Raccomandazioni d`investimento e responsabilità del PF
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Raccomandazioni d`investimento e responsabilità del PF
NORMATIVA Raccomandazioni d'investimento e responsabilità del PF UnasentenzadelTribunalediMilanofachiarezzasuirapportitrapf,clientieintermediario S e il promotore finanziario presenta al cliente una sua personale raccomandazione d’investimento e da questa ne derivi un danno per il cliente chi ne risponderà? La risposta a questa domanda l’ha data una sentenza del tribunale di Milano (1164/2014) che risulta importante sotto i diversi aspetti che riguardano i rapporti tra i pf, i clienti e l’intermediario. Prima di esaminare quanto stabilito dal giudice meneghino cerchiamo di inquadrare la materia. La consulenza finanziaria è un servizio accessorio che per un lungo lasso di tempo è stato prestato sia da persone fisiche che giuridiche senza alcuna autorizzazione. Con il recepimento della direttiva Mifid avvenuto nel 2007 la consulenza è divenuta un “servizio d’investimento” prestato da intermediari in possesso di autorizzazione e quindi abilitati. Più in particolare secondo la direttiva Mifid il servizio di Gennaio - Marzo 2015 consulenza consiste nella prestazione di raccomandazioni al cliente dietro sua richiesta o su iniziativa dell'intermediario. La consulenza è quindi “personalizzata” cioè diretta ad uno specifico investitore del quale si devono tenere presente le caratteristiche specifiche e deve avere ad oggetto una specifica operazione in strumenti finanziari. Chiaramente il cliente resta libero di accettare o meno le indicazioni dell’intermediario. La Mifid 2 introduce la consulenza su base indipendente. Il consulente indipendente, o fee-only, è un libero professionista con tanto di parcella la cui attività è regolata dal codice civile (art. 2222 e ss.). Come ben sappiamo, il Testo unico della Finanza già dal 2008 prevede la costituzione di un Albo e la Consob ha già emanato il regolamento 17130 con le norme di attuazione. Ai professionisti attivi al momento del recepimento della operano nel “regime transitorio”, la cui durata come è noto è stata protratta al 31 dicembre Fausto Fasciani Avvocato del Foro di Roma e giornalista pubblicista. Ha svolto a lungo la professione di promotore finanziario operando per primarie società di investimento. difficoltà INTERMEDIO tempo 10 minuti 2015, è consentito di prestare il servizio di “raccomandazione personalizzata” mentre gli altri possono solo fornire analisi di carattere generale. Nel caso oggetto della sentenza del tribunale di Milano, redatta dal giudice unico dott.ssa Margherita Monte le signore MS, SC e PC eredi del signor AC citavano in giudizio il signor FD, 25 La consulenza è “personalizzata” cioè diretta ad uno specifico investitore del quale si devono tenere presente le caratteristiche specifiche e deve avere ad oggetto una specifica operazione in strumenti finanziari all’epoca dei fatti promotore finanziario con contratto di agenzia con la rete XY e con la banca YY legata alla medesima rete. Nel settembre 2005 FD aveva consigliato AC, suo cliente da diversi anni quando lo stesso pf operava con un altro intermediario, di accendere un conto corrente presso la banca DB del capoluogo lombardo e quindi disinvestire dei pronti contro termine per acquistare, tramite bonifico, delle obbligazioni emesse dalla FSS Ltd., società inglese con sede a Nottingham. Inoltre, il pf consigliava AC di effettuare un secondo investimento tramite bonifico a favore della FFI LLC, società statunitense con sede a Miami con la causale di “prestito aziendale”. Entrambi i bonifici venivano firmati dal cliente su modelli della banca sui quali apponeva anche la sua firma il promotore finanziario con tanto di codice di appartenenza all’intermediario. Alla scadenza delle obbligazioni emesse dalla società inglese l’investitore non riceveva il rimborso del capitale investito mentre, dal canto suo, il pf invitava il cliente ad inviare una lettera alla stessa società nella quale si richiedeva il rimborso della metà del capitale investito ed il reimpiego dell’altra parte per un altro anno. In effetti, nel 2007 AC ot- 26 teneva il rimborso della metà del capitale investito. Nel febbraio 2008, a seguito della morte del medesimo AC, le tre figlie eredi chiedevano informazioni al promotore in merito all’investimento effettuato dal padre. FD assumeva un atteggiamento dilatorio ed invitava una delle figlie di AC a scrivere direttamente alla società inglese nella persona di SA,indicato come responsabile legale. Nel marzo 2008 il promotore inoltrava alle tre signore una e mail nella quale SA comunicava che il rimborso era previsto per il 31 marzo 2008 evento, questo, che non si verificava. Nel maggio successivo FD inoltrava alle tre eredi di AC una nuova comunicazione nella quale il responsabile della società inglese affermava che il nuovo interlocutore per la restituzione dei capitali agli investitori era un notaio svizzero. Pochi giorni dopo in un’altra e mail un altro responsabile della FSS Ltd spiegava che il mancato rimborso era dovuto ad una presunta frode messa in atto dal presidente della società e sulla quale stava indagando l’Interpol. Alla fine di maggio, FD inoltrava una nuova e mail alle tre eredi, questa volta del notaio svizzero, nella quale si annunciava la restituzione del capitale “entro 30 giorni”. Le attrici hanno poi riportato la circostanza secondo la quale nell’operazione erano coinvolte anche altre persone i cui nominativi erano contenuti nelle mail inviate dal responsabile della società inglese. Secondo la documentazione prodotta FD era quindi il referente anche di altri investitori italiani. Comunque, la somma investita non veniva rimborsata alle eredi di AC. Per quanto riguarda invece il secondo investimento, il “prestito aziendale” alla società di Miami, in seguito ad una lettera di diffida inviata a FD da un legale, il promotore rispondeva affermando che buona parte della somma era persa in quanto “ ha subito le leggi nefaste del mercato e della crisi e quindi la FFI LLC Usa ha portato i libri in tribunale e ha chiuso, quindi total loss imprenditoriale”. In merito a questi mancati rientri dei capitali investiti dal cliente, la difesa di FD ha sostenuto la tesi secondo la quale egli si sarebbe limitato a ricevere l’ordine di bonifico di AC “il quale aveva autonomamente deciso di investire in FSS (la società inglese) su suggerimento di un suo caro amico”. Il giudice, però, non ha creduto a tale assunto proprio per il fatto che FD si era attivato per il recupero della somma per le tre attrici e per altri investitori italiani. Le banche convenute invece, a loro difesa, hanno affermato che non si trattava di investimenti in prodotti finanziari ai fini dell’applicabilità della tutela dell’investitore. Anche in questo caso il giudice non ha accolto tale tesi difensiva argomentando che “in realtà il versamento a favore di FSS era chiaramente finalizzato all’acquisto di un prodotto finanziario, in quanto dalla stessa società beneficiaria proviene l’informazione relativa al fatto che si trattasse dell’acquisto di un certificato di deposito “FSS” con scadenza ad un anno e con diritto di interessi sul capitale. Quanto al versamento in favore di FFI LLC (la società di Miami ndr) è lo stesso FD a “spiegare” prima del giudizio che si era trattato di un investimento in un’attività a rischio imprenditoriale in Usa…. anche in questo caso si configura l’investimento in un prodotto finanziario, secondo la definizione dell’art. 1 lett. U Tuf di “prodotti finanziari”: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Il tribunale quindi condanna anche l’intermediario in forza del principio di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del promotore e le incombenze a lui affidate dalla società preponente Gennaio - Marzo 2015 NORMATIVA La sentenza è interessante anche per quanto riguarda gli obblighi del promotore finanziario/ consulente in materia di trasparenza informativa Va considerata, infatti, la natura atecnica di prodotto finanziario desunta da tale definizione che, da un lato, costituisce la risposta del legislatore alla creatività del mercato ed alla molteplicità di prodotti offerti al pubblico e, dall’altro, risponde all’esigenza di tutela degli investitori, consentendo di ricondurre nell’ambito della disciplina dettata dal testo unico anche forme innominate di prodotti finanziari (Cass. 2736/2013; Cass. 10598/2005 sul previgente testo art. 1 l.1/1991).” La sentenza è interessante anche per quanto riguarda gli obblighi del promotore finanziario/consulente in materia di trasparenza informativa. In tal senso il giudice scrive che “il convenuto (il promotore ndr) non ha fornito alcuna prova e neppure alcuna allegazione circa il fatto di aver informato preventivamente il signor C riguardo alle caratteristiche degli investimenti ed al rischio connesso per la qualità delle società emittenti, trattandosi di società estere prive di rating. Egli ha violato, dunque, gli obblighi a tutela dell’investitore ex 21 Tuf ed art. 28 regolamento Consob 11522/1998 cioè dell’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l’interesse del cliente e per l’integrità dei mercati e dell’obbligo di non effettuare o consigliare operazioni se non dopo aver fornito informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulla specifica operazione o del servizio la cui conoscenza sia necessaria per effetGennaio - Marzo 2015 tuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. È poi irrilevante il fatto, evidenziato da XY (l’intermediario finanziario ndr.) che il signor C nel sottoscrivere una nuova scheda DAC non avesse voluto fornire informazioni all’intermediario circa la propria esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la propria situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio. In tema di intermediazione mobiliare l’intermediario finanziario non è esonerato, infatti, dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento nel caso in cui l’investitore nel contratto quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi d’investimento e sulla propensione al rischio, nel qual caso, comunque, l’intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui è in possesso (Cass. 18039/2012). Il giudice pertanto riconosce la responsabilità solidale dell’intermediario con il promotore entrambi obbligati al risarcimento del danno procurato alle attrici non valendo “l’affermazione secondo cui la responsabilità si dovrebbe escludere per il fatto che i due investimenti riguardano società del tutto estranee a XY e a YY (la banca dalla quale erano partiti i due bonifici ndr.) cioè non prodotti finanziari trattati da tali banche.”. Il tribunale quindi condanna anche l’intermediario in forza del principio di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del promotore e le incombenze a lui affidate dalla società preponente. Quest’ultima è obbligata a svolgere azione di regresso nei confronti del pf. Per quanto invece riguarda la banca YY nella sentenza leggiamo che “non si può ravvisare una responsabilità autonoma per aver dato esecuzione agli ordini di pagamento di AC in favore delle società straniere, in quanto si trattava di ordini formalmente regolari ed effettivamente disposti dal cliente”. Il fatto che abbiamo esaminato arriva a “lambire” anche il diritto penale. Ab- biamo visto che le somme investite dai clienti o parte di esse non sono rientrate nella disponibilità dei clienti. Tra l’altro, per completezza d’informazione, va detto che FD, il promotore finanziario convenuto in giudizio è stato radiato dall’Albo dei pf con delibera Consob proprio a motivo del fatto oggetto della sentenza. In genere, i reati commessi da promotori e consulenti finanziari sono tre: l’appropriazione indebita, la truffa e l’esercizio abusivo della raccolta del risparmio. Il primo di questi reati, l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) si ha quando il pf si appropria dei soldi dei clienti. È punito con la reclusione fino a tre anni. La truffa, invece, prevista dall’art. 640 c.p., si ha quando “chiunque, con artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. La pena prevista può andare dai sei mesi ai tre anni di reclusione con la multa. Infine c’è il reato di abusivismo bancario e finanziario previsto dagli articoli 130, 131, 132, 133 e 134. Il primo di questi stabilisce che “chiunque svolga l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da euro 12.911 a euro 51.645” e così il successivo art. 131 recita che “chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2065 a euro 10.329”. BIBLIOGRAFIA - Daniele Maffeis “Risponde il promotore finanziario che formula al cliente della banca, intestatario di semplice un conto corrente bancario, raccomandazioni personalizzate di investimento” in www.dirittobancario.it - "La consulenza finanziaria indipendente oggi, in attesa delle prossime novità Mifid II" in www.dirittobancario.it - Stefano Elli “Promotori infedeli? Pochi però meglio stare in guardia” in "Plus 24 – Il Sole 24 Ore” - Renzo Costi “Il mercato mobiliare” Giappichelli Editore 27