Legge di Stabilità 2013

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Legge di Stabilità 2013
Roma, 22 gennaio 2013
LEGGE DI STABITLITA’ 2013
E’ stata approvata dal Parlamento la “Legge di Stabilità 2013”, legge n. 228 del
24 Dicembre 2012, contenente “disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29 Dicembre 2012 ed entrata in vigore dallo scorso 1° Gennaio 2013.
Le principali novità:
Imposte dirette:
Detrazioni per figli a carico: dal 1° Gennaio 2013, le detrazioni per ciascun figlio
saranno innalzate da € 800,00 ad € 950,00 (da € 900,00 ad € 1.220,00 per ciascun
figlio di età inferiore a 3 anni). Il legislatore ha disposto, altresì, l’innalzamento
della detrazione per ciascun figlio portatore di handicap, dalle attuali € 220,00 ad €
400,00.
Riduzione della percentuale di deducibilità per gli autoveicoli: è stata prevista la
riduzione dal 27,5% al 20% della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai
veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi.
Redditi dominicale ed agrario – Rivalutazione: ai fini della determinazione delle
imposte sui redditi, i redditi dominicale ed agrario sono rivalutati del 15% per i
periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015. In relazione ai terreni agricoli e a quelli non
coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli
professionali iscritti alla previdenza agricola la rivalutazione è del 5%.
L’incremento si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata in base
all’art. 3, comma 50 della Legge n. 662/1996, ossia l’80% per il reddito dominicale,
ed il 70% per quello agrario. Le disposizioni del comma si applicano anche nella
determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il 2013;
Soggetti non residenti – detrazione per carichi di famiglia – Proroga (comma
526): è stata prorogata anche per il 2013 la detrazione per carichi di famiglia a
favore dei soggetti non residenti. La detrazione per il 2013 non rileva ai fini del
calcolo dell’acconto Irpef dovuto per il 2014 (modifica dell’art. 1, comma 1324
della Legge n. 296/2006);
Lavoratori transfrontalieri – Limite di esenzione dal reddito – Proroga (comma
549): il legislatore ha esteso anche al 2013 l’esenzione da Irpef, nel limite di €
6.700,00 per i redditi derivanti da lavoro prestato in via continuativa e come
oggetto esclusivo dello stesso rapporto da lavoratori residenti in zone di frontiera
e altri Paesi limitrofi. Tale esenzione non avrà rilevanza ai fini del calcolo
dell’acconto dovuto per il 2014 (modifica dell’art. 1, comma 204, lett. b), L.
244/2007);
Addizionale regionale Irpef – Poteri delle Regioni – Proroga (comma 555): è
stata prorogata al 2014 la possibilità delle Regioni di fissare aliquote
dell’addizionale regionale Irpef differenziate in relazione agli scaglioni di reddito
stabiliti dalla legge statale e di prevedere detrazioni in favore della famiglia,
maggiorando quelle di cui all’art. 12, D.P.R. 917/1986 (modifica dell’art. 6,
comma 7, D.Lgs. 68/2011);
Modelli CUD on-line (comma 114): dal 2013 gli enti previdenziali rendono
disponibile il Cud in modalità telematica. È comunque riconosciuta al cittadino la
possibilità di chiedere la trasmissione in forma cartacea.
IRAP
Aumento delle deduzioni (commi 484 e 485): a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2013 (periodo d’imposta 2014 per gli
esercizi solari) è previsto l’aumento delle deduzioni Irap cd. «cuneo fiscale» e
l’ulteriore deduzione differenziata a seconda del valore della produzione.
In
particolare, per ogni dipendente a tempo indeterminato è deducibile un importo
forfettario pari a € 7.500,00 (€ 13.500,00 per ogni lavoratrice di qualsiasi età o
lavoratore con meno di 35 anni) e, per impieghi in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
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Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, a € 15.000,00 (€ 21.000,00 per ogni
lavoratrice di qualsiasi età o lavoratore con meno di 35 anni).
Inoltre, è così incrementata l’ulteriore deduzione in funzione all’ammontare del
valore della produzione:
- valore della produzione fino a € 180.759,91: € 8.000,00 (per S.n.c., S.a.s.,
soggetti equiparati e imprenditori individuali e per persone fisiche, società
semplici, soggetti equiparati esercenti arti e professioni spetta un ulteriore
incremento di € 2.500);
- valore della produzione superiore a € 180.759,91 e fino a € 180.839,91: € 6.000
(per S.n.c., S.a.s., soggetti equiparati e imprenditori individuali e per persone
fisiche, società semplici, soggetti equiparati esercenti arti e professioni spetta un
ulteriore incremento di € 1.875);
- valore della produzione superiore a € 180.839,91 e fino a € 180.919,91: € 4.000
(per S.n.c., S.a.s., soggetti equiparati e imprenditori individuali e per persone
fisiche, società semplici, soggetti equiparati esercenti arti e professioni spetta un
ulteriore incremento di € 1.250);
- valore della produzione superiore a € 180.919,91 e fino a € 180.999,91: €
2.000,00 (per S.n.c., S.a.s., soggetti equiparati e imprenditori individuali e per
persone fisiche, società semplici, soggetti equiparati esercenti arti e professioni
spetta un ulteriore incremento di € 625,00).
IVA:
Aliquota Iva ordinaria – Rideterminazione (comma 480): dal 1° Luglio 2013
l’aliquota Iva ordinaria del 21% è rideterminata nella misura del 22% (nuovo
comma 1-ter dell’art. 40, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 111/2011). La legge non ripropone l’aumento di 2 punti percentuali
dell’aliquota del 10%, originariamente previsto dall’art. 40, D.L. 98/2011 per il
periodo dal 1° Luglio 2012 al 31 Dicembre 2013 e la sua rideterminazione nella
misura dell’11% a decorrere dal 1° Gennaio 2014.
Tributi Locali:
Imu – Gettito spettante ai Comuni e allo Stato (comma 380): al fine di garantire la
spettanza ai Comuni del gettito Imu, per gli anni 2013 e 2014, è soppressa la
riserva allo Stato di cui all’art. 13, comma 11, D.L. 201/2011, convertito con
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modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che prevedeva la misura del 50%
dell’imposta relativa a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dalle
relative pertinenze). Sarà, invece, riservato allo Stato solo il gettito Imu derivante
dagli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale «D», calcolato ad aliquota
standard dello 0,76% e che i Comuni potranno aumentare fino a 0,3 punti
percentuali.
Immobili esteri e attività finanziarie detenute all’estero – Proroga della
decorrenza della tassazione (commi 518 e 519): il legislatore ha prorogato dal
2011 al 2012 la decorrenza dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero
a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti (cd. I.V.I.E.) e dell’imposta
sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche
residenti (cd. I.V.A.F.E.). Pertanto, quanto versato per il 2011 si considera
eseguito in acconto per il 2012. Per entrambe le imposte è introdotta la modalità di
versamento in acconto e a saldo (invece che in unica soluzione), con le stesse
regole previste ai fini Irpef (modifica dell’art. 19, D.L. 201/2011).
T.A.R.E.S. (comma 387): con il provvedimento in oggetto, il legislatore ha dato il
via a questo nuovo tributo T.A.R.E.S. (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi),
per la cui determinazione è stato disposto di utilizzare la superficie calpestabile
dell’immobile, in attesa dell’aggiornamento e allineamento dei dati catastali: ad
oggi, si considerano acquisite le superfici dichiarate ai fini della Tarsu o della
Tia1 o della Tia2. La norma dispone, in particolare, che, fino al 31 Dicembre
2013, i Comuni potranno affidare la gestione della Tares ai soggetti che alla data
del 31 Dicembre 2012 svolgevano il servizio di gestione, di accertamento e di
riscossione della Tarsu, della Tia1 o della Tia2. Per quanto riguarda il pagamento
del nuovo tributo, potrà essere utilizzato il Mod. F24 o il bollettino di conto
corrente postale. Inoltre, a regime, il versamento andrà perfezionato in n. 4 rate
trimestrali (con scadenza gennaio, aprile, luglio e ottobre). Per il solo 2013 il
termine di pagamento della prima rata è prorogato ad aprile e fino alla
determinazione delle tariffe del tributo l’importo delle rate è calcolato in acconto
commisurandolo all’importo versato nell’anno precedente a titolo di Tarsu, Tia1 o
Tia2 (modifiche dell’art. 14, D.L. 201/2011).
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Tobin Tax – Tassazione delle transazioni finanziarie (commi 491-500): il
legislatore ha introdotta un’imposta sulle transazioni finanziarie (cd. «Tobin
Tax»). Tale imposta (aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, ridotta
allo 0,1% per i trasferimenti in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione) si applicherà sui trasferimenti (diversi da successione e donazione)
della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi (ex art. 2346,
comma 6, del Codice Civile), emessi da società residenti. L’imposta sarà dovuta
in misura fissa per le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come
sottostante prevalentemente azioni o strumenti finanziari partecipativi e per le
operazioni su valori immobiliari che permettano di acquisire o vendere
prevalentemente azioni o strumenti finanziari partecipativi o che implichino un
regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente ad azioni o
strumenti finanziari partecipativi. Per il solo 2013 l’aliquota della Tobin Tax è
fissata allo 0,22% (0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione). Il legislatore dispone, inoltre, che l’imposta, in
argomento è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, e sarà dovuta
dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e, in caso di operazioni su
strumenti finanziari derivati, da ciascuna delle controparti. L’imposta in misura
percentuale è applicabile alle transazioni concluse dal 1° Marzo 2013, mentre
quella in misura fissa alle transazioni concluse dal 1° Luglio 2013.
Riscossione:
Importi fino a € 2.000,00 iscritti a ruolo entro il 31.12.1999 – Annullamento
(commi 527-529): dal 1° Luglio 2013 sono automaticamente annullati i crediti di
importo fino a € 2.000,00 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni) iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999.
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