Insider Trading

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Insider Trading
INSIDER TRADING
L’attuale normativa in materia di informazione circa le società quotate è costituita
principalmente dal recepimento della direttiva 2003/6/CE, in tema di abusi di mercato.
La direttiva prende in considerazione sostanzialmente due temi:
 l’informazione societaria degli emittenti quotati, quindi anche dell’insider
trading,
 la cd. manipolazione del mercato, che tratteremo separatamente.
Il tutto al fine di poter tutelare il funzionamento del mercato e la corretta formazione
dei prezzi.
Il Testo Unico della Finanza sanziona quindi l’abuso di informazioni privilegiate,
fenomeno generalmente noto come insider trading, sia penalmente, all’art. 184 T.U.F.
(reclusione e multa), che in via amministrativa all’art. 187bis T.U.F. (sanzione
amministrativa pecuniaria), va inoltre considerata la presenza di pene accessorie (tra
le quali si elenca l'interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche).
La legge intende punire coloro i quali possono accedere, in relazione all’attività
professionale svolta, ad informazioni che non sono disponibili per la generalità del
mercato. L’insider è quindi una persona che ha un canale informativo privilegiato;
l’art. 184 T.U.F. elenca infatti i membri di organi di amministrazione, direzione o
controllo
dell’emittente,
della
partecipazione
al
capitale,
nell’esercizio
di
una
professione, di una funzione anche pubblica, di un ufficio, o, caso che maggiormente
ci interessa, nell’esercizio di una attività lavorativa.
L’informazione in possesso dell’insider deve essere rilevante ed in grado di incidere sul
prezzo degli strumenti finanziari emessi dall’emittente quotato. La normativa, art. 181
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T.U.F., qualifica infatti tale informazione come privilegiata e così la definisce:
"un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che
concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o
uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari
derivati connessi”.
Come si evince l’informazione privilegiata deve quindi:
– non essere pubblica;
– avere carattere di precisione;
– essere idonea ad influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari.
Una informazione priva di tali caratteristiche non consentirebbe di ipotizza un
fenomeno di insider trading dato che non configurerebbe un vantaggio informativo a
favore del presunto agente.
Va evidenziato che, in sede applicativa, vi sono significativi spazi di discrezionalità
concessi al Giudice dato che i sopra citati requisiti hanno caratteristiche di generalità e
devono quindi trovare applicazione nei singoli specifici casi. In estrema sintesi si può
affermare che l’informazione privilegiata è tale da influenzare una persona razionale
nella valutazione dello strumento finanziario e non deve essere pubblica; circa
quest’ultimo aspetto la giurisprudenza, nelle sue pronunce, appare rigorosa (ad
esempio non considera pubblica la notizia solo in quanto nota ai collaboratori
dell’intermediario finanziario).
Una volta in possesso dell’informazione privilegiata, si perfeziona il reato di insider
trading quando l’agente:
1. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per
conto proprio o per conto terzi relativamente allo strumento finanziario oggetto
dell’informazione privilegiata;
2. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio delle normali
attività (cd. tipping);
3. raccomanda o induce altri al compimento delle operazioni di cui al primo punto
(cd. tuyautage).
Va sottolineato che il T.U.F. non si limita a riportare l’aver trattato, anche
indirettamente, gli strumenti finanziari ma fa rientrare nell’insider trading anche
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comportamenti che, ad un primo approccio, potrebbero non apparire penalmente
rilevanti ad esempio la sola comunicazione dell’informazione privilegiata a terzi od il
raccomandare a terzi un’operazione sugli strumenti finanziari sfruttando l’informazione
privilegiata.
Sono passabili di sanzioni amministrative anche i cd. insider secondari, che non
rientrano nell’elencazione di cui sopra, così definiti: “chiunque, in possesso di
informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria
diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti”.
Ai fini della prevenzione del fenomeno dell’insider trading, il T.U.F. prevede, a carico di
alcuni soggetti, l’obbligo di comunicare alla CONSOB ed al pubblico le operazioni
effettuate.
Un’altra misura con la medesima finalità è prevista dall’art. 115bis T.U.F. che impone
la tenuta di un registro che consenta di individuare coloro i quali, in ragione
dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno
accesso alle informazioni privilegiate (cd. soggetti rilevanti).
Lo scopo è poter agevolmente ricostruire il reato e nel contempo dissuadere il
soggetto rilevante a realizzare il reato stesso. In particolare si vogliono evitare
operazioni personali poste in essere, direttamente od a mezzo di soggetti specificati
dal Regolamento stesso, al di fuori dell’ambito delle attività che il soggetto rilevante
svolge.
Il Regolamento congiunto Banca d’Italia/CONSOB del 29.10.2007 individua, all’art. 2, i
soggetti rilevanti come di seguito:
i.
i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della
partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di
interessi, dirigenti o promotori finanziari dell’intermediario;
ii.
ii) dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi
siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino alla
prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da
parte del medesimo intermediario;
iii.
iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi
all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per
oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di
investimento da parte del medesimo intermediario.
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L’applicazione della norma da parte delle banche, sotto questo aspetto, è stata
caratterizzata da un eccessivo ampliamento del novero dei soggetti rilevanti, al punto
da far sospettare un sostanziale svuotamento della funzione della norma stessa.
In riferimento ai soggetti rilevanti, l’intermediario deve porre in essere delle procedure
che assicurino che:
a) tutti i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni
personali;
b) l’intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale
realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o
mediante altre procedure che consentano all’intermediario di identificare tali
operazioni.
L’insider trading costituisce quindi fonte di responsabilità penale ed amministrativa,
nei termini sopra sinteticamente accennati; ma l’insider trading può anche essere
fonte di responsabilità contrattuale e disciplinare nei confronti del datore di lavoro e,
ai sensi dell’art. 2043, di responsabilità civile extracontrattuale verso i risparmiatore
danneggiati dall’attività di insider trading.
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