NORMATIVE SCELTA ALTERNATIVA

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NORMATIVE SCELTA ALTERNATIVA
Riferimenti di legge SCELTA ALTERNATIVA E INTERPRETAZIONI
La scelta alternativa può riferirsi a testi narrativi, manuali, sussidi audiovisivi ecc. il cui costo complessivo
deve essere equivalente alla somma delle cedole librarie (per la scuola primaria)
Fino al 1999 l’adozione alternativa era possibile (ai sensi dell’art. 7 del Dl 297/94, "Testo unico"),
sotto forma di "sperimentazione" e dunque solo dopo aver seguito una procedura preventiva e
autorizzativa e anche, a posteriori, "rendicontiva" (articoli 276-277-278 dello stesso Dl 297/94).
I docenti che intendevano realizzare sperimentazioni dovevano presentare un "programma" ai
collegi di interclasse e ai Collegi docenti che approvava o respingeva "con deliberazione
debitamente motivata" e "dopo aver sentito il consiglio di circolo o d’istituto". "Ogni proposta"
doveva "contenere: l’identificazione del problema che si voleva affrontare con la relativa
motivazione; la formulazione scientifica dell’ipotesi di lavoro; l’individuazione degli strumenti e
delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici
nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro
pubblicizzazione".
Il Dpr 275 dell’8 marzo 1999 (cioè il "Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche",
che dà attuazione a quanto già di principio stabilito dal Dl 297/94, cioè l’autonomia didattica ed
organizzativa degli istituti scolastici) conferma la possibilità dell’adozione alternativa (art. 4
comma 5), e, abrogando con l’art.17 le procedure indicate dagli art. 277 e 278 del DL 297/94,
sostanzialmente ne semplifica l’iter procedurale.
Anche i termini per la scelta alternativa (30 aprile o 28 febbraio) sono decaduti con l’abrogazione
dei suddetti articoli che regolavano la vecchia procedura e le modalità dei progetti da presentare
per l’alternativa.
Dall’articolo Art. 4 del “Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche", -(Autonomia
didattica) Comma 5. : La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti
didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui
all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono
l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
Il criterio che rimane a base della scelta e dell’adozione degli strumenti didattici è la sua coerenza
con il Pof (il quale, tra l’altro deve comprendere e riconoscere le diverse opzioni metodologiche).
Sostanzialmente con le vigenti normative l’iter per l’alternativa dovrebbe essere il seguente:
• presentare all’interclasse le motivazioni didattiche per cui si procede all’adozione
alternativa l’opinione favorevole dei genitori.
• sottoporre la proposta dell’interclasse al Collegio che delibera in merito all’approvazione o
meno della stessa.
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Riferimenti di legge
LEGGE 4 AGOSTO 1977, n. 517
ART.5.
Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni autorizzate dal collegio dei docenti ai sensi
dell’articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ovvero autorizzate ai
sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto del presidente della repubblica qualora siano previste forme
alternative all'uso del libro di testo, è consentita l’utilizzazione della somma equivalente al costo del libro
di testo per l’acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni
bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.
DLGS 297/94 TESTO UNICO
Art. 7 - Collegio dei docenti
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle
disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
CAPO V - Libri di testo
Art. 188 - Adozione libri di testo
1. I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti,
sentiti i consigli di classe.
TITOLO VII - NORME COMUNI
CAPO I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa
Art. 276 - Criteri generali
1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell'autonomia didattica dei docenti
e può esplicarsi:
a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico;
b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti.
Art. 277 - Sperimentazione metodologico - didattica
1. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico,
deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti,
coinvolga più insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.
2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al
consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
3. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe, esprimono il loro parere per quanto concerne le
iniziative di sperimentazione che interessano le sezioni, le classi o la classe comprese nell'ambito di propria
competenza.
4. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con
deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.
5. Per l’attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola
nonché di quelli disponibili nell’ambito distrettuale.
Art. 278 - Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture
1. La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture può
essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli
di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo
dell'educazione.
2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si
vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la
individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei
procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della
loro pubblicizzazione.
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3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni
determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per
gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla
sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la
composizione
delle
commissioni
esaminatrici.
4. Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro
della pubblica istruzione corredate da un parere tecnico dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi competente per territorio.
5. Il Ministro può anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per
almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola
sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalità per
il reperimento e l'utilizzazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
6. Le istituzioni a cui sia stato già riconosciuto con apposito decreto carattere sperimentale o ordinamento
speciale mantengono, ai sensi del precedente comma 5, tale carattere.
DPR 275 DELL’8 MARZO 1999
REGOLAMENTO SULL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art. 4
Autonomia didattica
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle
famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in
percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli
alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità
che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione,
nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli
alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di
corso;
e) l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell’ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi
manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in
lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di
iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi
con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma
dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le
modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di
testo, sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di
trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
ABROGAZIONI
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Art. 17
Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate
1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effetto dal 1°
settembre 2000, le seguenti disposizioni del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297:
- articolo 5, commi 9, 10 e 11;
- articolo 26;
- articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20;
- articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente alle parole "e del consiglio scolastico
distrettuale", 8 e 9;
- articolo 29, commi 2, 3, 4, 5;
- articolo 104, commi 2, 3, e 4;
- articoli 105 e 106;
- articolo 119, commi 2 e 3;
- articolo 121;
- articolo 122, commi 2 e 3;
Regolamento della autonomia DPR 275/99
11 di 11 11/09/2005 19.36
- articolo 123;
- articoli 124, 125 e 126;
- articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
- articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola "settimanale" e 6;
- articolo 143, comma 2;
- articoli 144, 165, 166, 167, 168;
- articolo 176, commi 2 e 3;
- articolo 185, commi 1 e 2;
- articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto decimi in condotta";
- articoli 193/bis e 193/ter;
- articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281;
- articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
- articoli 329 e 330;
- articolo 603.
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