21 maggio 2014
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21 maggio 2014
30 21 maggio 2014 Prestazioni Sostegno Reddito e rioccupazione Valide le comunicazioni preventive dei datori di lavoro -INPS Circ.57/2014 L’art.9, comma 5, DL 76/2103, convertito con modifiche dalla legge 99/2013, definisce valide le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione edile, disoccupazione ASpI e miniASpI. Dunque, il lavoratore titolare di queste prestazioni a sostegno del reddito, in caso di rioccupazione non è più obbligato a comunicarlo all’INPS. Le comunicazioni preventive con la legge 296/2006 i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, gli Enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni, per le tipologie di lavoro subordinato e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto (parasubordinati), di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché nei casi di tirocini di formazione e di orientamento, hanno l’obbligo di comunicazione preventiva, entro le 24 ore del giorno antecedente a quello di effettiva assunzione. Dette comunicazioni preventive sono gestite dal Ministero del lavoro tramite il sistema informatico UNILAV e acquisite nelle procedure INPS. segue a pag 2 In questo numero: Prestazioni sostegno reddito e rioccupazione pag.1-2-3 INPS: la decadenza si applica dal 6 luglio in poi pag.3 Bonus 80 euro ai lavoratori in CIG, in disoccupazione e in mobilità pag.3-4 Notizie in breve pag.4 Lavoratori in CIG, in Aspi e Mini-Aspi, in Mobilità, nessuna comunicazione all’INPS per la rioccupazione Sono esclusi dall’obbligo della comunicazione preventiva obbligatoria a carico del datore di lavoro le categorie del pubblico impiego con rapporto di lavoro regolato dalla legge (non contrattuale), tutti i rapporti di lavoro autonomo la cui attività non sia riconducibile al quella coordinata e continuativa, mentre le Agenzie di somministrazione, comunicano l’assunzione dei lavoratori temporanei entro il 20mo giorno del mese successivo all’assunzione. Quindi, in questi casi, l’obbligo della comunicazione preventiva dell’inizio dell’attività lavorativa permane in capo al lavoratore. La circolare INPS entra in merito alle singole prestazioni specificando i casi in cui le comunicazioni preventive dei datori di lavoro in caso di rioccupazione esonerano appunto il lavoratore, dall’obbligo di comunicazione all’INPS. 1. Integrazioni salariali ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga La precedente normativa: il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa. La nuova disciplina: Con la nuova norma interpretativa le comunicazioni preventive del datore di lavoro sono ora valide anche per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o parasubordinato. 2. Indennità di mobilità ordinaria, in deroga, anticipo della mobilità, t. s. di disoccupazione edile Durante la percezione dell’indennità di mobilità, i lavoratori hanno facoltà di 2 svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale o a tempo determinato mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità con la sospensione dell’indennità La precedente normativa: i lavoratori interessati dovevano darne comunicazione all’INPS entro 5 gg dall’avvenuta rioccupazione. In caso di anticipo del trattamento di mobilità(per avvio attività autonoma) l’eventuale rioccupazione come lavoratore subordinato avvenuta nei 24 mesi successivi l’anticipo dell’indennità, doveva essere comunicata all’INPS entro 10 gg. Senza le comunicazioni, era prevista la cancellazione dalle liste di mobilità e la perdita del diritto all’indennità dalla data di rioccupazione, e per l’anticipo dell’indennità era prevista la restituzione di quanto riscosso con gli interessi. La nuova disciplina: la comunicazione preventiva del datore di lavoro è valida ai fini dell’assolvimento della comunicazione obbligatoria gravante sul lavoratore. 3. Disoccupazione ASpI e miniASpI La legge 92/2012, istitutiva delle nuove indennità, prevede che in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato,le indennità ASpI e MiniASpI siano sospese d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie rese dal datore di lavoro, per un max di 6 mesi per l’ASpI e fino a un max di 5gg per la MiniASpI. Al termine le indennità riprendono a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. La nuova disciplina: nulla si modifica per la rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato (art2 commi 15 e 23). il rapporto di lavoro parasubordinato , comporta invece l’obbligo in capo al lavoratore, pena la decadenza del diritto, di comunicare all’INPS, Segue a pag 3 INCA INFormazione – N.30 entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo che si presume di ricavare dall’attività lavorativa (art.2 commi 17 e 40). Il decreto legge 76/2013, oggetto della circolare INPS, mentre considera valide le comunicazioni obbligatorie effettuate dal committente per l’inizio dell’attività lavorativa parasubordinata , non esonera il lavoratore percettore di indennità di disoccupazione dall’obbligo di rendere la dichiarazione reddituale. Decadenza INPS: non è retroattiva e si applica solo dal 6 luglio 2011 in poi INPS con messaggio interno n. 4774, del 19 maggio 2014, non pubblicato, interviene sulla decadenza triennale di cui all’art. 38 comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011 n.111. INPS ricorda che “Per effetto della nuova disposizione, la decadenza… trova applicazione non solo nei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica, ma anche nei casi in cui essa sia indirizzata a conseguire l’adeguamento della prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello spettante”. Citata la sentenza della Corte Costituzionale n°69/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva che la decadenza si applicasse anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto (6 luglio 2011), INPS conclude scrivendo che la decadenza si applica esclusivamente alle prestazioni pensionistiche riconosciute dal 6 luglio 2011 in poi e non a quelle liquidate prima di tale data. Si conferma che il termine decadenziale decorre dalla data di ricezione del provvedimento di prima liquidazione del trattamento pensionistico. Stante ormai il non invio del Te08 per posta, la data da considerare come decorrenza del termine, è quella di emissione del Te08 che generalmente è precedente a quella di effettivo pagamento della prima rata. Il messaggio si conclude con l’importante impegno (emissione di un messaggio ad hoc) alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni interessate alla rivalutazione della retribuzione pensionabile relativa ai periodi di mobilità, superiori all’anno, che si collocano nel periodo di riferimento del calcolo della pensione. La circolare INCA n°41/2014, emessa a commento del messaggio, invita alla cautela, anche perché, in sede legale gli avvocati INPS presentano sempre le memorie difensive con al primo punto la richiesta al giudice di applicare la decadenza della controversia. Quindi se si intende agire in giudizio avverso liquidazioni datate ante 6 luglio 2011 è opportuno agire prima del 6 luglio 2014. Bonus 80 euro da maggio Anche ai lavoratori in disoccupazione, mobilità e Cig Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la circolare n°9/e emessa il 14 maggio scorso. Il diritto al bonus è da considerarsi “automatico” perché le somme percepite sono sostitutive dei redditi da lavoro dipendente. Ai fini dell’erogazione automatica del bonus l’ente erogatore (INPS) è considerato sostituto d’imposta. Quindi, l’INPS sulla base dei dati reddituali in suo possesso erogherà il bonus calcolato in riferimento alle prestazioni del 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Segue a pag.4 3 INCA INFormazione – N.30 L’Agenzia delle Entrate, fornisce ulteriori chiarimenti su varie questioni concernenti i soggetti beneficiari, l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative. Conferma che le somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorrono al reddito complessivo per determinare il diritto al bonus. Infine, nel caso di contribuenti deceduti nel 2014, gli eredi potranno recuperare il bonus o la parte di esso non riscossa, in sede di dichiarazione dei redditi nel 2015. Notizie in breve Salvaguardati:report al 6/5/2014 Complessivamente i lavoratori salvaguardati sono 162.130, le certificazioni rilasciate per il diritto a pensione sono pari a 88.772 mentre le pensioni liquidate sono 42.430 pari al 26% del numero totale dei potenziali salvaguardati. Questi i dati più significativi delle cinque operazioni di salvaguardia. Il report è pubblicato sul sito internet dell’INPS. Diritto all’indennità di malattia del lavoratore infortunato: decadenza La decadenza annuale per ottenere l’indennità di malattia a carico dell’Inps colpisce anche il lavoratore che, affetto da malattia comune seguita a un periodo di inabilità per infortunio sul lavoro, aveva atteso che l’Inps e l’Inail risolvessero il loro disaccordo su chi fosse tenuto al pagamento. L’estinzione del diritto si verifica dunque anche quando il lavoratore infortunato ritarda a convenire in giudizio l'INPS, in conseguenza del "palleggio" di competenze tra i due Istituti. Il lavoratore, già vittima di un infortunio sul lavoro, è penalizzato per il solo fatto di aver atteso fiducioso l’esito della diatriba istituzionale che si consumava sulla sua testa tra i due Enti. (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 6331 depositata il 19.3.2014) Lavoro a termine e apprendistato, è legge il decreto lavoro Pubblicata in G.U.n°114 del 19 maggio, la legge 78/2014 di conversione del DL 34. In sintesi le norme più importanti. Contratti a termine: senza causale per 36 mesi e con massimo 5 proroghe nell’arco dei complessivi 36 mesi. Tetto del 20% di utilizzo del lavoro a termine, sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Se si supera il limite scatta una sanzione pecuniaria pari al 20% della retribuzione per il primo sforamento, che aumenta al 50% per ogni successivo sforamento. Apprendistato: obbligatorio il piano formativo in forma scritta e semplificata. Per la formazione pubblica, la Regione può anche avvalersi, in via sussidiaria, delle aziende ma solo se disponibili. Le aziende con più di 50 addetti, per poter assumere nuovi apprendisti, devono stabilizzare a tempo indeterminato il 20% dei contratti di apprendistato già in essere. Patronato INCA CGIL Lombardia Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 035-3594120 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.30