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STATUTO DELLA DEPUTAZIONE EBRAICA
DI ASSISTENZA E SERVIZIO SOCIALE DI ROMA
Ente Ebraico Civilmente Riconosciuto
ART. 1
La Deputazione Ebraica di Assistenza e Servizio Sociale di Roma (d’ora in poi per brevita’
Deputazione), nata come Opera di Beneficenza dell’ Università Israelitica di Roma il
26.02.1885, è un Ente Ebraico Civilmente Riconosciuto, ai sensi della Legge n.101
dell’8.03.1989 con la quale sono state ratificate le Intese tra lo Stato e l’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane ed ha sede in Roma.
ART. 2 - FINALITA’
La Deputazione svolge un’attività di assistenza e servizio sociale per conto della Comunità
Ebraica di Roma e secondo la tradizione ebraica, nell’ambito del territorio della Comunità
Ebraica di Roma.
Gli utenti della Deputazione sono persone o famiglie che si trovano in condizioni di disagio
socio-economico e psicologico ad esempio per problemi legali, fiscali, pensionistici, necessità
di tipo sanitario o abitativo, problemi di disoccupazione o di precarietà lavorativa, necessità di
formazione o riqualificazione professionale.
Le linee della politica assistenziale vengono decise dal Consiglio dell’Ente sulla base dei
bisogni emergenti dal contesto sociale.
La Deputazione ha lo scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti di persone
svantaggiate ed ha le seguenti finalità:
1) individuare i bisogni e le situazioni problematiche delle persone in condizioni di disagio;
2) definire le linee assistenziali da perseguire in relazione all’evoluzione delle condizioni
socio-economiche generali;
3) stabilire i requisiti per l’assistenza economica;
4) predisporre progetti di intervento in risposta alle esigenze rilevate con particolare
riferimento all’area sociale, economica, psicologica e lavorativa;
5) erogare sussidi ordinari e straordinari;
6) incoraggiare la crescita individuale attraverso lo studio, la qualificazione professionale
ed il sostegno per l’inserimento nel mondo del lavoro;
7) aiutare le persone in difficoltà a superare lo stato di disagio psicologico attraverso il
supporto psicologico individuale e familiare, anche in collaborazione con le istituzioni
scolastiche;
8) coordinare le attività assistenziali comunitarie e in particolare le associazioni di
volontariato liberamente costituite nell’ambito della Comunità Ebraica di Roma con
finalità di assistenza;
9) prestare assistenza sociale ed educativa ebraica nonché servizi, anche rituali ebraici,
nelle famiglie ed istituti pubblici o privati, in collaborazione con la Comunità Ebraica di
Roma;
10) stabilire rapporti di collaborazione con i servizi sociali del territorio e con enti pubblici e
privati nazionali ed internazionali con finalità educative, religiose, sociali, assistenziali e
sanitarie.
ART. 3 - ORGANI DELL’ENTE
Sono Organi dell’Ente:
1.Il Consiglio della Deputazione
2.Il Presidente
3.Il Vice Presidente
4.Il Comitato Scientifico di Indirizzo e Vigilanza
5.L’Organo di Revisione dei Conti
ART. 4 - IL CONSIGLIO
Il Consiglio della Deputazione è composto da undici membri nominati dal Consiglio della
Comunità Ebraica di Roma. Il Presidente è nominato dal Consiglio della Comunità Ebraica di
Roma e rappresenta l’Ente ad ogni effetto.
Almeno tre Consiglieri della Deputazione debbono far parte del Consiglio della Comunità
Ebraica di Roma.
I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 5 del D.M. 18
marzo 1998 n. 161.
Il Consiglio dura in carica quattro anni.
Sono nominabili al Consiglio gli iscritti ad una Comunità Ebraica da almeno tre anni, che
abbiano compiuto il ventunesimo anno di età e che abbiano i requisiti, ad eccezione di quello
della cittadinanza italiana, prescritti per l’elettorato passivo nelle elezioni comunali.
I Consiglieri nominati debbono accettare la nomina per iscritto entro i sette giorni successivi a
quello in cui ne hanno avuto notizia, precisando altresì il proprio domicilio eletto per la carica.
Nel caso in cui un consigliere nominato non accetti la nomina, il Consiglio della Comunità
Ebraica di Roma provvede alla nomina di un nuovo Consigliere. Non può far parte del
Consiglio chi ha in essere un rapporto di lavoro remunerato a qualsiasi titolo in via
continuativa con la CER o con uno qualsiasi degli Enti Ebraici civilmente riconosciuti vigilati
dalla Comunità Ebraica di Roma o con istituzioni sussidiate dalla Comunità Ebraica di Roma
o dalla Deputazione, e coloro che hanno liti pendenti con l’Ente e relativi parenti in linea retta
e i loro coniugi.
Non possono essere nominati Consiglieri i revisori dei conti della Comunità Ebraica di Roma
e degli enti vigilati dalla Comunità Ebraica di Roma o sussidiati dalla Comunità Ebraica di
Roma o dalla Deputazione, gli assistiti della Deputazione e i loro parenti ed affini entro il
quarto grado, coloro che comunque percepiscono remunerazione dall’ente.
Non possono far parte dello stesso Consiglio i parenti ed affini in linea retta, i parenti
collaterali fino al secondo grado ed i coniugi. In tali casi decade il più giovane di nomina; a
parità, il più giovane di età.
I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute
consecutive regolarmente convocate, decadono dalla carica.
Decadono, inoltre, per sopraggiunte cause di incompatibilità.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio, notificata all’interessato al domicilio eletto per la
carica ai sensi del presente Statuto, a mezzo lettera raccomandata e comunicata al Consiglio
della Comunità.
Al fine di reintegrare il Consiglio, nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza dei consiglieri fino
ad un numero massimo di tre, è demandato al Consiglio della Deputazione, su proposta del
Presidente della Deputazione, il compito di nominare i nuovi consiglieri. Il Consiglio della
Comunità Ebraica di Roma dovrà ratificare tale nomina nella prima riunione utile.
Nell'ipotesi di dimissioni o decadenza di un numero di consiglieri superiore a tre, il Consiglio
della Comunità Ebraica di Roma provvederà alle nomine necessarie.
Il Consigliere nominato in sostituzione di altro Consigliere, dura in carica fino alla scadenza
del Consiglio.
In ogni caso in cui occorre reintegrare il Consiglio, sia nelle ipotesi di dimissioni sia nelle
ipotesi di decadenza, i Consiglieri della Deputazione nominati tra i consiglieri della Comunità
Ebraica di Roma dovranno comunque essere sostituiti con altrettanti Consiglieri della
Comunità Ebraica di Roma.
In caso di decadenza e/o dimissioni della maggioranza dei Consiglieri originariamente
nominati nell’arco di un mandato si procederà alla nuova nomina dell’intero Consiglio.
il Consiglio dimissionario o decaduto resta in carica per gli affari di ordinaria amministrazione
dell’Ente fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
Tutte le controversie tra la Deputazione ed i propri Consiglieri e tra Consiglieri della
Deputazione, comprese le controversie inerenti alla decadenza dei Consiglieri, ai sensi del
presente Articolo, saranno devolute in via esclusiva al Collegio dei Probiviri dell’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane.
Qualora i Consiglieri non agiscano in conformità allo Statuto o alle finalità dell’Ente o venga
meno il rapporto di fiducia tra il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma e il Consiglio
dell’Ente, il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma può sciogliere il Consiglio dell’Ente e
nominare un Commissario Straordinario provvedendo comunque al rinnovo del Consiglio
stesso entro 180 giorni.
La carica di Presidente e di Consigliere è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi.
L’Ufficio di Consigliere è gratuito.
ART. 5 - CONVOCAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO
Il Consiglio nominato entra in carica con la prima seduta, da convocarsi entro dieci giorni
dalla nomina di tutti i Consiglieri a cura del Presidente uscente, se rinominato, ovvero del
Consigliere nominato più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, del più anziano di
età.
ART. 6 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio elegge nel proprio seno uno o due Vice Presidenti.
Il Consiglio attribuisce altresì incarichi specifici ai singoli consiglieri che sono impegnati a
collaborare per il raggiungimento delle attività istituzionali.
Il Consigliere che non adempie il mandato connesso all’incarico assunto con la dovuta
diligenza potrà essere richiamato dal Consiglio che potrà chiederne la decadenza e
conseguente sostituzione alla Comunità Ebraica di Roma.
Il Consiglio può formare commissioni temporanee o permanenti, per lo studio e la trattazione
di problemi particolari, chiamandone a far parte anche persone estranee al Consiglio.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno quattro
Consiglieri.
Esso si deve obbligatoriamente riunire almeno 2 volte all’anno; entro il mese di Aprile per
approvare il Bilancio Consuntivo dell’anno precedente ed entro il mese di Novembre per
approvare il Bilancio Preventivo dell’esercizio relativo all’anno successivo.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di
urgenza. In questi casi, il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore. La convocazione
deve contenere il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare
e deve essere eseguita mediante lettera raccomandata con A/R, ovvero telegramma o telefax
o posta elettronica al domicilio eletto per la carica da ciascun consigliere.
Il Consiglio può essere altresì convocato, con le stesse modalità e con gli stessi termini, da
almeno quattro Consiglieri, qualora il Presidente non provveda a dar corso entro 10 giorni ad
una loro eventuale richiesta di convocazione in forma scritta, o dal Consiglio della Comunità.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei consiglieri.
Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti, tranne che per le deliberazioni
di cui ai successivi punti A) e P) del presente articolo per i quali è richiesta la maggioranza dei
componenti del Consiglio.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità
Ebraica di Roma o persona da lui delegata e possono partecipare i membri del Collegio dei
Revisori dei Conti, ai quali la convocazione dell’adunanza deve essere comunicata con gli
stessi mezzi, contenuti, modalità e tempi previsti per la convocazione dei Consiglieri.
Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, Il Rabbino Capo o un suo delegato.
In quest’ultimo caso il nominativo viene comunicato al Presidente della Deputazione entro la
prima seduta di insediamento del Consiglio.
Assume le funzioni di segretario, per la redazione del verbale, un consigliere o un impiegato
della Deputazione a ciò incaricato dal Consiglio.
I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
Per ogni delibera deve essere indicato il risultato della votazione.
Spetta al Consiglio:
A)l’approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo;
B)l’accettazione di eredità, donazioni non di modico valore e legati;
C)l’approvazione degli acquisti e delle alienazioni di beni immobili, nonché dei beni mobili,
titoli del debito pubblico, titoli di credito, azioni, ove il valore di questi ultimi ecceda per ogni
singolo atto gli euro 2.000,00, rivalutati annualmente;
D) l’approvazione dei sussidi ordinari e straordinari anche delegando il compito ad
un'apposita Commissione che sottoporrà la proposta di sussidio alla prima riunione di
Consiglio;
E) l’approvazione delle assunzioni degli impiegati, delle loro retribuzioni, nomine e
licenziamenti;
F) la deliberazione del Regolamento di Amministrazione e di Servizio interno e per il
personale;
G) la deliberazione dei programmi di assistenza e dei servizi;
H) la promozione di convenzioni con Enti Locali Territoriali per il raggiungimento dei fini
istituzionali;
I) la deliberazione dei contratti di locazione e conduzione di immobili;
L) la deliberazione delle liti giudiziarie, delle transazioni e conciliazioni giudiziali e
stragiudiziali;
M) la deliberazione in merito all’eventuale reperimento dei mezzi finanziari, anche mediante
operazioni bancarie quali affidamenti o scoperti di conto corrente bancari e mutui fondiari, ove
necessario rilasciando garanzie ipotecarie;
N) la deliberazione di tutte le convenzioni attinenti alle attività dell’Ente;
O) La nomina di nuovi Consiglieri, su proposta del Presidente della Deputazione, nell'ipotesi
di dimissioni o di decadenza dei Consiglieri fino ad un numero massimo di tre, salvo la ratifica
di cui all’art. 4 da parte del Consiglio della Comunità Ebraica di Roma;
P) la proposta di modifiche dello Statuto da sottoporre al Consiglio della Comunità per
l’approvazione.
Le delibere riguardanti gli atti di disposizione del patrimonio devono essere prese, previa
richiesta alla Comunità Ebraica di Roma, nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto delle
Comunità Ebraiche Italiane riguardo alla vigilanza sugli enti ebraici civilmente riconosciuti.
Tutte le delibere, eccetto le delibere D), E), I), devono essere comunicate alla Giunta della
Comunità, onde possa esercitare la vigilanza prescritta dallo Statuto delle Comunità Ebraiche
Italiane.
Le riunioni del Consiglio potranno tenersi in video o teleconferenza per comprovati motivi
accertati dal Consiglio stesso, purché tali sistemi comportino il riconoscimento del soggetto
collegato in video o teleconferenza.
ART. 7 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta ad ogni effetto l’Ente.
Egli viene designato direttamente dal
Consiglio della Comunità Ebraica di Roma.
Il Vice Presidente o ciascuno dei due Vice Presidenti è eletto, a scrutinio segreto, a
maggioranza assoluta dei membri e, se questa non si raggiunge alla prima votazione,
mediante ballottaggio fra i due Consiglieri che ottengono il maggiore numero di voti.
ART. 8 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE
Spetta al Presidente:
a) convocare il Consiglio, presiederne le riunioni e vigilare sull’esecuzione delle relative
delibere;
b) vigilare, congiuntamente al Consigliere delegato al Bilancio, sulle entrate, le spese e i
relativi servizi;
c) firmare gli atti che comportano obbligazioni per l’Ente, previa delibera del Consiglio ai sensi
dell’art. 6, con facoltà di delega per singole materie ad altri Consiglieri e, congiuntamente al
Consigliere delegato al Bilancio, i documenti contabili;
d) esercitare il potere disciplinare sugli impiegati o delegare tale compito ad un Consigliere;
e) assumere i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza per le materie di competenza
del Consiglio, necessari per garantire il funzionamento dell’Ente, salvo riferire per la ratifica al
Consiglio stesso alla prima riunione;
f) sottoporre al Consiglio congiuntamente al Consigliere delegato al Bilancio, la proposta di
Bilancio Preventivo e Consuntivo;
g) Il Presidente, in casi di comprovata urgenza e/o necessità nei quali ha l’obbligo di riferire
senza indugio al Consiglio, può procedere ad interventi a favore di assistiti e ad acquisti e
alienazioni previsti dall’art. 6 lett. c per un importo globale non superiore a euro 24.000,00
annui e 2.000,00 euro per ogni singolo intervento (entrambi rivalutabili annualmente). E'
facoltà del Consiglio aumentare annualmente tali importi. Il consiglio, valutato ogni elemento
fornito dal Presidente, è tenuto a ratificare o meno l’operazione entro la prima riunione
successiva all’intervento.
h) il Presidente, nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza dei Consiglieri fino ad un numero
massimo di tre, propone i nuovi Consiglieri al Consiglio.
i) il Presidente riferisce annualmente alla Giunta della Comunità Ebraica di Roma, che vigila
sull’attività svolta dalla Deputazione e sull'operatività del Consiglio della Deputazione.
In caso di impedimento o di assenza il Presidente è sostituito dal vice Presidente, o da uno
dei Vice Presidenti cui egli può delegare permanentemente alcune e, solo temporaneamente,
tutte le proprie attribuzioni;
l) il Presidente presenta annualmente una relazione sull’attività svolta dalla Deputazione al
Consiglio della Comunità Ebraica di Roma.
ART.9 - IL COMITATO SCIENTIFICO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Il Consiglio della Deputazione può nominare il Comitato Scientifico, costituito da cinque
membri di cui un Presidente nominato dal Comitato stesso.
Il Comitato Scientifico di Indirizzo e Vigilanza ha i seguenti compiti:
1) effettuare studi, ricerche e pubblicazioni sulle attività istituzionali della Deputazione;
2) prestare attività consultiva in relazione all’attività della Deputazione;
3) effettuare ricerche sulla qualità dei servizi erogati dalla Deputazione.
Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni.
L’incarico di membro del Comitato Scientifico è gratuito.
Il Comitato Scientifico scade con il Consiglio della Deputazione e decade in caso di
decadenza del Consiglio stesso.
ART.10 - PATRIMONIO, FINANZA, CONTABILITA’
Le entrate della Deputazione per il raggiungimento dei propri fini sono costituite:
- dalle rendite patrimoniali;
- dal contributo della Comunità Ebraica di Roma;
- da offerte, donazioni, eredità, legati e da finanziamenti pubblici e privati.
ART. 11 - I BILANCI
L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio Preventivo di competenza deve essere approvato dal Consiglio entro il 30
novembre di ogni anno e deve essere immediatamente trasmesso alla Giunta della Comunità
Ebraica di Roma.
Il Bilancio Consuntivo, deve essere approvato dal Consiglio entro il 30 aprile di ogni anno,
fatti salvi impedimenti oggettivi, salva la proroga di 180 gg dalla chiusura dell’anno finanziario
per esigenze correlate alla struttura e/o all’oggetto sociale, e trasmesso alla Giunta della
Comunità Ebraica di Roma e al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Bilancio Consuntivo,
insieme alle relazioni del Consiglio ed al rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti è
depositato presso gli uffici amministrativi dell’Ente e presso la segreteria della Comunità.
Il Bilancio Economico deve conseguire il pareggio.
ART.12 - ORGANO DI REVISIONE
L’Organo di Revisione dei Conti esercita il controllo amministrativo e contabile e la revisione
economica e finanziaria dell’Ente, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.
L’organo è composto da uno a tre membri, dei quali uno con la funzione di Presidente, e
viene nominato dal Consiglio della Comunità Ebraica di Roma, tra gli iscritti all’Albo dei
Revisori Contabili, a norma del DLGS n. 88/1992 e del DLGS n. 28/2006.
I componenti dell’organo sono, preferibilmente, scelti tra gli iscritti alla Comunità Ebraica di
Roma e non possono essere, a pena di ineleggibilità e/o di decadenza, Consiglieri o
dipendenti della stessa Comunità o delle istituzioni o enti da essa vigilati o sussidiati, né
possono essere assistiti della Deputazione o parenti o affini di assistiti, entro il quarto grado.
L’Organo di Revisione Contabile resta in carica per quattro anni dal suo insediamento e i suoi
membri possono ricoprire lo stesso ufficio, per non più di un ulteriore e consecutivo periodo
quadriennale.
L’Organo di Revisione Contabile, ai sensi degli artt. 2409 bis del Codice Civile (introdotti dal
DLGS n. 6/2003) e dell’art. 14 del DLGS 27.1.2010 n. 39, esprime con apposita relazione
scritta annuale, da trasmettere tempestivamente al Consiglio della Deputazione e alla Giunta
della Comunità Ebraica di Roma, un giudizio sul Bilancio Consuntivo dell’Ente.
L’Organo, inoltre, compie un’analisi ed una verifica del Bilancio Preventivo, esprimendo un
giudizio in ordine alla sua conformità alla normativa vigente in materia.
L’Organo verifica, nel corso dell’anno finanziario, la regolare tenuta della contabilità dell’Ente
e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
L’Organo di Revisione ha diritto di ottenere dal Consiglio della Deputazione ed esamina
documenti e notizie utili all’attività di revisione legale; effettua, con cadenza almeno
trimestrale, accertamenti e controlli sull’efficienza della gestione dell’ente.
L’Organo di Revisione deve rispettare i principi di deontologia professionale, di riservatezza
ed il segreto professionale ed essere formalmente e sostanzialmente indipendente rispetto
all’Ente, ed avulso dai processi decisionali di quest’ultimo.
L’Organo di Revisione dei Conti deve svolgere le sue funzioni con la diligenza professionale
ed è responsabile in proprio e con il Consiglio della Deputazione nei confronti dell’Ente e della
Comunità Ebraica di Roma, la quale ha conferito il relativo incarico di revisione, nonché verso
i terzi, per i danni derivanti dall’inadempimento dei suoi doveri, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, comma 92 della Legge n. 244/2007 (che ha modificato l’art. 9, comma 5 del DLGS
n. 471/1997).
La revoca dell’Organo di Revisione dei Conti o di un suo membro è disposta esclusivamente
dal Consiglio della Comunità Ebraica di Roma e soltanto per gravi inadempienze nell’incarico
di revisione.
Il corrispettivo per l’incarico di revisione è determinato dalla Comunità Ebraica di Roma, in
modo da garantire la qualità e l’affidabilità delle relative prestazioni, e non può essere
subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della
revisione, e non può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla
revisione.
I membri dell’Organo di Revisione dei Conti sono invitati a partecipare alle riunioni del
Consiglio della Deputazione.
Le deliberazioni dell’Organo di Revisione sono adottate a maggioranza.
In caso di morte, rinunzia, decadenza o revoca di un Revisore, il Consiglio della Comunità
Ebraica di Roma provvede, entro sessanta giorni, alla sua sostituzione.
La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dal Registro dei Revisori contabili è causa di
decadenza dall’Organo di Revisione.
ART. 13 - ALTA SORVEGLIANZA
E’ riservato al Tribunale Rabbinico della Comunità Ebraica di Roma vigilare che i servizi
assistenziali curati dall’Ente siano organizzati e gestiti secondo la tradizione ebraica.
ART. 14 - SCIOGLIMENTO DELL’ENTE
Nel caso in cui dovessero venir meno gli scopi e le finalità istituzionali dell’Ente descritti
nell’art. 2 dello Statuto, il Consiglio, previo parere favorevole della Comunità Ebraica di Roma,
potrà decretare l’ estinzione dell’Ente stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile.
In caso di estinzione dell’Ente, determinata da qualsiasi causa, il patrimonio viene devoluto
alla Comunità Ebraica di Roma.