Legge di Stabilità 2013
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Legge di Stabilità 2013
Roma, 22 gennaio 2013 LEGGE DI STABITLITA’ 2013 E’ stata approvata dal Parlamento la “Legge di Stabilità 2013”, legge n. 228 del 24 Dicembre 2012, contenente “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 Dicembre 2012 ed entrata in vigore dallo scorso 1° Gennaio 2013. Le principali novità: Imposte dirette: Detrazioni per figli a carico: dal 1° Gennaio 2013, le detrazioni per ciascun figlio saranno innalzate da € 800,00 ad € 950,00 (da € 900,00 ad € 1.220,00 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni). Il legislatore ha disposto, altresì, l’innalzamento della detrazione per ciascun figlio portatore di handicap, dalle attuali € 220,00 ad € 400,00. Riduzione della percentuale di deducibilità per gli autoveicoli: è stata prevista la riduzione dal 27,5% al 20% della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi. Redditi dominicale ed agrario – Rivalutazione: ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicale ed agrario sono rivalutati del 15% per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015. In relazione ai terreni agricoli e a quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola la rivalutazione è del 5%. L’incremento si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata in base all’art. 3, comma 50 della Legge n. 662/1996, ossia l’80% per il reddito dominicale, ed il 70% per quello agrario. Le disposizioni del comma si applicano anche nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il 2013; Soggetti non residenti – detrazione per carichi di famiglia – Proroga (comma 526): è stata prorogata anche per il 2013 la detrazione per carichi di famiglia a favore dei soggetti non residenti. La detrazione per il 2013 non rileva ai fini del calcolo dell’acconto Irpef dovuto per il 2014 (modifica dell’art. 1, comma 1324 della Legge n. 296/2006); Lavoratori transfrontalieri – Limite di esenzione dal reddito – Proroga (comma 549): il legislatore ha esteso anche al 2013 l’esenzione da Irpef, nel limite di € 6.700,00 per i redditi derivanti da lavoro prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo dello stesso rapporto da lavoratori residenti in zone di frontiera e altri Paesi limitrofi. Tale esenzione non avrà rilevanza ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il 2014 (modifica dell’art. 1, comma 204, lett. b), L. 244/2007); Addizionale regionale Irpef – Poteri delle Regioni – Proroga (comma 555): è stata prorogata al 2014 la possibilità delle Regioni di fissare aliquote dell’addizionale regionale Irpef differenziate in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale e di prevedere detrazioni in favore della famiglia, maggiorando quelle di cui all’art. 12, D.P.R. 917/1986 (modifica dell’art. 6, comma 7, D.Lgs. 68/2011); Modelli CUD on-line (comma 114): dal 2013 gli enti previdenziali rendono disponibile il Cud in modalità telematica. È comunque riconosciuta al cittadino la possibilità di chiedere la trasmissione in forma cartacea. IRAP Aumento delle deduzioni (commi 484 e 485): a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (periodo d’imposta 2014 per gli esercizi solari) è previsto l’aumento delle deduzioni Irap cd. «cuneo fiscale» e l’ulteriore deduzione differenziata a seconda del valore della produzione. In particolare, per ogni dipendente a tempo indeterminato è deducibile un importo forfettario pari a € 7.500,00 (€ 13.500,00 per ogni lavoratrice di qualsiasi età o lavoratore con meno di 35 anni) e, per impieghi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Pag. 2 di 5 Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, a € 15.000,00 (€ 21.000,00 per ogni lavoratrice di qualsiasi età o lavoratore con meno di 35 anni). Inoltre, è così incrementata l’ulteriore deduzione in funzione all’ammontare del valore della produzione: - valore della produzione fino a € 180.759,91: € 8.000,00 (per S.n.c., S.a.s., soggetti equiparati e imprenditori individuali e per persone fisiche, società semplici, soggetti equiparati esercenti arti e professioni spetta un ulteriore incremento di € 2.500); - valore della produzione superiore a € 180.759,91 e fino a € 180.839,91: € 6.000 (per S.n.c., S.a.s., soggetti equiparati e imprenditori individuali e per persone fisiche, società semplici, soggetti equiparati esercenti arti e professioni spetta un ulteriore incremento di € 1.875); - valore della produzione superiore a € 180.839,91 e fino a € 180.919,91: € 4.000 (per S.n.c., S.a.s., soggetti equiparati e imprenditori individuali e per persone fisiche, società semplici, soggetti equiparati esercenti arti e professioni spetta un ulteriore incremento di € 1.250); - valore della produzione superiore a € 180.919,91 e fino a € 180.999,91: € 2.000,00 (per S.n.c., S.a.s., soggetti equiparati e imprenditori individuali e per persone fisiche, società semplici, soggetti equiparati esercenti arti e professioni spetta un ulteriore incremento di € 625,00). IVA: Aliquota Iva ordinaria – Rideterminazione (comma 480): dal 1° Luglio 2013 l’aliquota Iva ordinaria del 21% è rideterminata nella misura del 22% (nuovo comma 1-ter dell’art. 40, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011). La legge non ripropone l’aumento di 2 punti percentuali dell’aliquota del 10%, originariamente previsto dall’art. 40, D.L. 98/2011 per il periodo dal 1° Luglio 2012 al 31 Dicembre 2013 e la sua rideterminazione nella misura dell’11% a decorrere dal 1° Gennaio 2014. Tributi Locali: Imu – Gettito spettante ai Comuni e allo Stato (comma 380): al fine di garantire la spettanza ai Comuni del gettito Imu, per gli anni 2013 e 2014, è soppressa la riserva allo Stato di cui all’art. 13, comma 11, D.L. 201/2011, convertito con Pag. 3 di 5 modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che prevedeva la misura del 50% dell’imposta relativa a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze). Sarà, invece, riservato allo Stato solo il gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale «D», calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e che i Comuni potranno aumentare fino a 0,3 punti percentuali. Immobili esteri e attività finanziarie detenute all’estero – Proroga della decorrenza della tassazione (commi 518 e 519): il legislatore ha prorogato dal 2011 al 2012 la decorrenza dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti (cd. I.V.I.E.) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti (cd. I.V.A.F.E.). Pertanto, quanto versato per il 2011 si considera eseguito in acconto per il 2012. Per entrambe le imposte è introdotta la modalità di versamento in acconto e a saldo (invece che in unica soluzione), con le stesse regole previste ai fini Irpef (modifica dell’art. 19, D.L. 201/2011). T.A.R.E.S. (comma 387): con il provvedimento in oggetto, il legislatore ha dato il via a questo nuovo tributo T.A.R.E.S. (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), per la cui determinazione è stato disposto di utilizzare la superficie calpestabile dell’immobile, in attesa dell’aggiornamento e allineamento dei dati catastali: ad oggi, si considerano acquisite le superfici dichiarate ai fini della Tarsu o della Tia1 o della Tia2. La norma dispone, in particolare, che, fino al 31 Dicembre 2013, i Comuni potranno affidare la gestione della Tares ai soggetti che alla data del 31 Dicembre 2012 svolgevano il servizio di gestione, di accertamento e di riscossione della Tarsu, della Tia1 o della Tia2. Per quanto riguarda il pagamento del nuovo tributo, potrà essere utilizzato il Mod. F24 o il bollettino di conto corrente postale. Inoltre, a regime, il versamento andrà perfezionato in n. 4 rate trimestrali (con scadenza gennaio, aprile, luglio e ottobre). Per il solo 2013 il termine di pagamento della prima rata è prorogato ad aprile e fino alla determinazione delle tariffe del tributo l’importo delle rate è calcolato in acconto commisurandolo all’importo versato nell’anno precedente a titolo di Tarsu, Tia1 o Tia2 (modifiche dell’art. 14, D.L. 201/2011). Pag. 4 di 5 Tobin Tax – Tassazione delle transazioni finanziarie (commi 491-500): il legislatore ha introdotta un’imposta sulle transazioni finanziarie (cd. «Tobin Tax»). Tale imposta (aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, ridotta allo 0,1% per i trasferimenti in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) si applicherà sui trasferimenti (diversi da successione e donazione) della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi (ex art. 2346, comma 6, del Codice Civile), emessi da società residenti. L’imposta sarà dovuta in misura fissa per le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente azioni o strumenti finanziari partecipativi e per le operazioni su valori immobiliari che permettano di acquisire o vendere prevalentemente azioni o strumenti finanziari partecipativi o che implichino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente ad azioni o strumenti finanziari partecipativi. Per il solo 2013 l’aliquota della Tobin Tax è fissata allo 0,22% (0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione). Il legislatore dispone, inoltre, che l’imposta, in argomento è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, e sarà dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e, in caso di operazioni su strumenti finanziari derivati, da ciascuna delle controparti. L’imposta in misura percentuale è applicabile alle transazioni concluse dal 1° Marzo 2013, mentre quella in misura fissa alle transazioni concluse dal 1° Luglio 2013. Riscossione: Importi fino a € 2.000,00 iscritti a ruolo entro il 31.12.1999 – Annullamento (commi 527-529): dal 1° Luglio 2013 sono automaticamente annullati i crediti di importo fino a € 2.000,00 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999. Pag. 5 di 5