Funghi EGAPO 2015 pieghevole

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Funghi EGAPO 2015 pieghevole
Consigli utili
Deroghe per la raccolta
E’ consentita la raccolta senza titolo (con il limite di 3 Kg e con le
modalità valide per le altre specie di funghi epigei), per le seguenti
specie: chiodini o famigliola buona (Armillaria mellea), prataioli
(Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), specie diverse del
genere Morchella, gambe secche (Marasmius oreades), orecchione
(Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e mazza di
tamburo (Macrloepiota procera).
Raccogliere funghi rispettando la natura!
All’interno di questo pieghevole troverete la sintesi delle norme della
legge regionale n. 24/2007 “Tutela dei funghi epigei spontanei” e s.m.i.
Leggetelo con attenzione vi darà le indicazioni su come e quanti funghi
raccogliere. Ricordate!: “tutti i funghi sono utili per il bosco”, perchè fanno
parte del ciclo biologico della foresta. Non raccoglieteli se non li
conoscete o non sapete come conservarli. Buttare i funghi dopo averli
raccolti costituisce un inutile spreco di elementi dell’ecosistema. Non
raccoglieteli se troppo piccoli da non consentirvi di riconoscere la specie:
potrebbe essere pericoloso!. Non coglieteli se sono troppo maturi:
diventano poco appetibili o addirittura nocivi. Una corretta raccolta e
trasporto dei funghi si riflette sulla produzione degli anni successivi: la
caduta delle spore ( semi del fungo) favorirà la crescita nel terreno di altri
miceli (pianta del fungo) e di conseguenza la fioritura di altri carpofori
(funghi).
Funghi sicuri
Armillaria mellea
Agaricus campestris
Ricordate, l’unico modo per verificare se un fungo è commestibile è il
riconoscimento certo della specie! Se avete dubbi rivolgetevi agli esperti
delle ASL.
La ricerca in bosco può essere pericolosa se non si indossa un
abbigliamento idoneo e scarpe adatte. In particolare in montagna è
buona norma non affrontare la ricerca da soli.
In caso di avvelenamento sospetto avvelenamento
Morchella elata
Morchella rufobrunnea
Chiamate subito il
oppure recatevi nel più vicino Pronto Soccorso,
portandovi appresso gli eventuali avanzi del pasto, oppure esemplari o
parti di essi (scarti della pulitura), al fine di renderne una corretta
identificazione da parte dell’esperto micologo.
Non assumete nessuna altra sostanza di vostra iniziativa: se potete
provocatevi il vomito.
Ricordatevi che funghi non sono nutrimento ideale in gravidanza, per i
bambini molto piccoli, per persone che soffrono di malattie del tratto
gastro-intestinale e per i malati di fegato.
Ricordatevi infine che alcune persone possono risultare intolleranti ai
funghi.
Somme introitate e loro destinazione
Marasmius oreades
Pleurotus ostreatus
Le somme introitate, così come previsto dalla l.r. 24/2007 al comma 6
dell’art. 3, saranno impiegate per la salvaguardia del territorio ed in
particolare:
a) alla sistemazione, manutenzione e segnalazione della rete
sentieristica presente nelle aree boscate;
b) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la
conoscenza ed il rispetto delle specie fungine.
L’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola provvederà
annualmente a pubblicare le somme introitate ed il loro utilizzo sul sito
internet www.areeprotetteossola.it
PER INFO:
ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE OSSOLA
Coprinus comatus
Macrolepiota procera
Viale Pieri n.13 - 28868 Varzo
tel. 0324 72572; e_mail: [email protected]
RACCOLTA
FUNGHI 2015
Modifiche alla l.r. 17 dicembre 2007, n. 24
(Tutela dei funghi epigei spontanei)
Modifiche alla l.r. 24/2007 (Tutela dei funghi epigei ) spontanei)
A partire dall’11/9/2014 l’autorizzazione alla raccolta dei funghi è stata
sostituita dal nuovo titolo di raccolta rappresentato semplicemente
dalla ricevuta di versamento (rilasciata dalla banca, dalla posta, dall’ente
parco o dalle strutture convenzionate) e non dovrà più essere
corredato dall’imposta di bollo. La ricevuta, strettamente personale,
dovrà essere esibita insieme ad un documentod’identità a richiesta del
personale di vigilanza.
Da tale data l’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola è
legittimato a riscuotere i proventi dei contributi.
Raccolta dei funghi epigei: prescrizioni e divieti
La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità
giornaliera ed individuale di tre (3) chilogrammi complessivi.
E’ vietata la raccolta di esemplri di Amanita cesarea allo stato di ovulo
chiuso. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari
interi e completi di tutte le parti necessaarie alla determinazione della
specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire
la diffusione delle spore.
E’ vietato in ogni caso l’uso di contenitori di plastica.
Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato l’uso di rastrelli o
altri mezzi che possono danneggiare lo strato di umus del terreno,
il micelio fungino e l’apparato radicale.
Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di
qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o
velenoso.
La raccolta dei funghi epigei è vietata:
a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto,
pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da
cespugli invadenti,salvo che ai soggetti di cui all’art.
4 della l.r. 24/2007;
b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli
immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili
medesimi, salvo che ai soggetti di cui all’art. 4 della
l.r. 24/2007;
c) nei casi e nelle aree, ricadenti all’interno delle aree
protette, individuati dai relativi organi di gestione nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
d) nelle aree specificamente interdette per motivi
selvicolturali e in quelle di particolare pregio
naturalistico e scientifico qualora individuate dalla
Regione o dagli Enti Locali;
e) dal tramonto alla levata del sole;
f) nei terreni sui quali vi sia il divieto ai sensi dell’art.
841 del c.c.
Deroghe per i proprietari dei fondi
Il Proprietario, l’usufruttuario, l’avete titolo giuridico e il coltivatore del
fondo, nonchè i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di
raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al
ripetto dei limiti quantitaivi di cui all’art 2, comma1, della l.r. 27/2007 e
s.m.i., e al possesso del titolo per la raccolta.
Titolo per la raccolta
La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa
acquisizione del titolo per la raccolta avente validità regionale.
Il titolo per la raccolta è personale e revocabile nei casi previsti dalla
l.r. 24/2007 e s.m.i. ed è costituito dalla ricevuta di versamento
effettuato secondo i seguenti importi e per le seguenti validità temporali:
€ 5,00
per Titolo per la raccolta con validità giornaliera
€ 10,00
per Titolo per la raccolta con validità settimanale
€ 30,00
per Titolo per la raccolta con validità annuale
€ 60,00
per Titolo per la raccolta con validità biennale
€ 90,00
per Titolo per la raccolta con validità triennale
Ai fini della sua efficacia, la ricevuta del versamento del contributo
dovrà evidenziare
le generalità ed il luogo di residenza del
raccoglitore, nonchè il luogo e data di nascita dello stesso e
riportare nella causale i riferimenti normativi, nonchè l’/gli anno/i di
validità o il/i giorno/i esatto/i di decorrenza dell’attività secondo gli
esempi sotto riportati:
“l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i ……… “
oppure
“l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido il giorno ……..”
oppure
“l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno ………..
al giono ……….”
La ricevuta di pagamento costituisce titolo per la raccolta: essa,
unitamente a idoneo documento di identità, deve essere esibita a
richiesta del personale addetto alla vigilanza.
I minori di 14 anni possono raccogliere gratuitamente i funghi purchè
siano accompagnati, nel numero massimo di due, da persona
maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta. La raccolta da parte
del minorenne viene svolta sotto la vigilanza del raccoglitore
maggiorenne e nel pieno rispetto delle norme di cui alla l.r. 27/2007.
Vigilanza
La vigilanza sull’osservanza della l.r. 24/2007 e l’accertamento delle
relative violazioni vengono effettuati da:
a) personale del Corpo Forestale dello Stato;
b) personale della polizia della provincia;
c) agenti riconosciuti idonei dalle provincie, tramite corsi in materia con
esame finale;
d) agenti di polizia locale, urbana e rurale;
e) agenti dei consorzi forestali pubblici;
f) personale di vigilnza delle aree protette a gestione regionale e
nazionale;
g)guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 ella l.r. n.
32/1982;
h) agenti e ufficiali di poliza giudiziaria;
Le guardie ittiche volontarie,di cui all’art.22, c.2, let. a), della l.r. n.
37/2006, e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e
di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico
venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di
protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, in
possesso della qualifica di guardia giurata R.D. n. 773/1931, esercitano
la vigilanza sulla l.r. 24/2007 e s.m.i. previa frequenza e superamento di
un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato dalla
provincia competente, secondo modalità concordate con la Regione.
Principali sanzioni
Per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi della l.r.
24/2007 e s.m.i. le principali sanzioni riguardano:
a) superamento del limite consentito di 3 Kg di raccolta: sanzione di 30,00
€ ogni 500 grammi in più;
b) divieto di raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso:
sanzione € 90,00;
c) obbligo di raccolta di esemplari interi e completi di tutte le parti
necessarie alla loro determinazione, sommariamente ripuliti sul posto:
sanzione € 90,00;
d) obbligo di trasporto dei funghi raccolti in contenitori idonei a consentire
la diffusione delle spore. Divito di uso di contenitori di plastica: sanzione €
90,00;
e) divieto di raccolta con mezzi non idonei che danneggiano lo strato
umifero ed i miceli (rastrelli, uncini od altro): sanzione € 90,00;
f) divieto di distruzione o danneggiamento volontario di carpofori di
qualsiasi specie anche non commestibile o velenoso: sanzione € 90,00;
g) non rispetto del divieto di raccolta di cui all’art. 10, comma 7, l.r.
24/2007 e s.m.i.: sanzione € 90,00;
h) raccolta senza titolo: sanzione da € 40,00 a € 240,00;
i) violazione delle autorizzazioni in deroga: sanzione € 600,00;
l) violazione delle autorizzazioni in deroga per la raccolta per fini scientifici
e didattici: sanzione € 300,00
Modalità di pagamento
Il contributo per “un anno,
versato unicamente con:
due anni, tre anni” può essere
BONIFICO BANCARIO Intestato a Ente di gestione delle aree protette
dell’Ossola: BANCA UNICREDIT
IBAN: IT67L0200845770000102575241
Causale: l”.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i ….”
oppure
VERSAMENTO SU BOLLETTINO POSTALE
Intestato a Ente di
gestione delle aree protette dell’Ossola: C/C N° 12038287
Causale: l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i ……”
Il contributo per
“un giorno, una settimana” può essere
versato tramite apposito modulo presso:
SEDE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DELL’OSSOLA, Viale Pieri 13 - 28868 - Varzo
CENTRO VISITATORI DEL PARCO A CRODO Via Provinciale, n. 20,
Frazione Bagni - Crodo
ESERCIZI CONVENZIONATI: VALLE ANTRONA
EDICOLA di Antrona - Via Provinciale ANTRONA SCHIERANCO
OSTERIA di MEZZAVALLE Fraz. RIVERA - VIGANELLA
BAR COOPERATIVA SEPPIANESE Via Seppiana - SEPPIANA
BAR MIRAVALLE FRAZ. Cresti - MONTESCHENO
ESERCIZI CONVENZIONATI: VALLE ANTIGORIO
MEUBLE’ VECCHIO SCARPONE Via ROMA - BACENO
BAR CASTELLO Borgata Molinetto 54- CRODO
ESERCIZI CONVENZIONATI: VALLE DIVEDRO
HOTEL SEMPIONE Via Castelli 70 - VARZO