21 maggio 2014

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21 maggio 2014
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21 maggio 2014
Prestazioni Sostegno
Reddito e rioccupazione
Valide le comunicazioni preventive dei datori di
lavoro -INPS Circ.57/2014
L’art.9, comma 5, DL 76/2103, convertito con modifiche
dalla legge 99/2013, definisce valide le comunicazioni
obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli
obblighi di comunicazione della rioccupazione del
lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale
(ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e
in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione edile,
disoccupazione ASpI e miniASpI.
Dunque, il lavoratore titolare di queste prestazioni a
sostegno del reddito, in caso di rioccupazione non è più
obbligato a comunicarlo all’INPS.
Le comunicazioni preventive
con la legge 296/2006 i datori di lavoro privati, compresi
quelli agricoli, gli Enti pubblici economici e le Pubbliche
Amministrazioni, per le tipologie di lavoro subordinato e
per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
anche a progetto (parasubordinati), di socio lavoratore di
cooperativa e di associato in partecipazione con apporto
lavorativo, nonché nei casi di tirocini di formazione e di
orientamento, hanno l’obbligo di comunicazione
preventiva, entro le 24 ore del giorno antecedente a
quello di effettiva assunzione.
Dette comunicazioni preventive sono gestite dal Ministero
del lavoro tramite il sistema informatico UNILAV e acquisite
nelle procedure INPS.
segue a pag 2
In questo numero:
Prestazioni sostegno
reddito e rioccupazione
pag.1-2-3
INPS: la decadenza si
applica dal 6 luglio in
poi
pag.3
Bonus 80 euro ai
lavoratori in CIG, in
disoccupazione e in
mobilità
pag.3-4
Notizie in breve
pag.4
Lavoratori in CIG, in Aspi e Mini-Aspi, in Mobilità,
nessuna comunicazione all’INPS per la rioccupazione
Sono esclusi dall’obbligo della
comunicazione preventiva obbligatoria a
carico del datore di lavoro le categorie
del pubblico impiego con rapporto di
lavoro regolato dalla legge (non
contrattuale), tutti i rapporti di lavoro
autonomo la cui attività non sia
riconducibile al quella coordinata e
continuativa, mentre le Agenzie di
somministrazione, comunicano
l’assunzione dei lavoratori temporanei
entro il 20mo giorno del mese successivo
all’assunzione.
Quindi, in questi casi, l’obbligo della
comunicazione preventiva dell’inizio
dell’attività lavorativa permane in capo
al lavoratore.
La circolare INPS entra in merito alle
singole prestazioni specificando i casi in
cui le comunicazioni preventive dei
datori di lavoro in caso di rioccupazione
esonerano appunto il lavoratore,
dall’obbligo di comunicazione all’INPS.
1. Integrazioni salariali ordinaria
(CIGO), straordinaria (CIGS) e in
deroga
La precedente normativa: il lavoratore
che svolga attività di lavoro autonomo o
subordinato durante il periodo di
integrazione salariale decade dal diritto
al trattamento di integrazione salariale
nel caso in cui non abbia provveduto a
dare preventiva comunicazione all’INPS
dello svolgimento dell’attività lavorativa.
La nuova disciplina: Con la nuova
norma interpretativa le comunicazioni
preventive del datore di lavoro sono ora
valide anche per l’assolvimento degli
obblighi di comunicazione posti a
carico del lavoratore per lo svolgimento
di attività di lavoro subordinato o
parasubordinato.
2. Indennità di mobilità ordinaria, in
deroga, anticipo della mobilità, t. s.
di disoccupazione edile
Durante la percezione dell’indennità di
mobilità, i lavoratori hanno facoltà di
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svolgere attività di lavoro subordinato, a
tempo parziale o a tempo determinato
mantenendo l’iscrizione nella lista di
mobilità con la sospensione dell’indennità
La precedente normativa: i lavoratori
interessati dovevano darne
comunicazione all’INPS entro 5 gg
dall’avvenuta rioccupazione.
In caso di anticipo del trattamento di
mobilità(per avvio attività autonoma)
l’eventuale rioccupazione come
lavoratore subordinato avvenuta nei 24
mesi successivi l’anticipo dell’indennità,
doveva essere comunicata all’INPS
entro 10 gg.
Senza le comunicazioni, era prevista la
cancellazione dalle liste di mobilità e la
perdita del diritto all’indennità dalla
data di rioccupazione, e per l’anticipo
dell’indennità era prevista la restituzione
di quanto riscosso con gli interessi.
La nuova disciplina: la comunicazione
preventiva del datore di lavoro è valida
ai fini dell’assolvimento della
comunicazione obbligatoria gravante
sul lavoratore.
3. Disoccupazione ASpI e miniASpI
La legge 92/2012, istitutiva delle nuove
indennità, prevede che in caso di nuova
occupazione con contratto di lavoro
subordinato,le indennità ASpI e MiniASpI
siano sospese d’ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie rese dal
datore di lavoro, per un max di 6 mesi per
l’ASpI e fino a un max di 5gg per la
MiniASpI.
Al termine le indennità riprendono a
decorrere dal momento in cui era
rimasta sospesa.
La nuova disciplina: nulla si modifica per
la rioccupazione con rapporto di lavoro
subordinato (art2 commi 15 e 23).
il rapporto di lavoro parasubordinato ,
comporta invece l’obbligo in capo al
lavoratore, pena la decadenza del
diritto, di comunicare all’INPS,
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INCA INFormazione – N.30
entro un mese dall’inizio dell’attività, il
reddito annuo che si presume di
ricavare dall’attività lavorativa (art.2
commi 17 e 40).
Il decreto legge 76/2013, oggetto della
circolare INPS, mentre considera valide
le comunicazioni obbligatorie effettuate
dal committente per l’inizio dell’attività
lavorativa parasubordinata , non
esonera il lavoratore percettore di
indennità di disoccupazione
dall’obbligo di rendere la dichiarazione
reddituale.
Decadenza
INPS: non è retroattiva e si applica
solo dal 6 luglio 2011 in poi
INPS con messaggio interno n. 4774, del 19
maggio 2014, non pubblicato, interviene
sulla decadenza triennale di cui all’art. 38
comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni
dall’articolo 1, comma 1, della legge 15
luglio 2011 n.111.
INPS ricorda che “Per effetto della nuova
disposizione, la decadenza… trova
applicazione non solo nei casi in cui la
domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere il
riconoscimento del diritto alla prestazione
pensionistica, ma anche nei casi in cui essa
sia indirizzata a conseguire l’adeguamento
della prestazione già riconosciuta in un
importo inferiore a quello spettante”.
Citata la sentenza della Corte
Costituzionale n°69/2014, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della norma nella
parte in cui prevedeva che la decadenza si
applicasse anche ai giudizi pendenti in
primo grado alla data di entrata in vigore
del decreto (6 luglio 2011), INPS conclude
scrivendo che la decadenza si applica
esclusivamente alle prestazioni
pensionistiche riconosciute dal 6 luglio 2011
in poi e non a quelle liquidate prima di tale
data.
Si conferma che il termine decadenziale
decorre dalla data di ricezione del
provvedimento di prima liquidazione del
trattamento pensionistico.
Stante ormai il non invio del Te08 per posta,
la data da considerare come decorrenza
del termine, è quella di emissione del Te08
che generalmente è precedente a quella
di effettivo pagamento della prima rata.
Il messaggio si conclude con l’importante
impegno (emissione di un messaggio ad
hoc) alla ricostituzione d’ufficio delle
pensioni interessate alla rivalutazione della
retribuzione pensionabile relativa ai periodi
di mobilità, superiori all’anno, che si
collocano nel periodo di riferimento del
calcolo della pensione.
La circolare INCA n°41/2014, emessa a
commento del messaggio, invita alla
cautela, anche perché, in sede legale
gli avvocati INPS presentano sempre le
memorie difensive con al primo punto la
richiesta al giudice di applicare la
decadenza della controversia.
Quindi se si intende agire in giudizio
avverso liquidazioni datate ante 6 luglio
2011 è opportuno agire prima del 6
luglio 2014.
Bonus 80 euro
da maggio
Anche ai lavoratori in
disoccupazione, mobilità e Cig
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la
circolare n°9/e emessa il 14 maggio scorso.
Il diritto al bonus è da considerarsi
“automatico” perché le somme percepite
sono sostitutive dei redditi da lavoro
dipendente. Ai fini dell’erogazione
automatica del bonus l’ente erogatore
(INPS) è considerato sostituto d’imposta.
Quindi, l’INPS sulla base dei dati reddituali in
suo possesso erogherà il bonus calcolato in
riferimento alle prestazioni del 2014,
tenendo conto dei giorni che danno diritto
alle indennità.
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INCA INFormazione – N.30
L’Agenzia delle Entrate, fornisce ulteriori
chiarimenti su varie questioni concernenti i
soggetti beneficiari, l’applicazione del
credito da parte dei sostituti d’imposta, il
recupero del credito erogato e il
coordinamento con altre misure
agevolative.
Conferma che le somme percepite come
incremento della produttività, tassate al
10%, non concorrono al reddito
complessivo per determinare il diritto al
bonus.
Infine, nel caso di contribuenti deceduti nel
2014, gli eredi potranno recuperare il bonus
o la parte di esso non riscossa, in sede di
dichiarazione dei redditi nel 2015.
Notizie in breve
Salvaguardati:report al 6/5/2014
Complessivamente i lavoratori
salvaguardati sono 162.130, le
certificazioni rilasciate per il diritto a
pensione sono pari a 88.772 mentre le
pensioni liquidate sono 42.430 pari al
26% del numero totale dei potenziali
salvaguardati.
Questi i dati più significativi delle cinque
operazioni di salvaguardia. Il report è
pubblicato sul sito internet dell’INPS.
Diritto all’indennità di malattia del
lavoratore infortunato: decadenza
La decadenza annuale per ottenere
l’indennità di malattia a carico dell’Inps
colpisce anche il lavoratore che, affetto da
malattia comune seguita a un periodo di
inabilità per infortunio sul lavoro, aveva
atteso che l’Inps e l’Inail risolvessero il loro
disaccordo su chi fosse tenuto al
pagamento.
L’estinzione del diritto si verifica dunque
anche quando il lavoratore infortunato
ritarda a convenire in giudizio l'INPS, in
conseguenza del "palleggio" di
competenze tra i due Istituti.
Il lavoratore, già vittima di un infortunio sul
lavoro, è penalizzato per il solo fatto di aver
atteso fiducioso l’esito della diatriba
istituzionale che si consumava sulla sua
testa tra i due Enti.
(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n.
6331 depositata il 19.3.2014)
Lavoro a termine e
apprendistato, è legge il decreto
lavoro
Pubblicata in G.U.n°114 del 19 maggio,
la legge 78/2014 di conversione del DL
34. In sintesi le norme più importanti.
Contratti a termine: senza causale per 36
mesi e con massimo 5 proroghe
nell’arco dei complessivi 36 mesi.
Tetto del 20% di utilizzo del lavoro a
termine, sul numero dei lavoratori a
tempo indeterminato al 1° gennaio
dell’anno di assunzione. Se si supera il
limite scatta una sanzione pecuniaria
pari al 20% della retribuzione per il primo
sforamento, che aumenta al 50% per
ogni successivo sforamento.
Apprendistato: obbligatorio il piano
formativo in forma scritta e semplificata.
Per la formazione pubblica, la Regione
può anche avvalersi, in via sussidiaria,
delle aziende ma solo se disponibili. Le
aziende con più di 50 addetti, per poter
assumere nuovi apprendisti, devono
stabilizzare a tempo indeterminato il 20%
dei contratti di apprendistato già in
essere.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 035-3594120
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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