Scheda Normativa - Comune di Guidonia Montecelio
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SENTENZA 02/10/2014 N. 10134 Network Pagina 1 di 3 Umberto Ferrucci Pubblica i tuoi prodotti Follow 60.487 11K followers 375 Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Friuli Lazio News e Servizi [email protected] Prodotti e Aziende 367.740 iscritti Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Normativa Normativa tecnica (13.000 leggi on-line) Software Libri Lavoro Forum Gli speciali tecnici Umbria Valle d’Aosta Veneto Invia query Cerca | Notizie Normativa Scheda Normativa Cerca un prodotto o un´azienda 0 News Correlate 14/10/2014 Installazione canna fumaria, può servire il permesso di costruire Tar Lazio: è un intervento di ristrutturazione, con modifiche del prospetto necessario il permesso Tweet 0 Consiglia 0 Sentenza 02/10/2014 n. 10134 Tar Lazio - L’installazione di una canna fumaria rientra tra gli interventi di ristrutturazione. Se implica una modifica del prospetto è quindi necessario il permesso di costruire Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3573 del 2005, proposto da: Gabrielli Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Martino, con domicilio eletto presso Claudio Martino in Roma, via Antonio Gramsci, 9; contro il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; il Comune di Roma, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Sportelli, dall'Avvocatura comunale di Roma, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21; la Regione Lazio, n.c. per l'annullamento del parere negativo del 31 gennaio 2005 p.n. 3560 reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Roma sulla richiesta di concessione in sanatoria per lavori realizzati nell’immobile di via Margutta n. 82. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e del Comune di Roma; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. inserisci qui la tua Email Entra nell'Archivio Newsletter NEWS NORMATIVA 14/10 - Decreto Spalma Incentivi ancora senza norme attuative assoRinnovabili: ‘il grave ritardo è un ulteriore schiaffo al fotovoltaico italiano’ 14/10 - Debiti e crediti con la PA, via libera alla compensazione anche nel 2014 FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, proprietario dell’immobile sito in via Margutta n. 82, adibito da circa cinquant’anni a sede storica della “Osteria Margutta”, espone quanto segue: - nel 1994 si rese necessario sostituire la vecchia canna fumaria del Professionisti e imprese possono compensare le cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014 con i crediti certi, liquidi ed esigibili 14/10 - Installazione 13/10 - Mutui prima casa, canna fumaria, può servire il permesso di costruire operativo il Fondo di garanzia da 650 milioni http://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2014/10134/tar-lazio-l-installazione-d... 14/10/2014 SENTENZA 02/10/2014 N. 10134 Network ristorante, all’epoca realizzata in eternit, con una nuova canna Pubblica i tuoi prodotti fumaria; - il ricorrente presentò nel 2003 istanza di sanatoria ex art. 32 Dl 30 settembre 2003, n. 269 per l’intervento a suo tempo effettuato; - su detta istanza la Soprintendenza si è pronunciata negativamente, con l’impugnato parere, rilevando che l’abuso dovesse ritenersi insanabile in quanto sull’immobile sussiste un vincolo storico artistico. Con il primo motivo, il ricorrente deduce il difetto dei presupposti e la carenza di adeguata istruttoria, violazione della l. n. 10 del 1977, nonché dell’art. 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269, dell’art. 12 l. reg. Lazio 8 novembre 2004, n. 12 e della l. n. 47/1985. Egli sostiene che l’opera per la quale era stata richiesta la sanatoria, non comportando alcuna trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non necessitava di alcuna concessione edilizia. Pertanto, deve ritenersi superflua l’istanza di sanatoria, da lui presentata per mera cautela, non essendo in realtà stato commesso alcun abuso. Deduce inoltre la violazione dell’art. 32, lett. d) del d.l. n. 269/2003, il quale, lungi dall’escludere la sanabilità degli abusi commessi su immobili vincolati, semplicemente subordina la sanabilità alla conformità urbanistica, circostanza che nel caso di specie si riscontra. Sostiene infine che il vincolo storico-artistico di cui si discute non riguarderebbe l’intero palazzo ma solo le facciate esterne su strada, mentre la canna fumaria in questione è situata all’interno del cortile interno, dove le facciate non hanno alcuna decorazione. L’avvocatura dello Stato si è costituita e ha depositato una memoria nella quale ha sostenuto che dovrebbe essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, se fosse vero che non occorreva la concessione edilizia per la realizzazione della canna fumaria o che il vincolo non si estendeva alle parenti interne dell’edificio. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato. Il collegio ha disposto, con ordinanza del 23 aprile 2014, incombenti istruttori. Il comune di Roma ha depositato documentazione in data 25.6.2014. Il ricorrente ha quindi depositato una memoria sostenendo che la sostituzione della canna fumaria costituisce manutenzione ordinaria e chiedendo l’accoglimento del ricorso. All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione. Osserva il Collegio che l'intervento in esame deve ritenersi riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi ed impianti, e, dunque, soggetto al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma primo, lettera c), dello stesso D.P.R. laddove comporti, come nel caso di specie, una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce, peraltro riscontrabile dalle riproduzioni fotografiche in atti. Occorre inoltre sul punto ricordare che, nel caso delle canne fumarie, la giurisprudenza ha ravvisato la necessità del previo rilascio del permesso di costruire, qualora esse non si presentino di piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell'immobile, e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio, ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell'immobile. Nel caso di specie, dalle riproduzioni fotografiche depositate in atti, la canna fumaria installata sull'edificio in esame per dimensioni, altezza, relativa conformazione, risulta incidere notevolmente sul prospetto e la sagoma della costruzione su cui è installata. D’altro canto non risulta dagli atti la prova che la canna fumaria in questione abbia sostituito – come sostiene il ricorrente - una canna fumaria precedente (della cui esistenza il ricorrente fa unicamente cenno nel ricorso, ma non nella domanda di condono), né risultano le dimensioni e la precisa localizzazione di quest’ultima. In ogni caso, anche se se si trattasse effettivamente di sostituzione di una canna fumaria avente le stesse dimensioni e identica localizzazione rispetto alla precedente, l’intervento andrebbe considerato di manutenzione straordinaria, soggetto comunque anch’esso a sanatoria, come dispone l’allegato 1 del d.l. 269/2003. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque ritenuto ammissibile non potendosi condividere quanto affermato dal Pagina 2 di 3 Tar Lazio: è un intervento di ristrutturazione, con modifiche del prospetto necessario il permesso SiglatoUmberto tra TesoroFerrucci e Abi il protocollo di intesa per [email protected] l’adesione di banche e intermediari finanziari che erogheranno i finanziamenti 13/10 - Il cambio d’uso 10/10 - Sicilia, in arrivo può costare come una nuova costruzione un disegno di legge per semplificare l’edilizia Tar Marche: il Comune può determinare gli oneri in base al mutamento di destinazione o ai lavori realizzati Pratiche edilizie online e uguali per tutta la Regione, promozione dell’architettura di qualità -15% I COSTI DELLA SICUREZZA IN EDILIZIA. CON CDROM -15% PREVENZIONE INCENDI. 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Va dichiarato inammissibile, infine, il motivo di impugnazione volto a censurare la violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. 269/2003, in quanto il provvedimento impugnato poggia su diversa norma: quella di cui alla lettera e) del medesimo articolo, il quale prevede che sono comunque insanabili le opere che “e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”. La censura, quindi, non è pertinente. In conclusione, il ricorso va respinto. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Eduardo Pugliese, Presidente Francesco Arzillo, Consigliere Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore [email protected] Consiglia questa pagina ai tuoi amici Consiglia Condividi Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici. Chi Siamo | Contattaci | Assistenza | Pubblicità | Dicono di noi | Lavora con noi | segnala ad un amico | Site Map | Rss feed © 2001-2014 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 n° iscrizione ROC 21492 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali http://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2014/10134/tar-lazio-l-installazione-d... 14/10/2014