamento
della pratica da parte dell'Ufficio anagrafe (ad esempio il comune di precedente
iscrizione)
I cambi di residenza da fuori Comune o dall'estero si effettuano solo su prenotazione.
Per gli appuntamenti è necessario chiamare l'ufficio anagrafe al numero 055 6390232
nei seguenti giorni:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 13, martedì e giovedì dalle ore 8 alle 12 e
anche dalle 14.30 alle 18.
I cittadini provenienti da altro Comune italiano o dall'estero che abbiano trasferito la
propria residenza nel Comune di Bagno a Ripoli devono presentarsi all'Ufficio anagrafe
del Comune di Bagno a Ripoli in orario di apertura al pubblico, entro 20 giorni dalla
data di trasferimento dalla loro dimora precedente.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- avere dimora abituale in Bagno a Ripoli.
In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare, il cambio di residenza può
essere effettuato da uno qualsiasi dei componenti della famiglia, purché maggiorenne
e purché in possesso di consenso scritto e fotocopia del documento d'identità dei
deleganti (il consenso non è richiesto nel caso dei coniugi) nonché dei dati anagrafici
di tutti i componenti il nucleo familiare.
Nel caso di trasferimento presso un'abitazione nella quale vi siano già uno o più
residenti, è richiesto il consenso scritto di tale persona, accompagnato da fotocopia del
documento d'identità.
La denuncia del cambio di residenza per coloro che entrano in una convivenza (casa
di riposo, caserma, collegio, convitto, etc.) compete alla direzione della convivenza
su richiesta del diretto interessato. In tal caso, laddove non sussista un vincolo
affettivo tra i componenti dello stesso nucleo anagrafico, si configura un rapporto di
coabitazione.
Tutti i cittadini aventi la cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione europea
e i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtestein, Svizzera, Repubblica di San Marino,
Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano che intendano soggiornare in
Italia per un periodo superiore ai tre mesi sono tenuti ad iscriversi all'anagrafe della
popolazione residente.
Nota bene: il possesso di attestazione di soggiorno permanente o certificato attestante
la regolarità del soggiorno rilasciato da un precedente Comune italiano d'iscrizione
esclude la necessità di dimostrare i requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 per il
riconoscimento del diritto di soggiorno (lavoro o risorse economiche più assicurazione
sanitaria).
Modalità di richiesta
Cittadino lavoratore subordinato o autonomo 1
Documentazione da presentare
Pagina 1 di 4
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato
dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo ;*
3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la
composizione della famiglia.**
Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
Documentazione da presentare
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato
dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare
un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento
corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi
annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva
personale dell'interessato;*
3) copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale,
valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo
Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);*
La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non
intende trasferire la residenza in Italia e consente l'iscrizione nello schedario della
popolazione temporanea.
4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la
composizione della famiglia.**
1 Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale,
conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver
esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto
presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un
contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in
tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto
presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la
qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione
involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che
esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di
formazione seguito.
Cittadino studente (non lavoratore)
Documentazione da presentare
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato
dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione
professionale;*
3) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare
un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento
corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi
Pagina 2 di 4
annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva
personale dell'interessato:*
4) copertura dei rischi sanitari:*
? per lo studente che chiede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente :
copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale
e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione
professionale, se inferiore all'anno o formulario comunitario;
? per lo studente che chiede l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea:
T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;
5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la
composizione della famiglia.**
Familiare 2 UE di cittadino di cui ai punti precedenti
Documentazione da presentare
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato
dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione,
di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con
paternità e maternità per l'ascendente o il discendente);*
L'iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell'Unione sia un
lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche
sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, co.3, lett. b), del d. lgs. 25
luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.
Tabella esemplificativa
Limite di reddito
Numero componenti
€ 5.577,00
Solo richiedente
€ 8.365,00
Richiedente + un familiare
€ 11.154,00
Richiedente + due familiari
€ 13.942,50
Richiedente + tre familiari
€ 16.731,00
Richiedente + quattro familiari
€ 10.849,80
Richiedente + due o + minori di 14 anni
€ 13.562,25
Richiedente + due o + minori di 14 anni e un familiare
2 Per familiare di cittadino dell'Unione europea s'intende : il coniuge; i discendenti
diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a
carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs n.30/2007).
Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a
carico resa dal cittadino dell'Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.*
Cittadino di Stato non appartenente all'Unione, familiare di cittadino dell'Unione
Europea
Documentazione da presentare
1) copia del passaporto;*
2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, oppure ricevuta della richiesta
di rilascio di carta di soggiorno*.
________________________
* documentazione obbligatoria;
Pagina 3 di 4
**documentazione necessaria per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di
parentela e per il rilascio della certificazione.
A partire dal 9 maggio 2012 (ai sensi del nuovo Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35) i cittadini potranno eventualmente presentare
le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
per fax al n. 055 6390267, tramite raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo:
[email protected], compilando il modello allegato
"Dichiarazione cambio residenza" oltre all'altra documentazione prevista.
Informazioni
^top
Contestualmente al cambio di residenza anagrafica, il cittadino richiede
l'aggiornamento dell'indirizzo sulla patente e sul libretto di circolazione, portando i dati
relativi, quindi numero, data di rilascio, scadenza e ente che ha rilasciato la patente e
numeri delle targhe di tutti i veicoli posseduti.
Allegati
•
^top
Allegato B: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di
Stati appartenenti all'Unione Europea
Pagina 4 di 4