Insider Trading
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INSIDER TRADING L’attuale normativa in materia di informazione circa le società quotate è costituita principalmente dal recepimento della direttiva 2003/6/CE, in tema di abusi di mercato. La direttiva prende in considerazione sostanzialmente due temi: l’informazione societaria degli emittenti quotati, quindi anche dell’insider trading, la cd. manipolazione del mercato, che tratteremo separatamente. Il tutto al fine di poter tutelare il funzionamento del mercato e la corretta formazione dei prezzi. Il Testo Unico della Finanza sanziona quindi l’abuso di informazioni privilegiate, fenomeno generalmente noto come insider trading, sia penalmente, all’art. 184 T.U.F. (reclusione e multa), che in via amministrativa all’art. 187bis T.U.F. (sanzione amministrativa pecuniaria), va inoltre considerata la presenza di pene accessorie (tra le quali si elenca l'interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche). La legge intende punire coloro i quali possono accedere, in relazione all’attività professionale svolta, ad informazioni che non sono disponibili per la generalità del mercato. L’insider è quindi una persona che ha un canale informativo privilegiato; l’art. 184 T.U.F. elenca infatti i membri di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale, nell’esercizio di una professione, di una funzione anche pubblica, di un ufficio, o, caso che maggiormente ci interessa, nell’esercizio di una attività lavorativa. L’informazione in possesso dell’insider deve essere rilevante ed in grado di incidere sul prezzo degli strumenti finanziari emessi dall’emittente quotato. La normativa, art. 181 Luca Ruggeri Staff Quadri Direttivi Fiba-Cisl Pagina 1 T.U.F., qualifica infatti tale informazione come privilegiata e così la definisce: "un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi”. Come si evince l’informazione privilegiata deve quindi: – non essere pubblica; – avere carattere di precisione; – essere idonea ad influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari. Una informazione priva di tali caratteristiche non consentirebbe di ipotizza un fenomeno di insider trading dato che non configurerebbe un vantaggio informativo a favore del presunto agente. Va evidenziato che, in sede applicativa, vi sono significativi spazi di discrezionalità concessi al Giudice dato che i sopra citati requisiti hanno caratteristiche di generalità e devono quindi trovare applicazione nei singoli specifici casi. In estrema sintesi si può affermare che l’informazione privilegiata è tale da influenzare una persona razionale nella valutazione dello strumento finanziario e non deve essere pubblica; circa quest’ultimo aspetto la giurisprudenza, nelle sue pronunce, appare rigorosa (ad esempio non considera pubblica la notizia solo in quanto nota ai collaboratori dell’intermediario finanziario). Una volta in possesso dell’informazione privilegiata, si perfeziona il reato di insider trading quando l’agente: 1. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto terzi relativamente allo strumento finanziario oggetto dell’informazione privilegiata; 2. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio delle normali attività (cd. tipping); 3. raccomanda o induce altri al compimento delle operazioni di cui al primo punto (cd. tuyautage). Va sottolineato che il T.U.F. non si limita a riportare l’aver trattato, anche indirettamente, gli strumenti finanziari ma fa rientrare nell’insider trading anche Luca Ruggeri Staff Quadri Direttivi Fiba-Cisl Pagina 2 comportamenti che, ad un primo approccio, potrebbero non apparire penalmente rilevanti ad esempio la sola comunicazione dell’informazione privilegiata a terzi od il raccomandare a terzi un’operazione sugli strumenti finanziari sfruttando l’informazione privilegiata. Sono passabili di sanzioni amministrative anche i cd. insider secondari, che non rientrano nell’elencazione di cui sopra, così definiti: “chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti”. Ai fini della prevenzione del fenomeno dell’insider trading, il T.U.F. prevede, a carico di alcuni soggetti, l’obbligo di comunicare alla CONSOB ed al pubblico le operazioni effettuate. Un’altra misura con la medesima finalità è prevista dall’art. 115bis T.U.F. che impone la tenuta di un registro che consenta di individuare coloro i quali, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate (cd. soggetti rilevanti). Lo scopo è poter agevolmente ricostruire il reato e nel contempo dissuadere il soggetto rilevante a realizzare il reato stesso. In particolare si vogliono evitare operazioni personali poste in essere, direttamente od a mezzo di soggetti specificati dal Regolamento stesso, al di fuori dell’ambito delle attività che il soggetto rilevante svolge. Il Regolamento congiunto Banca d’Italia/CONSOB del 29.10.2007 individua, all’art. 2, i soggetti rilevanti come di seguito: i. i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell’intermediario; ii. ii) dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; iii. iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario. Luca Ruggeri Staff Quadri Direttivi Fiba-Cisl Pagina 3 L’applicazione della norma da parte delle banche, sotto questo aspetto, è stata caratterizzata da un eccessivo ampliamento del novero dei soggetti rilevanti, al punto da far sospettare un sostanziale svuotamento della funzione della norma stessa. In riferimento ai soggetti rilevanti, l’intermediario deve porre in essere delle procedure che assicurino che: a) tutti i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali; b) l’intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all’intermediario di identificare tali operazioni. L’insider trading costituisce quindi fonte di responsabilità penale ed amministrativa, nei termini sopra sinteticamente accennati; ma l’insider trading può anche essere fonte di responsabilità contrattuale e disciplinare nei confronti del datore di lavoro e, ai sensi dell’art. 2043, di responsabilità civile extracontrattuale verso i risparmiatore danneggiati dall’attività di insider trading. Luca Ruggeri Luca Ruggeri Staff Quadri Direttivi Fiba-Cisl Pagina 4