Documenti preliminari

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Documento di Analisi e Valutazione dei rischi per la
sicurezza e la Salute dei Lavoratori
(D.Lgs. 81/2008)
D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro"
correlato con D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009
Il Responsabile SPP
Il Direttore Generale
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________________
Data: dicembre 2008
Integrazione / aggiornamento: novembre 2009
Integrazione / aggiornamento: giugno 2010
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INDICE GENERALE
DATI GENERALI DELL’AZIENDA
METODOLOGIA:
−
−
PROCEDURA PER L’IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
o
SINTESI DELLE FASI
o
STIMA DEL RISCHIO
o
CRITERI PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DEL RISCHIO
o
STIMA DEL RISCHIO
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
VALUTAZIONE DEI RISCHI: REPARTI E SERVIZI:
−
RISCHI GENERALI NEL COMPARTO OSPEDALIERO
−
ANATOMIA PATOLOGICA
−
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
−
AUTOPARCO
−
BLOCCO OPERATORIO
−
BLOCCO PARTO
−
CENTRALE OPERATIVA: 118
−
CENTRO DI EROGAZIONE TERAPIA INIETTIVA PROTETTA
−
CENTRO TRASFUSIONALE
−
CHIRURGIA E MEDICINA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA (PS)
−
CHIRURGIA GENERALE
−
CHIRURGIA VASCOLARE
−
DERMATOLOGIA/VENEREOLOGIA
−
DIABETOLOGIA/ENDOCRINOLOGIA
−
DIALISI
−
DIETOLOGIA/NUTRIZIONE CLINICA
−
DIPARTIMENTO MEDICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE
−
DIREZIONE AMMINISTRATIVA/SANITARIA
−
FARMACIA
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−
GASTROENTEROLOGIA DH/ENDOSCOPIA DIGESTIVA
−
GENETICA MEDICA
−
GERIATRIA
−
LABORATORIO ANALISI
−
MALATTIE INFETTIVE
−
MEDICINA INTERNA
−
MEDICINA NUCLEARE
−
NEFROLOGIA
−
NEONATOLOGIA
−
NEUROCHIRURGIA
−
NEUROFISIOPATOLOGIA
−
ODONTOSTOMATOLOGIA
−
ONCOLOGIA
−
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
−
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
−
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
−
OTORINO/OCULISTICA DEGENZA
−
PEDIATRIA/DIABETOLOGIA PEDIATRICA
−
PSICHIATRIA
−
RADIOLOGIA
−
SALA GESSI
−
STERILIZZAZIONE
−
SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEI DIPARTIMENTI
−
TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA
−
TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA E CARDIOLOGIA CLINICA
−
TRAPIANTO D’ORGANO
−
UFFICIO CARTELLE CLINICHE
−
UFFICIO ECONOMATO
−
UFFICIO PRENOTAZIONI
−
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
−
UFFICIO TECNICO
−
UNITA’ PREPARAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI
−
UROLOGIA
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DATI GENERALI DELL’ AZIENDA
ORGANIGRAMMA AZIENDALE
Ente: ASREM CAMPOBASSO
DIRETTORE GENERALE ASREM: Dr. Angelo PERCOPO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr.ssa Gianfranca TESTA
DIRETTORE SANITARIO Dr. Giancarlo PAGLIONE
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Ing. Pasquale BARTOLLINO
Componenti/Addetti SPP:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
BONSANTO Ciro
CATAURO Massimo
DE SIMONE Carlo
FERRAZZANO Vincenzo
MAGNOCAVALLO Cristina
MARIANO Giuseppe
PAGANO Vito
QUARANTA Patrizia
SANTORO Rita
SCIARRETTA Anna Rita
VAINO Mariella
Referente Campobasso
Referente Agnone
Referente Termoli/Larino
Referente Isernia/Venafro
Medici Competenti:
−
−
−
CAFASSO Saverio
EPIFANIO Marcello
MASCIA Luigi
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
BARBAGALLO GAETANO
TESTA ANGIOLINA
MIGNELLA NICOLINO
CEGLIA MAURO
GIANQUITTO PASQUALINO
CIFELLI NICOLA
GIANFAGNA ANTONIETTA
CALCUTTO FILOMENA
PICCIANO GIOVANNI
CAMPESE ANTONIO
DI PARDO VITTORIO
CERIMELE ANTONIO
PALLADINO ANTONIO
LORUSSO GENTILE ROBERTO
TIRABASSO PIERLUIGI
DE SANTIS M.ANTONIETTA
MURASECCO GIUSEPPINA
FABBRIZIO PASQUALINA
ANNIBBALLE MARIA
MERCEDE
Attività svolta: EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME OSPEDALIERO,
AMBULATORIALE E TERRITORIALE
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PROCEDURA PER L’IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
1. CRITERI GENERALI
Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n°81 d el 09 Aprile 2008) ridisegna la materia della salute e
sicurezza sul lavoro le cui disposizioni, fino ad oggi contenute in una lunga serie di norme succedutesi negli
ultimi 60 anni, sono state rivisitate e collocate in un ottica di sistema e cultura della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, affinché si raggiunga una coscienza collettiva fondata sul rispetto delle regole.
La valutazione del rischi è il primo passo e quello da cui prendono origine ed in cui ruotano i problemi relativi
alle decisioni da prendere in materia di sicurezza sul lavoro e di rischi ambientali per la collettività. E’ l’asse
importante di un impianto che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e
di pianificare l’attuazione.
Una pianificazione strutturata dell’analisi dei rischi nell’ambito del luogo di lavoro, comprende tre elementi
fondamentali: la valutazione, la gestione, la comunicazione del rischio. Esso va valutato sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo; il primo aspetto è più facilmente individuabile, il secondo è sicuramente più difficile
da attuare, specie per i rischi per i quali non esiste il riferimento a un qualche tipo di misurazione.
La valutazione del rischio, inteso come possibilità che si verifichi un evento dannoso conseguente
all’esposizione ad un pericolo, è un complesso di operazioni che devono essere effettuate per stimare qualsiasi
esposizione ad un pericolo, in relazione con le modalità di svolgimento delle procedure lavorative.
In sintesi la valutazione dei rischi comprende tre fasi operative: identificazione delle sorgenti di rischio presenti
nelle procedure, individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento
delle lavorazioni, stima dell’entità dei rischi. Dalla valutazione scaturisce un programma di prevenzione e delle
misure di protezione da adottare.
Fase preliminare
Identificazione dei centri/fonti di pericolo sulla base dell’analisi del processo produttivo, dell’organizzazione del
lavoro, nonchè di tutta la documentazione e le informazioni disponibili e utili.
Le principali fonti informative prese in considerazione sono :
- lay-out dei reparti e classificazione delle aree funzionali;
- elenco degli impianti e attrezzature da lavoro analizzate;
- numero addetti per reparti, per mansioni, per area;
- certificato di conformità dell’impianto elettrico;
- denunce impianti;
- verifiche periodiche;
- registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- elenco e caratteristiche dei D.P.I.;
- schede di sicurezza di sostanze/prodotti;
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- risultati di precedenti indagini condotte sulla sicurezza ed igiene del lavoro;
- manuali operativi di macchine ed apparecchiature;
- risultati collettivi anonimi di controlli sanitari periodici;
- denunce INAIL su casi di malattie professionali;
- dati sugli infortuni (da registro);
- procedure di lavoro scritte, ordini di servizio;
- verifiche strumentali ed approfondimenti igienistici;
- conoscenze ed esperienze dei lavoratori e dei preposti;
- protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici.
b) Metodologia
Fasi per la conduzione della valutazione dei rischi:
1.1 Identificazione dei fattori di rischio
1.2 Identificazione dei lavoratori esposti
1.3 Stima delle entità delle esposizioni ai pericoli
SINTESI DELLE FASI
1.1. Identificazione dei fattori di rischio
La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività lavorativa e che ragionevolmente risultino prevedibili,
individuando due fasi valutative (direttiva 89/391/CEE):
“... valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: quelli ben noti per i quali si identificano
prontamente le misure di controllo... e i rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato. Questa
fase può comportarne altre se si deve applicare un sistema più sofisticato di valutazione dei rischi a situazioni
effettivamente più complesse....”
L’identificazione dei fattori di rischio si basa sulle conoscenze disponibili su norme di legge, standard tecnici, dai
dati presunti dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo,
concorrono all’effettuazione della stessa valutazione: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Medico competente, altre figure che possono essere utilmente
consultate (lavoratori, preposti, capi reparto, capi squadra, ecc.).
Tale consultazione viene eseguita per mezzo di “interviste” basate su quesiti indicati in un documento operativo,
i quali servono ad analizzare le mansioni svolte dai lavoratori esposti a rischi suddivisi per area funzionale, e
relativo a gruppi di lavoratori omogeneamente esposti a rischi individuali; si ritiene opportuno applicare il
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questionario alla situazione più complessa e rischiosa, relativamente alle mansioni ordinarie e straordinarie
(sostituzioni, affiancamenti, blocco linea produttiva, ecc.). I questi posti sono i seguenti: “quali operazioni si
compiono?”, “in che modo?”, “con quali mezzi/attrezzature?”, “in che luogo?”, “per quanto tempo?”.
L’intervista ai lavoratori titolari della mansione risulta di fondamentale importanza ai fini di una migliore
conoscenza delle modalità operative reali con cui vengono eseguite le lavorazioni. Ciò permette, quasi sempre,
di evidenziare situazioni e comportamenti a rischio, altrimenti non individuabili. Si precisa che, ai sensi dell'art.
29, comma 2, D.Lgs. n°81/08) è stato consultato pre ventivamente il rappresentante dei lavoratori in merito ai
criteri procedurali per l'individuazione e la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro.
1.2. Identificazione dei lavoratori esposti
In relazione alle situazioni pericolose messe in luce
dalla fase di valutazione, si evidenziano i lavoratori che
sono possibilmente esposti alle fonti di rischio, individuandoli per mansione ed area funzionale in cui operano.
1.3. Stima delle entità delle esposizioni ai pericoli
Questa attività diagnostica si concretizza nella raccolta dettagliata ed esaustiva di tutte le informazioni utili per
identificare i pericoli ed i conseguenti rischi.
Pertanto la valutazione medesima va condotta sulla base del controllo ispettivo dei locali di lavoro, delle
attrezzature, e degli impianti.
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Per facilitare la raccolta delle informazioni si utilizzano dei documenti e check-list mirate agli ambienti di
indagine, e cioè luoghi di lavoro (ambienti, aree, ecc.), e le attrezzature di lavoro (impianti, macchine, utensili,
ecc.), oltre che alla verifica della completezza e della idoneità dei documenti riportati al punto a) “Fase
preliminare”.
L’analisi dell’ambiente di lavoro (luogo più attrezzature), prende in considerazione i seguenti fattori di rischio:
agente biologico
Agente chimico
aerodispersi
o
polveri, fibre
o
fumi
o
nebbie
o
immersioni
o
areosol, schizzi
liquidi
gas, vapori
sostanze irritanti e/o sensibilizzanti
sostanze corrosive
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Agente fisico
Radiazioni ionizzanti
Amianto
N.A.
Atmosfere esplosive
Attrezzatura di lavoro
Campi elettromagnetici
Cantieri temporanei e mobili
Infortunistico
Luoghi di lavoro
Movimentazione manuale dei carichi
Incendio
Vibrazioni
Videoterminali
Stress da lavoro correlato
Rischio interferenze
Postura e sforzi incongrui
Impianti e apparecchiature
Calamità naturali
sostanze tossiche e/o nocive
sostanze cancerogene
sostanze mutagene
sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo
sostanze pericolose per l'ambiente
piombo, amianto
fitofarmaci
farmaci
farmaci antiblastici
gas anestetici
preparati di laboratorio
Rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche,
radiazioni ottiche
scivolamenti, tagli, cesoiamenti,
ustioni, cadute in piano e dall’alto ..
schiacciamenti,
Pazienti , carichi
segnalazione di ordigno,
mancanza di energia elettrica,
caso di fuga di gas o presenza di odori che
lasciano prevedere la presenza di sostanze
pericolose,
sversamento di liquido corrosivo, tossico o viscoso,
terremoto,
nube tossica,
allagamento,
tromba d’aria,
esplosioni, crolli, tumulti, sommosse,
presenza di psicopatico/minaccia armata
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Durante il controllo va verificata la conformità delle strutture alle norme di legge e di buona tecnica quali:
regolamentazioni di legge (Decreto Legislativo n°81 del 09 Aprile 2008)
norme di buona tecnica (D.M. n°38/07)
principi generali di cui all’art.15 D.Lgs. n°81/08
Una prima stima dell’entità delle esposizioni implica una valutazione della frequenza e della durata delle
operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; in talune necessità si
può verificare la necessità di procedere ad una stima più precisa delle esposizioni ai pericoli tramite misure di
igiene industriale (per agenti chimici, fisici e biologici) e/o qualora si siano verificati incidenti gravi (o si possono
prevedere).
La quantificazione dell’esposizione mediante misure di igiene industriale è da prevedere soprattutto nei
seguenti casi:
- nei casi di esposizione a sostanze dotate di elevata tossicità
- nella verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione collettiva impiegati (impianti di aspirazione)
- nel dirimere i casi dubbi o controversi
- se necessario ai fini della progettazione o realizzazione di idonei presidi di bonifica.
Criteri di valutazione più specifici (senza l’esecuzione di misure di igiene industriale) sono consigliabili
soprattutto nei seguenti casi:
- qualora si siano verificati infortuni/incidenti gravi con dinamiche ripetitive
- nei casi di utilizzo di sostanze in grado di causare incidenti (atmosfere esplosive/infiammabili).
2. STIMA DEL RISCHIO
La stima del rischio viene effettuata a seguito dell’esecuzione delle fasi precedenti di valutazione, e cioè
l’individuazione dei fattori di rischio, l’individuazione delle persone coinvolte in situazioni pericolose,
l’individuazione dei modelli espositivi ai fattori di rischio (modalità, frequenza di interazione con le fonti di
rischio).
Nel paragrafo 2.1 si riportano i criteri per la stima del rischio.
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2.1 Criteri per la valutazione dei rischi
La stima del rischio si effettua mediante la stima della gravità degli effetti e la stima della probabilità degli effetti;
ne consegue che il rischio è dato dal prodotto di due fattori:
D = fattore riguardante l’entità del danno
P = fattore statistico, cioè una serie di fattori probabilistici che possono verificarsi e scatenare l’evento dannoso
RISCHIO = P (fattori di probabilità) x D (dimensione del danno)
Fattori di probabilità (P)
Pp = probabilità di esistenza di un pericolo potenziale (pericolo potenziale = pericolo che non può concretizzarsi
sino a quando non vi sia la presenza dell’operatore nelle strette vicinanze).
Pf = probabilità che quel pericolo interagisca con l’uomo (frequenza di interazione) e dia corso all’evento
dannoso.
Dimensione del danno (D)
D = dimensioni del danno in termini di gravità degli effetti nei confronti della salute e dell’incolumità fisica del
soggetto esposto.
CRITERI PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DEL RISCHIO
Ai fini di poter semplificare il calcolo del rischio, si individueranno in ultima analisi, due variabili (P, D) per poter
rappresentare in modo grafico (vedi Figura n.1) ottenendo una matrice di valutazione del rischio, dove in
ascissa è riportata la gravità del danno (D), e in ordinata la probabilità (P) del verificarsi dell’evento dannoso.
Le fasi del calcolo sono le seguenti:
a - attribuzione valore al fattore probabilistico Pp
b - attribuzione valore al fattore probabilistico Pf
c - calcolo del prodotto Pp x Pf = P
d- attribuzione valore al fattore di gravità del danno D
• La scala dei valori di Pp è la seguente:
1 = non esiste pericolo potenziale o è limitato
2 = esiste pericolo potenziale di lieve entità
3 = esiste pericolo potenziale significativo/elevato
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• La scala dei valori Pf è la seguente:
1= la frequenza con cui l’operatore interagisce è nulla o occasionale (per es.1 volta/ settimana)
2= la frequenza con cui l’operatore interagisce è media (per es. 2 volte/ settimana)
3= la frequenza con cui l’operatore interagisce è elevata (per es. 4 volte/ settimana)
• La conversione tra i singoli fattori probabilistici P è la seguente:
- Pp x Pf = 1 ......................... P = 1
- Pp x Pf = 2 o 3 .................. P = 2
- Pp x Pf = 4 o 6 .................. P = 3
- Pp x Pf = 9 ......................... P = 4
La scala dei valori di P è la seguente:
1 = “improbabile” - “probabilità bassissima”
2 = “poco probabile” - “probabilità medio - bassa”
3 = “probabile” - “probabilità medio - alta”
4 = “altamente probabile” - “probabilità alta”
• La scala dei valori di D è la seguente:
1 = “lieve” - “trascurabile (abrasioni, tagli, ecc.)”
2 = “medio” - “modesto (ferite, lesioni lievi, ecc.)”
3 = “grave” - “notevole (fratture lesioni gravi, ecc.)”
4 = “gravissimo” - “(lesioni gravissime, morte)”
Matrice di valutazione del rischio:
P
4
8
12
16
3
6
9
12
2
4
6
8
1
2
3
4
Figura n.1
D
I valori finali di R (dimensioni del rischio) sono i seguenti
R=1
Rischio minimo
R da 2 a 4
Rischio modesto
R da 6 a 9
Rischio medio/alto
R>9
Rischio gravissimo
Sulla base di tale classificazione si individueranno le misure correttive prioritarie.
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PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
1. Premessa
Le misure di prevenzione e protezione si possono classificare in “organizzative, procedurali, e tecniche”:
- le organizzative prendono in considerazione, in primo luogo le figure coinvolte nel sistema sicurezza, con
riferimento alle attribuzioni date dalla normativa specifica al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, agli addetti al servizio, ai rappresentanti dei lavoratori, agli addetti al gruppo emergenze
(evacuazione, prevenzione incendi, pronto soccorso), a preposti, dirigenti, e al medico competente; tuttavia in
via generale riguardano tutti i lavoratori, chiamati a partecipare attivamente per garantire le condizioni di
sicurezza aziendali; uno degli strumenti più importanti che il datore di lavoro fornisce alle figure sopracitate con
lo scopo di creare un sistema organizzativo della sicurezza aziendale, è la formazione e l’addestramento.
- le procedurali risultano essere strettamente connesse a quelle organizzative, e si configurano come mezzi
per rendere applicabili le azioni promosse dalle figure richiamate dal sistema organizzativo della sicurezza
aziendale; le procedure in via generale descrivono dei processi e le responsabilità relative alle varie fasi degli
stessi.
- le tecniche individuano i mezzi di protezione collettiva, i dispositivi di protezione individuali, e in generale tutti
quegli interventi su attrezzature di lavoro, luoghi di lavoro, ecc., realizzate mediante dispositivi, impianti, barriere
immateriali, schermi, pannelli, segnalazioni, ecc..
L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione viene eseguita per mezzo della valutazione dei rischi
in particolare nella fase preliminare, effettuando un controllo della conformità alla normativa giuridica e tecnica
su:
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• strutture o luoghi di lavoro
• apparecchiature o attrezzature di lavoro
• manipolazione di sostanze pericolose, impiantistica elettrica e di altra natura
• presenza di materiali, sostanze infiammabili e/o esplosive, ecc.
• esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici da parte dei lavoratori
ed effettuando una verifica sull’organizzazione del lavoro, comprendendo la manutenzione (impianti,
apparecchiature relative alla produzione e ai servizi, e quelle finalizzate alla protezione collettiva), le procedure
di sicurezza in atto, la movimentazione manuale dei carichi, la pianificazione dei programmi di controllo e
monitoraggio delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro.
L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare a seguito degli esiti della valutazione dei
rischi si basa su quanto indicato nell’art.15 del D.Lgs. 81/08 (misure generali di tutela), ed in particolare ai
principi gerarchici della prevenzione dei rischi in esso indicati:
• evitare i rischi
• utilizzare al minimo gli agenti nocivi
• sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno
• combattere i rischi alla fonte
• applicare provvedimenti di protezione collettiva piuttosto che individuali
• limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio
• adeguarsi al processo tecnico e garantire un miglioramento del livello di protezione.
In merito alla programmazione degli interventi, le conclusioni desunte dall’identificazione dei fattori di rischio e
dei lavoratori esposti, dall’entità dall’esposizione, della probabilità con cui possono verificarsi effetti dannosi e
dell’entità delle possibili conseguenze, orienteranno le azioni conseguenti alla valutazione stessa; un esempio di
tale processo è riportato nella seguente tabella la quale sintetizza quali sono le azioni conseguenti alle
conclusioni possibili riguardo alla valutazione dei rischi.
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CONCLUSIONI
I rischi sono insignificanti ora e non è
ragionevolmente prevedibile che aumentino in
futuro
I rischi sono sotto controllo ad un livello
accettabile per es. conformemente alle norme
della comunità o a quelle nazionali
I rischi sono ora sotto controllo ma è legittimo
pensare che aumenteranno in futuro, oppure i
sistemi di controllo esistenti hanno la tendenza
a funzionare male o ad essere male impiegati
Vi sono rischi possibili ma non vi sono prove
che causino malattie o ferite
I rischi sono adeguatamente controllati, tuttavia
il sistema di controllo è migliorabile
Vi sono rischi elevati e non adeguatamente
controllati
Non vi sono prove che esistano o meno rischi
AZIONI
Terminare ora le valutazioni.
necessarie ulteriori misure
Non
sono
E’ possibile apportare miglioramenti alla
protezione. Terminare le valutazioni. Il
mantenimento del rispetto alle norme compete
ai sistemi di prevenzione del datore di lavoro
Stabilire le precauzioni per migliorare la
protezione; mantenere, eliminare, controllare e
minimizzare le possibilità di esposizioni
maggiori. Determinare misure aggiuntive per
riprendere il controllo in caso si verifichi una
situazione ad alto rischio, malgrado le
precauzioni
Paragonare le misure esistenti alle norme di
buona prassi. Se il paragone è negativo
determinare cosa è stato fatto per migliorare le
misure di prevenzione e di protezione
Eliminare i rischi o modificare il regime di
controllo in modo da conformarsi ai principi
stabiliti, basandosi sulla buona prassi come
guida
Identificare e porre in atto misure provvisorie
immediate per prevenire e controllare
l’esposizione a rischi (esaminare l’eventualità di
bloccare il ciclo produttivo). Valutare le
esigenze a lungo termine
Continuare a cercare altre informazioni a
seconda delle necessità finchè è possibile
giungere ad una delle conclusioni di cui sopra.
Nel frattempo applicare i principi di sicurezza
professionale per minimizzare l’esposizione.
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Di seguito si riporta anche un diagramma di flusso rappresentante le sequenza decisionale per
l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Diagramma di flusso per la scelta delle misure di prevenzione e protezione
Sulla base della quantificazione del rischio, e della corrispondente area cromatica, è possibile identificare un
criterio per l’attuazione della priorità degli interventi.
R=1
Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
R da 2 a 4
Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel medio termine
R da 6 a 9
Azioni correttive necessarie da programmare nel breve termine
R>9
Azioni correttive urgenti
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2. Criterio utilizzato per la programmazione
Quale criterio per la programmazione degli interventi si è fatto riferimento all’indice numerico “R”
come definito in precedenza.
La data entro la quale eseguire l’intervento di prevenzione e protezione è stata correlata al valore
numerico di “R” sulla base del seguente schema:
Valore
dell’indice di
rischio
Attuazione della
Verifica della
misura entro giorni misura entro giorni
16
30
60
12
60
90
09
90
120
08
120
150
06
150
180
04
180
210
03
210
240
02
240
270
01
270
300
Nota: l’indice di rischio “R” non assume tutti i valori numerici compresi tra 01 e 16 in quanto
matematicamente non consentito dalla cifra che si attribuisce ai valori (P) e (D) nella moltiplicazione
per ottenere (R). Per particolari situazioni di rischio il RSPP, sentiti i RLS ed il MC, propone alla
Direzione azioni specifiche aventi cadenza diversa da quella di base. La Direzione autorizza, nel caso,
l’intervento mantenendo l’impostazione di base per le restanti azioni di riduzione del rischio.
Obiettivo delle misure programmate è comunque quello di ridurre al minimo valore possibile l’indice
di rischio “R” dopo l’attuazione della misura programmata.
Per i rischi residui non eliminabili la Direzione ha programmato la distribuzione dei Dispositivi di
Protezione Individuale, ed uno specifico piano di informazione e formazione che viene riportato in
allegato.
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3. Criteri per l'aggiornamento e la revisione del documento di valutazione dei rischi.
L'aggiornamento del documento e/o i rispettivi allegati, prevede la loro modifica a seguito delle variazioni
sottoelencate:
-
variazione del lay-out (senza introduzione di nuove attrezzature di lavoro e/o nuove sostanze-prodotti,e mantenendo le
stesse lavorazioni)
-
dismissione di lavorazioni o attrezzature di lavoro, o sostanze-prodotti
-
variazione sul nominativi del personale sottoposto alla valutazione dei rischi
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variazione dei DPI
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variazione delle procedure di lavoro sicuro
Inoltre l'aggiornamento ricorre quando a seguito della prima valutazione dei rischi, si evidenzia l'esigenza di
approfondire taluni rischi già identificati, mediante l'applicazione di metodi strumentali (misura di agenti fisici o
indagini igienistiche per agenti chimici o biologici) o che seguono metodologie di verifica specifiche, a
condizione che non siano intervenute variazioni significative sul rischi individuati). L’aggiornamento non
prevede variazione in termini di quantificazione del rischio, rispetto al documento precedente. La revisione del
documento e/o dei suoi allegati prevede la modifica del documento e dei rispettivi allegati a seguito delle
variazioni sottoelencate:
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introduzione di nuove attrezzature di lavoro e/o sostanze-preparati;
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variazione significativa delle mansioni/procedure di lavoro/lavorazioni;
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variazione dei turni lavorativi;
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variazione dell'andamento degli infortuni ( frequenza-gravità-area funzionale coinvolta, ecc.);
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attuazione di misure di prevenzione.
La revisione del documento e/o dei suoi allegati prevede variazione in termini di quantificazione del rischio.
Sia l'aggiornamento che la revisione del documento e i rispettivi allegati, presuppongono la consultazione
preventiva con i RLS da parte del DL e RSPP.