Gli aspetti fiscali del recesso nelle società di capitali

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Gli aspetti fiscali del recesso nelle società di capitali
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Gli aspetti fiscali del recesso
nelle società di capitali
Massimiliano Sironi
23 Settembre 2015 – Milano
Premessa
L’inquadramento fiscale del recesso del socio
nelle società di capitali è funzione di una serie
di variabili:
modalità di recesso
natura del soggetto receduto
natura del pagamento
effetti in capo alla società partecipata
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Norma di riferimento
Art. 47 co.7 T.U.I.R.:
“Le somme o il valore normale dei beni
ricevuti dai soci in caso di recesso, di
esclusione, di riscatto e di riduzione del
capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono
utile per la parte che eccede il prezzo
pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle
azioni o quote annullate”
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Modalità di recesso
Recesso “tipico”
Recesso “atipico”
Annullamento delle azioni o
quote
Acquisto da parte di altri soci
(proporzionale) o da terzo
concordemente individuato
(art. 2473 co.4 c.c.)
REDDITO DI
CAPITALE
REDDITI DIVERSI
DI NATURA FIN.
Art. 47 co. 7 T.U.I.R.
Artt. 67 e 68 T.U.I.R.
Ivi compreso il caso del previo acquisto da parte della società/
dei soci/ di un terzo delle azioni/quote (cfr. circ. 26/E 2004)
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Richiamo: redditi diversi di natura finanziaria
Attrattività
Reddito
impresa
IMPRESA
PEX
NO IMPRESA
NO
PEX
Partecipazioni
qualificate
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Partecipazioni
NON
qualificate
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Richiamo: partecipazioni qualificate/non qualificate
Partecipazione qualificata
Negoziati in mercati
regolamentati
Altri
Diritti di voto esercitabili in assemblea
ordinaria
superiore al 2%
superiore al 20%
Partecipazione al capitale o patrimonio
superiore al 5%
superiore al 25%
Tipologia
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Richiamo: plusvalenza partecipazioni qualificate
Art. 68 co. 3 T.U.I.R.
• concorre alla formazione del reddito in misura pari al 49,72% (D.M. 2/4/2008)
• Decorrenza della nuova percentuale: dagli “atti di realizzo posti in essere a
decorrere dal 1° gennaio 2009” (Rel. Acc. D.M. 2/4/2008)
“Vecchia” percentuale: 40%
Art. 68 co. 4 T.U.I.R.
•
•
Società residenti o localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata (black-list – white-list)
con titoli non negoziati in mercati regolamentati = 100%
Disapplicare norma black-list: proposizione di interpello preventivo ex art. 167 co.
5 Tuir: dalle partecipazioni non si è conseguito fin dall’inizio del periodo di
possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o Paesi a fiscalità privilegiata.
(Requisito ininterrotto)
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Richiamo: plusvalenza partecipazioni qualificate/segue
• Somma algebrica plusvalenze e minusvalenze (sempre 49,72% o 40%;
cfr. lucido precedente)
• Minusvalenze > Plusvalenze: eccedenza riportabile in periodi successivi,
ma non oltre il quarto
• Condizione per il riporto di eccedenza minusvalenze: indicazione in
dichiarazione
• L’eccedenza di minusvalenze è utilizzabile solo nella medesima categoria
(cfr. C.M. n.165/1998)
• Attenzione: le minusvalenze da black-list concorrono al 100% (non oltre il
quarto, con indicazione in dichiarazione)
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Richiamo: plusvalenza partecipazioni non
qualificate
20%
Art. 2 co. 6 D.L. n.
138/2011
26%
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Dal 1° Luglio 2014
Art. 2 co. 6 D.L. n.
138/2011
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Richiamo: determinazione plusvalenza
Somma percepita
costo/valore acquisto
assoggettato a
tassazione
Oneri inerenti la
produzione della plusv.
principio di cassa (art. 68 co.
8 T.U.I.R.)
somma dilazionata su più
periodi di imposta, i costi
vanno rapportati in ragione del
pattuito
recesso parziale: utilizzo
criterio L.I.F.O.
=
Plusvalenza
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Richiamo: determinazione plusvalenza/segue
Tipologia originaria
valore di acquisto
Successione mortis causa
Valore definito o dichiarato ai fini
dell'imposta di successione
Donazione
Costo acquisto donante (più imposta)
Fattori che aumentano il valore di acquisto
•
- versamento soci a fondo perduto;
•
- versamento soci in c.to capitale;
•
- rinuncia crediti da parte dei soci.
(cfr. Rel. Accomp. D.Lgs. n.446/97)
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Richiamo: determinazione plusvalenza/segue
• Modalità di determinazione del valore di
acquisto per le società personale e assimilate
(vale anche per artt. 115 e 116 T.U.I.R):
Costo +/- Utili/perdite imputati per trasparenza – utili distribuiti al socio
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Altre due variabili di recesso (riconducibili art.
47 co. 7 T.U.I.R.)
Acquisto di azioni proprie propedeutico
all’annullamento – applicazione art. 47 co. 7
T.U.I.R. (cfr. C.M. n.24 3/9/1992);
Assenza di riserve disponibili sufficienti –
riduzione c.s. – art. 47 co. 7 T.U.I.R.
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Redditi di capitale (art. 47 co. 7 T.U.I.R.)
Soggetti IRPEF (non imprenditori)
Richiamo al concetto di partecipazione
qualificata [cfr. lucidi precedenti]
No tassazione separata (valida solo per
recesso da società di persone – cfr. art. 17
co.1 lett. l T.U.I.R.)
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Redditi di capitale (segue)
Soggetto IRPEF non
imprenditore
Partecipazione
qualificata
Partecipazione
NON
qualificata
Imponibile al 49,72%
Imponibile al 100%
Scaglioni IRPEF
ordinari (no tass.sep.)
Ritenuta imposta alla
fonte 26%*
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(*) art. 27
co. 1-bis
D.P.R. n. 600/1973
[cfr. lucido succ.]
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Redditi di capitale - Ritenuta alla fonte
Art. 27 co. 1-bis D.P.R. n.600/1973
Ritenuta applicata su:
Somme/valore normale bene – prezzo pagato per acquisto/costo sottoscrizione
Qualora il percettore delle somme non comunichi al
sostituto d’imposta il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione
La ritenuta si applica sull’intero ammontare
della somma corrisposta
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Redditi di capitale = redditi diversi di natura
finanziaria?
Analogia sostanziale. Ma possono considerarsi uguali?
No, perché:
- se chi recede è una società semplice NO ritenuta a titolo
d’imposta (recesso tipico),
mentre in caso di recesso
atipico, considero le soglie di qualificazione;
- nel recesso atipico si autoliquida sempre l’imposta (nessun
obbligo di comunicazione al sostituto);
- compensazione con minusvalenze possibile solo nel
recesso atipico (non per redditi di capitali del recesso
tipico);
- soci receduti non residenti - se redditi di capitale (recesso
tipico) allora prodotti in Italia se erogati da soggetti residenti
(cfr. art. 23 co.1 lett. b T.U.I.R.)
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La rivalutazione art. 5 L. 448/2001 e
“seguenti”
Circ. n.10/E 16/3/2005:
“Il costo di acquisto “rideterminato” secondo le modalità contenute nell’articolo 5
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è utilizzabile esclusivamente ai fini del
calcolo dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1,
lettere c) e c-bis), del TUIR”
Nel recesso tipico si hanno redditi di capitale, con la conseguenza che non si
può tenere in conto il costo “rideterminato” attraverso la rivalutazione L. 448/2001
(e delle successive riaperture di termini)
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Proroga rideterminazione valore fiscale terreni e
partecipazioni
Norma di riferimento: art. 1 co. 626 - 627
Art. 2 co. 2 D.L. n. 282/2002
Possibilità di rideterminazione del valore fiscale di terreni e
partecipazioni in società non quotate detenute da
persone “non imprenditori”
Effettuata: 2015
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Proroga rideterminazione valore fiscale terreni
e partecipazioni
Alla data di riferimento del
1° gennaio 2015
TERRENI
PARTECIPAZIONI
qualificate
NON
qualificate
Con
destinazione
agricola
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Edificabili
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Proroga rideterminazione valore fiscale
terreni e partecipazioni
Chi può rivalutare
Persone
fisiche
No
imprenditori
Enti
non
commerciali
Sfera
“istituzionale”
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Società
semplici
No impresa
commerciale
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Imposta sostitutiva
Partecipazioni non
4%
qualificate (*)
Partecipazioni
8%
qualificate (*)
8%
Terreni
Unica rata
(**)
1° rata
2° rata
3° rata
2%
4%
4%
(*)
Rileva la situazione alla data di
riferimento.
Non si tiene conto delle cessioni
Intervenute nei 12 mesi precedenti
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2016
30/06/2017
(**)
1)
2)
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Sulle rate successive alla prima si applicano gli
interessi al tasso del 3%.
La rivalutazione si perfeziona con il versamento
dell’imposta (unica)
o della prima rata.
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Socio receduto in regime d’impresa
Socio receduto in
regime di impresa
IRPEF
IRES
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Regime IRES
• Art. 87 co. 6 T.U.I.R. (richiamo art. 86 co. 5bis T.U.I.R.).
•
“Nell’ipotesi dell’art. 47 commi 5 e 7 costituiscono
plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a
titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per
la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni” [regolamentazione del recesso tipico]
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Regime IRES (segue)
• circ. n.26/E del 16/6/2004
• E’ necessario operare la scomposizione delle
somme (o del valore normale dei beni) in due
componenti:
- quota parte di restituzione di capitale
sociale e di riserve di capitale (artt. 86 e 87
T.U.I.R.);
- residuo valore che costituisce utile (art. 89
T.U.I.R. – base imponibile 5%)
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Regime IRES (segue)
Procedimento dal punto di vista operativo:
determinazione dell’ammontare che costituisce
reddito;
determinazione della quota di reddito rappresentata
da eccedenze di capitale sociale e di riserve di
capitale sociale (PLUSVALENZA);
residua determinazione della quota di UTILE
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Esempio (cfr. circ. 26/E del 2004)
Costo fiscalmente riconosciuto partecipazione
3.000 (vfr)
Somme attribuite al socio
4.500 (som)
1. reddito
1.500 (red)
=
(som - vfr)
Somme percepite a titolo di capitale/ris. capit.
4.000 (cs)
2. Utile
=
(som - cs)
500 (uti)
3. Plusvalenza
=
(red - uti)
1.000 (plu)
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Richiamo: plusvalenze esenti PEX
Requisiti di accesso
Ininterrotto possesso dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello della
cessione
Art. 87 co.
1 lett. a
Prima iscrizione nelle immobilizzazioni
finanziarie
Residenza fiscale della partecipata in
Paese no black-list
Art. 87 co.
1 lett. b
Art. 87 co.
1 lett. c
Esercizio di impresa commerciale (ex art.
55 T.U.I.R.) da parte della partecipata
Art. 87 co.
1 lett. d
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Norma
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Richiamo: plusvalenze esenti PEX
Esenzione del 95%;
Recesso parziale: utilizzo criterio L.I.F.O.;
Minusvalenze indeducibili (in caso di recesso “minusvalente” e NO PEX,
minusvalenze deducibili);
In assenza dei requisiti PEX trova applicazione l’art. 86 co 5-bis T.U.I.R.;
Applicazione del criterio di competenza;
Per il valore fiscalmente riconosciuto:
- versamenti a fondo perduto o in c.to capitale
- versamenti a copertura del “sottozero” (R.M. n.90 del 2005)
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Es.: recesso “minusvalente”
Somme attribuite al socio
4.500 (som)
1. reddito
1.500 (red)
=
(som - vfr)
Somme percepite a titolo di capitale/ris. capit.
2.000 (cs)
2. minusvalenza
=
(cs - vfr)
-1.000 (min)
3. utile
=
red
1.500 (uti)
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Regime IRES e recesso atipico
Differenza tra somma percepita
partecipazione = plusvalenza;
e
vfr
Verifica dei requisiti PEX [cfr. lucido precedente];
In caso negativo, applicazione degli ordinari
criteri [cfr. art. 86 co-5-bis T.U.I.R.]
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Regime IRPEF e recesso
•
Analogo criterio di determinazione reddito e di suddivisione
componenti reddituali:
- plusvalenza ordinaria o PEX (richiamo art. 58 co. 2
50,28%);
T.U.I.R.; misura esenzione
- utile – concorrenza al reddito complessivo per il 49,72%.
• Per il recesso atipico, valgono le medesime considerazioni
fatte a proposito dei soggetti IRES
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Beni e valore normale
In capo alla società:
emersione plusvalori latenti (ricavi/plusvalenze)
minusvalenza indeducibile (art. 101 co.1 T.U.I.R.)
in entrambi i casi un parametro essenziale
determinazione del valore normale (art.9 T.U.I.R.)
è
la
- plusvalenze (no rateazione ex art. 86 co.4 T.U.I.R.)
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Effetti in capo alla società partecipata
• Nota DRE Emilia Romagna (n.11489 del 6/3/2007):
• In generale la “differenza di recesso” costituisce utile per il percettore;
quindi non può essere dedotta in capo al soggetto che la corrisponde
ex art. 109 co.9 lett. a) T.U.I.R. (recesso tipico)
• Conferma dall’art. 91 co.1 lett. c) T.U.I.R. recesso mediante
annullamento azioni proprie. La differenza tra il costo delle azioni
annullate e la corrispondente riduzione di p.n. NON concorre alla
formazione del reddito
• Per le società di persone la “differenza di recesso” è deducibile
nell’esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota (ratio:
evitare la doppia imposizione – cfr. circ.Ag. Entrate n. 64/E del
25/2/2008 – “reddito di partecipazione” per il percipiente determinato
con le modalità esposte per i redditi da capitale)
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Riserve in sospensione d’imposta
• Riduzione riserve in sospensione d’imposta:
- verificare le condizioni della sospensione
d’imposta;
- verificare effetti in capo alla società
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Riepilogo
Modalità recesso
tipico
atipico
No
Impresa
No
Reddito
di capitale
Reddito
di impresa
Reddito
diverso
IRPEF
IRES
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