Riduzione dell`aliquota IReS, fiscalità differita ed eliminazione della
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Riduzione dell`aliquota IReS, fiscalità differita ed eliminazione della
Riduzione dell’aliquota IReS, fiscalità differita ed eliminazione della possibilità di eseguire deduzioni extracontabili nell’apposito prospetto del Quadro EC In linea con gli orientamenti espressi in materia fiscale dai governi di altri Paesi comunitari e accogliendo le raccomandazioni fornite della stessa Commissione europea, il legislatore nazionale, con la Legge Finanziaria per l’anno 2008, ha disposto una significativa riduzione dell’aliquota IReS (imposta sul reddito delle società), accompagnata però da un “corrispondente” ampliamento della base imponibile del reddito d’impresa. Si tratterebbe di interventi normativi finalizzati a “mantenere il nostro sistema tributario al passo con l’evoluzione dei sistemi fiscali più evoluti” (cfr. Relazione illustrativa al D.d.L. Finanziaria per l’anno 2008), nonché a garantire una maggiore “trasparenza” del prelievo fiscale sulle società. Con riferimento a tale secondo obbiettivo, nella suddetta Relazione illustrativa si legge infatti che “uno dei maggiori difetti del sistema attuale risiede nella eccessiva divergenza tra risultati economici e imponibile fiscale, dovuta alla innumerevole serie di variazioni da apportare all’utile del conto economico per arrivare alla base imponibile”. Nella descritta prospettiva di rendere la fiscalità d’impresa “più semplice e intelligibile”, favorendo la crescita e lo sviluppo economico del Paese e premiando i comportamenti “virtuosi”, tra le modifiche più significative apportate all’impianto normativo, oltre alla citata riduzione dell’aliquota IReS., si annovera anche l’abrogazione della disciplina delle c.d. deduzioni extracontabili da Quadro EC. Nel prosieguo si procederà quindi a esaminare - dapprima - la disciplina inerente l’abrogazione delle c.d. deduzioni extracontabili da Quadro EC e a illustrare – poi – quella relativa alla riduzione dell’aliquota IReS. L’abrogazione della disciplina delle c.d. deduzioni extracontabili da Quadro EC. La disciplina delle c.d. deduzioni extracontabili da Quadro EC, contenuta nell’articolo 109, comma 4, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (nel prosieguo, “T.U.I.R.”) ha rappresentato senza dubbio una delle novità di maggior rilievo introdotte con la riforma fiscale del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.344. La possibilità di procedere con la deduzione extracontabile di alcune componenti negative di reddito (in primo luogo, ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti) era stata essenzialmente dettata dalla scelta operata in sede di riforma del diritto societario di eliminare il c.d. fenomeno dell’interferenza fiscale sul bilancio, mediante 1 l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 2426 del Codice civile, che ne condizionava la (legittima) presenza a un puntuale monitoraggio dei relativi effetti nella nota integrativa. Se, da un lato, il legislatore aveva ritenuto opportuno conservare, anche a seguito dell’abrogazione della suddetta norma del Codice civile, le stesse opportunità di contenimento della base imponibile precedentemente fruibili, dall’altro aveva però subordinato la deducibilità fiscale degli oneri non imputati a conto economico alla loro indicazione in un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi (c.d. Quadro EC), nonché all’apposizione di un vincolo di sospensione d’imposta su una quota del patrimonio netto. Sin da subito, però, la suddetta disciplina aveva palesato sia alcuni problemi di carattere interpretativo, sia difficoltà correlate alla sua concreta applicazione. Nonostante tutto, l’istituto in parola ha tuttavia avuto una certa applicazione, consentendo la deduzione di oneri “privi di giustificazione economica” (cfr. Relazione illustrativa al D.d.L. Finanziaria per l’anno 2008). Alla luce di tali considerazioni, quindi, il Legislatore ha ritenuto opportuno abrogare l’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR (più precisamente, sopprimendo le parole da “Gli ammortamenti dei beni materiali” fino a “che hanno concorso alla formazione del reddito.”), non consentendo più, quindi, la deduzione in via extracontabile degli oneri ivi richiamati. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, pertanto, secondo quanto stabilito dalla Legge Finanziaria per l’anno 2008, le uniche deduzioni generalmente consentite saranno quelle relative ai costi imputati a conto economico, in ogni caso nei limiti massimi ammessi dalla normativa fiscale.1 Resta, tuttavia, ferma l’applicazione in via transitoria delle disposizioni dell’articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del TUIR, ovverosia quelle relative al mantenimento del vincolo di sospensione d’imposta impresso sul patrimonio netto a seguito delle rettifiche extracontabili effettuate, per recuperare le eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. In alternativa, il contribuente potrà eliminare il suddetto vincolo gravante sulle riserve in sospensione d’imposta, senza alcun effetto, tuttavia, Per completezza, si segnala che, con esclusivo riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’articolo 1, comma 34, della Legge Finanziaria per l’anno 2008 dispone che, “per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo”, escluse le autovetture non strumentali, “non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell’articolo 102 del TUIR, e l’eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi”. Inoltre, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, il nuovo articolo 103, comma 3-bis, del TUIR, così come modificato dalla Legge Finanziaria per l’anno 2008, stabilisce che “ [...] la deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dalla imputazione a conto economico”, ciò al fine di tenere in debita considerazione la circostanza per cui tali imprese non ammortizzano contabilmente i beni immateriali aventi una vita economica utile indefinita, in ossequio a quanto previsto dallo IAS n.38. 1 2 sui valori fiscalmente riconosciuti dei beni e degli altri elementi patrimoniali in precedenza interessati dalle deduzioni extracontabili, assoggettando le stesse in tutto o in parte a un’imposta sostitutiva con aliquota dell’1%2. Ovvero, ancora, i medesimi contribuenti potranno decidere di “affrancare” tali eccedenze pregresse mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. 3 Laddove si optasse per tale seconda scelta, ovvero si decidesse di recuperare a tassazione l’eccedenza dedotta extracontabilmente mediante il versamento della suindicata imposta sostitutiva, sarebbe peraltro necessario procedere anche con una corrispondente rettifica di stima delle imposte differite passive stanziate in bilancio. Pare chiaro, infine, che, se da una parte l’eliminazione del “doppio binario” da Quadro EC rappresenta una indubbia semplificazione del sistema, d’altra parte fa tornare di estrema attualità il rischio che si manifestino, come già avvenuto in passato, diffuse “interferenze fiscali” sul bilancio, peraltro non più “monitorate” nella nota integrativa, dopo la già richiamata abrogazione del secondo comma dell’articolo 2426 del Codice civile, con conseguente possibile contenzioso anche sul piano tributario, stante il fatto che il Legislatore della Legge Finanziaria per l’anno 2008 ha disposto che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre verifiche di valore imputati al conto economico a partire dall’esercizio di entrata in vigore delle nuove norme possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, fatta sempre salva, però, la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili. 2 Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 34, della Legge Finanziaria per l’anno 2008, l’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte sul reddito relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. 3 Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione. L’applicazione dell’imposta sostitutiva potrà essere anche parziale e, in tal caso, dovrà essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%, sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento. 3 La riduzione dell’aliquota IReS Come accennato in premessa, tra le novità di maggior rilievo contenute nella Legge Finanziaria per l’anno 2008 si annovera la riduzione dell’aliquota IReS dal 33% al 27,5%, la quale troverà applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Detta riduzione di aliquota ha comportato la previsione di un incremento della quota percentuale di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze imponibili in capo ai contribuenti soggetti all’IRPeF e riferibili a partecipazioni sociali c.d. “qualificate”, a norma dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, al fine di perseguire una sostanziale invarianza del complessivo livello impositivo del sistema società/socio-persona fisica. Come si legge, a tal riguardo, nella Relazione illustrativa alla Legge Finanziaria per l’anno 2008, le nuove quote percentuali di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni c.d. “qualificate” detenute da soggetti “privati” (ovvero anche dei dividendi e dei capital gains riferibili a partecipazioni detenute in regime d’impresa IRPeF) dovrebbero determinare un prelievo complessivamente gravante sulla società – prima – e sui soci – poi – corrispondente a quello previgente, caratterizzato da una quota percentuale di imponibilità in capo ai soci del dividendo/capital gain del 40%, abbinata a un’aliquota IReS del 33%. Tali nuove percentuali, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 38, della Legge Finanziaria per l’anno 2008, saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale dovrà individuare anche la data di decorrenza della nuova disciplina, in considerazione del fatto che i soli utili che avranno scontato la minor aliquota IReS del 27,5% saranno successivamente gravati da una quota di reddito imponibile “maggiorata” in sede di distribuzione del corrispondente dividendo, dovendosi invece mantenere la previgente quota imponibile - fatta pari al 40% - sino a concorrenza degli utili indivisi realizzati nei periodi d’imposta antecedenti quelli interessati dalla diminuzione di aliquota IReS. Dovrà essere altresì chiarito il criterio (necessariamente “convenzionale”) per l’imputazione, in sede di distribuzione delle riserve, allo stock di utili indivisi realizzati nei periodi d’imposta antecedenti quelli interessati dalla diminuzione di aliquota, ovvero a quelli successivi, nonché eventualmente affermata l’inapplicabilità dell’incremento di base imponibile ai fini dei capital gains realizzati su partecipazioni detenute in talune società non interessate dalla predetta riduzione dell’aliquota IReS, quali per esempio le società di persone. Infine, dovrà essere confermata la spettanza del diritto a una quota di imponibilità “differenziata” sugli utili pregressi anche in capo ai soci 4 cessionari di partecipazioni cedute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Come evidenziato anche con riferimento all’abrogata possibilità di eseguire deduzioni extracontabili, per la quale l’eliminazione delle differenze temporanee, a mezzo imposizione sostitutiva con aliquota variabile dal 12% al 16%, determinerà una rettifica di stima dei fondi per imposte differite passive precedentemente stanziati in bilancio, anche la riduzione dell’aliquota IReS4 prevista in via ordinaria determinerà analoghe rettifiche degli stanziamenti già operati a fronte dei fenomeni di fiscalità differita attiva e passiva. Infatti, le eventuali appostazioni pregresse per imposte differite – attive e passive – dovranno essere riviste, risultando generalmente eccedenti rispetto alla minor misura del prelievo fiscale futuro. Analogamente, determinerà una rettifica di stima delle imposte differite attive e passive in precedenza iscritte in bilancio anche l’eventuale affrancamento fiscale dei disavanzi di fusione o di scissione, ovvero dei plusvalori da conferimento “neutrale” d’azienda ex articolo 176 del TUIR, a mezzo imposizione sostitutiva con aliquota variabile dal 12% al 16%, stante il fatto che risultano precedentemente iscritti stanziamenti allineati alle previgenti aliquote nominali (generalmente pari al 33% e al 4,25%) e commisurati alle poste di bilancio sulle quali gravano residue differenze temporanee, così come previsto dai principi contabili nazionali OIC n.25 e internazionali IAS/IFRS n.12.5 C&P – Centro Studi Come pure di quella I.R.A.P. Fatta eccezione per l’avviamento che, in quanto frutto di un’allocazione “residuale” conseguente a una business combination, i principi contabili internazionali IAS/IFRS prevedono non debba essere defiscalizzato. 4 5 5