"Gambero Rosso" vs "Gambero Rozzo": il caro

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"Gambero Rosso" vs "Gambero Rozzo": il caro
"Gambero Rosso" v.s. "Gambero Rozzo": il caro prezzo della concorrenza sleale
Giovedì 23 Giugno 2011 00:00
Tribunale di Roma, sezione specializzata, sentenza 04/02/2010
Il Tribunale di Roma ha ritenuto che utilizzare il marchio "Gambero Rozzo" per
commercializzare una guida ai ristoranti "poco raffinati" costituisce attività di
concorrenza sleale
nei confronti dei titolari del famoso marchio "
Gambero Rosso
".
I giudici della città capitolina, qualificando il segno "Gambero Rosso" come marchio forte e
rinomato nel settore alimentare e gastronomico dove, per altro, rappresenta sinonimo di qualità
e buona cucina, hanno sentenziato che quell'utilizzo del marchio "
Gambero Rozzo
" rappresenta
sfruttamento parassitario della notorietà del più prestigioso marchio
"
Gambero Rosso
".
Questa forma di concorrenza sleale ha come scopo quello di appropriarsi della funzione
attrattiva del marchio altrui
e,
dunque, del suo potere di vendita, persuadendo il consumatore che i prodotti commercializzati
provengano da quell'imprenditore particolarmente noto e presentino quell'elevato standard
qualitativo cui sono stati abituati.
Sfruttando abusivamente il successo di un marchio noto, il concorrente si appropria
indirettamente gli sforzi economici fatti dall'imprenditore per rendere il proprio segno distintivo
indice di qualità e ne svia la clientela.
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"Gambero Rosso" v.s. "Gambero Rozzo": il caro prezzo della concorrenza sleale
Giovedì 23 Giugno 2011 00:00
Nel caso in esame, pur escludendo la contraffazione del marchio mancando il rischio di
confusione (l'utilizzo della parola "rozzo" al posto di "rosso" appare sufficiente ed adeguata a
diversificare i due segni distintivi), il Tribunale ha ritenuto che l'opera concorrente potesse
essere avvertita dal pubblico come espressione del medesimo progetto editoriale della "
Guida ai ristoranti d'Italia
" del "
Gambero Rosso
" e facente capo allo stesso editore, considerato che si trattava di prodotti aventi analogo
contenuto, destinati alla stessa tipologia di pubblico e posti in vendita per lo più nei medesimi
canali commerciali.
L'autore della violazione è stato condannato in primo grado al risarcimento dei danni quantificati
complessivamente in via equitativa dal Giudice nella somma di euro 400.000,00.
B.C.
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