Indennità di mobilità e rioccupazione

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Indennità di mobilità e rioccupazione
Indennità di mobilità e rioccupazione
1. Attività lavorativa all'estero e iscrizione nelle liste di mobilità e relativa
indennità economica
Premessa: l'articolo 8 commi 6 e 7 della legge 223/91 prescrive che:" il lavoratore
in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale,
ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista", con sospensione
dell'indennità per le giornate di lavoro svolto, nonchè per quelle afferenti ai periodi
di prova non superata relativa a contratti a tempo pieno e indeterminato.
Che disciplina si applica nel caso di rioccupazione di lavoratori beneficiari della
mobilità presso un Paese UE o extracomunitario? Al quesito risponde INPS:
a)rioccupazione presso un paese UE: il diritto alle prestazioni e al trattamento di
mobilità viene mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui
il disoccupato ha cessato di essere disponibile al lavoro nel paese che ha lasciato
(esempio Italia). Complessivamente però non può essere superato il periodo
massimo di erogazione della mobilità ( 1 anno, 2 anni 3 anni).
b)rioccupazione in paesi extracomunitari: il messaggio INPS 17576/2008 dispone la
perdita del beneficio-iscrizione nella lista e percezione indennità- solo nel
caso che evidenti ragioni di tempo e di luogo, impediscano al lavoratore
impiegato all'estero, una immediata disponibilità al lavoro nel terriorio nazionale.
E' possibile invece conservare l'iscrizione e l'indennità economica nel caso di
soggiorni di breve durata per gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un
familiare (presentare idonea documentazione) e nei casi di soggiorni turistici di
breve durata.
La posizione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali:
il Ministero, in risposta ad un interpello ( n°11/2013) dell'8 marzo 2013, considerato il
parere dell'INPS e visto il contesto internazionale improntato ad una accresciuta
"globalizzazione economica" che ha effetti rilevanti sui mercati del lavoro
nazionali e di libera circolazione dei lavoratori garantita da specifiche normative,
considerato che l'art.8 comma 6 L.233/91 non pone delimitazioni legate al "luogo",
ritiene di rilasciare una interpretazione "estensiva" dell'articolo 8 commi 6 e 7 della
legge 233/1991 nelle ipotesi di rioccupazione all'estero del lavoratore in mobilità.
Pertanto è possibile la rioccupazione in paesi Ue e nei Paesi Convenzionati nonchè
in Paesi extra UE, oltre che nelle ipotesi di rioccupazione in territorio nazionale, di
lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa
subordinata a tempo determinato o parziale.