COMUNE DI ANCONA n. 28 BANDO PUBBLICO PER L

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COMUNE DI ANCONA n. 28 BANDO PUBBLICO PER L
COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
n. 28
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE
LOCAZIONI RESIDENZIALI PRIVATE
PER L’ANNO 2015
Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi
Visto l'art. 11 della Legge 431/98, modificato dalla Legge 80/2014 concernente la disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, che ha assegnato al Fondo Nazionale per il sostegno
all'accesso agli alloggi in locazione una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 – 2015;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29/01/2015 che ha ripartito tra le Regioni il
finanziamento dell'annualità 2015;
Viste le deliberazioni della Giunta Regione Marche nn. 305 del 24/04/2015 e 1288 del 03/08/2009
06/10/2014 con le quali vengono stabilite le modalità e procedure per il funzionamento del Fondo;
Visto l'art. 11, comma 13, della L. n. 133 del 06/08/2008;
Visto l'Atto di Giunta Comunale n. 260 del 12/05/2015;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 863 del 22/05/2015;
Rende noto
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune per la
richiesta di contributi per il sostegno alle locazioni residenziali private per l'anno 2015.
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
3 luglio 2015
Art. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, alla data di
presentazione della domanda, pena l’esclusione :
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contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi di Legge ed in regola con le
registrazioni annuali di alloggio adibito ad abitazione principale di proprietà sia pubblica sia privata,
ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (popolare), comunque non
soggetti alla generale disciplina degli alloggi di e.r.p.( L.R. 36/2005 e succ. modif. e integr.);
canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 700,00;
conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle
categorie A1 (abitazione di tipo signorile), A8 ( ville ) e A9 ( castelli);
cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non
aderente all’Unione Europea è ammesso solo se munito di regolare carta o permesso di soggiorno
biennale purchè in questo secondo caso, esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o
autonomo, debitamente comprovata. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea deve
essere residente da almeno dieci anni del territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione
Marche;
residenza anagrafica nell’alloggio sito nel Comune di Ancona per il quale si chiede il contributo;
mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, del diritto di proprietà,
usufrutto, o altro diritto reale di godimento, di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo
familiare che non sia stata dichiarata collabente ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli
immobili;

reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre
2013, non sia superiore ad € 11.661,52.
Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da
pensione in un nucleo monopersonale.
 reddito con valore ISEE ed incidenza del canone annuo rientranti nei limiti di seguito indicati:
FASCIA A) valore ISEE non superiore all’importo annuo dell’assegno sociale (€ 5.830,76 ), rispetto
al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30 %;
FASCIA B) valore ISEE non superiore all’importo annuo di due assegni sociali (€ 11.661,52) rispetto
al quale l’incidenza del canone locativo risulti non inferiore al 40%.

essere in regola con il pagamento del canone di locazione al momento della presentazione della
domanda e di produrre entro il 05/02/2016 la dichiarazione del proprietario dell’alloggio attestante la
regolarità del pagamento di tutto il canone di locazione dell’anno 2015 (con allegata fotocopia di
idoneo documento di riconoscimento del proprietario in corso di validità ) oppure per chi effettuasse
il pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, le
ricevute rilasciate dall'istituto medesimo, da cui si possa evincere l'istituto di emissione, il nominativo
del richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce.
La mancata presentazione della dichiarazione del proprietario dell'alloggio corredata dalla
fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità ovvero la mancata
presentazione di un documento bancario relativo a tutte le mensilità dell'anno 2015 comporterà
l'esclusione della domanda dalla graduatoria;
Art. 2 – NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente, dal coniuge, dai
soggetti con i quali convive, anche se non legati da vincoli di parentela e da quelli considerati a suo carico ai
fini IRPEF. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica che dimostra la sussistenza di tale stato
di fatto.
Art. 3 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO
La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi all’erogazione del
contributo di cui all’art. 11 L. 431/98 è quella risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo
dell' I.S.E.E. redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 Dicembre 2013 avente per oggetto i redditi del
nucleo familiare ;
Se il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale di tutte le
persone conviventi nell’alloggio.
Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo debitamente sottoscritta, comprensiva degli allegati, in forma di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, dovrà essere presentata o presso il Comune di Ancona – Ufficio Protocollo o
con Raccomandata A.R., utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti dal Comune a pena di
esclusione.
Nella domanda dovranno essere obbligatoriamente, pena l'esclusione, allegati i seguenti documenti:
- Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;
- Copia contratto di locazione con estremi di registrazione ;
- Copia modello F24 relativo al pagamento della tassa di registro dell’anno 2015 o copia raccomandata con
cui il locatore comunica al conduttore l’esercizio dell’opzione “ cedolare secca”;
- qualora nel corso dell'anno, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o
il richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio, sempre nel Comune di
Ancona, dovranno essere prodotte copie dei rispettivi contratti registrati con i relativi modelli relativi alla
tassa di registrazione o copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della
cedolare secca;
- Copia fotostatica documento d’identità in corso di validità ;
- Per il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea copia fotostatica carta della soggiorno;
- Per il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea copia del permesso di soggiorno biennale in
corso di validità e attestazione dell'attività lavorativa;
- Entro il 05/02/2016 presentazione della dichiarazione del proprietario dell’alloggio attestante la regolarità
del pagamento di tutto il canone di locazione dell’anno 2015 (con allegata fotocopia di idoneo documento di
riconoscimento del proprietario in corso di validità ) oppure per chi effettuasse il pagamento del canone
tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, le ricevute rilasciate dall'istituto
medesimo, da cui si possa evincere l'istituto di emissione, il nominativo del richiedente l'operazione, il
nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce. La mancata presentazione della
dichiarazione del proprietario dell'alloggio corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento
dello stesso in corso di validità ovvero la mancata presentazione di un documento bancario relativo a tutte
le mensilità dell'anno 2015 comporterà l'esclusione della domanda dalla graduatoria;
Si specifica che la mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione della stessa e le
domande presentate incomplete al punto da non poter consentire la normale procedura di istruttoria
non saranno prese in considerazione e verranno escluse.
Art. 5 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona entro e non oltre il
giorno 03/07/2015 pena di esclusione. In caso di trasmissione della documentazione tramite raccomandata
A.R. fa fede la data del timbro postale. Le domande dovranno pervenire in busta chiusa con l’indicazione
chiara del mittente e della seguente dicitura “ Bando di Concorso per l’erogazione di contributi per il
sostegno alle locazione residenziali private per l’anno 2015”.
Art. 6 - VERIFICHE
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. spetta all'Amministrazione Comunale procedere
ad idonei controlli, anche a campione , sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese avvertendo che in
caso di accertamento di mendaci dichiarazioni si procederà alla denuncia alla Procura della Repubblica.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici . Se il beneficio
è già stato erogato, si procederà al recupero della somme indebitamente erogate.
In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all’interessato la documentazione
giustificativa .
Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione, decade immediatamente
dal beneficio.
Art. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà stilata ed approvata, con apposito
provvedimento, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto secondo l'ordine decrescente dell'incidenza
canone annuo/ valore ISEE ( le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono
arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all' unità superiore secondo le regole fiscali). Nel caso
di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza canone annuo / valore ISEE le graduatorie saranno
predisposte in base all'ordine crescente del valore ISEE. In caso di ulteriore parità, viene data precedenza
nella collocazione in graduatoria, nel seguente ordine: 1) ultrasessantacinquenne solo o convivente con
persona almeno sessantenne alla data di presentazione della domanda; 2) presenza nel nucleo familiare di
componente con handicap psicofisico permanente con invalidità superiore al 67%; 3) genitore solo con
figlio/i tutti minorenni. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
Per le domande non ammesse sarà redatto un apposito elenco ove, accanto a ciascun nominativo, sarà
indicato il motivo di esclusione.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo pretorio “online” dal 31 Maggio 2016 per un periodo di 15
giorni entro il quale gli interessati potranno presentare eventuali opposizioni, debitamente motivate. Tali
opposizione potranno essere consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o trasmesse tramite
raccomandata A.R. ( farà fede la data di spedizione postale).
Esaminati gli eventuali ricorsi si provvederà alla formazione ed approvazione, con apposito provvedimento,
della graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'Albo pretorio “ online” dal 30 Giugno 2016 per 15 giorni
consecutivi.
Art. 8 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le domande pervenute saranno esaminate da un’apposita Commissione Interna.
Art. 9 – DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
L'importo del contributo da assegnare sarà determinato:
1. FASCIA A : Il contributo massimo concedibile pari ad € 800,00;
2.
FASCIA B: Il contributo massimo concedibile pari ad € 500,00;
Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all’ammontare del canone di locazione.
Qualora il fondo a disposizione risultasse superiore al contributo concesso agli aventi diritto, la restante
somma verrà distribuita in modo proporzionale tra gli stessi.
Art. 10 – NON CUMULABILITA’ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI
Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di altri
contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (anno 2015).
In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:
 l’importo richiesto o già percepito;
 la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.
Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla
differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal
richiedente ad altro titolo.
Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.
Art. 11 – MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il Comune erogherà il contributo ai soggetti beneficiari presenti nella graduatoria definitiva solo a seguito
della ripartizione, da parte della Regione Marche, del fondo regionale.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando
l'effettiva liquidazione subordinata all'entità delle risorse assegnate al Comune dalla Regione Marche .
In caso di decesso del beneficiario il contributo sarà assegnato alle persone già presenti nello stato di
famiglia del beneficiario risultante al momento della presentazione della domanda.
Non si procede alla liquidazione del contributo nel seguente caso:
a) il contributo da erogare è inferiore a € 100,00.
b) decesso del beneficiario in un nucleo monopersonale.
Dalla civica residenza 29/05/2015
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Stella Roncarelli
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alla Direzione Politiche Sociali Servizi Scolastici ed Educativi e alla Direzione Finanze.
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse (L. 124/2013; Decr. Min. Infr. e Trasporti 14.5.2014; Legge n. 431/1998; art.
68 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici
economici ed abilitazioni). I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe finalità,
in area sociale.
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della normativa i dati
sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono adottate chiavi
d’accesso.
I dati verranno utilizzati dalla Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Ancona. La tipologia
dei dati e le operazioni eseguibili, avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati sono comunicati
alla Regione Marche ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, alla
Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per
verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all’istituto di
credito per l’emissione dell’eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi. Nell’ambito del procedimento, i dati relativi
ai contratti locativi possono alimentare l’Osservatorio regionale per la condizione abitativa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di
mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l’esclusione dal
procedimento oggetto del Bando pubblico;
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di
cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di
opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile
sopra specificato.