RIFORMA DEL WELFARE Le novità introdotte dalla L. n.247/07

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RIFORMA DEL WELFARE Le novità introdotte dalla L. n.247/07
RIFORMA DEL WELFARE
Le novità introdotte dalla L. n.247/07
comma per comma
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la L. n.247 del 24 dicembre 2007 (c.d. “
Protocollo
Welfare”
)
,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 29/12/2007, con la quale
vengono introdotte numerose novità in materia di previdenza, lavoro e competitività,
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terzo trimestre del medesimo anno (1° luglio), mentre i lavoratori autonomi solo
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Vengono previsti anche futuri aumenti delle aliquote contributive, che potranno
essere maggiormente contenuti qualora gli istituti previdenziali riescano a realizzare
consistenti risparmi, come auspicato dalla norma, attraverso sinergie e strategie
coordinate dal Governo.
Fra più significativi incrementi contributivi, si segnalano in particolare quelli previsti per
gli iscritti alla g
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lavoro a tempo parziale, con orario inferiore a dodici ore settimanali ed incentivare,
invece, quelli con un maggior orario di lavoro.
Un ulteriore filone di riforma riguarda la r
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, peraltro per la maggior
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maggiormente accusate di essere fonte di precarietà del rapporto di lavoro. Si tratta, in
particolare, dei limiti al rinnovo del contratto a termine, vietato dopo 36 mesi, nonché
1
del divieto di imporre clausole elastiche e flessibili nei contratti individuali di lavoro a
tempo parziale, che non siano state preventivamente autorizzate dalla contrattazione
collettiva e, da ultimo, della radicale abrogazione del contratto di lavoro
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, che potrà essere reintrodotto eventualmente dalla
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comma per comma con tutte le novità introdotte dalla L. n.247/07.
ACCESSO ALLA PENSIONE
ELEVATI I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ –ART.1, COMMI 1-2
Vengono elevati i requisiti di accesso alla pensione di anzianità, previsti dalla L.
n.243/04:
 dal 01/01/2008: anni 58 (+1, per i lavoratori autonomi);
 dal 01/07/2009: anni 59 (+1) e somma età + contributi: 95 (+1, per i lavoratori
autonomi);
 dal 01/01/2011: anni 60 (+1) e somma età + contributi: 96 (+1, per i lavoratori
autonomi);
 dal 01/01/2013: anni 61 (+1) e somma età + contributi: 97 (+1, per i lavoratori
autonomi);
Per il personale del comparto scuola resta fermo il principio per cui la cessazione dal
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Ai lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 15
luglio 2007, che prevedevano di maturare i requisiti per il pensionamento di anzianità
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disposizioni previgenti, fino ad un massimo di 5.000 beneficiari.
I lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al
01/03/2004, che prevedevano di maturare i requisiti per il pensionamento di anzianità
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accordi di solidarietà stipulati entro la medesima data del 01/03/2004, continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti alla L. n.243/04, fino ad un numero massimo di
beneficiari elevato da 10.000 a 15.000.
PENSIONAMENTO ANTICIPATO –ART.1, COMMA 3
Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per concedere il diritto al
pensionamento anticipato (comunque non prima dei 57 anni di età e 35 di contributi) ai
lavoratori dipendenti impegnati in un lavoro particolarmente usurante o comunque
notturno o in catena di montaggio o alla guida di autobus (nei limiti degli stanziamenti di
bilancio).
2
PERIODO TRANSITORIO –ART.1, COMMI 4-5
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decorrenze del trattamento di pensione anticipato con 40 anni di contribuzione e del
pensionamento di vecchiaia per raggiunti limiti di età, al compimento di 65 anni per gli
uomini e 60 per le donne:
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d) restano ferme le particolari disposizioni previste per la decorrenza del
trattamento pensionistico nel comparto scuola (art.59, co.9, L. n.449/97).
ETÀ MEDIA DI ACCESSO –ART.1, COMMA 6
Il Governo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, allo scopo di assicurare
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RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI –ART.1, COMMI 7-9-11
Il Governo è impegnato a presentare un piano industriale volto a razionalizzare il sistema
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realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie,
uniche o in comune di attività strumentali.
Tali risparmi sono volti a consentire una corrispondente riduzione delle aliquote
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Nel frattempo, i provvedimenti degli enti previdenziali pubblici, di carattere
organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale vacanti, sono condizionati
al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento della funzione
pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della
coerenza dei provvedimenti con i suddetti obiettivi di razionalizzazione.
AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE –ART.1, COMMA 10
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forme sostitutive ed esclusive della medesima.
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Nella stessa misura sono incrementate le aliquote contributive per il finanziamento delle
gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti, coltivatori diretti, e dei
lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (GLA).
Dalla stessa data, sono incrementate nella stessa misura anche le aliquote per il computo
delle prestazioni pensionistiche.
COEFFICIENTI DI CALCOLO –ART.1, COMMI 12-16
Sono rivisti i coefficienti di calcolo delle prestazioni pensionistiche di cui alla Tabella A
della L. n.335/95, che dovranno essere soggetti a revisione periodica ogni tre anni.
Con decreto del Mi
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Finanze, è costituita una commissione di studio, con il compito di proporre le possibili
modifiche dei coefficienti di calcolo delle prestazioni pensionistiche e nuove possibili
forme di flessibilità in uscita, che tengano conto degli equilibri della spesa previdenziale
nel lungo periodo.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ ART.1, COMMI 17-18
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di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di
previdenza per il personale di volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso
dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.
RIVALUTAZIONE PENSIONI –ART.1, COMMA 19
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superiore ad otto volte la pensione minima (se non fino al maggior limite derivante
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AMIANTO –ART.1, COMMI 20-22
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INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO DA PARTE DELL’
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DELEGA AL MINISTERO –ART.1, COMMI 23-24
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DISOCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIO –ART.1, COMMA 25
La durata del trattamento di disoccupazione ordinaria è esteso a:
 8 mesi per i disoccupati di età inferiore a 50 anni;
 12 mesi per i disoccupati di età non inferiore a 50 anni
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60% della retribuzione per i primi 6 mesi;
-
50% della retribuzione per i successivi 2 mesi;
-
40% della retribuzione per i successivi 4 mesi (dai 50 anni di età).
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TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI –ART.1, COMMA 26
Il trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti è così determinato:
 35% della retribuzione per i primi 120 giorni;
 40% della retribuzione per i successivi 60 giorni;
-
per un numero di giornate non superiore a 180 giorni;
-
e comunque non superiore al numero delle giornate lavorate;
-
e comunque non superiore alla differenza fra 360 e le giornate lavorate, o coperte
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RIVALUTAZIONE CIG E INDICE ISTAT –ART.1, COMMA 27
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1della L. n.427/80.
ISTITUTI DI SOSTEGNO DEL REDDITO –ART.1, COMMI 28-29
Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di riforma ed
armonizzazione degli ammortizzatori sociali e degli istituti a sostegno del reddito e del
reinserimento lavorativo, secondo i principi enunciati dalla norma. In particolare:
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difficoltà occupazionali, con particolare riguardo per il Mezzogiorno e la
disoccupazione femminile;
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caso di interventi di protezione o risanamento ambientale, che comportino la
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SERVIZI PER L’
IMPIEGO –ART.1, COMMI 30-34
Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di riforma dei servizi per
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parziale con orario di lavoro inferiore alle 12 ore settimanali ed incentivi per i contratti a
tempo parziale con orario giornaliero elevato e per la conversione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale su richiesta del lavoratore giustificati da comprovati
compiti di cura.
Sono previsti stanziamenti per il finanziamento delle attività di formazione professionale,
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OCCUPAZIONE FEMMINILE –ART.1, COMMA 81
Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di riforma degli incentivi
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orari di lavoro flessibili e compatibili con le esigenze della vita familiare, il lavoro a
tempo parziale ed il tele-lavoro, nonché una disciplina di miglior favore per i congedi
parentali ed una più chiara definizione degli adempimenti richiesti al datore di lavoro in
materia di attenzione alle discriminazioni di genere.
Tra i principi e criteri direttivi di delega rientra anche il rafforzamento dei diversi livelli di
governo con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA –ART.1, COMMA 84
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limiti dello stanziamento di 20 milioni di euro, possono essere recepite intese territoriali
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ridotti, ai lavoratori sospesi per eventi transitori o determinati da situazioni temporanee
di mercato, anche oltre il limite di 65 g
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n.35/05.
NORME A FAVORE DEI DISABILI
ASSEGNO MENSILE –ART.1, COMMA 35
Agli invalidi civili di età compresa fra 18 e 64 anni, con una riduzione della capacità
lavorativa accertata in misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività
lavorativa, è concesso un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità.
Il beneficiario è tenuto a rendere annualmente una dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR
n. 445/00, nella quale attesti di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione
venga me
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ABROGATA DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO –
ART.1, COMMA 36
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ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO –ART.1, COMMI 37-38
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retributivi e contributivi a carico del soggetto ospitante, al quale il datore di
lavoro si impegna a conferire commesse di lavoro di importo non inferiore.
Esse sono utilizzabili entro il limite di una sola persona o del 30% della quota
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Non possono avere durata superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabili per
altri 12, decorsi i quali non sono ripetibili per la stessa persona, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico (art.12).
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soggetto obbligato si impegna a conferire commesse di lavoro di importo non
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Non possono avere durata inferiore a 3 anni, prorogabili una sola volta, per un
ulteriore periodo di durata non inferiore a 2 anni, decorsi i quali il lavoratore può
essere assunto con richiesta nominativa (art.12-bis).
4) Alle assunzioni obbligatorie concordate con i servizi competenti, può essere
concesso dalle Regioni e dalle Province autonome, nei limiti dei fondi
appositamente stanziati e ripartiti secondo i criteri stabiliti con decreto del
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pensioni di guerra ovvero con handicap psichico;
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sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra;
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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
LIMITI LAVORO TEMPO DETERMINATO –ART.1, COMMA 39
Sono apportate modifiche al D.Lgs. n.368/01, in materia di assunzione a termine.
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
LIMITE 36 MESI –ART.1, COMMA 40
Il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto
di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente
superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
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Un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per
una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del
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Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali, definite
dal DPR n.1525/63, e di quelle che saranno individuate dalla contrattazione collettiva.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato hanno diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato effettuato nei dodici mesi successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro, a condizione che ne facciano richiesta entro sei mesi.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività
stagionali hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate
nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, per le medesime attività
stagionali, a condizione che ne facciano richiesta entro tre mesi.
8
NUOVI PARAMETRI
ART.1, COMMA 41
PER L’
ASSUNZIONE OLTRE I LIMITI NUMERICI DEI
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Sono abrogate le ipotesi di assunzione a termine anche oltre i limiti numerici stabiliti
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n.368/01. Le ipotesi di cui al co.7, lett.c) e d), sono sostituite dalle seguenti:
« c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi »
« d) con lavoratori di età superiore a 55 anni »
LAVORATORI SOMMINISTRATI –ART1, COMMA 42-46
I limiti alla proroga ed al rinnovo del contratto a termine non si applicano ai lavoratori
forniti dalle agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro, peraltro
non più consentita a tempo indeterminato.
PERIODO TRANSITORIO –ART.1, COMMA 43
I contratti a termine già in corso alla data del 1 gennaio 2008, continuano fino al termine
previsto dal contratto.
Ai fini della proroga o del rinnovo del contratto a termine, per i primi quindici mesi, non
si computano i periodi di lavoro svolti prima del 1 gennaio 2008.
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
IL CCNL
COMMA 44
STABILISCE LE CLAUSOLE DI FLESSIBILITÀ ED ELASTICITÀ
–ART.1,
Sono apportate modifiche al D.Lgs. n.61/01, in materia di assunzione a tempo parziale.
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parte del datore di lavoro, è elevato da due ad almeno cinque giorni lavorativi (art.3,
co.8).
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lavoro da tempo pieno a tempo parziale per ragioni di assistenza:
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del coniuge, di un genitore o di un figlio affetto da patologie oncologiche;
-
un figlio convivente, di età non superiore a 13 anni ovvero disabile;
-
di una persona convivente riconosciuta disabile in situazione di gravità, con
invalidità del 100% e necessità di assistenza continua, in quanto non
autosufficiente nel compimento degli atti quotidiani, ai sensi della L. n.104/92.
Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo
pieno per l
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LAVORO INTERMITTENTE E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
ABROGAZIONE INTERMITTENTE –ART.1, COMMI 45-46
Vengono abrogati tutti gli articoli in materia di lavoro intermittente del D.Lgs. n.276/03.
Viene abolito il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, che era previsto,
in ipotesi l
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DEROGHE ALL’
ABROGAZIONE DELL’
INTERMITTENTE –ART.1, COMMI 47-78
I contratti collettivi nazionali di categoria dei settori del turismo e dello spettacolo,
possono reintrodurre specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo durante i fine settimana, le festività, le vacanze scolastiche ed altre
fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva, comprese le ipotesi nelle quali era
ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
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definito.
ADEMPIMENTI –ART.1, COMMI 49-50
Con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le parti sociali, sono definite forme
semplificate di effettuazione degli adempimenti amministrativi conseguenti alla
instaurazione dei suddetti rapporti di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo nei settori del turismo e dello spettacolo.
Con il medesimo decreto sono stabilite anche disposizioni specifiche per disciplinare i
profili pr
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Il Ministro del lavoro, decorsi due anni, verifica gli effetti delle soluzioni adottate dalla
contrattazione collettiva per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, nei
settori del t
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NORME PER IL SETTORE EDILE
VERIFICHE DEL GOVERNO –ART.2, COMMA 51
Entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo verifica gli effetti dello speciale regime
contributivo pr
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modificazioni dalla L. n.341/95.
Tale ricognizione può dare luogo ad una rideterminazione della riduzione contributiva
prevista dal 2° comma del medesimo articolo, con decreto adottato da parte del Ministro
del Lavoro, di c
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Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, si applica la medesima
riduzione determinata per l
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COMUNICAZIONE ORARIO DI LAVORO –ART.1, COMMA 52
I datori di lavoro del settore edi
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RISERVA DISABILI –ART.1, COMMA 53
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cantiere e gli addetti al trasporto del settore.
MAXI-SANZIONE PER LAVORO NERO
COMPETENZA AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA MAXI-SANZIONE –ART.1, COMMA
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corrisposta per il numero di giornate di inscrizione negli elenchi nominativi, entro il
limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.
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RIDUZIONE PREMIO INAIL –ART.1, COMMA 60
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Tale riduzione verrà riconosciuta ai datori di lavoro agricoli con almeno due anni di
attività, che risultino in regola con gli obblighi di sicurezza, contributivi ed assicurativi,
che abbiano adottato piani pluriennali per l
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biennio precedente e non siano state destinatarie di provvedimenti di sospensione
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COOP AGRICOLE –ART.1, COMMA 61
Alle cooperative agricole e loro consorzi, che esercitano attività di trasformazione,
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e di allevamento
prevalentemente di propria produzione, si applicano i medesimi obblighi di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro vigenti per il settore d
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CONTRIBUTO PER FORMAZIONE CONTINUA –ART.1, COMMA 62-64
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CALAMITÀ NATURALI –ART.1, COMMA 65
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per almeno cinque giornate in aziende agricole beneficiarie degli interventi previsti dal
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Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
AIUTI COMUNITARI –ART.1, COMMA 66
In sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a
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beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli
interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.
12
RETRIBUZIONE VARIABILE E PRODUTTIVITÀ
DECONTRIBUZIONE –ART.1, COMMI 67-68
Viene riformata la disciplina della cosiddetta decontribuzione della retribuzione variabile
previsti da
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n.67/97. La nuova disciplina prevede uno sgravio del 25% della quota a carico dei datori
di lavoro e del 100% della quota a carico dei lavoratori, sulle erogazioni correlate dalla
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Lo sgravio è concesso a richiesta delle imprese interessate, secondo i criteri di priorità
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nei limiti dello stanziamento previsto, pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008-2010.
PREMI VALIDI PER LA PENSIONABILITÀ –ART.1, COMMA 69
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successive modificazioni, che escludeva dalla retribuzione imponibile a fini previdenziali
e dunque dalla «pensionabilità», le erogazioni a titolo di premio di risultato.
FISCALITÀ PIÙ LEGGERA PER LE RETRIBUZIONI VARIABILI –ART.1, COMMA 70
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Previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
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sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione variabile, entro il limite
complessivo di 150 mi
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SOPPRESSA LA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA SUL LAVORO STRAORDINARIO –ART.1, C.71
È soppressa la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario, che era prevista
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19, della L. n.549/95.
LAVORO AUTONOMO E LAVORO A PROGETTO
FINANZIAMENTI AGEVOLATI –ART.1, COMMA 72-74
Sono istituiti tre fondi per il finanziamento agevolato destinati ai giovani fino a 25 o 29
anni, se laureati:
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b) Fondo di micro-credito per sostenere attività innovative, con priorità per le
donne;
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agricoltura e cooperazione.
13
ASSEGNI E CONTRATTI DI RICERCA –ART.1, COMMA 75
Sono incrementati i fondi per i titolari di assegni e contratti di ricerca presso le Università
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gestione separata per i lavoratori autonomi de
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TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI –ART.1, COMMI 76-78
In attesa di una complessiva riforma in materia di totalizzazione dei periodi contributivi,
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b) viene consentita la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi anche a soggetti
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tà di riscatto degli anni di laurea possono
essere versati in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza interessi.
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lavorativa e non siano iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria. In tale caso, il
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nella misura del 19%.
I periodi oggetto di riscatto sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione,
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ALIQUOTE PER AUTONOMI –ART.1, COMMA 79
Le aliquote contributive per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps
sono progressivamente elevate:
 dal 1 gennaio 2008: al 24%;
 dal 1 gennaio 2009: al 25%;
 dal 1 gennaio 2010: al 26%.
Per i lavoratori soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 17%
GIORNALISTI –ART.1, COMMA 80
Progressiva armonizzazione e stabilizzazione della gestione separata previdenziale
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14
PREVIDENZA COMPLEMENTARE –ART.1, COMMA 82
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«Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando»
sono sostituite dalle seguenti:
«Per i soggetti destinatari del D.Lgs. n.565 del 16 settembre 1996, anche se non iscritti al
fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono
altresì delegare ».
ESTENSIONE
DEL CONGEDO DI MATERNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO E PER
LAVORO A RISCHIO –ART.1, COMMA 83
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disciplinate le modalità per il riconoscimento anche ai collaboratori parasubordinati
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odi maternità per gravidanza a rischio e per lavoro a rischio, ai
sensi degli artt.7, 17 e 22 del D.Lgs. n.151/01 e sono conseguentemente rideterminate le
relative aliquote contributive.
LAVORI PORTUALI
LAVORATORI TEMPORANEI –ART.1, COMMA 85-86
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integrazione salariale, oltre alla contribuzione figurativa ed agli assegni familiari, per le
giornate di mancato avviamento al lavoro da parte delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo autorizzate dalle a
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ain vigore delle disposizioni
relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori –ammortizzatori sociali,
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ESTENSIONE TIPOLOGIE DI LAVORO –ART.1, COMMA 88
Anche per contenere gli oneri a carico dello Stato le imprese fornitrici di lavoro
temporaneo portuale, il cui organico non superi le quindici unità, possono svolgere
anche altre tipologie di lavori in ambito portuale ed hanno titolo preferenziale ai fini del
rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse
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ondecreto del Ministro dei Trasporti.
TRATTAMENTI MINIMI –ART.1, COMMA 89
Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo portuale devono comunque garantire un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative delle imprese portuali.
15
ENTRATA IN VIGORE
DISPOSIZIONI FINALI –ART.1, COMMI 90-94
Disposizioni finali:
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presente legge e di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei
precedenti entro i successivi 18 mesi;
 copertura finanziaria;
 entrata in vigore, ad eccezione dei commi 86 e 92, il 1° gennaio 2008.
16