qui - Deputazione Ebraica
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STATUTO DELLA DEPUTAZIONE EBRAICA DI ASSISTENZA E SERVIZIO SOCIALE DI ROMA Ente Ebraico Civilmente Riconosciuto ART. 1 La Deputazione Ebraica di Assistenza e Servizio Sociale di Roma (d’ora in poi per brevita’ Deputazione), nata come Opera di Beneficenza dell’ Università Israelitica di Roma il 26.02.1885, è un Ente Ebraico Civilmente Riconosciuto, ai sensi della Legge n.101 dell’8.03.1989 con la quale sono state ratificate le Intese tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ed ha sede in Roma. ART. 2 - FINALITA’ La Deputazione svolge un’attività di assistenza e servizio sociale per conto della Comunità Ebraica di Roma e secondo la tradizione ebraica, nell’ambito del territorio della Comunità Ebraica di Roma. Gli utenti della Deputazione sono persone o famiglie che si trovano in condizioni di disagio socio-economico e psicologico ad esempio per problemi legali, fiscali, pensionistici, necessità di tipo sanitario o abitativo, problemi di disoccupazione o di precarietà lavorativa, necessità di formazione o riqualificazione professionale. Le linee della politica assistenziale vengono decise dal Consiglio dell’Ente sulla base dei bisogni emergenti dal contesto sociale. La Deputazione ha lo scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate ed ha le seguenti finalità: 1) individuare i bisogni e le situazioni problematiche delle persone in condizioni di disagio; 2) definire le linee assistenziali da perseguire in relazione all’evoluzione delle condizioni socio-economiche generali; 3) stabilire i requisiti per l’assistenza economica; 4) predisporre progetti di intervento in risposta alle esigenze rilevate con particolare riferimento all’area sociale, economica, psicologica e lavorativa; 5) erogare sussidi ordinari e straordinari; 6) incoraggiare la crescita individuale attraverso lo studio, la qualificazione professionale ed il sostegno per l’inserimento nel mondo del lavoro; 7) aiutare le persone in difficoltà a superare lo stato di disagio psicologico attraverso il supporto psicologico individuale e familiare, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche; 8) coordinare le attività assistenziali comunitarie e in particolare le associazioni di volontariato liberamente costituite nell’ambito della Comunità Ebraica di Roma con finalità di assistenza; 9) prestare assistenza sociale ed educativa ebraica nonché servizi, anche rituali ebraici, nelle famiglie ed istituti pubblici o privati, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma; 10) stabilire rapporti di collaborazione con i servizi sociali del territorio e con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali con finalità educative, religiose, sociali, assistenziali e sanitarie. ART. 3 - ORGANI DELL’ENTE Sono Organi dell’Ente: 1.Il Consiglio della Deputazione 2.Il Presidente 3.Il Vice Presidente 4.Il Comitato Scientifico di Indirizzo e Vigilanza 5.L’Organo di Revisione dei Conti ART. 4 - IL CONSIGLIO Il Consiglio della Deputazione è composto da undici membri nominati dal Consiglio della Comunità Ebraica di Roma. Il Presidente è nominato dal Consiglio della Comunità Ebraica di Roma e rappresenta l’Ente ad ogni effetto. Almeno tre Consiglieri della Deputazione debbono far parte del Consiglio della Comunità Ebraica di Roma. I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 5 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161. Il Consiglio dura in carica quattro anni. Sono nominabili al Consiglio gli iscritti ad una Comunità Ebraica da almeno tre anni, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età e che abbiano i requisiti, ad eccezione di quello della cittadinanza italiana, prescritti per l’elettorato passivo nelle elezioni comunali. I Consiglieri nominati debbono accettare la nomina per iscritto entro i sette giorni successivi a quello in cui ne hanno avuto notizia, precisando altresì il proprio domicilio eletto per la carica. Nel caso in cui un consigliere nominato non accetti la nomina, il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma provvede alla nomina di un nuovo Consigliere. Non può far parte del Consiglio chi ha in essere un rapporto di lavoro remunerato a qualsiasi titolo in via continuativa con la CER o con uno qualsiasi degli Enti Ebraici civilmente riconosciuti vigilati dalla Comunità Ebraica di Roma o con istituzioni sussidiate dalla Comunità Ebraica di Roma o dalla Deputazione, e coloro che hanno liti pendenti con l’Ente e relativi parenti in linea retta e i loro coniugi. Non possono essere nominati Consiglieri i revisori dei conti della Comunità Ebraica di Roma e degli enti vigilati dalla Comunità Ebraica di Roma o sussidiati dalla Comunità Ebraica di Roma o dalla Deputazione, gli assistiti della Deputazione e i loro parenti ed affini entro il quarto grado, coloro che comunque percepiscono remunerazione dall’ente. Non possono far parte dello stesso Consiglio i parenti ed affini in linea retta, i parenti collaterali fino al secondo grado ed i coniugi. In tali casi decade il più giovane di nomina; a parità, il più giovane di età. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive regolarmente convocate, decadono dalla carica. Decadono, inoltre, per sopraggiunte cause di incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, notificata all’interessato al domicilio eletto per la carica ai sensi del presente Statuto, a mezzo lettera raccomandata e comunicata al Consiglio della Comunità. Al fine di reintegrare il Consiglio, nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza dei consiglieri fino ad un numero massimo di tre, è demandato al Consiglio della Deputazione, su proposta del Presidente della Deputazione, il compito di nominare i nuovi consiglieri. Il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma dovrà ratificare tale nomina nella prima riunione utile. Nell'ipotesi di dimissioni o decadenza di un numero di consiglieri superiore a tre, il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma provvederà alle nomine necessarie. Il Consigliere nominato in sostituzione di altro Consigliere, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. In ogni caso in cui occorre reintegrare il Consiglio, sia nelle ipotesi di dimissioni sia nelle ipotesi di decadenza, i Consiglieri della Deputazione nominati tra i consiglieri della Comunità Ebraica di Roma dovranno comunque essere sostituiti con altrettanti Consiglieri della Comunità Ebraica di Roma. In caso di decadenza e/o dimissioni della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati nell’arco di un mandato si procederà alla nuova nomina dell’intero Consiglio. il Consiglio dimissionario o decaduto resta in carica per gli affari di ordinaria amministrazione dell’Ente fino all’insediamento del nuovo Consiglio. Tutte le controversie tra la Deputazione ed i propri Consiglieri e tra Consiglieri della Deputazione, comprese le controversie inerenti alla decadenza dei Consiglieri, ai sensi del presente Articolo, saranno devolute in via esclusiva al Collegio dei Probiviri dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Qualora i Consiglieri non agiscano in conformità allo Statuto o alle finalità dell’Ente o venga meno il rapporto di fiducia tra il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma e il Consiglio dell’Ente, il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma può sciogliere il Consiglio dell’Ente e nominare un Commissario Straordinario provvedendo comunque al rinnovo del Consiglio stesso entro 180 giorni. La carica di Presidente e di Consigliere è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi. L’Ufficio di Consigliere è gratuito. ART. 5 - CONVOCAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO Il Consiglio nominato entra in carica con la prima seduta, da convocarsi entro dieci giorni dalla nomina di tutti i Consiglieri a cura del Presidente uscente, se rinominato, ovvero del Consigliere nominato più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, del più anziano di età. ART. 6 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO Il Consiglio elegge nel proprio seno uno o due Vice Presidenti. Il Consiglio attribuisce altresì incarichi specifici ai singoli consiglieri che sono impegnati a collaborare per il raggiungimento delle attività istituzionali. Il Consigliere che non adempie il mandato connesso all’incarico assunto con la dovuta diligenza potrà essere richiamato dal Consiglio che potrà chiederne la decadenza e conseguente sostituzione alla Comunità Ebraica di Roma. Il Consiglio può formare commissioni temporanee o permanenti, per lo studio e la trattazione di problemi particolari, chiamandone a far parte anche persone estranee al Consiglio. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno quattro Consiglieri. Esso si deve obbligatoriamente riunire almeno 2 volte all’anno; entro il mese di Aprile per approvare il Bilancio Consuntivo dell’anno precedente ed entro il mese di Novembre per approvare il Bilancio Preventivo dell’esercizio relativo all’anno successivo. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di urgenza. In questi casi, il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore. La convocazione deve contenere il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare e deve essere eseguita mediante lettera raccomandata con A/R, ovvero telegramma o telefax o posta elettronica al domicilio eletto per la carica da ciascun consigliere. Il Consiglio può essere altresì convocato, con le stesse modalità e con gli stessi termini, da almeno quattro Consiglieri, qualora il Presidente non provveda a dar corso entro 10 giorni ad una loro eventuale richiesta di convocazione in forma scritta, o dal Consiglio della Comunità. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei consiglieri. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti, tranne che per le deliberazioni di cui ai successivi punti A) e P) del presente articolo per i quali è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità Ebraica di Roma o persona da lui delegata e possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ai quali la convocazione dell’adunanza deve essere comunicata con gli stessi mezzi, contenuti, modalità e tempi previsti per la convocazione dei Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, Il Rabbino Capo o un suo delegato. In quest’ultimo caso il nominativo viene comunicato al Presidente della Deputazione entro la prima seduta di insediamento del Consiglio. Assume le funzioni di segretario, per la redazione del verbale, un consigliere o un impiegato della Deputazione a ciò incaricato dal Consiglio. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Per ogni delibera deve essere indicato il risultato della votazione. Spetta al Consiglio: A)l’approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo; B)l’accettazione di eredità, donazioni non di modico valore e legati; C)l’approvazione degli acquisti e delle alienazioni di beni immobili, nonché dei beni mobili, titoli del debito pubblico, titoli di credito, azioni, ove il valore di questi ultimi ecceda per ogni singolo atto gli euro 2.000,00, rivalutati annualmente; D) l’approvazione dei sussidi ordinari e straordinari anche delegando il compito ad un'apposita Commissione che sottoporrà la proposta di sussidio alla prima riunione di Consiglio; E) l’approvazione delle assunzioni degli impiegati, delle loro retribuzioni, nomine e licenziamenti; F) la deliberazione del Regolamento di Amministrazione e di Servizio interno e per il personale; G) la deliberazione dei programmi di assistenza e dei servizi; H) la promozione di convenzioni con Enti Locali Territoriali per il raggiungimento dei fini istituzionali; I) la deliberazione dei contratti di locazione e conduzione di immobili; L) la deliberazione delle liti giudiziarie, delle transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali; M) la deliberazione in merito all’eventuale reperimento dei mezzi finanziari, anche mediante operazioni bancarie quali affidamenti o scoperti di conto corrente bancari e mutui fondiari, ove necessario rilasciando garanzie ipotecarie; N) la deliberazione di tutte le convenzioni attinenti alle attività dell’Ente; O) La nomina di nuovi Consiglieri, su proposta del Presidente della Deputazione, nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza dei Consiglieri fino ad un numero massimo di tre, salvo la ratifica di cui all’art. 4 da parte del Consiglio della Comunità Ebraica di Roma; P) la proposta di modifiche dello Statuto da sottoporre al Consiglio della Comunità per l’approvazione. Le delibere riguardanti gli atti di disposizione del patrimonio devono essere prese, previa richiesta alla Comunità Ebraica di Roma, nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto delle Comunità Ebraiche Italiane riguardo alla vigilanza sugli enti ebraici civilmente riconosciuti. Tutte le delibere, eccetto le delibere D), E), I), devono essere comunicate alla Giunta della Comunità, onde possa esercitare la vigilanza prescritta dallo Statuto delle Comunità Ebraiche Italiane. Le riunioni del Consiglio potranno tenersi in video o teleconferenza per comprovati motivi accertati dal Consiglio stesso, purché tali sistemi comportino il riconoscimento del soggetto collegato in video o teleconferenza. ART. 7 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE Il Presidente rappresenta ad ogni effetto l’Ente. Egli viene designato direttamente dal Consiglio della Comunità Ebraica di Roma. Il Vice Presidente o ciascuno dei due Vice Presidenti è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei membri e, se questa non si raggiunge alla prima votazione, mediante ballottaggio fra i due Consiglieri che ottengono il maggiore numero di voti. ART. 8 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE Spetta al Presidente: a) convocare il Consiglio, presiederne le riunioni e vigilare sull’esecuzione delle relative delibere; b) vigilare, congiuntamente al Consigliere delegato al Bilancio, sulle entrate, le spese e i relativi servizi; c) firmare gli atti che comportano obbligazioni per l’Ente, previa delibera del Consiglio ai sensi dell’art. 6, con facoltà di delega per singole materie ad altri Consiglieri e, congiuntamente al Consigliere delegato al Bilancio, i documenti contabili; d) esercitare il potere disciplinare sugli impiegati o delegare tale compito ad un Consigliere; e) assumere i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza per le materie di competenza del Consiglio, necessari per garantire il funzionamento dell’Ente, salvo riferire per la ratifica al Consiglio stesso alla prima riunione; f) sottoporre al Consiglio congiuntamente al Consigliere delegato al Bilancio, la proposta di Bilancio Preventivo e Consuntivo; g) Il Presidente, in casi di comprovata urgenza e/o necessità nei quali ha l’obbligo di riferire senza indugio al Consiglio, può procedere ad interventi a favore di assistiti e ad acquisti e alienazioni previsti dall’art. 6 lett. c per un importo globale non superiore a euro 24.000,00 annui e 2.000,00 euro per ogni singolo intervento (entrambi rivalutabili annualmente). E' facoltà del Consiglio aumentare annualmente tali importi. Il consiglio, valutato ogni elemento fornito dal Presidente, è tenuto a ratificare o meno l’operazione entro la prima riunione successiva all’intervento. h) il Presidente, nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza dei Consiglieri fino ad un numero massimo di tre, propone i nuovi Consiglieri al Consiglio. i) il Presidente riferisce annualmente alla Giunta della Comunità Ebraica di Roma, che vigila sull’attività svolta dalla Deputazione e sull'operatività del Consiglio della Deputazione. In caso di impedimento o di assenza il Presidente è sostituito dal vice Presidente, o da uno dei Vice Presidenti cui egli può delegare permanentemente alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie attribuzioni; l) il Presidente presenta annualmente una relazione sull’attività svolta dalla Deputazione al Consiglio della Comunità Ebraica di Roma. ART.9 - IL COMITATO SCIENTIFICO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Il Consiglio della Deputazione può nominare il Comitato Scientifico, costituito da cinque membri di cui un Presidente nominato dal Comitato stesso. Il Comitato Scientifico di Indirizzo e Vigilanza ha i seguenti compiti: 1) effettuare studi, ricerche e pubblicazioni sulle attività istituzionali della Deputazione; 2) prestare attività consultiva in relazione all’attività della Deputazione; 3) effettuare ricerche sulla qualità dei servizi erogati dalla Deputazione. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni. L’incarico di membro del Comitato Scientifico è gratuito. Il Comitato Scientifico scade con il Consiglio della Deputazione e decade in caso di decadenza del Consiglio stesso. ART.10 - PATRIMONIO, FINANZA, CONTABILITA’ Le entrate della Deputazione per il raggiungimento dei propri fini sono costituite: - dalle rendite patrimoniali; - dal contributo della Comunità Ebraica di Roma; - da offerte, donazioni, eredità, legati e da finanziamenti pubblici e privati. ART. 11 - I BILANCI L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Preventivo di competenza deve essere approvato dal Consiglio entro il 30 novembre di ogni anno e deve essere immediatamente trasmesso alla Giunta della Comunità Ebraica di Roma. Il Bilancio Consuntivo, deve essere approvato dal Consiglio entro il 30 aprile di ogni anno, fatti salvi impedimenti oggettivi, salva la proroga di 180 gg dalla chiusura dell’anno finanziario per esigenze correlate alla struttura e/o all’oggetto sociale, e trasmesso alla Giunta della Comunità Ebraica di Roma e al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Bilancio Consuntivo, insieme alle relazioni del Consiglio ed al rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti è depositato presso gli uffici amministrativi dell’Ente e presso la segreteria della Comunità. Il Bilancio Economico deve conseguire il pareggio. ART.12 - ORGANO DI REVISIONE L’Organo di Revisione dei Conti esercita il controllo amministrativo e contabile e la revisione economica e finanziaria dell’Ente, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto. L’organo è composto da uno a tre membri, dei quali uno con la funzione di Presidente, e viene nominato dal Consiglio della Comunità Ebraica di Roma, tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili, a norma del DLGS n. 88/1992 e del DLGS n. 28/2006. I componenti dell’organo sono, preferibilmente, scelti tra gli iscritti alla Comunità Ebraica di Roma e non possono essere, a pena di ineleggibilità e/o di decadenza, Consiglieri o dipendenti della stessa Comunità o delle istituzioni o enti da essa vigilati o sussidiati, né possono essere assistiti della Deputazione o parenti o affini di assistiti, entro il quarto grado. L’Organo di Revisione Contabile resta in carica per quattro anni dal suo insediamento e i suoi membri possono ricoprire lo stesso ufficio, per non più di un ulteriore e consecutivo periodo quadriennale. L’Organo di Revisione Contabile, ai sensi degli artt. 2409 bis del Codice Civile (introdotti dal DLGS n. 6/2003) e dell’art. 14 del DLGS 27.1.2010 n. 39, esprime con apposita relazione scritta annuale, da trasmettere tempestivamente al Consiglio della Deputazione e alla Giunta della Comunità Ebraica di Roma, un giudizio sul Bilancio Consuntivo dell’Ente. L’Organo, inoltre, compie un’analisi ed una verifica del Bilancio Preventivo, esprimendo un giudizio in ordine alla sua conformità alla normativa vigente in materia. L’Organo verifica, nel corso dell’anno finanziario, la regolare tenuta della contabilità dell’Ente e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. L’Organo di Revisione ha diritto di ottenere dal Consiglio della Deputazione ed esamina documenti e notizie utili all’attività di revisione legale; effettua, con cadenza almeno trimestrale, accertamenti e controlli sull’efficienza della gestione dell’ente. L’Organo di Revisione deve rispettare i principi di deontologia professionale, di riservatezza ed il segreto professionale ed essere formalmente e sostanzialmente indipendente rispetto all’Ente, ed avulso dai processi decisionali di quest’ultimo. L’Organo di Revisione dei Conti deve svolgere le sue funzioni con la diligenza professionale ed è responsabile in proprio e con il Consiglio della Deputazione nei confronti dell’Ente e della Comunità Ebraica di Roma, la quale ha conferito il relativo incarico di revisione, nonché verso i terzi, per i danni derivanti dall’inadempimento dei suoi doveri, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 92 della Legge n. 244/2007 (che ha modificato l’art. 9, comma 5 del DLGS n. 471/1997). La revoca dell’Organo di Revisione dei Conti o di un suo membro è disposta esclusivamente dal Consiglio della Comunità Ebraica di Roma e soltanto per gravi inadempienze nell’incarico di revisione. Il corrispettivo per l’incarico di revisione è determinato dalla Comunità Ebraica di Roma, in modo da garantire la qualità e l’affidabilità delle relative prestazioni, e non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, e non può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione. I membri dell’Organo di Revisione dei Conti sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio della Deputazione. Le deliberazioni dell’Organo di Revisione sono adottate a maggioranza. In caso di morte, rinunzia, decadenza o revoca di un Revisore, il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma provvede, entro sessanta giorni, alla sua sostituzione. La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dal Registro dei Revisori contabili è causa di decadenza dall’Organo di Revisione. ART. 13 - ALTA SORVEGLIANZA E’ riservato al Tribunale Rabbinico della Comunità Ebraica di Roma vigilare che i servizi assistenziali curati dall’Ente siano organizzati e gestiti secondo la tradizione ebraica. ART. 14 - SCIOGLIMENTO DELL’ENTE Nel caso in cui dovessero venir meno gli scopi e le finalità istituzionali dell’Ente descritti nell’art. 2 dello Statuto, il Consiglio, previo parere favorevole della Comunità Ebraica di Roma, potrà decretare l’ estinzione dell’Ente stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile. In caso di estinzione dell’Ente, determinata da qualsiasi causa, il patrimonio viene devoluto alla Comunità Ebraica di Roma.