slide Riforma europea degli abusi di mercato
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Scuola di Economia e Management DISAG-Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici Corso di Diritto Europeo della Banca e della Finanza (EGIF) Prof.ssa Antonella Brozzetti a.a 2015/2016 La riforma europea del Market Abuse:MAR/MAD II A cura del Dott. Alessio Bonin AGENDA: La definizione di Market Abuse Le origini del fenomeno La Market Abuse Directive La Market Manipulation La nuova dei realtà dei mercati finanziari Dal metodo Lamfalussy al rapporto De Larosière Il regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) La comunicazione illecita di informazioni privilegiate Novità sul versante della manipolazione del mercato Attività di prevenzione e Whistleblowing Autorità di vigilanza competenti La direttiva 2014/57/UE (MAD II) Il nuovo sistema sanzionatorio contro il Market Abuse Sanzioni amministrative VS sanzioni penali La responsabilità delle persone giuridiche La responsabilità degli enti Alcune rappresentazioni grafiche Conclusioni Riferimenti bibliografici fondamentali La definizione di Market Abuse Con il termine abusi di mercato vengono ricomprese (dal 2003) due distinte condotte illecite: l’abuso di informazione privilegiate (o Insider Trading) e la manipolazione del mercato L’Insider Trading si traduce nel fatto che un investitore (Insider primario) in possesso di un’informazione privilegiata, ovvero un’informazione precisa, non ancora resa nota al pubblico ed in grado di avere effetti diretti sul prezzo di uno strumento finanziario, sfrutti il proprio vantaggio per compiere attività di Trading, oppure decida di comunicarla ad altri investitori (Insider secondari) o addirittura di raccomandare determinati investimenti sfruttando il suddetto vantaggio informativo (Tipping e Tuyayutage) La manipolazione del mercato consiste invece nella diffusione di notizie false o tendeziose ma apparentemente degne di credito per alterare il prezzo degli strumenti finanziari Le origini del fenomeno 1/3 Gli Stati Uniti furono il primo paese in assoluto ad adottare una normativa anti-Insider Trading subito dopo lo scoppio della crisi del 1929 istituendo anche nel 1934 la Securities Exchange Commission, ovvero l’ente federale prepost alla vigilanza della borsa valori Il primo provvedimento legislativo in tema di abuso di informazione privilegiata, ossia la legge 10-b5, risale all’inizio degli anni ’40 ed era destinato alla repressione dei comportamenti illeciti nel mercato borsistico (un congegno giuridico di controllo delle transazioni avvenute sulla base delle informazioni non pubblicizzate, ma anche una sorta di “assicurazione” di pari accesso alle informazioni rilevanti) Chiunque fosse stato in possesso di informazioni privilegiate aveva due scelte: 1) renderle pubbliche informando il mercato, oppure, se ciò non fosse stato possibile, 2) astenersi dal compiere o suggerire investimenti aventi ad oggetto la negoziazione di quei valori mobiliari, finchè l’informazione rimaneva segreta (disclose or abstain rule) Le origini del fenomeno 2/3 I suddetti provvedimenti legislativi furono talmente efficaci, che solo nel 1984 si rese necessaria una nuova normativa, rappresentata dall’Insider Trading Sanction Act (ITSA), perfezionato quattro anni dopo con l’Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act Per quanto riguarda invece l’Europa, la prima direttiva sull’Insider Trading risale al 1989 (la 89/592/CEE sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate), periodo in cui il legislatore comunitario aveva l’obiettivo dichiarato di creare un mercato finanziario unico, dotato di regole omogenee e degne di fiducia Una normativa sicuramente di armonizzazione, ma minima, soprattutto se paragonata alle successive, costuita solo da una quindicina di articoli e che, semplicemente, stabiliva di far insierire un’adeguata legislazione sull’Insider Trading negli ordinamenti europei dove ancora non ne esistesse una; per quanto riguarda invece le nazioni già regolamentate si mirava ad un’omogeneizzazione generale Le origini del fenomeno 3/3 La direttiva 89/592/CEE fu recipita in Italia con la legge n.157 del 1991, prima di allora non esisteva alcuna norma specifica che avesse lo scopo di reprimere le condotte illecite di abuso di mercato, si sfruttavano invece leggi che concepite per altri obiettivi potevano solo svolgere una mera funziona preventiva Con il decreto legislativo n. 58/1998 (TUF) venne colta l’occasione er riformare la disciplina della lotta al Market Abuse, tramite gli articoli 180-187 Gli obiettivi principali del legislatore italiano, tenendo presente l’esperienza passata, furono quelli di riformulare le due fattispecie punibili, rafforzare il momento ispettivo, fornire sanzioni accessorie (amministrative) e norme procedimentali, abbandonando la disclose or abstain rule in favore di una ridefinizione snellita della condotta tipica in questione, che imponeva che solo le operazioni di trading in cui l’insider avesse fatto uso del suo privilegio informativo, sarebbero state punite, cosicché fosse ben riconoscibile l’intento fraudolento (o dolo) dell’investitore stesso La Market Abuse Directive 1/ La direttiva 2003/6/CE fu concepita con una finalità ben precisa e cioè quella di promuovere il corretto funzionamento dei mercati, riducendo così le possibilità di ventuali manipolazioni degli stessi da parte di intermediari ed investitori istituizionali Il legislatore europeo, ispirandosi al Piano di Azione sui Servizi Finanziari del 1999, intendeva inoltre fornire un comune quadro giuridico di riferimento, che comprendesse entrambe le condotte abusive (anche la manipolazione del mercato quindi) e garantisse la tutela del risparmiatore, riducendo così la possibilità di aggirare la normativa ed il rischio di conflitti tra ordinamenti giuridici nazionali (i fenomeni di free riding e gold plating) La Market Abuse Directive 2/ Seguendo la procedura Lamfalussy oltre alla MAD vennero emanati i seguenti provvedimenti legislativi di secondo livello: 1) la direttiva 2003/124/CE riguarda le definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione delle condotte che integrano la fattispecie di manipolazione del mercato; 2) la 2003/125/CE ha come oggetto la corretta presentazione delle raccomandazioni d’investimento e la comunicazione al pubblico dei conflitti d’interesse; 3) la direttiva 2004/72/CE si riferisce alle prassi di mercato ammesse, alla definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, all’istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate (...); 4) infine il regolamento 2273/2003 riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari La Market Abuse Directive 3/3 La MAD è stata recepita in Italia con sei mesi di ritardo rispetto al limite temporale fissato in sede comunitaria, tramite la legge n. 62 del 2005, la quale ha confermato che l’autorità di vigilanza nazionale dovesse essere unica e di natura amministrativa, dotando la Consob di poteri sia ispettivi che sanzionatori, cosicchè essa potesse anche effettuare attività di prevenzione delle condotte illecite di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato La Market Manipulation Questa “nuova” condotta illecita, analoga all’aggiotaggio su strumenti finanziari, si distingue dall’abuso di informazioni privilegiate per il fatto che, invece di operare su informazioni privilegiate, quindi veritiere, vengono diffuse notizie false (sono comprese in questa categoria anche le operazioni simulate e qualunque altro artificio idoneo a influenzare sensibilmente la quotazione dei titoli) Dal punto di vista economico, la manipolazione del mercato pregiudica la funzione allocativa del mercato degli strumenti finanziari con ripercussioni sulla regolare formazione dei prezzi. Viene quindi alterata la funzione del prezzo di incorporare tutte le informazioni relative alle attività finanziarie La possibilità di manipolare i prezzi di mercato deriva dal fatto che, nella realtà, nessun sistema di scambi è caratterizzato da totale trasparenza o assoluta opacità, ma risulta pur sempre connotato da un certo grado di asimmetria informativa: di essa si avvale il manipolatore per generare o supportare condotte ingannatorie che alterano le condizioni di efficienza del mercato e integrano a loro volta asimmetrie operative La nuova realtà dei mercati finanziari Le riforme europee in materia di Market Abuse sono sempre state strettamente collegate allo sviluppo dei mercati finanziari a cui si somma una maggiore quantità di rischio associata alle diverse attività finanziarie Il processo di revisione della normativa europea sugli abusi di mercato ha avuto origine nel 2011 in concomitanza (come sempre) con quello della MiFID, poiché il legislatore comunitario aveva preso atto della necessità di adeguare la regolamentazione vigente alle nuove piattaforme di scambio Il campo di applicazione di tale disciplina viene quindi esteso agli strumenti finanziari negoziati su: 1)sistemi multilaterali di negoziazione; 2) nuovi tipi di sistemi organizzati di negoziazione; 3) negoziazioni fuori borsa (OTC) Il legislatore comunitario ha così cercato di contrastare la frammentazione dei mercati dovuta alla concorrenza tra diverse trading venues, la quale ha effetti diretti sul processo di formazione dei prezzi rendendo più difficile l’individuazione di possibili pratiche abusive Dal metodo Lamfalussy al rapporto De Larosière La più grave accusa mossa contro la direttiva 2003/6/CE riguarda l’eccessivo grado di discrezionalità lasciato ai singoli legislatori nazionali, che ha favorito, con gli anni, una sempre maggiore eterogeneità fra i diversi ordinamenti europei Il cosiddetto approccio Lamfalussy, dopo lo scoppio della crisi finanziaria, è stato quindi accantonato a causa delle divergenze nelle modalità di recepimento e di interpretazione della normativa comunitaria e delle diversità nelle prassi di vigilanza Così ha avuto origine il gruppo De Larosière, incaricato nel 2008 di formulare un parere sul futuro della regolamentazione e della vigilanza europee in materia finanziaria Il report del 2009 bocciava categoricamente sia il sistema di vigilanza che quello sanzionatorio previsto dalla MAD invocando la costituzione di un assetto investigativo-repressivo davvero in grado di contrastare le condotte abusive sui mercati finanziari Il regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) Il regolamento MAR ha ad oggetto i profili amministrativi delle fattispecie di abuso di mercato, con la finalità dichiarata di garantire regole uniformi e chiarezza dei concetti di base, nonché un testo normativo unico Il regolamento entrerà in vigore il 3 luglio 2016 abrogando la MAD e, di conseguenza, le direttive di secondo livello 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/72/CE ed il regolamento n. 2273/2003 ad essa annesse, a tutto beneficio dell’uniformità normativa europea La Commissione, attraverso questo nuovo strumento giuridico, voleva trovare una soluzione di armonizzazione massima per ridurre il grado di eterogeneità tra gli ordinamenti nazionali, visti anche i sempre più numerosi scandali finanziari di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione degli indici Libor ed Euribor sui tassi dei prestiti interbancari La comunicazione illecita di informazioni privilegiate 1/9 La pratica illecita di Tipping cambia nome ed assume maggior importanza trovando spazio nell’articolo 10 del MAR ed incentivando la cosiddetta “protection of confidence” Purtroppo il regolamento conferma la precedente definizione di informazione privilegiata, nonché i concetti di investitore ragionevole e materiality, un risultato assai deludente ed in contrasto con il principio di determinatezza L’articolo 14 del MAR fa esplicito riferimento al divieto di porre in essere abusi di informazioni privilegiate e comunicazione illecita, nonché alla raccomandazione ad altri di abusare di inside information o indurre altri a fare lo stesso Significative novità riguardano la condotta di Trading, il MAR, infatti, qualifica come utilizzo illecito di informazioni privilegiate la revoca o la modifica di ordini concernenti strumenti finanziari a cui le informazioni si riferiscono, se tali ordini erano stati effettuati prima di entrare in possesso delle informazioni privilegiate La comunicazione illecita di informazioni privilegiate 2/9 Il legislatore comunitario inoltre precisa che: dopo che il soggetto ha ricevuto l’inside information qualsiasi modifica agli ordini è da intendersi come una presunta condotta abusiva di insider trading Anche per quanto riguarda il Tuyautage, ossia la raccomandazione di investimenti sfruttando le informazioni privilegiate senza che esse vengano rese note, le novità introdotte dalla nuova normativa sono esigue Viene inserita tra le condotte punibili anche l’induzione, la quale, si concretizza nel momento in cui l’insider sulla base delle informazioni privilegiate, induce un terzo a compiere operazioni di trading o a revocare o modificare un ordine già immesso La comunicazione illecita di informazioni privilegiate 3/9 Una nuova condotta legittima viene introdotta con il regolamento n.596/2014, ovvero la predisposizione di sondaggi di mercato che vengono definiti come “interazioni tra un venditore di strumenti finanziari e uno o più investitori potenziali che hanno luogo prima dell’annuncio di un’operazione, al fine di determinare l’interesse di detti investitori e il prezzo, le dimensioni e la struttura della possibile operazione” I vantaggi derivanti dai sondaggi di mercato sono molteplici: 1) utilità in momenti in cui il mercato non suscita fiducia nell’opinione pubblica o quando vi è un elevato grado di volatilità; 2) facilitazione nella valutazione dell’interesse dell’investitore medio; 3) compatibilità tra le posizioni di emittenti, azionisti e stakeholder L’articolo 11 MAR delinea i soggetti che possono effettuare sondaggi di mercato e cioè emittenti, offerenti sul mercato secondario di uno strumento finanziario, o partecipanti al mercato delle quote di emissioni, oppure terzi che agiscono in nome o per conto dei precedenti La comunicazione illecita di informazioni privilegiate 4/9 Nel capo III del MAR viene stigmatizzato l’obbligo di comunicazione delle informazioni privilegiate; attraverso l’articolo 17 si ribadisce il dovere dell’emittente di comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le inside information, che riguardano direttamente detto emittente, tenendo presente il requisito di assenza di notorietà che le caratterizza La disposizione mira ad evitare i fenomeni di abuso di mercato e contestualmente, a salvaguardare gli investitori che altrimenti potrebbero essere fuorviati, secondo il criterio di accessibilità alle notizie, che deve essere agevole, pronta ed indistintamente possibile, garantendo un maggior livello di trasparenza e parità informativa sui mercati finanziari L’intenzione del legislatore comunitario era quella di chiarire il fatto che fosse possibile abusare di un’informazione privilegiata prima che l’emittente fosse tenuto a comunicarla, purtroppo però, nella versione finale del regolamento il riferimento agli obblighi di disclosure è stato eliminato La comunicazione illecita di informazioni privilegiate 5/9 La revisione della disciplina europea sulla tenuta dei registri Insider si è resa necessaria per l’assenza di una regola di armonizzazione massima a riguardo, che ha reso complicato il pieno rispetto della vigente normativa, dando origine a molteplici varianti nei diversi paesi membri e ad ingenti oneri amministrativi inutili Il nuovo regolamento ha l’obiettivo di eliminare tali discrezionalità e prevede un regime europeo unico sia in termini di durata (5 anni dopo l’elaborazione o l’aggiornamento) che di contenuto L’articolo 18 MAR stabilisce che sia gli emittenti sia le persone che operano in nome e per conto di essi devono redigere un elenco di tutte le persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, tenerlo aggiornato e, se richiesto dall’autorità competente, trasmetterlo Un’importante esenzione da tale obbligo riguarda le PMI, tutelate particolarmente dal legislatore comunitario a causa della crisi, attraverso una significativa riduzione dei costi amministrativi a loro carico La comunicazione illecita di informazioni privilegiate 6/9 In conclusione del terzo capo del regolamento il legislatore europeo inserisce la disciplina della comunicazione di informazione ai media, affermando che “ qualora siano comunicate o diffuse informazioni e qualora siano elaborate o diffuse raccomandazioni ai fini dell’attività giornalistica o di altre forme d’informazione, la comunicazione o la diffusione sarà valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e quella di espressione in altri mezzi d’informazione, nonché dalle norme o dei codici che disciplinano la professione di giornalista” Tutto ciò, a meno che, non ci siano dei guadagni, diretti o indiretti, per il giornalista che diffonde le informazioni o per le persone a lui vicine, o ancora se l’intento del soggetto fosse quello di fuoriviare il mercato, per quanto riguarda la domanda, l’offerta o il prezzo degli strumenti finanziari La comunicazione illecita di informazioni privilegiate 7/9 Per quanto riguarda l’ipotesi del ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate da parte di un soggetto emittente con la nuova normativa viene superato il regime opzionale predisposto dalla MAD in cui le singole autorità nazionali potevano richiedere di essere informate preventivamente Il nuovo regolamento stabilisce ancora che gli emittenti debbano comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate, perciò dispone che essi informino l’autorità competente soltanto nel momento in cui ha luogo la pubblicazione, prendendo coscienza dell’ipotesi che tale comunicazione in determinati casi possa essere dannosa La scelta del legislatore europeo è stata quindi quella di uniformare i criteri secondo i quali, la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico può essere ritardata al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, che puo essere soggetto a problemi temporanei di liquidità La comunicazione illecita di informazioni privilegiate 8/9 Due sono quindi le tipologie di regime di ritardo che il MAR illustra in funzione del tipo di informazione la cui diffusione viene ritardata: 1) Il primo regime è previsto per il caso in cui, le informazioni di cui si ritarda la diffusione siano di rilevanza sistemica, in tal caso, è richiesta una preventiva autorizzazione da parte dell’autorità che dovrà verificare il rispetto di specifiche condizioni, come ad esempio, il fatto che il ritardo sia nell’interesse del pubblico e che la confidenzialità possa essere assicurata 2) Nei casi ordinari di ritardo, invece, l’emittente è investito di maggior autonomia, ma anche della responsabilità della decisione di ritardare l’informativa al pubblico; viene infatti prevista dal MAR la comunicazione ex post delle informazioni privilegiate da parte dell’emittente all’autorità competente. La comunicazione illecita di informazioni privilegiate 9/9 Per tutti gli argomenti fin qui illustrati, viene espressamente richiesto nel regolamento l’intervento dell’ESMA per presentare progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commisione, entro scadenze che vanno, a seconda dei casi, da luglio 2015 a luglio 2016 L’ESMA è infatti intervenuta su alcune delle questioni, tramite l’emanazione del Technical Advice del 3 febbraio 2015 indirizzato alla Commissione Europea riguardo l’implementazione delle misure tecniche e di dettaglio del MAR, al quale si sono aggiunti in data 28 settembre 2015 i relativi Technical Standards Il Technical Advice è intervenuto soprattutto per quanto riguarda i ritardi nella disclosure di informazioni privilegiate stabilendo che essi debbano essere notificati all’autorità amministrativa dello Stato membro dove è collocato l’ufficio dell’issuer. I paesi terzi dovranno invece comunicarli all’autorità dello Stato membro in cui l’emittente in questione ha richiesto per la prima volta l’ammissione al trading, in alternativa deve essere presa come riferimento la prima piattaforma di scambio utilizzata (e quindi l’autorità dello Stato membro a cui essa appartiene) Novità sul versante della manipolazione del mercato 1/3 Il regolamento MAR introduce il divieto di tentare di porre in essere manipolazioni del mercato (vale lo stesso per l’abuso d’informazioni privilegiate ma NON per la comunicazione illecita) Il legislatore comunitario ha poi completato la disciplina della market manipulation aggiungendo ulteriori fattispecie, affinché potessero essere irrogate le giuste sanzioni per ogni categoria di reato in ascesa sui mercati borsistici, onde evitare distorsioni nell’economia reale, perdite ai danni dei riparmiatori e abbassamenti nel grado di fiducia nel mercato finanziario L’articolo 12 del MAR elenca nove tipologie di attività o comportamenti che costituiscono manipolazione del mercato (la quarta, la settima e la nona sono state aggiunte rispetto alla MAD) La più rilevante delle nuove condotte manipolative è sicuramente quella relativa agli indici di riferimento (benchmark) Novità sul versante della manipolazione del mercato 2/3 La seconda nuova categoria di manipolazione riguarda invece l’inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e/o ad alta frequenza La terza ed ultima categoria si riferisce all’acquisto o vendita sul mercato secondario in anticipo rispetto alle normali aste, con l’effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell’asta ad un livello anormale o di indurre in errore gli altri partecipanti alla stessa asta L’allegato I al regolamento MAR mostra un elenco non tassativo di indicatori e segnali che potrebbero costituire potenziali manipolazioni Degno di nota è il fatto che il legislatore lasci aperta la porta a nuove fattispecie di manipolazione che potrebbero sorgere con l’incessante sviluppo dei mercati finanziari, tramite la dicitura “altri artifici” Novità sul versante della manipolazione del mercato 3/3 La proposta di regolamento aveva invece sollecitato diverse perplessità riguardo al fatto che venissero eliminate in toto le prassi di mercato ammesse, ossia la facoltà, da parte delle Autorità di vigilanza, di ammettere mediante una procedura legislativamente vincolata, quelle prassi che caratterizzano (o potrebbero in futuro caratterizzare) il comportamento degli operatori nella strutturazione degli scambi Fortunatamente però, durante la fase del dibattito parlamentare e consiliare, è stato fatto un passo indietro e le prassi di mercato hanno trovato ancora una volta spazio all’interno della disciplina europea sul Market Abuse, all’articolo 13 MAR dove si stabilisce che l’ESMA debba esprimere un parere non vincolante sulle conseguenze che potrebbero scaturirne prima dell’adozione delle prassi stesse (entro due mesi). Inoltre, il suddetto articolo contiene un corposo elenco di criteri che le Autorità di vigilanza devono rispettare per la definizione e la revisione delle stesse prassi. Attività di prevenzione e Whistleblowing 1/6 Il tema della prevenzione degli abusi di mercato ha suscitato l’interesse della normativa comunitaria fin dall’emanazione della prima direttiva sull’Insider Trading risalente al 1989, per poi estendersi, tramite la MAD, anche alla manipolazione del mercato Il legislatore europeo del 2014 compie un ulteriore passo in avanti prevedendo all’interno del MAR un articolo (16) appositamente dedicato all’istituzione e al mantenimento, da parte di gestori del mercato ed imprese d’investimento, di dispositivi, sistemi e procedure efficaci al fine di prevenire ed individuare non solo le condotte illecite ma anche i meri tentativi, i quali devono essere immediatamente segnalati all’autorità competente Si riesce così a far proghedire l’opera, iniziata con la direttiva 2003/6/CE, di garantire una sempre più agevole tracciabilità delle pratiche di Market Abuse e di donare trasparenza alle operazioni effettuate dai possibili insider Attività di prevenzione e Whistleblowing 2/6 Sull’argomento si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilendo che per prevenire qualsiasi abuso di informazioni privilegiate, un’informazione deve essere comunicata al pubblico anche se il suo detentore non sa quale influenza precisa essa avrà sui prezzi degli strumenti finanziari; in caso contrario, il detentore dell’informazione potrebbe allegare l’esistenza di un’incertezza per trarne profitto Anche le operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione a livello dell’emittente costituiscono una misura preventiva contro gli abusi di mercato come anche la loro pubblicazione Ma la punta di diamante del regolamento MAR per quanto riguarda il regime di prevenzione è costituita sicuramente dall’introduzione della prima normativa europea avente ad oggetto l’istituto dei whistleblower, ovvero individui che denunciano pubblicamente o che riferiscono alle autorità l’esistenza di attività illecite o fraudolente all’interno delle proprie sedi di lavoro, correndo il rischio di incorrere in ritorsioni da parte dei colleghi e/o dei superiori Attività di prevenzione e Whistleblowing 3/6 L’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario è dunque quello di agevolare sia gli stessi intermediari sia le Autorità di vigilanza nella tempestiva individuazione di condotte illecite, in modo da poter intervenire adeguatamente al fine di attenuare o prevenire gli esiti dannosi Si è stabilito inoltre di estendere a chiunque, e e quindi non solo agli operatori di mercato in senso stretto, la possibilità di segnalare all’Autorità di vigilanza potenziali violazioni della disciplina legale in materia La volontà è quindi quella di imporre un unico regime europeo in materia di segnalazione a tutte le legislazioni nazionali che ancora ne sono sprovviste L’auspicio è che il legislatore europeo intervenga tramite una direttiva appositamente dedicata al Whistleblowing sia nel settore pubblico che in quello privato, così da colmare il gap esistente tra legislazione europea e inglese/statunitense Attività di prevenzione e Whistleblowing 4/6 Il settantaquattresimo considerando del MAR sottolinea l’importanza delle segnalazioni delle potenziali irregolarità nei confronti delle autorità competenti, a tal proposito devono essere previsti appositi incentivi per chi, in buona fede, fa conoscere nuove informazioni, senza tuttavia dimenticare che anche le persone accusate necessitano di tutela I dispositivi funzionali alla buona riuscita delle segnalazioni sono molteplici: 1) gli Stati membri dovranno prestabilire appositi canali di comunicazione dotati di massima sicurezza; 2) proteggere in ambito lavorativo sia le persone che segnalano che quelle che vengono accusate; 3) garantire la protezione di tutti i dati personali nonché la riservatezza delle identità durante ogni fase della procedura; 4) ogni paese deve far mettere in atto, ai datori di lavoro appartenente al settore dei servizi finanziari, le adeguate procedure interne affinché i loro dipendenti possano segnalare eventuali violazioni al regolamento, nonché a incentivare finanziariamente lo Whistleblowing Attività di prevenzione e Whistleblowing 5/6 Il Technical Advice dell’ESMA suggerisce quanto segue: Le procedure di raporting devono essere eseguite sia da persone giuridiche che fisiche; i canali di comunicazione dovranno essere autonomi e indipendenti; modalità sia scritte che orali, tramite registrazioni, conversazioni telefoniche e incontri fisici; sezioni specifiche nei siti web, così da garantire un elevato e durevole livello di sicurezza nello svolgimento delle indagini Con l’entrata in vigore del MAR l’Italia dovrà adeguarsi e prevedere un regime di tutela specifico per gli whistleblower, poiché attualmente esistono solo tutele parziali, incomplete ed indirette introdotte nel 2012 dalla legge Severino limitatamente all’ambito della Pubblica Amministrazione Nasce anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) come desitinatario delle segnalazioni Attività di prevenzione e Whistleblowing 6/6 Percentuale di Stati membri con assenza di protezione, protezione parziale e tutele avanzate per gli whistleblower Gli Stati con protezione parziale sono 16, quelli senza 7, infine, 4 hanno tutele avanzate. Autorità di vigilanza competenti 1/6 La presenza di mercati sempre più interconnessi, di operatori sempre più cross border e la crisi finanziaria che ha investito tutta l’Europa, negli anni, hanno creato l’esigenza di coordinare maggiormente tra loro le autorità nazionali nel settore della supervisione, per venire incontro alle problematiche sempre più stringenti di preservazione dell’integrità dei mercati, rinnovando di conseguenza la regolamentazione vigente Per quanto riguarda la disciplina sul Market Abuse, il legislatore comunitario ha rafforzato tale aspetto della normativa suddetta, fissando una serie dettagliata di regole, tramite gli articoli da 22 a 29 del MAR, interamente dedicate alle Autorità di vigilanza Ma la vera novità risiede nel ruolo di assoluta centralità di cui è stata investita l’ESMA nel garantire l’effettivo allineamento del sistema di regolazione dei mercati finanziari Autorità di vigilanza competenti 2/6 L’ESMA, oltre ad occuparsi del coordinamento della tutela del mercato finanziario a livello comunitario, delle investigazioni e di facilitare la comunicazione tra Stati membri, costituirà un vero e proprio centro di ricezione e pubblicazione di informazioni Per quanto riguarda le singole nazioni, in perfetto accordo con la direttiva 2003/6/CE, l’articolo 22 MAR stabilisce che per ognuna, debba essere designata un’unica autorità amministrativa competente, alla quale venga affidato il compito di far rispettare nel proprio territorio la normativa comunitaria sugli abusi di mercato. Le autorità competenti possono operare sia direttamente che in collaborazione ed anche mediante delega I poteri necessari per svolgere funzione di vigilanza a livello nazionale si distinguono in due categorie, la prima relativa al controllo, mentre la seconda all’indagine Autorità di vigilanza competenti 3/6 Tra i nuovi poteri attribuiti alle authority figurano quelli di ottenere oltre alle registrazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e informazioni relative al traffico di dati degli operatori di telecomunicazioni nonché di accedere a documenti e locali privati (previa autorizzazione giudiziaria), laddove sia ragionevole sospettare il compimento di condotte di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato Infine il MAR impone a tali Autorità di vigilanza di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia corretamente informato con riguardo, tra l’altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all’emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false di pubblicare una dichiarazione di rettifica Sarà compito degli Stati membri provvedere all’adozione delle misure appropriate che garantiscano alle authority di disporre di tutti i poteri di vigilanza loro affidati dalla nuova normativa europea sugli abusi di mercato Autorità di vigilanza competenti 4/6 La collaborazione fra le autorità competenti dei diversi Stati membri continua a rivestire centrale importanza nella nuova regolamentazione sulla disciplina degli abusi di mercato La prima novità in ambito cooperativo, introdotta dal regolamento (UE) n. 596/2014, riguarda il fatto che, come stabilito dall’articolo 24, le autorità competenti debbano collaborare con l’ESMA, fornendole tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei propri compiti Il MAR inoltre raccomanda anche la cooperazione con paesi terzi, estendendo ulteriormente il campo di applicazione della direttiva 2003/6/CE, al fine di garantire un efficiente scambio di informazioni tra Stati che consenta a ogni autorità competente di svolgere le proprie funzioni nel rispetto della nuova normativa L’ESMA dovrà essere prontamente informata nel caso in cui uno Stato membro voglia concludere i suddetti accordi cercando di agevolare e coordinare le rispettive autorità competenti e di controllo Autorità di vigilanza competenti 5/6 Per quanto riguarda gli obblighi di cooperazione, anzitutto il MAR stabilisce che lo scambio di informazioni fra Stati membri debba avvenire senza indebiti ritardi (immediatamente) Si amplia in seguito la categoria delle delle circostanze eccezionali in cui un’autorità competente può rifiutarsi di rispondere ad una richiesta di informazioni, comprendendo anche situazioni in cui l’accoglimento della stessa potrebbe nuocere alle indagini (anche di natura penale) dell’autorità presa in considerazione estendendo la prima circostanza alla lotta contro il terrorismo e altre forme di criminalità grave Le autorità competenti nazionali potranno inoltre richiedere l’assitenza delle altre NCAs per ciò che concerne ispezioni ed investigazioni, dandone notizia all’ESMA che in determinati casi, come ad esempio dove sorgano effetti transfrontalieri, coordinerà le indagini, se richiesto da una delle authority Autorità di vigilanza competenti 6/6 L’importanza di questo specifico ambito della disciplina è dovuta all’obiettivo di debellare le condotte illecite di abuso di mercato per assicurare una visione consolidata dei mercati finanziari e a pronti e permettere di individuare e irrogare sanzioni per fenomeni di Market Abuse tra mercati diversi e transfrontalieri Viste le molte difficoltà che possono derivare dall’applicazione dei principi e delle norme suddette, sarà ancora una volta, compito dell’ESMA garantire condizioni uniformi di apllicazione entro la data di entrata in vigore del regolamento MAR e della direttiva MAD II La direttiva 2014/57/UE (MAD II) 1/2 La Criminal Sanctions Market Abuse Directive è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 giugno 2014, senza particolari attività emendative, a diferrenza del MAR, dopo la sola prima lettura Alla direttiva è demandata l’individuazione dello standard minimo di reazione punitiva (penale) che gli ordinamenti nazionali devono garantire a fronte di violazioni della normativa regolamentare e ad essa è attribuito l’obiettivo dichiarato, assieme al MAR, di uniformare il trattamento amministrativo e penale riservato alle più gravi condotte integranti i reati di abuso di mercato, rafforzando ne di conseguenze le attività di prevenzione Nel 2009 il rapporto De Larosière definiva i regimi sanzionatori degli Stati membri come deboli ed eterogenei, laddove sarebbero dovuti essere uniformi, severi e dissuasivi così da fungere da reale deterrente alle condotte abusive al fine di preservare l’integrità del mercato La direttiva 2014/57/UE (MAD II) 2/2 L’assenza di un regime sanzionatorio europeo unico permetteva agli autori dei reati di Market Abuse di sfruttare le normative meno rigorose, tramite il compimento di arbitraggi regolamentari ed aggirando la normativa comune L’importanza del provvedimento legislativo in analisi è quindi data dal fatto che esso si rivolge a TUTTI gli Stati europei, imponendo loro di disciplinare penalmente le condotte ivi indicate e costituendo così un punto di partenza fondamentale in relazione all’obiettivo di omogeneità della normativa La direttiva dovrà essere recepita entro il 3 luglio 2016; soltanto il Regno Unito e la Danimarca non applicheranno tale disposizione continuando a far affidamento sulle loro leggi nazionali di diritto penale Per quanto riguarda l’Italia, il recepimento della MAD II è avvenuto tramite l’articolo 11 della legge di delegazione europea 2014 A.C. 3123-A, approvata dal Parlamento il 30 giugno 2015, ben un anno prima della deadline imposta (a differenza del passato) Il nuovo sistema sanzionatorio contro il Market Abuse L’approccio seguito dalla CSMAD risulta essere molto più robusto rispetto a quello attualemente vigente, come dimostrano le seguenti parole: “l’introduzione, da parte di tutti gli Stati membri, di sanzioni penali almeno per i reati gravi di abuso di mercato, ossia quelli commessi dolosamente, è essenziale per garantire l’attuazione efficace della politica dell’Unione” L’innovazione maggiormente degna di nota apportata dal legislatore europeo è sicuramente contenuta nell’articolo 3 della MAD II, dove si stabilisce che tale articolo di applichi anche a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle previgenti e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni Questa clausola di apertura ricomprenderebbe quindi anche i cosiddetti insider secondari, i quali tornerebbero a compiere un reato (e non un illecito amministrativo), come succedeva prima dell’emanazione della MAD. Tale novità comporterebbe quindi una rilevante modifica dell’attuale disciplina italiana dovendo attribuire rilevanza penale anche a quei soggetti in relazione ai quali non sia ravvisabile alcun collegamento funzionale tra la posizione occupata, l’attività svolta e l’accesso all’informazione Sanzioni amministrative VS sanzioni penali 1/4 Al fine di assicurare un approccio comune negli Stati membri riguardo alle sanzioni amministrative da imporre nei casi di abuso di mercato, il regolamento MAR al quinto capo prevede specifiche disposizioni (integrate da quelle di tipo penale contenute nella direttiva CSMAD) La potestà sanzionatoria di tipo amministrativo viene quindi attribuita dal MAR alle autorità competenti designate dai singoli paesi dell’Unione i quali, conformemente al diritto nazionale, garantiscono che le autorità competenti abbiano il potere di adottare le più adeguate sanzioni Mentre la direttiva 2003/6/CE imponeva l’adozione di misure e sanzioni di natura amministrativa per reprimere condotte di market abuse, lasciando piena discrezionalità riguardo a quelle penali, l’attuale quadro normativo appare ben diverso facendo emergere una PROSPETTIVA ROVESCIATA rispetto al passato, nella quale vi è l’obbligo di previsione di sanzioni penali e la facoltà da parte degli Stati membri di predisporne altre amministrative Sanzioni amministrative VS sanzioni penali 2/4 Sembra dunque, che l’intento del legislatore comunitario sia quello di affidare al diritto penale gli illeciti più gravi, riservando le sanzioni amministrative a quelli di minor rilevanza, o comunque non caratterizzati da dolo intenzionale Il MAR, oltre ad individuare dettagliatamente la tipologia di sanzioni applicabili, ne determina, nel caso di quelle pecuniarie anche il quantum; ciò indica chiaramente la volontà di tener fermo l’impianto sanzionatorio di natura amministrativa aggiungendovi, nel caso di reati gravi, le sanzioni penali previste dalla MAD II ovvero di optare esclusivamente per le ultime Il regolamento prevede nei confronti di una persona fisica sanzioni amministrative pecuniarie massime d’importo almeno pari a 5 milioni di euro per Insider Trading e Market Manipulation e Improper Disclosure; un milione di euro per gli emittenti che non provvedono a comunicare al pubblico le informazioni privilegiate e/o che non rispettino gli obblighi di segnalazione e di 500.000 euro nel caso in cui non si rispettino gli obblighi di redazione (Insider List) Sanzioni amministrative VS sanzioni penali 3/4 Le persone giuridiche, comprensibilmente, sono soggette a sanzioni più onerose che possono consistere nelle prime due ipotesi, anche in percentuali del fatturato totale annuo (15% e 2%) della persona giuridica interessata, in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione (Anche questo particolare non è attualmente contenuto nel TUF) Nulla vieta comunque agli Stati membri di prevedere che le autorità competenti nazionali possano infliggere sanzioni di importo più elevato Fondamentale anche la pubblicità delle sanzioni, confermata dal MAR, la quale secondo il legislatore comunitario costituisce un potente deterrente Altre misure amministative: temporanea interdizione dall’esercizio dell’attività professionale; confisca di beni; restistituzione dei guadagni realizzati (o delle perdite evitate) per quanto possano essere determinati (...) Sanzioni amministrative VS sanzioni penali 4/4 Le sanzioni penali imposte alle persone fisiche dalla direttiva 2014/57/UE consistono nella reclusione con durata massima non inferiore a 4 anni per quanto riguarda i reati di abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato e di non meno di 2 anni per i colpevoli di divulgazione illecita di informazioni privilegiate Nulla vieta però, anche in questo caso, che i paesi dell’Unione possano adottare o mantenere norme di diritto penale più severe Inoltre, la MAD II interviene tramite l’articolo 6 anche sull’induzione, il favoreggiamento, il concorso ed il tentativo, riguardo alle condotte illecite suddette, stabilendo che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie affinché questi concetti rientrino tutti nella classe dei reati punibili di Market Abuse, con l’unica eccezione del tentativo di mettere in atto pratiche di tipping il cui divieto non è previsto nella direttiva La responsabilità delle persone giuridiche Il legislatore comunitario ritiene anche che sia opportuno estendere alle persone giuridiche la responsabilità penale o meno per la commissione dei crimini finanziari di abuso di mercato, attraverso sanzioni penali o altre misure effettive, proporzionate e soprattutto dissuasive La MAD II impone quindi agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano rispondere dei reati suddetti commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che operi individualemente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica, SENZA escludere dall’azione penale le persone fisiche che possono avere ruoli di autori, istigatori o concorrenti L’articolo 9 stabilisce inoltre che le persone giuridiche responsabili di abusi di mercato debbano essere punite dai rispettivi paesi di origine anche con altre misure quali ad esempio l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività d’impresa, l’assoggettamento a controllo giudiziario e la chiusura permanente o temporanea dei locali usati per commetere il reato La responsabilità degli enti 1/2 Quali saranno i riflessi della novità legislativa in merito alla responsabilità amministrativa degli enti per i crimini di abuso di mercato? (Attualmente disciplinati in Italia dal decreto legislativo n. 231/2001,le cui disposizioni sono rese applicate agli illeciti amministrativi dall’art. 187 TUF) L’impianto sanzionatorio introdotto dalla MAD II sembra essere molto più rigoroso rispetto a quello dell’art. 25 sexies del d.lgs 231/2001 che prevede attualmente una sanzione pecuniaria per un valore che va da un minimo di 400 ad un massimo di 1000 quote con la facoltà del giudice di aumentare la sanzione fino a 10 volte il prodotto o il profitto derivante dal reato, quando essi siano di rilevante gravità La CSMAD impone invece agli Stati membri di adottare ANCHE sanzioni interdittive, le quali solo in parte ricalcano quelle predisposte dal d.lgs. 231/2001 La responsabilità degli enti 2/2 Appare evidente quindi, che il legislatore italiano dovrà intervenire, entro il 3 luglio 2016, modificando il decreto e adeguandolo alle disposizioni europee Il legislatore europeo invece, dovrà controllare che non si verifichino possibili cumuli di sanzioni a fronte di una medesima condotta, basti pensare che in Italia il compimento di abusi di mercato, oltre ad essere punito sia penalmente che in via amministrativa (principio del NE BIS IN IDEM), dà anche corso all’applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 e al pagamento delle relative somme da parte dell’ente Sarà però necessario attendere che il legislatore comunitario intervenga sul sistema vigente, per adeguarlo alle indicazioni contenute nella direttiva 2014/57/UE, prima di poter esprimere valutazioni sul peso delle novità introdotte a livello europeo sul regime della responsabilità amministrativa degli enti Alcune rappresentazioni grafiche 1/10 INSIDER TRADING GRAFICO 1. Introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie negli Stati membri dopo l’emanazione della MAD Fonte: CESR, Report – EXECUTIVE SUMMARY TO THE REPORT ON ADMINISTRATIVE MEASURES AND SANCTIONS AS WELL AS THE CRIMINAL SANCTIONS AVAILABLE IN MEMBER STATES UNDER THE MARKET ABUSE DRIECTIVE (MAD) (REF. CESR/07-693). In materia di abuso di informazioni privilegiate, 21 paesi su 29 (includendo anche Norvegia e Islanda) hanno introdotto sanzioni amministrative pecuniarie. Alcune rappresentazioni grafiche 2/10 GRAFICO 2. Introduzione di sanzioni amministrative di diversa natura negli Stati membri dopo l’emanazione della MAD In materia di abuso di informazioni privilegiate, 24 paesi su 29 hanno introdotto sanzioni amministrative di diversa natura. Alcune rappresentazioni grafiche 3/10 GRAFICO 3. Introduzione di sanzioni penali negli Stati membri dopo l’emanazione della MAD In materia di abuso di informazioni privilegiate, 24 paesi su 29 hanno introdotto sanzioni amministrative di diversa natura. Alcune rappresentazioni grafiche 4/10 MARKET MANIPULATION GRAFICO 4. Introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie negli Stati membri dopo l’emanazione della MAD In materia di manipolazione del mercato, 25 paesi su 29 hanno introdotto sanzioni amministrative pecuniarie Alcune rappresentazioni grafiche 5/10 GRAFICO 5. Introduzione di sanzioni amministrative di diversa natura negli Stati membri dopo l’emanazione della MAD In materia di manipolazione del mercato, 24 paesi su 29 hanno introdotto sanzioni amministrative diverse da quelle pecuniarie. Alcune rappresentazioni grafiche 6/10 GRAFICO 6. Introduzione di sanzioni penali negli Stati membri dopo l’emanazione della MAD In materia di manipolazione del mercato, 25 paesi su 29 hanno introdotto sanzioni penali per questo reato. Alcune rappresentazioni grafiche 7/10 ITALIA GRAFICO 7. Casistica dei reati di abuso di mercato sanzionati dalla CONSOB Fonte: CONSOB, L’attività ispettiva e i provvedimenti sanzionatori, in Relazioni annuali per gli anni 2007-2014. Nel 2014 i provvedimenti sanzionatori assunti dalla CONSOB per violazioni della normativa in materia di abusi di mercato sono stati in totale nove (quattordici nel 2013), di cui due hanno riguardato fattispecie di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis del TUF) e sette hanno integrato casi di accertata manipolazione del mercato (art. 187-ter del TUF). Alcune rappresentazioni grafiche 8/10 GRAFICO 8. Importo delle sanzioni amministrative e delle confische disposte dalla CONSOB per i crimini di Market Abuse Nel 2014 sono state applicate sanzioni pecuniarie pari a circa 11,8 milioni di euro (21,6 milioni nel 2013) nei confronti di ventiquattro soggetti, di cui tredici persone fisiche e undici persone giuridiche. Queste ultime in otto casi sono state sanzionate per violazione dell’art 187-quinquies del TUF (Responsabilità dell’ente) per complessivi 6,8 milioni di euro. È stata inoltre disposta la confisca di beni ai sensi dell’art. 187-sexies del TUF, per un valore complessivo di 396.000 euro, tale importo risulta in netto calo rispetto a quelli degli anni precedenti. Alcune rappresentazioni grafiche 9/10 GRAFICO 9. Pene accessorie riportate dalla CONSOB Fonte: CONSOB, L’attività ispettiva e i provvedimenti sanzionatori, in Relazioni annuali per gli anni 2007-2014 (valori in mesi di detenzione). Nel 2014, nei confronti delle persone fisiche responsabili delle violazioni oggetto di analisi, è stata applicata anche la sanzione accessoria obbligatoria di cui all’art. 187-quater del TUF (perdita dei requisiti di onorabilità e incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate) per complessivi centocinquantasei mesi (duecentotrentuno nel 2013), per un periodo minimo di sei mesi e fino a un massimo di ventotto mesi procapite. Alcune rappresentazioni grafiche 10/10 DANIMARCA GRAFICO 10. Casistica dei reati di abuso di mercato riportati dalla Danish FSA Fonte: FINANSTILSYNET, Market abuse statistics 2006-2014, al link https://www.finanstilsynet.dk/en/Tal-og-fakta/Statistik-noegletalanalyser/Markedsmisbrugsstatistik/Arkiv.aspx. Nel 2014 la FSA ha rilevato cinquantanove casi di Insider Trading di cui otto di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e quarantasette casi di Market Manipulation. Conclusioni 1/2 La riforma europea degli abusi di mercato, assieme alla MiFID Review, costituisce sicuramente uno degli obiettivi di maggior interesse per il legislatore comunitario in materia di diritto del mercato mobiliare, soprattutto in vista della tanto auspicata Capital Markets Union ed essendo già state poste le fondamenta della Banking Union che, però, da sola non basta a conseguire un elevato grado di stabilità economica Alla luce delle prescrizioni del nuovo pacchetto normativo, nonostante le numerose critiche ricevute da parte di dottrina e giurisprudenza, il legislatore europeo ha comunque fatto notevoli passi avanti nella lotta contro gli abusi di mercato, pur lasciando molteplici questioni irrisolte Non è da escludere un ulteriore intervento di revisione, trascorsi quattro anni dall’applicazione della disciplina, con la finalità di limitare sempre più la discrezionalità dei legislatori nazionali Conclusioni 2/2 L’esempio della riforma del Market Abuse dimostra quindi che il legislatore comunitario intende garantire un campo di gioco livellato (level playing field) tanto nel settore finanziario quanto in quello bancario cercando così di riacquistare la fiducia degli investitori A fronte dell’iper-regolamentazione che negli ultimi tempi ha caratterizzato sia la legislazione statunitense che, ancor più pesantemente, quella comunitaria, si renderà necessario, inoltre, uno snellimento dell’attuale normativa finanziaria per favorire la nascita dell’Unione Finanziaria Non resta che aspettare l’entrata in vigore del MAR e della MAD II, quando i nodi verranno al pettine, e si comprenderà finalmente se i due provvedimenti legislativi potranno segnare una svolta nel panorama europeo in materia di abusi di mercato o se costituiranno un’occasione mancata come in passato Riferimenti bibliografici fondamentali AMATI E., Abusi di mercato e sistema penale, Giappichelli, Torino, 2012 ANNUNZIATA F., La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2014 BRUSEGAN C., Nuove frontiere in materia di insider trading: verso una regolamentazione europea omogenea?, Archivio Penale 2015 n.1 VINCENZI S., Gli abusi di mercato, dalle norme alla prassi operativa, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 2012 CANZIO G. - CERQUA L. - LUPÁRIA L.(a cura di), Diritto penale delle società - Tomo primo, CEDAM, PADOVA, 2014 D’ALESSANDRO F., Regolatori del mercato, Enforcement e sistema penale, Giappichelli, Torino, 2014. 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