Indennità di mobilità e rioccupazione
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Indennità di mobilità e rioccupazione
Indennità di mobilità e rioccupazione 1. Attività lavorativa all'estero e iscrizione nelle liste di mobilità e relativa indennità economica Premessa: l'articolo 8 commi 6 e 7 della legge 223/91 prescrive che:" il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista", con sospensione dell'indennità per le giornate di lavoro svolto, nonchè per quelle afferenti ai periodi di prova non superata relativa a contratti a tempo pieno e indeterminato. Che disciplina si applica nel caso di rioccupazione di lavoratori beneficiari della mobilità presso un Paese UE o extracomunitario? Al quesito risponde INPS: a)rioccupazione presso un paese UE: il diritto alle prestazioni e al trattamento di mobilità viene mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere disponibile al lavoro nel paese che ha lasciato (esempio Italia). Complessivamente però non può essere superato il periodo massimo di erogazione della mobilità ( 1 anno, 2 anni 3 anni). b)rioccupazione in paesi extracomunitari: il messaggio INPS 17576/2008 dispone la perdita del beneficio-iscrizione nella lista e percezione indennità- solo nel caso che evidenti ragioni di tempo e di luogo, impediscano al lavoratore impiegato all'estero, una immediata disponibilità al lavoro nel terriorio nazionale. E' possibile invece conservare l'iscrizione e l'indennità economica nel caso di soggiorni di breve durata per gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare (presentare idonea documentazione) e nei casi di soggiorni turistici di breve durata. La posizione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: il Ministero, in risposta ad un interpello ( n°11/2013) dell'8 marzo 2013, considerato il parere dell'INPS e visto il contesto internazionale improntato ad una accresciuta "globalizzazione economica" che ha effetti rilevanti sui mercati del lavoro nazionali e di libera circolazione dei lavoratori garantita da specifiche normative, considerato che l'art.8 comma 6 L.233/91 non pone delimitazioni legate al "luogo", ritiene di rilasciare una interpretazione "estensiva" dell'articolo 8 commi 6 e 7 della legge 233/1991 nelle ipotesi di rioccupazione all'estero del lavoratore in mobilità. Pertanto è possibile la rioccupazione in paesi Ue e nei Paesi Convenzionati nonchè in Paesi extra UE, oltre che nelle ipotesi di rioccupazione in territorio nazionale, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale.