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Ser vizi di consulenza fiscale e di amministrazione
N.1
P r i m a v e r a 2007
L’imposizione secondo il dispendio – la tassazione globale
• La recente decisione della rockstar francese Johnny Halliday di trasferire la
propria residenza fiscale in Svizzera ha riportato alla ribalta, nell’ambito del
confronto in materia fiscale tra Svizzera ed Unione Europea, la questione della
cosiddetta “tassazione globale”. Sorge quindi spontanea la domanda volta a
sapere qual è, ammesso che ve ne sia uno, l’effettivo vantaggio per chi decide
di venire a risiedere in Svizzera optando per la tassazione globale.
Trust e immobili in Francia
• Nulla più dell’immobile è regolamentato in via esclusiva dal diritto francese:
non solo sul piano civile e fiscale, ma addirittura la legge francese è
esclusivamente applicabile alla successione ereditaria su un immobile situato in
Francia, anche quando la cittadinanza e il domicilio del de cuius e
degli eredi siano stranieri; in materia fiscale le regole francesi si applicano
anche alle partecipazioni in società, francesi e straniere, aventi in
preponderanza attivi immobiliari francesi. E senza riguardo al domicilio delle
parti o al luogo di stipulazione degli atti l’ubicazione francese dell’immobile ne
determina la legge e i tribunali competenti.
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NORTH ATLANTIC
SAM
L’imposizione se condo il dispendio la tassazione globale
autore:
Mara Giroldi,
mara.giroldi@ guardiansa.com
Va innanzi tutto detto, come più volte precisato da alcuni politici svizzeri sui mass media, che la
tassazione secondo il dispendio è ancorata nella legge tributaria svizzera, non si tratta quindi di
un accordo extralegale tra il singolo individuo e le autorità fiscali.
La Legge stabilisce che una persona fisica che per la prima volta, o dopo un’assenza dal Paese
di almeno 10 anni, acquisisce domicilio o dimora fiscale in Svizzera, ha il diritto di richiedere
l’imposizione secondo il dispendio in sostituzione di quella ordinaria. Per i cittadini svizzeri, che
rimpatriano dopo almeno 10 anni di assenza, questa possibilità è limitata al periodo fiscale
corrispondente all’anno del rientro. Il cittadino straniero che intende avvalersi di questo tipo di
imposizione fiscale deve invece dimostrare alle autorità svizzere di disporre di sufficienti mezzi
finanziari che gli consentono di far fronte al proprio sostentamento oltre che a quello dei propri
famigliari; il globalista inoltre non può esercitare alcuna attività lucrativa in Svizzera.
Come vedremo in seguito, nel caso di persone cosiddette “redditiere”, la possibilità di avvalersi
della tassazione secondo il dispendio può essere, ma non necessariamente lo è, molto
interessante.
La tassazione globale si fonda sulla quantificazione del dispendio del soggetto fiscale richiedente.
La determinazione del dispendio è quindi demandata alle singole autorità fiscali cantonali che
stabiliscono, ciascuna per il proprio Cantone, le disposizioni per commisurare il dispendio. Le
disposizioni attualmente vigenti nel Canton Ticino prescrivono quanto segue:
Il dispendio deve corrispondere almeno a:
•
“un importo corrispondente al quintuplo della pigione o del valore locativo
dell’appartamento in casa propria, per i contribuenti che hanno un’economia domestica
privata;
•
un importo corrispondente al doppio del prezzo di pensione per il vitto e l’alloggio, per gli
altri contribuenti.” 1)
1)
Art 1 regolamento della legge tributaria cantonale del 18.10.1994
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Il dispendio non può in ogni caso, risultare inferiore all’importo minimo stabilito per ogni periodo
fiscale dall’autorità cantonale, che attualmente nel cantone Ticino ammonta a CHF 165’000.
L’imposta dovuta dal contribuente deve inoltre corrispondere almeno all’imposta calcolata
sull’insieme degli elementi imponibili in Svizzera, cioè tutti i redditi e la sostanza mobiliare di
fonte svizzera come pure la sostanza immobiliare situata nel Canton Ticino.
A prima vista basterebbe quindi non possedere beni “svizzeri” (quali titoli emessi da debitori
svizzeri, conti correnti in Svizzera, ecc.) per poter beneficiare interamente dei vantaggi della
tassazione globale. Tuttavia, alcuni Stati dell’Unione Europea, di regola quelli confinanti con la
Svizzera, dai quali provengono la maggioranza delle persone che beneficiano della tassazione
globale in Svizzera, hanno da tempo previsto, nei loro ordinamenti fiscali nazionali e nelle
convenzioni contro la doppia imposizione firmate con la Svizzera, delle norme anti-abuso.
Di queste convenzioni, ben otto prevedono che il globalista ha diritto all’applicazione della
Convenzione contro la doppia imposizione a condizione che i redditi provenienti da questi
Stati, e per i quali il globalista chiede uno sgravio delle imposte trattenute alla fonte, siano
ordinariamente assoggettati alle imposte federali, cantonali e comunali svizzere.
In questo caso si parla della cosiddetta “tassazione secondo il dispendio modificata”, dove oltre
a dover dichiarare i redditi e la sostanza di fonte svizzera, il contribuente deve dichiarare anche
quelli di fonte estera per i quali chiede l’applicazione di una Convenzione contro l’imposizione
La tassazione globale e la discrezione tipicamente elvetica, hanno permesso di attrarre negli
ultimi anni diverse persone facoltose che hanno così trasferito la loro residenza in Svizzera (ad
oggi si stima che i beneficiari della tassazione globale siano in Svizzera complessivamente
3’800).
Come noto la Svizzera è composta da 26 Cantoni e semi-cantoni, ciascuno dei quali nel suo
piccolo costituisce uno Stato con una discreta autonomia, in particolare nel campo fiscale.
Nella scelta del cantone dove trasferire la propria residenza viene naturalmente preso in
considerazione, accanto alle bellezze naturali che il cantone stesso offre, anche l’onere fiscale.
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Le differenti aliquote fiscali cantonali, l’importo minimo del dispendio ed un eventuale agevolazione
della tassazione dei dividendi di fonte svizzera possono quindi far ricadere la propria scelta a
favore di uno piuttosto che l’altro cantone, e costituiscono oggi motivo di accesa concorrenza
intercantonale.
Va altresì detto che spesso il luogo dove trasferire la propria residenza è dettato anche da aspetti
prettamente privati, quali ad esempio la lingua e la vicinanza con il centro dei propri interessi
economici. A tale proposito è importante sottolineare che, chi decide di optare per la tassazione
globale, deve essere in grado di dimostrare di aver effettivamente trasferito il centro dei propri
interessi in Svizzera, così come inteso dal modello OCSE delle convezioni contro la doppia
imposizione. Questo fattore è, in particolare, fondamentale per quei contribuenti provenienti
dall’Italia, dalla Germania o dalla Francia, dove il “globalista” è soggetto al rischio dell’inversione
dell’onere della prova circa il luogo di effettiva residenza.
La Svizzera non è comunque l’unico Stato che agevola la tassazione alle persone che decidono
di trasferire la propria residenza, in particolare in Europa esistono alternative altrettanto interessanti
e, sotto certi aspetti, meno complicate. Basti pensare ad esempio alla soluzione della residenza
spagnola, oppure al concetto tipicamente inglese del “resident but not domiciled” oppure ancora
alla soluzione della residenza austriaca già adottata anche da sportivi di livello mondiale. In tutti
questi casi, al trasferimento della residenza, va affiancata un’adeguata pianificazione fiscale del
proprio patrimonio, sia questi composto da beni mobiliari quali averi bancari e azioni di aziende
private o da beni immobiliari, attraverso la costituzione di adeguate entità e strutture.
In questo, Guardian SA e North Atlantic Sam, in collaborazione con i propri corrispondenti
europei, sono in grado di dare una valida assistenza con soluzioni innovative. Persone di contatto:
Michele Clerici (michele.clerici@ guardiansa.com) e Mara Giroldi (mara.giroldi@ guardiansa.
com).
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SAM
Trust e immobili in Francia
autore:
Florent De Franceschi,
defranceschi@ northatlanticsam.com
Il trust è una struttura quasi sconosciuta ai francesi in conseguenza del disconoscimento che ne fa
l’ordinamento giuridico. Tuttavia i tribunali francesi si sono dovuti talvolta confrontare con il trust
e le loro decisioni permettono di disporre di indicazioni giurisprudenziali sullo statuto giuridico
del trust in diritto francese, sia sul piano civile che fiscale. Fermo restando che il trust resta una
nozione estranea al mondo giuridico francese e cio’ anche dopo la recentissima entrata in vigore
della “Loi sur la fiducie”.
La definizione del trust contenuta nella Convenzione dell’Aja del 01.07.1985 (“per trust s’intendono
i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente -con atto tra vivi o mortis causa- qualora
dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine
determinato”), convenzione fino ad oggi non ratificata dalla Francia, puo’ essere ritenuta come
accettabile anche dall’ordinamento francese.
La concorrenza fra il trust, un soggetto necessariamente di diritto straniero e l’immobile, criterio
determinante della competenza dei tribunali francesi, provoca più di un interrogativo sulle
conseguenze giuridiche e fiscali della detenzione attraverso un trust di un immobile francese.
Per l’ampiezza dell’oggetto e per l’assenza di norme di legge, utilizzando le decisioni
giurisprudenziali e i contributi dottrinali, cercheremo di evidenziare i principali aspetti relativi
all’utilizzo del trust per detenere, direttamente o indirettamente, un immobile in Francia.
La premessa da tenere presente è che l’amministrazione fiscale francese di principio non
riconosce gli effetti del trust; cio’ significa che il trust è, sul piano dei principi, irrilevante ai fini
dell’applicazione delle imposte. Ma come vedremo sul piano pratico la situazione è talvolta
diversa.
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a) tasse di registro e di mutazione
La prima conseguenza del disconoscimento del trust da parte del fisco francese è che il
trasferimento in trust di un bene immobile, quindi anche di una partecipazione in una società
immobiliare, non è assoggettato a imposizione. In pratica si puo’ procedere al trasferimento della
proprietà di un immobile mediante atto notarile con modesti costi fissi e con cio’ evitando le tasse
di registro, i diritti di mutazione a titolo gratuito (che comporterebbe un tasso del 60% applicabile
fra persone senza legami di parentela) e l’imposta sulla plusvalenza immobiliare.
Quando il trust verrà a cessare, come ad esempio per scadenza del termine di un trust inter vivos,
il trasferimento della proprietà al beneficiario potrebbe essere tassato come una donazione: in
effetti l’atto di trust potrebbe essere interpretato come liberalità sotto condizione sospensiva della
cessazione del trust.
Ad evitare le conseguenze fiscali di tipo confiscatorio testé citate, si puo’ in certi casi strutturare
l’acquisto dell’immobile da parte del trust attraverso l’utilizzo di società estere direttamente o
indirettamente proprietarie dell’immobile francese.
b) L’imposta patrimoniale (impôt de solidarité sur la fortune ISF)
Una giurisprudenza puntuale e significativa (TGI Nanterre 4 maggio 2004 n. 03-9350, 2ième
chambre, Poillot) statuisce che il percepimento di redditi provenienti da trust, in quel caso
americani, non basta a far pesare sul beneficiario la presunzione di proprietà.
E’ vero che i trust in questione detenevano valori mobiliari, ma si fa fatica a immaginare che il
medesimo principio non debba valere per degli immobili. Infatti sul piano strettamente giuridico,
il tribunale osserva che né il Settlor né il beneficiario hanno la qualità di proprietario.
E cio’ è particolarmente vero quando il trust è irrevocabile (un trust è tale quando il Settlor si
spoglia definitivamente della proprietà dei beni collocati nel trust) e discrezionale (che lo è se il
trustee esercita liberamente il potere di rimettere o no al beneficiario il capitale e/o i redditi del
trust).
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c)
Imposta sul reddito
Secondo il Code Général des Impôts i redditi distribuiti da un trust a un contribuente
francese sono assoggettati all’imposta sul reddito e più precisamente rientrano nella
categoria dei redditi di valori mobililiari stranieri. Nel caso di distribuzione del patrimonio
bisogna considerare le tasse di mutazione a titolo gratuito sopra ricordate per la
cessazione del trust, l’imposta invece sul reddito negli altri casi.
In questa sede è utile ricordare che le imposte scaturite dalla detenzione di un immobile
in Francia possono essere ottimizzate, oltre che con il trust, attraverso l’uso di strutture
quali in particolare le società civili immobiliari. In questa situazione gli effetti giuridici e
fiscali del trust si producono nel paese di residenza dei beneficiari, sempre che risiedano
in uno stato che riconosca il trust.
Infine una raccomandazione particolarmente importante nel caso di utilizzo di trust
destinati al controllo di immobili francesi è di istituire il trust in un paese dotato di un
trattato fiscale con la Francia. Infatti, anche se non è possibile precisarne le conseguenze
nell’ordinamento francese, un trust di un paese non convenzionato potrebbe costituire un
forte indizio di frode e evasione fiscali.
In questo, Guardian SA e North Atlantic Sam, in collaborazione con i propri corrispondenti
europei, sono in grado di dare una valida assistenza con soluzioni innovative. Persone
di contatto: Diego Lissi ([email protected]) e Florent De Franceschi (defrance
[email protected]).
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