Risoluzione 19 del 15 febbraio 2005

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Risoluzione 19 del 15 febbraio 2005
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 15/02/2005 n. 19
Oggetto:
Istanza d'interpello - Articolo 3,
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
comma
3,
decreto del Presidente della
Servizio di documentazione tributaria
Testo:
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta
applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante segnala
che la farmacia presso la quale abitualmente
effettua i
propri acquisti le ha proposto di aderire ad un progetto
denominato "Salute", consistente in una sorta di rete privata attraverso la
quale le farmacie aderenti offrono agli utenti un servizio di prevenzione e
farmacovigilanza delle patologie piu' importanti tramite una carta magnetica
personalizzata, che utilizza una rete informatica comune a tutte le farmacie
in rete (eventualmente collegata anche con il sistema sanitario pubblico e
privato).
Tale carta magnetica (o carta d'identita' sanitaria) permette di
memorizzare tutti
i
farmaci
acquistati durante un anno dal soggetto
titolare, attraverso un riepilogo nominativo con l'indicazione della data
d'acquisto, la descrizione del prodotto, la categoria del prodotto (farmaco,
OTC, parafarmaco), prezzo unitario e complessivo e numero dello scontrino
fiscale di riferimento.
Cio' premesso,
il
contribuente
chiede
se
tale
documento
riepilogativo possa sostituire i singoli scontrini di acquisto e sia quindi
idoneo a comprovare il diritto alla detrazione delle spese per medicinali di
cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del nuovo TUIR.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante non prospetta alcuna soluzione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La questione prospettata riguarda la possibilita', da parte del
contribuente, di conservare, in luogo degli scontrini fiscali, un documento
riepilogativo non avente natura contabile rilasciato dalla farmacia, per
provare le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, detraibili ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
L'articolo 3, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 prevede che "i
contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43,
(...) i documenti probatori dei crediti d'imposta, dei versamenti eseguiti
con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o
detraibili. Le
certificazioni
ed i documenti devono essere esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente".
Le istruzioni
per la compilazione del modello di dichiarazione
"Unico 2004"
(in
"appendice",
alla voce "spese sanitarie", paragrafo
"documentazione da
conservare"),
in conformita' alle numerose pronunce
dell'Amministrazione finanziaria al riguardo (si veda, tra le altre, la
circolare 10 giugno 2004, n. 24), distinguono tra spesa sostenuta per i
ticket e spesa per medicinali acquistabili senza prescrizione. Nel primo
caso, la documentazione della spesa sostenuta (per il ticket) "potra' essere
costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base
corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente
all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta". Per le
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Servizio di documentazione tributaria
Risoluzione del 15/02/2005 n. 19
spese sanitarie
relative
a
medicinali acquistabili senza prescrizione
medica, invece,
"il
contribuente
deve
acquisire e conservare idonea
documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che puo' consistere
anche nello
scontrino
fiscale)
dalla quale deve risultare l'avvenuto
acquisto di
tali
medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in
alternativa alla prescrizione medica, puo' rendere a richiesta degli uffici,
un'autocertificazione, la cui sottoscrizione puo' non essere autenticata se
accompagnata da
copia
fotostatica
del
documento
d'identita'
del
sottoscrittore, attestante
la necessita', per il contribuente o per i
familiari a
carico,
dell'avvenuto
acquisto
dei medicinali nel corso
dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa
a richiesta degli uffici finanziari".
In entrambi i casi in esame (acquisto di farmaci acquistati in base
a prescrizione medica ed acquisto dei cosiddetti farmaci da banco) e'
necessario dimostrare
la
necessita'
dell'acquisto del farmaco per il
contribuente o per i familiari a carico e l'avvenuto pagamento dell'importo
dovuto per l'acquisto di quel medicinale.
La documentazione che attesta la necessita' dell'acquisto e' fornita
dalla prescrizione
medica
o,
in
mancanza,
dalla
menzionata
autocertificazione.
La prova dell'avvenuto pagamento e', di norma, costituita dallo
scontrino fiscale
rilasciato
dalla farmacia. Quest'ultimo strumento di
prova, tuttavia, non e' da intendersi l'unico ammissibile, non essendo
richiesto specificamente dal citato articolo 3, comma 3, del DPR n. 600 del
1973. Pertanto, la prova della spesa sostenuta puo' essere desunta non solo
dallo scontrino
fiscale, ma anche dal documento riepilogativo proposto
dall'istante, nel quale sono elencati tutti gli acquisti memorizzati nella
carta magnetica personalizzata. Tale prospetto dovra' contenere tutte le
informazioni presenti negli scontrini fiscali: i dati identificativi della
farmacia emittente,
la
data e l'ora di acquisto, la descrizione del
prodotto, la categoria del prodotto (farmaco, parafarmaco e cosi' via), il
prezzo unitario, la quantita', il prezzo complessivo, oltre al numero dello
scontrino fiscale emesso per ogni acquisto. La farmacia ed il contribuente
dovranno, infine,
attestare
la veridicita' del documento riepilogativo
emesso sulla scorta degli acquisti memorizzati nella carta magnetica, con
apposita annotazione in calce al medesimo. Sulla base delle informazioni
desunte dal
documento riepilogativo gli uffici finanziari, in sede di
controllo, potranno
verificare
la
corrispondenza
delle
singole voci
dell'elenco con i relativi scontrini fiscali.
Resta inteso
che
gli
elenchi
riepilogativi in questione non
esonerano la farmacia dall'obbligo di emettere lo scontrino fiscale.
Il prospetto
riepilogativo
in
commento
dovra'
sempre essere
accompagnato dalla copia della prescrizione medica relativa ai medicinali in
esso elencati
o,
se
si
tratta
di
medicinali
da
banco,
dall'autocertificazione del contribuente.
La risposta
di
cui alla presente risoluzione, sollecitata con
istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 26
aprile 2001, n. 209.
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