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Pubblicato il 02-03-2017 alle 16:01
Tobin tax: la presentazione della dichiarazione slitta al 31.05
Con il Provvedimento del 02.03.2017, l’Amministrazione Finanziaria ha disposto la proroga al 31.05 del termine per la
presentazione della dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie. Il rinvio del termine è disposto a seguito delle
segnalazioni ricevute dagli operatori del settore relative alle difficoltà tecniche di aggiornamento ed adeguamento dei propri
processi operativi. Si anche proceduto all’aggiornamento delle specifiche tecniche.
Tobin tax - La legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012), all’articolo 1, commi da 491 a 500, ha introdotto un'imposta sulle
transazioni finanziarie, che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle
operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari) e, infine, alle operazioni “ad alta frequenza”.
OGGETTO DELL’IMPOSTA
Trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi (di cui all’art. 2346,
Trasferimento di proprietà c. 6 C.C.) emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei
predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.
Conversione di
obbligazioni
È soggetto a tale imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della
conversione di obbligazioni.
Successione e donazione
L’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o
donazione.
L’imposta è dovuta con la seguente aliquota:
dello 0,2% sul valore della transazione (se non avvenuta sul mercato regolamentato);
dello 0,1% sul valore della transazione se il trasferimento opera sui mercati regolamentati degli Stati Membri
dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo inclusi nella white list definiti dalla Direttiva 2004/39.
SOGGETTI PASSIVI
E’ soggetto passivo (“contribuente”) del tributo:
l’acquirente ossia colui in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti
partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del
contratto;
entrambe le controparti delle operazioni su derivati e altri valori mobiliari indipendentemente dalla residenza delle
stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni
colui che immette, attraverso gli algoritmi, gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni, per le
operazioni ad alta frequenza.
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Sono, invece, responsabili del pagamento del tributo le banche ed imprese di investimento (le SIM), anche non residenti
quando siano autorizzati nel proprio Stato di origine ad attività assimilate a quelle di negoziazione per conto proprio,
all’esecuzione di ordine per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione degli ordini.
ULTERIORI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO
(in caso di trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e alle operazioni su derivati
e altri valori mobiliari)
notai, anche in presenza della
“notarizzazione” di atti stipulati
all’estero, salvo che il contribuente
non attesti di aver già assolto al
pagamento in altro modo
le SGR, anche non residenti se
autorizzate all’estero a svolgere attività
analoghe, se l’esecuzione degli ordini di
negoziazione viene effettuata dalla stessa
SGR, e non da un altro intermediario (SIM)
le società fiduciarie, anche non residenti,
per le operazioni di negoziazione effettuate
nell’ambito di intestazioni a proprio nome
per conto dei fiducianti, salvo che
l’esecuzione dell’ordine non venga eseguita
da un terzo soggetto
La dichiarazione annuale
Gli obblighi che la normativa pone a carico dell’intermediario non si esauriscono con il pagamento del tributo: l’art. 19 del D.M.
21 febbraio 2013, infatti, prevede, in capo allo stesso soggetto, l’obbligo di presentare, entro il 31 marzo dell’anno successivo
rispetto a quello cui le transazioni finanziarie si riferiscono, una dichiarazione annuale, utilizzando il modello approvato
dall’Agenzia delle Entrate.
Il termine di presentazione della dichiarazione annuale è stato prorogato dal 31.03 al 31.05 dal Provvedimento del 02.03.2017.
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