RIFORMA DEL WELFARE Le novità introdotte dalla L. n.247/07
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RIFORMA DEL WELFARE Le novità introdotte dalla L. n.247/07
RIFORMA DEL WELFARE Le novità introdotte dalla L. n.247/07 comma per comma Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la L. n.247 del 24 dicembre 2007 (c.d. “ Protocollo Welfare” ) ,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 29/12/2007, con la quale vengono introdotte numerose novità in materia di previdenza, lavoro e competitività, c oni ldi c hi a r a t oi nt e nt odif a v or i r el ’ e q u i t àel acrescita sostenibili, ma anche con l ’ e v i d e nt ene c e s s i t àd i f a rf r ont ea l l edi f f i c ol t àf i na nz i a r i ede l s i s t e mapensionistico. Il primo filone di intervento legislativo, infatti, riguarda innanzitutto l ’ innalzamento de l l ’ e t àede l l ’ a nz i a ni t àc ont r i but i v anecessarie per accedere alla pensione di anzianità, c onl ’ e c c e z i oned e i“ l a v o r iu s u r a nt i ” ,c hedovranno essere successivamente individuati dal Governo. Anc hel ’ a c c e s s oa l l ape ns i onediv e c c hi a i aodia n z i a ni t àc on4 0a nnidic ont r i bu t iè procrastinato alla pr i ma“ f i ne s t r a ”u t i l e ,c os i c c héil a v or a t or id i pe nd e nt ic hema t u r a noi requisiti nel primo trimestre de l l ’ a nno,possono andar ei npe n s i ones ol oa l l ’ i ni z i ode l terzo trimestre del medesimo anno (1° luglio), mentre i lavoratori autonomi solo a l l ’ i ni z i ode lq u a r t ot r i me s t r e( 1 °ot t obr e ) ;c ol or oc hema t u r a noir e q u i s i t inel secondo trimestre possono accedere alla pensione dal quartot r i me s t r ed e l l ’ a nno( s ed i p e nde nt i )o da lpr i mode l l ’ a nnos u c c e s s i v o( s ea u t onomi )ec os ìv i a … S it r a t t ac omu nq u ed iu n regime più f a v or e v ol ed i q u e l l opr e v i s t oda l l ac o s i d d e t t a“ r i f or maMa r oni ” . Vengono previsti anche futuri aumenti delle aliquote contributive, che potranno essere maggiormente contenuti qualora gli istituti previdenziali riescano a realizzare consistenti risparmi, come auspicato dalla norma, attraverso sinergie e strategie coordinate dal Governo. Fra più significativi incrementi contributivi, si segnalano in particolare quelli previsti per gli iscritti alla g e s t i ones e pa r a t al a v or a t or ia u t onomide l l ’ I nps ,l ec u il ea l i q u ot ev e r r a nno progressivamente i nna l z a t ede l l ’ 1 % og nia nno,ade c or r e r ed a l1 °g e nna i o2 0 0 8 ,f i noa d arrivare al 26%, nel 2010. Per coloro c her i s u l t a nog i ài s c r i t t i a du n’ a l t r af or madi pr e v i d e nz aobbl i g a t or i a , l ’ a l i q u ot a è stabilita al 17%. S is e g na l ai nol t r el ad e l e g aa lg ov e r nope re l e v a r el ’ one r ec ont r i bu t i v os u ir a ppor t idi lavoro a tempo parziale, con orario inferiore a dodici ore settimanali ed incentivare, invece, quelli con un maggior orario di lavoro. Un ulteriore filone di riforma riguarda la r e v i s i one de l l ’ i nt e r os i s t e ma de gl i a mmor t i z z a t or is oc i a l iede gl ii nc e nt i v ia l l ’ oc c upa z i one , peraltro per la maggior parte affidata allo strumento della delega al Governo, anche se fin da subito vengono r i v i s t ig l ii mpor t iel adu r a t ade l l ’ i nde nni t àd idi s oc c u pa z i oneor di na r i ae da g r i c ol a ,anche per rendere il sussidio meno assistenziale e meglio incentivante la ricerca di una nuova occupazione. Unt e r z of i l onedii nt e r v e nt o,c om’ ènot o,r i g u a r dal ar i f or made l l et i pol og i ec ont r a t t u a l i maggiormente accusate di essere fonte di precarietà del rapporto di lavoro. Si tratta, in particolare, dei limiti al rinnovo del contratto a termine, vietato dopo 36 mesi, nonché 1 del divieto di imporre clausole elastiche e flessibili nei contratti individuali di lavoro a tempo parziale, che non siano state preventivamente autorizzate dalla contrattazione collettiva e, da ultimo, della radicale abrogazione del contratto di lavoro i nt e r mi t t e nt eo “ ac hi a ma t a ” , che potrà essere reintrodotto eventualmente dalla contrattazione collettiva ed esclusivamente nei settori del turismo e dello spettacolo. Pe ru n’ a na l i s ima g g i or me nt ede t t a g l i a t asi riporta lo schema riassuntivo commentato comma per comma con tutte le novità introdotte dalla L. n.247/07. ACCESSO ALLA PENSIONE ELEVATI I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ –ART.1, COMMI 1-2 Vengono elevati i requisiti di accesso alla pensione di anzianità, previsti dalla L. n.243/04: dal 01/01/2008: anni 58 (+1, per i lavoratori autonomi); dal 01/07/2009: anni 59 (+1) e somma età + contributi: 95 (+1, per i lavoratori autonomi); dal 01/01/2011: anni 60 (+1) e somma età + contributi: 96 (+1, per i lavoratori autonomi); dal 01/01/2013: anni 61 (+1) e somma età + contributi: 97 (+1, per i lavoratori autonomi); Per il personale del comparto scuola resta fermo il principio per cui la cessazione dal servizio ha e f f e t t oda l l ada t ad ii ni z i od e l l ’ a nnos colastico e accademico, nel caso di prevista maturazione dei r e q u i s i t ie nt r oi l3 1 di c e mbr ed e l l ’ a nno,a v e ndo c ome r i f e r i me nt ope rl ’ a nno2 0 0 9i r e q u i s i t i pr e v i s t i pe ri l pr i mos e me s t r ede l l ’ a nno. Ai lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 15 luglio 2007, che prevedevano di maturare i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di f r u i z i oned e l l ’ i nd e nni t àdimobi l i t à ,c ont i nu a no a da ppl i c a r s il e disposizioni previgenti, fino ad un massimo di 5.000 beneficiari. I lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 01/03/2004, che prevedevano di maturare i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il pe r i odod if r u i z i o nede l l ’ i nd e nni t àdimobi l i t à ,nonché ai lavoratori beneficiari di accordi di solidarietà stipulati entro la medesima data del 01/03/2004, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla L. n.243/04, fino ad un numero massimo di beneficiari elevato da 10.000 a 15.000. PENSIONAMENTO ANTICIPATO –ART.1, COMMA 3 Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per concedere il diritto al pensionamento anticipato (comunque non prima dei 57 anni di età e 35 di contributi) ai lavoratori dipendenti impegnati in un lavoro particolarmente usurante o comunque notturno o in catena di montaggio o alla guida di autobus (nei limiti degli stanziamenti di bilancio). 2 PERIODO TRANSITORIO –ART.1, COMMI 4-5 I na t t e s a diu na c ompl e s s i v ar e v i s i one ,e nt r ol ’ a nno 2 0 0 1 ,d e l l a di s c i pl i nadelle decorrenze del trattamento di pensione anticipato con 40 anni di contribuzione e del pensionamento di vecchiaia per raggiunti limiti di età, al compimento di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne: a) il a v or a t or idi pe nde nt ic onu n’ a nz i a ni t àc ont r i butiva di almeno quaranta anni, possono accedere alla pensione a prescindere dal requisito anagrafico, con le v e c c hi e“ f i ne s t r e ”g i àpr e v i s t eda l l ’ a r t . 1 ,c o. 2 9 ,d e l l aL.n. 3 3 5 /9 5 :c ol or oc he maturano i requisiti entro il primo trimestre d e l l ’ a nno,pos s onoa ccedere alla pe ns i oned a l l ’ i ni z i od e l t e r z ot r i me s t r e( 1 °l u g l i o) , e c c . . b) i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il primo t r i me s t r ed e l l ’ a nno,pos s onoa c c e d e r ea l l ape ns i onea nc h’ e s s id a l l ’ i ni z i o del terzo trimestre ( 1 °l u g l i o) , e c c … c) i lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti, che maturano i requisiti per l ape ns i oned iv e c c hi a i ae nt r oi lpr i mot r i me s t r ed e l l ’ a nno,pos s ono accedere alla pensione da l l ’ i ni z i od e l q u a r t ot r i me s t r e( 1 °ot t obr e ), ecc.. d) restano ferme le particolari disposizioni previste per la decorrenza del trattamento pensionistico nel comparto scuola (art.59, co.9, L. n.449/97). ETÀ MEDIA DI ACCESSO –ART.1, COMMA 6 Il Governo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, allo scopo di assicurare l ’ e s t e n s i oned e l l ’ obi e t t i v od e l l ’ e l e v a z i onede l l ’ e t àme d i adia c c e s s oa lpe ns i ona me nt o anche alle altre gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti ne l l ’ a s s i c u r a z i oneg e ne r a l eobbl i g a t or ia. RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI –ART.1, COMMI 7-9-11 Il Governo è impegnato a presentare un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli e nt ipr e v i d e nz i a l iea s s i c u r a t i v ie dac on s e g u i r e ,ne l l ’ a r c od e lde c e nni o,r i s pa r mi finanziari per 3,5 mi l i a r d i di e u r o, me di a nt el ’ i nt r od u z i onedimod e l l ior g a ni z z a t i v i v ol t i a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali. Tali risparmi sono volti a consentire una corrispondente riduzione delle aliquote contributive a de c or r e r ed a l l ’ a nno2 0 1 1 , r i s pe t t oaq u a nt opr e v i s t oda l c o. 1 0 . Nel frattempo, i provvedimenti degli enti previdenziali pubblici, di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale vacanti, sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti con i suddetti obiettivi di razionalizzazione. AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE –ART.1, COMMA 10 A de c or r e r ed a l1 ºg e nna i o2 0 1 1 ,è e l e v a t a di0 , 0 9 pu nt ipe r c e nt u a l il ’ a l i q u ot a contributiva r i g u a r da nt eil a v or a t or ii s c r i t t ia l l ’ a s s i c u r a z i oneg e ne r a l eobbl i g a t or i aea l l e forme sostitutive ed esclusive della medesima. 3 Nella stessa misura sono incrementate le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti, coltivatori diretti, e dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (GLA). Dalla stessa data, sono incrementate nella stessa misura anche le aliquote per il computo delle prestazioni pensionistiche. COEFFICIENTI DI CALCOLO –ART.1, COMMI 12-16 Sono rivisti i coefficienti di calcolo delle prestazioni pensionistiche di cui alla Tabella A della L. n.335/95, che dovranno essere soggetti a revisione periodica ogni tre anni. Con decreto del Mi ni s t r ode ll a v or o,dic on c e r t oc oni lMi ni s t r od e l l ’ Ec ono mi aed e l l e Finanze, è costituita una commissione di studio, con il compito di proporre le possibili modifiche dei coefficienti di calcolo delle prestazioni pensionistiche e nuove possibili forme di flessibilità in uscita, che tengano conto degli equilibri della spesa previdenziale nel lungo periodo. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ ART.1, COMMI 17-18 I lGov e r noède l e g a t oa da d ot t a r eu noopi ùd e c r e t il e g i s l a t i v if i na l i z z a t ia l l ’ i n t r odu z i one di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. RIVALUTAZIONE PENSIONI –ART.1, COMMA 19 Pe rl ’ a nno2 0 0 8 ,nonèc onc e s s al ar i v a l u t a z i one automatica delle pensioni di importo superiore ad otto volte la pensione minima (se non fino al maggior limite derivante da l l ’ i nc r e me nt oautomatico della stessa pensione minima). AMIANTO –ART.1, COMMI 20-22 Con decreto del Ministro del Lavoro, di conc e r t oc oni lMi ni s t r od e l l ’ Ec onomi as a r a nno stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti per i l a v or a t or i e s pos t i a l l ’ a mi a nt o. INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO DA PARTE DELL’ I . N. A. I . L. DELEGA AL MINISTERO –ART.1, COMMI 23-24 Cond e c r e t ode lMi ni s t r od e ll a v or o,d ic on c e r t oc oni lMi ni s t r od e l l ’ Ec onomi as a r a nno aumentati inv i as t r a or di na r i al ei nd e nni t àd ov u t ed a l l ’ I na i las e g u i t odida nn obi ol og i c o , in attesa de l l ’ i nt r odu z i oned iu nme c c a ni s modir i v a l u t a z i onea u t oma t i c adei relativi importi. 4 DISOCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIO –ART.1, COMMA 25 La durata del trattamento di disoccupazione ordinaria è esteso a: 8 mesi per i disoccupati di età inferiore a 50 anni; 12 mesi per i disoccupati di età non inferiore a 50 anni L’ i mpor t od e l t r a t t a me nt odi d i s oc c u p a z i oneèe l e v a t oa l : - 60% della retribuzione per i primi 6 mesi; - 50% della retribuzione per i successivi 2 mesi; - 40% della retribuzione per i successivi 4 mesi (dai 50 anni di età). Èr i c onos c i u t al ac ont r i bu z i onef i g u r a t i v ape rl ’ i nt e r ope r i odo. TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI –ART.1, COMMA 26 Il trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti è così determinato: 35% della retribuzione per i primi 120 giorni; 40% della retribuzione per i successivi 60 giorni; - per un numero di giornate non superiore a 180 giorni; - e comunque non superiore al numero delle giornate lavorate; - e comunque non superiore alla differenza fra 360 e le giornate lavorate, o coperte a l l ’ e v e nt u a l ef r u i z i oned e l t r a t t a me nt odi d i s oc c u pa z i one . RIVALUTAZIONE CIG E INDICE ISTAT –ART.1, COMMA 27 Ée l e v a t ada l l ’ 8 0 %a l1 0 0 % de l l ’ a u me nt ode l l ’ i nd i c eI s t a tde ipr e z z ia lc ons u mo,l a misura della rivalutazione annua degli importi massimi del trattamento di integrazione s a l a r i a l edi c u i a l l ’ a r t . 1della L. n.427/80. ISTITUTI DI SOSTEGNO DEL REDDITO –ART.1, COMMI 28-29 Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di riforma ed armonizzazione degli ammortizzatori sociali e degli istituti a sostegno del reddito e del reinserimento lavorativo, secondo i principi enunciati dalla norma. In particolare: uni f or mi t àe r i mod u l a z i onei nr e l a z i one a l l ’ e t àa na g r a f i c ae da l l ema g g i or i difficoltà occupazionali, con particolare riguardo per il Mezzogiorno e la disoccupazione femminile; c onne s s i onec onl epol i t i c hea t t i v epe ri ll a v or o,pot e nz i a nd ol ’ a z i oned e iS e r v i z i pe rl ’ i mpi e g oe coinvolgendo le aziende e gli enti bilaterali; estensione della cassa integrazione ordinaria e st r a or d i na r i a ,t r al ’ a l t r o,a n c hei n caso di interventi di protezione o risanamento ambientale, che comportino la s os pe ns i oned e l l ’ a t t i v i t àlavorativa. 5 SERVIZI PER L’ IMPIEGO –ART.1, COMMI 30-34 Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di riforma dei servizi per l ’ i mpi e g o,de g l ii n c e nt i v ia l l ’ oc c u p a z i one ,a nc h eaf a v or ede il a v or a t or is oc i a l me nt eu t i l i , de l l ’ a ppr e ndi s t a t oede l c ont r a t t od’ i ns e r i me nt o. Ne l l ’ a mbi t odit a l ed e l e g a ,s onopr e v i s t ia u me nt ic ont r i bu t i v ipe ric ont r a t t iat empo parziale con orario di lavoro inferiore alle 12 ore settimanali ed incentivi per i contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato e per la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta del lavoratore giustificati da comprovati compiti di cura. Sono previsti stanziamenti per il finanziamento delle attività di formazione professionale, ac a r i c ode l f ondope rl ’ oc c u pa z i one . OCCUPAZIONE FEMMINILE –ART.1, COMMA 81 Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di riforma degli incentivi a l l ’ oc c u pa z i onef e mmi ni l e ,pr e v e d e ndof r al ’ a l t r oa nc hei nc e nt i v ies g r a v iv ol t iaf a v or i r e orari di lavoro flessibili e compatibili con le esigenze della vita familiare, il lavoro a tempo parziale ed il tele-lavoro, nonché una disciplina di miglior favore per i congedi parentali ed una più chiara definizione degli adempimenti richiesti al datore di lavoro in materia di attenzione alle discriminazioni di genere. Tra i principi e criteri direttivi di delega rientra anche il rafforzamento dei diversi livelli di governo con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti. DISOCCUPAZIONE AGRICOLA –ART.1, COMMA 84 Conde c r e t ode lMi ni s t r ode lLa v or o,dic onc e r t oc oni lMi ni s t r od e l l ’ Ec onomi a ,nei limiti dello stanziamento di 20 milioni di euro, possono essere recepite intese territoriali volte a riconoscere l ’ i nd e nni t àdidi s oc c u pa z i onen ona g r i c ol a ,or d i na r i aec onr e q u i s i t i ridotti, ai lavoratori sospesi per eventi transitori o determinati da situazioni temporanee di mercato, anche oltre il limite di 65 g i or na t epr e v i s t oda l l ’ a r t . 1 3 ,c o. 1 0de lD. L. n.35/05. NORME A FAVORE DEI DISABILI ASSEGNO MENSILE –ART.1, COMMA 35 Agli invalidi civili di età compresa fra 18 e 64 anni, con una riduzione della capacità lavorativa accertata in misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa, è concesso un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità. Il beneficiario è tenuto a rendere annualmente una dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR n. 445/00, nella quale attesti di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga me no, l os t e s s oèt e nu t oad a r net e mpe s t i v ac omu ni c a z i onea l l ’ I nps . L’ a s s e g noèe r og a t od a l l ’ I nps , mal ’ one r eèac a r i c od e l l oS t a t o. 6 ABROGATA DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – ART.1, COMMA 36 Èa br og a t ol ’ obbl i g ope rg l ii nv a l i d ic i v i l id ipr e s e nt a r ea l l ePr e f e t t u r e ,a lComu neo a l l ’ Az i e ndasanitaria locale competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione r e l a t i v aa l l a pe r ma ne nz a de l l ’ i s c r i z i one ne l l el i s t ed e lc ol l oc a me nt o obbligatorio dei disabili, pr e v i s t oda l l ’ a r t . 1 , c o. 2 4 9 , d e l l aL. n. 6 6 2 /9 6 . ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO –ART.1, COMMI 37-38 1) Id a t or id il a v or opos s onoa de mpi e r el ’ obbl i g odi riserva a favore dei disabili mediante convenzioni di inserimento temporaneo, con finalità formative, che c ompor t a nol ’ a s s u nz i oneatempo indeterminato ed il contestuale distacco del lavoratore disabile presso cooperative sociali, imprese sociali, disabili liberi professionisti, datori di lavoro privati non soggetti a l l ’ obbl i g o,c on one r i retributivi e contributivi a carico del soggetto ospitante, al quale il datore di lavoro si impegna a conferire commesse di lavoro di importo non inferiore. Esse sono utilizzabili entro il limite di una sola persona o del 30% della quota d’ obbl i g o. Non possono avere durata superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabili per altri 12, decorsi i quali non sono ripetibili per la stessa persona, salvo diversa valutazione del comitato tecnico (art.12). 2) Ana l og hec onv e nz i oni po s s onoe s s e r es t i pu l a t epe rl ’ i ns e r i me nt ot e mpor a ne ode i detenuti disabili. 3) Ida t or id il a v or opos s onoa de mpi e r el ’ obbl i g odir i s e r v aaf a v or ed e id i s a b i l i , anche mediante convenzioni di inserimento lavorativo, che comportano l ’ a s s u nz i onede ll a v or a t or edi s a bi l edirettamente da parte di cooperative sociali, imprese sociali, disabili liberi professionisti, datori di lavoro privati non soggetti a l l ’ obbl i g o( i npos s e s s od ipa r t i c ol a r ir e q u i s i t idii done i t àeregolarità), ai quali il soggetto obbligato si impegna a conferire commesse di lavoro di importo non i nf e r i or ea g l i one r i r e t r i bu t i v i ec ont r i bu t i v i de r i v a nt i da l l ’ a s s u nz i one . Es s es onou t i l i z z a bi l ie n t r oi ll i mi t ed e l1 0 %d e l l aq u ot ad’ obbl i g o,s ol ope r lavoratori disabili c onpa r t i c ol a r id i f f i c ol t àd ’ i ns e r i me nt o,i ndi v i du a t ic oni ll or o consenso dai servizi competenti. Non possono avere durata inferiore a 3 anni, prorogabili una sola volta, per un ulteriore periodo di durata non inferiore a 2 anni, decorsi i quali il lavoratore può essere assunto con richiesta nominativa (art.12-bis). 4) Alle assunzioni obbligatorie concordate con i servizi competenti, può essere concesso dalle Regioni e dalle Province autonome, nei limiti dei fondi appositamente stanziati e ripartiti secondo i criteri stabiliti con decreto del Mi ni s t r ode l La v or o, u nc ont r i bu t oa l l ’ a s s u n z i one : - f i noa l6 0 % de lc os t os a l a r i a l el or doa nnu o,pe rl ’ a s s u nz i oned il a v or a t or i con una percentuale di invalidità non inferiore al 80% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra ovvero con handicap psichico; 7 - f i noa l2 5 % de lc os t os a l a r i a l el or doa nnu o,pe rl ’ a s s u nz i oned il a v or a t or i con una percentuale di invalidità superiore al 66% ed infe r i or ea l l ’ 8 0 % compresa fra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra; - i lr i mbor s of or f e t a r i opa r z i a l ede l l es pe s es os t e nu t epe rl ’ a d e g u a me nt o della postazione di lavoro dei disabili con una percentuale di invalidità s u pe r i or ea l5 0 % o pe rl ’ a ppr e s t a me nt odi tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche. Ac ondi z i onec he :l ’ a s s u nz i ones i aat e mpoi nde t e r mi na t o,l ’ e v e nt u a l epe r i od od ipr ov a abbia avuto esito positivo ed il rapporto di lavoro perduri fino alla concessione del contributo, che v i e nee r og a t ol ’ a nnos u c c e s s i v o. Sono contestualmente abrogate le previgenti convenzioni-q u a dr opr e v i s t eda l l ’ a r t . 1 4de l D.Lgs. n.276/03 (c . d . “ Ri f o r maBi a g i ” ). CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO LIMITI LAVORO TEMPO DETERMINATO –ART.1, COMMA 39 Sono apportate modifiche al D.Lgs. n.368/01, in materia di assunzione a termine. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. LIMITE 36 MESI –ART.1, COMMA 40 Il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di i nt e r r u z i onef r au nc ont r a t t oel ’ a l t r o. Un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per t e r r i t or i oec onl ’ a s s i s t e nz adiu nr a ppr e s e nt a nt ed iu nad e l l e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Lad u r a t adi q u e s t ’ u l t i moc ont r a t t oat e r mi neès t a bi l i t ad a l l ac ont r a t t a z i onec o l l e t t i v a . Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali, definite dal DPR n.1525/63, e di quelle che saranno individuate dalla contrattazione collettiva. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuato nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che ne facciano richiesta entro sei mesi. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, per le medesime attività stagionali, a condizione che ne facciano richiesta entro tre mesi. 8 NUOVI PARAMETRI ART.1, COMMA 41 PER L’ ASSUNZIONE OLTRE I LIMITI NUMERICI DEI CCNL - Sono abrogate le ipotesi di assunzione a termine anche oltre i limiti numerici stabiliti dalla c ont r a t t a z i onec ol l e t t i v a ,c hee r a nopr e v i s t id a l l ’ a r t . 1 0 ,c ommi8 ,9e1 0 ,d e lD. Lg s . n.368/01. Le ipotesi di cui al co.7, lett.c) e d), sono sostituite dalle seguenti: « c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi » « d) con lavoratori di età superiore a 55 anni » LAVORATORI SOMMINISTRATI –ART1, COMMA 42-46 I limiti alla proroga ed al rinnovo del contratto a termine non si applicano ai lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro, peraltro non più consentita a tempo indeterminato. PERIODO TRANSITORIO –ART.1, COMMA 43 I contratti a termine già in corso alla data del 1 gennaio 2008, continuano fino al termine previsto dal contratto. Ai fini della proroga o del rinnovo del contratto a termine, per i primi quindici mesi, non si computano i periodi di lavoro svolti prima del 1 gennaio 2008. CONTRATTO A TEMPO PARZIALE IL CCNL COMMA 44 STABILISCE LE CLAUSOLE DI FLESSIBILITÀ ED ELASTICITÀ –ART.1, Sono apportate modifiche al D.Lgs. n.61/01, in materia di assunzione a tempo parziale. Lec l a u s ol edif l e s s i bi l i t àe de l a s t i c i t àde l l ’ or a r i od il a v or ononpos s onopi ùe s s e r e concordate fra le parti del contratto individuale di l a v or o,mad e v onoe s s e r es t a bi l i t e“ a mont e ” da pa r t ed e l l ac ont r a t t a z i one c ol l e t t i v a( a r t . 3 ,c o. 7 ;l ’ a r t . 8 ,c o. 2 -ter, viene abrogato). I lpr e a v v i s one c e s s a r i ope rl ’ e s e r c i z i od e l l af a c ol t àd ia u me nt a r el ’ or a r i odil a v or oda parte del datore di lavoro, è elevato da due ad almeno cinque giorni lavorativi (art.3, co.8). Ar i c hi e s t ad e l l ’ i nt e r e s s a t o, èr i c onos c i u t al apr i or i t àd e l l at r a s f or ma z i oned e lc ont r a t t odi lavoro da tempo pieno a tempo parziale per ragioni di assistenza: - del coniuge, di un genitore o di un figlio affetto da patologie oncologiche; - un figlio convivente, di età non superiore a 13 anni ovvero disabile; - di una persona convivente riconosciuta disabile in situazione di gravità, con invalidità del 100% e necessità di assistenza continua, in quanto non autosufficiente nel compimento degli atti quotidiani, ai sensi della L. n.104/92. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l ’ e s pl e t a me nt od e l l es t e s s ema n s i oni od i ma ns i oni e q u i v a l e nt i . 9 LAVORO INTERMITTENTE E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ABROGAZIONE INTERMITTENTE –ART.1, COMMI 45-46 Vengono abrogati tutti gli articoli in materia di lavoro intermittente del D.Lgs. n.276/03. Viene abolito il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, che era previsto, in ipotesi l i mi t a t e , da l l ’ a r t . 1 0 , c o. 3 , de l D. Lg s . n. 2 7 6 /0 3 . DEROGHE ALL’ ABROGAZIONE DELL’ INTERMITTENTE –ART.1, COMMI 47-78 I contratti collettivi nazionali di categoria dei settori del turismo e dello spettacolo, possono reintrodurre specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo durante i fine settimana, le festività, le vacanze scolastiche ed altre fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva, comprese le ipotesi nelle quali era ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Ime d e s i mic ont r a t t ic ol l e t t i v idi s c i pl i na noa nc hel ’ e v e nt u a l ei nd e nni t àd id i s poni bi l i t à dovuta al lav or a t or ec h es ii mpe g niar i s pond e r ea l l a“ c hi a ma t a ”i nu na r c ot e mpor a l e definito. ADEMPIMENTI –ART.1, COMMI 49-50 Con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le parti sociali, sono definite forme semplificate di effettuazione degli adempimenti amministrativi conseguenti alla instaurazione dei suddetti rapporti di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nei settori del turismo e dello spettacolo. Con il medesimo decreto sono stabilite anche disposizioni specifiche per disciplinare i profili pr e v i d e nz i a l i de l l ’ e v e nt u a l ei nd e nni t àdi d i s p oni bi l i t à . Il Ministro del lavoro, decorsi due anni, verifica gli effetti delle soluzioni adottate dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, nei settori del t u r i s moede l l os pe t t a c ol o,a nc hei nt e r mi nidir e g ol a r i z z a z i oned e l“ l a v or o s omme r s o” . NORME PER IL SETTORE EDILE VERIFICHE DEL GOVERNO –ART.2, COMMA 51 Entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo verifica gli effetti dello speciale regime contributivo pr e v i s t one l s e t t or ede l l ’ e di l i z i ad a l l ’ a r t . 2 9de l D. L. n . 2 4 4 /9 5 , c onv e r t i t oc on modificazioni dalla L. n.341/95. Tale ricognizione può dare luogo ad una rideterminazione della riduzione contributiva prevista dal 2° comma del medesimo articolo, con decreto adottato da parte del Ministro del Lavoro, di c onc e r t oc oni lMi ni s t r ode l l ’ Ec onomi a ,e nt r oi l3 1l u g l i ode l l ’ a nnod i riferimento. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, si applica la medesima riduzione determinata per l ’ a nno pr e c e d e nt e ,s a l v oc ong u a g l i o, q u a l or av e ng a successivamente accordata una diversa misura della riduzione, comunque non oltre il 15 di c e mbr ed e l l ’ a nnodi r i f e r i me nt o. 10 COMUNICAZIONE ORARIO DI LAVORO –ART.1, COMMA 52 I datori di lavoro del settore edi l es onot e nu t iac omu ni c a r ea l l ’ I npsl ’ or a r i odil a v or o pattuito nei contratti a tempo parziale. RISERVA DISABILI –ART.1, COMMA 53 Ida t or idil a v or ode ls e t t or ee d i l enons onot e nu t ia l l ’ os s e r v a nz ad e l l ’ obbl i g odir i s e r v aa favore dei disabili, di cui a l l ’ a r t . 3de l l aL.n. 6 8 /9 9 ,pe rq u a nt oc onc e r nei lp e r s ona l ed i cantiere e gli addetti al trasporto del settore. MAXI-SANZIONE PER LAVORO NERO COMPETENZA AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA MAXI-SANZIONE –ART.1, COMMA 54 Lac o s i dd e t t a“ ma x i -sanzione per lavoro ne r o” ,pr e v i s t ada l l ’ a r t . 3de lD. L.n. 1 2 /0 2 , relativamente a l l ev i ol a z i oni c ons t a t a t epr i mad e l l emod i f i c hei nt r odot t eda l l ’ a r t . 3 6 -bis del D.L. n.223/06 ( e nt r a t oi nv i g or ei l1 2 /0 8 /2 0 0 6 ) ,r e s t adic ompe t e n z ad e l l ’ Ag e nz i ad e l l e Entrate. NORME PER L’ AGRI COLTURA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA –ART.1, COMMA 55-57 L’ i nd e nni t àdid i s oc c u p a z i onea g r i c ol ape rg l iope r a iat e mpode t e r mi na t oèd e t e r mi na t a nella mi s u r ade l4 0 % d e l l ar e t r i bu z i onei nd i c a t aa l l ’ a r t . 1 de lD. L.n. 3 3 8 /8 9e dè corrisposta per il numero di giornate di inscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento. Aif i nide ld i r i t t oape r c e pi r el ’ i nde nni t àdidi s oc c u pa z i onea g r i c ol a , s onov a l u t a t ia nc hei periodi di lavoro dipendente svolti in altri settor i ,pu r c hél ’ a t t i v i t àa g r i c o l ar i ma ng a pr e v a l e nt ene l l ’ a nnoovvero nel biennio cui si riferisce la domanda. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e l a mi s u r a de l l e pr e s t a z i oni p e ns i oni s t i c he ,l ’ I nps d e t r a ed a l l ’ i mpor t o de l l ’ i nd e nni t àdidisoccupazione agricola un contributo di solidarietà pari al 9% per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Aif i nide l l ’ a c c r e di t of i g u r a t i v ou t i l epe rl ape n s i onedia nz i a ni t àr e s t a noc onf e rmate le norme vigenti. CREDITO D’ IMPOSTA –ART.1, COMMI 58-59 I nv i as pe r i me nt a l e , pe rl ’ a nno2 0 0 8 , èr i c onos c i u t oa i da t or id il a v or oa g r i c ol iu nc r e di t o d’ i mpos t ape rc i a s c u nag i or na t al a v or a t i v adi c hi a r a t ai npi ùr i s pe t t oaq u e l l ede l l ’ a nn o precedente, pari ad 1,00 e u r one l l ez onedic u ia l l ’ obbi e t t i v o“ c onv e r g e nz a ”ov v e r oa 0,30 euro nelle zone di cui a l l ’ obi e t t i v o‘ c ompe t i t i v i t àr e g i ona l eeoc c u pa z i ona l e , individuate dal Regolamento CE n.1083/06. Al l ’ e s i t od e l l as p e r i me nt a z i one ,i nc a s od i valutazionepos i t i v a , l ’ i nc e nt i v opot r àe s s e r ee s t e s os ututto il territorio nazionale. 11 RIDUZIONE PREMIO INAIL –ART.1, COMMA 60 L’ I na i lr i c onos c eu nar i d u z i oned e lpr e mi oa s s i c u r a t i v of i noa l2 0 %,ne il i mi t ide l l o stanziamento di 20 milioni di euro. Tale riduzione verrà riconosciuta ai datori di lavoro agricoli con almeno due anni di attività, che risultino in regola con gli obblighi di sicurezza, contributivi ed assicurativi, che abbiano adottato piani pluriennali per l ’ e l i mi na z i oned e l l ef ont idir i s c hi oe di l miglioramento delle condizioni di sicurezza, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente e non siano state destinatarie di provvedimenti di sospensione de l l ’ a t t i v i t àd’ i mpr e s a , a i s e ns i d e l l ’ a r t . 5de l l aL. n. 1 2 3 /0 7 . COOP AGRICOLE –ART.1, COMMA 61 Alle cooperative agricole e loro consorzi, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e di allevamento prevalentemente di propria produzione, si applicano i medesimi obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro vigenti per il settore d e l l ’ i ndu s t r i a ,ne ic onf r ont idit u t t ii lavoratori dipendenti e non più solo di quelli assunti con contratto a tempo i nde t e r mi na t o, c omee r apr e c e de nt e me nt epr e v i s t od a l l ’ a r t . 3de l l aL. n. 2 4 0 /8 4 . CONTRIBUTO PER FORMAZIONE CONTINUA –ART.1, COMMA 62-64 Da l l ’ a l i q u ot ape rl ’ a s s i c u r a z i onec ont r ol ad i s o c c u p a z i oneès t or na t ol o0 , 3 %,c hev i e ne destinato d a l l ’ I npsa lf i na nz i a me nt od e l l af or ma z i onec ont i nu ad e il a v or a t or ide ls e t t or e agricolo. I datori di la v or ode ls e t t or ea g r i c ol oc ont i nu a noa de f f e t t u a r el ’ i nt e r ov e r s a me nt ode l 2,75%. CALAMITÀ NATURALI –ART.1, COMMA 65 Nelle zone agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, delimitate dalle Regioni ai s e ns ide l l ’ a r t . 1 ,c o. 1 0 7 9 ,de l l aL.n. 2 7 6 /06 (Finanziaria 2007), ai lavoratori impiegati per almeno cinque giornate in aziende agricole beneficiarie degli interventi previsti dal Piano assicurativo a g r i c ol oa nnu a l ed ic u ia l l ’ a r t . 4d e lD. L.n. 1 0 2 /0 4 ,a if i nipr e v i d e nz i a l i ed assistenziali è riconosciuto un numero di giornate lavorate pari a quelle svolte per i medesimi datori di lavoro ne l l ’ a nnopr e c e de nt ea l l af r u i z i oned i t a l ebe ne f i c i o. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari. AIUTI COMUNITARI –ART.1, COMMA 66 In sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare t a l ia i u t ic on ic ont r i bu t ipr e v i de nz i a l id ov u t ida l l ’ i mpr e s aa g r i c ol a beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. 12 RETRIBUZIONE VARIABILE E PRODUTTIVITÀ DECONTRIBUZIONE –ART.1, COMMI 67-68 Viene riformata la disciplina della cosiddetta decontribuzione della retribuzione variabile previsti da l l ac ont r a t t a z i onec ol l e t t i v adis e c ond ol i v e l l o,a br og a ndol ’ a r t . 2de lD. L. n.67/97. La nuova disciplina prevede uno sgravio del 25% della quota a carico dei datori di lavoro e del 100% della quota a carico dei lavoratori, sulle erogazioni correlate dalla contrattazione collettiva d is e c ondo l i v e l l oa l l ’ a n da me nt oe c onomi c oe da ir i s u l t a t i de l l ’ i mpr e s a , e nt r oi l l i mi t ed e l 5 %della retribuzione contrattuale percepita. Lo sgravio è concesso a richiesta delle imprese interessate, secondo i criteri di priorità stabiliti c onde c r e t od e lMi ni s t r od e ll a v or o,d ic o nc e r t oc oni lMi ni s t r ode l l ’ Ec onomi a , nei limiti dello stanziamento previsto, pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. PREMI VALIDI PER LA PENSIONABILITÀ –ART.1, COMMA 69 Vi e nea br og a t al ad i s pos i z i onedic u ia l l ’ a r t . 2 7 ,c o. 4 ,l e t t . e ) ,de lDPR n. 7 9 7 /5 5e successive modificazioni, che escludeva dalla retribuzione imponibile a fini previdenziali e dunque dalla «pensionabilità», le erogazioni a titolo di premio di risultato. FISCALITÀ PIÙ LEGGERA PER LE RETRIBUZIONI VARIABILI –ART.1, COMMA 70 Cond e c r e t ode l Mi ni s t r ode l l ’ Ec onomi aed e l l eFi na nz eed e l Mi ni s t r ode l La v or oed e l l a Previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello na z i ona l e ,s onoe ma na t edi s po s i z i onif i na l i z z a t ear i du r r el ’ i mpos i z i onef i s c a l e sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione variabile, entro il limite complessivo di 150 mi l i oni di e u r ope rl ’ a nno2 0 0 8 . SOPPRESSA LA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA SUL LAVORO STRAORDINARIO –ART.1, C.71 È soppressa la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario, che era prevista da l l ’ a r t . 2 , c o. 19, della L. n.549/95. LAVORO AUTONOMO E LAVORO A PROGETTO FINANZIAMENTI AGEVOLATI –ART.1, COMMA 72-74 Sono istituiti tre fondi per il finanziamento agevolato destinati ai giovani fino a 25 o 29 anni, se laureati: a) Fond o dic r e d i t o pe ri ls os t e g no d e l l ’ a t t i v i t ài nt e r mi t t e nt ede il a v or a t or ia progetto; b) Fondo di micro-credito per sostenere attività innovative, con priorità per le donne; c) Fondo di credito per sostenere il passaggio generazionale delle piccole imprese o l ’ a v v i a me nt od inu ov ea t t i v i t à ,ne is e t t or id e l l ’ a r t i g i a na t o,c omme r c i oet u r i s mo, agricoltura e cooperazione. 13 ASSEGNI E CONTRATTI DI RICERCA –ART.1, COMMA 75 Sono incrementati i fondi per i titolari di assegni e contratti di ricerca presso le Università statali eg l ie nt id ir i c e r c av i g i l a t id a lMi ni s t e r od e l l ’ u ni v e r s i t àed e l l ar i c e r c a ,i s c r i t t ia l l a gestione separata per i lavoratori autonomi de l l ’ I nps . TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI –ART.1, COMMI 76-78 In attesa di una complessiva riforma in materia di totalizzazione dei periodi contributivi, che a s s or bal ’ i s t i t u t ode l l ar i c ong i u nz i oned e i me d e s i mi : a) viene ridotta da sei a tre anni la durata minima degli «spezzoni» contributivi utili ai fini della t ot a l i z z a z i oned e ipe r i od ic ont r i bu t i v iede l l al i q u i d a z i onediu n’ u ni c a pensione, a norma de l l ’ a r t . 1d e l D. Lg s . n. 4 2 / 0 6 ; b) viene consentita la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi anche a soggetti che abbiano già autonomamente maturato il diritto al trattamento previdenziale, abrogando la preclusione pr e v i s t ai nt a l s e n s oda l l ’ a r t . 1de l D. Lg s . n. 1 8 4 /9 7 . RISCATTO –ART.1, COMMI 77-78 Gl ione r ide r i v a nt id a l l ’ e s e r c i z i ode l l af a c ol tà di riscatto degli anni di laurea possono essere versati in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza interessi. Laf a c ol t àdir i s c a t t oèa mme s s aa nc hepe ris og g e t t ic henona bbi a noi ni z i a t ol ’ a t t i v i t à lavorativa e non siano iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria. In tale caso, il contributo è c a l c ol a t os u lmi ni mo i mponi bi l ea nnu o dic u ia l l ’ a r t . 1 ,c o. 3 ,de l l aL. n.233/90 ed è versato a l l ’ I nps ,c hepr ov v e dear i v a l u t a r l os e c ond ol er e g ol ede ls i s t e ma contributivo ed a trasferirlo, a doma nd ad e l l ’ i nt e r e s s a t o,pr e s s ol ag e s t i onepr e v i de nz i a l e nella quale sia o sia stato iscritto. Il c ont r i bu t oèf i s c a l me nt ede du c i b i l ed a l l ’ i nt e r e s s a t oe de t r a i bi l eda l l ’ i mpos t ado v u t ada is og g e t t iac u il ’ i nt e r e s s a t or i s u l t if i s c a l me nt eac a r i c o , nella misura del 19%. I periodi oggetto di riscatto sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, in de r og aaq u a nt opr e v i s t oda l l ’ a r t . 1 , c o. 7 , de l l aL. n. 3 3 5 /9 5 . ALIQUOTE PER AUTONOMI –ART.1, COMMA 79 Le aliquote contributive per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps sono progressivamente elevate: dal 1 gennaio 2008: al 24%; dal 1 gennaio 2009: al 25%; dal 1 gennaio 2010: al 26%. Per i lavoratori soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 17% GIORNALISTI –ART.1, COMMA 80 Progressiva armonizzazione e stabilizzazione della gestione separata previdenziale de l l ’ Or d i nedei giornalisti. 14 PREVIDENZA COMPLEMENTARE –ART.1, COMMA 82 Al l ’ a r t . 8 , c o. 1 2 , d e l D. Lg s . n. 2 5 2de l 5di c e mbr e2 0 0 5 , l epa r ol e : «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti destinatari del D.Lgs. n.565 del 16 settembre 1996, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare ». ESTENSIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO E PER LAVORO A RISCHIO –ART.1, COMMA 83 Conde c r e t od e lMi ni s t r ode lLa v or o,dic onc e r t oc oni lMi ni s t r ode l l ’ Ec onomi a ,s on o disciplinate le modalità per il riconoscimento anche ai collaboratori parasubordinati de l l ’ e s t e ns i onede l c ong e d odi maternità per gravidanza a rischio e per lavoro a rischio, ai sensi degli artt.7, 17 e 22 del D.Lgs. n.151/01 e sono conseguentemente rideterminate le relative aliquote contributive. LAVORI PORTUALI LAVORATORI TEMPORANEI –ART.1, COMMA 85-86 Ail a v or a t or it e mpor a ne ii mpe g na t ine il a v or ipor t u a l ièr i c onos c i u t au n’ i nd e nni t àd i integrazione salariale, oltre alla contribuzione figurativa ed agli assegni familiari, per le giornate di mancato avviamento al lavoro da parte delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo autorizzate dalle a u t or i t àpor t u a l i , anor made l l ’ a r t . 1 7d e l l aL. n. 8 4 /9 4 . Ladi s pos i z i onee nt r ai nv i g or es u c c e s s i v a me nt ea l l ’ e nt r a t ain vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori –ammortizzatori sociali, recate dalla l e g g ef i na nz i a r i ape rl ’ a nno2 0 0 8 . ESTENSIONE TIPOLOGIE DI LAVORO –ART.1, COMMA 88 Anche per contenere gli oneri a carico dello Stato le imprese fornitrici di lavoro temporaneo portuale, il cui organico non superi le quindici unità, possono svolgere anche altre tipologie di lavori in ambito portuale ed hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse a l l ’ u t i l i z z od e l de ma ni oma r i t t i mo, de f i ni t ec ondecreto del Ministro dei Trasporti. TRATTAMENTI MINIMI –ART.1, COMMA 89 Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo portuale devono comunque garantire un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative delle imprese portuali. 15 ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI FINALI –ART.1, COMMI 90-94 Disposizioni finali: di s pos i z i onipr oc e du r a l ipe rl ’ a doz i one d e ide c r e t il e g i s l a t i v ipr e v i s t id a l l a presente legge e di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei precedenti entro i successivi 18 mesi; copertura finanziaria; entrata in vigore, ad eccezione dei commi 86 e 92, il 1° gennaio 2008. 16