Scheda Normativa - Comune di Guidonia Montecelio

Transcript

Scheda Normativa - Comune di Guidonia Montecelio
SENTENZA 02/10/2014 N. 10134
Network
Pagina 1 di 3
Umberto Ferrucci
Pubblica i tuoi prodotti
Follow
60.487
11K followers
375
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Friuli Lazio
News e Servizi
[email protected]
Prodotti e Aziende
367.740 iscritti
Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino
Normativa
Normativa tecnica (13.000 leggi on-line)
Software
Libri
Lavoro
Forum
Gli speciali tecnici

Umbria Valle d’Aosta Veneto
Invia query
Cerca
| Notizie Normativa
Scheda Normativa
Cerca un prodotto o un´azienda
0
News Correlate
14/10/2014
Installazione canna fumaria,
può servire il permesso di
costruire
Tar Lazio: è un intervento di
ristrutturazione, con modifiche
del prospetto necessario il
permesso
Tweet
0
Consiglia
0
Sentenza 02/10/2014 n. 10134
Tar Lazio - L’installazione di una
canna fumaria rientra tra gli
interventi di ristrutturazione. Se
implica una modifica del prospetto è
quindi necessario il permesso di
costruire
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3573 del 2005, proposto da:
Gabrielli Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Martino, con
domicilio eletto presso Claudio Martino in Roma, via Antonio Gramsci,
9;
contro
il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e la Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello
Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comune di Roma, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Carlo Sportelli, dall'Avvocatura comunale di Roma, con
domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21;
la Regione Lazio, n.c.
per l'annullamento
del parere negativo del 31 gennaio 2005 p.n. 3560 reso dalla
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Roma
sulla richiesta di concessione in sanatoria per lavori realizzati
nell’immobile di via Margutta n. 82.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le
Attivita' Culturali e del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa
Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
inserisci qui la tua Email
Entra nell'Archivio Newsletter
NEWS NORMATIVA
14/10 - Decreto Spalma Incentivi
ancora senza norme attuative
assoRinnovabili: ‘il grave ritardo è un
ulteriore schiaffo al fotovoltaico
italiano’
14/10 - Debiti e crediti con la PA, via libera alla
compensazione anche nel 2014
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, proprietario dell’immobile sito
in via Margutta n. 82, adibito da circa cinquant’anni a sede storica
della “Osteria Margutta”, espone quanto segue:
- nel 1994 si rese necessario sostituire la vecchia canna fumaria del
Professionisti e imprese possono compensare le cartelle
esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014 con i crediti
certi, liquidi ed esigibili
14/10 - Installazione
13/10 - Mutui prima casa,
canna fumaria, può
servire il permesso di
costruire
operativo il Fondo di
garanzia da 650 milioni
http://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2014/10134/tar-lazio-l-installazione-d... 14/10/2014
SENTENZA 02/10/2014 N. 10134
Network
ristorante,
all’epoca
realizzata in eternit, con una nuova canna
Pubblica i tuoi
prodotti
fumaria;
- il ricorrente presentò nel 2003 istanza di sanatoria ex art. 32 Dl 30
settembre 2003, n. 269 per l’intervento a suo tempo effettuato;
- su detta istanza la Soprintendenza si è pronunciata negativamente,
con l’impugnato parere, rilevando che l’abuso dovesse ritenersi
insanabile in quanto sull’immobile sussiste un vincolo storico artistico.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce il difetto dei presupposti e la
carenza di adeguata istruttoria, violazione della l. n. 10 del 1977,
nonché dell’art. 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269, dell’art. 12 l. reg.
Lazio 8 novembre 2004, n. 12 e della l. n. 47/1985. Egli sostiene che
l’opera per la quale era stata richiesta la sanatoria, non comportando
alcuna trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non
necessitava di alcuna concessione edilizia. Pertanto, deve ritenersi
superflua l’istanza di sanatoria, da lui presentata per mera cautela, non
essendo in realtà stato commesso alcun abuso.
Deduce inoltre la violazione dell’art. 32, lett. d) del d.l. n. 269/2003, il
quale, lungi dall’escludere la sanabilità degli abusi commessi su
immobili vincolati, semplicemente subordina la sanabilità alla
conformità urbanistica, circostanza che nel caso di specie si riscontra.
Sostiene infine che il vincolo storico-artistico di cui si discute non
riguarderebbe l’intero palazzo ma solo le facciate esterne su strada,
mentre la canna fumaria in questione è situata all’interno del cortile
interno, dove le facciate non hanno alcuna decorazione.
L’avvocatura dello Stato si è costituita e ha depositato una memoria
nella quale ha sostenuto che dovrebbe essere dichiarata
l’inammissibilità del ricorso, se fosse vero che non occorreva la
concessione edilizia per la realizzazione della canna fumaria o che il
vincolo non si estendeva alle parenti interne dell’edificio. Nel merito,
ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
Il collegio ha disposto, con ordinanza del 23 aprile 2014, incombenti
istruttori.
Il comune di Roma ha depositato documentazione in data 25.6.2014.
Il ricorrente ha quindi depositato una memoria sostenendo che la
sostituzione della canna fumaria costituisce manutenzione ordinaria e
chiedendo l’accoglimento del ricorso.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Osserva il Collegio che l'intervento in esame deve ritenersi
riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, realizzati tramite
inserimento di nuovi elementi ed impianti, e, dunque, soggetto al
regime del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma
primo, lettera c), dello stesso D.P.R. laddove comporti, come nel caso
di specie, una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce,
peraltro riscontrabile dalle riproduzioni fotografiche in atti.
Occorre inoltre sul punto ricordare che, nel caso delle canne fumarie,
la giurisprudenza ha ravvisato la necessità del previo rilascio del
permesso di costruire, qualora esse non si presentino di piccole
dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla
sagoma dell'immobile, e non possano considerarsi un elemento
meramente accessorio, ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione
pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente
struttura dell'immobile.
Nel caso di specie, dalle riproduzioni fotografiche depositate in atti, la
canna fumaria installata sull'edificio in esame per dimensioni, altezza,
relativa conformazione, risulta incidere notevolmente sul prospetto e
la sagoma della costruzione su cui è installata.
D’altro canto non risulta dagli atti la prova che la canna fumaria in
questione abbia sostituito – come sostiene il ricorrente - una canna
fumaria precedente (della cui esistenza il ricorrente fa unicamente
cenno nel ricorso, ma non nella domanda di condono), né risultano le
dimensioni e la precisa localizzazione di quest’ultima.
In ogni caso, anche se se si trattasse effettivamente di sostituzione di
una canna fumaria avente le stesse dimensioni e identica
localizzazione rispetto alla precedente, l’intervento andrebbe
considerato di manutenzione straordinaria, soggetto comunque
anch’esso a sanatoria, come dispone l’allegato 1 del d.l. 269/2003.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque
ritenuto ammissibile non potendosi condividere quanto affermato dal
Pagina 2 di 3
Tar Lazio: è un intervento di
ristrutturazione, con
modifiche del prospetto
necessario il permesso
SiglatoUmberto
tra TesoroFerrucci
e Abi il
protocollo
di intesa per
[email protected]
l’adesione di banche e
intermediari finanziari che
erogheranno i finanziamenti
13/10 - Il cambio d’uso
10/10 - Sicilia, in arrivo
può costare come una
nuova costruzione
un disegno di legge per
semplificare l’edilizia
Tar Marche: il Comune può
determinare gli oneri in base
al mutamento di destinazione
o ai lavori realizzati
Pratiche edilizie online e
uguali per tutta la Regione,
promozione dell’architettura
di qualità
-15%
I COSTI DELLA
SICUREZZA IN
EDILIZIA. CON CDROM
-15%
PREVENZIONE
INCENDI. CON CDROM
Prezzo: € 38
Prezzo: € 39
Offerta: € 32,3
Offerta: € 33,15
Entra nell'Archivio Libri
http://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2014/10134/tar-lazio-l-installazione-d... 14/10/2014
SENTENZA 02/10/2014 N. 10134
Network
Pagina 3 di 3
Umberto Ferrucci
ricorrente
circaprodotti
l’inutilità della sua domanda di sanatoria.
Pubblica i tuoi
Quanto alla circostanza, evidenziata nel ricorso, che l’impianto è
situato nel cortile interno dell’edificio in una parte che non sarebbe
secondo il ricorrente sottoposta al vincolo, osserva il collegio che non
risulta agli atti che il vincolo si riferisse solo alla facciata esterna del
palazzo che dà su strada, come sostiene il ricorrente, giacché il vincolo
espressamente è stato posto sulla “casa con tutte le sue decorazioni
esterne ed interne”. Né pertanto risulta che siano vincolate solo le
pareti recanti delle decorazioni, bensì appunto – come testualmente si
legge - l’intera casa, con tutte le sue decorazioni.
Va dichiarato inammissibile, infine, il motivo di impugnazione volto a
censurare la violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l.
269/2003, in quanto il provvedimento impugnato poggia su diversa
norma: quella di cui alla lettera e) del medesimo articolo, il quale
prevede che sono comunque insanabili le opere che “e) siano state
realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”.
La censura, quindi, non è pertinente.
In conclusione, il ricorso va respinto.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese
di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda
Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno
2014 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
[email protected]
Consiglia questa pagina ai tuoi amici
Consiglia
Condividi Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.
Chi Siamo | Contattaci | Assistenza | Pubblicità | Dicono di noi | Lavora con noi |
segnala ad un amico | Site Map |
Rss feed
© 2001-2014 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 n° iscrizione ROC 21492 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali
http://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2014/10134/tar-lazio-l-installazione-d... 14/10/2014