Legislazione in materia di autorizzazione, commercio e uso di
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Legislazione in materia di autorizzazione, commercio e uso di
Legislazione in materia di autorizzazione, commercio e uso di additivi per mangimi Corso Corso di di formazione formazione sul sul controllo controllo ufficiale ufficiale degli degli additivi additivi nei nei mangimi mangimi 30 30 GENNAIO GENNAIO 2014 2014 1 o Norme e linee guida: Regolamento (CE) n. 1831/2003 Regolamento (CE) n. 429/2008 Linee guida:EFSA e Laboratorio UE di riferimento per gli additivi o o o o o Caratterizzazione degli additivi: categorie e gruppi funzionali Bando delle sostanze antibiotiche quali additivi per mangimi Procedura autorizzativa degli additivi per mangimi Disposizioni transitorie. Additivi autorizzati ai sensi delle direttive 70/524/CEE, 82/471/CEE Registro UE degli additivi 2 Elenco normative e linee guida o Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi utilizzati nell’alimentazione animale o Regolamento) n. 429/2008 della Commissione (CE) del 25 aprile 2008 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi o Linee guida (EFSA): http://www.efsa.europa.eu/en/feedap/feedapguidance.htm o Linee guida (LR UE):http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 3 Obiettivi e disposizioni del regolamento (CE) n. 1831/2003 Obiettivi oSeparazione della valutazione del rischio (EFSA) dalla gestione del rischio (Commissione UE) oSemplificazione delle procedure autorizzative Nuove disposizioni oEliminazione dell’uso di antibiotici (diversi dai coccidiostatici e istomonostatici) come additivi dal 31 dicembre 2005 (principio di precauzione) oInclusione degli amminoacidi, urea e derivati (direttiva 82/471/CEE) e delle sostanze per insilaggio (prima non autorizzate come additivi) oIntroduzione oPossibilità di nuove categorie e gruppi funzionali di introduzione dei LMR (Limiti massimi di residui) per tutti gli additivi e di “monitoraggio a seguito dell’immissione sul mercato” oRivalutazione oPossibilità degli additivi esistenti di utilizzo degli additivi in acqua 4 Definizioni (1) Mangime (art. 3 del Regolamento CE 178/2002): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali; Additivo (art. 2, Regolamento CE 1831/2003): sostanze, microrganismi o preparati, diverse dalle materie prime per mangimi e dalle premiscele, che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più tra le funzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3: o o o o o o o influenzare favorevolmente le caratteristiche dei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche dei prodotti di origine animale, influenzare favorevolmente il colore di pesci e uccelli ornamentali, soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, avere un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione animale, influenzare favorevolmente la produzione, le prestazioni o il benessere degli animali agendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali, o avere un effetto coccidiostatico o istomonostatico; Premiscela (art. 2, Regolamento CE 1831/2003): le miscele di additivi per mangimi o le miscele di uno più additivi per mangimi con materie prime per mangimi o acqua, utilizzate come supporto, non destinate ad essere somministrate direttamente agli animali; 5 Definizioni (2) o Considerando (3) del Regolamento CE n.767/2009: I mangimi possono prendere la forma di materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, premiscele o mangimi medicati. 6 Categorie di additivi (art.6 Reg. (CE) n.1831/2003) Un additivo per mangimi è assegnato a una o più delle seguenti categorie, a seconda delle sue funzioni o proprietà, in conformità della procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9 (presentazione del dossier e successiva valutazione): 1.additivi tecnologici: ogni sostanza aggiunta ai mangimi per scopi tecnologici; 2.additivi organolettici: ogni sostanza la cui aggiunta ai mangimi migliora o cambia le proprietà organolettiche dei mangimi o le caratteristiche visive degli alimenti derivati da animali; 3.additivi nutrizionali; 4.additivi zootecnici: ogni additivo utilizzato per influire positivamente sui parametri produttivi degli animali in buona salute o per influire positivamente sull'ambiente; 5.coccidiostatici e istomonostatici 7 Gruppi funzionali (Allegato I Reg. (CE) n.1831/2003) Gli additivi, all’interno di ciascuna categoria, sono distinti in gruppi funzionali in relazione alla loro funzione principale: 8 Bando degli antibiotici quali additivi promotori della crescita: art. 11 Reg.1831/2003 9 Sostanze, diverse dai nutrienti, che aumentano il tasso di crescita e/o l’efficienza della conversione dei mangimi in animali in buona salute e alimentati con una dieta equilibrata. • L’efficacia è basata sull’effetto antibatterico e sulla capacità di influenzare e modificare parzialmente la composizione e la concentrazione complessiva della flora intestinale. 10 Bando degli antibiotici come additivi (1) o Considerando (25) reg. 1831/2003: Parere del Comitato permanente sulla resistenza antimicrobica (28.05.1999 e 10-11 maggio 2001): gli agenti antimicrobici usati in qualità di promotori della crescita appartenenti a classi utilizzate o utilizzabili nella medicina umana o veterinaria dovrebbero essere ritirati quanto prima e poi aboliti; o Considerando (26): necessità della definizione di una data a partire dalla quale l’uso degli antibiotici quali promotori sarà proibito, prevedendo un tempo sufficiente per lo sviluppo di sostanze alternative agli antibiotici. Proibizione dell’autorizzazione di altri antibiotici come additivi. 11 Bando degli antibiotici come additivi (2) o Art.11 regolamento 1831/2003 Ritiro: …gli antibiotici diversi dai coccidiostatici e dagli istomonostatici, possono essere immessi e utilizzati fino al 31.12.2005. A partire dall’1 gennaio 2006 le sostanze sono cancellate dal registro Ue degli additivi o Raccomandazione della Commissione del 14 dicembre 2005 (2005/925/CE): ispezioni per l’anno 2006 con lo scopo di verificare anche la fase ritiro degli antibiotici come additivi di cui all’allegato II 12 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2005 sul programma coordinato di controlli nel settore dell’alimentazione animale per l’anno 2006 in conformità della direttiva 95/53/CE del Consiglio(2005/925/CE) 13 ALLEGATO II della Raccomandazione della Commissione del 14 dicembre 2005 (2005/925/CE) o meticlorpindolo, di o meticlorpindolo — metilbenzoquato, determinate specie e categorie di animali costituisce o nicarbazina, un'infrazione. o nifursolo, Le sostanze medicinali da sottoporre a controllo o olaquindox, dovrebbero essere selezionate tra le seguenti o ronidazolo, sostanze: o spiramicina, La presenza di sostanze medicinali non autorizzate nei mangimi destinati all’alimentazione o Sostanze medicinali non più autorizzate in qualità di additivi per mangimi: tetracicline, o fosfato di tilosina, oamprolium, o virginiamicina, o zinco-bacitracina, oarprinocid, o altre sostanze antimicrobiche oavilamicina, o dinitolmide, oavoparcin, o flavofosfolipol, ocarbadox, o ipronidazolo, oamprolium — etopabato, odimetridazolo, 14 Alternative all’uso degli antibiotici quali «promotori della crescita» Prebiotici Trattasi in generale di CARBOIDRATI come mono, di, oligo, o polisaccaridi (ad es lattosio, FOS-frutto oligosaccaridi: materie prime).Non digeribili e che apportano benefici favorendo la crescita di una specie batterica o di diverse specie residenti nel colon. Additivi zootecnici (allegato I al Reg. CE n. 1831/2003) o promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime per mangimi. Principalmente «enzimi» e in minor parte «microrganismi» vivi (probiotici). o stabilizzatori della flora intestinale: micro-organismi o altre sostanze chimicamente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale. «Microrganismi vivi (probiotici)». In generale migliorano i parametri zootecnici o di prestazione (peso, peso/mangime ingerito, benessere animale, riduzione della mortalità, ecc.) o altri additivi zootecnici (acidi organici e relativi sali, molecole organiche e inorganiche, microrganismi). In generale migliorano i parametri zootecnici o di prestazione (peso, peso/mangime ingerito,ecc.) 15 Autorizzazione degli additivi per mangimi all’uso e all’immissione in commercio 16 Regolamento CE n.1831/2003 (1) o o Tale regolamento introduce una procedura comunitaria per l’autorizzazione all’immissione sul mercato e all’uso di additivi, nonchè obblighi di etichettatura per gli additivi e le premiscele di additivi. Non si applica a coadiuvanti tecnologici (sostanze aggiunte per raggiungere un obiettivo tecnologico in fase di lavorazione del mangime che possono dar luogo alla presenza tecnicamente inevitabile di residui o derivati comunque sicuri) e ai medicinali veterinari. o Art.3.1: Nessuno può immettere sul mercato, usare e lavorare additivi senza che : siano autorizzati secondo tale regolamento, siano rispettate le condizioni d’uso autorizzate e quelle generali di utilizzazione nell’allegato IV, siano rispettate le condizioni di etichettatura. o Art. 3.2: Il Ministero della salute, coadiuvato dall’ISS, autorizza sperimentazioni a fini scientifici di additivi non autorizzati, diversi dagli antibiotici, a condizione che queste siano condotte conformemente al Regolamento CE 429/2008. L’utilizzo di prodotti di origine animale, per l’alimentazione umana, da animali oggetto di sperimentazione è soggetto ad esplicita autorizzazione. Provvedimento autorizzativo trasmesso alle Autorità regionali per i seguiti di competenza . 17 Regolamento CE n.1831/2003 (2) oArt. 3.3: Gli additivi appartenenti alle categorie degli additivi zootecnici, additivi coccidiostatici/istomonostatici e quelli costituiti, che contengono o sono prodotti da OGM possono essere immessi sul mercato per la prima volta solo dal TITOLARE DELL’ AUTORIZZAZIONE, da un suo successore o rappresentante autorizzato per iscritto. “Prima immissione sul mercato”: dopo la sua produzione, dopo l’importazione o se l’additivo è stato aggiunto ad un altro mangime, la prima immissione sul mercato di quel mangime. 18 Procedura di autorizzazione degli additivi per mangimi (1) Art.4 Reg. CE n.1831/2003: chiunque intenda avere un’autorizzazione deve presentare una domanda ai sensi dell’art.7. Art. 5 Un additivo sarà autorizzato solo se: a) non ha effetti avversi e non inganna l’utilizzatore e se b) soddisfa le funzioni di una delle cinque categorie, quindi se: o o o o o o o influenza favorevolmente le caratteristiche dei mangimi; influenza favorevolmente le caratteristiche dei prodotti di origine animale; influenza favorevolmente il colore di pesci e uccelli ornamentali; soddisfa le esigenze nutrizionali degli animali; ha un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione animale; influenza favorevolmente la produzione, le prestazioni o il benessere degli animali agendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali, o ha un effetto coccidiostatico o istomonostatico 19 Procedura di autorizzazione degli additivi per mangimi(2) -Art.7,8,9 del Reg. CE n.1831/2003Richiedente 1. Informa il richiedente sul ricevimento domanda/dossier Copia della domanda e dossier Art.7 Domanda 1.Verifica e invia domanda Campioni Ca mpioni 2. Rende disponibile dossier a SM e COMM EFSA COMMISSIONE UE 2. Informa Progetto di autorizzazione o di diniego (entro 3 mesi dal parere EFSA) Adozione in fase di riunione del Comitato permanente* Osservazioni da AC degli SM 3. Pubblica riassunto del dossier Lab. UE di rif.UE LR- AC degli SM Parere EFSA (6 mesi) Art. 8 Parere pubblico (dopo eliminazione informazioni confidenziali) Regolamento della Commissione UE Art.9 *art.22(1) Reg. CE 1831/2003: La Commissione UE è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale 20 Legenda:Procedura di autorizzazione degli additivi per mangimi(3) COMMISSIONE UE Lab. UE di rif.UE LR- EFSA Richiedente AC degli SM: Ministero della Salute 21 Dettagli della procedura di autorizzazione: art. 7,8, 9 del Regolamento CE n.1831/2003 22 Procedura di autorizzazione degli additivi per mangimi: Reg. CE n.1831/2003 (3) Art. 7.3: Documentazione che il richiedente invierà all’EFSA (dossier di autorizzazione) : o Nome e indirizzo; o Identificazione dell’additivo, categoria e gruppo funzionale, specifiche; o Metodo di produzione e di analisi, incluso il metodo di analisi dei residui negli alimenti; o Studi effettuati al fine di dimostrare quanto previsto dall’art.5: a) sicuro e b) funzione o Condizioni d’uso per l’immissione sul mercato, incluse quelle di etichettatura; condizioni per la manipolazione (incluso le incompatibilità), livelli nei mangimi complementari, specie animali o Dichiarazione scritta sull’invio dei campioni all’EU-LR o Per gli additivi nutrizionali, zootecnici, coccidiostatici o costituiti, contenenti o prodotti da OGM una proposta di monitoraggio dopo l’immissione sul mercato; o Per gli additivi ricadenti nella legislazione di prodotti contenenti, costituiti o prodotti da OGM l’autorizzazione rilasciata in accordo a tale legislazione 23 Regolamento CE n.429/2008 (1) Dossier di autorizzazione Il regolamento è costituito da 4 allegati. Art.2) Domanda di autorizzazione secondo l’ allegato I al Reg. CE n.429/2008 accompagnata da un dossier con le informazioni e documenti di cui all’art.7.3 del Reg. CE n.1831/2003 Art.3) Dossier deve dimostrare che l’additivo è sicuro e la funzione dell’additivo o o o o Allegato I: domanda di autorizzazione Allegato II: sez I: sommario; sez II:identità, condizioni d’uso, metodi d’analisi; sez. III: studi sulla sicurezza per la specie target, l’utente, il consumatore e l’ambiente; sez. IV: studi di efficacia Allegato III al : requisiti specifici dei dossier in relazione alle funzioni degli additivi(ved. slide succ.) Allegato IV: minima durata degli studi di efficacia per categoria animale 24 Regolamento CE n.429/2008 (2) Dossier di autorizzazione Allegato III: Elenco delle prescrizioni specifiche per la preparazione dei dossier per: o o o o o o o o o o o additivi tecnologici additivi organolettici additivi nutrizionali additivi zootecnici coccidiostatici e istomonostatici estrapolazione da specie principale a specie secondaria animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti additivi già autorizzati per l'impiego negli alimenti modifica di autorizzazioni rinnovo di autorizzazioni riesame di taluni additivi già autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE 25 Linee guida Tali linee guida assistono il richiedente un’autorizzazione nella presentazione del dossier all’EFSA. Art.7.5 Reg. CE n.1831/2003: l’EFSA definisce le linee guida per l’autorizzazione degli additivi secondo la procedura del Comitato: http://www.efsa.europa.eu/en/feedap/feedapguidance.htm Linee guida dell’ EU-LR: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 26 Parere dell’EFSA (Art.8 del Reg. CE n.1831/2003) o Entro 6 mesi dal ricevimento di una domanda valida, l’EFSA emette un parere sulla sicurezza ed efficacia dell’additivo. I tempi sono sospesi se vengono richieste informazioni aggiuntive. o L’EFSA valuterà il dossier con lo scopo di definire la sicurezza e la funzione dell’additivo. In caso di PARERE FAVOREVOLE esso conterrà anche : o nome e indirizzo del richiedente, o denominazione dell’additivo, categoria e gruppo funzionale, specifiche e metodi di analisi o requisiti aggiuntivi di etichettatura in caso di condizioni d’uso/restrizioni es utilizzo in acqua, quantità raccomandate di additivo, monitoraggio post marketing, specie,ecc. o Limiti di residui massimi (LMR) http://www.efsa.europa.eu/en/feedap/feedapscdocs.htm 27 Autorizzazione dell’additivo: art. 9 Reg. CE n.1831/2003 (1) Entro 3 mesi dal ricevimento del parere dell’EFSA , la Commissione UE prepara un progetto di regolamento per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione. Il progetto sarà adottato come REGOLAMENTO secondo la procedura del Comitato permanente sez Nutrizione animale che assiste la Commissione UE Il regolamento autorizzativo dell’additivo conterrà: o Numero di identificazione, o Denominazione dell’additivo, categoria e gruppo funzionale, le specifiche e i metodi di analisi o Requisiti aggiuntivi di etichettatura in caso di condizioni/restrizioni d’uso, es condiz. di manipolazione (uso come premiscele; forme non polverose,ecc.), cond. di protezione dell’operatore, condizioni di stoccaggio e di stabilità, quantità raccomandate, uso in acqua, monitoraggio post marketing, specie,ecc. 28 Autorizzazione dell’additivo: art. 9 Reg. CE n.1831/2003 (2) o Per gli additivi zootecnici, coccidiostatici/istomonostatici e per quelli costituiti, contenenti e prodotti a partire da OGM anche il titolare dell’autorizzazione e l’identificatore unico dell’OGM ai fini dell’etichettatura/tracciabilità o Se del caso, il LMR per la sostanza attiva o relativi metaboliti Autorizzazione valida per 10 anni e rinnovabile (art.14) Additivo inserito nel registro UE degli additivi (art.17): http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm 29 Esempi di regolamenti autorizzativi (1) Regolamento autorizzativo di un composto di oligoelemento a base di zinco. 30 Esempi di regolamenti autorizzativi (2) Regolamento autorizzativo di una vitamina, cloruro di colina. 31 Disposizioni transitorie per gli additivi: art. 10 del Reg. (CE) n.1831/2003 32 Sono state definite tali disposizioni al fine di regolamentare: o transizione dalla precedente normativa sugli additivi (direttiva 70/524/CE – DPR 433/2001) al nuovo Regolamento, o gestione delle autorizzazioni in corso secondo la direttiva 70/524/CEE, o transizione di alcune sostanze (amminoacidi, analoghi e relativi sali, urea e derivati) dalla direttiva 82/471/CEE al Regolamento (CE) n.1831/2003, o inclusione delle sostanze per insilaggio (non autorizzate secondo la dir. 70/524/CEE) nella normativa sugli additivi. 33 L’art.10, in deroga all’art.3, permetteva di continuare l’immissione in commercio di additivi e delle sostanze (urea e derivati, amminoacidi e analoghi) autorizzate secondo le direttive precedenti sulla base delle condizioni riportate in tali direttive, incluse le disposizioni sull’etichettatura per i mangimi composti/materie prime purchè: o o ciò fosse notificato (alla Commissione entro l’anno 2004) dai titolari o da chiunque producesse o mettesse in commercio tali sostanze, e fossero inviate all’EFSA le informazioni di cui all’art.7 del Reg.(CE) n. 1831/2003 , secondo scadenze (ved. slide successiva) definite nel medesimo articolo, ai fini della rivalutazione. Tali sostanze, una volta verificata la conformità a quanto richiesto a seguito della notifica, sono state inserite nel registro comunitario (anno 2005). 34 Per tali additivi e sostanze sono state fissate delle scadenze per la trasmissione dei dossier al fine della loro rivalutazione (art.10(2)) : o per gli additivi autorizzati secondo la precedente normativa senza un limite di tempo e per quelle sostanze di cui alla dir. 82/471/CEE (urea e derivati; amminoacidi, sali e analoghi) la presentazione doveva avvenire entro l’8.11.2010 pena l’emissione di un regolamento per il ritiro dal mercato e la definizione di un periodo entro cui esaurire le scorte, o per gli additivi autorizzati secondo la precedente normativa con un limite di tempo, 1 anno prima della scadenza dell’autorizzazione, o per le sostanze, microrganismi e preparazioni usati nell’insilaggio entro l’8.11.2010 35 ART. 10 (5): Qualora la notifica e le altre informazioni non fossero state fornite entro il periodo specificato o fossero risultate erronee, oppure qualora la richiesta di rivalutazione non fosse stata presentata secondo le disposizioni (DOSSIER all’EFSA) indicate entro il periodo stabilito, si prevede l’adozione di un regolamento, in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 (procedura del Comitato), per disporre che gli additivi interessati siano ritirati dal mercato. Tale provvedimento stabilisce, anche, un periodo limitato di tempo entro il quale sia possibile esaurire le scorte. 36 Registro UE degli additivi per mangimi 37 Registro UE degli additivi per mangimi: “La storia” Il registro ha solo uno scopo informativo e non sostituisce gli atti legali di autorizzazione all’uso e all’immissione sul mercato. La prima versione del registro risale al 7.11.2005, ossia un anno dopo il termine della procedura di notifica (2004) come stabilito all’art.10.1 lettera b) del reg. CE n.1831/2003. Tale versione conteneva gli additivi in commercio notificati entro un anno dell’entrata in vigore del Regolamento (18.10.2003), detti “prodotti esistenti”: additivi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE, o urea e derivati, amminoacidi, relativi sali e analoghi di cui alla direttiva 82/471/CEE, o additivi per insilaggio non soggetti ad alcuna normativa. o Per gli additivi autorizzati secondo la direttiva del 1970 il riferimento legale, nel registro, è l’ elenco pubblicato in GU UE OJ C 50, 25.2.2004, p. 1 in applicazione dell’art.9(t) della medesima direttiva. aggiunta, dall’entrata in vigore del Reg. (CE) n.1831/2003, additivi autorizzati secondo la procedura di cui in tale regolamento. oIn 38 Il Registro è stato diviso, di recente, in due allegati distinti: I e II, per l’elevato numero di pagine, e l’allegato I è quello principale. Allegato I: additivi autorizzati e in rivalutazione; Allegato II: additivi per cui non è stato presentato alcun dossier per la rivalutazione entro la scadenza dell’8.11.2010 e, comunque, autorizzati fino alla definizione del regolamento di ritiro. Alcuni di questi additivi sono stati già stati oggetto di regolamenti di ritiro dal mercato e a disposizioni transitorie per l’esaurimento delle scorte. 39 REGISTRO UE DEGLI ADDITIVI autorizzati PER MANGIMI, Allegato I http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeraddit ives_en.htm 40 REGISTRO DEGLI ADDITIVI PER MANGIMI: Allegato I Allegato I e disposizioni transitorie all’art. 10: Gli additivi per cui è stato presentato un dossier al fine della rivalutazione (art. 10(2)) e quindi, attualmente, in commercio e utilizzabili conformemente alle precedenti normative sono quelli per i quali, nell’allegato I del registro UE viene riportato, in corrispondenza della colonna relativa alla “scadenza dell’autorizzazione”: Additivo ancora in rivalutazione “Following the provisions of Art. 10 § 2 of Reg. (EC) No 1831/2003, an application, in accordance with Article 7, has been submitted”; Oppure alle “Transitional measure in the article…of Commission Implementing Regulation n ….in OJ…..” es cloruro di colina pag.132 Additivo rivalutato con l’emissione di un regolamento 41 REGISTRO DEGLI ADDITIVI PER MANGIMI: Allegato I (2) Per le nuove autorizzazioni, viene indicata la nuova data di scadenza dell’autorizzazione e l’atto legale di autorizzazione. 42 REGISTRO DEGLI ADDITIVI PER MANGIMI, Allegato II Allegato II: additivi per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di rivalutazione entro l’8.11.2010. In corrispondenza della colonna relativa alla “scadenza dell’autorizzazione” viene riportato, es pag. 324: “Subject to the provisions of Art. 10 § 2 of Reg. (EC) No 1831/2003”. Per questi si applicano le disposizioni di cui alle direttive70/524/ o 82/471/CEE, inclusa anche l’etichettatura di materie prime e mangimi composti; Oppure “Transitional measure in the article…of Implementing Regulation n ….in OJ…..” Commission E, in corrispondenza della colonna “atto legale”, es pag.53: “Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs – List of authorised additives in feedingstuffs (2004/C 50/01) / Withdrawn by Commission Implementing Regulation (EU) No 230/2013 of 14 March 2013 /” 43 Si ringrazia per l’attenzione 44