RISPARMIO: LE NOVITA` FISCALI SU

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RISPARMIO: LE NOVITA` FISCALI SU
RISPARMIO: LE NOVITA' FISCALI SU
INVESTIMENTI E DEPOSITO TITOLI
RISPARMIO:LE NOVITA' FISCALI SU
INVESTIMENTI E DEPOSITO TITOLI
INTRODUZIONE
La tassazione è una materia in costante evoluzione,pertanto riteniamo che sia importante essere
aggiornati su come vengono tassate le principali tipologie di investimento.
Questa breve panoramica generale è destinata alle persone fisiche che non svolgono attività di
impresa,evidenziando le recenti novità normative emerse su deposito titoli ed investimenti.
LE IMPOSTE DIRETTE
Nel nostro Paese tutti i proventi che derivano da titoli e da altre forme di investimento del
risparmio,ossia:
•
•
•
interessi o dividendi sui titoli (“cedole”)
proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
plusvalenze prodotte dalla negoziazione dei titoli (“capital gains”)
sono sottoposti a tassazione.
Generalmente, il prelievo viene effettuato direttamente dalla banca ( o da altro intermediario, come
ad esempio una SGR) per conto dello Stato, attraverso l'applicazione di una ritenuta o di una
imposta sostitutiva.
Ora dal 1°luglio 2014 l'aliquota di tassazione del 20% che si applicava ai più diffusi strumenti
finanziari viene innalzata al 26%.
Resta invece confermata l'aliquota del 12,5% per redditi cui è riservato un trattamento agevolato,
ovvero titoli pubblici e quelli ad essi assimilati.
L'aliquota passa dal 20 al 26% anche sui rendimenti dei conti correnti e dei depositi bancari.
A tal proposito riportiamo una tabella riepilogativa con l'elenco delle tipologie di prodotto più
diffuse e il loro regime di tassazione.
PRODOTTI
PROVENTI
CAPITAL GAIN
Conti correnti,depositi a
risparmio e certificati di
deposito
26%
26%
Titoli pubblici italiani ed
equiparati
12,5%
12.5%
Titoli di Stato esteri
12,5%
12,5%
Obbligazioni di grandi
emittenti (banche, società
quotate)
26%
26%
Obbligazioni di società non
quotate
26%
26%
Obbligazioni estere (non di
Stato)
26%
26%
Fondi immobiliari italiani
26%
26%
Oicr (Organismi di
Investimento Collettivo del
Risparmio) italiani (Fondi
comuni di investimento
mobiliari italiani)
26%(*)
26%
Oicr (Organismi di
Investimento Collettivo del
Risparmio) di diritto estero
“armonizzati” UE e altri fondi
esteri ad essi fisicamente
assimilati
26%(*)
26%
Pronti contro termine e prestito 12,5
titoli aventi come sottostanti
titoli pubblici
-
Partecipazioni societarie non
qualificate (azioni e titoli
similari)
26%
Gestioni patrimoniali
individuali (GPM)
Contratti derivati
26%
26%(*)
-
26%
Polizze di assicurazione
26%(*)
26%
(*) Per fondi comuni mobiliari – italiani e non- il prelievo effettivamente applicato sui redditi di
capitale varia a seconda della composizione del portafoglio titoli sottostante,in modo da tenere
conto della componente rappresentata da investimenti in titoli di Stato ed altri prodotti per i quali
resta ferma la tassazione al 12,5%.Lo stesso principio vale per i proventi delle gestioni patrimoniali
individuali nelle quali siano presenti titoli di Stato ed equiparati, come pure per quelli delle polizze
di assicurazione il cui attivo comprende proventi in titoli di Stato ed assimilati.
LE RENDITE FINANZIARIE CON LA NUOVA ALIQUOTA
L'aliquota del 26% si applica a tutte le rendite finanziarie(interessi,dividendi,capital gain,proventi
da partecipazione a fondi comuni); fanno eccezione i Titoli di Stato (BOT,CCT e BTP ecc.) e i
Buoni Postali (anche nel caso in cui l'investimento sia effettuato attraverso un fondo comune) ai
quali si applica la misura del 12,5%.
L'AFFRANCAMENTO
Per i titoli già posseduti alla data del 30 giugno 2014 e che a tale data hanno “maturato” una
plusvalenza è possibile decidere se attivare la procedura di “affrancamento” che consente di limitare
l'applicazione della nuova aliquota del 26% alle sole plusvalenze che si andranno a “maturare” dal
1°luglio 2014 in avanti.
Tale meccanismo prevede tuttavia la necessità di anticipare il pagamento della “vecchia” aliquota
del 20% sulle plusvalenze già formatesi.
In questo caso l'aliquota del 20% viene calcolata sulla differenza tra il valore delle attività
finanziarie al 30 giugno 2014 e quello relativo al momento dell'acquisto.
Ogni rapporto di deposito titoli deve essere affrancato singolarmente, anche se detenuto presso una
stessa banca e il cliente può scegliere se affrancarli tutti o solo alcuni.
In ogni caso l'opzione di affrancamento si estende a tutti i titoli inclusi nel rapporto di custodia, fatta
eccezione per i titoli pubblici e i fondi comuni.
Per ottenere l'affrancamento dei capitali gains relativi a titoli soggetti al risparmio amministrato,
occorre presentare alla banca (o ad altro intermediario) una specifica comunicazione entro il 30
settembre 2014.
LE IMPOSTE INDIRETTE
L'IMPOSTA DI BOLLO
L'imposta di bollo presenta le seguenti caratteristiche:
•
è di tipo proporzionale, ed è quindi dovuta in misura percentuale rispetto al valore dei titoli
o degli altri strumenti finanziari detenuti presso la banca o altro intermediario;
•
viene applicata alle comunicazioni relative a tutti i prodotti e strumenti finanziari (anche a
quelli che per legge non devono essere depositati e custoditi dalla banca o dall'intermediario
finanziario);
•
è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto (anche quando non sussiste
l'obbligo di invio);
•
viene calcolata sulla base del “valore di mercato” degli strumenti finanziari, o in mancanza
di esso, del valore nominale o di rimborso.
LE PRINCIPALI NOVITA'
Dal 1°gennaio 2014 sono state apportate alcune modifiche all'imposta di bollo sugli strumenti
finanziari in particolare:
•
la nuova aliquota annua passa dalla 0,15% del 2013, allo 0,2%;
•
non è più dovuto l'importo minimo di 34,20 euro annui. Ad un esempio, per un dossier titoli
di valore pari a 10.000,00 euro l'imposta annuale corrisponde a 20 euro ed è quindi, a parità
di valore del dossier, inferiore all'imposta precedentemente dovuta;
•
il tetto massimo di imposta previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche viene
innalzato da 4.500,00 euro a 14.000,00 euro. Resta invece confermato che per le persone
fisiche non c'è un tetto massimo.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio, che non costituiscono strumenti di investimento,
l'imposta resta fissa a 34,20 euro (se titolare è persona fisica); restano inoltre esentati tutti coloro,
sempre se persone fisiche, che hanno meno di 5.000,00 euro in giacenza sul proprio conto.
L'imposta di bollo riguarda tutti i prodotti e strumenti finanziari seguenti quali:
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Azioni quotate
Titoli di Stato
Obbligazioni
ETF
Quote di fondi comuni di investimento (aperti,chiusi, speculativi)
Azioni di Sicav estere
Polizze assicurative (polizze unit linked, index linked, polizze di capitalizzazione)
Certificati di deposito
Buoni postali fruttiferi
Conti di deposito vincolati
Gestioni di patrimoni individuali
Derivati
Le modifiche decorrono a partire dal 1°gennaio 2014 e riguardano tutte le comunicazioni su
strumenti e prodotti finanziari inviate dalla banca alla clientela purchè non riferiti ai rendiconti del
2013, in quanto per quest'ultimi si applicano le regole precedenti ovvero aliquota dello 0,15% con
importo minimo di 34,20 euro e tetto massimo di 4.500,00 euro per i soli soggetti diversi da persone
fisiche.
L'imposta di bollo è calcolata tenendo conto del valore di mercato degli strumenti finanziari e dei
prodotti finanziari come rendicontato dalla banca (o altro intermediario) alla data di riferimento
della stessa rendicontazione.
In mancanza di tale valore è utilizzato il valore nominale o di rimborso.
L'imposta può essere pagata mensilmente,trimestralmente,semestralmente o annualmente a seconda
degli accordi presi con la banca per l'invio delle comunicazioni ed è rapportata al periodo
rendicontato.
Comunque l'imposta è dovuta almeno una volta nel corso dell'anno anche se non vi è obbligo di
invio della comunicazione da parte della banca.
L'imposta di bollo è applicata ai clienti per le comunicazioni che Banche,Poste italiane, e altri
intermediari finanziari (ad esempio SIM) inviano in relazione al rendiconto degli strumenti
finanziari.
L'imposta non si applica per espressa esclusione normativa:
ai fondi pensione;
ai fondi sanitari;
Sono inoltre esenti dal pagamento dell' imposta di bollo i buoni postali fruttiferi di valore di
rimborso complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.
TOBIN TAX
Nel 2013 in Italia è stata introdotta la tobin tax, una speciale imposta sulle transazioni finanziarie
alle azioni e agli strumenti derivati. Per quanto riguarda le azioni l'imposta viene pagata
dall'acquirente e si applica sul controvalore complessivo della transazione.
L'aliquota è pari allo 0,2% del valore della transazione, ma è ridotta allo 0,1% per le operazioni
concluse in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
Tra le esclusioni rientrano le azioni di nuova emissione, quelle di società con capitalizzazione
inferiore a 500 milioni di euro, i fondi di investimento e le obbligazioni (tranne le convertibili,
tassate all'atto della loro conversione in azioni).
Per i derivati l'imposta prevede una quota fissa su ogni contratto, dovuta sia dall'acquirente che dal
venditore, che cresce in funzione del tipo di contratto e del suo valore nozionale (ridotta a 1/5 per le
operazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione).
IL TRATTAMENTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
DETENUTE ALL'ESTERO
Le nuove normative prevedono anche un'imposta denominata IVAFE sul valore delle attività
finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia.
Tutto ciò per regolamentare in maniera omogenea la tassazione degli investimenti detenuti in
territorio italiano ed estero.
L'imposta è calcolata sulla base del valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare e
nel luogo in cui sono detenute le attività.
Se non fosse presente il valore di mercato, si tiene conto del valore nominale o di rimborso.
Dal 1°gennaio 2014 anche questa imposta è stata elevata allo 0,2% sui prodotti finanziari detenuti
all'estero dalle persone fisiche residenti, equiparandola alla nuova normativa sui bolli.
Inoltre ricordiamo che per i redditi(interessi,dividendi,capitali gain,ecc..) prodotti da investimenti
all'estero è prevista la stessa tassazione ordinaria applicata agli investimenti in Italia, con la
differenza che le imposte devono essere calcolate e versate direttamente dal contribuente, in
occasione della dichiarazione annuale dei redditi.