l`imposizione sul reddito delle persone fisiche

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l`imposizione sul reddito delle persone fisiche
L'IMPOSIZIONE SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE
Indice generale
L'IMPOSIZIONE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ..............................................2
1 - L’IRPEF, CARATTERISTICHE DELL'IMPOSTA ................................................................................2
2 - LE TIPOLOGIE DI REDDITO ............................................................................................................3
2.1. I redditi fondiari ....................................................................................................................3
2.2. I redditi di capitale ................................................................................................................3
2.3. I redditi di lavoro dipendente ................................................................................................4
2.4. I redditi da lavoro autonomo.................................................................................................4
2.5. I redditi di impresa ................................................................................................................4
2.6. I redditi diversi ......................................................................................................................5
3 - LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI...................................................................................................6
4 - LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA ...........................................................................................9
5 - CARATTERISTICHE DEL MODELLO 730 .......................................................................................11
6 - CARATTERISTICHE DEL MODELLO UNICO.................................................................................13
DISPENSA PROGETTO SCUOLA CAF ACLI SRL
CAF ACLI srl
La dichiarazione dei redditi
L'imposizione sul reddito delle persone fisiche
1 - L’IRPEF, caratteristiche dell'imposta
L’imposta sul reddito delle persone fisiche è il tributo che fornisce il maggior gettito fiscale allo
Stato e che più degli altri dà attuazione al principio costituzionale della progressività.
Si tratta di un’imposta diretta, perché colpisce il reddito che è la manifestazione più evidente della
capacità contributiva del contribuente, e personale, perché tiene in considerazione le condizioni
personali e familiari del contribuente.
Le caratteristiche dell’imposta sono:
la generalità della base imponibile;
la progressività, che ha l’obiettivo di realizzare la perequazione dei redditi. E’, infatti,
prevista la scomposizione del reddito imponibile in scaglioni, cui sono applicate aliquote
crescenti;
i fattori di personalizzazione, che graduano l’onere della tassazione in relazione alle
condizioni sociali e famigliari del soggetto passivo;
la discriminazione nel trattamento dei redditi in relazione alla fonte (lavoro dipendente,
lavoro autonomo e d’impresa, capitale, immobili, etc.);
la presenza di deduzioni dalla base imponibile e di detrazioni dall’imposta per spese
sostenute dai contribuenti (sanità, istruzione, previdenza), ritenute meritorie e per questo in
parte finanziate dallo Stato.
La progressività dell’imposta
In Italia l’imposta progressiva viene applicata tramite un sistema di aliquote
crescenti sulle classi di reddito e ad un sistema di deduzioni dal reddito e di
detrazioni dall’imposta per carichi di lavoro e famiglia. Gli scaglioni e le
aliquote marginali del 2010 sono descritte dalla tabella:
Scaglioni
fino a 15.000
oltre 15.000
fino a 28.000
oltre 28.000
fino a 55.000
oltre 55.000
fino a 75.000
oltre 75.000
Aliquota marginale
23%
27%
38%
41%
43%
Un individuo con reddito imponibile pari a 27.000 euro dovrà pagare un’imposta
pari a:
(15.000 x 23%) + [(27.000 - 15.000) x 27%] = 6.690.
L’aliquota marginale (l’aliquota più alta che è stata applicata) è il 27%;
l’aliquota media (il rapporto tra l’imposta di 6.690 e il reddito imponibile di
27.000) è il 24,78%
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La dichiarazione dei redditi
Tale imposta presuppone il possesso, da parte del soggetto passivo, di redditi di qualsiasi natura
che, se sommati, andranno a formare la base imponibile su cui verrà applicata l’IRPEF.
Il reddito complessivo è formato dall’insieme dei redditi posseduti da un soggetto nel caso in cui
questo sia un residente e, invece, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato per i non residenti.
In base all’art. 6 del TUIR i redditi delle persone fisiche sono divisi in sei tipologie ben differenti:
La suddivisione dei redditi in tipologie è importante dato che i criteri di determinazione della base
imponibile previsti dal legislatore sono significativamente differenti.
2 - Le tipologie di reddito
Le tipologie di reddito oggetto dell’imposta sono:
2.1. I redditi fondiari
Si tratta dei redditi che derivano dallo sfruttamento economico dei terreni e dei fabbricati situati
nel territorio dello Stato. Il sistema di imposizione dei redditi fondiari è definito su base
catastale.
Il criterio di reddito adottato dal legislatore è quello di reddito normale. I redditi fondiari si
distinguono a loro volta in tre categorie:
α) redditi dominicali dei terreni, derivanti dall’utilizzo del terreno per attività agricole. Il
reddito dominicale è calcolato sulla base di tariffe d’estimo, che definiscono la redditività dei
terreni in base alla loro posizione e alla produttività media. Le tariffe d’estimo stabilite dalla
legge catastale determinano forfetariamente il reddito fondiario per particelle catastali, aventi
ciascuna medesima qualità e classe di colture. La determinazione forfettaria tiene conto anche
delle spese di manutenzione, di amministrazione e di tutte le spese che incidono direttamente
sulla produzione del reddito. Le tariffe sono sottoposte a revisioni periodiche;
β) redditi agrari. Appartengono a questa tipologia i redditi medi ottenuti dall’uso di capitale e
di lavoro nell’esercizio di attività agricole sui terreni. Anche il reddito agrario è determinato
in base a tariffe d’estimo;
χ) redditi dei fabbricati. Sono costituiti dai redditi medi ordinari che possono essere ottenuti
dalle unità immobiliari urbane. Anche questo tipo di reddito è determinato attraverso
l’applicazione dei coefficienti di estimo catastale. È attualmente in fase di realizzazione un
radicale rinnovamento dei metodi di calcolo del reddito degli immobili.
2.2. I redditi di capitale
Rientrano in questa categoria i proventi derivanti dall’impiego di capitale finanziario che non
sono percepiti nell’ambito del reddito d’impresa. Caratteristica importante di questa tipologia è
la tassazione alla fonte: il soggetto che li eroga (l’intermediario finanziario) è tenuto a effettuare
egli stesso una ritenuta proporzionale a titolo d’imposta per le persone fisiche e a titolo di
acconto per le persone giuridiche.
Fanno fare parte di questa tipologia di reddito i proventi dei capitali dati a mutuo, gli interessi sui
depositi, sui conti correnti, sui titoli e sulle obbligazioni. I dividendi distribuiti ai proprietari di
azioni non fanno, invece, parte della base imponibile dell’IRPEF e quindi non subiscono una
tassazione progressiva.
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La dichiarazione dei redditi
2.3. I redditi di lavoro dipendente
La categoria dei redditi da lavoro dipendente comprende tutti i redditi che derivano da rapporti
aventi per oggetto prestazioni di lavoro alle dipendenze o sotto la direzione di altri. Il reddito è
costituito da tutti i compensi percepiti nel periodo d’imposta in dipendenza del lavoro prestato.
Costituiscono reddito da lavoro dipendente anche le pensioni e gli assegni ad esse equiparati.
Sono assimilati ai profitti da lavoro dipendente una serie di redditi quali le rendite dei fondi
pensioni, quelle in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, i compensi percepiti da
soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le indennità parlamentari, ecc. I redditi sono tassati
con ritenuta alla fonte operata dal datore di lavoro, che svolge la funzione di sostituto d’imposta
versando mensilmente all’erario il debito d’imposta dovuto dal lavoratore sul reddito lordo. Il
reddito imponibile è definito dalla somma dei compensi in denaro e in natura percepiti nel
periodo d’imposta, per questo viene utilizzata una misura di reddito lordo. I costi per la
produzione del reddito sono considerati in fase di determinazione dell’imposta tramite detrazioni
per carichi di lavoro.
2.4. I redditi da lavoro autonomo
Sono i redditi che derivano dall’esercizio di un’arte o di una professione.
Sono assimilati al reddito da lavoro autonomo una serie di altre attività:
- i redditi derivanti dall’utilizzazione economica da parte dell’autore di opere dell’ingegno, di
brevetti industriali, etc.;
- le attività derivanti da partecipazione ad associazioni in partecipazione ove la qualità di
associato prevede un apporto prevalentemente di lavoro (e non di capitali);
- le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e fondatori di società di capitali
- l’attività di levata dei protesti effettuata dai segretari comunali.
Sono previsti differenti criteri di misurazione dell’imponibile a seconda che il reddito derivi
dall’esercizio di arti e professioni oppure dalle forme ad esso assimilate. Per i redditi assimilati a
quelli di lavoro autonomo infine sono previste forme forfettarie di determinazione delle spese.
2.5. I redditi di impresa
Sono quelli derivanti dall’esercizio di imprese commerciali ancorché non organizzate in forma
d’impresa. Il riferimento generale per la determinazione del reddito d’impresa è l’utile netto (o
perdita), che risulta dal conto economico. La base imponibile si ottiene applicando all’utile le
variazioni positive e negative previste dalla normativa fiscale.
Il reddito imponibile è calcolato in base al criterio di competenza.
Le componenti positive del reddito sono:
- i ricavi;
- le variazioni positive delle rimanenze;
- le plusvalenze patrimoniali;
- le sopravvenienze attive;
- i dividendi.
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Le componenti negative di reddito sono:
- i costi di esercizio (retribuzioni e acquisto di materie prime, semilavorati e merci inerenti
all’attività svolta);
- le minusvalenze;
- le sopravvenienze passive;
- gli interessi passivi;
- gli ammortamenti.
Il sistema fiscale prevede, per la tassazione del reddito d’impresa, una serie di regimi speciali (le
imprese di dimensione minore possono scegliere regimi di tassazione semplificata).
2.6. I redditi diversi
Si tratta di una categoria residuale all’interno della quale confluiscono i redditi imponibili non
compresi nelle cinque precedenti categorie. I redditi più significativi sono:
- le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, le plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di immobili, di partecipazioni in società di capitali o enti
commerciali, di titoli finanziari, ecc.
- i proventi derivanti da vincite, concorsi a premi e lotterie;
- i redditi occasionali da lavoro autonomo;
- i redditi di beni immobili situati all’estero;
- i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti e diritti
d’autore realizzati nell’ambito di attività d’impresa;
- le indennità di trasferta;
- i redditi derivanti da attività commerciali non svolte abitualmente.
I redditi ai fini IRPEF possono essere imputati seguendo il criterio di cassa (presi cioè in
considerazione nel periodo d’imposta in cui sono stati percepiti) o il criterio di competenza
(prendendoli in considerazione nel periodo d’imposta in cui sono maturati, indipendentemente dal
momento della loro riscossione).
Secondo il TUIR i redditi devono essere dichiarati con i seguenti criteri:
redditi fondiari
redditi di capitale
redditi di lavoro dipendente
redditi di lavoro autonomo
redditi di impresa
redditi diversi
per competenza
per cassa
per cassa
per cassa
per competenza
per cassa
In Italia il meccanismo con il quale i contribuenti sono tenuti al versamento delle imposte è quello
dell'autoliquidazione.
L’autoliquidazione dell’IRPEF è effettuata mediante la compilazione della dichiarazione dei redditi,
che è l’atto formale nel quale il contribuente espone i propri redditi, le spese e gli oneri e determina
l’imposta.
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La dichiarazione dei redditi
3 - La dichiarazione dei redditi
Le dichiarazioni tributarie non sono dei semplici atti negoziali, cioè delle manifestazioni di volontà
volte a costituire dei rapporti giuridici.
La dichiarazione ha carattere ricognitivo in punto di fatto, e di qualificazione giuridica in punto di
diritto ed è inserita nelle cosiddette “dichiarazioni di scienza”:
Le dichiarazioni fiscali sono assoggettate a vincoli di forma e di tempo.
La dichiarazione dei redditi, pertanto, è:
unica perché per il periodo d’imposta interessato viene presa in considerazione una sola
dichiarazione dei redditi;
obbligatoria perché il contribuente è obbligato alla sua presentazione, in caso di omissione
rischia pesanti sanzioni;
analitica perché tutti gli elementi attivi e passivi che la compongono devono essere elencati in
modo dettagliato;
irretrattabile perché la dichiarazione presentata non può essere ritirata, ma solo modificata o
integrata soltanto entro i termini previsti per una valida dichiarazione
La dichiarazione deve essere compilata e presentata nell’anno successivo a quello in cui i redditi
sono stati percepiti o maturati e deve essere sempre sottoscritta a pena di nullità.
Sono obbligati alla presentazione dei redditi tutti coloro che, nel periodo d’imposta considerato,
hanno conseguito redditi imponibili ai fini IRPEF ai quali non sono state applicate ritenute a titolo
definitivo.
Sono pertanto esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione coloro che hanno
conseguito:
- solo redditi esenti
- solo redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Sono inoltre esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione coloro che hanno
conseguito:
un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a
euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di
lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a
euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di
quello relativo al mantenimento dei figli;
un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a
euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a
365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a
euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore
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a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d’imposta non ha
operato ritenute;
un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a
euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i
quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per
l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario
nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti
da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti
per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad
euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro
500,00;
solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di
sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta
obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti
esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di
lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha
effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a
progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad
eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione, se non sono obbligati a tenere scritture contabili, i
contribuenti che in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione
principale e relative pertinenze, hanno un’imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi
di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non
supera euro 10,33.
Anche se il contribuente non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, può comunque
presentarla per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o
attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di
imposta derivanti dalla precedente dichiarazione o da acconti versati l’anno precedente.
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando i modelli predisposti annualmente
dall’Agenzia delle Entrate, che per le persone fisiche sono:
- il modello 730, che consente di ottenere il conguaglio risultante dalla dichiarazione direttamente
in busta paga o sulla rata di pensione;
- il modello UNICO, che prevede il pagamento dell’eventuale imposta a debito attraverso il
modello F24.
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La dichiarazione dei redditi
La sostanziale differenza fra il modello 730 ed il modello Unico è costituita:
- dai soggetti passivi che possono utilizzarlo e dai redditi dichiarati
- dal diverso sistema attraverso il quale avviene il conguaglio delle imposte.
Riguardo ai soggetti passivi ed ai redditi, il modello 730 può essere compilato dai lavoratori
dipendenti, dai pensionati, dai soggetti che percepiscono indennità sostitutiva del reddito di lavoro
dipendente, dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili e dai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e contributiva che, oltre al reddito che deriva loro dall’attività svolta,
siano in possesso di altri redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo professionale.
Il modello Unico invece può essere compilato da tutti i contribuenti e in esso possono essere
dichiarati tutti i tipi di reddito. Oltre ai redditi dichiarabili attraverso il modello 730 si possono
dichiarare, ad esempio, i redditi d'impresa, i redditi di lavoro autonomo, i redditi professionali, ecc.
Questi modelli hanno una struttura analoga e si possono scomporre in tre parti, ognuna delle quali
assolve specifiche funzioni:
una parte informativa: che identifica il soggetto passivo d’imposta e i suoi familiari:
una parte descrittiva: nella quale vengono riportati i redditi, indicati separatamente in base alla
loro classificazione, le ritenute subite ed eventuali oneri e spese;
una parte impositiva dedicata al calcolo dell’imposta dovuta.
Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella
presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno
successivo alla presentazione, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di
richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell’Agenzia, non è in grado di esibire idonea
documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d’imposta indicati o
ai versamenti, subisce una sanzione amministrativa.
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4 - La determinazione dell’imposta
Il reddito complessivo lordo, in entrambi i modelli dichiarativi, è ottenuto come somma di tutti i
redditi imponibili realizzati dal soggetto passivo nel periodo d’imposta: le componenti del reddito
della persona fisica sono sommate algebricamente, comprese anche le eventuali perdite nel caso in
cui queste si siano verificate nell’ambito di attività di lavoro autonomo e/o di impresa.
I principali passaggi possono essere sintetizzati nel seguente modo:
REDDITO COMPLESSIVO meno DEDUZIONI =
REDDITO IMPONIBILE
IMPOSTA LORDA meno DETRAZIONI =
IMPOSTA NETTA
Il soggetto passivo può dedurre dalla base imponibile una serie di spese sostenute nel periodo
d’imposta e definite oneri deducibili (o deduzioni dal reddito). Le più importanti sono:
- i contributi previdenziali e assistenziali;
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge;
- i contributi per addetti ai servizi domestici e familiari;
- le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
- le spese mediche e di assistenza per disabili;
- i contributi per la previdenza complementare.
Gli oneri deducibili riducono la base imponibile. Essi contribuiscono al fenomeno dell’erosione
dell’imposta, cioè alla riduzione legale della base imponibile e quindi del gettito dell’imposta. Dal
punto di vista del soggetto passivo gli oneri deducibili riducono il debito d’imposta di un
ammontare pari al prodotto tra l’aliquota marginale e l’ammontare della spesa che dà diritto alla
deduzione.
Una volta operate le deduzioni, alla base imponibile viene applicata una scala di aliquote secondo
uno schema di progressività per scaglioni. Il reddito del soggetto passivo viene diviso in scaglioni e
su ogni scaglione viene applicata un’aliquota d’imposta crescente al crescere dello scaglione. Per
ogni dato livello di reddito l’imposta lorda può essere immaginata come la somma di una serie di
imposte parziali, ognuna delle quali è calcolata come il prodotto tra la quantità di reddito che rientra
in uno scaglione e la corrispondente aliquota marginale.
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Dall’imposta lorda sono ammessi tre tipi di detrazione:
per carichi di famiglia (coniuge, figli e altri familiari a carico);
a favore di alcuni redditi;
- di lavoro dipendente, assimilati e pensione;
- di lavoro autonomo;
- di impresa in contabilità semplificata;
- alcuni redditi diversi;
per oneri
L’importo delle detrazioni per il coniuge a carico è decrescente al crescere del reddito: Per ogni
altro familiare a carico (figli, genitori, fratelli, nuore, ecc.) spettano detrazioni dall’imposta lorda in
relazione al reddito, al numero di familiari e alle loro caratteristiche (figli di età inferiore ai tre anni,
portatori di handicap).
In funzione della tipologia di reddito posseduto e dell’ammontare del reddito complessivo
(diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze) sono previste specifiche
detrazioni di importo variabile. L’importo della detrazione effettivamente spettante diminuisce al
crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera euro 55.000.
Tale detrazione si determina secondo diverse modalità di calcolo corrispondenti a distinte fasce di
reddito e le diverse tipologie di detrazioni non sono cumulabili tra loro.
La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al
periodo d’anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia di
pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi
dell’anno, spettano entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di
lavoro.
Le detrazioni per oneri si suddividono in quattro gruppi sulla base della percentuale di detrazione
riconosciuta in relazione alla spesa sostenuta:
1) gli oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, riconosciuta per le spese sanitarie,
gli interessi passivi, i premi di assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non
autosufficienza, le spese per istruzione, le spese funebri, le spese per addetti all’assistenza
personale, le spese per attività sportive praticate da ragazzi, le spese per intermediazione
immobiliare, le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, altri
oneri detraibili minori;
2) le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione
d’imposta del 36 o 41%;
3) gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 20%, riguardanti le spese relative
alla sostituzione di frigoriferi e congelatori, all’acquisto di motori ad elevata efficienza e
all’acquisto di variatori di velocità e all’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed
elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo di immobili
ristrutturati;
4) le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico per le quali spetta la detrazione
d’imposta del 55%.
Ci sono, infine, le detrazioni per canone di locazione (spettanti agli inquilini di alloggi adibiti ad
abitazione principale) riconosciute in misura fissa e collegate al reddito complessivo.
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5 - Caratteristiche del modello 730
Il modello 730 è un modello semplificato che il contribuente può compilare indicandovi soltanto i
redditi, gli oneri, gli eventuali crediti d’imposta, acconti o eccedenze, senza effettuare alcun calcolo,
i quali invece saranno poi effettuati dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. Il contribuente
otterrà il conguaglio dell’imposta a debito o a credito, dal proprio sostituto d’imposta, a partire dalla
retribuzione o pensione corrisposta nel mese di luglio.
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
• redditi di lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e continuativa e
contratti di lavoro a progetto);
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello UNICO Persone Fisiche, i
contribuenti che nell’anno d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione hanno:
• prodotto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
• prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
• prodotto alcuni redditi “diversi” (ad es. vanno dichiarati con modello UNICO i proventi
derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e i proventi derivanti dall’affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende);
• realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla
cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità
privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
• percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.
Il modello deve essere presentato:
• entro il 30 aprile al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro od Ente pensionistico), se
quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale,
• entro il 31 maggio ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi il contribuente otterrà gratuitamente il servizio di assistenza fiscale, che consiste:
- nella rielaborazione dei dati indicati dal contribuente;
- nel calcolo dell’imposta a debito e a credito;
- nelle operazioni che consentono di effettuare, a cura del sostituto d’imposta, il conseguente
conguaglio in busta paga o sulla pensione.
I sostituti d’imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, devono effettuare le operazioni di
conguaglio relative alle dichiarazioni modello 730.
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La dichiarazione dei redditi
Il contribuente può rivolgersi al CAF o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore
commercialista, ragioniere o perito commerciale):
- con il modello interamente compilato ed in questo caso per il contribuente il servizio è gratuito;
- per richiedere la compilazione del modello ed in questo caso il servizio è a pagamento.
In entrambi i casi il contribuente dovrà esibire al CAF la documentazione necessaria per permettere
la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.
Il 730 è l’unico modello che consente ai coniugi di presentare la dichiarazione congiunta, utile
quando uno dei due coniugi non dispone di un sostituto d’imposta che possa effettuare il
conguaglio, o se si intende conguagliare i crediti IRPEF di uno con i debiti IRPEF dell’altro.
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Mod. 730
può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un
CAF o ad un professionista abilitato.
La dichiarazione congiunta non può essere utilizzata in caso di dichiarazione presentata per conto di
persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta deve essere indicato come dichiarante il coniuge che ha come
sostituto d’imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per
effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione è presentata ad un CAF o ad un professionista
abilitato.
Il modello 730 può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti residenti in Italia che
appartengono ad una delle seguenti categorie:
• pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla
base della retribuzione convenzionale);
• soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il
trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e di piccola pesca;
• sacerdoti della Chiesa cattolica;
• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive
(consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
• personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al
sostituto d’imposta o a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura
almeno dal mese di settembre dell’anno precedente al mese di giugno dell’anno corrente;
• collaboratori coordinati e continuativi con sostituto almeno nel periodo compreso tra il mese
di giugno e il mese di luglio in grado di effettuare il conguaglio risultante dal modello 730;
• produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti
d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
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CAF ACLI srl
La dichiarazione dei redditi
Anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno,
possono presentare il Modello 730:
• al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio
• ad un CAF o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di
giugno al mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Il conguaglio del modello 730, a debito o a credito, avviene in busta paga o sulla pensione, a partire
dal mese di luglio. Per consentire al sostituto di effettuare il conguaglio nella retribuzione o
pensione corrisposta nel mese di luglio il CAF deve inviargli, entro il 30 giugno, il risultato
contabile della dichiarazione utilizzando un apposito modulo denominato modello 730/4.
Se il sostituto riceve il risultato contabile (mod. 730-4) oltre il termine previsto, procederà ad
effettuare il conguaglio a partire dal primo mese utile.
Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate mensili successive le
somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Il pagamento rateale deve essere
completato entro il mese di novembre.
Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte
residua, maggiorata dell’interesse, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.
6 - Caratteristiche del modello UNICO
Il modello UNICO è il modello ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi e può
essere utilizzato dalle persone fisiche residenti o non residenti in Italia, a prescindere dalla tipologia
di redditi da dichiarare e dall’attività svolta.
Si tratta di un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.
Le lettere che seguono la parola “Unico” individuano la tipologia di contribuenti a cui è indirizzato
il modello, e in particolare:
• la sigla PF caratterizza il modello UNICO riservato alle persone fisiche,
• la sigla ENC caratterizza il modello riservato agli enti non commerciali ed equiparati,
• la sigla SC il modello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati,
• la sigla SP caratterizza il modello riservato alle società di persone ed equiparate.
Il modello UNICO Persone Fisiche si articola in 3 modelli, ciascuno dei quali ha una differente
funzione:
• un modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R
• un modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V
• un modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I.
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CAF ACLI srl
La dichiarazione dei redditi
Il modello UNICO per la dichiarazione dei redditi comprende tre distinti fascicoli, ciascuno dei
quali ha una funzione specifica:
• il fascicolo 1, cioè il modello base, deve essere compilato da tutti i contribuenti che presentano
il modello UNICO;
• il fascicolo 2, che integra il fascicolo 1, deve essere compilato da contribuenti che abbiano
percepito redditi diversi da quelli previsti nel modello base e per i quali non sia previsto
l’obbligo della tenuta delle scritture contabili;
• il fascicolo 3, anch’esso integrativo del fascicolo 1, contiene i modelli necessari per dichiarare
redditi specifici di contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Per le situazioni più comuni (redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati) i contribuenti
possono utilizzare il modello UNICO MINI. Si tratta di una versione semplificata del Modello
UNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno
complesse come, ad esempio, un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati e/o
di terreni.
Il modello UNICO può essere utilizzato da tutti i contribuenti; ci sono, però, alcuni contribuenti che
possono utilizzare soltanto questo modello. Si tratta di soggetti che:
• posseggono redditi d’impresa, di lavoro autonomo o alcune tipologie di redditi diversi (proventi
derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni);
• risiedono all’estero;
• presentano la dichiarazione per conto di un contribuente deceduto;
• nell’anno in cui è presentata la dichiarazione percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati
da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari
e altri addetti alla casa).
I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA
sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata.
I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno d’imposta preso in considerazione
sono tenuti alla sua presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in
relazione al reddito derivante dall’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si
riferiscono ad una sola parte dell’anno.
Per una corretta presentazione del modello Unico è necessario eseguire le seguenti operazioni:
• compilare il modello in tutte le sue parti;
• calcolare le imposte;
• effettuare eventuali versamenti;
• presentare la dichiarazione.
A differenza del modello 730, nel modello Unico i versamenti delle imposte sono effettuati
direttamente dal contribuente attraverso il modello F24, che deve essere presentato in banca o in
posta. Non devono essere effettuati i versamenti delle singole imposte, comprese le addizionali, che
non superano 12,00 euro.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo
acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno o entro il 16 luglio.
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CAF ACLI srl
La dichiarazione dei redditi
Se queste date cadono di sabato o di domenica la scadenza è prorogata al primo giorno feriale
successivo.
Per i versamenti delle imposte effettuati nel periodo compreso tra il 17 giugno e il 16 luglio è
necessario applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
L’acconto IRPEF deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro,
- la prima rata, che costituisce il 40% dell’importo, deve essere versata entro il 16 giugno o
entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
- la seconda rata, che costituisce il 60% dell’importo, deve essere versata entro il 30 novembre.
Se la liquidazione dell’imposta determina un credito, il contribuente può richiederlo a rimborso o
utilizzarlo in compensazione. Il modello Unico consente infatti, attraverso il modello F24, la
compensazione tra gli importi a credito e quelli a debito. In caso di compensazione la somma da
pagare corrisponde alla differenza tra debiti e crediti.
Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo
finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa.
Tutti i contribuenti devono presentare la dichiarazione Modello Unico esclusivamente in via
telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, ad eccezione di coloro che:
• pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare
tale modello perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
• pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati
utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
• sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché
il rapporto di lavoro è cessato.
I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare la dichiarazione
modello Unico:
• direttamente per via telematica tramite servizio Entratel o internet (Fisconline);
• tramite gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno l’invio telematico;
• tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti
abilitati).
Anche i contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione
modello Unico con le stesse modalità, o mediante consegna agli Uffici Postali.
Il modello Unico deve essere presentato, per l’invio telematico, entro il 30 settembre ad un CAF o
ad un professionista abilitato o, per i soggetti non sottoposti all’obbligo telematico, dal 2 maggio al
30 giugno ad uno sportello postale.
Il CAF e gli altri intermediari possono richiedere un compenso sia per la trasmissione del modello
sia per l’assistenza alla sua compilazione.
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