Amministrazione mineraria di Trento. Inventario degli arch…

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Amministrazione mineraria di Trento. Inventario degli arch…
Amministrazione mineraria di Trento. Inventario degli archivi
(1886-2000)
a cura di
Nicola Zini
Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici-Ufficio
archivio provinciale
2005
Premessa
L'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio sono stati realizzati, per incarico e con la consulenza tecnica della
Soprintendenza per i beni librari e archivistici-Ufficio archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento, a cura di
Nicola Zini; il lavoro è stato ultimato nel 2005.
L'inventario, redatto con il programma "Sesamo 2000", è stato pubblicato nella sezione riservata agli archivi del portale
Trentinocultura (www.trentinocultura.net).
L'importazione in AST-Sistema informativo degli archivi storici del Trentino e la conseguente revisione dei dati sono
state curate dalla Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici con la collaborazione di Francesca Benini,
Chiara Bruni, Ines Parisi ed Emanuela Pandini (Cooperativa ARCoop) nel corso del 2009, secondo le norme di
"Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006".
Elenco delle abbreviazioni
art. = articolo
b. = busta
B. L. I. = Bollettino delle leggi dell'Impero d'Austria
B. U. = Bollettino Ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige
D. P. G. R. = Decreto del Presidente della Giunta regionale
D. P. R. = Decreto del Presidente della Repubblica
Fasc. = Fascicolo
G. U. = Gazzetta Ufficiale
L. = Legge
L. C. = Legge costituzionale
L. P. = Legge provinciale
L. R. = Legge regionale
m. lineari= metri lineari
n.= numero
pag.= pagina
Pos. = Posizione
R. D. = Regio decreto
R. D. L. = Regio decreto legge
s. d. = senza data
2
Albero delle strutture
Amministrazione mineraria di Trento, 1886 - 2000
Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, 1886 - 1999
Carteggio ed atti relativi all'Amministrazione demaniale di Chiusa, 1909 - 1917
Protocolli della corrispondenza del Distretto minerario di Trento, 1948 - 1981
Carteggio ed atti del Distretto minerario di Trento, 1909 - 1972
Protocollo della corrispondenza riservata, 1935 - 1969
Carteggio ed atti del Capo del Distretto minerario di Trento, 1975 - 1986
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro, 1930 - 1954
Carteggio ed atti della Divisione miniere del Servizio industria e miniere della Provincia autonoma di
Trento, 1975 - 1986
Permessi di ricerca scaduti, 1886 - 1999
Licenze d'indagine e indagini libere scadute, 1886 - 1939
Permessi di ricerca scaduti/1, 1920 - 1988
Permessi di ricerca scaduti/2, 1940 - 1981
Permessi di ricerca scaduti/3, 1935 - 1996
Permessi di ricerca scaduti/4, 1985 - 1999
Permessi di ricerca scaduti relativi a minerali radioattivi, 1956 - 1997
Registri delle indagini libere e delle licenze d'indagine, 1919 - 1927
Registro dei canoni relativi a indagini libere, 1919 - 1929
Registri dei permessi di ricerca, 1928 - 1972
Registri dei permessi di ricerca relativi a minerali radioattivi, 1956 - 1960
Registri dei decreti relativi alle concessioni minerarie ed ai permessi di ricerca, 1954 - 1970
Concessioni minerarie scadute, 1894 - 1998
Registri delle concessioni minerarie, 1927 - 1972
Registro dei canoni relativi a concessioni minerarie, 1920 - 1929
Registri delle miniere e delle cave, 1925 - 1939
Rapporti relativi a visite ispettive, 1952 - 1980
Registro dei rapporti relativi a visite ispettive, 1935 - 1952
Polizia mineraria relativa alle cave, 1920 - 1970
Provvedimenti di sicurezza, 1958 - 1976
Registri dei provvedimenti di sicurezza, delle contravvenzioni, dei decreti prefettizi, 1930 - 1961
"Statistica annuale", 1920 - 1975
"Statistica mensile", 1950 - 1978
Statistiche varie, 1941 - 1982
Pratiche di contributo. L. R. 20 marzo 1964, n. 17 e L. R. 8 novembre 1968, n. 41, 1963 - 1982
Pratiche di contributo. L. P. 24 agosto 1973, n. 33, 1973 - 1985
Pratiche di contributo. L. P. 31 gennaio 1976, n. 12, 1971 - 1995
3
Pratiche di contributo. L. 6 ottobre 1982, n. 752, 1983 - 1985
Nullaosta per l'esecuzione di elettrodotti, 1950 - 1968
Pareri richiesti dal Servizio enti locali della Provincia autonoma di Trento, 1985 - 1994
Promemoria inviati al Dipartimento attività economiche della Provincia autonoma di Trento, 1990 - 1992
Inventario delle risorse idriche regionali, 1912 - 1969
Symposium internazionale sui giacimenti minerari nelle Alpi, 1966 - 1970
Registro dei provvedimenti legislativi, 1933 - 1967
Disegni di legge in materia di cave, 1990 - 1996
Documentazione relativa ai bilanci di previsione, 1994 - 1997
Giornali di entrata e di uscita dei beni mobili, 1952 - 1976
Contabilità dei beni mobili, 1923 - 1972
Contabilità relativa alle spese d'ufficio, 1963 - 1974
Contabilità relativa alle spese postali, 1963 - 1969
Registri delle indennità di trasferta, 1937 - 1963
Registri relativi alla gestione della miniera di Civaron, 1920 - 1924
Miscellanea, 1952 - 1991
Consiglio provinciale delle miniere della Provincia autonoma di Trento, 1974 - 1978
Carteggio ed atti, 1974 - 1978
Comitato tecnico interdisciplinare della Provincia autonoma di Trento, 1978 - 2000
Carteggio ed atti, 1978 - 2000
Divisione miniere dell'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige,
1952 - 1975
Protocollo della corrispondenza, 1962 - 1969
Carteggio ed atti, 1962 - 1972
Carteggio ed atti relativi al personale, 1952 - 1975
Documentazione relativa al Consiglio regionale delle miniere, 1962 - 1974
Proposte di delibere della Giunta regionale, 1967 - 1971
Reversali d'incasso, 1969 - 1971
Giornale di entrata dei beni mobili del Laboratorio geominerario, 1970 - 1970
Consiglio regionale delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige, 1956 - 1973
Verbali delle sedute e pareri, 1956 - 1973
Carteggio ed atti, 1956 - 1973
Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto- Adige, 1949 - 1961
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria, 1949 - 1961
Assessore all'industria e turismo della Regione Trentino Alto- Adige, 1961 - 1962
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria, 1961 - 1962
Assessore all'industria e trasporti della Regione Trentino Alto- Adige, 1961 - 1969
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria, 1961 - 1969
Assessore all'industria della Regione Trentino Alto- Adige, 1966 - 1972
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria, 1966 - 1972
4
Assessore all'industria e trasporti della Provincia autonoma di Trento, 1968 - 1975
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria, 1968 - 1975
Assessore all'industria, artigianato e fonti energetiche della Provincia autonoma di Trento, 1985 - 1989
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria, 1985 - 1989
5
Albero dei soggetti produttori
Berghauptmannschaft in Klagenfurt, Klagenfurt (Austria), 1871 luglio 21- 1919 settembre 10
E' organo/ufficio di : Ministerium für öffentliche Arbeiten, Vienna (Austria) 1908 luglio 8- 1919 settembre
10
E' organo/ufficio di : Impero d'Austria, Ministero dell'agricoltura, Vienna, 1868 gennaio 29 - 1919
settembre 10
Ha per organo/ufficio : Revierbergamt Hall, Hall (Austria), 1871 luglio 21- 1919 maggio 15
Revierbergamt Hall, Hall (Austria), 1871 luglio 21- 1919 maggio 15
E' organo/ufficio di : Impero d'Austria, Ministero dell'agricoltura, Vienna, 1868 gennaio 29 - 1919
settembre 10
E' organo/ufficio di : Ministerium für öffentliche Arbeiten, Vienna (Austria) 1908 luglio 8- 1919 settembre
10
E' organo/ufficio di : Berghauptmannschaft in Klagenfurt, Klagenfurt (Austria), 1871 luglio 21- 1919
settembre 10
Ministerium für öffentliche Arbeiten, Vienna (Austria) 1908 luglio 8- 1919 settembre 10
Ha per organo/ufficio : Revierbergamt Hall, Hall (Austria), 1871 luglio 21- 1919 maggio 15
Ha per organo/ufficio : Berghauptmannschaft in Klagenfurt, Klagenfurt (Austria), 1871 luglio 21- 1919
settembre 10
Ufficio minerario per la Venezia Tridentina, Trento, 1919 maggio 15- 1923 aprile 8
Successori:
Ufficio del Distretto minerario di Trento, Trento, 1923 aprile 8- 1987 giugno 7
Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, Trento, 1987 giugno 8 E' organo/ufficio di : Commissariato generale civile di Trento, Trento, 1919 luglio 24- 1922 ottobre 17
E' organo/ufficio di : Governatorato militare di Trento, Trento, 1918 novembre 19- 1919 luglio 24
E' organo/ufficio di : Prefettura di Trento, 1922 ottobre 17- 1948 febbraio 26
Ufficio del Distretto minerario di Trento, Trento, 1923 aprile 8- 1987 giugno 7
Predecessori:
Ufficio minerario per la Venezia Tridentina, Trento, 1919 maggio 15- 1923 aprile 8
Successori:
Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, Trento, 1987 giugno 8 E' organo/ufficio di : Ministero delle corporazioni, Roma, 1926 luglio 2- 1943 agosto 9
E' organo/ufficio di : Ministero dell'industria e del commercio, 1945 agosto 10- 1966 settembre 26
E' organo/ufficio di : Ministero dell'agricoltura, Roma, 1916 giugno 22 - 1923 settembre 6
E' organo/ufficio di : Commissariato supremo della Operationszone Alpenvorland, Bolzano, 1943
settembre 10- 1945 maggio 4
E' organo/ufficio di : Ministero dell'economia nazionale, Roma, 1923 settembre 6 - 1929 settembre 12
E' organo/ufficio di : Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1948 febbraio 26E' organo/ufficio di : Provincia Autonoma di Trento, Trento, 1948 febbraio 26Servizio industria e miniere della Provincia autonoma di Trento, Trento, [1973 giugno 6]- 1987 agosto 5
E' organo/ufficio di : Provincia Autonoma di Trento, Trento, 1948 febbraio 266
Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, Trento, 1987 giugno 8 Predecessori:
Ufficio del Distretto minerario di Trento, Trento, 1923 aprile 8- 1987 giugno 7
Ufficio minerario per la Venezia Tridentina, Trento, 1919 maggio 15- 1923 aprile 8
E' organo/ufficio di : Provincia Autonoma di Trento, Trento, 1948 febbraio 26Consiglio provinciale delle miniere della Provincia autonoma di Trento, Trento, 1973 agosto 24E' organo/ufficio di : Provincia Autonoma di Trento, Trento, 1948 febbraio 26Comitato tecnico interdisciplinare della Provincia autonoma di Trento, Trento, 1978 dicembre 12E' organo/ufficio di : Provincia Autonoma di Trento, Trento, 1948 febbraio 26Ispettorato generale dell'industria e delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige, Trento, [1962 gennaio]1973 giugno 6
E' organo/ufficio di : Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1948 febbraio 26Consiglio regionale delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1954 gennaio 18- 1973 giugno
27
E' organo/ufficio di : Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1948 febbraio 26Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1949 gennaio 11- 1961 gennaio 10
E' organo/ufficio di : Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1948 febbraio 26Assessore all'industria e turismo della Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1961 gennaio 10- 1962 aprile 20
E' organo/ufficio di : Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1948 febbraio 26Assessore all'industria e trasporti della Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1962 aprile 20- 1969 febbraio 21
E' organo/ufficio di : Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1948 febbraio 26Assessore all'industria della Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1969 febbraio 21- 1972 giugno 20
E' organo/ufficio di : Regione Trentino Alto- Adige, Trento, 1948 febbraio 26Assessore all'industria e trasporti della Provincia autonoma di Trento, Trento, 1972 giugno 20- 1974 marzo 15
E' organo/ufficio di : Provincia Autonoma di Trento, Trento, 1948 febbraio 26Assessore all'industria, artigianato e fonti energetiche della Provincia autonoma di Trento, Trento, 1985
novembre 4- 1992 giugno 8
E' organo/ufficio di : Provincia Autonoma di Trento, Trento, 1948 febbraio 26-
7
superfondo
Amministrazione mineraria di Trento, 1886 - 2000
240 buste, 101 registri; metri lineari 28.6
Contenuto
Il complesso archivistico comprende i seguenti fondi:
- Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, 1886 - 1999;
- Consiglio provinciale delle miniere della Provincia autonoma di Trento, 1974 - 1978;
- Comitato tecnico interdisciplinare della Provincia autonoma di Trento, 1978 - 2000;
- Divisione miniere dell'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige, 1952 1975
- Consiglio regionale delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige, 1956 - 1973;
- Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto- Adige, 1949 - 1961;
- Assessore all'industria e turismo della Regione Trentino Alto- Adige, 1961 - 1962;
- Assessore all'industria e trasporti della Regione Trentino Alto- Adige, 1961 - 1969;
- Assessore all'industria della Regione Trentino Alto- Adige, 1966 - 1972;
- Assessore all'industria e trasporti della Provincia autonoma di Trento, 1968 - 1975;
- Assessore all'industria, artigianato e fonti energetiche della Provincia autonoma di Trento, 1985 - 1989.
Lo stato di conservazione complessivo è buono.
8
Ente
Berghauptmannschaft in Klagenfurt
1871 luglio 21- 1919 maggio 15
Luoghi
Klagenfurt (Austria)
Forme parallele del nome
Capitanato montanistico di Klagenfurt
Archivi prodotti
Fondo Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, 01/01/1886 - 31/12/1999
Storia
Il Capitanato montanistico di Klagenfurt, o Berghauptmannschaft in Klagenfurt, viene istituito con Legge 21 luglio
1871 "sull'ordinamento e sulla sfera di attribuzione delle autorità montanistiche" (1).
Dopo la fine della I° Guerra mondiale il territorio della provincia di Trento viene annesso al Regno d'Italia: con il
trattato di Saint- Germain- en- Laye, stipulato il 10 settembre 1919, il confine tra Italia ed Austria viene stabilito al
Brennero; con L. 26 settembre 1920, n. 1322 (2) viene proclamata l'annessione delle province redente.
Nel frattempo, con Notificazione del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano del 15 maggio 1919 "...
riguardante l'esecuzione della Legge montanistica del 23 maggio 1854 B. L. I. n. 146" (3), le competenze dei capitanati
montanistici austriaci nelle province annesse passano ai rispettivi Governatorati militari. Per quanto riguarda la
provincia di Trento l'esame delle carte d'archivio testimonia l'esistenza di un Ufficio minerario presso l'Ufficio per gli
affari civili del Governatorato militare di Trento [vedi scheda specifica].
Condizione giuridica
Ufficio di amministrazione decentrata di ente pubblico statale
Legislazione in materia mineraria: la legge fondamentale che regola la materia mineraria nell'impero d'Austria è la
Legge universale montanistica del 23 maggio 1854 (4). Con Legge 31 dicembre 1893 (5) vengono regolamentate le
figure di direttore e sorvegliante di miniera; con Legge 14 agosto 1896 (6) viene regolamentata l'istituzione di consorzi
montanistici, associazioni per i quali è prevista la partecipazione di proprietari e lavoratori in campo minerario.
Funzioni, occupazioni e attività
La legge del 1871 assegna ai capitanati montanistici le seguenti competenze:
- la concessione per l'attivazione di distretti minerali (7)
- la concessione di investiture e concessioni di scavo, la misurazione e demarcazione dei campi minerali dati in
investitura
- la gestione delle pratiche relative alla privazione o dismissione di diritti di scavo
- la concessione del diritto d'uso delle acque di miniera per il funzionamento delle attrezzature minerarie
- la decisione sull'estensione e sull'esercizio dei diritti dipendenti dall'investitura di una miniera (8)
9
- l'approvazione dei contratti di società e dei documenti relativi alla creazione di consorzi, nei casi in cui una miniera sia
richiesta in comproprietà da più persone fisiche o giuridiche; l'esame dei mandati dei direttori di consorzi montanistici
per la stipulazione di affari obbligatori, la convocazione delle assemblee straordinarie dei consorziati, il permesso di
scioglimento di consorzi o di alienazione di quote maggioritarie di patrimonio quando non decise all'unanimità (9)
- la regolamentazione del calendario di lavoro nei campi minerali a giorno (10)
- la regolamentazione delle servitù reciproche obbligatorie alle quali sono sottoposti i proprietari di miniere (11)
- la approvazione degli statuti delle casse di confraternita ed il permesso di riunione di più casse (12)
- la gestione delle sanzioni nei casi di inadempienza alla legge, tramite la somministrazione di multe, la sostituzione
coatta di direttori di miniera incapaci, il ricorso all'autorità politica per l'esecuzione dei propri ordini con mezzi coattivi
- la decisione su tutte le controversie fra parti che non siano di competenza del potere giudiziario
- la sorveglianza ed il potere disciplinare sugli uffici montanistici distrettuali (Revierbergamten)
Il Capitanato montanistico di Klagenfurt ha competenza sui territori costituenti: i Ducati di Stiria, Carinzia, Carniola; le
Contee Principesche di Tirolo e Vorarlberg e di Gorizia e Gradisca; il Margraviato d'Istria, il Regno di Dalmazia, la
città di Trieste con il suo territorio.
Struttura amministrativa
La Legge 21 luglio 1871 prescrive per i capitanati montanistici il seguente organigramma: Capitano montanistico o suo
sostituto, referenti, impiegati sussidiari, personale di cancelleria e di basso servizio.
Contesto generale
I capitanati montanistici, al momento della loro istituzione dipendono direttamente dal Ministero di agricoltura; i
capitani montanistici sono di nomina imperiale. Dai capitanati montanistici dipendono gli uffici montanistici distrettuali
(Revierbergamten).
Con Notificazione 6 luglio 1908 del Ministero generale (13) "concernente l'isitituzione di un Ministero dei lavori
pubblici per i Regni e Paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero" viene istituito il Ministero dei lavori pubblici, o
Ministerium für öffentliche Arbeiten [vedi scheda specifica], il quale sostituisce il Ministero di agricoltura in tutte le sue
competenze in materia di amministrazione mineraria. A partire dal 1910, con Ordinanza 12 marzo 1910 del Ministero
dei lavori pubblici (14), il Ministero si dota di un Dipartimento per l'ispezione montanistica.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Bibliografia
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE. Direzione generale dell'industria e delle miniere,
Legislazione mineraria vigente in italia, Roma: Tipografia della Camera dei deputati, 1926.
PACHER VON EGGERNSTORF A., Der österreichische Zivilstaatsdienst : Sammlung der auf die
Ausstellung und die Rechtsverhältnisse der Zivilstaatsbeamten und -Diener Bezug habenden Vorschriften,
Wien : Manzsche K.u.k. Hof- Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1910.
Note
10
(1) Pubblicata in B. L. I. 1871, n. 77.
(2) Pubblicata in G. U. 1 ottobre 1920, n. 232.
(3) Pubblicato in Comando della I Armata, Governatore di Trento- Affari civili, Bollettino Ufficiale annunzi legali,
Fascicolo V, Trento maggio 1919.
(4) Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146.
(5) Pubblicata in B. L. I. 1894, n. 12.
(6) Pubblicata in B. L. I. 1896, n. 156.
(7) La Legge universale montanistica del 1854 prevede la possibilità di riunire miniere che per la loro posizione, o per
rapporti di proprietà, di esercizio o altri siano tra loro in connessione, in distretti minerali, identificati da una propria
denominazione.
(8) Tali diritti riguardano: apertura di gallerie, pozzi, scavi sotterranei ed a giorno; erezione di apparecchiature,
macchinari, opifici; formazione di stagni, chiuse, acquedotti; costruzione di strade, ponti, linee ferroviarie per il
trasporto di persone e merci; costruzione di fabbricati da adibire a depositi per i minerali, o da riparo per le attrezzature,
o ad uso del personale; esercizio delle professioni occorrenti per il bisogno della miniera; rifornimento di vettovaglie al
personale (senza fini di lucro).
(9) La Legge universale montanistica del 1854 prevede la istituzione dei consorzi montanistici, costituiti dall'unione di
più persone nell'impresa mineraria, ciascuna delle quali è responsabile in misura della propria quota di partecipazione;
l'istituzione di un consorzio montanistico è obbligatoria quando una miniera sia richiesta in comproprietà da più persone
fisiche o giuridiche in quote inferiori ad un sedicesimo del totale.
(10) Sono definiti campi minerali a giorno i giacimenti di minerali che si trovino in banchi di sabbie, letti di fiume,
ciotoli rotolati in superficie, terreni alluvionali, scavi abbandonati, miniere di ferro in grani o miniere di ferro nelle
paludi.
(11) La Legge universale montanistica del 1854 prescrive per i proprietari di miniere alcune servitù reciproche
obbligatorie; tali servitù riguardano l'assistenza reciproca in caso di incidenti e la concessione dell'uso di gallerie e
macchinari per un più razionale sfruttamento della miniera vicina.
(12) La Legge universale montanistica del 1854 prescrive per i proprietari di miniere l'obbligo di istituire casse di
confraternita per fornire aiuto ai lavoratori bisognosi, o alle loro vedove ed agli orfani.
(13) Pubblicata in B. L. I. 1908, n. 124.
(14) Pubblicata in B. L. I. 1910, n. 55.
11
Ente
Revierbergamt Hall
1871 luglio 21- 1919 maggio 15
Luoghi
Hall (Austria)
Forme parallele del nome
Ufficio montanistico distrettuale di Hall
Archivi prodotti
Fondo Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, 01/01/1886 - 31/12/1999
Storia
L'Ufficio montanistico distrettuale di Hall, o Revierbergamt Hall, viene istituito con Legge 21 luglio 1871
"sull'ordinamento e sulla sfera di attribuzione delle autorità montanistiche" (1).
Dopo la fine della I° Guerra mondiale il territorio della provincia di Trento viene annesso al Regno d'Italia: con il
trattato di Saint- Germain- en- Laye, stipulato il 10 settembre 1919, il confine tra Italia ed Austria viene stabilito al
Brennero; con L. 26 settembre 1920, n. 1322 (2) viene proclamata l'annessione delle province redente.
Nel frattempo, con Notificazione del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano del 15 maggio 1919 "...
riguardante l'esecuzione della Legge montanistica del 23 maggio 1854 B. L. I. n. 146" (3), le competenze dei capitanati
montanistici austriaci nelle province annesse passano ai rispettivi Governatorati militari. Per quanto riguarda la
provincia di Trento l'esame delle carte d'archivio testimonia l'esistenza di un Ufficio minerario presso l'Ufficio per gli
affari civili del Governatorato militare di Trento [vedi scheda specifica].
Condizione giuridica
Ufficio di amministrazione decentrata di ente pubblico statale
Legislazione in materia mineraria: la legge fondamentale che regola la materia mineraria nell'impero d'Austria è la
Legge universale montanistica del 23 maggio 1854 (4). Con Legge 31 dicembre 1893 (5) vengono regolamentate le
figure di direttore e sorvegliante di miniera; con Legge 14 agosto 1896 (6) viene regolamentata l'istituzione di consorzi
montanistici, associazioni per i quali è prevista la partecipazione di proprietari e lavoratori in campo minerario.
Funzioni, occupazioni e attività
La legge del 1871 assegna agli uffici montanistici distrettuali la trattazione in prima istanza di tutti gli affari in materia
mineraria che non siano assegnati dalla legge ai capitanati montanistici o al ministero; gli uffici distrettuali sono inoltre
tenuti ad assicurare assistenza tecnica ed esecutiva ai capitanati montanistici.
Dal confronto tra le competenze che la legge del 1871 assegna ai capitanati montanistici e le competenze che la Legge
universale montanistica del 23 maggio 1854 assegna genericamente all'amministrazione mineraria si ricava che agli
uffici montanistici distrettuali è assegnata la trattazione delle licenze di indagine e delle indagini libere (7).
12
L'Ufficio montanistico distrettuale di Hall ha competenza sul territorio costituente la Contea Principesca del Tirolo e
Vorarlberg.
Struttura amministrativa
La Legge 21 luglio 1871 prescrive per gli uffici montanistici distrettuali un organico costituito dal solo impiegato di
distretto.
Contesto generale
Gli uffici montanistici distrettuali sono inseriti dalla legge del 1871 in una linea gerarchica che vede al suo vertice il
Ministero di agricoltura, dal quale dipendono direttamente i capitani montanistici distrettuali. Dai capitanati
montanistici dipendono gli uffici montanistici distrettuali. Il Revierbergamt Hall dipende dal Berghauptmannschaft in
Klagenfurt [vedi scheda specifica].
Con Notificazione 6 luglio 1908 del Ministero generale (8) "concernente l'isitituzione di un Ministero dei lavori
pubblici per i Regni e Paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero" viene istituito il Ministero dei lavori pubblici, o
Ministerium für öffentliche Arbeiten [vedi scheda specifica], il quale sostituisce il Ministero di agricoltura in tutte le sue
competenze in materia di amministrazione mineraria. A partire dal 1910, con Ordinanza 12 marzo 1910 del Ministero
dei lavori pubblici (9), il Ministero si dota di un Dipartimento per l'ispezione montanistica.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Bibliografia
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE. Direzione generale dell'industria e delle miniere,
Legislazione mineraria vigente in italia, Roma: Tipografia della Camera dei deputati, 1926.
PACHER VON EGGERNSTORF A., Der österreichische Zivilstaatsdienst : Sammlung der auf die
Ausstellung und die Rechtsverhältnisse der Zivilstaatsbeamten und -Diener Bezug habenden Vorschriften,
Wien : Manzsche K.u.k. Hof- Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1910.
Note
(1) Pubblicata in B. L. I. 1871, n. 77.
(2) Pubblicata in G. U. 1 ottobre 1920, n. 232.
(3) Pubblicato in Comando della I Armata, Governatore di Trento- Affari civili, Bollettino Ufficiale annunzi legali,
Fascicolo V, Trento maggio 1919.
(4) Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146.
(5) Pubblicata in B. L. I. 1894, n. 12.
(6) Pubblicata in B. L. I. 1896, n. 156.
(7) La Legge universale montanistica austriaca del 23 maggio 1854 (Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146) prevede che i
permessi di ricerca, o licenze d'indagine, siano concessi, in seguito alla presentazione della relativa domanda, dalle
autorità montanistiche. Le licenze hanno di norma durata annuale, rinnovabile, e non dànno diritto di esclusività
nell'area designata. Per acquistare un diritto esclusivo di indagine su un determinato terreno il ricercatore deve
13
dichiarare all'ufficio il punto da cui intende cominciare lo scavo ed impiantare il relativo segnale d'indagine. Dal
momento in cui la dichiarazione suddetta giunge all'ufficio il ricercatore è titolare di indagine libera, cioè ha acquistato
il diritto esclusivo di ricerca sul punto indicato nella dichiarazione.
(8) Pubblicata in B. L. I. 1908, n. 124.
(9) Pubblicata in B. L. I. 1910, n. 55.
14
Ente
Ministerium für öffentliche Arbeiten
1908 luglio 8 - 1919 settembre 10
Forme parallele del nome
Ministero dei lavori pubblici
Archivi prodotti
Fondo Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, 01/01/1886 - 31/12/1999
Storia
Con Notificazione 6 luglio 1908 del Ministero generale (1) "concernente l'istituzione di un Ministero dei lavori pubblici
per i Regni e Paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero" viene istituito il Ministero dei lavori pubblici, o Ministerium
für öffentliche Arbeiten.
La Notificazione specifica che l'attività del ministero ha inizio il giorno 8 luglio.
Dopo la fine del primo conflitto mondiale, con il trattato di Saint- Germain- en- Laye stipulato il 10 settembre 1919,
l'Impero d'Austria si scioglie.
Condizione giuridica
Organo dell'amministrazione centrale dello Stato.
Funzioni, occupazioni e attività
La Notificazione 6 luglio 1908 riporta in allegato la seguente definizione della sfera di attività del Ministero:
1) Affari edili
- affari amministrativi: legislazione e applicazione delle leggi, organizzazione del servizio edile statale
- affari tecnici: edilizia, opere idrauliche, costruzione di strade e ponti
2) Amministrazione mineraria
- esercizio della sovranità statale e della cura economica in campo minerario
- amministrazione del patrimonio minerario statale
- istruzione mineraria
- misure per l'approvigionamento di carbone
- cooperazione nella tutela delle fonti
3) Promozione dell'industria
- normativa nel campo della produzione industriale
- promozione tecnica ed economica della produzione industriale
- promozione didattica della produzione industriale
- promozione dell'utilizzazione delle merci
- promozione del turismo
Struttura amministrativa
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La struttura amministrativa di un ministero vede al proprio vertice il ministro, membro del Governo di nomina politica
ma anche capo dell'amministrazione del proprio ministero.
A partire dal 1910, con Ordinanza 12 marzo 1910 del Ministero dei lavori pubblici (2), il Ministero stesso si dota di un
Dipartimento per l'ispezione montanistica.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Bibliografia
BARILE P., Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1975
CASSESE S., Le basi del diritto amministrativo, Torino, 1995
PACHER VON EGGERNSTORF A., Der österreichische Zivilstaatsdienst : Sammlung der auf die
Ausstellung und die Rechtsverhältnisse der Zivilstaatsbeamten und -Diener Bezug habenden Vorschriften,
Wien : Manzsche K.u.k. Hof- Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1910.
Note
(1) Pubblicata in B. L. I. 1908, n. 124.
(2) Pubblicata in B. L. I. 1910, n. 55.
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Ente
Ufficio minerario per la Venezia Tridentina
1919 maggio 15 - 1923 aprile 8
Luoghi
Trento
Archivi prodotti
Fondo Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, 01/01/1886 - 31/12/1999
Storia
Dopo la fine della I° Guerra mondiale il territorio della provincia di Trento viene annesso al Regno d'Italia: con il
trattato di Saint- Germain- en- Laye, stipulato il 10 settembre 1919, il confine tra Italia ed Austria viene stabilito al
Brennero; con L. 26 settembre 1920, n. 1322 (1) viene proclamata l'annessione delle province redente.
Nel frattempo, con Ordinanza del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano n. 01889 del 15 maggio 1919 "...
riguardante l'esecuzione della Legge montanistica del 23 maggio 1854 B. L. I. n. 146" (2), le competenze dei capitanati
montanistici austriaci nelle province annesse passano ai rispettivi Governatorati militari. Per quanto riguarda la
provincia di Trento l'esame delle carte d'archivio testimonia l'esistenza, a partire dal giugno del 1919 di un Ufficio
minerario, o Ufficio montanistico, presso l'Ufficio per gli affari civili del Governatorato militare di Trento. Tale ufficio
sostituisce il Capitanato montanistico di Klagenfurt, o Berghauptmannschaft in Klagenfurt [vedi scheda specifica], nelle
sue competenze in materia mineraria sul territorio trentino e sudtirolese.
L'ufficio, passato nel frattempo alle dipendenze del Commissariato generale civile di Trento, nel corso del 1922 assume
la denominazione di Ufficio minerario per la Venezia Tridentina.
Con R. D. 8 aprile 1923, n. 939 (3), l'Ufficio minerario per la Venezia Tridentina viene sostituito dal Distretto minerario
di Trento [vedi scheda specifica], ufficio dipendente dal Ministero per l'agricoltura, e sottoposto alla legislazione
vigente per gli altri distretti minerari del Regno d'Italia.
Condizione giuridica
Ufficio di amministrazione decentrata di ente pubblico statale.
Legislazione in materia mineraria: la legge fondamentale che regola la materia mineraria nell'impero d'Austria è la
Legge universale montanistica del 23 maggio 1854 (4). Tale legge rimane in vigore in provincia di Trento fino
all'emanazione del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (5).
Funzioni, occupazioni e attività
Le competenze dell'ufficio minerario istituito presso il Governatorato per gli affari civili di Trento sono quelle previste
dalla legislazione austriaca per i capitanati montanistici e per igli uffici montanistici distrettuali. La Legge 21 luglio
1871 "sull'ordinamento e sulla sfera di attribuzione delle autorità montanistiche" (6) assegna ai capitanati montanistici
le seguenti competenze:
- la concessione per l'attivazione di distretti minerali (7)
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- la concessione di investiture e concessioni di scavo, la misurazione e demarcazione dei campi minerali dati in
investitura
- la gestione delle pratiche relative alla privazione o dismissione di diritti di scavo
- la concessione del diritto d'uso delle acque di miniera per il funzionamento delle attrezzature minerarie
- la decisione sull'estensione e sull'esercizio dei diritti dipendenti dall'investitura di una miniera (8)
- l'approvazione dei contratti di società e dei documenti relativi alla creazione di consorzi, nei casi in cui una miniera sia
richiesta in comproprietà da più persone fisiche o giuridiche; l'esame dei mandati dei direttori di consorzi montanistici
per la stipulazione di affari obbligatori, la convocazione delle assemblee straordinarie dei consorziati, il permesso di
scioglimento di consorzi o di alienazione di quote maggioritarie di patrimonio quando non decise all'unanimità (9)
- la regolamentazione del calendario di lavoro nei campi minerali a giorno (10)
- la regolamentazione delle servitù reciproche obbligatorie alle quali sono sottoposti i proprietari di miniere (11)
- la approvazione degli statuti delle casse di confraternita ed il permesso di riunione di più casse (12)
- la gestione delle sanzioni nei casi di inadempienza alla legge, tramite la somministrazione di multe, la sostituzione
coatta di direttori di miniera incapaci, il ricorso all'autorità politica per l'esecuzione dei propri ordini con mezzi coattivi
- la decisione su tutte le controversie fra parti che non siano di competenza del potere giudiziario
L'Ufficio minerario per la Venezia Tridentina ha competenza sul territorio trentino e sudtirolese, da Ala al Brennero.
All'ufficio è affidata anche la supervisione tecnica ed amministrativa dell'Amministrazione montanistica demaniale di
Chiusa, già dipendente direttamente dal Ministero dei lavori pubblici dell'Impero d'Austria ed avente competenza su: le
miniere dello Schneeberg (o Monteneve) e di Flunderberg- Garnstein, l'indagine mineraria di Pflersch, l'impianto di
lavaggio di minerali di Ridaun. Sono inoltre affidate all'ufficio mansioni ispettive sulla miniera di Civarone presso
Borgo Valsugana, gestita prima dal Comando del Genio di Levico e poi dal Commissariato generale civile di Trento.
Contesto generale
L'Ufficio minerario per la Venezia Tridentina al momento della sua istituzione dipende direttamente dall'Ufficio per gli
affari civili del Governatorato militare di Trento; a partire dal luglio 1919 dipende direttamente dal Commissariato
generale civile di Trento, istituito con R. D. 24 luglio 1919, n. 1251 (13); a partire dal 1922 dipende dalla Prefettura
della Venezia Tridentina, con sede a Trento, istituita con R. D. L. 17 ottobre 1922, n. 1353 (14).
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Bibliografia
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE. Direzione generale dell'industria e delle miniere,
Legislazione mineraria vigente in italia, Roma: Tipografia della Camera dei deputati, 1926.
PACHER VON EGGERNSTORF A., Der österreichische Zivilstaatsdienst : Sammlung der auf die
Ausstellung und die Rechtsverhältnisse der Zivilstaatsbeamten und -Diener Bezug habenden Vorschriften,
Wien : Manzsche K.u.k. Hof- Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1910.
Note
(1) Pubblicata in G. U. 1 ottobre 1920, n. 232.
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(2) Pubblicata in Comando della I Armata, Governatore di Trento- Affari civili, Bollettino Ufficiale annunzi legali,
Fascicolo V, n. 9, Trento maggio 1919.
(3) Pubblicata in G. U. 9 maggio 1923, n. 109.
(4) Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146.
(5) Pubblicata in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(6) Pubblicata in B. L. I. 1871, n. 77.
(7) La Legge universale montanistica del 1854 prevede la possibilità di riunire miniere che per la loro posizione, o per
rapporti di proprietà, di esercizio o altri siano tra loro in connessione, in distretti minerali, identificati da una propria
denominazione.
(8) Tali diritti riguardano: apertura di gallerie, pozzi, scavi sotterranei ed a giorno; erezione di apparecchiature,
macchinari, opifici; formazione di stagni, chiuse, acquedotti; costruzione di strade, ponti, linee ferroviarie per il
trasporto di persone e merci; costruzione di fabbricati da adibire a depositi per i minerali, o da riparo per le attrezzature,
o ad uso del personale; esercizio delle professioni occorrenti per il bisogno della miniera; rifornimento di vettovaglie al
personale (senza fini di lucro).
(9) La Legge universale montanistica del 1854 prevede la istituzione dei consorzi montanistici, costituiti dall'unione di
più persone nell'impresa mineraria, ciascuna delle quali è responsabile in misura della propria quota di partecipazione;
l'istituzione di un consorzio montanistico è obbligatoria quando una miniera sia richiesta in comproprietà da più persone
fisiche o giuridiche in quote inferiori ad un sedicesimo del totale.
(10) Sono definiti campi minerali a giorno i giacimenti di minerali che si trovino in banchi di sabbie, letti di fiume,
ciotoli rotolati in superficie, terreni alluvionali, scavi abbandonati, miniere di ferro in grani o miniere di ferro nelle
paludi.
(11) La Legge universale montanistica del 1854 prescrive per i proprietari di miniere alcune servitù reciproche
obbligatorie; tali servitù riguardano l'assistenza reciproca in caso di incidenti e la concessione dell'uso di gallerie e
macchinari per un più razionale sfruttamento della miniera vicina.
(12) La Legge universale montanistica del 1854 prescrive per i proprietari di miniere l'obbligo di istituire casse di
confraternita per fornire aiuto ai lavoratori bisognosi, o alle loro vedove ed agli orfani
(13) Pubblicato in G. U. 28 luglio 1919, n. 179.
(14) Pubblicato in G. U. 28 ottobre 1922.
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Ente
Ufficio del Distretto minerario di Trento
1923 aprile 8 - 1987 giugno 7
Altre date
1987 agosto 5 (data della delibera della Giunta provinciale di soppressione dell'Ufficio)
Archivi prodotti
Fondo Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, 01/01/1886 - 31/12/1999
Storia
Con R. D. 8 aprile 1923, n. 939 (1), l'Ufficio minerario per la Venezia Tridentina [vedi scheda specifica], dipendente
dal Commissariato generale civile di Trento, viene sostituito dal Distretto minerario di Trento, ufficio dipendente dal
Ministero per l'agricoltura ed inserito nella struttura dell'amministrazione mineraria del Regno d'Italia, con la sua
suddivisione in distretti.
Con le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige contenute nel D.P.R. 30 giugno 1951, n.
574 (2) il Distretto minerario di Trento passa alle dipendenze della Regione Trentino - Alto Adige.
Con D.P.G.R. 6 giugno 1973, n. 750/P (3), il Distretto minerario di Trento è trasferito alla Provincia autonoma di
Trento.
Con L. P. 29 aprile 1983, n. 12 (4), il Distretto viene inquadrato, con la denominazione di Ufficio del Distretto
minerario di Trento, all'interno dell'articolazione dell'amministrazione provinciale in dipartimenti, servizi e uffici, come
ufficio dipendente dal Servizio industria e miniere [vedi scheda specifica].
Con L. P. 8 giugno 1987, n. 10 (5), viene istituito il Servizio minerario della Provincia [vedi scheda specifica], servizio
che assorbe le competenze già dell'Ufficio del Distretto minerario di Trento. L'Ufficio viene formalmente soppresso con
delibera della Giunta provinciale n. 81915 del 5 agosto 1987.
Condizione giuridica
Ufficio di amministrazione decentrata di ente pubblico statale, poi ufficio amministrativo dipendente dalla Giunta
regionale, infine ufficio amministrativo dipendente dalla Giunta provinciale.
Notizie relative alla condizione giuridica dei beni costituenti l'ambito di competenza dell'ufficio:
Miniere e cave (6), con le relative pertinenze, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, almeno a partire
dall'entrata in vigore del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (7); tale regime è confermato dagli artt. 826 e 840 del Codice
civile (8).
Con L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 (9), art. 58, i beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti
al patrimonio della Regione.
Con D. P. R. 27 luglio 1962, n. 1350 (10), le miniere, cave e torbiere di pertinenza del patrimonio indisponibile dello
Stato esistenti nelle province di Trento e Bolzano vengono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione Trentino
- Alto Adige.
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Con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (11), art. 68, le province di Trento e Bolzano succedono, nell'ambito del proprio
territorio, nei beni e nei diritti demaniali dello Stato e della Regione.
Con D. P. R. 20 gennaio 1973, n. 115 (12), sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano le miniere, le acque
minerali e termali, le cave e le torbiere di proprietà della Regione
Condizione giuridica del personale:
il personale tecnico del Distretto al momento della sua istituzione appartiene al Corpo reale delle miniere, istituito con
Legge 20 novembre 1859 sull'ordinamento del genio civile (13); la legislazione relativa al Corpo reale delle miniere è
quella che ordina il Corpo del genio civile, e cioè:
- la L. 5 luglio 1882, n. 874 (14), sul riordinamento del Corpo reale del genio civile;
- la L. 15 giugno 1893, n. 294 (15), sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile;
- il R. D. 3 settembre 1906, n. 522 (16), testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile;
- il R. D. 20 dicembre 1908, n. 828 (17), che estende al Corpo reale delle miniere alcuni articoli del testo unico delle
leggi sull'ordinamento del corpo reale del genio civile;
- il R. D. 11 gennaio 1912, n. 143 (18), regolamento per il personale del Corpo reale delle miniere, e le relative
modiifiche contenute in R. D. 15 dicembre 1912, n. 1378 (19);
- il R. D. L. 20 gennaio 1936, n. 237 (20), per il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo reale delle miniere, al
quale è ora affidato anche il servizio geologico;
- il R. D. 15 dicembre 1936, n. 2335 (21), riportante variazioni al ruolo del Corpo reale delle miniere dovute
all'applicazione del R. D. L. 20 gennaio 1936, n. 237; il R. D. sancisce anche l'istituzione del Consiglio di
amministrazione per il personale del corpo;
- il R. D. 10 maggio 1943, n. 482 (22), relativo al riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e
della metallurgia e dei ruoli organici del corpo;
- il D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, che stabilisce il passaggio del personale statale del Corpo delle miniere in servizio
presso il Distretto di Trento a disposizione della Regione in posizione di comando, e prescrive per il personale statale
comandato la conservazione del proprio stato giuridico e del trattamento economico spettante;
- il Decreto del Ministro per l'industria e il commercio 28 agosto 1951, che sancisce il passaggio del personale statale
del Corpo delle miniere in servizio presso il Distretto di Trento a disposizione della Regione in posizione di comando;
- la L. R. 7 settembre 1958, n. 23 (23), riportante norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento
delle carriere del personale della Regione;
- il D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128 (24), riportante norme di polizia delle miniere e cave, che stabilisce per il Corpo delle
miniere nell'esercizio delle sue competenze in materia di polizia mineraria la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e
la facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica;
- la L. R. 26 agosto 1968, n. 20 (25), riportante i ruoli del personale regionale addetto al servizio tecnico delle miniere;
- il D.P.G.R. 6 giugno 1973, n. 750/P, che sancisce la messa a disposizione delle province autonome del personale del
Distretto;
- la L. P. 29 aprile 1983, n. 12 (26), riportante il nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia.
Normativa di riferimento per l'amministrazione mineraria
Le principali norme legislative che regolamentano la materia mineraria per il periodo di riferimento sono le seguenti:
21
- la Legge universale montanistica austriaca del 23 maggio 1854 (27), rimasta in vigore fino all'emanazione del R. D.
29 luglio 1927, n. 1443;
- la L. 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere (28), che entra in vigore in Trentino dopo
l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674 (29) con il quale si estendono ai territori annessi le norme sulla polizia
delle miniere, cave e torbiere allora vigenti nel Regno d'Italia;
- la L. 2 luglio 1896, n. 302 (30), riportante norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità ed alla costituzione di
consorzi minerari;
- il R. D. 10 gennaio 1907, n. 152 (31), regolamento per l'applicazione della legge del 1893; anch'esso entra in vigore in
Trentino dopo l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674;
- il R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1605, esteso alle nuove province con R. D. 24 giugno 1923, n. 1504 (32), riportante
disposizioni in materia di ricerca e coltivazione di combustibili fossili;
- la L. 3 dicembre 1922, n. 1636 (33), recante provvedimenti per la ricerca ed utilizzazione di sostanze radioattive;
- il R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (34), riportante le norme fondamentali per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle
miniere e cave; la legge ha continuato ad essere applicata anche dalla Regione Trentino- Alto Adige, e poi dalla
Provincia di Trento, in assenza di specifica normativa regionale e provinciale; la Provincia si doterà di una propria
normativa relativa alle cave a partire dal 1978;
- la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (35), che aggiorna la classificazione delle sostanze minerali di prima categoria
(miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- la L. R. 18 gennaio 1954, n. 3 (36), che istituisce il Consiglio regionale per le miniere e riporta norme complementari
in materia mineraria;
- la L. R. 21 novembre 1958, n. 28 (37), riportante norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi;
- il D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128, riportante norme di polizia delle miniere e cave, applicato anche dalla Regione
Trentino- Alto Adige e poi dalla Provincia di Trento in assenza di specifica normativa regionale e provinciale;
- la L. P. 12 dicembre 1978, n. 59 (38) e la L. P. 4 marzo 1980, n. 6 (39), entrambe relative alla disciplina dell'attività di
ricerca e coltivazione di cave e torbiere nel territorio della provincia di Trento.
Funzioni, occupazioni e attività
La Legge 20 novembre 1859 sull'amministrazione mineraria (40) assegna ai distretti minerari le seguenti competenze:
- polizia mineraria: gli ingegneri dei distretti sono tenuti ad ispezioni a cadenza annuale o in caso di necessità su miniere
e cave, durante le quali devono proporre provvedimenti in materia di sicurezza sul lavoro e migliorie tecniche; sono
inoltre tenuti ad accertare le infrazioni alle disposizioni di legge
- funzione consultiva nei confronti del Governatore di provincia e del ministero in materia di concessioni di coltivazione
e di permessi di ricerca, ed in merito agli importi dei relativi canoni; funzione di controllo sulle relazioni annuali sullo
stato dei lavori e di prescrizione di accorgimenti necessari
- ispezioni su cave e miniere per le quali si sia rinunciato alla concessione, e redazione di un verbale sullo stato delle
stesse.
La L. 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere ed il relativo regolamento, R. D. 10 gennaio
1907, n. 152, assegnano ai distretti minerari le seguenti competenze:
- verifica dei verbali di dichiarazione di esercizio, riportanti: la denominazione dell'esercente ed il suo domicilio legale,
i nomi del direttore dei lavori e del responsabile della sorveglianza, la tipologia di lavori eseguiti;
22
- effettuazione di visite ispettive, anche per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza contenute nel R. D. 18
giugno 1899, n. 231 (41), relativo alla prevenzione degli infortuni nelle miniere e cave, e nel R. D. 18 giugno 1899, n.
232 (42), relativo alla prevenzione degli infortuni nelle imprese e industrie che trattano materie esplodenti;
- ricevimento e conservazione dei piani e profili delle miniere o cave, aggiornati annualmente;
- suggerimento di provvedimenti di sicurezza all'esercente o di prescrizioni di sicurezza alla Prefettura;
- suggerimento o imposizione tramite la Prefettura, nel caso in cui i lavori siano condotti in modo non adeguato, della
sostituzione del personale dirigente o sorvegliante;
- redazione e trasmissione all'autorità giudiziaria dei verbali di constatazione di infortuni;
- accertamento delle contravvenzioni e relativa verbalizzazione;
- suggerimento al Prefetto dell'obbligo per il direttore di miniera o cava dell'adozione di un regolamento interno.
Dal giugno del 1923 al maggio del 1924 all'ufficio è assegnata la tenuta della contabilità della miniera di Civarone, in
Valsugana.
Il R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, assegna ai distretti minerari le seguenti competenze:
- in generale, rappresentanza degli interessi della collettività nel rapporto tra Stato o Regione, titolare del bene
demaniale, e concessionario;
- funzione consultiva nei confronti del ministero in materia di concessioni di coltivazione e di permessi di ricerca, ed in
merito agli importi dei relativi canoni; istruzione delle pratiche relative alle richieste di concessioni di coltivazione e di
permessi di ricerca; funzione di controllo sulle relazioni annuali sullo stato dei lavori e di prescrizione di accorgimenti
necessari; il ministero può delegare al Capo di distretto minerario la facoltà di accordare permessi di ricerca
relativamente ad alcuni tipi di minerali;
- facoltà di ingiunzione di coltivazione nei casi in cui una cava o torbiera non siano adeguatamente coltivate dai
rispettivi proprietari, con la possibilità di proposta al Ministero di trasferimento ad altri della concessione di
coltivazione (43)
- ispezioni su cave e miniere per le quali si sia rinunciato alla concessione, e redazione di un verbale sullo stato delle
stesse;
- raccolta di dati statistici
- decisione sulle dichiarazioni di pubblica utilità di opere eseguite entro il perimetro della miniera
- vigilanza sullo stato delle miniere dopo la scadenza o rinuncia alla concessione e sul passaggio di consegne tra
concessionari, costituzione di consorzi obbligatori per la coltivazione di cave o miniere.
Il R. D. 18 dicembre 1927, n. 2717 (44), sancisce l'obbligo per gli esercenti di cave o miniere della denuncia periodica
al ministero ed all'Istituto centrale di statistica dei dati relativi alla produzione; il Distretto minerario è addetto alla
raccolta dei dati ed è tenuto alla garanzia del segreto d'ufficio.
Il Decreto ministeriale 30 gennaio 1928 (45) sancisce l'obbligo per gli esercenti di cave o miniere della denuncia
periodica dello stato dei lavori e dei risultati delle ricerche minerarie, e della presentazione di un rapporto bimestrale
sull'andamento dei lavori; il Distretto minerario è addetto alla raccolta dei dati.
Con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (46), "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici", vengono affidate all'ufficio competenze in materia di concessione di nullaosta per l'esecuzione di
elettrodotti.
Il R. D. L. 20 gennaio 1936, n. 237 (47), per il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo reale delle miniere,
attribuisce allo stesso anche il servizio geologico, ed assegna le seguenti competenze:
- rilevamento e pubblicazione della carta geologica del Regno;
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- studio paleontologico, litologico e chimico del materiale raccolto nei lavori di rilevamento;
- studi ed indagini anche di carattere geofisico per la ricerca di giacimenti minerari nelle zone più indiziate;
- raccolta di minerali e rocce e loro coordinamento in collezioni scientifiche;
- consulenza tecnica geo- mineralogica alle pubbliche amministrazioni;
- direzione ed organizzazione di ricerche e lavorazioni minerarie all'estero per conto dello Stato;
- vigilanza sull'andamento generale dell'attività mineraria ed esecuzione delle relative ispezioni;
- raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria;
- applicazione della legge mineraria e delle leggi e regolamenti riguardanti la polizia delle cave e miniere e la sicurezza
sul lavoro nelle industrie estrattive.
Con Decreto ministeriale 13 maggio 1936 viene delegata ai capi dei distretti minerari la facoltà di concedere permessi
di ricerca e di eventuale utilizzazione dei minerali estratti.
Con R. D. L. 15 giugno 1936, n. 1347 (48), viene sancito l'obbligo per i concessionari dell'invio annuale al Distretto del
programma dei lavori per l'anno successivo; il Capo del Distretto può disporre varianti a tali programmi.
Con decreti ministeriali 1 luglio 1941 e 10 ottobre 1944 vengono completate le disposizioni che delegano ai capi dei
distretti minerari la facoltà di concedere permessi di ricerca e di eventuale utilizzazione dei minerali estratti.
Con R. D. 10 maggio 1943, n. 482, relativo al riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della
metallurgia e dei ruoli organici del corpo, all'amministrazione mineraria vengono aggregati anche il servizio
metallurgico ed il servizio chimico; l'insieme dei compiti della Direzione e dei distretti, suoi organi periferici, viene così
riassunto:
1) servizio minerario:
- applicazione delle leggi e regolamenti che disciplinano l'attività mineraria;
- vigilanza sull'andamento generale dell'attività mineraria ed esecuzione delle relative ispezioni;
- studio dei problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria;
- studio dei giacimenti sotto l'aspetto minerario;
- studi ed indagini per la ricerca di giacimenti minerari;
- direzione ed organizzazione di ricerche e lavorazioni minerarie all'estero per conto dello Stato;
- raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sull'industria mineraria e pubblicazione delle relative statistiche;
- consulenza tecnica geo- mineralogica alle pubbliche amministrazioni.
2) servizio geologico:
- rilevamento e pubblicazione della carta geologica del Regno;
- studio paleontologico, litologico e chimico del materiale raccolto nei lavori di rilevamento;
- studi ed indagini di carattere geofisico;
- raccolta di minerali e rocce e loro coordinamento in collezioni scientifiche;
- consulenza tecnica geologica alla pubbliche amministrazioni.
3) servizio metallurgico:
- vigilanza tecnica ed economica sull'andamento generale delle attività metallurgiche, mineralurgiche e di distillazione
dei combustibili bituminosi e delle rocce asfaltiche e bituminose, e la esecuzione delle relative ispezioni;
- studio dei problemi tecnici ed economici interessanti le attività sopraelencate;
- esame ed istruttoria delle domande relative ad autorizzazioni per nuovi impianti o ampliamenti di impianti esistenti
relativi alle attività sopraelencate o per impianti annessi alle miniere per la frantumazione e arricchimento dei minerali;
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- raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sulle attività sopraelencate e pubblicazione delle relative
statistiche;
- consulenza tecnica metallurgica e mineralurgica alle pubbliche amministrazioni.
4) servizio chimico:
- studi e controlli sui processi chimici per la utilizzazione delle materie prime nazionali e sui relativi impianti;
- studi ed analisi chimiche occorrenti per i servizi minerario, geologico, metallurgico;
- consulenza tecnica chimica- mineralogica alle pubbliche amministrazioni.
La relazione dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Trento del luglio 1951 (49), redatta in occasione del
passaggio di competenze tra Stato e Regione, presenta quali compiti del Distretto minerario di Trento solo quelli che il
R. D. 10 maggio 1943, n. 482, definisce come servizio minerario, e cioè:
- applicazione delle leggi e regolamenti che disciplinano l'attività mineraria;
- vigilanza sull'andamento generale dell'attività mineraria ed esecuzione delle relative ispezioni;
- studio dei problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria;
- studio dei giacimenti sotto l'aspetto minerario
- studi ed indagini per la ricerca di giacimenti minerari
- direzione ed organizzazione di ricerche e lavorazioni minerarie all'estero per conto dello Stato;
- raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sull'industria mineraria e pubblicazione delle relative statistiche;
- consulenza tecnica geo- mineralogica alle pubbliche amministrazioni.
Con D. P. G. R. 27 ottobre 1951, n. 21 (50) al Capo del Distretto minerario di Trento sono accordate la facoltà di
rilasciare i permessi di ricerca relativi alle sostanze minerarie di prima categoria (51), di accordare la modificazione di
aree di ricerca, di accordare la proroga di permessi di ricerca, la facoltà di autorizzare i titolari di permessi di ricerca ad
asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte nelle proprie zone di ricerca. Rimane riservata all'Assessore
competente la facoltà di rilasciare i permessi di ricerca relativi alle sostanze minerarie di prima categoria nei casi di
istanze in concorrenza o oggetto di opposizione. Con L. R. 9 gennaio 1962, n. 2 (52), tutti i provvedimenti relativi alle
concessioni ed anche ai permessi di ricerca vengono attribuiti al Presidente della Giunta regionale, che li adotta per
decreto sentita la Giunta.
Con L. R. 21 novembre 1958, n. 28, dsciplinante le ricerche e coltivazioni relative ad idrocarburi liquidi e gassosi, al
Distretto minerario di Trento sono attribuite le seguenti competenze:
- istruzione delle pratiche relative alle richieste di concessioni di coltivazione e di permessi di ricerca;
- sorveglianza sulla delimitazione dell'area di ricerca o di concessione;
- controllo sulle relazioni semestrali sullo stato dei lavori presentate dai concessionari ed eventuale prescrizione degli
accorgimenti necessari;
- controllo sui programmi di perforazione;
- raccolta di notizie tecniche ed economiche anche tramite ispezioni nelle miniere e controlli su campioni di materiali
estratti;
- liquidazione del canone annuo di concessione.
Con D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128, vengono assegnate ai distretti minerari le seguenti competenze in materia di polizia
mineraria:
- controllo sul Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene e sul Comitato consultivo aziendale per la sicurezza,
organi previsti per miniere o cave con almeno 50 operai nel turno più numeroso;
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- verifica delle denunce di ricerca o coltivazione mineraria e di esercizio di cava, e delle relative variazioni, e verifica
dei requisiti richiesti per il personale addetto a direzione e sorveglianza dei lavori;
- effettuazione di visite ispettive, per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza contenute nella legge;
- controllo dei piani topografici delle miniere o cave, da aggiornarsi mensilmente e da presentarsi annualmente al
distretto, e dei programmi generali dei lavori nelle miniere, da presentarsi annualmente al distretto;
- controllo degli elenchi delle persone al lavoro in miniera;
- controllo ed approvazione del regolamento interno di sicurezza
- suggerimento di provvedimenti di sicurezza all'esercente o di prescrizioni di sicurezza alla Prefettura, e controllo del
relativo registro presso le imprese;
- ricevimento delle denunce di infortunio, inchiesta sull'infortunio e redazione e trasmissione all'autorità giudiziaria del
verbale di constatazione di infortunio;
- ricevimento dei prospetti statistici mensili relativi agli infortuni e controllo del registro degli infortuni presso le
imprese, anche per la tenuta della relativa statistica;
- ricevimento e decisione in merito ai programmi di ricerca tramite perforazione
- accertamento delle contravvenzioni e relativa verbalizzazione, con rapporto all'autorità giudiziaria o diffida diretta agli
inadempienti ad uniformarsi alla norma violata; in caso di permanenza dell'infrazione allo scadere della diffida il Capo
del distretto può ordinare la sospensione dei lavori, o proporre al Prefetto il decreto di chiusura della miniera o cava.
Con L. R. 20 marzo 1964, n. 17 (53), relativo alla concessione di contributi per ricerche minerarie relative a miniere o
cave, al Distretto vengono affidate l'istruttoria delle domande di contributo e l'accertamento della regolare esecuzione
dei lavori sovvenzionati; i contributi vengono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Con L. P. 24 agosto 1973, n. 34 (54), viene stabilito che i provvedimenti concernenti permessi di ricerca e concessioni
di miniere, cave e torbiere ed acque minerali sono adottati con deliberazione della Giunta provinciale su proposta
dell'assessore competente, e che i relativi canoni devono essere riscossi dalla Provincia.
Con L. P. 24 agosto 1973, n. 33 (55), riportante norme relative alla concessione di contributi per imprese esercenti
attività estrattiva nel settore del porfido, dei marmi e delle pietre ornamentali, al Distretto vengono affidate l'istruttoria
delle domande di contributo e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori sovvenzionati; i contributi vengono
concessi con deliberazione della Giunta provinciale.
Con L. P. 31 gennaio 1976, n. 12 (56), riportante norme relative alla concessione di contributi per imprese esercenti
attività estrattiva nel settore del porfido, dei marmi e delle pietre ornamentali, e riportante anche norme relative alla
concessione di contributi per ricerche minerarie, al Distretto viene affidato l'accertamento della regolare esecuzione dei
lavori sovvenzionati; l'istruttoria delle domande di contributo è affidata all'Ispettorato generale dell'industria e delle
miniere [vedi scheda specifica], i contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale.
Con L. P. 12 dicembre 1978, n. 59, e con L. P. 4 marzo 1980, n. 6, al Distretto vengono assegnate funzioni di
sorveglianza sull'attività di coltivazione di cave e torbiere, con facoltà di adottare provvedimenti di sospensione della
coltivazione, di impartire prescrizioni particolari, di proporre modifiche al disciplinare di concessione; tali norme
legislative assegnano inoltre al Distretto funzioni di consulenza nei confronti delle amministrazioni comunali in materia
di approvazione dei programmi di attuazione del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e di
determinazione dei canoni dovuti per l'esercizio di cave e discariche.
Con disposizione di servizio del 28 aprile 1980 dell'Assessore provinciale all'industria, lavoro e artigianato, viene
istituito l'Ufficio minerario del Servizio industria; ad esso vengono attribuite competenze in materia di istruttoria di
pratiche relative a concessioni e permessi di ricerca, studi e ricerche nel campo delle risorse minerarie, contatti con enti
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ed uffici che si occupano di attività connesse con il settore minerario, istruttorie e collaudi relativi alla concessione di
contributi, segreteria del Consiglio provinciale delle miniere [vedi scheda specifica] e del Comitato tecnico
interdisciplinare della Provincia [vedi scheda specifica]. Al Distretto restano le competenze in materia di polizia
mineraria, pareri richiesti da pubbliche amministrazioni, corsi di aggiornamento, collaborazione al Comitato tecnico
interdisciplinare (57). L'attività dell'Ufficio minerario del Servizio industria cessa nel 1985, e le relative competenze
tornano al Distretto (58).
Con L. 6 ottobre 1982, n. 752 (59), al Distretto vengono assegnate funzioni di: sorveglianza sull'esecuzione dei progetti
di ricerca da presentarsi da parte dei titolari di permessi di ricerca nelle zone considerate interessanti ai fini
dell'approvvigionamento di minerali di rilevante interesse nazionale; controllo sulla rispondenza ai requisiti richiesti e
sulla congruità delle spese delle opere oggetto dei contributi previsti dalla legge; eventuali proposte di varianti tecniche
ai progetti di ricerca.
Il Distretto ha competenza sul territorio della province di Trento e Bolzano, dal momento della sua istituzione
all'attuazione del secondo Statuto di autonomia; con D.P.G.R. 6 giugno 1973, n. 750/P il Distretto minerario di Trento è
trasferito alla Provincia autonoma di Trento, ed ha competenza sul solo territorio della stessa.
Struttura amministrativa
La Legge 20 novembre 1859, n. 3755, prevede che i distretti minerari siano retti da un ingegnere del Corpo reale delle
miniere, eventualmente coadiuvato da un impiegato tecnico.
Il Decreto del Ministro per l'industria e il commercio 28 agosto 1951, che sancisce il passaggio del personale statale del
Corpo reale delle miniere in servizio presso il Distretto di Trento a disposizione della Regione in posizione di comando,
riporta il seguente organigramma: un ingegnere Capo del distretto, un ingegnere capo di I classe, un perito capo di I
classe, un perito aggiunto, un assistente di II classe, un usciere.
Il D.P.G.R. 6 giugno 1973, n. 750/P, che sancisce il trasferimento del Distretto e la messa a disposizione delle province
autonome del personale dello stesso, attribuisce alla Provincia autonoma di Trento il seguente personale: un ingegnere
Capo del distretto, tre periti minerari principali, un segretario principale, un coadiutore principale.
Contesto generale
La Legge 20 novembre 1859, n. 3755 istituisce i distretti minerari, retti da ingegneri facenti parte del Corpo reale delle
miniere, corpo posto alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici. Presso il ministero viene destinato un Ispettore
facente parte del corpo minerario, con funzioni di coordinamento tecnico, e un Consiglio delle miniere, organo
consultivo.
Con R. D. 20 dicembre 1908, n. 828, il Corpo reale delle miniere viene posto alle dipendenze del Ministero di
agricoltura, industria e commercio, e viene istituito presso il ministero il Comitato del personale, organo che ai sensi del
R. D. 11 gennaio 1912 (60), regolamento per il personale del corpo, ha funzione consultiva in merito a promozioni,
premi e punizioni.
A partire dal 1916 il corpo passa alle dipendenze del neonato Ministero dell'agricoltura, e dal 1923 passa alle
dipendenze del neonato Ministero dell'economia nazionale, al cui interno viene creato un Ispettorato generale delle
miniere e dei combustibili solidi. L'Ispettorato viene sostituito nel 1926 dalla Direzione generale dell'industria e delle
miniere.
Con R. D. 14 ottobre 1926, n. 1835 (61) viene istituito il Consiglio superiore delle miniere, organo consultivo presso il
Ministero dell'economia nazionale.
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Con R. D. 27 settembre 1929, n. 1663 (62) viene soppresso il Ministero dell'economia nazionale; il corpo delle miniere
passa alle dipendenze del Ministero delle corporazioni, istituito nel 1926, e lo stesso avviene per il Consiglio superiore
delle miniere e la Direzione generale dell'industria e delle miniere.
Con R. D. 14 novembre 1929, n. 2183 (63) la Direzione generale dell'industria e delle miniere viene sostituita dalla
Direzione generale della produzione industriale e degli scambi.
Con R. D. 23 marzo 1940, n. 245 (64) la Direzione generale della produzione industriale e degli scambi viene a sua
volta sostituita, per quanto riguarda l'amministrazione in materia mineraria, dalla Direzione generale delle miniere e
della metallurgia.
Dal 10 settembre 1943 al maggio del 1945 Il Distretto minerario di Trento ricade sotto l'amministrazione militare
tedesca dell'Operationszone Alpenvorland.
Con R. D. Luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223 (65), l'amministrazione mineraria viene posta alle dipendenze del
Ministero dell'industria e commercio, istituito nel corso del 1945, all'interno del quale è istituita la Direzione generale
dell'industria e delle miniere.
Con L. 4 gennaio 1951, n. 2 (66), la Direzione generale dell'industria e delle miniere viene sostituita, per quanto
riguarda l'amministrazione in materia mineraria, dalla Direzione generale delle miniere.
Tale configurazione istituzionale ha vita breve per quanto riguarda il territorio trentino. Infatti,con L. C. 26 febbraio
1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, le miniere rientrano nell'elenco di materie nelle quali la potestà
legislativa primaria passa dallo Stato alla Regione: art. 4, "(....) la Regione ha la potestà di emanare norme legislative
sulle seguenti materie: (....); 6) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere".
Con le successive norme di attuazione contenute nel D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 il Distretto minerario di Trento
passa alle dipendenze della Regione Trentino - Alto Adige, a partire dal 1 settembre 1951. Nel periodo in cui il Distretto
è ufficio regionale esso dipende dai seguenti assessorati: dal 1951 al 1961 dipende dall'Assessorato ai lavori pubblici,
dal 1961 al 1965 dipende dall'Assessorato all'industria e turismo; dal 1965 al 1969 dipende dall'Assessorato all'industria
e trasporti; dal 1969 al 1972 dipende dall'Assessorato all'industria e artigianato.
Con L. R. 18 gennaio 1954, n. 3, viene istituito il Consiglio regionale per le miniere [vedi scheda specifica], organo
consultivo della Giunta regionale che sostituisce il Consiglio superiore delle miniere.
Con L. R. 23 gennaio 1964, n. 2 (67), viene istituito l'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere [vedi scheda
specifica], struttura di coordinamento tecnico- amministrativo dell'Assessorato regionale competente in materia
mineraria ed industriale.
Con L.C. 10 novembre 1971, n. 1, (68) "Modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige",
con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige", e con D.P.G.R. 6 giugno 1973, n. 750/P (69), le potestà legislative in materia di
miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, passano alle province di Trento e Bolzano, e il Distretto
minerario di Trento è trasferito alla Provincia autonoma di Trento, alle dipendenze dell'Assessorato competente in
materia.
Con L. P. 29 aprile 1983, n. 12, nell'ambito del nuovo ordinamento dei servizi della Provincia, e con Delibera della
Giunta provinciale n. 9107 del 10 agosto 1983, viene istituito il Servizio industria e miniere. Il Distretto viene
inquadrato, con la denominazione di Ufficio del Distretto minerario di Trento, all'interno dell'articolazione
dell'amministrazione provinciale in dipartimenti, servizi e uffici, come ufficio del Servizio industria e miniere.
Nel periodo in cui il Distretto è ufficio provinciale esso dipende dai seguenti assessorati: dal 1973 al 1976 dipende
dall'Assessorato all'industria e artigianato; dal 1976 al 1978 dipende dall'Assessorato all'industria, artigianato e lavoro;
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dal 1978 al 1981 dipende dall'Assessorato all'industria, lavoro e artigianato; dal 1981 al 1987 dipende dall'Assessorato
all'industria e artigianato.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente,
riportando in nota le fonti archivistiche precise.
Bibliografia
Guida generale degli archivi di Stato italiani, vol. I, Roma, 1981
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE. Direzione generale dell'industria e delle miniere,
Legislazione mineraria vigente in italia, Roma: Tipografia della Camera dei deputati, 1926.
MONTEL A., Codice minerario [a cura di] Alberto Montel, Roma : Jandi Sapi, 1959
PERNA G., Esperienze della legislazione mineraria nelle regioni a statuto speciale / del prof. ing. Giuliano
Perna. IN: Il frantoio. A. 9, n. 10 (ott. 1971) ; p. 35-40
SERTORIO M., Miniere e cave tra disciplina nazionale e regionale, Milano : Il sole 24 ore Pirola, 2003.
UTET (editore) "Digesto delle discipline pubblicistiche", Torino 1994.
Note
(1) Pubblicata in G. U. 9 maggio 1923, n. 109.
(2) Pubblicato in B. U. 30 agosto 1951, n. 27.
(3) Pubblicato in B. U. 24 luglio 1973, n. 32.
(4) Pubblicata in B. U. 11 maggio 1983, n. 24.
(5) Pubblicata in B. U. 16 giugno 1987, n. 28.
(6) Nella legislazione italiana la definizione della materia mineraria è articolata in due ambiti principali: da una parte le
miniere, ambito che comprende anche acque minerali, idrocarburi, sostanze radioattive; dall'altra le cave, ambito che
comprende anche le torbiere.
La distinzione fondamentale tra miniere e cave è stabilita dall'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, e riguarda le
tipologie di sostanze minerali ricercate e coltivate (è definito come coltivazione lo sfruttamento sistematico di una
miniera o cava), suddivise in due categorie secondo i seguenti elenchi:
1) Sono classificate come miniere le lavorazioni costituite dalla ricerca e coltivazione di minerali metalliferi, di arsenico
e zolfo, di grafite; di combustibili solidi, liquidi e gassosi; di rocce asfaltiche e bituminose; di fosfati; di sali alcalini
semplici e complessi e loro associati; di caolino, bauxite, fluorina, baritina, talco, asbesto, marna da cemento, sostanze
radioattive; di acque minerali e termali; di vapori, gas ed energie del sottosuolo suscettibili di utilizzo industriale.
2) Sono classificate come cave le lavorazioni costituite dalla coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed
idrauliche non compresi nel precedente elenco, e la coltivazione delle torbe.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere.
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Con la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301), viene aggiornata la classificazione
delle sostanze minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n.
1443:
- I categoria: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano
impiegati direttamente; grafite; combustibili solidi, liquidi e gassosi; rocce asfaltiche e bituminose; fosfati; sali alcalini e
magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre
con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; pietre preziose, granati corindone, bauxite, leucite,
magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; sostanze
radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas;
- II categoria: materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, torbe, terre
coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere. Il medesimo iter è previsto per stabilire il passaggio di sostanze comprese nella seconda categoria alla prima.
La giurisprudenza ha applicato il principio classificatorio del decreto del 1927:
- secondo il parere del Consiglio superiore delle miniere del 10 novembre 1931 il concetto di miniera comprende
qualunque forma di lavorazione ed utilizzazione delle sostanze comprese nel primo elenco (A. Montel, "Codice
minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pag. 109);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 876 del 13 marzo 1933 definisce le cave quali luoghi nei quali, mediante tagli
ed escavazioni, si cavano da giacimenti sotterranei o affioranti pietre, marmi o altre materie (escludendo quindi dal
concetto di cava la semplice utilizzazione di detriti senza escavazioni) (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 3199 del 10 agosto 1934 precisa che, almeno ai sensi della legge sugli
infortuni, anche il greto di un fiume o torrente costituisce una cava, quando da esso si estraggono materiali commerciali
quali sabbia e ghiaia con una industria sia pure di modesta entità (A. Montel, cit., pag. 108);
- la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 2 luglio 1936 stabilisce che il greto di un fiume o torrente
costituisce una cava solo se l'estrazione di materiale avviene con mezzi meccanici o comunque mediante l'escavazione
di trincee o tagli più o meno profondi (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 2129 del 17 luglio 1974 ribadisce la non pertinenza della collocazione dei
giacimenti (a cielo aperto, affiorante, sotterranea) quale fattore di distinzione tra miniera e cava (M. Sertorio, "Miniere e
cave tra disciplina nazionale e regionale", Il sole 24 ore- Pirola, Milano 2003, pag. 6).
(7) Pubblicata in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(8) R. D. 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato in G. U. 4 aprile 1942, n. 79.
(9) Pubblicata in G. U. 13 marzo 1948, n. 62.
(10) Pubblicato in G. U. 15 settembre 1962, n. 233.
(11) Pubblicata in G. U. 20 novembre 1972, n. 301.
(12) Pubblicato in G. U. 18 aprile 1973, n.101.
(13) Pubblicata in Bollettino delle leggi del Regno di Sardegna 1859, n. 3754.
(14) Pubblicata in G. U. 15 luglio 1882, n. 105.
(15) Pubblicata in G. U. 20 giugno 1893, n. 144.
(16) Pubblicato in G. U. 6 ottobre 1906, n. 233.
(17) Pubblicato in G. U. 22 febbraio 1909, n. 68.
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(18) Pubblicato in G. U. 14 marzo 1912, n. 63.
(19) Pubblicato in G. U. 7 gennaio 1913, n. 8.
(20) Pubblicato in G. U. 26 febbraio 1936, n. 47.
(21) Pubblicato in G. U. 1 febbraio 1937, n. 25.
(22) Pubblicato in G. U. 18 giugno 1943, n. 141.
(23) Pubblicata in B. U. 9 settembre 1958, 36.
(24) Pubblicato in G. U. 11 aprile 1959, n. 87.
(25) Pubblicata in B. U. 27 agosto 1968, n. 36.
(26) Pubblicata in B. U. 11 maggio 1983, n. 24.
(27) Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146.
(28) Pubblicata in G. U. 17 aprile 1893, n. 90.
(29) Pubblicato in G. U. 26 maggio 1925, n. 121.
(30) In Ministero dell'Economia nazionale, Direzione generale dell'industria e delle miniere, "Legislazione mineraria
vigente in italia", Tipografia della Camera dei deputati, Roma 1926.
(31) Pubblicato in G. U. 20 aprile 1907, n. 94.
(32) Pubblicato in G. U. 24 luglio 1923, n. 173.
(33) Pubblicato in G. U. 28 dicembre 1922, n. 303.
(34) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(35) Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301.
(36) Pubblicata in B. U. 5 febbraio 1954, n. 4.
(37) Pubblicata in B. U. 25 novembre 1958, n. 48.
(38) Pubblicata in B. U. 27 dicembre 1978, n. 67.
(39) Pubblicata in B. U. 6 marzo 1980, n. 12.
(40) Pubblicata in Bollettino delle leggi del Regno di Sardegna 1859, n. 3755.
(41) Pubblicato in G. U. 26 giugno 1899, n. 148.
(42) Pubblicato in G. U. 26 giugno 1899, n. 148
(43) Il decreto stabilisce che cave e torbiere permangano in disponibilità del proprietario del terreno.
(44) Pubblicato in G. U. 2 febbraio 1928, n. 27.
(45) Pubblicato in G. U. 16 febbraio 1928, n. 39.
(46) Pubblicato in G. U. 8 gennaio 1934, n. 5.
(47) Pubblicato in G. U. 26 febbraio 1936, n. 47.
(48) Pubblicato in G. U. 17 luglio 1936, n. 164.
(49) Archivio dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto Adige, b. 6.1.1.
(50) Pubblicato in B. U. 2 novembre 1951, n. 40.
(51) Vedi nota 6.
(52) Pubblicata in B. U. 9 gennaio 1962, n. 2.
(53) Pubblicata in B. U. 31 marzo 1964, n. 13.
(54) Pubblicata in B. U. 4 settembre 1973, n. 38.
(55) Pubblicata in B. U. 4 settembre 1973, n. 38.
(56) Pubblicata in B. U. 10 febbraio 1976, n. 6.
31
(57) Disposizione di servizio del 28 aprile 1980 dell'Assessore provinciale all'industria, lavoro e artigianato, protocollo
n. 1024/9, in Archivio del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, b. 1.5.1.
(58) Comunicazione del Dirigente del Servizio industria e miniere del 31 ottobre 1985, protocollo n. 7373/9, in
Archivio del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, b. 1.5.1.
(59) Pubblicata in G. U. 19 ottobre 1982, n. 288.
(60) Pubblicato in G. U. 14 marzo 1912, n. 63.
(61) Pubblicato in G. U. 11 novembre 1926, n. 260.
(62) Pubblicato in G. U. 1 ottobre 1929, n. 228.
(63) Pubblicato in G. U. 8 gennaio 1930, n. 5.
(64) Pubblicato in G. U. 20 aprile 1940, n. 94.
(65) Pubblicato in G. U. 3 maggio 1946, n. 102.
(66) Pubblicata in G. U. 12 gennaio 1951, n. 9.
(67) Pubblicata in B. U. 28 gennaio 1964, n. 4.
(68) Pubblicata in G. U. 10 novembre 1971, n. 1.
(69) Pubblicato in B. U. 24 luglio 1973, n. 32.
32
Ente
Servizio industria e miniere della Provincia autonoma di Trento
[1973 giugno 6]- 1987 agosto 5
Luoghi
Trento
Archivi prodotti
Fondo Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, 01/01/1886 - 31/12/1999
Storia
Con L.C. 10 novembre 1971, n. 1, (1) "Modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige" e
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (2), "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige", e con D.P.G.R. 6 giugno 1973, n. 750/P (3), le potestà legislative in materia di
miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere (4), passano alle province di Trento e Bolzano.
La Provincia autonoma di Trento si deve così dotare di una propria struttura di coordinamento tecnico- amministrativo
competente in materia industriale e mineraria, posta alle dipendenze dell'Assessorato all'industria; inizialmente tale
struttura mantiene la denominazione della omologa struttura regionale, l'Ispettorato generale dell'industria e delle
miniere [vedi scheda specifica]; con D.P.G.R. 6 giugno 1973, n. 749/P (5) e con D.P.G.R. 6 giugno 1973, n. 748/P (6),
viene messo a disposizione della Provincia autonoma di Trento il personale dell'Ispettorato generale dell'industria e
delle miniere regionale, e del Laboratorio geominerario.
Dopo la metà degli anni '70 la struttura assume la denominazione di Servizi dell'industria e dell'artigianato, ed a partire
dal 1980 quella di Servizio industria.
Con L. P. 29 aprile 1983, n. 12 (7), nell'ambito del nuovo ordinamento dei servizi della Provincia, e con delibera della
Giunta provinciale n. 9107 del 10 agosto 1983, viene istituito il Servizio industria e miniere.
Con L. P. 8 giugno 1987, n. 10 (8), e con delibera della Giunta provinciale n. 81915 del 5 agosto 1987 viene istituito il
Servizio minerario della Provincia, che sostituisce, per quanto riguarda la materia mineraria, il cessato Servizio
industria e miniere.
Condizione giuridica
Struttura di coordinamento tecnico- amministrativo dell'Assessorato provinciale competente in materia industriale e
mineraria.
Funzioni, occupazioni e attività
In assenza di disposizioni istitutive ufficiali per la struttura di coordinamento della provincia in materia industriale e
mineraria prima dell'istituzione del Servizio industria e miniere, si riporta qui la definizione delle competenze
dell'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere della Regione.
La legge istitutiva dell'Ispettorato, L. R. 23 gennaio 1964, n. 2 (9), gli assegna i compiti di trattazione degli affari in
materia di incremento della produzione industriale ed in materia di miniere.
33
Con D.P.G.R. 30 luglio 1964, n. 173 (10), "Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 2 del 1964", artt. 29 e
30, vengono specificate le seguenti competenze:
- industria: affari generali, studi e preparazioni di disegni di legge e di atti amministrativi, direttive agli enti delegati e
controllo degli atti delegati, incremento della produzione industriale (tramite studi, ricerche e programmi di sviluppo),
incentivazione industriale, partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad altre attività di propaganda; compilazione
tecnica dei programmi di sviluppo e di intervento in materia industriale, espressione di pareri tecnici richiesti da leggi e
regolamenti, valutazione dei programmi di attività attinenti ad iniziative industriali, accertamenti e collaudi circa
l'ammissibilità a contributi o sovvenzioni, rilascio di autorizzazioni e concessioni;
- miniere: affari generali, studi e preparazioni di disegni di legge e di atti amministrativi, polizia mineraria, studi,
ricerche, rilievi e attività statistica in materia mineraria e geomineraria, programmazione settoriale, iniziative, interventi
e pareri tecnici.
Con L. R. 8 novembre 1968, n. 41 (11), viene istituito nell'ambito dell'Ispettorato il Laboratorio geominerario; ad esso
sono attribuiti i seguenti compiti:
- analisi di materiali ed accertamenti sulle attrezzature e materiali vari previsti dalla normativa in materia di polizia
mineraria;
- svolgimento di indagini nel settore geominerario;
- rilascio di certificati di prove tecniche ed analisi di materiali provenienti da cave e miniere della Regione;
- raccolta dei dati per la redazione di una carta delle risorse del sottosuolo regionale
- controllo geominerario sulle lavorazioni in atto nei giacimenti appartenenti al patrimonio della Regione.
Con L. R. 26 agosto 1968, n. 20 (12), art. 4, viene istituito il servizio geologico regionale. Con Delibera della Giunta
regionale n. 1834 del 25 giugno 1970 e D.P.G.R. 1 luglio 1970, n. 6 (13), il Servizio geologico regionale è inserito
organicamente nell'Ispettorato, con le seguenti competenze:
- attività di studio, analisi, valutazione e verifica in campo geotecnico, idogeologico e geominerario;
- indagini nei settori interessati alla difesa del suolo e dei problemi inerenti la idrogeologia del territorio regionale;
- collaborazione con il Laboratorio geominerario nelle attività di competenza dello stesso;
- attività di consulenza geologica alla pubbliche amministrazioni della Regione.
Sempre con Delibera della Giunta regionale n. 1834 del 25 giugno 1970 e D.P.G.R. 1 luglio 1970, n. 6, vengono così
ridefinite le competenze della Divisione Industria dell'Ispettorato:
Sezione 1: affari generali; studi e preparazioni di disegni di legge e di atti amministrativi; direttive agli enti delegati e
controllo degli atti delegati; incremento della produzione industriale; attività promozionali, ivi comprese la
compilazione dei programmi di sviluppo e di incentivazione industriale e la valutazione economica delle iniziative;
partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad altre attività di propaganda;
Sezione 2: collaudi delle iniziative industriali assistite dalla Regione o rientranti nrella competenza dell'Ispettorato,
accertamenti e controlli in ordine alle iniziative ed agli investimenti effettuati, espressione in linea tecnica dei pareri
richiesti da leggi e regolamenti.
Con Delibera della Giunta provinciale n. 3358 del 17 aprile 1980 sono affidate ad un funzionario del Servizio industria,
lavoro e artigianato le competenze non attribuite esplicitamente al Distretto.
Con disposizione di servizio del 28 aprile 1980 dell'Assessore provinciale all'industria, lavoro e artigianato, viene
istituito l'Ufficio minerario del Servizio industria; ad esso vengono attribuite competenze in materia di istruttoria di
pratiche relative a concessioni e permessi di ricerca, studi e ricerche nel campo delle risorse minerarie, contatti con enti
ed uffici che si occupano di attività connesse con il settore minerario, istruttorie e collaudi relativi alla concessione di
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contributi, segreteria del Consiglio provinciale delle miniere [vedi scheda specifica] e del Comitato tecnico
interdisciplinare della Provincia [vedi scheda specifica]. Al Distretto restano le competenze in materia di polizia
mineraria, pareri richiesti da pubbliche amministrazioni, corsi di aggiornamento, collaborazione al Comitato tecnico
interdisciplinare. (14).
Con L. P. 29 aprile 1983, n. 12, vengono così definite le competenze del neonato Servizio industria e miniere:
- trattazione degli affari in materia di incremento della produzione industriale, miniere comprese acque minerali e
termali, cave e torbiere;
- adempimenti tecnico- amministrativi concernenti l'acquisizione e l'apprestamento di aree per impianti produttivi
- cura delle attività di promozione industriale e di sviluppo qualitativo e tecnologico del settore;
- rapporti con enti, società o agenzie pubbliche che svolgono attività connesse all'incremento della produzione
industriale;
- cura dell'applicazione delle norme di polizia di miniere e cave, per la parte non risevata al settore sanitario
- esercizio della vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di cave e torbiere;
- promozione della ricerca mineraria e tecnologica di base, attuazione del coordinamento e dell'incentivazione della
ricerca operativa anche con riguardo al settore delle acque minerali e termali;
- cura della predisposizione della carta geomineraria provinciale;
- attività di indirizzo e sorveglianza sull'industria estrattiva, allo scopo di assicurare il buon governo dei giacimenti e
l'osservanza della disciplina del settore minerario.
Struttura amministrativa
La L. R. 23 gennaio 1964, n. 2 prevede per l'Ispettorato regionale la articolazione in due uffici, denominati Divisione
dell'industria e Divisione delle miniere.
Con D.P.G.R. 30 luglio 1964, n. 173, viene sancita la seguente articolazione:
- Divisione I, industria, Sezioni 1e 2
- Divisione II, miniere, Sezione unica
Con L. R. 8 novembre 1968, n. 41, viene istituito nell'ambito dell'Ispettorato il Laboratorio geominerario; esso è diretto
da un funzionario della carriera direttiva del ruolo tecnico delle miniere assegnato con decreto del Presidente della
Giunta regionale
Con L. R. 26 agosto 1968, n. 20, art. 4, viene istituito il servizio geologico regionale. Con Delibera della Giunta
regionale n. 1834 del 25 giugno 1970 e D.P.G.R. 1 luglio 1970, n. 6, il Servizio geologico regionale è inserito
organicamente nell'Ispettorato
La partizione in divisioni sembra mantenersi almeno fino alla fine degli anni '70.
Con disposizione di servizio del 28 aprile 1980 dell'Assessore provinciale all'industria viene istituito l'Ufficio minerario
del Servizio industria. L'attività dell'Ufficio minerario del Servizio industria cessa nel 1985, e le relative competenze
tornano al Distretto (15).
Al momento dell'istituzione del Servizio industria e miniere, all'interno dell'articolazione dell'amministrazione
provinciale in dipartimenti, servizi e uffici prevista dalla L. P. del 1983, il Distretto minerario di Trento viene
inquadrato, con la denominazione di Ufficio del Distretto minerario di Trento [vedi scheda specifica], come ufficio
dipendente dal Servizio industria e miniere.
Contesto generale
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L'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere, così come il Servizio industria e miniere che gli succede, dipende
direttamente dall'Assessorato provinciale competente in materia industriale e mineraria.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente,
riportando in nota le fonti archivistiche precise.
Bibliografia
REGGIO D'ACI E., La Regione Trentino Alto Adige, Milano, 1994
Note
(1) Pubblicata in G. U. 10 novembre 1971, n. 1.
(2) Pubblicata in G. U. 20 novembre 1972, n. 301.
(3) Pubblicato in B. U. 24 luglio 1973, n. 32.
(4) Nella legislazione italiana la definizione della materia mineraria è articolata in due ambiti principali: da una parte le
miniere, ambito che comprende anche acque minerali, idrocarburi, sostanze radioattive; dall'altra le cave, ambito che
comprende anche le torbiere.
La distinzione fondamentale tra miniere e cave è stabilita dall'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, e riguarda le
tipologie di sostanze minerali ricercate e coltivate (è definito come coltivazione lo sfruttamento sistematico di una
miniera o cava), suddivise in due categorie secondo i seguenti elenchi:
1) Sono classificate come miniere le lavorazioni costituite dalla ricerca e coltivazione di minerali metalliferi, di arsenico
e zolfo, di grafite; di combustibili solidi, liquidi e gassosi; di rocce asfaltiche e bituminose; di fosfati; di sali alcalini
semplici e complessi e loro associati; di caolino, bauxite, fluorina, baritina, talco, asbesto, marna da cemento, sostanze
radioattive; di acque minerali e termali; di vapori, gas ed energie del sottosuolo suscettibili di utilizzo industriale.
2) Sono classificate come cave le lavorazioni costituite dalla coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed
idrauliche non compresi nel precedente elenco, e la coltivazione delle torbe.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere.
Con la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301), viene aggiornata la classificazione
delle sostanze minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n.
1443:
- I categoria: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano
impiegati direttamente; grafite; combustibili solidi, liquidi e gassosi; rocce asfaltiche e bituminose; fosfati; sali alcalini e
magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre
con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; pietre preziose, granati corindone, bauxite, leucite,
magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; sostanze
radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas;
- II categoria: materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, torbe, terre
coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti.
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Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere. Il medesimo iter è previsto per stabilire il passaggio di sostanze comprese nella seconda categoria alla prima.
La giurisprudenza ha applicato il principio classificatorio del decreto del 1927:
- secondo il parere del Consiglio superiore delle miniere del 10 novembre 1931 il concetto di miniera comprende
qualunque forma di lavorazione ed utilizzazione delle sostanze comprese nel primo elenco (A. Montel, "Codice
minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pag. 109);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 876 del 13 marzo 1933 definisce le cave quali luoghi nei quali, mediante tagli
ed escavazioni, si cavano da giacimenti sotterranei o affioranti pietre, marmi o altre materie (escludendo quindi dal
concetto di cava la semplice utilizzazione di detriti senza escavazioni) (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 3199 del 10 agosto 1934 precisa che, almeno ai sensi della legge sugli
infortuni, anche il greto di un fiume o torrente costituisce una cava, quando da esso si estraggono materiali commerciali
quali sabbia e ghiaia con una industria sia pure di modesta entità (A. Montel, cit., pag. 108);
- la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 2 luglio 1936 stabilisce che il greto di un fiume o torrente
costituisce una cava solo se l'estrazione di materiale avviene con mezzi meccanici o comunque mediante l'escavazione
di trincee o tagli più o meno profondi (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 2129 del 17 luglio 1974 ribadisce la non pertinenza della collocazione dei
giacimenti (a cielo aperto, affiorante, sotterranea) quale fattore di distinzione tra miniera e cava (M. Sertorio, "Miniere e
cave tra disciplina nazionale e regionale", Il sole 24 ore- Pirola, Milano 2003, pag. 6).
(5) Pubblicato in B. U. 24 luglio 1973, n. 32.
(6) Pubblicato in B. U. 24 luglio 1973, n. 32.
(7) Pubblicata in B. U. 11 maggio 1983, n. 24.
(8) Pubblicata in B. U. 16 giugno 1987, n. 28.
(9) Pubblicata in B. U. 28 gennaio 1964, n. 4.
(10) Pubblicato in B. U. 15 dicembre 1964, n. 55.
(11) Pubblicata in B. U. 12 novembre 1968, n. 48.
(12) Pubblicata in B. U. 27 agosto 1968, n. 36.
(13) Pubblicato in B. U. 27 ottobre 1970, n. 44.
(14) Disposizione di servizio del 28 aprile 1980 dell'Assessore provinciale all'industria, lavoro e artigianato, protocollo
n. 1024/9, in Archivio del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, b. 1.5.1.
(15) Comunicazione del Dirigente del Servizio industria e miniere del 31 ottobre 1985, protocollo n. 7373/9, in
Archivio del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, b. 1.5.1.
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Ente
Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento
1987 giugno 8 -
Luoghi
Trento
Archivi prodotti
Fondo Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, 01/01/1886 - 31/12/1999
Storia
Il Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento viene istituito con L. P. 8 giugno 1987, n. 10 (1), e con
Delibera della Giunta provinciale n. 81915 del 5 agosto 1987. Esso assorbe le competenze dell'Ufficio del Distretto
minerario di Trento [vedi scheda specifica] e, per quanto riguarda la materia mineraria, quelle del Servizio industria e
miniere della Provincia autonoma di Trento, [vedi scheda specifica].
Condizione giuridica
Struttura di coordinamento tecnico- amministrativo dell'Assessorato provinciale competente in materia mineraria.
Notizie relative alla condizione giuridica dei beni costituenti l'ambito di competenza dell'ufficio:
Miniere e cave (2) costituiscono beni demaniali, almeno a partire dall'entrata in vigore del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443
(3); tale regime è confermato dagli artt. 826 e 840 del Codice civile (4).
Con L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 (5), art. 58, i beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti
al patrimonio della Regione.
Con D. P. R. 27 luglio 1962, n. 1350 (6), le miniere, cave e torbiere di pertinenza del patrimonio indisponibile dello
Stato esistenti nelle province di Trento e Bolzano vengono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione Trentino
- Alto Adige.
Con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (7), art. 68, le province di Trento e Bolzano succedono, nell'ambito del proprio
territorio, nei beni e nei diritti demaniali dello Stato e della Regione.
Con D. P. R. 20 gennaio 1973, n. 115 (8), sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano le miniere, le acque
mineralie termali, le cave e le torbiere di proprietà della Regione
Normativa di riferimento per l'amministrazione mineraria
Le principali norme legislative che regolamentano la materia mineraria per il periodo di riferimento sono le seguenti:
- il R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (9), riportante le norme fondamentali per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle
miniere e cave; la legge ha continuato ad essere applicata anche dalla Provincia di Trento (almeno in materia di miniere,
essendo la materia relativa alle cave disciplinata con leggi provinciali partire dal 1978);
- la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (10), che aggiorna la classificazione delle sostanze minerali di prima categoria
(miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- la L. R. 21 novembre 1958, n. 28 (11), riportante norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi;
38
- il D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128, riportante norme di polizia delle miniere e cave, esplicitamente richiamata anche dalla
legge istitutiva del Servizio;
- la L. P. 24 agosto 1973, n. 34 (12), con la quale viene stabilito che i provvedimenti concernenti permessi di ricerca e
concessioni di miniere, cave e torbiere ed acque minerali sono adottati con deliberazione della Giunta provinciale su
proposta dell'assessore competente, e che i relativi canoni devono essere riscossi dalla Provincia;
- la L. P. 12 dicembre 1978, n. 59 (13) e la L. P. 4 marzo 1980, n. 6 (14), entrambe relative alla disciplina dell'attività di
ricerca e coltivazione di cave e torbiere nel territorio della provincia di Trento
- la L. P. 18 febbraio 1988, n. 6 (15), riguardante vari interventi nel settore minerario;
- la L. P. 11 marzo 1993, n. 7 (16), riportante norme integrative della L. P. 4 marzo 1980, n. 6, in materia di attività
estrattiva del porfido;
- la L. P. 16 dicembre 1993, n. 42 (17), riportante modifiche alla L. P. 4 marzo 1980, n. 6;
- il D. P. R. 18 aprile 1994, n. 382 (18), riportante la nuova disciplina dei procedimenti di conferimento di permessi di
ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale (19).
Funzioni, occupazioni e attività
Con L. P. 8 giugno 1987, n. 10, legge istitutiva del Servizio, sono ad esso affidate le seguenti competenze:
- trattazione degli affari in materia di miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali;
- applicazione delle norme di polizia mineraria;
- attività di sorveglianza sull'industria estrattiva, allo scopo di assicurare il buon governo dei giacimenti e l'osservanza
della disciplina del settore minerario;
- attuazione e promozione della ricerca mineraria di base, coordinamento e incentivazione della ricerca operativa anche
con riguardo al settore delle acque minerali e termali;
- predisposizione della carta geomineraria provinciale e studio dei giacimenti sotto l'aspetto minerario;
- raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sull'industria mineraria ai fini della programmazione del settore;
- attività di consulenza mineraria nei confronti della pubblica amministrazione.
In base alle norme contenute nel R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, al Servizio sono assegnate le seguenti competenze:
- in generale, rappresentanza degli interessi della collettività nel rapporto tra la Provincia, titolare del bene demaniale, e
concessionario
- funzione consultiva nei confronti della Giunta provinciale in materia di concessioni di coltivazione e di permessi di
ricerca, ed in merito agli importi dei relativi canoni; istruzione delle pratiche relative alle richieste di concessioni di
coltivazione e di permessi di ricerca; funzione di controllo sulle relazioni annuali sullo stato dei lavori e di prescrizione
di accorgimenti necessari;
- ispezioni su cave e miniere per le quali si sia rinunciato alla concessione, e redazione di un verbale sullo stato delle
stesse;
- raccolta di dati statistici
- decisione sulle dichiarazioni di pubblica utilità di opere eseguite entro il perimetro della miniera
- vigilanza sullo stato delle miniere dopo la scadenza o rinuncia alla concessione e sul passaggio di consegne tra
concessionari, costituzione di consorzi obbligatori per la coltivazione di cave o miniere.
In base alle norme contenute nella D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128, al Servizio sono assegnate le seguenti competenze in
materia di polizia mineraria:
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- controllo sul Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene e sul Comitato consultivo aziendale per la sicurezza,
organi previsto per miniere o cave con almeno 50 operai nel turno più numeroso;
- verifica delle denunce di ricerca o coltivazione mineraria e di esercizio di cava, e delle relative variazioni, e verifica
dei requisiti richiesti per il personale addetto a direzione e sorveglianza dei lavori;
- effettuazione di visite ispettive, per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza contenute nella legge;
- controllo dei piani topografici delle miniere o cave, da aggiornarsi mensilmente e da presentarsi annualmente al
distretto, e dei programmi generali dei lavori nelle miniere, da presentarsi annualmente;
- controllo degli elenchi delle persone al lavoro in miniera;
- controllo ed approvazione del regolamento interno di sicurezza;
- suggerimento di provvedimenti di sicurezza all'esercente o di prescrizioni di sicurezza alla Prefettura, e controllo del
relativo registro presso le imprese;
- ricevimento delle denunce di infortunio, inchiesta sull'infortunio e redazione e trasmissione all'autorità giudiziaria del
verbale di constatazione di infortunio;
- ricevimento dei prospetti statistici mensili relativi agli infortuni e controllo del registro degli infortuni presso le
imprese, anche per la tenuta della relativa statistica;
- ricevimento e decisione in merito ai programmi di ricerca tramite perforazione
- accertamento delle contravvenzioni e relativa verbalizzazione, con rapporto all'autorità giudiziaria o diffida diretta agli
inadempienti ad uniformarsi alla norma violata.
In base alle norme contenute nella L. P. 24 agosto 1973, n. 33 e nella L. P. 31 gennaio 1976, n. 12 (20), riportanti
entrambe norme relative alla concessione di contributi per imprese esercenti attività estrattiva nel settore del porfido, dei
marmi e delle pietre ornamentali, la seconda riportante anche norme relative alla concessione di contributi per per
ricerche minerarie, al Servizio vengono affidate l'istruttoria delle domande di contributo e l'accertamento della regolare
esecuzione dei lavori sovvenzionati; i contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale.
In base alle norme contenute nella L. P. 12 dicembre 1978, n. 59, e con L. P. 4 marzo 1980, n. 6, al Servizio vengono
assegnate funzioni di sorveglianza sull'attività di coltivazione di cave e torbiere, con facoltà di adottare provvedimenti
di sospensione della coltivazione, di impartire prescrizioni particolari, di proporre modifiche al disciplinare di
concessione; tali norme legislative assegnano inoltre al Servizio funzioni di consulenza nei confronti delle
amministrazioni comunali in materia di approvazione dei programmi di attuazione del Piano provinciale di utilizzazione
delle sostanze minerali e di determinazione dei canoni dovuti per l'esercizio di cave e discariche.
Con L. 6 ottobre 1982, n. 752 (21), al servizio vengono assegnate funzioni di: sorveglianza sull'esecuzione dei progetti
di ricerca da presentarsi da parte dei titolari di permessi di ricerca nelle zone considerate interessanti ai fini
dell'approvvigionamento di minerali di rilevante interesse nazionale; controllo sulla rispondenza ai requisiti richiesti e
sulla congruità delle spese delle opere oggetto dei contributi previsti dalla legge; eventuali proposte di varianti tecniche
ai progetti di ricerca.
Con L. P. 18 febbraio 1988, n. 6, vengono ribadite le funzioni assegnate al Servizio in materia di promozione delle
ricerca mineraria di base, e vengono ad esso assegnate competenze in materia di contributi per l'utilizzazione degli
scarti delle cave di porfido, e cioè l'istruttoria delle domande di contributo e l'accertamento della regolare esecuzione dei
lavori sovvenzionati.
Dopo l'attivazione dell'Ufficio per gli affari amministrativi ed economici, avvenuta nel corso del 1993 in base a
disposizioni contenute nella Delibera della Giunta provinciale n. 13780 del 4 novembre 1988, il Servizio continua a
svolgere direttamente le competenze in materia di polizia mineraria e di sorveglianza sull'industria estrattiva.
40
L'istruttoria dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, la programmazione e pianificazione in materia
mineraria, l'istruttoria delle pratiche di contributo, le attività di ricerca e di studio nel campo delle risorse minerarie, le
attività di consulenza ad enti e privati e le competenze in materia di statistica mineraria sono appannaggio dell'Ufficio,
il quale cura anche la segreteria del Consiglio provinciale delle miniere [vedi scheda specifica] e del Comitato tecnico
interdisciplinare [vedi scheda specifica].
Struttura amministrativa
A partire dal 1993, in base a disposizioni contenute nella Delibera della Giunta provinciale n. 13780 del 4 novembre
1988, all'interno del Servizio opera l'Ufficio per gli affari amministrativi ed economici.
Contesto generale
Il Servizio dipende direttamente dalla Giunta provinciale. La delibera della Giunta provinciale n. 81915 del 5 agosto
1987 colloca il Servizio all'interno del Dipartimento attività economiche; a partire dal 1996 il Servizio è collocato
all'interno del Dipartimento industria, artigianato e commercio; alla data di redazione della presente scheda (febbraio
2005) il Servizio è collocato all'interno del Dipartimento industria, artigianato e lavoro.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente,
riportando in nota le fonti archivistiche precise.
Bibliografia
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE. Direzione generale dell'industria e delle miniere,
Legislazione mineraria vigente in italia, Roma: Tipografia della Camera dei deputati, 1926.
MONTEL A., Codice minerario [a cura di] Alberto Montel, Roma : Jandi Sapi, 1959
SERTORIO M., Miniere e cave tra disciplina nazionale e regionale, Milano : Il sole 24 ore Pirola, 2003.
Note
(1) Pubblicata in B. U. 16 giugno 1987, n. 28.
(2) Nella legislazione italiana la definizione della materia mineraria è articolata in due ambiti principali: da una parte le
miniere, ambito che comprende anche acque minerali, idrocarburi, sostanze radioattive; dall'altra le cave, ambito che
comprende anche le torbiere.
La distinzione fondamentale tra miniere e cave è stabilita dall'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, e riguarda le
tipologie di sostanze minerali ricercate e coltivate (è definito come coltivazione lo sfruttamento sistematico di una
miniera o cava), suddivise in due categorie secondo i seguenti elenchi:
1) Sono classificate come miniere le lavorazioni costituite dalla ricerca e coltivazione di minerali metalliferi, di arsenico
e zolfo, di grafite; di combustibili solidi, liquidi e gassosi; di rocce asfaltiche e bituminose; di fosfati; di sali alcalini
semplici e complessi e loro associati; di caolino, bauxite, fluorina, baritina, talco, asbesto, marna da cemento, sostanze
radioattive; di acque minerali e termali; di vapori, gas ed energie del sottosuolo suscettibili di utilizzo industriale.
2) Sono classificate come cave le lavorazioni costituite dalla coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed
idrauliche non compresi nel precedente elenco, e la coltivazione delle torbe.
41
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere.
Con la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301), viene aggiornata la classificazione
delle sostanze minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n.
1443:
- I categoria: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano
impiegati direttamente; grafite; combustibili solidi, liquidi e gassosi; rocce asfaltiche e bituminose; fosfati; sali alcalini e
magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre
con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; pietre preziose, granati corindone, bauxite, leucite,
magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; sostanze
radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas;
- II categoria: materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, torbe, terre
coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere. Il medesimo iter è previsto per stabilire il passaggio di sostanze comprese nella seconda categoria alla prima.
La giurisprudenza ha applicato il principio classificatorio del decreto del 1927:
- secondo il parere del Consiglio superiore delle miniere del 10 novembre 1931 il concetto di miniera comprende
qualunque forma di lavorazione ed utilizzazione delle sostanze comprese nel primo elenco (A. Montel, "Codice
minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pag. 109);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 876 del 13 marzo 1933 definisce le cave quali luoghi nei quali, mediante tagli
ed escavazioni, si cavano da giacimenti sotterranei o affioranti pietre, marmi o altre materie (escludendo quindi dal
concetto di cava la semplice utilizzazione di detriti senza escavazioni) (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 3199 del 10 agosto 1934 precisa che, almeno ai sensi della legge sugli
infortuni, anche il greto di un fiume o torrente costituisce una cava, quando da esso si estraggono materiali commerciali
quali sabbia e ghiaia con una industria sia pure di modesta entità (A. Montel, cit., pag. 108);
- la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 2 luglio 1936 stabilisce che il greto di un fiume o torrente
costituisce una cava solo se l'estrazione di materiale avviene con mezzi meccanici o comunque mediante l'escavazione
di trincee o tagli più o meno profondi (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 2129 del 17 luglio 1974 ribadisce la non pertinenza della collocazione dei
giacimenti (a cielo aperto, affiorante, sotterranea) quale fattore di distinzione tra miniera e cava (M. Sertorio, "Miniere e
cave tra disciplina nazionale e regionale", Il sole 24 ore- Pirola, Milano 2003, pag. 6).
(3) Pubblicata in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(4) R. D. 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato in G. U. 4 aprile 1942, n. 79.
(5) Pubblicata in G. U. 13 marzo 1948, n. 62.
(6) Pubblicato in G. U. 15 settembre 1962, n. 233.
(7) Pubblicata in G. U. 20 novembre 1972, n. 301.
(8) Pubblicato in G. U. 18 aprile 1973, n.101.
(9) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(10) Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301.
42
(11) Pubblicata in B. U. 25 novembre 1958, n. 48.
(12) Pubblicata in B. U. 4 settembre 1973, n. 38.
(13) Pubblicata in B. U. 27 dicembre 1978, n. 67.
(14) Pubblicata in B. U. 6 marzo 1980, n. 12.
(15) Pubblicata in B. U. 1 marzo 1988, n. 10.
(16) Pubblicata in B. U. 23 marzo 1993, n. 13.
(17) Pubblicata in B. U. 28 dicembre 1993, n. 62.
(18) Pubblicato in G.U. 18 giugno 1994, n. 141
(19) Da un carteggio tra l'Ufficio per gli affari amministrativi ed economici del Servizio minerario ed i servizi
Organizzazione e legislativo apprendiamo che alla data dell'ottobre 1997 non è ancora chiaro se tale decreto sia da
applicarsi o meno da parte della Provincia.
(20) Pubblicata in B. U. 10 febbraio 1976, n. 6.
(21) Pubblicata in G. U. 19 ottobre 1982, n. 752.
43
fondo 1.
Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, 1886 - 1999
219 buste, 99 registri; metri lineari 26.6
Soggetti produttori
Berghauptmannschaft in Klagenfurt, 1871 luglio 21- 1919 maggio 15
Revierbergamt Hall, 1871 luglio 21- 1919 maggio 15
Ministerium für öffentliche Arbeiten, 1908 luglio 8 - 1919 settembre 10
Ufficio minerario per la Venezia Tridentina, 1919 maggio 15 - 1923 aprile 8
Ufficio del Distretto minerario di Trento, 1923 aprile 8 - 1987 giugno 7
Servizio industria e miniere della Provincia autonoma di Trento, [1973 giugno 6]- 1987 agosto 5
Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, 1987 giugno 8 -
Modalità di acquisizione e versamento
Il versamento del fondo qui descritto all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento è stato effettuato in
data 16 gennaio 2004.
Contenuto
Il fondo qui descritto è costituito da documentazione prodotta dal Servizio minerario della Provincia autonoma di
Trento e dagli uffici che l'hanno preceduto nell'esercizio di competenze tecnico- amministrative in ambito minerario (1)
sul territorio della provincia, ovvero:
- l'Ufficio minerario per la Venezia Tridentina, istituito subito dopo la fine della prima guerra mondiale;
- l'Ufficio del Distretto minerario di Trento, ufficio statale istituito nel 1923 in sostituzione dell'Ufficio minerario per la
Venezia Tridentina, divenuto ufficio dipendente dalla Regione tra gli anni '50 e l'attuazione del secondo Statuto di
autonomia, e dipendente dalla Provincia dopo l'attuazione del secondo Statuto di autonomia, quando acquisisce la
denominazione di Ufficio del Distretto minerario; il Distretto viene soppresso nel 1987, con l'istituzione del Servizio
minerario;
- la divisione miniere del Servizio industria e miniere della Provincia autonoma di Trento, struttura di coordinamento
della Giunta provinciale in materia industriale e mineraria; il Servizio è attivo, con diverse denominazioni, dal periodo
immediatamente successivo all'attuazione del secondo Statuto di autonomia fino al 1987, con l'istituzione del Servizio
minerario.
Il Servizio minerario al momento della sua istituzione assorbe le funzioni e competenze dell'Ufficio del Distretto
minerario di Trento, e della partizione relativa alla materia mineraria del Servizio industria e miniere, acquisendone gli
archivi ed in molti casi utilizzando pratiche aperte da tali uffici per inserire la propria produzione documentaria.
In particolare, per quanto riguarda le due serie di entità più consistente del fondo, e cioè i Permessi di ricerca scaduti e
le Concessioni minerarie scadute, serie prodotte prima dall'Ufficio minerario per la Venezia Tridentina, poi dal
Distretto, si verifica una continuità di produzione attraverso le varie cesure storico- istituzionali, compresa quella
costituita dall'istituzione del Servizio minerario e la contemporanea soppressione del Distretto.
44
Come detto sopra, all'interno del fondo è conservata anche documentazione prodotta dopo l'attuazione del secondo
Statuto di autonomia dalla struttura di coordinamento tecnico- amministrativo dell'Assessorato provinciale competente
in materia mineraria; inizialmente tale struttura mantiene la denominazione della omologa struttura regionale,
l'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere; dopo la metà degli anni '70 la struttura assume la denominazione di
Servizi dell'industria e dell'artigianato, ed a partire dal 1980 quella di Servizio industria, per poi essere istituita
ufficialmente con la denominazione di Servizio industria e miniere. La documentazione prodotta da tale struttura si
trova perlopiù in unità archivistiche contenenti anche documentazione del Distretto, specie per quanto riguarda le
pratiche relative a contributi; non è stato possibile comprendere se la commistione sia avvenuta all'epoca di produzione
della documentazione, epoca nella quale peraltro si evidenziano anche ambiguità nella definizione degli ambiti di
competenza, o se la commistione sia stata realizzata dopo l'istituzione del Servizio minerario, che accorpa funzioni e
competenze dei due uffici, cioè del Distretto e, per la materia mineraria, del Servizio industria e miniere.
Solo una esigua quantità di documentazione prodotta dal Servizio industria e miniere è conservata in unità archivistiche
interamente attribuibili ad esso; tale documentazione costituisce le serie Carteggio ed atti della Divisione miniere del
Servizio industria e miniere della Provincia autonoma di Trento, e Pratiche di contributo. L. 6 ottobre 1982, n. 752.
Alla luce della situazione sopra descritta si è ritenuto opportuno descrivere il fondo come un'unica entità, prodotta in
diversa misura dai soggetti sopra elencati.
All'interno del fondo è conservata inoltre documentazione prodotta dal Capitanato montanistico di Klagenfurt, ufficio
competente in materia mineraria, dal 1871 al primo conflitto mondiale, sulla parte meridionale dell'Impero
austroungarico, oltre ad alcuni fascicoli di documentazione prodotta dall'Ufficio montanistico distrettuale di Hall e ad
una busta di carteggio prodotto dal Ministero dei lavori pubblici, o Ministerium für öffentliche Arbeiten, di Vienna.
La documentazione di periodo austriaco qui conservata riguarda solo il territorio trentino- sudtirolese, ed è stata
probabilmente acquisita dopo il conflitto dall'ufficio minerario istituito dalle autorità italiane.
Il 28 giugno 1919 il Segretariato generale per gli affari civili del Comando supremo del Regio esercito con sede a
Padova scrive alla Missione italiana per l'armistizio a Vienna, e per conoscenza all'Ufficio per gli affari civili del
Governatore del Trentino, perché la Missione si interessi del recupero degli atti riguardanti l'industria mineraria del
territorio trentino- sudtirolese giacenti presso il Capitanato montanistico di Klagenfurt, o Berghauptmannschaft in
Klagenfurt, e presso l'Ufficio montanistico distrettuale di Hall, o Revierbergamt Hall. Nel luglio 1919 l'Ufficio affari
civili del Governatorato di Trento richiede al Segretariato generale per gli affari civili del Comando supremo del Regio
esercito anche la documentazione giacente presso il Ministero dei lavori pubblici a Vienna. Le richieste in tal senso alla
Legazione italiana a Vienna continuano anche da parte del Commissariato generale civile. La documentazione richiesta
giunge all'ufficio nel corso del 1921, per quanto riguarda gli atti di pertinenza del Capitanato montanistico di Klagenfurt
e dell'Ufficio montanistico distrettuale di Hall, e nel corso del 1923, per quanto riguarda gli atti di pertinenza del
Ministero dei lavori pubblici. Da un carteggio tra il Capo del Distretto minerario di Trento e l'Ispettorato generale delle
miniere presso il Ministero dell'economia nazionale del 1924 apprendiamo che gli atti recuperati sono stati prodotti tra
il 1909 ed il 1918; alla richiesta di recupero degli atti del decennio precedente l'Ispettorato risponde avvisando
dell'incarico affidato al professor Eugenio Casanova, delegato italiano per l'esecuzione della Convenzione archivistica
fra gli Stati successori dell'Austria relativo al recupero di atti dall'Austria (2).
La maggior parte della documentazione di periodo austriaco si trova inserita in unità documentarie prodotte in epoca
successiva; una busta di carteggio del Ministero dei lavori pubblici costituisce invece una serie a sé stante, denominata
Carteggio ed atti relativi all'Amministrazione demaniale di Chiusa; in entrambi i casi la documentazione è da
considerarsi acquisita.
45
A partire dal 1966 la Regione si dota di un archivio generale di deposito, nel quale dovrebbero venire versate di anno in
anno tutte le pratiche chiuse prodotte da uffici centrali e periferici. Da una circolare della Segreteria generale della
Presidenza della Giunta regionale, datata 25 ottobre 1979 ed indirizzata agli assessorati provinciali, apprendiamo che, in
seguito a parere favorevole della Commissione regionale per gli archivi, l'amministrazione regionale ha dato la propria
disponibilità a consegnare la documentazione prodotta tra il 1949 ed il 1971 e conservata nell'archivio di deposito della
Regione, sito in via Gazzoletti a Trento, ai competenti uffici provinciali subentrati a quelli regionali con l'attuazione del
secondo Statuto di autonomia.
Un'indagine svolta a cura del Servizio beni culturali, Ufficio beni librari ed archivistici, quantifica la consistenza
dell'archivio del Servizio minerario in 153 metri lineari (58 dei quali costituenti l'archivio corrente) alla data del 23
febbraio 1988.
Da un'indagine conoscitiva sugli archivi dei servizi della Provincia svolta a cura del Servizio beni librari ed archivistici
nel corso del 1994 otteniamo i seguenti dati di consistenza: 61 metri lineari per l'archivio corrente, 26 metri lineari di
documentazione antecedente il 1956.
Titolari di classificazione e massimari di scarto
Nel periodo compreso tra il 1919 ed il 1941 l'ufficio utilizza un titolario di classificazione della corrispondenza
strutturato su due livelli, la Posizione, espressa in cifre romane, ed il Fascicolo, espresso in cifre arabe. Non si è
conservata copia del titolario; si riporta qui di seguito lo schema del titolario, ricostruito tramite l'esame delle
definizioni che compaiono sulle coperte dei singoli fascicolil e l'esame della documentazione contenuta; alcune
definizioni risultano mancanti ed altre attribuite solo in base agli oggetti della corrispondenza.
- Posizione I
Fascicolo A: provvedimenti demografici, circolari relative alle maschere antigas
Fascicolo 1: stato del personale, onorificienze ed incarichi
- Posizione II
Fascicolo A: costituzione e funzionamento dell'Ufficio minerario presso il Commissariato generale civile di Trento,
ordinamento del Servizio centrale delle miniere
Fascicolo 1: leggi minerarie, ordinanze, circolari, determinazioni, decreti applicativi
Fascicolo 2: disposizioni di carattere generale in materia di polizia mineraria
Fascicolo 3: leggi sociali
Fascicolo 5: estensione ai territori annessi della legge e regolamento in materia di polizia mineraria
Fascicolo 6: direttori e sorveglianti di miniere
- Posizione III
Fascicolo A: concessioni minerarie
Fascicolo 5: miniera di barite "Marigole" di Storo
Fascicolo 8: miniera di barite "Pice" di Storo
- Posizione IV
Fascicolo A: licenze d'indagine mineraria
Fascicolo 1: licenze d'indagine mineraria: disposizioni di carattere generale, registri delle licenze d'indagine
- Posizione VII
Fascicolo 1: depositi di esplosivi
- Posizione VIII
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Fascicolo 1: opere idrauliche, dighe, serbatoi, acquedotti, impianti idroelettrici;
- Posizione IX
Fascicolo A: gestione dei materiali d'ufficio
Fascicolo 3: richieste di stampati
- Posizione XII
Fascicolo 1: spese postali
- Posizione XIV
Fascicolo 1: analisi mineralogiche
Fascicolo 2: industria mineraria
Fascicolo 4: pubblicazioni, carte geografiche, carta mineraria
Fascicolo 6: visite, corsi d'istruzione, tirocini
Fascicolo 7: recupero di documentazione dall'Austria
Fascicolo 9: collaborazioni con il Museo di storia naturale di Trento
- Posizione XV
Fascicolo 2: industria mineraria, concessioni minerarie, permessi di ricerca
Fascicolo 8: giudici profani esperti in materia commerciale e mineraria
A partire dal 1941 (3) l'ufficio ha adottato un titolario di classificazione della corrispondenza strutturato su tre livelli: il
livello più alto prevede 10 Titoli; i Titoli sono a loro volta suddivisi in Classi, le Classi sono a loro volta suddivise in
Sottofascicoli (definizione che indica il terzo livello del titolario). L'indice di classificazione è espresso in cifre arabe,
con notazione decimale: i Titoli sono numerati da 0 a 9. Le Classi sono indicate con un numero a due cifre, la cifra che
individua il rispettivo Titolo seguita dalla cifra della Classe, anch'essa attribuita su una numerazione da 0 a 9. I
Sottofascicoli infine sono individuati da un numero a tre cifre, costituito dalla cifra relativa al Titolo seguita da quella
della Classe ed infine dalla cifra che individua il Sottofascicolo, anch'essa con numerazione da 0 a 9.
Il titolario decimale risulta tuttora in uso presso il Servizio minerario, immutato almeno per quanto riguarda il livello di
classificazione più generale, quello rappresentato dai Titoli.
Si riporta qui di seguito lo schema del titolario, per quanto riguarda i Titoli:
- Titolo 0: personale
- Titolo 1: affari generali e contabilità
- Titolo 2: servizio minerario e servizi speciali
- Titolo 3: sicurezza del lavoro e igiene
- Titolo 4: permessi di ricerca mineraria
- Titolo 5: concessioni minerarie
- Titolo 6: cave e torbiere
- Titolo 7: vigilanza, enti minerari, aziende patrimoniali
- Titolo 8: indizi minerari
- Titolo 9: legislazione mineraria
All'interno del fondo si trova un massimario di scarto prodotto durante il periodo di dipendenza dell'ufficio dalla
Regione (4). Il massimario è basato sulla suddivisione degli atti prevista dal titolario decimale a tre livelli; non si hanno
prove che sia stato realmente adottato.
Il massimario prevede la conservazione a tempo indeterminato della corrispondenza individuata dai seguenti indici di
classificazione:
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- Classe 00: corrispondenza complessiva relativa al personale
- Classe 01: personale del Distretto
- Classe 02: incarichi, note informative, congedi, trasferimenti
- Classe 03: stipendi, assegni fissi, premi di operosità
- Classe 05: libretti ferroviari, richieste di scontrini
- Classe 11: ordini di servizio, circolari ministeriali o di altri enti (escluse le circolari riguardanti il servizio minerario e
la contabilità)
- Classe 13: corrispondenza complessiva con i consigli provinciali delle corporazioni, poi camere di commercio
- Classe 15: corrispondenza complessiva relativa alla contabilità
- Classe 16: rendiconti
- Classe 18: contabilità dei beni mobili
- Classe 20: circolari ministeriali o di altri enti riguardanti il servizio minerario
- Classe 22: piani delle miniere e delle cave
- Classe 30: corrispondenza complessiva relativa a sicurezza sul lavoro ed igiene
- Classe 40: corrispondenza complessiva relativa ai permessi di ricerca mineraria
- Classe 50: corrispondenza complessiva relativa alle concessioni minerarie
Il massimario prevede invece la conservazione quinquennale della corrispondenza individuata dai seguenti indici di
classificazione:
- Classe 04: missioni
- Classe 06: divise
- Classe 07: onorificienze
- Classe 08: borse di studio, concorsi
- Classe 10: affari generali e contabilità (corrispondenza complessiva, mostre e congressi, franchigia postale e telefono,
corrispondenza con privati, corrispondenza con altri uffici, difesa antiaerea e maschere antigas, richiesta di stampati,
fabbisogno di materiali vari, fabbisogno di carburanti e combustibili, mense operai, trasporti ferroviari di materiali)
- Classe 16: corrispondenza per l'assegnazione dei fondi
- Classe 17: richieste di nullaosta per acquisti, preventivi, autorizzazioni
- Classe 19: affitto di locali d'ufficio
- Classe 21: statistica mineraria
- Classe 23: rapporto annuale
- Classe 24: linee elettriche
- Classe 25: consulenze tecniche e pareri
- Classe 26: corsi di addestramento
- Classe 31: infortuni
- Classe 32: esplosivi
- Classe 33: Ispettorato del lavoro
- Classe 34: norme di sicurezza
Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo si presentava in uno stato di conservazione buono, anche per quanto riguarda l'ordinamento originale.
L'intervento di ordinamento si è rivolto prima all'individuazione, all'interno del complesso documentario relativo
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all'amministrazione delle miniere pervenuto all'Archivio provinciale, della documentazione appartenente al fondo qui
descritto, e quindi alla ricostruzione delle serie documentarie e dell'ordinamento tra le unità archivistiche al loro interno.
Relativamente pochi sono stati gli interventi di ordinamento all'interno dei singoli fascicoli.
Dalla ricerca storico-istituzionale è emersa una sostanziale continuità nella attività degli enti che si sono succeduti nella
gestione dell'amministrazione mineraria nell'ambito del territorio, componendo la seguente linea ereditaria: Ufficio
minerario per la Venezia Tridentina; Ufficio del Distretto minerario di Trento (ufficio prima statale, poi regionale e
quindi provinciale); Servizio minerario della Provincia, con il ramo collaterale della documentazione prodotta dalla
Divisione miniere del Servizio industria e miniere e dai relativi predecessori. Tale continuità gestionale si rispecchia
anche nella produzione documentaria. Sarebbe perciò risultato impossibile considerare le cesure storico- istituzionali
nella descrizione della struttura d'archivio, che si presenta come un unico fondo prodotto dai soggetti citati.
La struttura dell'archivio è costituita da una successione semplice di serie documentarie (alcune delle quali sono al loro
interno divise in sottoserie), articolata cercando di tenere vicine tra loro le serie afferenti ad uno stesso campo di attività.
L'ordine delle serie vede all'inizio una serie costituita da documentazione prodotta in periodo austriaco ed acquisita
dall'Ufficio minerario per la Venezia Tridentina; seguono le serie costituite da protocolli e corrispondenza del Distretto,
con un repertorio degli atti soggetti a tassa di registro, e una raccolta di carteggio del Servizio industria e miniere;
quindi si trova la serie costituita dalle pratiche relative ai permessi di ricerca, seguita dalle serie che raccolgono i relativi
registri, e le serie costituite dalle pratiche relative alle concessioni minerarie, anch'esse seguite dalle serie che
raccolgono i relativi registri; le serie successive sono raggruppate per ambito di competenza secondo il seguente ordine:
serie relative alle competenze in materia di polizia mineraria, serie relative alle competenze in materia di raccolta di dati
statistici, serie relative alla concessione contributi, serie relative ad altre competenze; seguono quindi le serie relative
alla tenuta della contabilità; infine si trova una serie di miscellanea.
L'ordine delle unità all'interno di ogni serie o sottoserie, se non specificato nelle relative introduzioni, è cronologico
sulle date della documentazione.
Le informazioni riportate nelle introduzioni alle singole serie riguardano: le tipologie documentarie contenute nelle
unità archivistiche che compongono la serie; nel caso di serie costituite da registri, le tipologie dei dati registrati; i
riferimenti ai provvedimenti legislativi che determinano la produzione della serie; le modalità specifiche di
ordinamento; gli eventuali collegamenti con altre serie; le modalità di rilevazione degli estremi cronologici, quando si
siano adottati criteri diversi da quello del rilevamento su tutta la documentazione contenuta; nel caso di serie costituite
da unità archivistiche contenenti carteggio classificato, il riferimento alla classificazione da titolario.
La descrizione si ferma al livello della unità archivistica, busta o registro. I dati riportati relativamente ad ogni unità
sono i seguenti: titolo (tra virgolette, se originale), estremi cronologici (nel caso di datazione mancante si è cercato di
dare almeno l'indicazione del cinquantennio), specificazione del contenuto, definizione archivistica. Inoltre, nello spazio
relativo al contenuto, si è segnalata l'eventuale presenza di materiale particolare (come mappe, fotografie, opuscoli e
fogli a stampa, ecc.) e di documentazione individuata da estremi cronologici lontani da quelli che individuano la
maggior parte della documentazione costituente l'unità.
Nel campo riservato alla segnatura di ogni unità, posto in prossimità del margine destro del testo, si trovano riportati: il
numero corrispondente alla classificazione, costituito dal numero del fondo, della serie e il numero dell'unità (il numero
che compare in neretto in testa ad ogni scheda in prossimità del margine sinistro del testo). Riportati in etichetta anche
sui dorsi delle scatole o delle buste di conservazione, questi numeri permettono l'individuazione fisica del pezzo.
Poiché il fondo è da considerarsi aperto a nuovi versamenti si è optato per una descrizione a serie aperte, cioè con la
numerazione delle unità che riparte dal numero 1 in ogni serie.
49
Nell'inventario si utilizza spesso il termine ente o ufficio in sostituzione della denominazione ufficiale dell'ente
produttore: ciò specialmente nel caso di descrizioni relative all'intero fondo od a serie la cui produzione si sia protratta
attraverso cesure istituzionali, onde evitare di ripetere una lista di denominazioni o di sceglierne arbitrariamente una
sola. Nei casi in cui le serie risultano prodotte all'interno di una sola configurazione istituzionale, si può trovare invece
la denominazione ufficiale dell'ente o una sua abbreviazione.
Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE. Direzione generale dell'industria e delle miniere,
Legislazione mineraria vigente in italia, Roma: Tipografia della Camera dei deputati, 1926.
MONTEL A., Codice minerario [a cura di] Alberto Montel, Roma : Jandi Sapi, 1959
PERNA G., Esperienze della legislazione mineraria nelle regioni a statuto speciale / del prof. ing. Giuliano
Perna. IN: Il frantoio. A. 9, n. 10 (ott. 1971) ; p. 35-40, p. 35-40
SERTORIO M., Miniere e cave tra disciplina nazionale e regionale, Milano : Il sole 24 ore Pirola, 2003.
Note
(1) Nella legislazione italiana la definizione della materia mineraria è articolata in due ambiti principali: da una parte le
miniere, ambito che comprende anche acque minerali, idrocarburi, sostanze radioattive; dall'altra le cave, ambito che
comprende anche le torbiere.
La distinzione fondamentale tra miniere e cave è stabilita dall'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, e riguarda le
tipologie di sostanze minerali ricercate e coltivate (è definito come coltivazione lo sfruttamento sistematico di una
miniera o cava), suddivise in due categorie secondo i seguenti elenchi:
1) Sono classificate come miniere le lavorazioni costituite dalla ricerca e coltivazione di minerali metalliferi, di arsenico
e zolfo, di grafite; di combustibili solidi, liquidi e gassosi; di rocce asfaltiche e bituminose; di fosfati; di sali alcalini
semplici e complessi e loro associati; di caolino, bauxite, fluorina, baritina, talco, asbesto, marna da cemento, sostanze
radioattive; di acque minerali e termali; di vapori, gas ed energie del sottosuolo suscettibili di utilizzo industriale.
2) Sono classificate come cave le lavorazioni costituite dalla coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed
idrauliche non compresi nel precedente elenco, e la coltivazione delle torbe.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere.
Con la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301), viene aggiornata la classificazione
delle sostanze minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n.
1443:
- I categoria: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano
impiegati direttamente; grafite; combustibili solidi, liquidi e gassosi; rocce asfaltiche e bituminose; fosfati; sali alcalini e
magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre
con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; pietre preziose, granati corindone, bauxite, leucite,
magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; sostanze
radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas;
- II categoria: materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, torbe, terre
coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti.
50
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere. Il medesimo iter è previsto per stabilire il passaggio di sostanze comprese nella seconda categoria alla prima.
La giurisprudenza ha applicato il principio classificatorio del decreto del 1927:
- secondo il parere del Consiglio superiore delle miniere del 10 novembre 1931 il concetto di miniera comprende
qualunque forma di lavorazione ed utilizzazione delle sostanze comprese nel primo elenco (A. Montel, "Codice
minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pag. 109);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 876 del 13 marzo 1933 definisce le cave quali luoghi nei quali, mediante tagli
ed escavazioni, si cavano da giacimenti sotterranei o affioranti pietre, marmi o altre materie (escludendo quindi dal
concetto di cava la semplice utilizzazione di detriti senza escavazioni) (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 3199 del 10 agosto 1934 precisa che, almeno ai sensi della legge sugli
infortuni, anche il greto di un fiume o torrente costituisce una cava, quando da esso si estraggono materiali commerciali
quali sabbia e ghiaia con una industria sia pure di modesta entità (A. Montel, cit., pag. 108);
- la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 2 luglio 1936 stabilisce che il greto di un fiume o torrente
costituisce una cava solo se l'estrazione di materiale avviene con mezzi meccanici o comunque mediante l'escavazione
di trincee o tagli più o meno profondi (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 2129 del 17 luglio 1974 ribadisce la non pertinenza della collocazione dei
giacimenti (a cielo aperto, affiorante, sotterranea) quale fattore di distinzione tra miniera e cava (M. Sertorio, "Miniere e
cave tra disciplina nazionale e regionale", Il sole 24 ore- Pirola, Milano 2003, pag. 6).
(2) Archivio del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, b. 1.3.3.
(3) Circolare della Direzione generale delle miniere e della metallurgia del Ministero delle corporazioni datata 4 marzo
1941, in Archivio del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, b. 1.3.5.
(4) Archivio del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, b. 1.3.5.
51
serie 1
Carteggio ed atti relativi all'Amministrazione demaniale di Chiusa,
1909- 1917
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta, nella quale sono raccolti carteggio ed atti prodotti tra il 1909 ed il 1917 dal
Ministerium für öffentliche Arbeiten, o Ministero dei lavori pubblici, relativi all'Amministrazione montanistica
demaniale di Chiusa.
Tale carteggio è stato probabilmente acquisito dall''Ufficio minerario per la Venezia Tridentina nel periodo successivo
al primo conflitto mondiale, per adempiere alle mansioni ad esso affidate in materia di supervisione tecnica ed
amministrativa dell'Amministrazione montanistica di Chiusa, già dipendente direttamente dal Ministero dei lavori
pubblici dell'Impero d'Austria ed avente competenza su: le miniere dello Schneeberg e di Flunderberg- Garnstein,
l'indagine mineraria di Pflersch, l'impianto di lavaggio di minerali di Ridaun.
Il carteggio è disposto in ordine cronologico; a volte sulle carte compare il timbro di protocollo "Regia Prefettura della
Venezia Tridentina", con la data del 20 aprile 1923; probabilmente tale timbro testimonia una fase del recupero della
documentazione dall'Austria.
1.1.1
Carteggio ed atti relativi all'Amministrazione demaniale di Chiusa
1909- 1917
Contiene anche: 3 disegni tecnici, 1 opuscolo a stampa.
Busta
52
serie 2
Protocolli della corrispondenza del Distretto minerario di Trento, 19481981
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta dei protocolli sui quali è registrata la corrispondenza prodotta dall'ufficio nel periodo
compreso tra il gennaio 1948 ed il maggio del 1981. Mancano i protocolli relativi al periodo tra il giugno 1968 ed il
marzo 1972.
I dati registrati relativamente alla corrispondenza in arrivo sono i seguenti: numero di protocollo; data della lettera e
data di registrazione; mittente; oggetto; indice di classificazione.
I dati registrati relativamente alla corrispondenza in partenza sono i seguenti: numero di protocollo; data di spedizione;
destinatario; oggetto; indice di classificazione.
La lettera ricevuta e la relativa risposta sono individuate dallo stesso numero di protocollo.
La numerazione di protocollo riparte dal numero 1 all'inizio di ogni anno.
L'indice di classificazione rimanda al titolario di classificazione adottato a partire dal 1941 (1); il titolario è strutturato
su tre livelli: il livello più alto prevede 10 Titoli; i Titoli sono a loro volta suddivisi in Classi, le Classi sono a loro volta
suddivise in Sottofascicoli (definizione che indica il terzo livello del titolario). L'indice di classificazione è espresso in
cifre arabe, con notazione decimale: i Titoli sono numerati da 0 a 9. Le Classi sono indicate con un numero a due cifre,
la cifra che individua il rispettivo Titolo seguita dalla cifra della Classe, anch'essa attribuita su una numerazione da 0 a
9. I Sottofascicoli infine sono individuati da un numero a tre cifre, costituito dalla cifra relativa al Titolo seguita da
quella della Classe ed infine dalla cifra che individua il Sottofascicolo, anch'essa con numerazione da 0 a 9.
Altre informazioni sul titolario sono riportate nell'introduzione generale al fondo.
Nella descrizione del contenuto di ogni registro sono riportati gli estremi dei numeri di protocollo registrati per anno di
riferimento.
Per la rilevazione degli estremi cronologici sono state prese in considerazione le date di ricevimento delle lettere
ricevute.
La corrispondenza registrata sui protocolli è conservata nella serie Carteggio ed atti del Distretto minerario di Trento;
altra corrispondenza registrata sui protocolli si trova nelle serie Concessioni minerarie scadute, Permessi di ricerca
scaduti, Polizia mineraria relativa alle cave.
Note
(1) Circolare della Direzione generale delle miniere e della metallurgia del Ministero delle corporazioni datata 4 marzo
1941, in Archivio del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, b. 1.3.5.
1.2.1
Protocollo della corrispondenza. 1948- 1949
1948 gennaio 3- 1949 settembre 5
1948: 1- 2070
1949: 1- 1775
Registro
53
1.2.2
Protocollo della corrispondenza. 1949- 1950
1949 settembre 12- 1950 luglio 28
1949: 1776- 2386
1950: 1- 1585
Registro
1.2.3
Protocollo della corrispondenza. 1950- 1951
1950 luglio 28- 1951 giugno 8
1950: 1586- 2377
1951: 1- 1488
Registro
1.2.4
Protocollo della corrispondenza. 1951- 1952
1951 giugno 8- 1952 giugno 3
1951: 1489- 2555
1952: 1- 1300
Registro
1.2.5
Protocollo della corrispondenza. 1952- 1953
1952 maggio 8- 1953 marzo 27
1952: 1301- 2588
1953: 1- 1144
Registro
1.2.6
Protocollo della corrispondenza. 1953
1953 marzo 27- 1953 dicembre 3
1953: 1145- 3031
Registro
1.2.7
Protocollo della corrispondenza. 1953- 1954
1953 dicembre 2- 1954 maggio 24
1953: 3032- 3312
1954: 1- 1617
Registro
1.2.8
54
Protocollo della corrispondenza. 1954
1954 maggio 24- 1954 novembre 3
1954: 1618- 2815
Registro
1.2.9
Protocollo della corrispondenza. 1954- 1955
1954 novembre 8- 1955 maggio 4
1954: 2816- 3184
1955: 1- 1703
Registro
1.2.10
Protocollo della corrispondenza. 1955
1955 maggio 4- 1955 settembre 22
1955: 1706- 2840
Registro
1.2.11
Protocollo della corrispondenza. 1955- 1956
1955 settembre 22- 1956 marzo 5
1955: 2841- 3546
1956: 1- 1324
Registro
1.2.12
Protocollo della corrispondenza. 1956
1956 marzo 5- 1956 novembre 12
1956: 1325- 3304
Registro
1.2.13
Protocollo della corrispondenza. 1956- 1957
1956 novembre 12- 1957 giugno 7
1956: 3305- 3695
1957: 1- 3216
Registro
1.2.14
Protocollo della corrispondenza. 1957
1957 giugno 7- 1957 ottobre 22
1957: 3217- 6206
Registro
55
1.2.15
Protocollo della corrispondenza. 1957- 1958
1957 ottobre 23- 1958 febbraio 27
1957: 6217- 7657
1958: 1- 2019
Registro
1.2.16
Protocollo della corrispondenza. 1958
1958 febbraio 28- 1958 ottobre 29
1958: 2020- 5199
Registro
1.2.17
Protocollo della corrispondenza. 1958- 1959
1958 ottobre 29- 1959 aprile 4
1958: 5200- 5856
1959: 1- 2086
Registro
1.2.18
Protocollo della corrispondenza. 1959
1959 aprile 4- 1959 novembre 18
1959: 2087- 3964
Registro
1.2.19
Protocollo della corrispondenza. 1959- 1960
1959 novembre 18- 1960 marzo 23
1959: 3965- 4394
1960: 1- 2380
Registro
1.2.20
Protocollo della corrispondenza. 1960
1960 marzo 25- 1960 settembre 15
1960: 2381- 5311
Registro
1.2.21
Protocollo della corrispondenza. 1960- 1961
1960 settembre 15- 1961 marzo 4
56
1960: 5312- 7403
1961: 1- 2139
Registro
1.2.22
Protocollo della corrispondenza. 1961
1961 marzo 6- 1961 maggio 22
1961: 2140- 3815
Registro
1.2.23
Protocollo della corrispondenza. 1961
1961 maggio 22- 1961 settembre 18
1961: 3816- 5806
Registro
1.2.24
Protocollo della corrispondenza. 1961
1961 settembre 18- 1961 dicembre 30
1961: 5797- 8044
Registro
1.2.25
Protocollo della corrispondenza. 1962
1962 gennaio 2- 1962 febbraio 26
1962: 1- 2460
Registro
1.2.26
Protocollo della corrispondenza. 1962
1962 febbraio 27- 1962 settembre 7
1962: 2461- 6188
Registro
1.2.27
Protocollo della corrispondenza. 1962- 1963
1962 settembre 7- 1963 aprile 16
1962: 6189- 8473
1963: 1- 3593
Registro
1.2.28
57
Protocollo della corrispondenza. 1963
1963 aprile 16- 1963 agosto 23
1963: 3594- 6302
Registro
1.2.29
Protocollo della corrispondenza. 1963
1963 agosto 26- 1963 dicembre 6
1963: 6303- 7624
Registro
1.2.30
Protocollo della corrispondenza. 1963- 1964
1963 dicembre 6- 1964 marzo 11
1963: 7625- 7823
1964: 1- 2264
Registro
1.2.31
Protocollo della corrispondenza. 1964
1964 marzo 11- 1964 settembre 24
1964: 2265- 5537
Registro
1.2.32
Protocollo della corrispondenza. 1964- 1965
1964 settembre 24- 1965 maggio 10
1964: 5538- 6915
1965: 6916- 6926; 1- 4312
Registro
1.2.33
Protocollo della corrispondenza. 1965- 1966
1965 maggio 10- 1966 gennaio 27
1965: 4314- 7821
1966: 1- 1232
Registro
1.2.34
Protocollo della corrispondenza. 1966
1966 gennaio 28- 1966 ottobre 24
1966: 1243- 6725
Registro
58
1.2.35
Protocollo della corrispondenza. 1966- 1967
1966 ottobre 24- 1967 maggio 10
1966: 6726- 7712
1967: 1- 3967
Registro
1.2.36
Protocollo della corrispondenza. 1967
1967 maggio 10- 1967 dicembre 31
1967: 3968- 7359
Contiene anche: un prospetto sciolto riportante parte del titolario di classificazione.
Registro
1.2.37
Protocollo della corrispondenza. 1967- 1968
1967 dicembre 21- 1968 giugno 14
1968: 7360- 7456
1969: 1- 3872
Contiene anche: un prospetto sciolto riportante parte del titolario di classificazione.
Registro
1.2.38
Protocollo della corrispondenza. 1972- 1973
1972 marzo 16- 1973 febbraio 26
1972: 1421- 3937
1973: 1- 584
Sulla carta di guardia anteriore: un prospetto riportante parte del titolario di classificazione.
Registro
1.2.39
Protocollo della corrispondenza. 1973
1973 febbraio 26- 1973 settembre 6
1973: 585- 2544
Sulla carta di guardia anteriore: un prospetto riportante parte del titolario di classificazione.
Registro
1.2.40
Protocollo della corrispondenza. 1973- 1975
1973 settembre 6- 1975 giugno 24
1973: 2545- 3084
1974: 1- 2461
59
1975: 1- 1921
Registro
1.2.41
Protocollo della corrispondenza. 1975- 1976
1975 giugno 24- 1976 maggio 24
1975: 1922- 2739
1976: 1- 1559
Registro
1.2.42
Protocollo della corrispondenza. 1976
1976 maggio 24- 1976 novembre 17
1976: 1560- 2698
Registro
1.2.43
Protocollo della corrispondenza. 1976- 1977
1976 novembre 17- 1977 settembre 30
1976: 2699- 2873
1977: 1- 2558
Registro
1.2.44
Protocollo della corrispondenza. 1977- 1978
1977 settembre 30- 1978 dicembre 6
1977: 2559- 2991
1978: 1- 1975
Registro
1.2.45
Protocollo della corrispondenza. 1978- 1980
1978 dicembre 7- 1980 gennaio 14
1978: 1976- 2098
1979: 1- 2128
1980: 1- 418
Registro
1.2.46
Protocollo della corrispondenza. 1980- 1981
1980 gennaio 15- 1981 maggio 25
1980: 419- 1882
1981: 1- 530
60
Registro
61
serie 3
Carteggio ed atti del Distretto minerario di Trento, 1909 - 1972
Contenuto
La serie raccoglie la corrispondenza generale prodotta dal Distretto e dal suo predecessore, Ufficio minerario per la
Venezia Tridentina, tra il 1919 ed il 1972. È inoltre presente in alcuni casi carteggio prodotto prima dell'annessione
all'Italia dagli uffici dell'amministrazione mineraria austriaca.
All'interno delle unità costituenti la serie si può trovare anche documentazione non protocollata e non accompagnata da
lettere di trasmissione: prospetti statistici, relazioni, materiale pubblicitario, estratti da quotidiani e periodici; in qualche
caso si possono trovare anche registri.
Altro carteggio si trova nelle serie Concessioni minerarie scadute, Permessi di ricerca scaduti, Polizia mineraria relativa
alle cave.
La corrispondenza risulta essere stata organizzata nel corso degli anni secondo diverse modalità:
- periodo 1919- 1941: la corrispondenza prodotta tra il 1919 ed il 1941 costituisce le prime quattro buste della serie.
Nel periodo in questione viene utilizzato un titolario di classificazione della corrispondenza strutturato su due livelli, la
Posizione, espressa in cifre romane, ed il Fascicolo, espresso in cifre arabe. Le definizioni del titolario riguardano gli
oggetti della corrispondenza, non descrivono tipologie documentarie. Altre informazioni su questo titolario sono
riportate nell'introduzione generale al fondo.
Le prime tre buste contengono la corrispondenza ordinata secondo titolario di classificazione, senza periodizzazione
annuale; la corrispondenza è raccolta in fascicoli pluriennali riportanti sulla coperta l'indice di classificazione che
contrassegna la documentazione contenuta. Nella descrizione delle tre buste i titoli sono costituiti dagli estremi degli
indici di classificazione al livello della Posizione; nello spazio dedicato alla descrizione del contenuto è riportata la
definizione dei Fascicoli contenuti, cioè l'esplicazione dell'indice di classificazione al livello più basso, quale risulta
dall'esame delle definizioni che compaiono sulle coperte dei singoli fascicoli e dall'esame della documentazione in essi
contenuta. In alcuni casi si trovano tracce di riclassificazione della documentazione secondo il nuovo titolario che verrà
adottato dal 1941 in poi.
La quarta busta della serie contiene invece fascicoli tematici annuali o pluriennali, costituiti da carteggio riportante
indici di classificazione non omogenei. La descrizione del contenuto riporta i titoli originali dei fascicoli, con la relativa
descrizione di contenuto.
- periodo 1941- 1972: la corrispondenza prodotta dal 1941 in poi costituisce le ultime sei buste della serie; a partire dal
1941 (1) l'ufficio ha adottato un nuovo titolario di classificazione della corrispondenza strutturato su tre livelli: il livello
più alto prevede 10 Titoli; i Titoli sono a loro volta suddivisi in Classi, le Classi sono a loro volta suddivise in
Sottofascicoli (definizione che indica il terzo livello del titolario). L'indice di classificazione è espresso in cifre arabe,
con notazione decimale: i Titoli sono numerati da 0 a 9. Le Classi sono indicate con un numero a due cifre, la cifra che
individua il rispettivo Titolo seguita dalla cifra della Classe, anch'essa attribuita su una numerazione da 0 a 9. I
Sottofascicoli infine sono individuati da un numero a tre cifre, costituito dalla cifra relativa al Titolo seguita da quella
della Classe ed infine dalla cifra che individua il Sottofascicolo, anch'essa con numerazione da 0 a 9.
Le definizioni del titolario riguardano gli oggetti della corrispondenza, non descrivono tipologie documentarie.
62
Si riporta qui di seguito lo schema del titolario, per quanto riguarda i Titoli:
- Titolo 0: personale
- Titolo 1: affari generali e contabilità
- Titolo 2: servizio minerario e servizi speciali
- Titolo 3: sicurezza del lavoro e igiene
- Titolo 4: permessi di ricerca mineraria
- Titolo 5: concessioni minerarie
- Titolo 6: cave e torbiere
- Titolo 7: vigilanza, enti minerari, aziende patrimoniali
- Titolo 8: indizi minerari
- Titolo 9: legislazione mineraria
la corrispondenza prodotta dal 1941 in poi è ordinata secondo il nuovo titolario di classificazione, senza periodizzazione
annuale; la corrispondenza è raccolta in fascicoli pluriennali riportanti sulla coperta l'indice di classificazione che
contrassegna la documentazione contenuta. Nella descrizione delle buste i titoli sono costituiti dagli estremi degli indici
di classificazione al livello della Classe; nello spazio dedicato al contenuto delle buste è riportata la definizione delle
Classi contenute, cioè l'esplicazione dell'indice di classificazione al livello della Classe, quale risulta dall'esame delle
definizioni che compaiono sul titolario e dall'esame della documentazione.
All'inizio della prima busta contenente carteggio prodotto dal 1941 in poi si trova un fascicolo contenente varie copie
del titolario decimale ed una copia di massimario di scarto.
L'ultima busta della serie è costituita da una raccolta di minute di lettere spedite tra il 1950 ed il 1952, riportanti vari
indici di classificazione, raccolte in fascicoli annuali ed ordinate cronologicamente.
La corrispondenza prodotta dal 1948 in poi è registrata sui Protocolli della corrispondenza del Distretto minerario di
Trento.
Note
(1) Circolare della Direzione generale delle miniere e della metallurgia del Ministero delle corporazioni datata 4 marzo
1941, in Archivio del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, b. 1.3.5.
1.3.1
Posizioni I- II
1919- 1941
Posizione I
Fascicolo A: provvedimenti demografici, circolari relative alle maschere antigas
Fascicolo 1: stato del personale, onorificienze ed incarichi
Posizione II
Fascicolo A: costituzione e funzionamento dell'Ufficio minerario presso il Commissariato generale civile di Trento, ordinamento del
Servizio centrale delle miniere
Fascicolo 1: leggi minerarie, ordinanze, circolari, determinazioni, decreti applicativi
63
Fascicolo 2: disposizioni di carattere generale in materia di polizia mineraria
Fascicolo 3: leggi sociali
Fascicolo 5: estensione ai territori annessi della legge e regolamento in materia di polizia mineraria
Fascicolo 6: direttori e sorveglianti di miniere
Busta
1.3.2
Posizioni III- XII
1910- 1941
- Posizione III
Fascicolo 5: miniera di barite "Marigole" di Storo
Fascicolo 8: miniera di barite "Pice" di Storo
- Posizione IV
Fascicolo A: licenze d'indagine mineraria
Fascicolo 1: licenze d'indagine mineraria: disposizioni di carattere generale, registri delle licenze d'indagine
- Posizione VII
Fascicolo 1: depositi di esplosivi
- Posizione VIII
Fascicolo 1: opere idrauliche, dighe, serbatoi, acquedotti, impianti idroelettrici; contiene anche: 4 tra mappe e disegni tecnici
- Posizione IX
Fascicolo A: gestione dei materiali d'ufficio
Fascicolo 3: richieste di stampati
- Posizione XII
Fascicolo 1: spese postali
Busta
1.3.3
Posizioni XIV- XV
1909- 1941
- Posizione XIV
Fascicolo 1: analisi mineralogiche
Fascicolo 2: industria mineraria
Fascicolo 4: pubblicazioni, carte geografiche, carta mineraria
Fascicolo 6: visite, corsi d'istruzione, tirocini; contiene anche: 3 manifesti a stampa
Fascicolo 7: recupero di documentazione dall'Austria
Fascicolo 9: collaborazioni con il Museo di storia naturale di Trento
- Posizione XV
Fascicolo 2: industria mineraria, concessioni minerarie, permessi di ricerca; contiene anche: una fotografia, una pagina di quotidiano
Fascicolo 8: giudici profani esperti in materia commerciale e mineraria
64
1.3.4
Circolari e decreti. Cave. Miniere
1932- 1940
- "Circolari ministeriali e Regi Decreti"
- "Cave 1932": minute di lettere spedite a vari soggetti; minute di verbali di contravvenzione, di sopralluogo, di rilevamento di
infortuni, di prescrizioni di sicurezza; contiene anche: 3 fotografie, 14 tra disegni tecnici e mappe.
- "Cave 1933": minute di lettere spedite a vari soggetti; minute di verbali di contravvenzione, di sopralluogo, di rilevamento di
infortuni, di prescrizioni di sicurezza; contiene anche: 3 fotografie, 14 tra disegni tecnici e mappe.
- "Miniere 1934": carteggio con vari soggetti; contiene anche: una mappa
Busta
1.3.5
Titolario e massimario di scarto. Classi 00- 07
1950- 1972
- Titolario e massimario di scarto; contiene anche: una copia di circolare della Direzione generale delle miniere del ministero delle
corporazioni di data 4 marzo 1941, relativa all'adozione del nuovo titolario
- Classe 00: corrispondenza complessiva relativa al personale
- Classe 02: incarichi, note informative, congedi, trasferimenti
- Classe 03: stipendi, assegni fissi, premi di operosità, contiene anche: una copia di quotidiano
- Classe 04: missioni
- Classe 05: libretti ferroviari, richieste di scontrini
- Classe 06: divise
- Classe 07: onorificienze
Busta
1.3.6
Classe 10
1941- 1949
- Classe 10: affari generali e contabilità (corrispondenza complessiva, mostre e congressi, franchigia postale e telefono,
corrispondenza con privati, corrispondenza con altri uffici, difesa antiaerea e maschere antigas, richiesta di stampati, fabbisogno di
materiali vari, fabbisogno di carburanti e combustibili, mense operai, trasporti ferroviari di materiali)
Busta
1.3.7
Classi 11- 18
1941- 1971
- Classe 11: ordini di servizio, circolari ministeriali o di altri enti (escluse le circolari riguardanti il servizio minerario e la contabilità)
- Classe 13: corrispondenza complessiva con i consigli provinciali delle corporazioni, poi camere di commercio
- Classe 14: corrispondenza complessiva con le autorità militari, esoneri militari del personale delle miniere
- Classe 15: corrispondenza complessiva relativa alla contabilità
- Classe 16: corrispondenza per l'assegnazione dei fondi, rendiconti
- Classe 17: richieste di nullaosta per acquisti, preventivi, autorizzazioni
- Classe 18: contabilità dei beni mobili; contiene anche: 5 disegni tecnici
65
Busta
1.3.8
Classi 19- 20
1945- 1970
- Classe 19: affitto di locali d'ufficio
- Classe 20: circolari ministeriali o di altri enti riguardanti il servizio minerario; contiene anche: una copia di periodico a stampa
Busta
1.3.9
Classi 22- 90
1941- 1972
- Classe 22: servizio minerario e servizi speciali: piani delle miniere e piani delle cave; contiene anche: 6 tra disegni tecnici e mappe
- Classe 26: servizio minerario e servizi speciali: impianti idroelettrici
- Classe 30: corrispondenza complessiva relativa a sicurezza sul lavoro ed igiene
- Classe 31: infortuni
- Classe 32: esplosivi
- Classe 33: norme di sicurezza
- Classe 34: Ispettorato corporativo
- Classe 35: Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro
- Classe 36: alloggi
- Classe 40: corrispondenza complessiva relativa ai permessi di ricerca mineraria
- Classe 41: permessi di ricerca mineraria in provincia di Bolzano
- Classe 42: permessi di ricerca mineraria in provincia di Trento; contiene anche: 8 mappe
- Classe 51: concessioni minerarie: ferro, manganese, magnetite, limonite, ematite, carbonati
- Classe 59: concessioni minerarie: fluorina, baritina, dolomite, granata
- Classe 62: cave della Provincia di Trento; contiene anche: 1 mappa
- Classe 90: legge mineraria
Busta
1.3.10
Minute di lettere spedite
1950- 1952
Busta
66
serie 4
Protocollo della corrispondenza riservata, 1935- 1969
Contenuto
La serie è costituita da un unico protocollo, sul quale è registrata la corrispondenza riservata, relativa sia al personale
che ad argomenti vari, prodotta dall'ufficio tra il 1935 ed il 1969.
I dati registrati relativamente alla corrispondenza in partenza sono i seguenti: numero di protocollo; destinatario; data di
spedizione; oggetto; indice di classificazione. I dati registrati relativamente alla corrispondenza in arrivo sono i
seguenti: numero di protocollo e data di arrivo; mittente; data della lettera; oggetto; indice di classificazione.
La lettera ricevuta e la relativa risposta sono individuate dallo stesso numero di protocollo.
L'indice di classificazione rimanda ad un titolario di classificazione a due livelli; il primo livello, definito Sezione, è
costituito dalla sigla R/D, probabilmente scioglibile in Riservata Distretto; il secondo livello, definito Posizione, è
costituito da una lettera in stampatello maiuscolo o da una sigla alfabetica.
Nella descrizione del contenuto di ogni registro sono riportati gli estremi dei numeri di protocollo registrati per anno di
riferimento.
1.4.1
"Protocollo atti riservati"
1935 febbraio 20- 1969 giugno 30
1935: 1- 77
1936: 1-28
1937: 29- 41
1938: 1- 8
1941: 1- 9
1942: 1- 6
1943: 1- 3
1945. 1- 2
1946: 1- 5
1947: 1- 8
1948: 1- 7
1949: 1- 7
1950: 1- 10
1951: 1- 7
1952: 1- 5
1953: 1- 2
1954: 1- 3
1955: 1- 4
1956: 1- 10
1957: 1- 2
1958: 1- 3
1959: 1- 4
1960: 1- 14
67
1961: 1- 11
1962: 1- 3
1963: 1- 5
1964: 1- 5
1965: 1- 4
1966: 1- 8
1969: 9; 1- 3
Registro
68
serie 5
Carteggio ed atti del Capo del Distretto minerario di Trento, 1975- 1986
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta, nella quale sono raccolti carteggio ed atti prodotti dall'ingegnere Capo del
Distretto minerario di Trento, ingegner Currò Dossi tra il 1975 ed il 1986. La documentazione è raccolta in fascicoli
tematici, e comprende circolari, disposizioni di servizio, comunicazioni ad assessori provinciali relative a risposte ad
interrogazioni consiliari, rapporti informativi e note di qualifica relative al personale del Distretto, carteggio con
soggetti vari.
1.5.1
Carteggio ed atti del Capo del Distretto
1975- 1986
Contiene anche: ricevute relative al fascicolo "Istruzioni per l'applicazione del regolamento sull'esonerazione" spedito a vari soggetti
dall'Ufficio della III zona Osservatori industriali del Comitato per la mobilitazione civile, 1935; alcune copie di circolari della
Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria e commercio, 1955- 1956.
Busta
69
serie 6
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro, 1930- 1954
Contenuto
La serie è costituita da un unico registro riportante dati relativi agli atti stipulati dall'ufficio e registrati presso l'Ufficio
del registro (quali permessi di ricerca mineraria e relative proroghe, contratti d'affitto di locali d'ufficio).
La disposizione normativa che regola la registrazione degli atti di pubbliche amministrazioni è il R. D. 30 dicembre
1923, n. 3269 (1)
Gli atti sono registrati in ordine cronologico in base alle date di registrazione degli stessi presso l'Ufficio del registro, ed
è ad essi attribuito un numero d'ordine. Il registro riporta inoltre: data e luogo di stipulazione, natura dell'atto, nome e
domicilio delle parti, oggetto dell'atto, estremi della relativa registrazione.
Note
(1) Pubblicato in G. U. 17 maggio 1924, n. 117.
1.6.1
"Repertorio"
1930 marzo 13- 1954 febbraio 4
Registro
70
serie 7
Carteggio ed atti della Divisione miniere del Servizio industria e miniere
della Provincia autonoma di Trento, 1975- 1986
Contenuto
La serie è costituita da documentazione prodotta dopo l'attuazione del secondo Statuto di autonomia dalla struttura di
coordinamento tecnico- amministrativo dell'Assessorato provinciale competente in materia mineraria; inizialmente tale
struttura mantiene la denominazione della omologa struttura regionale, l'Ispettorato generale dell'industria e delle
miniere; dopo la metà degli anni '70 la struttura assume la denominazione di Servizi dell'industria e dell'artigianato, ed a
partire dal 1980 quella di Servizio industria, per poi essere istituita ufficialmente con la denominazione di Servizio
industria e miniere
La serie è costituita da una sola busta, contenente due fascicoli; il primo è costituito da minute di lettere di trasmissione
di pratiche alla segreteria del Consiglio provinciale delle miniere, prodotte tra il 1975 ed il 1977; il secondo è costituito
da carteggio tra il Servizio e vari servizi ed uffici dell'amministrazione provinciale, prodotto tra il 1986 ed il 1987.
Altra documentazione prodotta dal Servizio si trova nelle seguenti serie, costituite da pratiche relative a contributi:
Pratiche di contributo. L. P. 24 agosto 1973, n. 33; Pratiche di contributo. L. P. 31 gennaio 1976, n. 12, Pratiche di
contributo. L. 6 ottobre 1982, n. 752.
1.7.1
Carteggio ed atti della Divisione miniere del Servizio industria e miniere della Provincia autonoma di Trento
1975- 1986
Busta
71
serie 8
Permessi di ricerca scaduti, 1886- 1999
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta delle pratiche relative ai permessi di ricerca mineraria scaduti. Sono conservate solo
le pratiche relative al territorio della provincia di Trento.
La Legge universale montanistica austriaca del 23 maggio 1854 (1) prevede che i permessi di ricerca, o licenze
d'indagine, siano concessi, in seguito alla presentazione della relativa domanda, dalle autorità montanistiche. Le licenze
hanno di norma durata annuale, rinnovabile, e non dànno diritto di esclusività nell'area designata. Per acquistare un
diritto esclusivo di indagine su un determinato terreno il ricercatore deve dichiarare all'ufficio il punto da cui intende
cominciare lo scavo ed impiantare il relativo segnale d'indagine. Dal momento in cui la dichiarazione suddetta giunge
all'ufficio il ricercatore è titolare di indagine libera, cioè ha acquistato il diritto esclusivo di ricerca sul punto indicato
nella dichiarazione.
L'Ordinanza del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano n. 01890 del 15 maggio 1919 (2) prescrive per i
titolari di licenze d'indagine, indagini libere e concessioni minerarie l'obbligo di farne dichiarazione al Governatore
entro il luglio del 1919, pena il decadimento dei diritti.
La legge austriaca rimane in vigore fino all'emanazione del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (3); tale decreto assegna ai
distretti minerari la funzione consultiva nei confronti del ministero in materia di permessi di ricerca, ed in merito agli
importi dei relativi canoni, mentre assegna al ministero competente la facoltà di emettere il permesso di ricerca ed i
decreti di rinuncia o decadenza.
La circolare del Ministero delle Corporazioni 16 agosto 1932, n. 6930 (4) stabilisce la prassi relativa all'istruttoria delle
domande dirette ad ottenere i permessi di ricerca e le concessioni minerarie. L'iter previsto per l'istruttoria delle
domande relative a permessi di ricerca è il seguente:
- la domanda di concessione deve riportare generalità ed indirizzo del richiedente, oggetto delle ricerche, limiti della
zona richiesta; ad essa devono essere allegati l'estratto della carta d'Italia edita dall'Istituto geografico militare riportante
segnati i limiti della zona richiesta, quattro esemplari del piano topografico, i documenti utili a comprovare la capacità
tecnica e finanziaria del richiedente;
- verificata la regolarità della domanda, il distretto provvede a farla pubblicare con una copia del piano topografico per
15 giorni nell'albo del o dei comuni interessati;
- trascorso il termine la domanda ed il piano devono essere restituiti al distretto con certificato di avvenuta
pubblicazione;
- il distretto assume informazioni presso autorità locali o enti in merito alle capacità tecniche e finanziarie del
richiedente;
- il distretto provvede ad eventuali verifiche e sopralluoghi;
- il Capo del distretto trasmette la domanda con gli allegati ed il proprio parere al ministero;
- nel caso in cui la ricerca riguardi minerali per i quali sia stata conferita la delega ministeriale della facoltà di rilasciare
il permesso, il Capo del distretto provvede direttamente con propria determinazione; essa deve essere registrata presso
l'Ufficio del registro di riferimento; effettuata la registrazione il distretto trasmette due copie della determinazione
all'Intendenza di finanza della provincia di residenza del richiedente, per la riscossione periodica dei diritti annui, ed una
copia al ministero.
72
Con Decreto ministeriale 13 maggio 1936 viene delegata ai capi dei distretti minerari la facoltà di concedere permessi
di ricerca e di eventuale utilizzazione dei minerali estratti; con decreti ministeriali 1 luglio 1941 e 10 ottobre 1944
vengono completate le disposizioni che delegano ai capi dei distretti minerari la facoltà di concedere permessi di ricerca
e di eventuale utilizzazione dei minerali estratti.
In un carteggio tra il Capo del Distretto di Trento e l'Assessore regionale ai lavori pubblici dell'aprile 1952 (5), relativo
ad un quesito sulla destinazione dei canoni relativi a concessioni e permessi di ricerca, troviamo la seguente descrizione
della prassi seguita durante il periodo antecedente al passaggio di competenze tra Stato e Regione: il distretto minerario
emette, per delega, il permesso di ricerca, quindi invia due copie del permesso con una planimetria all'Intendenza di
finanza, una delle quali destinata all'Ufficio del registro, una copia al Ministero delle finanze, una copia al Ministero
dell'Industria e commercio. La stessa prassi è seguita per le proroghe dei permessi e le variazioni di area o di sostanze.
Per quanto riguarda la dichiarazione di decadenza del permesso di ricerca viene descritta la seguente prassi: ìl Ministero
dell'industria e commercio emette il decreto di rinuncia o decadenza, quindi invia due copie del decreto al distretto
minerario, il quale ne trasmette una all'interessato, ed una copia al Ministero delle finanze.
Nel caso di istanze in concorrenza o oggetto di opposizione, o di trasferimenti di permessi di ricerca, si segue invece la
seguente prassi: ìl Ministero dell'industria e commercio emette il permesso di ricerca, e provvede alla registrazione
dello stesso presso la Corte dei conti, quindi invia una copia del decreto completa di planimetria e verbale di
delimitazione al distretto minerario, due copie all'Intendenza di finanza, una delle quali destinata all'Ufficio del registro,
ed una copia al Ministero delle finanze.
Con D. P. G. R. 27 ottobre 1951, n. 21 (6) al Capo del Distretto minerario di Trento sono accordate la facoltà di
rilasciare i permessi di ricerca relativi alle sostanze minerarie di prima categoria, di accordare la modificazione di aree
di ricerca, di accordare la proroga di permessi di ricerca, la facoltà di autorizzare i titolari di permessi di ricerca ad
asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte nelle proprie zone di ricerca. Rimane riservata all'Assessore
competente la facoltà di di rilasciare i permessi di ricerca relativi alle sostanze minerarie di prima categoria nei casi di
istanze in concorrenza o oggetto di opposizione.
Dopo l'entrata in vigore della L. R. 18 gennaio 1954, n. 3 (7), tutti i provvedimenti relativi ai permessi di ricerca sono
adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a delibera della Giunta stessa.
Dopo il passaggio di competenze tra Regione e Provincia, con L. P. 24 agosto 1973, n. 34 (8), viene stabilito che i
provvedimenti concernenti permessi di ricerca e concessioni di miniere, cave e torbiere ed acque minerali sono adottati
con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente, e che i relativi canoni devono essere
riscossi dalla Provincia. L'istruzione delle pratiche relative resta di competenza del Distretto minerario.
Con disposizione di servizio del 28 aprile 1980 dell'Assessore provinciale all'industria viene istituito l'Ufficio minerario
del Servizio industria; ad esso vengono attribuite competenze in materia di istruttoria di pratiche relative a concessioni e
permessi di ricerca (9). Nel 1985, con la cessazione dell'attività di tale ufficio (10), le competenze in materia di
istruttoria di pratiche relative a concessioni e permessi di ricerca tornano al Distretto, tali competenze passano quindi al
Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, istituito con L. P. 8 giugno 1987, n. 10 (11).
Con il D. P. R. 18 aprile 1994, n. 382 (12), viene emanata la nuova disciplina nazionale dei procedimenti di
conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di
interesse locale; la Provincia di Trento applica tale normativa solo a partire dal 1998.
La serie è suddivisa in 6 sottoserie:
73
- Licenze d'indagine e indagini libere scadute, costituita dalla raccolta delle pratiche relative alle licenze d'indagine e
indagini libere concesse in base alla Legge universale montanistica austriaca del 23 maggio 1854; alcune di tali pratiche
sono state prodotte in periodo austriaco dall'Ufficio montanistico distrettuale di Hall, le altre sono state prodotte dal
Distretto e dal suo predecessore Ufficio minerario per la Venezia Tridentina, in periodo italiano;
- Permessi di ricerca scaduti/1;
- Permessi di ricerca scaduti/2;
- Permessi di ricerca scaduti/3;
- Permessi di ricerca scaduti/4;
- Permessi di ricerca scaduti relativi a minerali radioattivi.
Le sottoserie dalla seconda alla quinta si distinguono tra loro perché ordinate al loro interno da sequenze numeriche
autonome, costituite da numerazione apposta sulla coperta delle singole pratiche.
Le pratiche costituenti le ultime cinque sottoserie sono registrate, oltre che sui registri relativi alle singole sottoserie,
anche nel loro complesso sul Registro dei permessi di ricerca mineraria scaduti, conservato presso il Servizio minerario
della Provincia e disponibile in fotocopia presso l'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento. Su tale
registro le pratiche sono disposte in ordine alfabetico per comprensorio e comune di riferimento, con il rimando alla
numerazione che le ordina ed individua nelle rispettive sottoserie.
Note
(1) Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146.
(2) Pubblicata in Comando della I Armata, Governatore di Trento- Affari civili, Bollettino Ufficiale annunzi legali,
Fascicolo V, n. 8, Trento maggio 1919.
(3) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(4) A. Montel, "Codice minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pagg. 241- 246.
(5) Archivio dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto Adige, b. 6.1.1.
(6) Pubblicato in B. U. 2 novembre 1951, n. 40.
(7) Pubblicata in B. U. 5 febbraio 1954, n. 4.
(8) Pubblicata in B. U. 4 settembre 1973, n. 38.
(9) Disposizione di servizio del 28 aprile 1980 dell'Assessore provinciale all'industria, lavoro e artigianato, protocollo n.
1024/9, in Archivio del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, b. 1.5.1.
(10) Comunicazione del Dirigente del Servizio industria e miniere del 31 ottobre 1985, protocollo n. 7373/9, in
Archivio del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, b. 1.5.1.
(11) Pubblicata in B. U. 16 giugno 1987, n. 28.
(12) Pubblicato in G.U. 18 giugno 1994, n. 141.
74
sottoserie 8.1
Licenze d'indagine e indagini libere scadute, 1886- 1939
Contenuto
La sottoserie è costituita dalla raccolta delle pratiche relative alle licenze d'indagine e indagini libere concesse in base
alla Legge universale montanistica austriaca del 23 maggio 1854 (1).
La prima busta contiene i certificati di approvazione di indagini libere prodotti in periodo austriaco dall'Ufficio
montanistico distrettuale di Hall, raccolti in fascicoli per comune di riferimento; a fine busta si trovano quattro fascicoli
intestati a singole ditte, contenenti licenze di indagine e carteggio relativo, prodotto dal Capitanato montanistico di
Klagenfurt. Il carteggio prodotto dal Capitanato montanistico di Klagenfurt riporta spesso il timbro di protocollo "Regia
Prefettura della Venezia Tridentina", con la data del 20 aprile 1923; probabilmente tale timbro testimonia una fase del
recupero della documentazione dall'Austria.
Le buste successive contengono le pratiche relative a licenze d'indagine ed indagini libere formate in periodo italiano.
Tali pratiche, ciascuna delle quali costituisce un sottofascicolo, sono raccolte in fascicoli per distretto politico di
riferimento e disposte in ordine alfabetico sui cognomi dei titolari delle licenze, o sulle denominazioni nel caso di enti.
A volte si trovano anche dei sottofascicoli contenenti documentazione attinente al complesso delle pratiche relative ad
un singolo distretto (prospetti delle licenze, lettere di trasmissione delle stesse); tali sottofascicoli, intitolati "Generali",
si trovano posizionati prima delle pratiche relative alle singole licenze del distretto.
Il contenuto delle pratiche prodotte in periodo italiano è di solito il seguente: carteggio tra il richiedente e l'ufficio,
perlopiù relativo a domande di licenze d'indagine e relative proroghe, ed a domande di certificati di approvazione di
indagini libere; carte topografiche relative all'area interessata; a volte, copie di certificati di approvazione di indagini
libere. Anche in queste pratiche si trova a volte carteggio prodotto dal Capitanato montanistico di Klagenfurt e
dall'Ufficio montanistico distrettuale di Hall.
I sottofascicoli delle pratiche formate in periodo italiano riportano sulla coperta l'indicazione dell'indice di
classificazione secondo il titolario a due livelli in uso fino al 1941: Pos. V, Fasc. 2. Alcune pratiche, relative a licenze di
indagine per combustibili fossili, sono classificate Pos. V, Fasc. 3.
I titoli delle buste relative alle pratiche formate in periodo italiano riportano gli estremi dei fascicoli contenuti, elencati
poi nello spazio dedicato al contenuto.
Le pratiche formate in periodo italiano sono registrate sui Registri delle indagini libere e delle licenze d'indagine.
Note
(1) Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146
1.8.1.1
Certificati di approvazione di indagini libere e licenze d'indagine scadute
1891- 1919
Contiene anche: una mappa.
Busta
1.8.1.2
75
Licenze d'indagine e indagini libere scadute. Ampezzo- Borgo
1909- 1929
- Distretto di Ampezzo
- Distretto di Borgo
Contiene anche: 23 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.1.3
Licenze d'indagine e indagini libere scadute. Cavalese
1886- 1933
- Distretto di Cavalese
Contiene anche: 11 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.1.4
Licenze d'indagine e indagini libere scadute. Cles- Primiero
1909- 1927
- Distretto di Cles
- Distretto di Malè
- Distretto di Merano
- Distretto di Mezzolombardo
- Distretto di Primiero
Contiene anche: 13 tra mappe e disegni tecnici, 1 spezzone di negativo fotografico.
Busta
1.8.1.5
Licenze d'indagine e indagini libere scadute. Riva - Tione
1907- 1927
- Distretto di Riva
- Distretto di Rovereto
- Distretto di Tione.
Contiene anche: 24 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.1.6
Licenze d'indagine e indagini libere scadute. Trento (I)
1909- 1928
- Distretto di Trento (B- S).
Contiene anche: 20 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.1.7
Licenze d'indagine e indagini libere scadute. Trento (II)
76
1913- 1939
Distretto di Trento (S- T).
Contiene anche: 11 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
77
sottoserie 8.2
Permessi di ricerca scaduti/1, 1920- 1988
Contenuto
La sottoserie è costituita da pratiche relative a permessi di ricerca scaduti. Le pratiche, ciascuna delle quali costituisce
un fascicolo, sono ordinate secondo una numerazione apposta a pennarello nero sulle coperte, costituita dal numero
d'ordine della singola pratica, seguito dopo barra trasversale dalla cifra 1.
L'elemento che determina l'unità della pratica è il permesso di ricerca, inteso come una determinata porzione di
territorio nella quale si ricercano determinati minerali; uno stesso permesso può essere trasferito a diversi intestatari nel
corso degli anni; all'interno di una stessa pratica si può quindi trovare documentazione prodotta dai diversi intestatari
del permesso; uno stesso individuo o ente, inoltre, può essere titolare nello stesso periodo di più permessi di ricerca
diversi.
Il contenuto delle pratiche è di solito il seguente: copie dei decreti di assegnazione di permesso di ricerca e copie di
decreti di proroga del permesso, emessi dal ministero competente o dal Presidente della Giunta regionale a seconda del
periodo, o copie di determinazioni di assegnazione di permesso di ricerca del Capo del distretto; copie di rapporti di
visite ispettive; carteggio tra il titolare del permesso o i comuni interessati e l'ufficio; carte topografiche relative all'area
interessata; a volte, relazioni tecniche, copie di denunce di infortunio, documentazione relativa alla costituzione di
società di diritto privato, mappe e disegni tecnici.
La numerazione che ordina le pratiche corrisponde a quella che individua le pratiche sul secondo registro della serie
Registri dei permessi di ricerca, per quanto riguarda la sola parte relativa alla Provincia di Trento; il registro riporta dati
relativi solo alle prime 230 pratiche della sottoserie, su un totale di 270. Le pratiche dal n. 231 al n. 270 risultano
rinumerate, cioè sulla coperta dei relativi fascicoli compaiono sia una numerazione annullata che quella definitiva; la
numerazione annullata è quella che individua le pratiche sul secondo registro della serie Registri dei permessi di ricerca.
I fascicoli a volte riportano sulla coperta l'indicazione dell'indice di classificazione secondo il titolario a due livelli in
uso fino al 1941: Pos. IV, Fasc. n.. Più spesso l'indice di classificazione, di solito modificato in epoca successiva a
quella in cui la pratica è stata aperta, rimanda al titolario decimale in uso dal 1941 in poi: Classe 42, Sottofascicolo 1- n.
(definizione che indica il terzo livello del titolario).
Nello spazio relativo al contenuto della busta, sono riportati gli estremi dei numeri di pratica contenuti.
1.8.2.1
Permessi di ricerca scaduti
1926- 1962
nn. 1/1- 16/1.
Contiene anche: 40 mappe.
Busta
1.8.2.2
Permessi di ricerca scaduti
1928- 1949 (con documento del 1919)
nn. 17/1- 33/1.
78
Contiene anche: 67 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.2.3
Permessi di ricerca scaduti
1927- 1953
nn. 34/1- 57/1.
Contiene anche: 47 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.2.4
Permessi di ricerca scaduti
1936- 1951
nn. 58/1- 104/1.
Contiene anche: 64 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.2.5
Permessi di ricerca scaduti
1936- 1956
nn. 105/1- 145/1.
Contiene anche: 60 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.2.6
Permessi di ricerca scaduti
1944- 1954
nn. 146/1- 195/1.
Contiene anche: 66 mappe.
Busta
1.8.2.7
Permessi di ricerca scaduti
1920- 1988 (con documenti del 1913)
nn. 196/1- 235/1.
Contiene anche: 49 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.2.8
Permessi di ricerca scaduti
1925- 1975
nn. 236/1- 265/1.
Contiene anche: 46 mappe.
79
Busta
1.8.2.9
Permessi di ricerca scaduti
1931- 1978
nn. 266/1- 270/1.
Contiene anche: 17 tra mappe e disegni tecnici, 2 ritagli di quotidiani, una fotografia.
Busta
80
sottoserie 8.3
Permessi di ricerca scaduti/2, 1940- 1981
Contenuto
La sottoserie è costituita da pratiche relative a permessi di ricerca scaduti. Le pratiche, ciascuna delle quali costituisce
un fascicolo, sono ordinate secondo una numerazione apposta a pennarello nero sulle coperte, costituita dal numero
d'ordine della singola pratica, seguito dopo barra trasversale dalla cifra 2.
L'elemento che determina l'unità della pratica è il permesso di ricerca, inteso come una determinata porzione di
territorio nella quale si ricercano determinati minerali; uno stesso permesso può essere trasferito a diversi intestatari nel
corso degli anni; all'interno di una stessa pratica si può quindi trovare documentazione prodotta dai diversi intestatari
del permesso; uno stesso individuo o ente, inoltre, può essere titolare nello stesso periodo di più permessi di ricerca
diversi.
Il contenuto delle pratiche è di solito il seguente: copie dei decreti di assegnazione di permesso di ricerca e copie di
decreti di proroga del permesso, emessi dal ministero competente o dal Presidente della Giunta regionale a seconda del
periodo, o copie di determinazioni di assegnazione di permesso di ricerca del Capo del distretto; copie di rapporti di
visite ispettive; carteggio tra il titolare del permesso o i comuni interessati e l'ufficio; carte topografiche relative all'area
interessata; a volte, relazioni tecniche, copie di denunce di infortunio, documentazione relativa alla costituzione di
società di diritto privato, mappe e disegni tecnici.
La numerazione che ordina le pratiche corrisponde a quella che individua le pratiche sul terzo registro della serie
Registri dei permessi di ricerca.
I fascicoli riportano sulla coperta l'indicazione dell'indice di classificazione secondo il titolario decimale in uso dal 1941
in poi: Classe 42, Sottofascicolo 1- n. (definizione che indica il terzo livello del titolario).
Nello spazio relativo al contenuto dell'unita di descrizione, la busta, sono riportati gli estremi dei numeri di pratica
contenuti.
1.8.3.1
Permessi di ricerca scaduti
1941- 1961
nn. 4/2- 23/2.
Contiene anche: 27 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.3.2
Permessi di ricerca scaduti
1953- 1966 (con documenti del 1926 e 1927)
nn. 25/2- 35/2.
Contiene anche: 16 tra mappe e disegni tecnici, una copia di quotidiano.
Busta
1.8.3.3
81
Permessi di ricerca scaduti
1951- 1981
nn. 37/2- 38/2.
Contiene anche: 45 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.3.4
Permessi di ricerca scaduti
1952- 1965
nn. 39/2- 62/2.
Contiene anche: 31 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.3.5
Permessi di ricerca scaduti
1940- 1967
nn. 63/2- 81/2.
Contiene anche: 28 tra mappe e disegni tecnici, 6 fotografie.
Busta
1.8.3.6
Permessi di ricerca scaduti
1954- 1959
n. 82/2.
Contiene anche: 45 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.3.7
Permessi di ricerca scaduti
1954- 1959
n. 83/2.
Contiene anche: 15 tra mappe e disegni tecnici, 3 fotografie.
Busta
Note
La pratica n. 83/2 continua nella busta seguente.
1.8.3.8
Permessi di ricerca scaduti
1957- 1959
n. 83/2.
Contiene anche: 33 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
Note
82
La pratica n. 83/2 continua dalla busta precedente.
1.8.3.9
Permessi di ricerca scaduti
1956- 1968
nn. 84/2- 119/2.
Contiene anche: 38 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.3.10
Permessi di ricerca scaduti
1958- 1968
nn. 121/2- 150/2.
Contiene anche: 48 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.3.11
Permessi di ricerca scaduti
1941- 1961
nn. 151/2- 180/2.
Contiene anche: 47 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.3.12
Permessi di ricerca scaduti
1948- 1967
nn. 181/2- 210/2.
Contiene anche: 36 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.3.13
Permessi di ricerca scaduti
1961- 1969
nn. 211/2- 299/2.
Contiene anche: 45 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
83
sottoserie 8.4
Permessi di ricerca scaduti/3, 1935- 1996
Contenuto
La sottoserie è costituita da pratiche relative a permessi di ricerca scaduti. Le pratiche, ciascuna delle quali costituisce
un fascicolo, sono ordinate secondo una numerazione apposta a pennarello nero sulle coperte, costituita dal numero
d'ordine della singola pratica, seguito dopo barra trasversale dalla cifra 3.
Parte del carteggio degli anni tra il 1976 ed il 1986 è prodotto dalle strutture di coordinamento della Provincia autonoma
di Trento in materia mineraria succedutesi nel periodo suddetto, e cioè: dall'Ispettorato generale dell'industria e delle
miniere, dalla Divisione miniere dell'Assessorato all'industria, dai Servizi industria e artigianato dell'Assessorato
all'industria, artigianato e lavoro, dal Servizio industria dell' Assessorato all'industria, lavoro e artigianato e dall'Ufficio
minerario del Servizio industria e miniere.
L'elemento che determina l'unità della pratica è il permesso di ricerca, inteso come una determinata porzione di
territorio nella quale si ricercano determinati minerali; uno stesso permesso può essere trasferito a diversi intestatari nel
corso degli anni; all'interno di una stessa pratica si può quindi trovare documentazione prodotta dai diversi intestatari
del permesso; uno stesso individuo o ente, inoltre, può essere titolare nello stesso periodo di più permessi di ricerca
diversi.
Il contenuto delle pratiche è di solito il seguente: copie dei decreti del Presidente della Giunta regionale di assegnazione
o di proroga di permesso di ricerca o copie delle delibere della Giunta provinciale di assegnazione o di proroga di
permesso di ricerca, a seconda del periodo; copie di rapporti di visite ispettive; carteggio tra l'ufficio e: il titolare del
permesso, i comuni interessati, l'assessorato regionale o provinciale competente, l'intendenza di finanza; carte
topografiche relative all'area interessata; a volte, relazioni tecniche, copie di denunce di infortunio, documentazione
relativa alla costituzione di società di diritto privato, mappe e disegni tecnici.
I fascicoli riportano a volte sulla coperta l'indicazione dell'indice di classificazione secondo il titolario decimale in uso
dal 1941 in poi: Classe 42, Sottofascicolo 1- n. (definizione che indica il terzo livello del titolario).
Nello spazio relativo al contenuto dell'unita di descrizione, la busta, sono riportati gli estremi dei numeri di pratica
contenuti.
1.8.4.1
Permessi di ricerca scaduti
1968- 1978 (con documenti dal 1913 al 1951)
nn. 1/3- 5/3.
Contiene anche: 45 tra mappe e disegni tecnici, una copia di periodico a stampa.
Busta
1.8.4.2
Permessi di ricerca scaduti
1962- 1981
nn. 6/3- 8/3.
Contiene anche: 37 tra mappe e disegni tecnici, 2 opuscoli a stampa.
84
Busta
1.8.4.3
Permessi di ricerca scaduti
1956- 1977
nn. 9/3- 11/3.
Contiene anche: 44 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.4
Permessi di ricerca scaduti
1961- 1974
nn. 12/3- 15/3.
Contiene anche: 49 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.5
Permessi di ricerca scaduti
1958- 1979 (con documenti del 1945)
nn. 16/3- 22/3.
Contiene anche: 44 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.6
Permessi di ricerca scaduti
1970- 1980
nn. 23/3- 28/3.
Contiene anche: 53 tra mappe e disegni tecnici, un opuscolo a stampa, una fotografia.
Busta
1.8.4.7
Permessi di ricerca scaduti
1939- 1979
nn. 29/3- 38/3.
Contiene anche: 36 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.8
Permessi di ricerca scaduti
1961- 1975
nn. 39/3- 46/3.
Contiene anche: 52 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
85
1.8.4.9
Permessi di ricerca scaduti
1954- 1973
nn. 47/3- 54/3.
Contiene anche: 39 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.10
Permessi di ricerca scaduti
1957- 1996 (con documenti del 1932)
nn. 55/3- 63/3.
Contiene anche: 35 tra mappe e disegni tecnici, 4 fotografie, un ritaglio di quotidiano; nel fascicolo n. 61, carteggio datato 1932.
Busta
1.8.4.11
Permessi di ricerca scaduti
1958- 1972
nn. 64/3- 71/3.
Contiene anche: 36 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.12
Permessi di ricerca scaduti
1946- 1977
nn. 72/3- 76/3.
Contiene anche: 27 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.13
Permessi di ricerca scaduti
1935- 1972
nn. 77/3- 84/3.
Contiene anche: 35 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.14
Permessi di ricerca scaduti
1946- 1979
nn. 85/3- 88/3.
Contiene anche: 40 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
86
1.8.4.15
Permessi di ricerca scaduti
1962- 1970
nn. 89/3- 97/3.
Contiene anche: 47 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.16
Permessi di ricerca scaduti
1966- 1982
nn. 98/3- 104/3.
Contiene anche: 42 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.17
Permessi di ricerca scaduti
1966- 1983
nn. 105/3- 113/3.
Contiene anche: 41 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.18
Permessi di ricerca scaduti
1975- 1984
nn. 114/3- 117/3.
Contiene anche: 39 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.19
Permessi di ricerca scaduti
1977- 1984
nn. 118/3- 126/3.
Contiene anche: 68 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.20
Permessi di ricerca scaduti
1962- 1986
nn. 127/3- 134/3.
Contiene anche: 42 tra mappe e disegni tecnici, 19 fotografie.
Busta
1.8.4.21
87
Permessi di ricerca scaduti
1952- 1985
nn. 136/3- 143/3.
Contiene anche: 42 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.8.4.22
Permessi di ricerca scaduti
1964- 1984
nn. 144/3.
Contiene anche:41 tra mappe e disegni tecnici, 29 ritagli di quotidiani, 2 fotografie.
Busta
1.8.4.23
Permessi di ricerca scaduti
1966- 1985
nn. 145/3- 146/3.
Contiene anche: 33 tra mappe e disegni tecnici, 6 fotografie.
Busta
1.8.4.24
Permessi di ricerca scaduti
1979- 1987
nn. 147/3- 148/3.
Contiene anche: 64 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
88
sottoserie 8.5
Permessi di ricerca scaduti/4, 1985- 1999
Contenuto
La sottoserie è costituita da pratiche relative a permessi di ricerca scaduti.Le pratiche, ciascuna delle quali costituisce un
fascicolo, sono ordinate secondo una numerazione apposta a pennarello nero o a matita sulle coperte; le pratiche
contenute nella prima busta sono individuate da una numerazione apposta con pennarello nero, costituita dal numero
d'ordine della singola pratica, seguito dopo barra trasversale dalla cifra 4; le pratiche contenute nella seconda busta,
prodotte interamente dopo il 1987 dal Servizio minerario della Provincia, sono individuate da una numerazione apposta
a matita, costituita dal semplice numero d'ordine della pratica.
L'elemento che determina l'unità della pratica è il permesso di ricerca, inteso come una determinata porzione di
territorio nella quale si ricercano determinati minerali; uno stesso permesso può essere trasferito a diversi intestatari nel
corso degli anni; all'interno di una stessa pratica si può quindi trovare documentazione prodotta dai diversi intestatari
del permesso; uno stesso individuo o ente, inoltre, può essere titolare nello stesso periodo di più permessi di ricerca
diversi.
Il contenuto delle pratiche è di solito il seguente: copie delle delibere della Giunta provinciale di assegnazione o di
proroga di permesso di ricerca; carteggio tra il Servizio minerario della Provincia (fino al 1993, dal 1993 in poi è
l'Ufficio per gli affari amministrativi ed economici del Servizio minerario a trattare le pratiche relative ai permessi di
ricerca) e il titolare del permesso; carte topografiche relative all'area interessata; a volte, relazioni tecniche, mappe e
disegni tecnici.
Nello spazio relativo al contenuto dell'unita di descrizione, la busta, sono riportati gli estremi dei numeri di pratica
contenuti.
1.8.5.1
Permessi di ricerca scaduti
1985- 1998
nn. 4/4 e 10/4.
Contiene anche: 15 tra mappe e disegni tecnici, 9 fotografie
Busta
1.8.5.2
Permessi di ricerca scaduti
1993- 1999
nn. 16, 21, 25, 72.
Contiene anche: 44 tra mappe e disegni tecnici, 3 ritagli di quotidiano, 1 opuscolo a stampa.
Busta
89
sottoserie 8.6
Permessi di ricerca scaduti relativi a minerali radioattivi, 1956 - 1997
Contenuto
La sottoserie è costituita dalle pratiche relative a permessi scaduti di ricerca di minerali radioattivi.
L'elemento che determina l'unità della pratica è il permesso di ricerca, inteso come una determinata porzione di
territorio nella quale si ricercano determinati minerali; uno stesso permesso può essere trasferito a diversi intestatari nel
corso degli anni; all'interno di una stessa pratica si può quindi trovare documentazione prodotta dai diversi intestatari
del permesso; uno stesso individuo o ente, inoltre, può essere titolare nello stesso periodo di più permessi di ricerca
diversi.
Il contenuto delle pratiche è di solito il seguente: copie dei decreti del Presidente della Giunta regionale di assegnazione
o di proroga di permesso di ricerca o copie delle delibere della Giunta provinciale di assegnazione o di proroga di
permesso di ricerca, a seconda del periodo; copie di rapporti di visite ispettive; carteggio tra il titolare del permesso e
l'ufficio; carte topografiche relative all'area interessata; a volte, relazioni tecniche, copie di denunce di infortunio,
documentazione relativa alla costituzione di società di diritto privato, mappe e disegni tecnici.
Le pratiche, ciascuna delle quali costituisce un fascicolo, sono ordinate secondo una numerazione apposta a pennarello
nero sulle coperte. La numerazione che ordina le pratiche corrisponde a quella che individua ed ordina le pratiche sui
Registri dei permessi di ricerca relativi a minerali radioattivi.
In alcuni casi i fascicoli riportano sulla coperta l'indicazione dell'indice di classificazione secondo il titolario decimale
in uso dal 1941 in poi: Classe 42, Sottofascicolo n. (definizione che indica il terzo livello del titolario).
Nello spazio relativo al contenuto della busta, sono riportati gli estremi dei numeri di pratica contenuti.
Le ultime due buste della serie contengono documentazione relativa ad una vertenza tra la Provincia autonoma di
Trento e la Società per azioni AGIP mineraria in merito alla revoca di due permessi di ricerca per minerali radioattivi
situati in Val Rendena, permessi rispettivamente denominati "Triglione" e "Ravizzola". Le pratiche relative a tali
permessi sono conservate all'interno della sottoserie, numerate rispettivamente con i nn. 33 e 193.
1.8.6.1
Permessi di ricerca scaduti relativi a minerali radioattivi
1956- 1981
nn. 1- 32.
Contiene anche: 52 mappe.
Busta
1.8.6.2
Permessi di ricerca scaduti relativi a minerali radioattivi
1957- 1979
n. 33.
Contiene anche: 32 tra mappe e disegni tecnici, 17 ritagli di quotidiani.
Busta
90
1.8.6.3
Permessi di ricerca scaduti relativi a minerali radioattivi
1957- 1961
nn. 34- 77.
Contiene anche: 44 mappe.
Busta
1.8.6.4
Permessi di ricerca scaduti relativi a minerali radioattivi
1957- 1961
nn. 78- 122.
Contiene anche: 46 mappe.
Busta
1.8.6.5
Permessi di ricerca scaduti relativi a minerali radioattivi
1957- 1962
nn. 123- 167.
Contiene anche: 45 mappe.
Busta
1.8.6.6
Permessi di ricerca scaduti relativi a minerali radioattivi
1957- 1962
nn. 168- 192.
Contiene anche: 26 mappe.
Busta
1.8.6.7
Permessi di ricerca scaduti relativi a minerali radioattivi
1956- 1979
nn. 193- 214.
Contiene anche: 20 mappe, 10 ritagli di quotidiani, 2 opuscoli a stampa.
Busta
1.8.6.8
Permessi di ricerca scaduti relativi a minerali radioattivi. Vertenza tra la Provincia autonoma di Trento e la Società per
azioni AGIP mineraria (I)
1959- 1997
Carteggio tra l'ufficio e la Società per azioni AGIP mineraria, il Presidente della Giunta provinciale e vari assessorati, il Servizio
legale della provincia, la Procura della Repubblica di Trento, i comuni interessati; copie della documentazione costituente le pratiche
dei permessi di ricerca;
Contiene anche: 22 tra mappe e disegni tecnici, 1 opuscolo a stampa.
91
Busta
1.8.6.9
Permessi di ricerca scaduti relativi a minerali radioattivi. Vertenza tra la Provincia autonoma di Trento e la Società per
azioni AGIP mineraria (II)
1958- 1961
24 mappe relative a permessi di ricerca di minerali radioattivi localizzati in Val Rendena.
Busta
92
serie 9
Registri delle indagini libere e delle licenze d'indagine, 1919- 1927
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta dei registri riportanti dati relativi alle indagini libere approvate in base a licenze di
indagine mineraria concesse tra il 1919 ed il 1927. Il primo registro della serie riporta i dati relativi alle licenze di
indagine mineraria concesse nello stesso periodo.
La Legge universale montanistica del 23 maggio 1854 (1) prevede che i permessi di ricerca, o licenze d'indagine, siano
concessi, in seguito alla presentazione della relativa domanda, dalle autorità montanistiche. Le licenze hanno di norma
durata annuale, rinnovabile, e non dànno diritto di esclusività nell'area designata. Per acquistare un diritto esclusivo di
indagine su un determinato terreno il ricercatore deve dichiarare all'ufficio il punto da cui intende cominciare lo scavo
ed
impiantare il relativo segnale d'indagine. Dal momento in cui la dichiarazione suddetta giunge all'ufficio il
ricercatore è titolare di indagine libera, cioè ha acquistato il diritto esclusivo di ricerca sul punto indicato nella
dichiarazione.
Il primo registro, relativo al periodo compreso tra il febbraio 1919 e il giugno del 1927, riporta su ogni carta i dati
relativi ad una indagine mineraria: numero di protocollo della licenza e numero d'ordine della licenza; nomi ed indirizzi
dei richiedenti; definizione dell'area d'indagine; elenco delle indagini libere concesse sulla licenza, con la relativa
numerazione che rimanda ai registri delle indagini libere ed annotazioni sui relativi prolungamenti e annullamenti.
I registri successivi riportano su ogni carta i dati relativi ad una indagine libera: numero di protocollo della
dichiarazione e numero d'ordine dell'indagine libera; nomi ed indirizzi dei dichiaranti; estremi della licenza d'indagine e
riferimento alla relativa posizione nel registro delle licenze d'indagine; comune; comune, distretto giudiziario e distretto
politico di riferimento; coordinate topografiche dell'area di indagine e localizzazione del segnale di indagine; date di
trasferimento o di annullamento delle licenze d'indagine di riferimento.
Nello spazio relativo al contenuto dei singoli registri delle indagini libere sono riportati gli estremi dei numeri delle
indagini libere registrate.
Per la rilevazione degli estremi cronologici sono state prese in considerazione le date delle domande.
Note
(1) Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146
1.9.1
"Registro delle licenze d'indagine..."
1919 febbraio 12- 1927 giugno 27
Registro
1.9.2
Registro delle indagini libere
1919
nn. 1- 401
93
Registro
1.9.3
Registro delle indagini libere
1919
nn. 402- 799
Registro
1.9.4
Registro delle indagini libere
1919
nn. 800- 1198
Registro
1.9.5
Registro delle indagini libere
1920 marzo 11- 1920 aprile 23
nn. 1199- 1597
Registro
1.9.6
Registro delle indagini libere
1920 aprile 28- 1920 maggio 22
nn. 1598- 1996
Registro
1.9.7
Registro delle indagini libere
1920 maggio 22- 1920 maggio 30
nn. 1997- 2402
Registro
1.9.8
Registro delle indagini libere
1920 maggio 30- 1920 giugno 19
nn. 2403- 2807
Registro
1.9.9
Registro delle indagini libere
1920 giugno 19- 1920 luglio 27
nn. 2808- 3206
Registro
94
1.9.10
Registro delle indagini libere
1920 luglio 27- 1920 dicembre 21
nn. 3207- 3605
Registro
1.9.11
Registro delle indagini libere
1920 dicembre 21- 1922 novembre 16
nn. 3607- 4005
Registro
1.9.12
Registro delle indagini libere
1922 novembre 16- 1924 giugno 22
nn. 4006- 4403
Registro
1.9.13
Registro delle indagini libere
1924 giugno 22- 1925 giugno 26
nn. 4404- 4801
Registro
1.9.14
Registro delle indagini libere
1925 luglio 7- 1926 marzo 14
nn. 4802- 5201
Registro
1.9.15
Registro delle indagini libere
1926 marzo 14- 1926 ottobre 19
nn. 5202- 5601
Registro
1.9.16
Registro delle indagini libere
1926 ottobre 19- 1927 giugno 20
nn. 5602- 6001
Registro
95
1.9.17
Registro delle indagini libere
1927 giugno 20- 1927 luglio 12
nn. 6002- 6021
Registro
96
serie 10
Registro dei canoni relativi a indagini libere, 1919- 1929
Contenuto
La serie è costituita da un unico registro, riportante dati relativi al pagamento dei canoni dovuti per indagini libere.
La Legge universale montanistica del 23 maggio 1854 (1) prevede che i permessi di ricerca, o licenze d'indagine, siano
concessi, in seguito alla presentazione della relativa domanda, dalle autorità montanistiche.
Il R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (2), assegna ai distretti minerari funzione consultiva nei confronti del ministero in
materia di permessi di ricerca ed in merito agli importi dei relativi canoni, e l'istruzione delle pratiche relative alle
richieste di permessi di ricerca, mentre assegna al ministero competente la facoltà di emettere il permesso di ricerca; il
ministero può in alcuni casi delegare al Capo di distretto minerario la facoltà di accordare permessi di ricerca.
Il registro riporta i seguenti dati: numero d'ordine, nome dell'indagatore e del suo rappresentante legale, denominazione
delle località oggetto delle libere indagini, distretto politico e comune di riferimento, numero di misure soggette ad
imposta, importo del canone trimestrale e totale annuo, importi pagati, osservazioni.
Il registro è strutturato per esercizio finanziario di riferimento, e la numerazione d'ordine riparte dall'1 all'inizio di ogni
esercizio finanziario.
Note
(1) Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146.
(2) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
1.10.1
Registro dei canoni relativi a indagini libere
1919- 1929
Registro
97
serie 11
Registri dei permessi di ricerca, 1928- 1972
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta dei registri riportanti dati relativi ai permessi di ricerca concessi tra il 1928 ed il 1972.
Il R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (1), assegna ai distretti minerari funzione consultiva nei confronti del ministero in
materia di permessi di ricerca ed in merito agli importi dei relativi canoni, e l'istruzione delle pratiche relative alle
richieste di permessi di ricerca, mentre assegna al ministero competente la facoltà di emettere il permesso di ricerca; il
ministero può in alcuni casi delegare al Capo di distretto minerario la facoltà di accordare permessi di ricerca.
La circolare del Ministero delle Corporazioni 16 agosto 1932, n. 6930 (2) stabilisce la prassi relativa all'istruttoria delle
domande dirette ad ottenere i permessi di ricerca e le concessioni minerarie. L'iter previsto per l'istruttoria delle
domande relative a permessi di ricerca è il seguente:
- la domanda di concessione deve riportare generalità ed indirizzo del richiedente, oggetto delle ricerche, limiti della
zona richiesta; ad essa devono essere allegati l'estratto della carta d'Italia edita dall'Istituto geografico militare riportante
segnati i limiti della zona richiesta, quattro esemplari del piano topografico, i documenti utili a comprovare la capacità
tecnica e finanziaria del richiedente;
- verificata la regolarità della domanda, il distretto provvede a farla pubblicare con una copia del piano topografico per
15 giorni nell'albo del o dei comuni interessati;
- trascorso il termine la domanda ed il piano devono essere restituiti al Distretto con certificato di avvenuta
pubblicazione;
- il distretto assume informazioni presso autorità locali o enti in merito alle capacità tecniche e finanziarie del
richiedente;
- il distretto provvede ad eventuali verifiche e sopralluoghi;
- il Capo del distretto trasmette la domanda con gli allegati ed il proprio parere al ministero;
- nel caso in cui la ricerca riguardi minerali per i quali sia stata conferita la delega ministeriale della facoltà di rilasciare
il permesso, il Capo del distretto provvede direttamente con propria determinazione; essa deve essere registrata presso
l'Ufficio del registro di riferimento; effettuata la registrazione il ditretto trasmette due copie della determinazione
all'Intendenza di finanza della provincia di residenza del richiedente, per la riscossione periodica dei diritti annui, ed una
copia al ministero.
Con Decreto ministeriale 13 maggio 1936 viene delegata ai capi dei distretti minerari la facoltà di concedere permessi
di ricerca e di eventuale utilizzazione dei minerali estratti.
In un carteggio tra il Capo del Distretto di Trento e l'Assessore regionale ai lavori pubblici dell'aprile 1952 (3), relativo
ad un quesito sulla destinazione dei canoni relativi a concessioni e permessi di ricerca, troviamo la seguente descrizione
della prassi seguita durante il periodo antecedente al passaggio di competenze tra Stato e Regione: il distretto minerario
emette, per delega, il permesso di ricerca, quindi invia due copie del permesso con una planimetria all'Intendenza di
finanza, una delle quali destinata all'Ufficio del registro, una copia al Ministero delle finanze, una copia al Ministero
dell'Industria e commercio. La stessa prassi è seguita per le proroghe dei permessi e le variazioni di area o di sostanze.
Nel caso di istanze in concorrenza o oggetto di opposizione, o di trasferimenti di permessi di ricerca, si segue invece la
seguente prassi: il Ministero dell'industria e commercio emette il permesso di ricerca, e provvede alla registrazione
dello stesso presso la Corte dei conti, quindi invia una copia del decreto completa di planimetria e verbale di
98
delimitazione al distretto minerario, due copie all'Intendenza di finanza, una delle quali destinata all'Ufficio del registro,
ed una copia al Ministero delle finanze.
Con D. P. G. R. 27 ottobre 1951, n. 21 (4) al Capo del Distretto minerario di Trento sono accordate la facoltà di
rilasciare i permessi di ricerca relativi alle sostanze minerarie di prima categoria, di accordare la modificazione di aree
di ricerca, di accordare la proroga di permessi di ricerca, la facoltà di autorizzare i titolari di permessi di ricerca ad
asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte nelle proprie zone di ricerca. Rimane riservata all'Assessore
competente la facoltà di rilasciare i permessi di ricerca relativi alle sostanze minerarie di prima categoria nei casi di
istanze in concorrenza o oggetto di opposizione.
Dopo l'entrata in vigore della L. R. 18 gennaio 1954, n. 3 (5), tutti i provvedimenti relativi ai permessi di ricerca sono
adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a delibera della Giunta stessa.
I primi quattro registri della serie riportano i seguenti dati: numero d'ordine del permesso; definizione dell'area di
ricerca; tipo di minerale ricercato; comuni di riferimento; data del decreto di autorizzazione; nomi ed indirizzi dei
richiedenti; annotazioni relative a proroghe o annullamenti.
L'ultimo registro della serie, relativo al periodo compreso tra il 1938 ed il 1952, riporta su ogni carta i dati relativi ad
una domanda: numero d'ordine della domanda; provincia e località di riferimento; tipo di minerale ricercato; nomi ed
indirizzi dei richiedenti; data della domanda; annotazioni.
Nello spazio relativo al contenuto dei singoli registri sono riportati gli estremi dei numeri d'ordine dei permessi di
ricerca.
Per la rilevazione degli estremi cronologici sono state prese in considerazione le date dei permessi di ricerca, o, nel caso
dell'ultimo registro, delle relative domande.
Note
(1) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(2) A. Montel, "Codice minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pagg. 241- 246.
(3) Archivio dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto Adige, b. 6.1.1.
(4) Pubblicato in B. U. 2 novembre 1951, n. 40.
(5) Pubblicata in B. U. 5 febbraio 1954, n. 4.
1.11.1
"Registro dei permessi di ricerca nelle provincie di Trento e Bolzano"
1928 marzo 21- 1938 gennaio 1
nn. 1- 152
Registro
Note
La numerazione dei permessi non segue un ordine progressivo: permessi con numerazione alta possono trovarsi registrati su pagine
precedenti a permessi con numerazione più bassa.
1.11.2
"Registro permessi"
1928 ottobre 23- 1954 febbraio 4
99
Provincia di Trento: nn. 1- 230
Provincia di Bolzano: nn. 1- 77
Contiene anche: prospetti sciolti riportanti elenchi di permessi di ricerca.
Registro
1.11.3
"Registro n. 2"
1935 settembre 30- 1967 luglio 27
nn. 1- 307
Contiene anche: prospetti sciolti riportanti elenchi di permessi di ricerca.
Registro
1.11.4
"Registro dei permessi"
1947 aprile 28- 1972 ottobre 20
nn. 1- 126
Registro
1.11.5
"Registro domande¿"
1938 settembre 29- 1952 aprile 5
nn. 1- 331
Registro
100
serie 12
Registri dei permessi di ricerca relativi a minerali radioattivi, 1956- 1960
Contenuto
La serie è costituita da due registri riportanti dati relativi ai permessi di ricerca di minerali radioattivi concessi tra il
1956 ed il 1960.
Il R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (1), assegna ai distretti minerari funzione consultiva nei confronti del ministero in
materia di permessi di ricerca ed in merito agli importi dei relativi canoni, e l'istruzione delle pratiche relative alle
richieste di permessi di ricerca, mentre assegna al ministero competente la facoltà di emettere il permesso di ricerca; il
ministero può in alcuni casi delegare al Capo di distretto minerario la facoltà di accordare permessi di ricerca.
La circolare del Ministero delle Corporazioni 16 agosto 1932, n. 6930 (2) stabilisce la prassi relativa all'istruttoria delle
domande dirette ad ottenere i permessi di ricerca e le concessioni minerarie. L'iter previsto per l'istruttoria delle
domande relative a permessi di ricerca è il seguente:
- la domanda di concessione deve riportare generalità ed indirizzo del richiedente, oggetto delle ricerche, limiti della
zona richiesta; ad essa devono essere allegati l'estratto della carta d'Italia edita dall'Istituto geografico militare riportante
segnati i limiti della zona richiesta, quattro esemplari del piano topografico, i documenti utili a comprovare la capacità
tecnica e finanziaria del richiedente;
- verificata la regolarità della domanda, il distretto provvede a farla pubblicare con una copia del piano topografico per
15 giorni nell'albo del o dei comuni interessati;
- trascorso il termine la domanda ed il piano devono essere restituiti al Distretto con certificato di avvenuta
pubblicazione;
- il distretto assume informazioni presso autorità locali o enti in merito alle capacità tecniche e finanziarie del
richiedente;
- il distretto provvede ad eventuali verifiche e sopralluoghi;
- il Capo del distretto trasmette la domanda con gli allegati ed il proprio parere al ministero;
- nel caso in cui la ricerca riguardi minerali per i quali sia stata conferita la delega ministeriale della facoltà di rilasciare
il permesso, il Capo del distretto provvede direttamente con propria determinazione; essa deve essere registrata presso
l'Ufficio del registro di riferimento; effettuata la registrazione il distretto trasmette due copie della determinazione
all'Intendenza di finanza della provincia di residenza del richiedente, per la riscossione periodica dei diritti annui, ed una
copia al ministero.
Con Decreto ministeriale 13 maggio 1936 viene delegata ai capi dei distretti minerari la facoltà di concedere permessi
di ricerca e di eventuale utilizzazione dei minerali estratti.
In un carteggio tra il Capo del Distretto di Trento e l'Assessore regionale ai lavori pubblici dell'aprile 1952 (3), relativo
ad un quesito sulla destinazione dei canoni relativi a concessioni e permessi di ricerca, troviamo la seguente descrizione
della prassi seguita durante il periodo antecedente al passaggio di competenze tra Stato e Regione: il distretto minerario
emette, per delega, il permesso di ricerca, quindi invia due copie del permesso con una planimetria all'Intendenza di
finanza, una delle quali destinata all'Ufficio del registro, una copia al Ministero delle finanze, una copia al Ministero
dell'Industria e commercio. La stessa prassi è seguita per le proroghe dei permessi e le variazioni di area o di sostanze.
Nel caso di istanze in concorrenza o oggetto di opposizione, o di trasferimenti di permessi di ricerca, si segue invece la
seguente prassi: il Ministero dell'industria e commercio emette il permesso di ricerca, e provvede alla registrazione
dello stesso presso la Corte dei conti, quindi invia una copia del decreto completa di planimetria e verbale di
101
delimitazione al distretto minerario, due copie all'Intendenza di finanza, una delle quali destinata all'Ufficio del registro,
ed una copia al Ministero delle finanze.
Con D. P. G. R. 27 ottobre 1951, n. 21 (4) al Capo del Distretto minerario di Trento sono accordate la facoltà di
rilasciare i permessi di ricerca relativi alle sostanze minerarie di prima categoria, di accordare la modificazione di aree
di ricerca, di accordare la proroga di permessi di ricerca, la facoltà di autorizzare i titolari di permessi di ricerca ad
asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte nelle proprie zone di ricerca. Rimane riservata all'Assessore
competente la facoltà di rilasciare i permessi di ricerca relativi alle sostanze minerarie di prima categoria nei casi di
istanze in concorrenza o oggetto di opposizione.
Dopo l'entrata in vigore della L. R. 18 gennaio 1954, n. 3 (5), tutti i provvedimenti relativi ai permessi di ricerca sono
adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a delibera della Giunta stessa.
Il primo registro riporta i seguenti dati: numero d'ordine; località dove si effettua la ricerca; comuni di riferimento; nomi
ed indirizzi dei richiedenti; data della domanda e di presentazione della stessa; minerali oggetto di ricerca; solleciti;
restituzione della copia oggetto di pubblicazione presso il comune interessato; dati relativi al nullaosta militare; data di
trasmissione della domanda alla Giunta regionale e data del decreto; annotazioni.
Il secondo registro riporta i seguenti dati: numero d'ordine; provincia e comune di riferimento; località dove si effettua
la ricerca; minerali oggetto di ricerca; data del decreto e sua durata; superficie dell'area di ricerca; importo del canone;
annotazioni su variazioni, proroghe, rinunce.
Per la rilevazione degli estremi cronologici sono state prese in considerazione le date dei decreti di concessione dei
permessi di ricerca.
Note
(1) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(2) A. Montel, "Codice minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pagg. 241- 246.
(3) Archivio dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto Adige, b. 6.1.1.
(4) Pubblicato in B. U. 2 novembre 1951, n. 40.
(5) Pubblicata in B. U. 5 febbraio 1954, n. 4.
1.12.1
Registro dei permessi di ricerca relativi a minerali radioattivi
1956 settembre 24- 1960 giugno 30
nn. 1- 611
Registro
1.12.2
"Permessi per minerali radioattivi"
1956 settembre 21- 1960 novembre 15
nn. 1- 219
Registro
102
serie 13
Registri dei decreti relativi alle concessioni minerarie ed ai permessi di
ricerca, 1954- 1970
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta dei registri riportanti dati relativi ai decreti di concessione mineraria ed ai decreti di
rilascio, proroga, cambio di intestazione di permessi di ricerca emessi tra il 1954 ed il 1970.
Il R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (1), assegna ai distretti minerari funzione consultiva nei confronti del ministero in
materia di concessioni di coltivazione, di rilascio di permessi di ricerca, ed in merito agli importi dei relativi canoni, ed
assegna inoltre ai distretti l'istruzione delle pratiche relative alle richieste di concessioni, mentre assegna al ministero
competente la facoltà di emettere il decreto di concessione mineraria e di assegnazione di permeso di ricerca; il
ministero può in alcuni casi delegare al Capo di distretto minerario la facoltà di accordare permessi di ricerca.
La circolare del Ministero delle Corporazioni 16 agosto 1932, n. 6930 (2) stabilisce la prassi relativa all'istruttoria delle
domande dirette ad ottenere i permessi di ricerca e le concessioni minerarie.
L'iter previsto per l'istruttoria delle domande relative a concessioni è il seguente:
- la domanda di concessione deve riportare generalità ed indirizzo del richiedente, natura e situazione della miniera o
cava, limiti della zona richiesta; ad essa devono essere allegati quattro esemplari del piano topografico, una relazione
tecnico- finanziaria sulle caratteristiche del giacimento con indicazione dei lavori eseguiti e previsti, atto costitutivo e
statuto della società esercente, certificato indicante rappresentanti e dirigenti della società esercente;
- verificata la regolarità della domanda, il distretto provvede a farla pubblicare con una copia del piano topografico per
15 giorni nell'albo del o dei comuni interessati;
- trascorso il termine la domanda ed il piano devono essere restituiti al distretto con certificato di avvenuta
pubblicazione;
- il distretto assume informazioni presso autorità locali o enti in merito alle capacità tecniche e finanziarie del
richiedente;
- il Capo del distretto provvede alla verifica dell'esistenza e coltivabilità della miniera, preleva campioni di minerali e li
invia all'Ufficio geologico per le analisi, quindi redige una relazione riportante le caratteristiche del giacimento e tutti
gli elementi tecnici e finanziari utili per stabilire se la miniera possa essere oggetto di sfruttamento industriale;
- il campo minerario deve essere delimitato, ed i relativi limiti descritti in un apposito verbale in quattro copie da
allegare al piano topografico; piano e verbale devono essere firmati dal funzionario che ha eseguito le operazioni di
delimitazione e riportare il visto di approvazione del Capo del distretto;
- il Capo del distretto trasmette la domanda con gli allegati ed il proprio parere al ministero.
L'iter previsto per l'istruttoria delle domande relative a permessi di ricerca è invece il seguente:
- la domanda di rilascio deve riportare generalità ed indirizzo del richiedente, oggetto delle ricerche, limiti della zona
richiesta; ad essa devono essere allegati l'estratto della carta d'Italia edita dall'Istituto geografico militare riportante
segnati i limiti della zona richiesta, quattro esemplari del piano topografico, i documenti utili a comprovare la capacità
tecnica e finanziaria del richiedente;
- verificata la regolarità della domanda, il distretto provvede a farla pubblicare con una copia del piano topografico per
15 giorni nell'albo del o dei comuni interessati;
103
- trascorso il termine la domanda ed il piano devono essere restituiti al Distretto con certificato di avvenuta
pubblicazione;
- il distretto assume informazioni presso autorità locali o enti in merito alle capacità tecniche e finanziarie del
richiedente;
- il distretto provvede ad eventuali verifiche e sopralluoghi;
- il Capo del distretto trasmette la domanda con gli allegati ed il proprio parere al ministero;
- nel caso in cui la ricerca riguardi minerali per i quali sia stata conferita la delega ministeriale della facoltà di rilasciare
il permesso, il Capo del distretto provvede direttamente con propria determinazione; essa deve essere registrata presso
l'Ufficio del registro di riferimento; effettuata la registrazione il distretto trasmette due copie della determinazione
all'Intendenza di finanza della provincia di residenza del richiedente, per la riscossione periodica dei diritti annui, ed una
copia al ministero.
Con Decreto ministeriale 13 maggio 1936 viene delegata ai capi dei distretti minerari la facoltà di concedere permessi
di ricerca e di eventuale utilizzazione dei minerali estratti.
In un carteggio tra il Capo del Distretto di Trento e l'Assessore regionale ai lavori pubblici dell'aprile 1952 (3), relativo
ad un quesito sulla destinazione dei canoni relativi a concessioni e permessi di ricerca, troviamo la seguente descrizione
della prassi seguita per le concessioni durante il periodo antecedente al passaggio di competenze tra Stato e Regione: ìl
Ministero dell'industria e commercio emette il decreto di concessione, e provvede alla registrazione dello stesso presso
la Corte dei conti, quindi invia una copia del decreto completa di planimetria e verbale di delimitazione al distretto
minerario, due copie all'Intendenza di finanza, una delle quali destinata all'Ufficio del registro, ed una copia al
Ministero delle finanze. La stessa prassi è seguita anche per eventuali trasferimenti di concessione.
Per quanto riguarda i permessi di ricerca la prassi descritta è la seguente: il distretto minerario emette, per delega, il
permesso di ricerca, quindi invia due copie del permesso con una planimetria all'Intendenza di finanza, una delle quali
destinata all'Ufficio del registro, una copia al Ministero delle finanze, una copia al Ministero dell'Industria e commercio.
La stessa prassi è seguita per le proroghe dei permessi e le variazioni di area o di sostanze. Nel caso di istanze in
concorrenza o oggetto di opposizione, o di trasferimenti di permessi di ricerca, si segue invece la seguente prassi: il
Ministero dell'industria e commercio emette il permesso di ricerca, e provvede alla registrazione dello stesso presso la
Corte dei conti, quindi invia una copia del decreto completa di planimetria e verbale di delimitazione al distretto
minerario, due copie all'Intendenza di finanza, una delle quali destinata all'Ufficio del registro, ed una copia al
Ministero delle finanze.
Con D. P. G. R. 27 ottobre 1951, n. 21 (4) al Capo del Distretto minerario di Trento sono accordate la facoltà di
rilasciare i permessi di ricerca relativi alle sostanze minerarie di prima categoria, di accordare la modificazione di aree
di ricerca, di accordare la proroga di permessi di ricerca, la facoltà di autorizzare i titolari di permessi di ricerca ad
asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte nelle proprie zone di ricerca. Rimane riservata all'Assessore
competente la facoltà di di rilasciare i permessi di ricerca relativi alle sostanze minerarie di prima categoria nei casi di
istanze in concorrenza o oggetto di opposizione.
Dopo l'entrata in vigore della L. R. 18 gennaio 1954, n. 3 (5), tutti i provvedimenti relativi alle concessioni minerarie ed
ai permessi di ricerca sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a delibera della Giunta
stessa.
104
I registri riportano i seguenti dati: numero d'ordine; località, provincia comune e Ufficio del registro di riferimento; ditta
richiedente; tipo di decreto; data di emissione del decreto e sua durata; versamenti eseguiti per canone e tassa
governativa; data di consegna del decreto al richiedente e firma del richiedente.
I decreti sono numerati su base annuale; nello spazio dedicato al contenuto delle unità sono riportati gli estremi dei
numeri di decreto registrati per anno di riferimento.
Per la rilevazione degli estremi cronologici sono state prese in considerazione le date dei decreti.
Note
(1) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(2) A. Montel, "Codice minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pagg. 241- 246.
(3) Archivio dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto Adige, b. 6.1.1.
(4) Pubblicato in B. U. 2 novembre 1951, n. 40.
(5) Pubblicata in B. U. 5 febbraio 1954, n. 4.
1.13.1
Registro dei decreti relativi alle concessioni minerarie ed ai permessi di ricerca
1954 giugno 14- 1957 giugno 10
1954: nn. 1- 37
1955: nn. 1- 33
1956: nn. 1- 68; 91- 92
1957. nn. 1- 29
Registro
1.13.2
Registro dei decreti relativi alle concessioni minerarie ed ai permessi di ricerca
1957 giugno 24- 1958 novembre 5
1957: nn. 30- 196
1958: nn. 1- 142
Registro
1.13.3
Registro dei decreti relativi alle concessioni minerarie ed ai permessi di ricerca
1958 novembre 5- 1961 novembre 23
1958: nn. 143- 184
1959: nn. 1- 82
1960: nn. 1- 85
1961: nn. 1- 114
Registro
1.13.4
Registro dei decreti relativi alle concessioni minerarie ed ai permessi di ricerca
105
1961 novembre 23- 1965 maggio 17
1961: nn. 115- 146
1962: nn. 1- 79
1963: nn. 1- 99
1964: nn. 2- 79
1965: nn. 1- 12
Registro
1.13.5
Registro dei decreti relativi alle concessioni minerarie ed ai permessi di ricerca
1965 maggio 17- 1970 settembre 22
1965: nn. 13- 26
1966: nn. 1- 66
1967: nn. 1- 64
1968: nn. 1- 65
1969: nn. 1- 36
1970: nn. 1- 42
Registro
106
serie 14
Concessioni minerarie scadute, 1894 - 1998
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta delle pratiche relative alle concessioni minerarie non più attive.
La Legge universale montanistica del 23 maggio 1854 (1) prevede che le licenze di investitura e concessione di miniere
e cave siano concesse, in seguito alla presentazione della relativa domanda, dalle autorità montanistiche.
La Legge 21 luglio 1871 "sull'ordinamento e sulla sfera di attribuzione delle autorità montanistiche" (2) prescrive che le
domande di investitura e concessione di miniere e cave sono da presentarsi, per iscritto, al Capitanato Montanistico
competente.
L'Ordinanza del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano n. 01890 del 15 maggio 1919 (3) prescrive per i
titolari di licenze d'indagine, indagini libere e concessioni minerarie l'obbligo di farne dichiarazione al Governatore
entro il luglio del 1919, pena il decadimento dei diritti.
La legge austriaca rimane in vigore fino all'emanazione del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (4); tale provvedimento
legislativo assegna ai distretti minerari la funzione consultiva nei confronti del ministero in materia di concessioni di
coltivazione ed in merito agli importi dei relativi canoni, e l'istruzione delle pratiche relative alle richieste di
concessioni, mentre assegna al ministero competente la facoltà di emettere il decreto di concessione. Il R. D. n. 1443
stabilisce inoltre che una concessione mineraria può cessare per scadenza del termine, rinuncia o decadenza per
inadempienza agli obblighi di legge, ed assegna ai distretti minerari l'obbligo di effettuare ispezioni su cave e miniere
per le quali si sia rinunciato alla concessione, con redazione di un verbale sullo stato delle stesse, e funzioni di controllo
nella fase del passaggio di consegne tra concessionari; è assegnata al ministero la facoltà di emettere i decreti di
rinuncia o decadenza.
La circolare del Ministero delle Corporazioni 16 agosto 1932, n. 6930 (5) stabilisce la prassi relativa all'istruttoria delle
domande dirette ad ottenere i permessi di ricerca e le concessioni minerarie. L'iter previsto per l'istruttoria delle
domande relative a concessioni è il seguente:
- la domanda di concessione deve riportare generalità ed indirizzo del richiedente, natura e situazione della miniera o
cava, limiti della zona richiesta; ad essa devono essere allegati quattro esemplari del piano topografico, una relazione
tecnico- finanziaria sulle caratteristiche del giacimento con indicazione dei lavori eseguiti e previsti, atto costitutivo e
statuto della società esercente, certificato indicante rappresentanti e dirigenti della società esercente;
- verificata la regolarità della domanda, il distretto provvede a farla pubblicare con una copia del piano topografico per
15 giorni nell'albo del o dei comuni interessati;
- trascorso il termine la domanda ed il piano devono essere restituiti al distretto con certificato di avvenuta
pubblicazione;
- il distretto assume informazioni presso autorità locali o enti in merito alle capacità tecniche e finanziarie del
richiedente;
- il Capo del distretto provvede alla verifica dell'esistenza e coltivabilità della miniera, preleva campioni di minerali e li
invia all'Ufficio geologico per le analisi, quindi redige una relazione riportante le caratteristiche del giacimento e tutti
gli elementi tecnici e finanziari utili per stabilire se la miniera possa essere oggetto di sfruttamento industriale;
- il campo minerario deve essere delimitato, ed i relativi limiti descritti in un apposito verbale in quattro copie da
allegare al piano topografico; piano e verbale devono essere firmati dal funzionario che ha eseguito le operazioni di
delimitazione e riportare il visto di approvazione del Capo del distretto;
107
- il Capo del distretto trasmette la domanda con gli allegati ed il proprio parere al ministero.
In un carteggio tra il Capo del Distretto di Trento e l'Assessore regionale ai lavori pubblici dell'aprile 1952 (6), relativo
ad un quesito sulla destinazione dei canoni relativi a concessioni e permessi di ricerca, troviamo la seguente descrizione
della prassi seguita durante il periodo antecedente al passaggio di competenze tra Stato e Regione: il Ministero
dell'industria e commercio emette il decreto di concessione, e provvede alla registrazione dello stesso presso la Corte
dei conti, quindi invia una copia del decreto completa di planimetria e verbale di delimitazione al distretto minerario,
due copie all'Intendenza di finanza, una delle quali destinata all'Ufficio del registro, ed una copia al Ministero delle
finanze. La stessa prassi è seguita anche per eventuali trasferimenti di concessione. Per rinunce o decadenza dalla
concessione si ha invece la seguente prassi: il Ministero dell'industria e commercio emette il decreto di rinuncia o
decadenza, quindi invia due copie del decreto al distretto minerario, il quale ne trasmette una all'interessato, ed una
copia al Ministero delle finanze.
Con R. D. L. 18 maggio 1942, n. 617 (7), viene stabilito che, a causa della necessità di assicurare la massima
utilizzazione dei giacimenti di torba in periodo bellico, le torbiere coltivate con mezzi tecnici ed economici insufficienti
posono essere date in concessione quinquennale a chi ne faccia domanda, previo parere positivo del Consiglio superiore
delle miniere; il decreto stabilisce la propria durata in vigore fino ad un anno dopo la data di cessazione dello stato di
guerra.
Dopo l'entrata in vigore della L. R. 18 gennaio 1954, n. 3 (8), tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di miniere o
cave sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a delibera della Giunta stessa.
Con L. P. 24 agosto 1973, n. 34 (9), viene stabilito che i provvedimenti concernenti permessi di ricerca e concessioni di
miniere, cave e torbiere ed acque minerali sono adottati con deliberazione della Giunta provinciale su proposta
dell'assessore competente, e che i relativi canoni devono essere riscossi dalla Provincia.
Con disposizione di servizio del 28 aprile 1980 dell'Assessore provinciale all'industria viene istituito l'Ufficio minerario
del Servizio industria; ad esso vengono attribuite le competenze in materia di istruttoria di pratiche relative a
concessioni e permessi di ricerca (10). Nel 1985, con la cessazione dell'attività di tale ufficio (11), le competenze in
materia di istruttoria di pratiche relative a concessioni e permessi di ricerca tornano al Distretto, tali competenze
passano quindi al Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, istituito con L. P. 8 giugno 1987, n. 10 (12).
L'elemento che determina l'unità della pratica è la concessione mineraria; una stessa concessione mineraria può essere
trasferita a diversi intestatari nel corso degli anni; all'interno di una stessa pratica si può quindi trovare documentazione
presentata dai diversi intestatari della concessione.
Il contenuto delle pratiche è di solito il seguente: copie dei decreti di assegnazione (o di trasformazione dell'investitura
ottenuta secondo la legislazione austriaca), trasferimento o accettazione di rinuncia relativi alla concessione mineraria,
emanati dal ministero competente o dal Presidente della Giunta regionale, o copie di delibere della Giunta provinciale, a
seconda del periodo; carteggio tra l'ufficio e: il titolare del permesso, il ministero competente in materia mineraria, i
comuni interessati, altri soggetti; copie di verbali di dichiarazione di esercizio, secondo l'art. 1 della L. 30 marzo 1893,
n. 184 (13), o copie di denuncie di esercizio, secondo l'art. 28 del D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128 (14); copie di rapporti di
visite ispettive e di provvedimenti di sicurezza; carte topografiche relative all'area interessata; relazioni tecniche; copie
di denunce di infortunio; documentazione relativa alla costituzione di società di diritto privato di consorzi montanistici
secondo la legislazione austriaca; copie di autorizzazioni prefettizie all'utilizzo di esplosivi; a volte, documentazione
relativa a permessi di ricerca o licenze d'indagine, documentazione relativa all'intavolazione di cancellazione o
trasferimento delle concessioni nel Libro montanistico (15).
108
Spesso all'interno delle pratiche si trovano carteggio e copie di decreti di investitura prodotti dal Capitanato
montanistico di Klagenfurt e carteggio prodotto dal Ministero dei lavori pubblici austriaco. Inoltre parte della
documentazione in alcune pratiche è prodotta dalla Divisione miniere dell'Ispettorato generale dell'industria e delle
miniere della Regione, dalla Divisione miniere dell'Assessorato provinciale all'industria, dai Servizi industria e
artigianato dell'Assessorato provinciale all'industria, artigianato e lavoro, dal Servizio industria della Provincia e
dall'Ufficio minerario del Servizio industria della Provincia, dal Servizio minerario della Provincia.
Le pratiche, ciascuna delle quali costituisce un fascicolo, sono ordinate secondo la numerazione originale; tale
numerazione è costituita da due sequenze progressive consecutive, la prima delle quali parte dalla cifra 0.01 e termina
con la cifra 0.24, mentre la seconda parte dalla cifra 1 e termina con la cifra 46; la seconda sequenza presenta molte
lacune, forse relative a pratiche tuttora aperte. La numerazione che ordina le pratiche corrisponde a quella che individua
ed ordina le pratiche su un prospetto prodotto dal Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento e disponibile
in copia presso l'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento.
I fascicoli a volte riportano sulla coperta l'indicazione dell'indice di classificazione secondo il titolario a due livelli in
uso fino al 1941: Pos. III- A, Fasc. n. Più spesso l'indice di classificazione, di solito modificato in epoca successiva a
quella in cui la pratica è stata aperta, rimanda al titolario decimale in uso dal 1941 in poi: Cifra 5, Classe 5n,
Sottofascicolo (definizione che indica il terzo livello del titolario) 1- n.
Le pratiche sono raccolte in buste. Nello spazio relativo al contenuto sono elencate e descritte le pratiche, riportando le
denominazioni delle concessioni minerarie cui si riferiscono e le denominazioni del o dei comuni sul suolo dei quali si
trovano le concessioni.
A fine serie si trovano due buste contenenti pratiche particolari, le quali non sono registrate sul prospetto e non sono
numerate secondo le numerazioni sopradescritte:
- una busta contenente cinque pratiche, relative a concessioni rilasciate in epoca austriaca e non rinnovate nel
dopoguerra o a concessioni già demaniali e poi passate a privati;
- una busta nella quale sono raccolte pratiche relative a concessioni riguardanti le sole torbiere; la busta contiene
pratiche relative a domande di concessione, riportanti sulla coperta la segnatura 600, e pratiche relative a torbiere già
date in concessione, riportanti sulla coperta la segnatura 602; le segnature sopra riportate costituiscono l'indice di
classificazione secondo il titolario decimale in uso dal 1941 in poi. Il contenuto di tali pratiche è di solito il seguente:
domanda di concessione; carteggio tra l'ufficio e: il Ministero delle corporazioni, il richiedente la concessione; copie di
denuncia di apertura di torbiera o di denuncie di esercizio; copie di rapporti di visite ispettive; a volte, relazioni tecniche
e planimetrie. Le pratiche sono disposte in ordine alfabetico sulle denominazioni dei comuni di riferimento; nei casi in
cui si trovano più pratiche relative a torbiere giacenti sul territorio di uno stesso comune, tali pratiche sono disposte in
ordine alfabetico sulle denominazioni delle torbiere stesse.
Note
(1) Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146.
(2) Pubblicata in B. L. I. 1871, n. 77.
(3) Pubblicata in Comando della I Armata, Governatore di Trento- Affari civili, Bollettino Ufficiale annunzi legali,
Fascicolo V, n. 8, Trento maggio 1919.
(4) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(5) Pubblicata in A. Montel, "Codice minerario"; Jandi Sapi editori, Roma 1959, pagg. 241- 246.
109
(6) Archivio dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto Adige, b. 6.1.1.
(7) Pubblicato in G. U. 17 giugno 1942, n. 142.
(8) Pubblicata in B. U. 5 febbraio 1954, n. 4.
(9) Pubblicata in B. U. 4 settembre 1973, n. 38.
(10) Disposizione di servizio del 28 aprile 1980 dell'Assessore provinciale all'industria, lavoro e artigianato, protocollo
n. 1024/9, in Archivio del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, b. 1.5.1.
(11) Comunicazione del Dirigente del Servizio industria e miniere del 31 ottobre 1985, protocollo n. 7373/9, in
Archivio del Servizio minerario della Provincia autonoma di Trento, b. 1.5.1.
(12) Pubblicata in B. U. 16 giugno 1987, n. 28.
(13) Pubblicata in G. U. 17 aprile 1893, n. 24.
(14) Pubblicato in G. U. 11 aprile 1959, n. 87.
(15) Le concessioni minerarie sul territorio del Trentino- Alto Adige soggiaciono ad un sistema di pubblicità
immobiliare chiamato Libro montanistico; sul Libro montanistico vengono intavolati, a cura del concessionario, tutti i
provvedimenti di concessione mineraria, di rinuncia o di decadenza. Il Libro montanistico, regolamentato come il Libro
fondiario dalla Legge 25 luglio 1871 (pubblicata in B. L. I. 1871, n. 95) e dalla ordinanza del Ministero della giustizia
del 12 gennaio 1872 (pubblicata in B. L. I. 1872, n. 5), è separato dal Libro fondiario stesso; con R. D. 29 luglio 1927,
n. 1443 (pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 1949) il Libro montanistico è sottoposto alle disposizioni disciplinanti
gli immobili in genere; con R. D. 4 novembre 1928, n. 2325 (pubblicato in G. U. 5 novembre 1928, n. 257), relativo alla
estensione ai territori annessi dei codici civile, commerciale e di procedura civile di legislazione italiana, viene sancito il
mantenimento in vigore in tali territori del Libro montanistico, così come del Libro fondiario; le funzioni
amministrative in materia passano dallo Stato alla Regione e quindi alla Provincia, in attuazione degli statuti di
autonomia, ed il Libro montanistico è tuttora in vigore, alla data di redazione della presente nota.
1.14.1
Concessioni minerarie scadute
1909- 1966
- "Tomi"; fascicolo contenente vari prospetti riportanti, per ogni concessione mineraria regionale, gli estremi di iscrizione nel Libro
montanistico.
- n. 0.01: "Bedovina"; Predazzo.
- n. 0.02: "Quadrate"; Baselga di Pinè, Fornace, Pergine.
- n. 0.03: "Viarago"; Pergine.
Contiene anche: 48 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
1.14.2
Concessioni minerarie scadute
1909- 1976
- n. 0.04: "Calceranica"; Caldonazzo, Vigolo Vattaro, Pergine.
Contiene anche: 35 tra disegni tecnici e mappe, 3 ritagli di quotidiano.
Busta
110
1.14.3
Concessioni minerarie scadute
1894- 1988
- n. 0.05: "Cinquevalli"; Roncegno.
- n. 0.06: "Cavelonte"; Ziano di Fiemme.
- n. 0.08: "Santa Lucia"; Peio.
Contiene anche: 64 tra disegni tecnici e mappe, 2 fotografie.
Busta
1.14.4
Concessioni minerarie scadute
1942- 1991
- n. 0.09: "Viotte"; Trento.
- n. 0.10: "Palù marcio"; Baselga di Pinè.
- n. 0.11: "Lago morto"; Levico, Novaledo
- n. 0.12: "Torbiera"; Fiavè.
- n. 0.13: "Sottomonte"; Mezzocorona.
- n. 0.14: "Lomasona"; Lomaso.
- n. 0.15: "Paludi 1"; Tuenno.
- n. 0.16: "Paludi 2"; Cles.
- n. 0.17: "Rio Bastia"; Fiera di Primiero
- n. 0.18: "Prà delle Nasce"; Siror.
- n. 0.19: "Agli Orti"; Trento.
- n. 0.20: "Fierozzo"; Fierozzo, Frassilongo.
- n. 0.21: "Malga Dosprè di sotto"; Storo.
Contiene anche: 59 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
1.14.5
Concessioni minerarie scadute
1948- 1988
- n. 0.22: "Zaccon"; Roncegno, Borgo.
- n. 0.23: "Nogarè"; Civezzano, Fornace.
- n. 0.24: "Santa Colomba"; Civezzano.
Contiene anche: 52 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
1.14.6
Concessioni minerarie scadute
1905- 1988
- n. 1: "Fratell"; Condino.
- n. 16: "La Rotonda"; Rabbi.
- n. 17: "Andreolle"; Vigolo Vattaro.
Contiene anche: 23 tra disegni tecnici e mappe.
111
Busta
1.14.7
Concessioni minerarie scadute
1914- 1988
- n. 22: "Barcesino"; Molina di Ledro.
- n. 23: "Mollaro"; Taio, Tres.
- n. 26: "Tonolo"; Storo.
Contiene anche: 47 tra disegni tecnici e mappe, 1 opuscolo a stampa, 8 fotografie.
Busta
1.14.8
Concessioni minerarie scadute
1938- 1988
- n. 27: "Vignola"; Pergine (1).
Contiene anche: 18 tra disegni tecnici e mappe, 4 fotografie, 4 negativi fotografici.
Busta
Note
(1) La pratica n. 27 continua nelle due buste seguenti.
1.14.9
Concessioni minerarie scadute
1953- 1981
- n. 27: "Vignola"; Pergine (1).
Contiene anche: un fascicolo relativo a due impianti di lavorazione di minerali al servizio della miniera di Vignola, uno sito in
località "Croz del Ciuss" presso Pergine, l'altro denominato "La rupe", di Mezzolombardo; 20 tra disegni tecnici e mappe, 9
fotografie, 2 negativi fotografici.
Busta
Note
(1) La pratica n. 27 continua dalla busta precedente e nella busta seguente.
1.14.10
Concessioni minerarie scadute
1954- 1974
- n. 27: "Vignola"; Pergine (1).
Contiene anche: 39 tra disegni tecnici e mappe
Busta
Note
(1) La pratica n. 27 continua dalle due buste precedenti.
1.14.11
Concessioni minerarie scadute
1951- 1988
- n. 28: "Erteli"; Roncegno.
112
- n. 29: "Bagni di Fondo"; Fondo.
Contiene anche: 9 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
1.14.12
Concessioni minerarie scadute
1949- 1988
- n. 30: "Sardagna"; Trento.
- n. 32: "Le lame"; Peio.
Contiene anche: 68 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
1.14.13
Concessioni minerarie scadute
1962- 1988
- n. 33: "Valar"; Pergine, Vignola- Falesina.
- n. 34: "Val Caldenave"; Scurelle.
Contiene anche: 42 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
1.14.14
Concessioni minerarie scadute
1970- 1973
- n. 38: "Vic di Lisignago"; Lisignago.
Contiene anche: 20 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
1.14.15
Concessioni minerarie scadute
1959- 1988
- n. 45: "Besta"; Molina di Ledro.
Contiene anche: 34 tra disegni tecnici e mappe, 20 fotografie.
Busta
1.14.16
Concessioni minerarie scadute
1936- 1987
- n. 46: "Prestavel"; Tesero, Varena (1).
Contiene anche: 46 tra disegni tecnici e mappe, 5 ritagli di quotidiani, 30 fotografie, 2 negativi fotografici.
Busta
Note
(1) La pratica n. 46 continua nelle quattro buste seguenti.
113
1.14.17
Concessioni minerarie scadute
1948- 1987
- n. 46: "Prestavel"; Tesero, Varena (1).
Contiene anche: 11 tra disegni tecnici e mappe, 2 opuscoli a stampa; documentazione relativa alla ricerca di definizione di
responsabilità amministrative per il disastro di Stava del luglio 1985, tra cui una copia della Relazione della II Commissione
legislativa della Provincia autonoma di Trento in veste di Commissione speciale d'indagine sulle problematiche di Stava.
Busta
Note
(1) La pratica n. 46 continua dalla busta precedente e nelle tre buste seguenti.
1.14.18
Concessioni minerarie scadute
1972- 1978
- n. 46: "Prestavel"; Tesero, Varena (1).
Contiene anche: 3 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
Note
(1) La pratica n. 46 continua dalle due busta precedenti e nelle due buste seguenti.
1.14.19
Concessioni minerarie scadute
1985- 1998
- n. 46: "Prestavel"; Tesero, Varena (1).
Contiene anche: 38 tra disegni tecnici e mappe, 71 fotografie, un opuscolo a stampa datato 1964; documentazione relativa alla ricerca
di eventuali materiali inquinanti chimici o radioattivi all'interno della concessione cessata di Prestavel; un progetto di sistemazione
ambientale dell'area zona della concessione cessata di Prestavel, 1994.
Busta
Note
(1) La pratica n. 46 continua dalle tre buste precedenti e nella busta seguente.
1.14.20
Concessioni minerarie scadute
1963- 1986
- n. 46: "Prestavel"; Tesero, Varena (1).
Contiene anche: 13 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
Note
(1) La pratica n. 46 continua dalle quattro buste precedenti.
1.14.21
Concessioni minerarie scadute
1904- 1970
Pratiche non numerate:
114
- "Civaron"; Ospedaletto (1).
- "Fonti di San Candido"; San Candido.
- "Miss Sagron"; Sagron.
- "Montefondoli"; Villacidro (Bolzano).
- "Monteneve"; Corvara in Passiria (2).
- "Valparolina"; Canal San Bovo.
Contiene anche: 17 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
Note
(1) Dall'esame dell'archivio risultano le seguenti notizie: la miniera è stata riattivata dall'amministrazione militare nell'immediato
primo dopoguerra, per poi essere gestita dal Commissariato generale civile di Trento a partire dal febbraio del 1920; l'ufficio
minerario ha avuto mansioni ispettive sulla gestione della miniera fino alla sua chiusura, avvenuta nel 1921, e dal giugno del 1923 al
maggio del 1924 ne ha curato la contabilità di liquidazione.
(2) Il fascicolo contiene solo documentazione relativa alla concessione della miniera di Monteneve in epoca austriaca. All'Ufficio
minerario per la Venezia Tridentina era stata affidata la competenza in materia di supervisione tecnica ed amministrativa
dell'Amministrazione montanistica demaniale di Chiusa, già dipendente direttamente dal Ministero dei lavori pubblici dell'Impero
d'Austria ed avente competenza su: le miniere dello Schneeberg (o Monteneve) e di Flunderberg- Garnstein, l'indagine mineraria di
Pflersch, l'impianto di lavaggio di minerali di Ridaun.
1.14.22
Concessioni relative alle torbiere
1928- 1952
Contiene anche: 37 tra disegni tecnici e mappe, un fascicolo contenente carteggio ed alcuni prospetti relativi alle torbiere della
provincia.
Busta
115
serie 15
Registri delle concessioni minerarie, 1927- 1972
Contenuto
La serie è costituita da registri riportanti dati sulle concessioni minerarie esistenti sul territorio regionale nel periodo
compreso tra il 1927 ed il 1972.
Il R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (1), assegna ai distretti minerari la funzione consultiva nei confronti del ministero in
materia di concessioni di coltivazione ed in merito agli importi dei relativi canoni, e l'istruzione delle pratiche relative
alle richieste di concessioni, mentre assegna al ministero competente la facoltà di emettere il decreto di concessione.
La circolare del Ministero delle Corporazioni 16 agosto 1932, n. 6930 (2) stabilisce la prassi relativa all'istruttoria delle
domande dirette ad ottenere i permessi di ricerca e le concessioni minerarie. L'iter previsto per l'istruttoria delle
domande relative a concessioni è il seguente:
- la domanda di concessione deve riportare generalità ed indirizzo del richiedente, natura e situazione della miniera o
cava, limiti della zona richiesta; ad essa devono essere allegati quattro esemplari del piano topografico, una relazione
tecnico- finanziaria sulle caratteristiche del giacimento con indicazione dei lavori eseguiti e previsti, atto costitutivo e
statuto della società esercente, certificato indicante rappresentanti e dirigenti della società esercente;
- verificata la regolarità della domanda, il distretto provvede a farla pubblicare con una copia del piano topografico per
15 giorni nell'albo del o dei comuni interessati;
- trascorso il termine la domanda ed il piano devono essere restituiti al distretto con certificato di avvenuta
pubblicazione;
- il distretto assume informazioni presso autorità locali o enti in merito alle capacità tecniche e finanziarie del
richiedente;
- il Capo del distretto provvede alla verifica dell'esistenza e coltivabilità della miniera, preleva campioni di minerali e li
invia all'Ufficio geologico per le analisi, quindi redige una relazione riportante le le caratteristiche del giacimento e e
tutti gli elementi tecnici e finanziari utili per stabilire se la miniera possa essere oggetto di sfruttamento industriale;
- il campo minerario deve essere delimitato, ed i relativi limiti descritti in un apposito verbale in quattro copie da
allegare al piano topografico; piano e verbale devono essere firmati dal funzionario che ha eseguito le operazioni di
delimitazione e riportare il visto di approvazione del Capo del distretto;
- il Capo del distretto trasmette la domanda con gli allegati ed il proprio parere al ministero.
In un carteggio tra il Capo del Distretto di Trento e l'Assessore regionale ai lavori pubblici dell'aprile 1952 (3), relativo
ad un quesito sulla destinazione dei canoni relativi a concessioni e permessi di ricerca, troviamo la seguente descrizione
della prassi seguita per le concessioni durante il periodo antecedente al passaggio di competenze tra Stato e Regione: ìl
Ministero dell'industria e commercio emette il decreto di concessione, e provvede alla registrazione dello stesso presso
la Corte dei conti, quindi invia una copia del decreto completa di planimetria e verbale di delimitazione al distretto
minerario, due copie all'Intendenza di finanza, una delle quali destinata all'Ufficio del registro, ed una copia al
Ministero delle finanze. La stessa prassi è seguita anche per eventuali trasferimenti di concessione.
Dopo l'entrata in vigore della L. R. 18 gennaio 1954, n. 3 (4), tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di miniere o
cave sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a delibera della Giunta stessa.
116
I dati registrati sono i seguenti: numero d'ordine (non sempre), nome della miniera, materiale estratto, comune e
provincia di riferimento, concessionario, ditta esercente, data della domanda di concessione, data di invio della
domanda al ministero, data del decreto di concessione, ampiezza della concessione, canone annuo.
Per la rilevazione degli estremi cronologici sono state considerate le date dei decreti di concessione.
Note
(1) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(2) A. Montel, "Codice minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pagg. 241- 246.
(3) Archivio dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto Adige, b. 6.1.1.
(4) Pubblicata in B. U. 5 febbraio 1954, n. 4
1.15.1
Registro delle concessioni minerarie
1927 ottobre 8- 1930 novembre 11
Registro
1.15.2
"Concessioni"
1929 ottobre 8- 1933 maggio 17
Registro
1.15.3
Registro delle concessioni minerarie
1929 ottobre 8- 1930 giugno 17
Registro
1.15.4
"Registro delle concessioni"
1929 ottobre 8- 1972 giugno 14
Registro
117
serie 16
Registro dei canoni relativi a concessioni minerarie, 1920-1921 - 19281929
Contenuto
La serie è costituita da un unico registro, riportante dati relativi al pagamento dei canoni dovuti per concessioni
minerarie.
La Legge universale montanistica del 23 maggio 1854 (1) prevede che le licenze di investitura e concessione di miniere
e cave siano concesse, in seguito alla presentazione della relativa domanda, dalle autorità montanistiche.
La Legge 21 luglio 1871 "sull'ordinamento e sulla sfera di attribuzione delle autorità montanistiche" (2) prescrive che le
domande di investitura e concessione di miniere e cave sono da presentarsi, per iscritto, al Capitanato Montanistico
competente.
Il R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (3), assegna ai distretti minerari la funzione consultiva nei confronti del ministero in
materia di concessioni di coltivazione ed in merito agli importi dei relativi canoni, e l'istruzione delle pratiche relative
alle richieste di concessioni, mentre assegna al ministero competente la facoltà di emettere il decreto di concessione.
Il registro riporta i seguenti dati: numero d'ordine, denominazione della concessione, nome del concessionario e del suo
rappresentante legale, distretto politico e comune di riferimento, numero di misure soggette ad imposta, importo del
canone trimestrale e totale annuo, importi pagati, osservazioni.
Il registro è strutturato per esercizio finanziario di riferimento, e la numerazione d'ordine riparte dall'1 all'inizio di ogni
esercizio finanziario.
Note
(1) Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146.
(2) Pubblicata in B. L. I. 1871, n. 77.
(3) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
1.16.1
Registro dei canoni relativi a concessioni minerarie
1920-1921 - 1928-1929
Registro
118
serie 17
Registri delle miniere e delle cave, 1925- 1939
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta dei registri riportanti gli elenchi delle miniere e cave esistenti sul territorio regionale
nel periodo compreso tra il 1925 ed il 1939.
Il primo registro della serie riporta dati relativi sia alle miniere che alle cave, il secondo riporta dati relativi alle sole
miniere, il terzo ed il quarto sono relativi alle sole cave rispettivamente della provincia di Trento e della provincia di
Bolzano.
I dati registrati sono i seguenti: numero d'ordine (non sempre), materiale estratto, comune di riferimento, proprietario,
esercente, direttore, sorvegliante, annotazioni. Per quanto riguarda esercente, direttore e sorvegliante spesso sono
riportate le date della rispettiva denuncia di esercizio. Sul registro relativo alle sole miniere sono presenti le date dei
decreti di concessione, e mancano invece le date di denuncia di esercizio.
Per la rilevazione degli estremi cronologici sono state considerate a seconda dei casi le date delle denunce di esercizio o
dei decreti di concessione.
1.17.1
Registro delle minere e delle cave delle Provincie di Trento e Bolzano
1925 luglio 16- 1934 gennaio 20
Registro
1.17.2
"Registro delle miniere delle Provincie di Trento e Bolzano"
1929 ottobre 8- 1937 febbraio 27
Registro
1.17.3
"Registro delle cave della Provincia di Trento"
1925 luglio 16- 1939 giugno 6
Registro
1.17.4
"Registro delle cave della Provincia di Bolzano"
1925 luglio 13- 1939 maggio 29
Registro
119
serie 18
Rapporti relativi a visite ispettive, 1952- 1980
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta dei rapporti relativi a visite ispettive eseguite dall'ufficio in miniere e cave tra il 1952
ed il 1980. Le visite possono avere i seguenti scopi: esercizio delle competenze in materia di polizia mineraria, raccolta
di dati statistici, istruzione di pratiche relative a concessioni minerarie o permessi di ricerca.
Le competenze dell'ufficio in materia di polizia mineraria sono definite dai seguenti provvedimenti legislativi:
- la L. 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere (1), provedimento che entra in vigore in
Trentino dopo l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674 (2), con il quale si estendono ai territori annessi le norme
sulla polizia delle miniere, cave e torbiere allora vigenti nel Regno d'Italia;
- il R. D. 10 gennaio 1907, n. 152 (3), regolamento per l'applicazione della legge del 1893; anch'esso entra in vigore in
Trentino dopo l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674;
- il D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128 (4), riportante norme di polizia delle miniere e cave ed applicato anche dalla Regione
Trentino- Alto Adige in assenza di specifica normativa regionale (5);
- la L. P. 12 dicembre 1978, n. 59 (6), disciplinante l'attività di ricerca e coltivazione (7) di cave e torbiere nel territorio
della provincia di Trento.
I rapporti relativi alle cave riportano: la data della denuncia di esercizio, il tipo di materiale estratto, le caratteristiche
geominerarie della zona, il metodo ed il ciclo di coltivazione della cava, le sue dimensioni e capacità produttiva, il tipo
di macchinari utilizzati; dati relativi alla sicurezza sul lavoro: visite mediche effettuate sugli operai, messa in sicurezza
dei macchinari, valutazione sulle capacità del personale dirigente, di sorveglianza ed addetto agli esplosivi; dati relativi
ai controlli sui registri obbligatori relativi agli esplosivi, alle micce, agli infortuni; dati relativi ai controlli sugli
esplosivi; numero degli operai occupati; verifica di autorizzazioni ed ordini di servizio, secondo l'art. 305 del D. P. R. 9
aprile 1959, n. 128; prescrizioni di sicurezza ed osservazioni varie dell'addetto alla visita; spesso ai rapporti è allegato
uno schizzo planimetrico della cava.
I rapporti relativi alle miniere, alle fonti di acque minerali ed alle ricerche minerarie riportano diversi tipi di
osservazioni, a seconda del motivo della visita: verifiche di sicurezza, pareri per autorizzazioni all'uso di mine, verifiche
sui confini.
I rapporti sono raccolti in fascicoli annuali o pluriennali. I rapporti sono numerati a partire dal 1961, e disposti in ordine
di numero, con eventuali rapporti non numerati disposti a fine fascicolo. La numerazione è unica per i rapporti relativi a
cave o miniere, raccolti insieme senza distinzione.
I fascicoli sono raccolti in buste pluriennali.
Nello spazio relativo al contenuto delle buste sono riportati i titoli dei fascicoli contenuti, costituiti dagli anni di
riferimento, e gli estremi dei numeri dei rapporti contenuti, con la segnalazione di eventuali lacune.
Note
(1) Pubblicata in G. U. 17 aprile 1893, n. 90.
(2) Pubblicato in G. U. 26 maggio 1925, n. 121.
(3) Pubblicato in G. U. 20 aprile 1907, n. 94.
(4) Pubblicato in G. U. 11 aprile 1959, n. 87.
120
(5) G. Perna, "Esperienze della legislazione mineraria nelle regioni a statuto speciale", in "Il frantoio", anno IX, n. 10,
ottobre 1971, pagg. 35- 40.
(6) Pubblicata in B. U. 27 dicembre 1978, n. 67.
(7) In ambito minerario con il termine coltivazione si intende lo sfruttamento sistematico di una miniera o cava.
1.18.1
Rapporti relativi a visite ispettive
1952- 1964
- 1952/1953; contiene anche: sottofascicolo "Acque minerali. Rapporti", contenente rapporti relativi a visite ispettive effettuate su
sorgenti di acque minerali e termali tra il 1952 ed il 1967, prospetti riportanti elenchi di pubblicazioni relative ad acque minerali e
termali, un prospetto datato 1932 riportante un elenco dei bagni termali regionali, due prospetti pubblicitari a stampa, una mappa
- 1954
- 1959; contiene anche: 2 disegni tecnici, 4 fotografie
- 1961, nn. 1- 137
- 1962, nn. 138- 592
- 1963, nn. 1- 38
- 1964, nn. 1- 111
Busta
1.18.2
Rapporti relativi a visite ispettive
1965- 1966
- 1965, nn. 1- 329
- 1966, nn. 1- 262
Busta
1.18.3
Rapporti relativi a visite ispettive
1967- 1968
- 1967, nn. 1- 310; manca n. 195
- 1968, nn. 1- 185
Busta
1.18.4
Rapporti relativi a visite ispettive
1969- 1980
- 1969, nn. 1- 113, manca n. 31
- 1969, nn. 114- 242; mancano nn. 226 e 227
- 1970, nn. 1- 115
- 1971, nn. 1- 70
- 1972, nn. 1- 16
- 1973, nn. 2- 8; manca n. 7
121
- 1974, nn. 1- 32
- 1975, nn. 1- 48
- 1976, nn. 1- 26
- 1977, nn. 1- 24
- 1978, nn. 1- 12
- 1979, nn. 2- 3
- 1980, nn. 2- 24
Busta
122
serie 19
Registro dei rapporti relativi a visite ispettive, 1935- 1952
Contenuto
La serie è costituita da un registro riportante dati sui rapporti relativi a visite ispettive eseguite dall'ufficio tra il 1935 ed
i 1952 in miniere e cave. Le visite possono avere i seguenti scopi: esercizio delle competenze in materia di polizia
mineraria, raccolta di dati statistici, istruzione di pratiche relative a concessioni minerarie o permessi di ricerca.
Le competenze dell'ufficio in materia di polizia mineraria sono definite dai seguenti provvedimenti legislativi:
- la L. 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere (1), provedimento che entra in vigore in
Trentino dopo l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674 (2), con il quale si estendono ai territori annessi le norme
sulla polizia delle miniere, cave e torbiere allora vigenti nel Regno d'Italia;;
- il R. D. 10 gennaio 1907, n. 152 (3), regolamento per l'applicazione della legge del 1893; anch'esso entra in vigore in
Trentino dopo l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674;
Per quanto riguarda la statistica, le competenze dell'ufficio sono definite dai seguenti provvedimenti legislativi:
- il R. D. 18 dicembre 1927, n. 2717 (4), che sancisce l'obbligo per gli esercenti di cave o miniere della denuncia
periodica al ministero ed all'Istituto centrale di statistica dei dati relativi alla produzione; il Distretto minerario è addetto
alla raccolta dei dati ed è tenuto alla garanzia del segreto d'ufficio.
- il Decreto ministeriale 30 gennaio 1928 (4), che sancisce l'obbligo per gli esercenti di cave o miniere della denuncia
periodica dello stato dei lavori e dei risultati delle ricerche minerarie, e della presentazione di un rapporto bimestrale
sull'andamento dei lavori; il Distretto minerario è addetto alla raccolta dei dati.
Infine, per quanto riguarda concessioni e permessi di ricerca valgono le seguenti norme:
- il R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (5), che assegna ai distretti minerari funzione consultiva nei confronti del ministero in
materia di concessioni di coltivazione, di rilascio di permessi di ricerca, ed in merito agli importi dei relativi canoni, ed
assegna inoltre ai distretti l'istruzione delle pratiche relative alle richieste di concessioni;
- la circolare del Ministero delle Corporazioni 16 agosto 1932, n. 6930 (6) che stabilisce la prassi relativa all'istruttoria
delle domande dirette ad ottenere i permessi di ricerca e le concessioni minerarie.
Il registro riporta i seguenti dati: numero d'ordine, numero di protocollo ed indice di classificazione secondo titolario del
verbale di visita, denominazione della miniera o cava, comune di riferimento, ditta interessata, data della visita, nome
del funzionario che esegue la visita, scopo della visita.
Nello spazio dedicato al contenuto dell'unità sono riportati gli estremi dei numeri d'ordine dei verbali di visita registrati
per anno di riferimento.
Note
(1) Pubblicata in G. U. 17 aprile 1893, n. 90.
(2) Pubblicato in G. U. 26 maggio 1925, n. 121.
(3) Pubblicato in G. U. 20 aprile 1907, n. 94.
(4) Pubblicato in G. U. 2 febbraio 1928, n. 27.
(5) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(6) A. Montel, "Codice minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pagg. 241- 246.
123
1.19.1
Registro dei rapporti relativi a visite ispettive
1935 settembre 13- 1952 marzo 7
1935: nn. 1- 63
1936: nn. 64- 167
1937: nn. 168- 204
1938: nn. 205- 251
1939: nn. 1- 170
1940: nn. 1- 151
1941: nn. 1- 153
1942: nn. 1- 80
1943: nn. 81- 132
1944: nn. 133- 140
1945: n. 141
1946: nn. 1- 171
1947: nn. 172- 290
1948: nn. 291- 422
1949: nn. 423- 581
1950: nn. 582- 770
1951: nn. 771- 954
1952: nn. 1- 27
Registro
124
serie 20
Polizia mineraria relativa alle cave, 1920- 1970
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta delle pratiche relative agli adempimenti dell'ufficio in materia di polizia mineraria
relativi alle cave presenti sul territorio della provincia di Trento.
Le competenze dell'ufficio in materia di polizia mineraria sono definite dai seguenti provvedimenti legislativi:
- la Legge universale montanistica austriaca del 23 maggio 1854 (1); tale legge rimane in vigore nel territorio trentino
fino all'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674 (2), con il quale si estendono ai territori annessi le norme sulla
polizia delle miniere, cave e torbiere allora vigenti nel Regno d'Italia;
- la L. 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere (3), che entra in vigore in Trentino dopo
l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674;
- il R. D. 10 gennaio 1907, n. 152 (4), regolamento per l'applicazione della legge del 1893; anch'esso entra in vigore in
Trentino dopo l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674;
- il D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128 (5), riportante norme di polizia delle miniere e cave ed applicato anche dalla Regione
Trentino- Alto Adige in assenza di specifica normativa regionale.
Il contenuto delle singole pratiche è di solito il seguente: verbale di dichiarazione di esercizio di cava, secondo l'art. 1
della L. 30 marzo 1893, n. 184, o denuncia di esercizio di cava, secondo l'art. 28 del D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128,
documenti trasmessi dall'esercente la cava al comune di riferimento ed all'ufficio e riportanti: la denominazione
dell'esercente la cava ed il suo domicilio legale, i nomi del direttore dei lavori e del responsabile della sorveglianza, la
tipologia di lavori eseguiti; rapporti dell'ufficio relativi alle visite ispettive eseguite nella cava; verbali di provvedimenti
suggeriti dall'ufficio all'esercente la cava, secondo l'art. 14 del R. D. 10 gennaio 1907, n. 152, o verbali di prescrizioni di
sicurezza; verbali di contravvenzione; verbali di constatazione di infortuni, secondo l'art. 15 della L. 30 marzo 1893 e
gli artt. 39 e 41 del R. D. 10 gennaio 1907; denunce di trasporto di esplosivi; relazioni dell'ufficio alla Giunta
provinciale in merito alla adeguatezza dei contratti di affitto di cava deliberati dai comuni rispetto alla tutela degli
interessi collettivi; a volte, copie di decreti della Prefettura o del Commissario del Governo di autorizzazione alla
coltivazione della cava con prescrizioni di sicurezza; a volte, ritagli di quotidiani riportanti notizie relative ad infortuni
avvenuti nella cava; carteggio tra l'ufficio e l'esercente, relativo a comunicazoni di infortuni, cambiamenti nell'organico
direttivo, cessazione di attività, prescrizioni di sicurezza; carteggio tra l'ufficio e il comune interessato, la Prefettura o il
Commissariato del Governo, la Giunta provinciale, la Questura, altri enti ed uffici.
Le pratiche sono raccolte in fascicoli, intestati ciascuno ad una cava; sulle coperte dei fascicoli sono riportati i seguenti
dati: numerazione attribuita dall'ufficio alla busta ed al fascicolo, comune di riferimento, tipo di cava e sua
denominazione, denominazione del primo esercente e sua sede legale.
I fascicoli sono contrassegnati da una numerazione progressiva attribuita dall'ufficio, costituita dal numero della busta e
dalla numerazione del fascicolo. La numerazione che individua i fascicoli riparte dal numero 1 per ogni busta. L'ordine
secondo il quale è stata apposta la numerazione ed in cui sono disposti i fascicoli è alfabetico sui nomi dei comuni di
riferimento e alfabetico sulle denominazioni delle cave all'interno di uno stesso comune.
I fascicoli sono raccolti in buste, ciascuna delle quali contiene le pratiche relative ad uno o più comuni.
I titoli delle buste riportano le denominazioni del primo ed ultimo tra i comuni di riferimento delle pratiche contenute.
Nello spazio relativo al contenuto sono riportati gli estremi dei numeri di fascicolo contenuti.
125
Il carteggio contenuto nelle pratiche riporta la classificazione Classe 62, secondo il titolario decimale in uso dal 1941 (le
informazioni sul titolario sono riportate nell'introduzione generale al fondo).
All'interno della coperta di ciascuna busta si trova l'elenco dei fascicoli contenuti.
Note
(1) Pubblicata in B. L. I. 1854, n. 146.
(2) Pubblicato in G. U. 26 maggio 1925, n. 121.
(3) Pubblicata in G. U. 17 aprile 1893, n. 90.
(4) Pubblicato in G. U. 20 aprile 1907, n. 94.
(5) Pubblicato in G. U. 11 aprile 1959, n. 87.
1.20.1
Polizia mineraria relativa alle cave. Ala- Albiano
1924- 1970
nn. 1- 51
Contiene anche: 3 mappe, 1 disegno tecnico, 9 fotografie, 5 ritagli di quotidiani.
Busta
1.20.2
Polizia mineraria relativa alle cave. Andalo- Bondo
1925- 1968
nn. 1- 54.
Contiene anche: una mappa, un disegno tecnico.
Busta
1.20.3
Polizia mineraria relativa alle cave. Borgo- Caldonazzo
1920- 1967
nn. 1- 50.
Contiene anche: 3 mappe, 3 disegni tecnici, 3 fotografie, 1 ritaglio di quotidiano.
Busta
1.20.4
Polizia mineraria relativa alle cave. Campodenno- Cavalese
1925- 1968
nn. 1- 49.
Contiene anche: 6 mappe, 5 disegni tecnici, 1 opuscolo pubblicitario.
Busta
1.20.5
Polizia mineraria relativa alle cave. Cavedine - Civezzano
126
1931- 1967
nn. 1- 47.
Contiene anche: 6 mappe, 3 disegni tecnici.
Busta
1.20.6
Polizia mineraria relativa alle cave. Cles- fondo
1927- 1970
nn. 1- 52.
Contiene anche: 2 mappe, 2 disegni tecnici, 1 ritaglio di quotidiano.
Busta
1.20.7
Polizia mineraria relativa alle cave. Fornace- Giovo
1928- 1970
nn. 1- 54.
Contiene anche: 5 mappe, 4 disegni tecnici, 2 ritagli di quotidiani.
Busta
1.20.8
Polizia mineraria relativa alle cave. Grumo- Lomaso
1925- 1968
nn. 1- 45.
Contiene anche: una mappa.
Busta
1.20.9
Polizia mineraria relativa alle cave. Lona Lases- Molina di Ledro
1925- 1970
nn. 1- 57.
Contiene anche: una mappa, 9 disegni tecnici.
Busta
1.20.10
Polizia mineraria relativa alle cave. Molveno- Pergine
1925- 1969
nn. 1- 54.
Contiene anche: 7 mappe, 2 disegni tecnici, 8 fotografie, 1 ritaglio di quotidiano.
Busta
1.20.11
Polizia mineraria relativa alle cave. Pieve di Bono- Riva
1925- 1967
127
nn. 1- 54.
Contiene anche: una mappa, 2 disegni tecnici.
Busta
1.20.12
Polizia mineraria relativa alle cave. Romeno- Sover
1925- 1969
nn. 1- 55.
Contiene anche: 8 mappe.
Busta
1.20.13
Polizia mineraria relativa alle cave. Taio- Trambileno
1927- 1969
nn. 1- 44.
Contiene anche: 7 mappe, 3 disegni tecnici, 1 ritaglio di quotidiano.
Busta
1.20.14
Polizia mineraria relativa alle cave. Trento
1926- 1970
nn. 1- 62.
Contiene anche: 9 mappe, 2 fotografie.
Busta
1.20.15
Polizia mineraria relativa alle cave. Tres- Zambana
1929- 1970
nn. 1- 51.
Contiene anche: 2 mappe.
Busta
128
serie 21
Provvedimenti di sicurezza, 1958- 1976
Contenuto
La serie è costituita da una busta, nella quale sono raccolte le minute dei provvedimenti di sicurezza emanati dall'ufficio
nei confronti di concessionari di miniere e cave tra il 1958 ed il 1976.
Le norme legislative in materia di polizia mineraria, norme in base alle quali vengono emanati i provvedimenti di
sicurezza, sono le seguenti:
- la L. 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere (1), che entra in vigore in Trentino dopo
l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674 (2);
- il R. D. 10 gennaio 1907, n. 152 (3), regolamento per l'applicazione della legge del 1893; anch'esso entra in vigore in
Trentino dopo l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674;
- il D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128 (4), riportante norme di polizia delle miniere e cave ed applicato anche dalla Regione
Trentino- Alto Adige in assenza di specifica normativa regionale.
Tali norme sanciscono gli obblighi degli esercenti di miniere e cave in materia di sicurezza, sia per quanto riguarda la
collettività che per quanto riguarda i lavoratori impiegati, ed assegnano all'ufficio funzioni di controllo sul rispetto delle
norme stesse, e di emanazione di provvedimenti o prescrizioni di sicurezza. I provvedimenti di sicurezza possono aver
valore sia di prescrizioni tecniche sulle modalità di lavoro, sia di prescrizioni coattive quando dai controlli risultino
violazioni delle norme di sicurezza.
I provvedimenti di sicurezza prodotti tra il 1958 ed il 1961 sono registrati sul terzo registro della serie Registri dei
provvedimenti di sicurezza, delle contravvenzioni, dei decreti prefettizi. La numerazione che individua i provvedimenti
sul registro è spesso riportata sui provvedimenti stessi, manoscritta in colore rosso; i provvedimenti di sicurezza
riportano anche il numero di protocollo, anch'esso manoscritto ma in colore blu.
Note
(1) Pubblicata in G. U. 17 aprile 1893, n. 90.
(2) Pubblicato in G. U. 26 maggio 1925, n. 121.
(3) Pubblicato in G. U. 20 aprile 1907, n. 94.
(4) Pubblicato in G. U. 11 aprile 1959, n. 87.
1.21.1
Provvedimenti di sicurezza
1958- 1976
Busta
129
serie 22
Registri dei provvedimenti di sicurezza, delle contravvenzioni, dei
decreti prefettizi, 1930- 1961
Contenuto
La serie è costituita da tre registri:
- il primo registro, relativo al periodo compreso tra 1930 e 1939, è diviso in tre parti, relative rispettivamente a
provvedimenti di sicurezza, contravvenzioni, decreti prefettizi;
- il secondo registro, relativo al periodo compreso tra 1940 e 1952, è diviso in cinque parti, relative rispettivamente a
provvedimenti di sicurezza, contravvenzioni, decreti prefettizi, infortuni sul lavoro, asportazioni di materiale;
- il terzo registro, relativo al periodo compreso tra 1954 e 1961, riporta dati relativi ai soli provvedimenti di sicurezza.
Le norme legislative in materia di polizia mineraria che disciplinano le competenze dell'ufficio in materia di visite
ispettive, emanazione di provvedimenti di sicurezza, contravvenzioni, notificazione di infortuni, comunicazioni al
Prefetto di provvedimenti di sicurezza e notificazioni relative all'utilizzo di materiali esplodenti sono le seguenti:
- la L. 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere (1), che entra in vigore in Trentino dopo
l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674 (2);
- il R. D. 10 gennaio 1907, n. 152 (3), regolamento per l'applicazione della legge del 1893; anch'esso entra in vigore in
Trentino dopo l'emanazione del R. D. 5 aprile 1925, n. 674;
- il D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128 (4), riportante norme di polizia delle miniere e cave ed applicato anche dalla Regione
Trentino- Alto Adige in assenza di specifica normativa regionale.
Il primo registro della serie riporta i seguenti dati:
- provvedimenti di sicurezza: numero d'ordine, denominazione della miniera o cava, comune di riferimento, ditta
interessata, data e descrizione del provvedimento di sicurezza, esito del provvedimento;
- contravvenzioni: numero d'ordine, denominazione della miniera o cava, comune di riferimento, ditta interessata, data
del verbale, infrazione constatata, esito della contravvenzione;
- decreti prefettizi: numero d'ordine, denominazione della miniera o cava, comune di riferimento, ditta interessata, data
e descrizione del decreto, esito del provvedimento;
Il secondo registro della serie riporta le stesse tipologie dati del precedente, con l'aggiunta dei seguenti dati:
- infortuni: numero d'ordine, denominazione della miniera o cava, comune di riferimento, ditta interessata, data e
descrizione dell'infortunio, numero di morti e feriti;
- asportazioni di materiali: numero d'ordine, denominazione della miniera o cava, comune di riferimento, ditta
interessata, data della domanda, descrizione del materiale per il quale è richiesta l'autorizzazione all'asportazione, data
del decreto ministeriale di autorizzazione.
Il terzo registro della serie riporta i seguenti dati: numero d'ordine, provincia e comune di riferimento, ditta interessata,
data e descrizione del provvedimento di sicurezza, termine per accusare ricevuta, date degli eventuali solleciti, data
della ricevuta, osservazioni.
Per la rilevazione degli estremi cronologici sono state considerate le date dei provvedimenti di sicurezza, cioè dell'unico
tipo di registrazione presente su tutti i registri della serie.
130
Note
(1) Pubblicata in G. U. 17 aprile 1893, n. 90.
(2) Pubblicato in G. U. 26 maggio 1925, n. 121.
(3) Pubblicato in G. U. 20 aprile 1907, n. 94.
(4) Pubblicato in G. U. 11 aprile 1959, n. 87.
1.22.1
Registro dei provvedimenti di sicurezza, delle contravvenzioni, dei decreti prefettizi
1930 gennaio 10- 1939 dicembre 29
Registro
1.22.2
Registro dei provvedimenti di sicurezza, delle contravvenzioni, dei decreti prefettizi, degli infortuni e dei permessi di
asportazione di materiale
1940 febbraio 6- 1952 febbraio 5
Registro
1.22.3
Registro dei provvedimenti di sicurezza
1954 settembre 4- 1961 dicembre 5
Registro
131
serie 23
"Statistica annuale", 1920 - 1975
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta della documentazione prodotta dall'ufficio nell'adempimento delle sue competenze in
materia di raccolta di dati statistici su miniere, cave, permessi di ricerca mineraria relativamente al periodo compreso tra
il 1919 ed il 1972.
Il R. D. 18 dicembre 1927, n. 2717 (1), sancisce l'obbligo per gli esercenti di cave o miniere della denuncia periodica al
ministero competente ed all'Istituto centrale di statistica dei dati relativi alla produzione; il Distretto minerario è addetto
alla raccolta dei dati ed è tenuto alla garanzia del segreto d'ufficio.
Il Decreto ministeriale 30 gennaio 1928 sancisce l'obbligo per gli esercenti di cave o miniere della denuncia periodica
dello stato dei lavori e dei risultati delle ricerche minerarie, e della presentazione di un rapporto bimestrale
sull'andamento dei lavori; il Distretto minerario è addetto alla raccolta dei dati.
Il R. D. L. 20 gennaio 1936, n. 237 (2), per il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo reale delle miniere,
attribuisce allo stesso anche la raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria;
Con R. D. 10 maggio 1943, n. 482 (3), relativo al riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e
della metallurgia e dei ruoli organici del corpo, all'amministrazione mineraria vengono aggregati anche il servizio
metallurgico ed il servizio chimico; tra i compiti dei distretti minerari vengono segnalati:
- la raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sull'industria mineraria e la pubblicazione delle relative
statistiche;
- la raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sulle attività metallurgiche, mineralurgiche e di distillazione
dei combustibili bituminosi e delle rocce asfaltiche e bituminose, e la pubblicazione delle relative statistiche.
La documentazione che costituisce la serie comprende: copie delle denunce periodiche su produzione, stato dei lavori e
risultati delle ricerche minerarie e copie dei rapporti bimestrali sull'andamento dei lavori trasmesse all'ufficio dagli
esercenti di cave, miniere o permessi di ricerca; prospetti riassuntivi dei dati statistici, anche sotto forma di registri ad
uso interno dell'ufficio; copie dei rapporti annuali sull'attività dell'ufficio e sull'andamento del settore minerario. La
documentazione relativa all'attività di cave e miniere riporta anche dati statistici sui dipendenti in esse occupati e sui
relativi infortuni, sui macchinari utilizzati, sulle opere eseguite. A partire dagli anni '50 si trovano anche prospetti
statistici relativi a produzione, mano d'opera e forza motrice di officine siderurgiche e metallurgiche; a partire dal 1954
si trovano anche schede e prospetti relativi alle scorte di combustibili fossili ed ai consumi di fonti energetiche della
regione.
La documentazione è raccolta in fascicoli per anno statistico di riferimento, e quindi in buste, fino al 1961 annuali o
pluriennali. A partire dal 1962 spesso una annata si trova divisa in due buste, la seconda delle quali contiene la sola
documentazione relativa alle cave.
I titoli delle buste riportano gli estremi delle annate contenute.
Note
(1) Pubblicato in G. U. 2 febbraio 1928, n. 27.
(2) Pubblicato in G. U. 26 febbraio 1936, n. 47.
(3) Pubblicato in G. U. 18 giugno 1943, n. 141.
132
1.23.1
Statistica annuale. 1919- 1928
1920- 1929
Busta
1.23.2
Statistica annuale. 1929- 1935
1929- 1936
Busta
1.23.3
Statistica annuale. 1937- 1940
1938- 1941
Busta
1.23.4
Statistica annuale. 1941- 1944
1941- 1946
Busta
1.23.5
Statistica annuale. 1945- 1947
1946- 1948
Busta
1.23.6
Statistica annuale. 1948- 1951
1949- 1952
Busta
1.23.7
Statistica annuale. 1952- 1953
1953- 1954
Busta
1.23.8
Statistica annuale. 1954- 1955
1955- 1957
Busta
133
1.23.9
Statistica annuale. 1956
1956- 1957
Busta
1.23.10
Statistica annuale. 1957
1957- 1958
Busta
1.23.11
Statistica annuale. 1958
1958- 1959
Busta
1.23.12
Statistica annuale. 1959
1959- 1960
Busta
1.23.13
Statistica annuale. 1960
1960- 1961
Busta
1.23.14
Statistica annuale. 1961
1961- 1962
Busta
1.23.15
Statistica annuale. 1962 (I)
1962- 1967
Busta
1.23.16
Statistica annuale. 1962 (II)
1963
Busta
1.23.17
Statistica annuale. 1963- 1964
134
1963- 1965
Busta
1.23.18
Statistica annuale. 1965 (I)
1965- 1967
Busta
1.23.19
Statistica annuale. 1965 (II)
1965- 1966
Busta
1.23.20
Statistica annuale. 1966 (I)
1966- 1968
Busta
1.23.21
Statistica annuale. 1966 (II)
1966- 1967
Busta
1.23.22
Statistica annuale. 1967 (I)
1968
Busta
1.23.23
Statistica annuale. 1967 (II)
1967- 1968
Busta
1.23.24
Statistica annuale. 1968
1968- 1970
Busta
1.23.25
Statistica annuale. 1969 (I)
1969- 1971
Busta
135
1.23.26
Statistica annuale. 1969 (II)
1969- 1970
Busta
1.23.27
Statistica annuale. 1970 (I)
1970- 1971
Busta
1.23.28
Statistica annuale. 1970 (II)
1970- 1972
Busta
1.23.29
Statistica annuale. 1971 (I)
1971- 1973
Busta
1.23.30
Statistica annuale. 1971 (II)
1972
Busta
1.23.31
Statistica annuale. 1972
1975
Busta
136
serie 24
"Statistica mensile", 1950 - 1978
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta delle schede riportanti dati statistici su base mensile relativi alla produzione ed alla
occupazione in miniere, permessi di ricerca mineraria, officine metallurgiche presenti sul territorio di competenza
dell'ufficio, relativamente al periodo compreso tra il 1950 ed il 1977.
Il R. D. 18 dicembre 1927, n. 2717 (1), sancisce l'obbligo per gli esercenti di cave o miniere della denuncia periodica al
ministero competente ed all'Istituto centrale di statistica dei dati relativi alla produzione; il Distretto minerario è addetto
alla raccolta dei dati ed è tenuto alla garanzia del segreto d'ufficio.
Il Decreto ministeriale 30 gennaio 1928 sancisce l'obbligo per gli esercenti di cave o miniere della denuncia periodica
dello stato dei lavori e dei risultati delle ricerche minerarie, e della presentazione di un rapporto bimestrale
sull'andamento dei lavori; il Distretto minerario è addetto alla raccolta dei dati.
Il R. D. L. 20 gennaio 1936, n. 237 (2), per il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo reale delle miniere,
attribuisce allo stesso anche la raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria;
Con R. D. 10 maggio 1943, n. 482 (3), relativo al riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e
della metallurgia e dei ruoli organici del corpo, all'amministrazione mineraria vengono aggregati anche il servizio
metallurgico ed il servizio chimico; tra i compiti dei distretti minerari vengono segnalati:
- la raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sull'industria mineraria e la pubblicazione delle relative
statistiche;
- la raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sulle attività metallurgiche, mineralurgiche e di distillazione
dei combustibili bituminosi e delle rocce asfaltiche e bituminose, e la pubblicazione delle relative statistiche.
La documentazione che costituisce la serie comprende: le schede riportanti i dati statistici su base mensile relativi alla
produzione ed alla occupazione in miniere, permessi di ricerca mineraria, officine metallurgiche; le minute delle relative
lettere di trasmissione dall'ufficio all'Istituto centrale di statistica ed alla Direzione centrale delle miniere del Ministero
dell'Industria e commercio ed un foglio di annotazioni relative ai dati riportati sulle schede; i prospetti annuali
riassuntivi dei dati, relativi ciascuno ad un singolo minerale ed allegati ad una relazione riassuntiva; a partire dal 1963 si
trovano anche le comunicazioni mensili dei dati all'ufficio da parte delle singole ditte, allegate alle schede mensili.
La documentazione è raccolta in fascicoli per anno statistico di riferimento, e quindi in buste pluriennali.
I titoli delle buste riportano gli estremi delle annate contenute.
Note
(1) Pubblicato in G. U. 2 febbraio 1928, n. 27.
(2) Pubblicato in G. U. 26 febbraio 1936, n. 47.
(3) Pubblicato in G. U. 18 giugno 1943, n. 141.
1.24.1
Statistica mensile. 1950- 1962
1950- 1963
137
Busta
1.24.2
Statistica mensile. 1963- 1964
1963- 1965
Busta
1.24.3
Statistica mensile. 1965- 1966
1965- 1967
Busta
1.24.4
Statistica mensile. 1967- 1968
1967- 1969
Busta
1.24.5
Statistica mensile. 1969- 1970
1969- 1971
Busta
1.24.6
Statistica mensile. 1971- 1972
1971- 1973
Busta
1.24.7
Statistica mensile. 1973- 1974
1973- 1975
Busta
1.24.8
Statistica mensile. 1975- 1977
1975- 1978
Busta
138
serie 25
Statistiche varie, 1941- 1982
Contenuto
La serie è costituita da due buste.
La prima busta contiene varie tipologie di prospetti statistici, prodotti nel corso di raccolte di dati particolari rispetto a
quelli raccolti nelle serie Statistica annuale e Statistica mensile, o tipologie presenti anche nella serie Statistica annuale,
ma qui raccolte in fascicoli pluriennali dedicati ad una sola tipologia. Nello spazio dedicato al contenuto della busta
sono riportati i titoli originali o attribuiti dei fascicoli contenuti e la rispettiva descrizione.
La seconda busta contiene una raccolta di opuscoli intitolati "Statistica mensile dei principali prodotti delle industrie
estrattive", i quali riportano dati relativi all'intero territorio nazionale per il periodo compreso tra il novembre 1941 ed il
giugno 1943; gli opuscoli riportano sulla coperta la definizione di copie riservate al Capo del Distretto di Trento.
Il R. D. 18 dicembre 1927, n. 2717 (1), sancisce l'obbligo per gli esercenti di cave o miniere della denuncia periodica al
ministero competente ed all'Istituto centrale di statistica dei dati relativi alla produzione; il Distretto minerario è addetto
alla raccolta dei dati ed è tenuto alla garanzia del segreto d'ufficio.
Il Decreto ministeriale 30 gennaio 1928 sancisce l'obbligo per gli esercenti di cave o miniere della denuncia periodica
dello stato dei lavori e dei risultati delle ricerche minerarie, e della presentazione di un rapporto bimestrale
sull'andamento dei lavori; il Distretto minerario è addetto alla raccolta dei dati.
Il R. D. L. 20 gennaio 1936, n. 237 (2), per il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo reale delle miniere,
attribuisce allo stesso anche la raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria;
Con R. D. 10 maggio 1943, n. 482 (3), relativo al riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e
della metallurgia e dei ruoli organici del corpo, all'amministrazione mineraria vengono aggregati anche il servizio
metallurgico ed il servizio chimico; tra i compiti dei distretti minerari vengono segnalati:
- la raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sull'industria mineraria e la pubblicazione delle relative
statistiche;
- la raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sulle attività metallurgiche, mineralurgiche e di distillazione
dei combustibili bituminosi e delle rocce asfaltiche e bituminose, e la pubblicazione delle relative statistiche.
Note
(1) Pubblicato in G. U. 2 febbraio 1928, n. 27.
(2) Pubblicato in G. U. 26 febbraio 1936, n. 47.
(3) Pubblicato in G. U. 18 giugno 1943, n. 141.
1.25.1
Statistiche varie
1941- 1982
- "Stato delle miniere 1942": prospetti statistici relativi alla produzione mineraria annuale per il periodo compreso tra il 1941 ed il
1951, a volte allegati alle minute delle lettere di trasmissione al ministero ed a volte con le comunicazioni dei dati all'ufficio da parte
delle singole ditte; 1942- 1951.
- "Relazioni annuali": copie dei rapporti annuali sull'attività dell'ufficio e sull'andamento del settore minerario; 1957- 1971.
139
- Denuncie mensili della produzione di piombo e zinco: comunicazioni all'ufficio dei dati mensil relativi alla produzione di piombo e
zinco da parte delle singole ditte, carteggio relativo tra l'ufficio ed il ministero; 1958- 1973.
- "Statistica consumi 1959. Istituto centrale di statistica": schede statistiche e carteggio relativo all'indagine sul consumo di materie
ausiliarie nelle industrie estrattive svolta tra il 1959 ed il 1962; 1959- 1963.
"Ricerche triennio '60- '61- '62": prospetti relativi alla situazione dei permessi di ricerca; 1960- 1962.
- Statistiche varie: carteggio relativo alla produzione di sabbia e ghiaia dall'alveo dei fiumi; carteggio relativo ad adempimenti
statistici; carteggio e prospetti relativi alla produzione di cave e miniere; 1960- 1982.
Busta
1.25.2
Statistiche varie
1941- 1943
20 opuscoli intitolati "Statistica mensile dei principali prodotti delle industrie estrattive", riportanti dati relativi all'intero territorio
nazionale per il periodo compreso tra il novembre 1941 ed il giugno 1943.
Busta
140
serie 26
Pratiche di contributo. L. R. 20 marzo 1964, n. 17 e L. R. 8 novembre
1968, n. 41, 1963- 1982
Contenuto
La serie è costituita da una raccolta di pratiche di contributo per ricerche minerarie relative a miniere o cave; tali
contributi vengono erogati in base a disposizioni contenute nella L. R. 20 marzo 1964, n. 17 (1); lo stanziamento
relativo a tali contributi viene prorogato con L. R. 8 novembre 1968, n. 41 (2).
I contributi possono riguardare: studi e rilievi geologici, geominerari, giacimentologici, geofisici e topografici; ricerche
mediante scavi o trivellazioni; opere di accesso, alloggiamenti per gli addetti ai lavori, impianti igienico- sanitari e
costruzioni per l'espletamento di altri servizi inerenti l'attività di ricerca; impianti di cabine elettriche di trasformazione
con relative linee di allacciamento, impianti di compressione d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di
eduzione dell'acqua e di ventilazione; prove di trattamento e impianti pilota per l'arricchimento dei materiali grezzi.
L'iter normale delle pratiche, testimoniato dalla documentazione che costituisce le pratiche stesse, è il seguente: le
domande, corredate di una relazione tecnica e dal progetto delle opere, con relativo preventivo di spesa, vengono
presentate all'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere della regione o al Distretto; il Distretto esprime il proprio
parere tecnico sulla domanda. Il Consiglio regionale delle miniere esprime a sua volta il proprio parere sulla
accettabilità della domanda; in caso di parere favorevole il contributo viene quindi concesso con decreto del Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione in tal senso della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale
competente in materia mineraria. Al Distretto compete poi l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
Parte della documentazione contenuta nelle pratiche è prodotta dalla Divisione miniere dell'Ispettorato generale
dell'industria e delle miniere, dal Consiglio regionale delle miniere, dall'Assessore regionale competente in materia
mineraria.
Le pratiche costituiscono ciascuna un sottofascicolo e sono raccolte in fascicoli per comune di riferimento, a loro volta
raccolti in buste; le pratiche relative ad uno stesso comune sono disposte in ordine alfabetico sui nomi dei richiedenti il
contributo. Nelle spazio relativo al contenuto delle buste è riportato l'elenco dei fascicoli.
L'ultima busta della serie contiene pratiche relative alla commissione e finanziamento diretto da parte della Giunta
regionale di studi geominerari, pubblicazione e diffusione di monografie e opuscoli anche pubblicitari, organizzazione
di convegni o interventi di partecipazione a fiere e convegni; l'art. 6 della L. R. 20 marzo 1964, n. 17, prevede infatti
che la Regione possa assumere a proprio carico gli oneri conseguenti l'esecuzione e la pubblicazione di studi e rilievi in
materia mineraria. La documentazione costituente tali pratiche comprende: bozze di relazioni, opuscoli, monografie,
sceneggiature di opere audiovisive; relazioni tecniche geominerarie, documenti giustificativi delle spese; carteggio
vario, copie di delibere della Giunta regionale relative a finanziamento di iniziative. Le pratiche sono raccolte in
fascicoli, uno per ogni pratica, e disposte in ordine alfabetico sui titoli originali dei fascicoli.
Note
(1) Pubblicata in B. U. 31 marzo 1964, n. 13.
(2) Pubblicata in B. U. 12 novembre 1968, n. 48.
141
1.26.1
Pratiche di contributo. L. R. 20 marzo 1964, n. 17 e L. R. 8 novembre 1968, n. 41
1964- 1973
- Ala
- Albiano
- Arco
- Bleggio
- Carano
- Carisolo
- Castello di Fiemme
- Cavalese
- Condino
Contiene anche: 49 tra disegni tecnici e mappe, 2 fotografie.
Busta
1.26.2
Pratiche di contributo. L. R. 20 marzo 1964, n. 17 e L. R. 8 novembre 1968, n. 41
1970- 1982
- Dro (1)
Contiene anche: 22 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
Note
(1) Le pratiche relative al Comune di Dro continuano nella busta seguente.
1.26.3
Pratiche di contributo. L. R. 20 marzo 1964, n. 17 e L. R. 8 novembre 1968, n. 41
1970- 1975
- Dro (1)
Contiene anche: 22 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
Note
(1) Le pratiche relative al Comune di Dro continuano dalla busta precedente.
1.26.4
Pratiche di contributo. L. R. 20 marzo 1964, n. 17 e L. R. 8 novembre 1968, n. 41
1965- 1972
- Fierozzo/ Frassilongo
- Fornace
- Giovo
- Giustino/ Massimeno/ Bleggio
- Lona Lases
- Pejo
142
- Pergine
- Pinzolo
Contiene anche: 52 tra disegni tecnici e mappe, 1 fotografia.
Busta
1.26.5
Pratiche di contributo. L. R. 20 marzo 1964, n. 17 e L. R. 8 novembre 1968, n. 41
1964- 1973
- Predazzo
- Rabbi
- Scurelle
- Siror
- Storo
- Terragnolo
- Transacqua
- Trento
- Varena
- Vignola Falesina
Contiene anche: 19 tra disegni tecnici e mappe, 2 opuscoli pubblicitari a stampa.
Busta
1.26.6
L. R. 20 marzo 1964, n. 17 e L. R. 8 novembre 1968, n. 41. Studi geominerari, pubblicazioni, convegni
1963- 1972
Contiene anche: 20 tra disegni tecnici e mappe, 1 opuscolo pubblicitario a stampa, 10 fotografie.
Busta
143
serie 27
Pratiche di contributo. L. P. 24 agosto 1973, n. 33, 1973- 1985
Contenuto
La serie è costituita da una raccolta di pratiche di contributo per imprese esercenti attività estrattiva nel settore del
porfido, dei marmi e delle pietre ornamentali; tali contributi vengono erogati in base a disposizioni contenute nella L. P.
24 agosto 1973, n. 33 (1).
I contributi possono riguardare: costruzione di strade di accesso alle cave, elettrodotti, acquedotti e fognature; acquisto
di macchine, potenziamento degli impianti e loro ammodernamento tecnologico; servizi sociali destinati all'assistenza
ed al ristoro delle maestranze; valorizzazione di nuove zone di estrazione mediante le opere suelencate.
L'iter normale delle pratiche, testimoniato dalla documentazione che costituisce le pratiche stesse, è il seguente: le
domande, corredate di una relazione tecnica e dal progetto delle opere, con relativo preventivo di spesa, vengono
presentate alla Divisione miniere dell'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere della Provincia, poi Servizi
dell'industria e dell'artigianato, e da questa trasmessa al Distretto; il Distretto esprime il proprio parere tecnico sulla
domanda. Il Consiglio provinciale delle miniere esprime a sua volta il proprio parere sulla accettabilità della domanda;
in caso di parere favorevole il contributo viene quindi concesso con deliberazione della Giunta provinciale.
All'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere compete poi l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
Parte della documentazione contenuta nelle pratiche è prodotta dalla Divisione miniere dell'Ispettorato generale
dell'industria e delle miniere della Provincia (poi Servizi dell'industria e dell'artigianato), dal Consiglio provinciale delle
miniere, dall'Assessore provinciale competente in materia mineraria.
Le pratiche sono raccolte in fascicoli per comune di riferimento; le pratiche relative ad uno stesso comune sono disposte
in ordine alfabetico sui nomi dei richiedenti il contributo. I fascicoli sono a loro volta raccolti in buste; nello spazio
relativo al contenuto è riportato l'elenco dei fascicoli.
La terza e penultima busta della serie contiene le pratiche relative a richieste di contributi respinte.
L'ultima busta della serie contiene pratiche relative alla commissione e finanziamento diretto da parte della Giunta
provinciale di studi geominerari, azioni promozionali e pubblicitarie, interventi di partecipazione a fiere e convegni;
l'art. 1 della L. P. 24 agosto 1973, n. 33, prevede infatti che la Provincia possa assumere a proprio carico gli oneri
relativi alle attività sopradescritte. La documentazione costituente tali pratiche comprende: bozze di relazioni, opuscoli,
monografie, sceneggiature di opere audiovisive; relazioni tecniche geominerarie, documenti giustificativi delle spese;
carteggio vario, copie di delibere della Giunta provinciale relative a finanziamento di iniziative. Le pratiche sono
raccolte in fascicoli, uno per ogni pratica, e disposte in ordine alfabetico sui titoli originali dei fascicoli.
Note
(1) Pubblicata in B. U. 4 settembre 1973, n.38.
1.27.1
144
Pratiche di contributo. L. P. 24 agosto 1973, n. 33
1973- 1978
- "Generali", fascicolo contenente prospetti relativi alle pratiche di contributo
- Ala
- Albiano
- Baselga di Pinè
- Cembra
Contiene anche: 34 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
1.27.2
Pratiche di contributo. L. P. 24 agosto 1973, n. 33
1974- 1985
- Fornace
- Lona Lases
Contiene anche: 32 tra disegni tecnici e mappe
Busta
1.27.3
Pratiche di contributo. L. P. 24 agosto 1973, n. 33. Domande respinte
1973- 1975
- Albiano
- Baselga di pinè
- Civezzano
- Fornace
- Lasino
- Lona Lases
- Miola di Pinè
- Terragnolo
- Trento
Contiene anche: 12 tra disegni tecnici e mappe, 3 opuscoli pubblicitari a stampa, 3 fotografie.
Busta
1.27.4
L. P. 24 agosto 1973, n. 33. Studi geominerari, pubblicazioni, convegni
1973- 1976
Contiene anche: 3 opuscoli pubblicitari a stampa, 1 ritaglio di quotidiano.
Busta
145
serie 28
Pratiche di contributo. L. P. 31 gennaio 1976, n. 12, 1971- 1995
Contenuto
La serie è costituita da una raccolta di pratiche di contributo per ricerche minerarie e per imprese esercenti attività
estrattiva nel settore del porfido, dei marmi e delle pietre ornamentali; tali contributi vengono erogati in base a
disposizioni contenute nella L. P. 31 gennaio 1976, n. 12 (1), Capo X, art. 33.
I contributi possono riguardare: spese per ricerche minerarie; contributi a imprese esercenti attività estrattiva nel settore
del porfido, dei marmi e delle pietre ornamentali, per dotare le cave ed i relativi impianti di energia elettrica e acqua, e
per l'allestimento di servizi sociali aziendali destinati all'assistenza, all'igiene, al ricovero ed al ristoro delle maestranze
ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.
L'iter normale delle pratiche, testimoniato dalla documentazione che costituisce le pratiche stesse, è il seguente: le
domande, corredate di una relazione e dal progetto delle opere o dal progetto di ricerca, con relativo preventivo di spesa
vengono presentate al Distretto o alla struttura di coordinamento dell'Assessorato provinciale competente (Divisione
miniere dell'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere della Provincia, poi Servizi dell'industria e
dell'artigianato, poi Servizio industria), e da questa trasmessa al Distretto; il Distretto esprime il proprio parere tecnico
sulla domanda (dalla metà del 1980 il parere è espresso dall'Ufficio minerario del Servizio industria). Il Consiglio
provinciale delle miniere esprime a sua volta il proprio parere sulla accettabilità della domanda; in caso di parere
favorevole il contributo viene quindi concesso con deliberazione della Giunta provinciale. L'accertamento della regolare
esecuzione dei lavori è effettuato dalla struttura di coordinamento dell'Assessorato provinciale competente in materia
mineraria, e dalla metà del 1980 dall'Ufficio minerario di tale struttura.
Parte della documentazione contenuta nelle pratiche è prodotta dalla Divisione miniere dell'Ispettorato generale
dell'industria e delle miniere della Provincia (poi Servizi dell'industria e dell'artigianato, poi Servizio industria),
dall'ufficio minerario del Servizio industria, dal Consiglio provinciale delle miniere, dall'Assessore provinciale
competente in materia mineraria.
Le pratiche sono raccolte in fascicoli per comune di riferimento; le pratiche relative ad uno stesso comune sono disposte
in ordine alfabetico sui nomi dei richiedenti il contributo. I fascicoli sono a loro volta raccolti in buste; nello spazio
relativo al contenuto è riportato l'elenco dei fascicoli.
La terza busta della serie contiene le pratiche relative a contributi revocati.
Le ultime due buste della serie contengono pratiche relative alla commissione e finanziamento diretto da parte della
Giunta provinciale di studi geominerari, azioni promozionali e pubblicitarie, interventi di partecipazione a fiere e
convegni; l'art. 33 della L. P. 31 gennaio 1976, n. 12, prevede infatti che la Provincia possa assumere a proprio carico
gli oneri relativi alle attività sopradescritte. La documentazione costituente tali pratiche comprende: bozze di relazioni,
opuscoli, monografie, sceneggiature di opere audiovisive; relazioni tecniche geominerarie, documenti giustificativi
delle spese; carteggio vario, copie di delibere della Giunta provinciale relative a finanziamento di iniziative. Le pratiche
sono raccolte in fascicoli, uno per ogni pratica, e disposte in ordine alfabetico sui titoli originali dei fascicoli.
Note
146
(1) Pubblicata in B. U. 10 febbraio 1976, n. 6.
1.28.1
Pratiche di contributo. L. P. 31 gennaio 1976, n. 12
1976- 1982
- Baselga di Pinè
- Borgo valsugana
- Capriana
- Castello di Fiemme
- Cembra
- Concei
- Fornace
- Frassilongo
- Lona Lases
Contiene anche: 33 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
1.28.2
Pratiche di contributo. L. P. 31 gennaio 1976, n. 12
1971- 1983
- Molina di Ledro
- Pieve di Ledro
- Predazzo
- Storo
- Tesero/ Varena
- Trento
- Varena/ Daiano
Contiene anche: 27 tra disegni tecnici e mappe, 12 fotografie.
Busta
1.28.3
Pratiche di contributo. L. P. 31 gennaio 1976, n. 12. Contributi revocati
1979- 1995
- Cembra
- Fornace
- Storo
- Telve/ Castello di Fiemme/ Valfloriana
- Tesero/ Varena
Contiene anche: 20 tra disegni tecnici e mappe, 8 diapositive.
Busta
1.28.4
L. P. 31 gennaio 1976, n. 12. Studi geominerari, pubblicazioni, convegni
147
1976- 1979
Contiene anche: 40 tra disegni tecnici e mappe, 7 fotografie, 16 opuscoli pubblicitari a stampa.
Busta
1.28.5
L. P. 31 gennaio 1976, n. 12. Studi geominerari, pubblicazioni, convegni
1976- 1980
Contiene anche: 26 tra disegni tecnici e mappe, 4 fotografie, 7 opuscoli pubblicitari a stampa, 69 tagliandi di viaggio su linee
autoferrotranviarie urbane.
Busta
148
serie 29
Pratiche di contributo. L. 6 ottobre 1982, n. 752, 1983 - 1985
Contenuto
La serie è costituita da una sola busta, contenente pratiche relative a contributi per titolari di permessi di ricerca o di
concessioni di coltivazione in zone considerate interessanti ai fini dell'approvvigionamento di minerali di rilevante
interesse nazionale, i quali abbiano presentato programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei; tali contributi vengono
erogati in base a disposizioni contenute nella L. 6 ottobre 1982, n. 752 (1).
La serie è costituita da documentazione prodotta dal Servizio industria e miniere della Provincia, struttura di
coordinamento tecnico- amministrativo dell'Assessorato provinciale competente in materia mineraria; inizialmente tale
struttura mantiene la denominazione della omologa struttura regionale, l'Ispettorato generale dell'industria e delle
miniere; dopo la metà degli anni '70 la struttura assume la denominazione di Servizi dell'industria e dell'artigianato, ed a
partire dal 1980 quella di Servizio industria, per poi essere istituita ufficialmente con la denominazione di Servizio
industria e miniere.
I contributi sono previsti per: studi e rliievi di dettaglio geominerari, topografici, geofisici e chimici; lavori di ricerca
mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli; opere stradali, impianti igienico sanitari e
costruzioni per l'espletamento di servizi inerenti l'attività di ricerca; opere infrastrutturali ed altri lavori necessari al
compimento dell'attività mineraria.
I contributi vengono concessi con decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, sentito il parere
dell'amministrazione provinciale.
L'iter normale delle pratiche per quanto riguarda l'amministrazione provinciale, testimoniato dalla documentazione che
costituisce le pratiche stesse, è il seguente: le copie delle domande di contributo, indirizzate alla Direzione generale
delle miniere del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, vengono ricevute dalla struttura di coordinamento
dell'Assessorato provinciale competente in materia mineraria, struttura che nel periodo in questione è denominata
Servizio industria; le domande sono corredate di una relazione illustrativa del programma di ricerca, da una relazione
sulla società esercente, da una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante della società e da due certificati
di iscrizione della società stessa, uno relativo all'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'altro al registro delle
imprese della Camera di commercio di riferimento. L'Ufficio minerario del Servizio industria redige una relazione sulla
validità tecnica, economica e finanziaria della domanda di contributo; la relazione viene poi inviata alla Direzione
generale del Ministero, accompagnata dal parere dell'amministrazione provinciale, espresso dall'Assessore competente
o dal Presidente della Giunta.
Le pratiche sono raccolte in fascicoli per comune di riferimento; le pratiche relative ad uno stesso comune sono disposte
in ordine alfabetico sui nomi dei richiedenti il contributo. Nello spazio relativo al contenuto della busta è riportato
l'elenco dei fascicoli.
Note
(1) Pubblicata in G. U. 19 ottobre 1982, n. 288.
149
1.29.1
Pratiche di contributo. L. 6 ottobre 1982, n. 752
1983- 1985
- Storo
- Tesero
- Varena
Contiene anche: 12 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
150
serie 30
Nullaosta per l'esecuzione di elettrodotti, 1950- 1960; 1967 - 1968
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta delle pratiche relative ai nullaosta concessi dall'ufficio per l'esecuzione di elettrodotti
prodotte tra il 1950 ed il 1968; mancano le pratiche relative agli anni 1961- 1966.
Le competenze dell'ufficio in materia di concessione di nullaosta per l'esecuzione di elettrodotti sono ad esso attribuite
da norme contenute nel R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (1), "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici".
Il contenuto delle pratiche è di solito il seguente: richiesta del nullaosta spedita all'ufficio dall'Ufficio del Genio civile di
Trento o Bolzano (a partire dal 1967 la richiesta è spedita dalla sede di Trento dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica), con allegati copia dell'avviso di richiesta di autorizzazione alla costruzione di elettrodotto, copia della
richiesta di autorizzazione alla costruzione di elettrodotto, copia del progetto dell'elettrodotto; minuta del nullaosta
trasmesso all'Ufficio del Genio civile di Trento; a volte si trovano anche pratiche costituite da lettere di trasmissione di
ordinanze di istruttoria relative a domande di concessione di impianti idroelettrici e di derivazione di acque per scopi
idroelettrici spedite all'ufficio dall'Ufficio del Genio civile di Trento, con allegata la relativa ordinanza.
Le pratiche sono raccolte in fascicoli annuali, e quindi in buste.
Note
(1) Pubblicato in G. U. 8 gennaio 1934, n. 5.
1.30.1
Nullaosta per l'esecuzione di elettrodotti
1950- 1957
Contiene anche: 66 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.30.2
Nullaosta per l'esecuzione di elettrodotti
1958- 1960
Contiene anche: 75 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
1.30.3
Nullaosta per l'esecuzione di elettrodotti
1967- 1968
Contiene anche: 113 tra mappe e disegni tecnici.
Busta
151
serie 31
Pareri richiesti dal Servizio enti locali della Provincia autonoma di
Trento, 1985- 1994
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta delle pratiche relative alle richieste da parte del Servizio enti locali della Provincia
autonoma di Trento al Servizio minerario dei pareri previsti dalla L. P. 4 marzo 1980, n. 6 (1) nei confronti delle
amministrazioni comunali in materia di approvazione dei programmi di attuazione del Piano provinciale di utilizzazione
delle sostanze minerali (2) e dei pareri in merito ad altre deliberazioni delle amministrazioni comunali aventi attinenza
con l'esercizio di cave e discariche pertinenti alle cave, quali le deliberazioni relative alla determinazione dell'entità dei
relativi canoni.
Le pratiche sono costituite dalle richieste del Servizio enti locali, con allegate a volte le copie delle delibere dei consigli
comunali, e dalle minute dei pareri dell'ufficio.
Le pratiche sono raccolte in fascicoli annuali, a loro volta raccolti in buste.
Note
(1) Pubblicata in B. U. 6 marzo 1980, n. 12.
(2) Con L. P. 4 marzo 1980, n. 6, viene istituito il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali di seconda
categoria, cioè quelle relative alle cave; il piano stabilisce le zone suscettibili di attività estrattiva, le modalità di
sfruttamento, le infrastrutture necessarie. Ai sindaci dei comuni interessati è assegnata la competenza in materia di
adozione di programmi pluriennali di attuazione su scala comunale del piano provinciale.
1.31.1
Pareri richiesti dal Servizio enti locali della Provincia autonoma di Trento
1985- 1988
Contiene anche: 19 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
1.31.2
Pareri richiesti dal Servizio enti locali della Provincia autonoma di Trento
1989- 1990
Contiene anche: 25 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
1.31.3
Pareri richiesti dal Servizio enti locali della Provincia autonoma di Trento
1991- 1994
Contiene anche: 47 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
152
serie 32
Promemoria inviati al Dipartimento attività economiche della Provincia
autonoma di Trento, 1990- 1992
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta, nella quale sono raccolti i promemoria inviati dal Servizio minerario al
Dipartimento attività economiche della Provincia autonoma di Trento dal Servizio minerario (1).
I promemoria, numerati su base annuale, riguardano vari argomenti di competenza del dipartimento (interrogazioni
consiliari, informative su attività e fabbisogni del Servizio, etc. etc.) e si riferiscono agli anni compresi tra il 1990 ed il
1992.
I promemoria sono raccolti in fascicoli per anno di riferimento, ad inizio di ogni fascicolo si trova un prospetto
riportante l'elenco dei promemoria contenuti.
Note
(1) La delibera della Giunta provinciale n. 81915 del 5 agosto 1987, attiva il Servizio minerario e lo inquadra, secondo
l'articolazione dell'amministrazione provinciale in dipartimenti, servizi ed uffici, all'interno del Dipartimento attività
economiche.
1.32.1
Promemoria inviati al Dipartimento attività economiche della Provincia autonoma di Trento
1990- 1992
Busta
153
serie 33
Inventario delle risorse idriche regionali, 1912- 1969
Contenuto
La serie è costituita da una raccolta di dati relativi alle sorgenti idriche presenti nella Regione Trentino- Alto Adige.
Ad ogni sorgente è dedicato un fascicolo, costituito da:
- una scheda dei dati generali, che funge anche da coperta del fascicolo, riportante: il nome della sorgente, la sua quota
altimetrica, comune e località dove si trova la sorgente, la sua portata, caratteri fisici, chimici e batteriologici dell'acqua,
elenco dei documenti esistenti relativi alla sorgente (analisi dell'acqua), bibliografia tecnica relativa alla sorgente ed alla
zona in cui si trova
- una scheda, chiamata "intercalare n. 1", riportante: data del rilevamento, portata della sorgente, temperatura dell'acqua
e dell'aria
- una scheda, chiamata "intercalare n. 2", riportante risultati di analisi chimiche effettuate sull'acqua
- una scheda, chiamata "intercalare n. 3", riportante risultati di analisi batteriologiche effettuate sull'acqua.
I fascicoli sono numerati ed ordinati secondo tale numerazione. La numerazione è attribuita in modo tale che i fascicoli
risultano raggruppati per comune di riferimento, ed i comuni di riferimento risultano disposti in ordine alfabetico.
I fascicoli sono raccolti in buste, ciascuna delle quali contiene le pratiche relative ad uno o più comuni.
I titoli delle buste riportano le denominazioni del primo ed ultimo tra i comuni di riferimento delle pratiche contenute.
Nello spazio relativo al contenuto sono riportati gli estremi dei numeri dei fascicoli contenuti.
Per la rilevazione degli estremi cronologici sono state considerate le date dei rilevamenti riportati sulla scheda chiamata
"intercalare n. 1"; le schede sono state compilate presumibilmente dopo il passaggio di competenze in materia mineraria
alla Regione, e le date dei rilevamenti anteriori agli anni '50 sono state probabilmente riportate da altri documenti non
conservati in questa serie.
1.33.1
Inventario delle risorse idriche regionali. Ala- Bondo
1944- 1967
nn. 1- 122
Busta
1.33.2
Inventario delle risorse idriche regionali. Borgo- Castelfondo
1912- 1967
nn. 123- 270; mancano nn. 257 e 263
Busta
1.33.3
Inventario delle risorse idriche regionali. Castello di Fiemme- Darè
1946- 1967
nn. 271- 414; manca n. 347
154
Busta
1.33.4
Inventario delle risorse idriche regionali. Denno- Gargazzone
1926- 1968
nn. 415- 537
Busta
1.33.5
Inventario delle risorse idriche regionali. Giovo- Mezzolombardo
1937- 1967
nn. 538- 676
Busta
1.33.6
Inventario delle risorse idriche regionali. Moena- Pergine
1940- 1968
nn. 677- 800
Busta
1.33.7
Inventario delle risorse idriche regionali. Pergine- San Michele
1948- 1967
nn. 801- 933
Busta
1.33.8
Inventario delle risorse idriche regionali. S. Orsola- Volano
1928- 1969
nn. 934- 1058
Busta
155
serie 34
Symposium internazionale sui giacimenti minerari nelle Alpi, 1966- 1970
Contenuto
La serie è costituita da una raccolta di documentazione preparatoria relativa al Symposium internazionale sui giacimenti
minerari nelle Alpi tenutosi dall'11 al 18 settembre 1966 tra Trentino- Alto Adige e Friuli- Venezia Giulia.
Il Comitato organizzatore del Symposium ha sede presso il Distretto minerario di Trento; Presidente del comitato
organizzatore è il dottor Remo Albertini, allora Assessore regionale competente in materia di industria, trasporti e
miniere; Presidente del comitato scientifico è l'Ingegnere Capo del Distretto minerario di Trento.
Le prime 5 buste della serie contengono le bozze delle relazioni scientifiche, a stampa o dattiloscritte, con i testi delle
domande poste ai relatori durante la discussione e delle relative risposte del relatore, ed il materiale preparatorio; la
documentazione è raccolta in fascicoli disposti in ordine alfabetico sui cognomi dei relatori. Seguono 2 buste contenenti
altra documentazione relativa alle bozze delle relazioni scientifiche, ma raccolta in fascicoli per tematiche; gli
organizzatori hanno definito ciascuno dei temi trattati con una lettera dell'alfabeto, secondo il seguente schema, che dà
anche l'ordine ai fascicoli raccolti nella sesta e settima busta della serie:
A: mineralizzazioni nei calcari e dolomie del trias alpino;
B: mineralizzazioni uranifere;
C: mineralizzazioni nella forma a bellerophon;
D: mineralizzazioni nelle vulcaniti permiane;
E: giacimenti di talco, magnesite, brucite, quarzo;
F: geochimica;
G: altri studi su giacimenti;
H: giacimenti di torba e petrolio;
I: metodi di studio;
L: problemi tecnici.
1.34.1
Symposium internazionale sui giacimenti minerari nelle Alpi. Relazioni, da Aicard/ Gerard/ Lougnon a Burchardt
1966- 1967
Contiene anche: 63 tra disegni tecnici e mappe, 122 fotografie.
Busta
1.34.2
Symposium internazionale sui giacimenti minerari nelle Alpi. Relazioni, da Carretta/ Perna a Feruglio
1966
Contiene anche: 189 tra disegni tecnici e mappe, 108 fotografie.
Busta
1.34.3
156
Symposium internazionale sui giacimenti minerari nelle Alpi. Relazioni, da Förster a Münch
1966- 1967
Contiene anche: 138 tra disegni tecnici e mappe, 76 fotografie, 12 spezzoni di negativi fotografici.
Busta
1.34.4
Symposium internazionale sui giacimenti minerari nelle Alpi. Relazioni, da Murara a Schulz
1966- 1968
Contiene anche: 143 tra disegni tecnici e mappe, 98 fotografie.
Busta
1.34.5
Symposium internazionale sui giacimenti minerari nelle Alpi. Relazioni, da Stragiotti/ Ratti/ Armando a Zuffardi
1966
Contiene anche: 182 tra disegni tecnici e mappe, 118 fotografie.
Busta
1.34.6
Symposium internazionale sui giacimenti minerari nelle Alpi. Relazioni, sezioni A- E
1966- 1967
Contiene anche: 142 tra disegni tecnici e mappe, 3 fotografie.
Busta
1.34.7
Symposium internazionale sui giacimenti minerari nelle Alpi. Relazioni, sezioni F- L
1966- 1967
Contiene anche: 103 tra disegni tecnici e mappe, 49 fotografie.
Busta
1.34.8
Symposium internazionale sui giacimenti minerari nelle Alpi. Documentazione varia
1966- 1967
Elenchi delle relazioni, bozze dei discorsi inaugurali e delle relazioni alla tavola rotonda sulla miniera di Raibl, rassegna stampa, altro
materiale preparatorio al Symposium.
Contiene anche: 2 disegni tecnici, 72 fotografie, 30 ritagli di quotidiani.
Busta
1.34.9
Symposium internazionale sui giacimenti minerari nelle Alpi. Documentazione audiovisiva
[1966]
Contiene anche: 3 bobine di nastro magnetico audiofonico, 309 fotografie.
Busta
157
1.34.10
Symposium internazionale sui giacimenti minerari nelle Alpi. Schede di adesione
1966- 1968
Documentazione relativa alle adesioni al Symposium: schede di adesione, elenchi degli invitati ed indirizzari, corrispondenza relativa
alle adesioni ed alla spedizione delle copie degli atti del Symposium ai richiedenti.
Contiene anche: un opuscolo a stampa.
Busta
1.34.11
Symposium internazionale sui giacimenti minerari nelle Alpi. Contabilità
1966- 1970
Documentazione contabile relativa all'organizzazione del Symposium: documenti giustificativi delle spese e delle entrate, prospetti
sulla situazione di cassa, registri di cassa, carteggio relativo ai contributi ricevuti dal Comitato organizzatore.
Busta
158
serie 35
Registro dei provvedimenti legislativi, 1933- 1967
Contenuto
La serie è costituita da un unico registro, sul quale sono riportati gli estremi dei provvedimenti legislativi che
interessano l'ufficio (sia perché attinenti la materia mineraria che perché relativi alla gestione amministrativa e del
personale). Il registro riporta le norme suddivise e numerate progressivamente per anno di pubblicazione, con
descrizione sommaria del contenuto e riferimento alla relativa pubblicazione in Gazzetta o Bollettino ufficiale.
1.35.1
"Registro delle gazzette che interessano l'ufficio"
1933- 1967
Registro
159
serie 36
Disegni di legge in materia di cave, 1990- 1996
Contenuto
La serie è costituita da due buste contenenti documentazione preparatoria per la stesura di disegni di legge relativi alla
disciplina delle attività estrattive in materia di cave; tali disegni di legge fanno parte dell'attività di preparazione
legislativa che porterà poi all'approvazione della L. P. 11 marzo 1993, n. 7 (1), riportante norme integrative della L. P. 4
marzo 1980, n. 6, in materia di attività estrattiva del porfido, e della L. P. 16 dicembre 1993, n. 42 (2), riportante altre
modifiche alla L. P. 4 marzo 1980, n. 6.
La documentazione è costituita da bozze di disegni di legge, relazioni preparatorie, carteggio con vari soggetti, copie di
testi di leggi nazionali o di varie regioni.
Note
(1) Pubblicata in B. U. 23 marzo 1993, n. 13.
(2) Pubblicata in B. U. 28 dicembre 1993, n. 62.
1.36.1
Disegni di legge in materia di cave
1990- 1993
Busta
1.36.2
Disegni di legge in materia di cave
1990- 1996
Busta
160
serie 37
Documentazione relativa ai bilanci di previsione, 1994 - 1997
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta, nella quale è raccolta la documentazione relativa ai bilanci di previsione inviata
al Dipartimento attività economiche della Provincia autonoma di Trento dal Servizio minerario (1).
La documentazione, prodotta tra il 1994 ed il 1997, è costituita da: lettere di trasmissione al Dipartimento con allegati
prospetti e relazioni relative ai programmi di attività del Servizio e prospetti e relazioni relative alle problematiche del
settore minerario in funzione delle previsioni di spesa relative; circolari e promemoria relativi ai bilanci di previsione.
La documentazione è raccolta in fascicoli per anno di riferimento.
Note
((1) La delibera della Giunta provinciale n. 81915 del 5 agosto 1987, attiva il Servizio minerario e lo inquadra, secondo
l'articolazione dell'amministrazione provinciale in dipartimenti, servizi ed uffici, all'interno del Dipartimento attività
economiche; a partire dal 1996 il Servizio è collocato all'interno del Dipartimento industria, artigianato e commercio.
1.37.1
Documentazione relativa ai bilanci di previsione
1994- 1997
Busta
161
serie 38
Giornali di entrata e di uscita dei beni mobili, 1952- 1976
Contenuto
La serie raccoglie i Giornali di entrata e di uscita dei beni mobili.
I primi 4 registri della serie sono giornali di entrata, relativi al periodo compreso tra 1954 e 1976; ciascuno dei registri si
riferisce ad una specifica categoria di beni mobili facenti parte della dotazione dell'ufficio, e riporta, per ogni singolo
bene, i seguenti dati: numero di inventario, estremi del buono di carico, descrizione del bene, provenienza, numero di
unità costituenti il bene, valore del bene, sua destinazione. I 4 registri sono disposti secondo l'ordine dato dalla
successione numerica delle categorie identificanti le tipologie di beni mobili: categoria 1a mobili, arredi, macchinari
d'ufficio; categoria 1b suppellettili ed arredi domestici; categoria 2 libri e pubblicazioni; categoria 3 automezzi e
materiale tecnico.
L'ultimo registro è un giornale di entrata ed uscita delle materie di facile consumo e degli oggetti fragili esistenti presso
l'ufficio, relativo al periodo compreso tra il 1952 ed il 1969.
1.38.1
Giornale di entrata e di uscita dei beni mobili. Categoria I a
1954 luglio 2- 1972 febbraio 29
Contiene anche, sciolti: vari prospetti relativi a variazioni e consistenza dei beni mobili, buoni di scarico dei beni mobili.
Registro
1.38.2
Giornale di entrata e di uscita dei beni mobili. Categoria I b
1954 dicembre 31- 1968 dicembre 31
Contiene anche, sciolti: un prospetto delle variazioni dei beni mobili relativo all'anno 1953, buoni di scarico dei beni mobili.
Registro
1.38.3
Giornale di entrata e di uscita dei beni mobili. Categoria II.
1954 luglio 2- 1976 giugno 30
Contiene anche, sciolti: un prospetto delle variazioni dei beni mobili relativo all'anno 1953, vari elenchi delle pubblicazioni
costituenti la biblioteca dell'ufficio.
Registro
1.38.4
Giornale di entrata e di uscita dei beni mobili. Categoria III.
1954 dicembre 20- 1970 dicembre 31
Contiene anche, sciolti: un prospetto delle variazioni dei beni mobili relativo all'anno 1953, buoni di scarico dei beni mobili, altri
prospetti riportanti elenchi di beni mobili.
Registro
162
1.38.5
Registro delle materie di facile consumo e degli oggetti fragili esistenti presso l'ufficio
1952 aprile 23- 1969 novembre 21
Registro
163
serie 39
Contabilità dei beni mobili, 1923- 1972
Contenuto
La serie è costituita da due buste nelle quali è raccolta la documentazione relativa alla gestione dei beni mobili del
Distretto minerario di Trento negli anni compresi tra il 1923 ed il 1972.
La prima busta contiene la documentazione relativa ai beni mobili prodotta tra il 1923 ed il 1951. La documentazione è
raccolta in fascicoli per esercizio finanziario, tranne il caso di un fascicolo riguardante l'intero periodo compreso tra il
secondo semestre del 1943 ed il primo semestre del 1948. La documentazione che si può trovare nei fascicoli è la
seguente: prospetti riportanti inventari dei beni mobili, prospetti riportanti le variazioni dei beni mobili, verbali di
consegna dei beni mobili relativi a passaggi di consegne fra i l dirigente ed il suo successore, conti giudiziali dei beni
mobili, buoni di carico o scarico dei beni mobili, bollettari dei buoni di carico relativi a beni mobili, minute di lettere di
trasmissione dei prospetti al ministero competente in materia mineraria.
La seconda busta contiene la documentazione relativa ai beni mobili prodotta tra il 1951 ed il 1972. La documentazione
è raccolta in fascicoli per tipologia documentaria, e comprende: prospetti riportanti inventari dei beni mobili, prospetti
riportanti le entrate dei beni mobili, prospetti riportanti le variazioni dei beni mobili allegati a minute di lettere di
trasmissione all'Assessorato regionale alle finanze e patrimonio, prospetti riportanti le variazioni dei beni mobili allegati
a lettere di trasmissione dall'Assessorato regionale alle finanze e patrimonio, buoni di carico o scarico dei beni mobili,
minute di lettere di trasmissione all'Assessorato regionale alle finanze e patrimonio di buoni di carico o scarico e
proposte di assunzione in carico di beni mobili, modulistica.
1.39.1
Contabilità dei beni mobili
1923- 1955
Contiene anche: 4 disegni tecnici, 1 fotografia.
Busta
1.39.2
Contabilità dei beni mobili
1951- 1972
Busta
164
serie 40
Contabilità relativa alle spese d'ufficio, 1963- 1974
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta, nella quale sono raccolti i rendiconti mensili delle spese sostenute dall'ufficio su
anticipazioni di credito erogate dalla Regione. I rendiconti si riferiscono alle spese sostenute per l'attività dell'ufficio tra
il 1966 ed il 1973; le spese riguardano l'acquisto di materiale di cancelleria, pubblicazioni periodiche e monografie,
materiale fotografico, materiali ed attrezzature per analisi mineralogiche, affitto di automezzi.
L'ufficio non dispone di una cassa propria, e riceve i fondi necessari all'espletamento delle proprie attività tramite
anticipazioni di credito su un apposito conto corrente intestato al Capo dell'ufficio da parte della Regione.
I rendiconti sono raccolti in fascicoli per esercizio finanziario di riferimento. Fino al 1970 le spese relative all'affitto di
automezzi sono registrate su rendiconti specifici, dal 1971 in poi sono comprese nei rendiconti relativi alle spese
d'ufficio.
Con i rendiconti si trovano le minute delle relative lettere di tramissione indirizzate all'Assessorato alle finanze e
patrimonio ed alla Ragioneria generale della Regione. Ad ogni rendiconto sono allegati un elenco delle spese sostenute
ed i documenti giustificativi di tali spese, contrassegnati da un numero d'ordine.
1.40.1
Contabilità relativa alle spese d'ufficio
1963- 1974
Contiene anche, a fine busta: fascicoli contenenti comunicazioni di avvenute aperture di credito della Ragioneria generale della
Regione, buoni di prelevamento emessi su ordini di accreditamento, fatture, circolari relative alla contabilità, modulistica; tre registri
di cassa ad uso interno, uno dei quali relativo al periodo compreso tra il 1963 ed il 1966; fascicolo "Contratto appalto pulizia",
contenente atti di appalto e documenti giustificativi delle spese relative al servizio di pulizia dell'ufficio tra il 1968 ed il 1970.
Busta
165
serie 41
Contabilità relativa alle spese postali, 1963- 1969
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta dei documenti giustificativi delle spese postali sostenute dall'ufficio tra il 1964 ed il
1969.
Con i documenti giustificativi delle spese postali si trovano le minute delle relative lettere di tramissione spedite
mensilmente o bimestralmente all'Assessorato alle finanze e patrimonio della Regione.
La documentazione è raccolta in fascicoli per esercizio finanziario di riferimento. I fascicoli sono a loro volta raccolti in
buste.
1.41.1
Contabilità relativa alle spese postali
1963- 1967
Busta
1.41.2
Contabilità relativa alle spese postali
1967- 1969
Busta
166
serie 42
Registri delle indennità di trasferta, 1937 - 1963
Contenuto
La serie è costituita dalla raccolta dei registri riportanti dati relativi alle trasferte dei funzionari dell'ufficio per cause di
servizio ed alle relative indennità.
I registri riportano i seguenti dati: numero della tabella delle indennità di trasferta sulla quale è registrata la missione,
data del titolo di pagamento, data e motivo della missione, numero di giorni impiegati, importo lordo e netto
dell'indennità.
I primi due registri della serie si riferiscono rispettivamente a trasferte pagate da privati ed a trasferte pagate dallo Stato.
Gli ultimi due registri della serie si riferiscono ciascuno alle trasferte di un solo funzionario.
1.42.1
"Gite Privati"
1937 luglio 12- 1939 luglio 27
Registro
1.42.2
"Gite Stato..."
1937 settembre 6- 1940 agosto 8
Registro
1.42.3
"Registro delle gite dei funzionari fuori sede..."
1945 ottobre 1- 1947 dicembre 23
Registro
1.42.4
"Ingegner Perna"
1959 gennaio 7- 1963 gennaio 31
Contiene anche: vari prospetti sciolti relativi alle indennità di trasferta.
Registro
1.42.5
"Janes"
1959 gennaio 29- 1963 gennaio 15
Registro
167
serie 43
Registri relativi alla gestione della miniera di Civaron, 1920- 1924
Contenuto
La serie è costituita da un registro di cassa ed un registro delle paghe degli operai, relativi alla gestione della miniera di
Civaron, in Valsugana.
Dall'esame dell'archivio risultano le seguenti notizie: la miniera è stata riattivata dall'amministrazione militare
nell'immediato primo dopoguerra, per poi essere gestita dal Commissariato generale civile di Trento a partire dal
febbraio del 1920; l'Ufficio minerario per la Venezia Tridentina ha avuto mansioni ispettive sulla gestione della miniera
fino alla sua chiusura, avvenuta nel 1921, e dal giugno del 1923 al maggio del 1924 il Distretto minerario di Trento ne
ha curato la contabilità di liquidazione.
1.43.1
"Giornale di cassa"
1920 marzo 6- 1924 maggio 9
Registro
1.43.2
"Registro paghe e liquidazioni operai..."
1921 gennaio- 1922 febbraio
Registro
168
serie 44
Miscellanea, 1952- 1991
Contenuto
La serie è costituita da tre buste, la prima delle quali contenente documentazione per la quale non è stato possibile
trovare adeguata collocazione in altre serie, le successive contenenti una raccolta di ritagli di quotidiani, estratti o intere
copie di periodici a stampa, perlopiù in fotocopia, riportanti articoli aventi attinenza con i vari aspetti della materia
mineraria, sia sociali che economici che amministrativi.
1.44.1
Miscellanea
1952- 1986
Un fascicolo di mappe, fotografie, disegni tecnici; un fascicolo di copie di verbali di assemblee di società di diritto privato operanti in
campo minerario prodotti nel corso del 1967 (1); un progetto, datato giugno 1986 relativo ad un macchinario per la segagione del
porfido.
Contiene anche: 8 mappe, 99 disegni tecnici, 8 fotografie.
Busta
Note
(1) La documentazione che costituisce il fascicolo è stata versata all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento insieme
all'archivio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Tale fondo si trovava depositato presso l'Ospedale psichiatrico di Pergine,
insieme con documentazione degli archivi della Direzione servizi agrari della Regione e dell'Assessorato provinciale all'agricoltura.
1.44.2
Rassegna stampa
1986- 1989
Busta
1.44.3
Rassegna stampa
1990- 1991
Busta
169
Ente
Consiglio provinciale delle miniere della Provincia autonoma di Trento
1973 agosto 24-
Archivi prodotti
Fondo Consiglio provinciale delle miniere della Provincia autonoma di Trento, 01/01/1974 - 31/12/1978
Storia
Il Consiglio provinciale per le miniere viene istituito con L. P. 24 agosto 1973, n. 34 (1). La permanenza in carica dei
membri del Consiglio è prevista come coincidente con quella della legislatura provinciale nella quale sono stati
nominati.
Condizione giuridica
Organo consultivo della Giunta provinciale.
Funzioni, occupazioni e attività
La legge istitutiva assegna al Consiglio provinciale delle miniere le funzioni svolte a livello nazionale dal Consiglio
superiore delle miniere, e cioè le funzioni assegnategli con R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (2): funzione consultiva in
materia di opposizioni a provvedimenti di decadimento di permessi di ricerca, decreti di concessione mineraria,
permessi di cessazione di attività di coltivazione mineraria, dichiarazioni di pubblica utilità di opere eseguite al di fuori
del perimetro della miniera, rinunce alla concessione, decadenza dalla concessione, costituzione di consorzi obbligatori
per la coltivazione di cave o miniere (3)
Il Consiglio provinciale delle miniere è inoltre tenuto ad esprimere il proprio parere ogni volta che ne sia richiesto dal
Presidente della Giunta provinciale.
Al Consiglio provinciale delle miniere è inoltre attribuita la funzione consultiva prevista dalle altre norme vigenti in
materia mineraria, funzione consultiva che fino all'attuazione del secondo Statuto di autonomia era attribuita al
Consiglio regionale delle miniere [vedi scheda specifica]:
- con L. R. 21 novembre 1958, n. 28 (4), viene attribuita la funzione consultiva in materia di permessi di ricerca e
concessioni relative ad idrocarburi liquidi e gassosi;
- con L. R. 8 novembre 1968, n. 41 (5), viene attribuita la funzione consultiva in materia di svolgimento di indagini da
parte del Laboratorio geominerario;
- con L. P. 24 agosto 1973, n. 33 (6), viene attribuita la funzione consultiva in materia di concessione di contributi per
imprese esercenti attività estrattiva nel settore del porfido, dei marmi e delle pietre ornamentali;
- con L. P. 31 gennaio 1976, n. 12 (7), viene attribuita la funzione consultiva in materia di concessione di contributi
relativi a spese per ricerche minerarie ed in materia di concessione di contributi a imprese esercenti attività estrattiva nel
settore del porfido, dei marmi e delle pietre ornamentali;
- con L. P. 12 dicembre 1978, n. 59 (8), viene attribuita la funzione consultiva in materia di predisposizione ed
approvazione del piano stralcio di utilizzazione delle sostanze minerali di seconda categoria (9); inoltre due componenti
del Consiglio provinciale delle miniere sono chiamati a far parte, come membri temporanei, del Comitato tecnico
interdisciplinare della Provincia [vedi scheda specifica];
170
- con L. 6 ottobre 1982, n. 752 (10), viene attribuita la funzione consultiva nei confronti del Ministero dell'industria in
materia di: scelta delle zone considerate interessanti ai fini dell'approvvigionamento di minerali di rilevante interesse
nazionale; approvazione dei progetti di ricerca da presentarsi da parte dei titolari di permessi di ricerca in tali zone;
concessione di contributi ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione in tali zone che abbiano
presentato programmi di ricerca e sviluppo considerati idonei;
- con L. P. 18 febbraio 1988, n. 6 (11), viene attribuita la funzione consultiva in materia di interventi urgenti per la
tutela delle sorgenti minerali e termali senza concessione, in materia di progetti per la sistemazione di aree dissestate da
attività estrattive cessate, ed in materia di conferma di concessioni minerarie.
Struttura amministrativa
La legge istitutiva prevede per il Consiglio provinciale delle miniere la seguente composizione:
- l'Assessore al quale è assegnata la materia mineraria, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia forestale;
- un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la tutela del paesaggio;
- il dirigente dei servizi minerari della Provincia;
- un esperto in materie giuridiche;
- un esperto nelle discipline geologiche;
- un esperto nelle discipline minerarie;
- un ingegnere minerario o un perito minerario;
- un rappresentante degli industriali del settore delle miniere;
- un rappresentante degli industriali del settore delle cave;
- un rappresentante dei lavoratori delle miniere;
- un rappresentante dei lavoratori delle cave.
I rappresentanti delle categorie economiche sopraelencati vengono nominati su designazione delle rispettive
organizzazioni sindacali.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria.
Dopo l'attivazione dell'Ufficio per gli affari amministrativi ed economici del Servizio minerario di Trento [vedi scheda
specifica], avvenuta nel corso del 1993 in base a disposizioni contenute nella delibera della Giunta provinciale n. 13780
del 4 novembre 1988, le funzioni di segreteria del Consiglio sono appannaggio dell'Ufficio stesso.
Contesto generale
Il Consiglio provinciale delle miniere dipende direttamente dalla Giunta provinciale della Provincia autonoma di
Trento, ed è da essa nominato su proposta dell'Assessore al quale è assegnata la materia mineraria
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: le norme legislative, per
le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Note
(1) Pubblicata in B. U. 4 settembre 1973, n. 38
171
(2) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(3) Nella legislazione italiana la definizione della materia mineraria è articolata in due ambiti principali: da una parte le
miniere, ambito che comprende anche acque minerali, idrocarburi, sostanze radioattive; dall'altra le cave, ambito che
comprende anche le torbiere.
La distinzione fondamentale tra miniere e cave è stabilita dall'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, e riguarda le
tipologie di sostanze minerali ricercate e coltivate (è definito come coltivazione lo sfruttamento sistematico di una
miniera o cava), suddivise in due categorie secondo i seguenti elenchi:
1) Sono classificate come miniere le lavorazioni costituite dalla ricerca e coltivazione di minerali metalliferi, di arsenico
e zolfo, di grafite; di combustibili solidi, liquidi e gassosi; di rocce asfaltiche e bituminose; di fosfati; di sali alcalini
semplici e complessi e loro associati; di caolino, bauxite, fluorina, baritina, talco, asbesto, marna da cemento, sostanze
radioattive; di acque minerali e termali; di vapori, gas ed energie del sottosuolo suscettibili di utilizzo industriale.
2) Sono classificate come cave le lavorazioni costituite dalla coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed
idrauliche non compresi nel precedente elenco, e la coltivazione delle torbe.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere.
Con la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301), viene aggiornata la classificazione
delle sostanze minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n.
1443:
- I categoria: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano
impiegati direttamente; grafite; combustibili solidi, liquidi e gassosi; rocce asfaltiche e bituminose; fosfati; sali alcalini e
magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre
con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; pietre preziose, granati corindone, bauxite, leucite,
magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; sostanze
radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas;
- II categoria: materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, torbe, terre
coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere. Il medesimo iter è previsto per stabilire il passaggio di sostanze comprese nella seconda categoria alla prima.
La giurisprudenza ha applicato il principio classificatorio del decreto del 1927:
- secondo il parere del Consiglio superiore delle miniere del 10 novembre 1931 il concetto di miniera comprende
qualunque forma di lavorazione ed utilizzazione delle sostanze comprese nel primo elenco (A. Montel, "Codice
minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pag. 109);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 876 del 13 marzo 1933 definisce le cave quali luoghi nei quali, mediante tagli
ed escavazioni, si cavano da giacimenti sotterranei o affioranti pietre, marmi o altre materie (escludendo quindi dal
concetto di cava la semplice utilizzazione di detriti senza escavazioni) (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 3199 del 10 agosto 1934 precisa che, almeno ai sensi della legge sugli
infortuni, anche il greto di un fiume o torrente costituisce una cava, quando da esso si estraggono materiali commerciali
quali sabbia e ghiaia con una industria sia pure di modesta entità (A. Montel, cit., pag. 108);
172
- la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 2 luglio 1936 stabilisce che il greto di un fiume o torrente
costituisce una cava solo se l'estrazione di materiale avviene con mezzi meccanici o comunque mediante l'escavazione
di trincee o tagli più o meno profondi (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 2129 del 17 luglio 1974 ribadisce la non pertinenza della collocazione dei
giacimenti (a cielo aperto, affiorante, sotterranea) quale fattore di distinzione tra miniera e cava (M. Sertorio, "Miniere e
cave tra disciplina nazionale e regionale", Il sole 24 ore- Pirola, Milano 2003, pag. 6).
(4) Pubblicata in B. U. 25 novembre 1958, n. 48.
(5) Pubblicata in B. U. 12 novembre 1968, n. 48.
(6) Pubblicata in B. U. 4 settembre 1973, n.38.
(7) Pubblicata in B. U. 10 febbraio 1976, n. 6.
(8) Pubblicata in B. U. 27 dicembre 1978, n. 67.
(9) Vedi nota 3.
(10) Pubblicata in G. U. 19 ottobre 1982, n. 752.
(11) Pubblicata in B. U. 1 marzo 1988, n. 10.
173
fondo 2.
Consiglio provinciale delle miniere della Provincia autonoma di Trento,
1974 - 1978
1 busta; metri lineari 0.08
Soggetti produttori
Consiglio provinciale delle miniere della Provincia autonoma di Trento, 1973 agosto 24-
Modalità di acquisizione e versamento
Il versamento del fondo qui descritto all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento è stato effettuato in
data 16 gennaio 2004.
Contenuto
Il fondo qui descritto è costituito dalla documentazione prodotta dal Consiglio provinciale delle miniere della Provincia
autonoma di Trento, organo consultivo della Giunta provinciale in materia mineraria.
Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo si presentava in uno stato di conservazione buono. L'intervento di ordinamento si è rivolto prima
all'individuazione, all'interno del complesso documentario relativo all'amministrazione mineraria pervenuto all'Archivio
provinciale, della documentazione appartenente al fondo qui descritto, quindi alla ricostruzione dell'unità archivistica
originale e della relativa serie documentaria.
La struttura dell'archivio è costituita da una sola serie documentaria.
Le informazioni riportate nell'introduzione alla serie riguardano le tipologie documentarie costituenti l'unità archivistica
che costituisce la serie.
La descrizione si ferma al livello della unità archivistica, la busta. I dati riportati relativamente ad ogni unità sono i
seguenti: titolo, estremi cronologici, specificazione del contenuto, definizione archivistica. Inoltre, nello spazio relativo
al contenuto, si è segnalata l'eventuale presenza di materiale particolare (come mappe, fotografie, opuscoli e fogli a
stampa, ecc.) e di documentazione individuata da estremi cronologici lontani da quelli che individuano la maggior parte
della documentazione costituente l'unità.
Gli estremi cronologici sono rilevati considerando le date di tutta la documentazione contenuta.
Nel campo riservato alla segnatura dell'unità, posto in prossimità del margine destro del testo, si trovano riportati: il
numero corrispondente alla classificazione, costituito da numero del fondo e della serie; il numero dell'unità (il numero
che compare in neretto in testa ad ogni scheda in prossimità del margine sinistro del testo). Riportati in etichetta anche
sui dorsi delle scatole o delle buste di conservazione, questi numeri permettono l'individuazione fisica del pezzo.
174
serie 1
Carteggio ed atti, 1974- 1978
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta contenente la documentazione prodotta dal Consiglio provinciale delle miniere.
La documentazione è raccolta in fascicoli.
Nello spazio dedicato al contenuto della busta sono riportati i titoli originali o attribuiti dei fascicoli, la descrizione del
rispettivo contenuto ed i rispettivi estremi cronologici.
2.1.1
Carteggio ed atti
1974- 1978
- "Legge mineraria": copie di testi di legge: L. P. 24 agosto 1973, n. 33 (1), relativa a provvidenze per l'industria estrattiva; L. P. 8
novembre 1974, n. 18 (2), relativa a provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie; legge regionale della Regione Lombardia
14 giugno 1975, n. 92 (3), relativa alla disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava; contiene anche copia della L. R.
20 marzo 1964, n. 17 (4), relativa a provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie; 1964- 1975.
- "Verbali": verbali delle sedute del Consiglio; 1974- 1977.
- "Ordine del giorno": copie degli ordini del giorno delle sedute del Consiglio; 1974- 1977.
- "Varie. Appunti": corrispondenza con vari soggetti relativa ad argomenti vari; copie di ordini del giorno delle sedute del Consiglio;
appunti manoscritti; prospetti statistici; copie di testi di legge e di disegni di legge; 1974- 1978.
- "Stampa": 7 ritagli di quotidiani riportanti notizie attinenti la materia mineraria; 1974- 1978.
- "Convocazione seduta": minute delle lettere di avviso di convocazione del Consiglio; 1974- 1978.
- "Osservazioni disegno di legge": una copia del testo delle osservazioni presentate dal Consiglio su di un disegno di legge relativo ad
incentivi per l'industria, allegata alla minuta della relativa lettera di tramissione ai membri del Consiglio; 1977.
Busta
Note
(1) Pubblicata in B. U. 4 settembre 1973, n. 38.
(2) Pubblicata in B. U. 26 novembre 1974, n. 55.
(3) Pubblicata in G. U. 26 settembre 1975, n. 257.
(4) Pubblicata in B. U. 31 marzo 1964, n. 13.
175
Ente
Comitato tecnico interdisciplinare della Provincia autonoma di Trento
1978 dicembre 12-
Archivi prodotti
Fondo Comitato tecnico interdisciplinare della Provincia autonoma di Trento, 01/01/1978 - 31/12/2000
Storia
Il Comitato tecnico interdisciplinare viene istituito con L. P. 12 dicembre 1978, n. 59 (1).
Con L. P. 4 marzo 1980, n. 6 (2), viene sancita la nuova costituzione del Comitato.
Condizione giuridica
Organo tecnico- consultivo della Giunta provinciale.
Funzioni, occupazioni e attività
La legge istitutiva del Comitato istituisce il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali di seconda
categoria, cioè quelle relative alle cave (3).
Il piano stabilisce le zone suscettibili di attività estrattiva, le modalità di sfruttamento, le infrastrutture necessarie; al
Comitato tecnico è assegnato il compito di elaborare la proposta del piano.
Il Comitato è chiamato inoltre a svolgere attività di consulenza:
1) nei confronti della Giunta provinciale: sull'approvazione del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze
minerali; sull'adozione del modello tipo di disciplinare di concessione.
2) nei confronti dei sindaci dei comuni interessati: sull'adozione di programmi pluriennali di attuazione su scala
comunale del piano provinciale; sull'ammissibilità delle domande di autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere e
sull'ammontare delle relative cauzioni a garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare di
concessione; su eventuali modifiche al disciplinare stesso; sulla suddivisione in lotti delle aree suscettibili di attività
estrattiva; sulle domande di assegnazione di più lotti ad un'unica società cooperativa o a più imprese tra loro associate;
sulle autorizzazioni di ricerca e relativi canoni.
Con L. P. 4 marzo 1980, n. 6, al Comitato viene affidata anche la attività di consulenza nei confronti dei sindaci in
materia di adozione di programmi pluriennali di attuazione su scala comunale del piano provinciale.
Con L. P. 18 febbraio 1988, n. 6 (4), al Comitato viene affidata anche la attività di consulenza nei confronti della Giunta
provinciale in materia di
- predisposizione ed approvazione di progetti pluriennali di interventi per opere infrastrutturali e di miglioramento
dell'ambiente di lavoro nelle cave;
- concessione di contributi per l'utilizzazione degli scarti delle cave di porfido;
- adozione di progetti per la sistemazione di aree dissestate da attività estrattive cessate;
viene inoltre assegnata al Comitato la consulenza nei confronti dei sindaci in materia di autorizzazione alla
realizzazione di strutture e impianti fissi di lavorazione all'interno di aree estrattive.
176
Con L. P. 16 dicembre 1993, n. 42 (5), riportante modifiche alla L. P. 4 marzo 1980, n. 6, al Comitato è assegnata la
facoltà di assumere determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico, sempre nell'ambito
dei permessi di ricerca e coltivazione di cave e torbiere.
Con L. P. 20 marzo 2000, n. 3 (6), al Comitato è assegnata la consulenza nei confronti delle amministrazioni comunali
in materia di rilascio di concessione edilizia o autorizzazione edilizia relativamente alla realizzazione di strutture e
impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio dell'attività di lavorazione del materiale estratto; al
Comitato spetta il parere in merito alla compatibilità di strutture e impianti con la possibilità di sfruttamento dei
giacimenti.
Struttura amministrativa
La legge istitutiva prevede per il Comitato tecnico interdisciplinare la seguente composizione:
membri permanenti:
- quattro funzionari addetti rispettivamente alle materie dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, delle foreste, delle
miniere;
- un esperto in organizzazione aziendale industriale;
- il medico provinciale o un suo delegato;
membri destinati a restare in carica per il periodo necessario all'esame del piano provinciale di utilizzazione delle
sostanze minerali
- due componenti la Commissione urbanistica provinciale;
- due componenti la Commissione per la tutela del paesaggio;
- due componenti il Consiglio provinciale delle miniere [vedi scheda specifica];
- due componenti il Comitato tecnico forestale;
- due esperti in organizzazione aziendale industriale
Il Comitato è diretto e convocato dall'assessore competente in materia di cave e torbiere.
La L. P. 4 marzo 1980, n. 6, prevede tra i membri permanenti del Comitato anche il Capo dell'ufficio cui è affidata la
competenza in materia di polizia mineraria.
Con L. P. 18 febbraio 1988, n. 6 tra i membri permanenti del Comitato è previsto anche un funzionario del Servizio
geologico.
Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate al Distretto minerario di Trento [vedi scheda specifica], tranne il
periodo compreso tra il 1980 ed il 1985, quando passano all'Ufficio minerario del Servizio industria e miniere [vedi
scheda specifica]. Dopo l'attivazione dell'Ufficio per gli affari amministrativi ed economici del Servizio minerario di
Trento [vedi scheda specifica], avvenuta nel corso del 1993 in base a disposizioni contenute nella Delibera della Giunta
provinciale n. 13780 del 4 novembre 1988, le funzioni di segreteria del Comitato sono appannaggio dell'Ufficio stesso.
Contesto generale
Il Comitato tecnico interdisciplinare dipende direttamente dalla Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento,
ed è da essa nominato.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
177
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: le norme legislative, per
le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Note
(1) Pubblicata in B. U. 27 dicembre 1978, n. 67.
(2) Pubblicata in B. U. 6 marzo 1980, n. 12.
(3) Nella legislazione italiana la definizione della materia mineraria è articolata in due ambiti principali: da una parte le
miniere, ambito che comprende anche acque minerali, idrocarburi, sostanze radioattive; dall'altra le cave, ambito che
comprende anche le torbiere.
La distinzione fondamentale tra miniere e cave è stabilita dall'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, e riguarda le
tipologie di sostanze minerali ricercate e coltivate (è definito come coltivazione lo sfruttamento sistematico di una
miniera o cava), suddivise in due categorie secondo i seguenti elenchi:
1) Sono classificate come miniere le lavorazioni costituite dalla ricerca e coltivazione di minerali metalliferi, di arsenico
e zolfo, di grafite; di combustibili solidi, liquidi e gassosi; di rocce asfaltiche e bituminose; di fosfati; di sali alcalini
semplici e complessi e loro associati; di caolino, bauxite, fluorina, baritina, talco, asbesto, marna da cemento, sostanze
radioattive; di acque minerali e termali; di vapori, gas ed energie del sottosuolo suscettibili di utilizzo industriale.
2) Sono classificate come cave le lavorazioni costituite dalla coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed
idrauliche non compresi nel precedente elenco, e la coltivazione delle torbe.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere.
Con la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301), viene aggiornata la classificazione
delle sostanze minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n.
1443:
- I categoria: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano
impiegati direttamente; grafite; combustibili solidi, liquidi e gassosi; rocce asfaltiche e bituminose; fosfati; sali alcalini e
magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre
con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; pietre preziose, granati corindone, bauxite, leucite,
magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; sostanze
radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas;
- II categoria: materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, torbe, terre
coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere. Il medesimo iter è previsto per stabilire il passaggio di sostanze comprese nella seconda categoria alla prima.
La giurisprudenza ha applicato il principio classificatorio del decreto del 1927:
- secondo il parere del Consiglio superiore delle miniere del 10 novembre 1931 il concetto di miniera comprende
qualunque forma di lavorazione ed utilizzazione delle sostanze comprese nel primo elenco (A. Montel, "Codice
minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pag. 109);
178
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 876 del 13 marzo 1933 definisce le cave quali luoghi nei quali, mediante tagli
ed escavazioni, si cavano da giacimenti sotterranei o affioranti pietre, marmi o altre materie (escludendo quindi dal
concetto di cava la semplice utilizzazione di detriti senza escavazioni) (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 3199 del 10 agosto 1934 precisa che, almeno ai sensi della legge sugli
infortuni, anche il greto di un fiume o torrente costituisce una cava, quando da esso si estraggono materiali commerciali
quali sabbia e ghiaia con una industria sia pure di modesta entità (A. Montel, cit., pag. 108);
- la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 2 luglio 1936 stabilisce che il greto di un fiume o torrente
costituisce una cava solo se l'estrazione di materiale avviene con mezzi meccanici o comunque mediante l'escavazione
di trincee o tagli più o meno profondi (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 2129 del 17 luglio 1974 ribadisce la non pertinenza della collocazione dei
giacimenti (a cielo aperto, affiorante, sotterranea) quale fattore di distinzione tra miniera e cava (M. Sertorio, "Miniere e
cave tra disciplina nazionale e regionale", Il sole 24 ore- Pirola, Milano 2003, pag. 6).
(4) Pubblicata in B. U. 1 marzo 1988, n. 10.
(5) Pubblicata in B. U. 28 dicembre 1993, n. 62.
(6) Pubblicata in B. U. 28 marzo 2000, n. 13, supplemento n. 2.
179
fondo 3.
Comitato tecnico interdisciplinare della Provincia autonoma di Trento,
1978- 2000
5 buste; metri lineari 0.48
Soggetti produttori
Comitato tecnico interdisciplinare della Provincia autonoma di Trento, 1978 dicembre 12-
Modalità di acquisizione e versamento
Il versamento del fondo qui descritto all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento è stato effettuato in
data 16 gennaio 2004.
Contenuto
Il fondo qui descritto è costituito dalla documentazione prodotta dal Comitato tecnico interdisciplinare della Provincia
autonoma di Trento, organo tecnico- consultivo della Giunta provinciale in materia mineraria.
Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo si presentava in uno stato di conservazione buono.
L'intervento di ordinamento si è rivolto prima all'individuazione, all'interno del complesso documentario relativo
all'amministrazione mineraria pervenuto all'Archivio provinciale, della documentazione appartenente al fondo qui
descritto, quindi alla ricostruzione delle unità archivistiche originali e della relativa serie documentaria.
La struttura dell'archivio non risulta articolata secondo campi di attività o secondo l'organizzazione istituzionale, ma è
costituita da una sola serie di carteggio ed atti degli affari dell'ufficio.
L'ordine delle unità all'interno della serie è cronologico sulle date della documentazione.
Le informazioni riportate nell'introduzione alla serie riguardano le tipologie documentarie costituenti le unità
archivistiche che compongono la serie, i riferimenti ai provvedimenti legislativi che determinano la produzione della
serie.
La descrizione si ferma al livello della unità archivistica, la busta. I dati riportati relativamente ad ogni unità sono i
seguenti: titolo, estremi cronologici, specificazione del contenuto, definizione archivistica. Inoltre, nello spazio relativo
al contenuto, si è segnalata l'eventuale presenza di materiale particolare (come mappe, fotografie, opuscoli e fogli a
stampa, ecc.).
Gli estremi cronologici sono rilevati considerando le date di tutta la documentazione contenuta.
Nel campo riservato alla segnatura di ogni unità, posto in prossimità del margine destro del testo, si trovano riportati: il
numero corrispondente alla classificazione, costituito da numero del fondo e della serie; il numero dell'unità (il numero
che compare in neretto in testa ad ogni scheda in prossimità del margine sinistro del testo). Riportati in etichetta anche
sui dorsi delle scatole o delle buste di conservazione, questi numeri permettono l'individuazione fisica del pezzo.
180
serie 1
Carteggio ed atti, 1978- 2000
Contenuto
La serie è costituita da cinque buste, contenenti rispettivamente:
- busta 1: carteggio ed atti del Comitato;
- busta 2: minute manoscritte dei verbali delle sedute del Comitato;
- busta 3: copie dei verbali delle sedute del Comitato;
- busta 4: avvisi di avvenuto ricevimento degli avvisi di convocazione alle sedute ai membri del Comitato;
- busta 5: pratiche ritirate relative a richieste di parere del Comitato previste dalla L. P. 20 marzo 2000, n. 3 (1)
Note
(1) Con L. P. 20 marzo 2000, n. 3 (pubblicata in B. U. 28 marzo 2000, n. 13, supplemento n. 2), al Comitato è assegnata
la consulenza nei confronti delle amministrazioni comunali in materia di rilascio di concessione edilizia o
autorizzazione edilizia relativamente alla realizzazione di strutture e impianti del settore produttivo secondario destinati
al servizio dell'attività di lavorazione del materiale estratto; al Comitato spetta il parere in merito alla compatibilità di
strutture e impianti con la possibilità di sfruttamento dei giacimenti.
3.1.1
Carteggio ed atti
1978- 1980
Carteggio con vari comuni della provincia relativo alla determinazione dei canoni di affitto delle cave ed alla concessione di
coltivazione di cave; copie di verbali di delibere della Giunta provinciale relative a disegni di legge in materia mineraria; vari ritagli
di quotidiani in fotocopia.
Contiene anche: 3 mappe.
Busta
Note
Il carteggio ricevuto dal Comitato riporta il timbro di protocollo "Assessorato industria e artigianato; Servizi industria artigianato".
3.1.2
Minute dei verbali delle sedute
1980- 1986
11 bloc- notes riportanti ciascuno le minute manoscritte dei verbali delle sedute del Comitato relative ad una annata o ad alcuni mesi.
Busta
3.1.3
Copie dei verbali delle sedute
1981- 1984; 1997- 1998
Copie dattiloscritte dei verbali delle sedute del Comitato, relative alle annate dal 1981 al 1984 e dal 1997 al 1998.
Busta
181
3.1.4
Avvisi di avvenuto ricevimento degli avvisi di convocazione
1994- 2000
Avvisi di avvenuto ricevimento degli avvisi di convocazione alle sedute ai membri del Comitato.
Contiene anche: un fascicolo di elenchi dei membri del comitato con i relativi recapiti postali.
Busta
3.1.5
L. P. 20 marzo 2000, n. 3. Pareri del Comitato
1997- 2000
Contiene anche: 45 tra disegni tecnici e mappe.
Busta
182
Ente
Ispettorato generale dell'industria e delle miniere della Regione Trentino
Alto- Adige
[1962 gennaio]- 1973 giugno 6
Archivi prodotti
Fondo Divisione miniere dell'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige,
01/01/1952 - 31/12/1975
Storia
Con L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 (1), "Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", e D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (2),
contenente le norme di attuazione dello stesso, le potestà legislative in materia di industria e miniere passano dallo Stato
alla Regione. Le materie industriale e mineraria sono riunite nell'ambito di competenza di uno stesso Assessorato
regionale a partire dalla IV legislatura regionale, cioè dall'inizio del 1961.
Dall'esame dell'archivio risulta che presso l'Assessorato è attivo almeno dall'inizio del 1962 un ufficio specifico per la
gestione delle competenze in materia industriale e mineraria, titolare di un proprio protocollo
L'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere viene istituito ufficialmente con L. R. 23 gennaio 1964, n. 2 (3),
riportante norme sull'ordinamento degli uffici centrali della Regione.
Con L.C. 10 novembre 1971, n. 1, (4) "Modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige" e
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (5), "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige", e con D.P.G.R. 6 giugno 1973, n. 750/P (6), le potestà legislative in materia di
miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere (7), passano alle province di Trento e Bolzano.
Con D.P.G.R. 6 giugno 1973, n. 749/P (8) e con D.P.G.R. 6 giugno 1973, n. 748/P (9), viene messo a disposizione della
Provincia autonoma di Trento il personale dell'Ispettorato e del Laboratorio geominerario.
Condizione giuridica
Struttura di coordinamento tecnico- amministrativo dell'Assessorato regionale competente in materia industriale e
mineraria.
Funzioni, occupazioni e attività
L'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere è la struttura di coordinamento tecnico- amministrativo
dell'Assessorato regionale competente in materia di industria e miniere; il territorio di sua competenza coincide con
quello della Regione Trentino Alto- Adige.
La legge istitutiva dell'Ispettorato, L. R. 23 gennaio 1964, n. 2, gli assegna i compiti di trattazione degli affari in materia
di incremento della produzione industriale ed in materia di miniere.
Con D.P.G.R. 30 luglio 1964, n. 173 (10), "Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 2 del 1964", artt. 29 e
30, vengono specificate le seguenti competenze:
- industria: affari generali, studi e preparazioni di disegni di legge e di atti amministrativi, direttive agli enti delegati e
controllo degli atti delegati, incremento della produzione industriale (tramite studi, ricerche e programmi di sviluppo),
183
incentivazione industriale, partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad altre attività di propaganda; compilazione
tecnica dei programmi di sviluppo e di intervento in materia industriale, espressione di pareri tecnici richiesti da leggi e
regolamenti, valutazione dei programmi di attività attinenti ad iniziative industriali, accertamenti e collaudi circa
l'ammissibilità a contributi o sovvenzioni, rilascio di autorizzazioni e concessioni;
- miniere: affari generali, studi e preparazioni di disegni di legge e di atti amministrativi, polizia mineraria, studi,
ricerche, rilievi e attività statistica in materia mineraria e geomineraria, programmazione settoriale, iniziative, interventi
e pareri tecnici.
Con L. R. 8 novembre 1968, n. 41 (11), viene istituito nell'ambito dell'Ispettorato il Laboratorio geominerario; ad esso
sono attribuiti i seguenti compiti:
- analisi di materiali ed accertamenti sulle attrezzature e materiali vari previsti dalla normativa in materia di polizia
mineraria;
- svolgimento di indagini nel settore geominerario;
- rilascio di certificati di prove tecniche ed analisi di materiali provenienti da cave e miniere della Regione;
- raccolta dei dati per la redazione di una carta delle risorse del sottosuolo regionale
- controllo geominerario sulle lavorazioni in atto nei giacimenti appartenenti al patrimonio della Regione.
Con L. R. 26 agosto 1968, n. 20 (12), art. 4, viene istituito il servizio geologico regionale. Con Delibera della Giunta
regionale n. 1834 del 25 giugno 1970 e D.P.G.R. 1 luglio 1970, n. 6 (13), il Servizio geologico regionale è inserito
organicamente nell'Ispettorato, con le seguenti competenze:
- attività di studio, analisi, valutazione e verifica in campo geotecnico, idrogeologico e geominerario;
- indagini nei settori interessati alla difesa del suolo e dei problemi inerenti la idrogeologia del territorio regionale;
- collaborazione con il Laboratorio geominerario nelle attività di competenza dello stesso;
- attività di consulenza geologica alla pubbliche amministrazioni della Regione.
Sempre con Delibera della Giunta regionale n. 1834 del 25 giugno 1970 e D.P.G.R. 1 luglio 1970, n. 6, vengono così
ridefinite le competenze della Divisione Industria dell'Ispettorato:
Sezione 1: affari generali; studi e preparazioni di disegni di legge e di atti amministrativi; direttive agli enti delegati e
controllo degli atti delegati; incremento della produzione industriale; attività promozionali, ivi comprese la
compilazione dei programmi di sviluppo e di incentivazione industriale e la valutazione economica delle iniziative;
partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad altre attività di propaganda;
Sezione 2: collaudi delle iniziative industriali assistite dalla Regione o rientranti nrella competenza dell'Ispettorato,
accertamenti e controlli in ordine alle iniziative ed agli investimenti effettuati, espressione in linea tecnica dei pareri
richiesti da leggi e regolamenti.
Dall'esame dell'archivio risultano inoltre appanaggio dell'Ispettorato funzioni di segreteria nei confronti del Consiglio
regionale delle miniere [vedi scheda specifica].
Struttura amministrativa
La L. R. 23 gennaio 1964, n. 2 prevede per l'Ispettorato la articolazione in due uffici, denominati Divisione
dell'industria e Divisione delle miniere.
Con D.P.G.R. 30 luglio 1964, n. 173, viene sancita la seguente articolazione:
- Divisione I, industria, Sezioni 1e 2
- Divisione II, miniere, Sezione unica.
184
Con L. R. 8 novembre 1968, n. 41, viene istituito nell'ambito dell'Ispettorato il Laboratorio geominerario; esso è diretto
da un funzionario della carriera direttiva del ruolo tecnico delle miniere assegnato con decreto del Presidente della
Giunta regionale
Con L. R. 26 agosto 1968, n. 20, art. 4, viene istituito il Servizio geologico regionale. Con Delibera della Giunta
regionale n. 1834 del 25 giugno 1970 e D.P.G.R. 1 luglio 1970, n. 6, il Servizio geologico regionale è inserito
organicamente nell'Ispettorato.
Contesto generale
L'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere della Regione al momento della sua istituzione dipende direttamente
dall'Assessorato regionale competente in materia industriale e mineraria.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Bibliografia
REGGIO D'ACI E., La Regione Trentino Alto Adige, Milano, 1994
Note
(1) Pubblicata in G. U. 13 marzo 1948, n. 62.
(2) Pubblicato in B. U. 30 agosto 1951, n. 27.
(3) Pubblicata in B. U. 28 gennaio 1964, n. 4.
(4) Pubblicata in G. U. 10 novembre 1971, n. 1.
(5) Pubblicata in G. U. 20 novembre 1972, n. 301.
(6) Pubblicato in B. U. 24 luglio 1973, n. 32
(7) Nella legislazione italiana la definizione della materia mineraria è articolata in due ambiti principali: da una parte le
miniere, ambito che comprende anche acque minerali, idrocarburi, sostanze radioattive; dall'altra le cave, ambito che
comprende anche le torbiere.
La distinzione fondamentale tra miniere e cave è stabilita dall'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, e riguarda le
tipologie di sostanze minerali ricercate e coltivate (è definito come coltivazione lo sfruttamento sistematico di una
miniera o cava), suddivise in due categorie secondo i seguenti elenchi:
1) Sono classificate come miniere le lavorazioni costituite dalla ricerca e coltivazione di minerali metalliferi, di arsenico
e zolfo, di grafite; di combustibili solidi, liquidi e gassosi; di rocce asfaltiche e bituminose; di fosfati; di sali alcalini
semplici e complessi e loro associati; di caolino, bauxite, fluorina, baritina, talco, asbesto, marna da cemento, sostanze
radioattive; di acque minerali e termali; di vapori, gas ed energie del sottosuolo suscettibili di utilizzo industriale.
2) Sono classificate come cave le lavorazioni costituite dalla coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed
idrauliche non compresi nel precedente elenco, e la coltivazione delle torbe.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere.
185
Con la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301), viene aggiornata la classificazione
delle sostanze minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n.
1443:
- I categoria: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano
impiegati direttamente; grafite; combustibili solidi, liquidi e gassosi; rocce asfaltiche e bituminose; fosfati; sali alcalini e
magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre
con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; pietre preziose, granati corindone, bauxite, leucite,
magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; sostanze
radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas;
- II categoria: materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, torbe, terre
coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere. Il medesimo iter è previsto per stabilire il passaggio di sostanze comprese nella seconda categoria alla prima.
La giurisprudenza ha applicato il principio classificatorio del decreto del 1927:
- secondo il parere del Consiglio superiore delle miniere del 10 novembre 1931 il concetto di miniera comprende
qualunque forma di lavorazione ed utilizzazione delle sostanze comprese nel primo elenco (A. Montel, "Codice
minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pag. 109);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 876 del 13 marzo 1933 definisce le cave quali luoghi nei quali, mediante tagli
ed escavazioni, si cavano da giacimenti sotterranei o affioranti pietre, marmi o altre materie (escludendo quindi dal
concetto di cava la semplice utilizzazione di detriti senza escavazioni) (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 3199 del 10 agosto 1934 precisa che, almeno ai sensi della legge sugli
infortuni, anche il greto di un fiume o torrente costituisce una cava, quando da esso si estraggono materiali commerciali
quali sabbia e ghiaia con una industria sia pure di modesta entità (A. Montel, cit., pag. 108);
- la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 2 luglio 1936 stabilisce che il greto di un fiume o torrente
costituisce una cava solo se l'estrazione di materiale avviene con mezzi meccanici o comunque mediante l'escavazione
di trincee o tagli più o meno profondi (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 2129 del 17 luglio 1974 ribadisce la non pertinenza della collocazione dei
giacimenti (a cielo aperto, affiorante, sotterranea) quale fattore di distinzione tra miniera e cava (M. Sertorio, "Miniere e
cave tra disciplina nazionale e regionale", Il sole 24 ore- Pirola, Milano 2003, pag. 6).
(8) Pubblicato in B. U. 24 luglio 1973, n. 32.
(9) Pubblicato in B. U. 24 luglio 1973, n. 32.
(10) Pubblicato in B. U. 15 dicembre 1964, n. 55.
(11) Pubblicata in B. U. 12 novembre 1968, n. 48.
(12) Pubblicata in B. U. 27 agosto 1968, n. 36.
(13) Pubblicato in B. U. 27 ottobre 1970, n. 44.
186
fondo 4.
Divisione miniere dell'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere
della Regione Trentino Alto- Adige, 1952- 1975
5 buste, 2 registri; metri lineari 0.5
Soggetti produttori
Ispettorato generale dell'industria e delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige, [1962 gennaio]- 1973
giugno 6
Modalità di acquisizione e versamento
Il versamento dello spezzone di fondo qui descritto all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento è stato
effettuato in data 16 gennaio 2004.
Parte della documentazione che costituisce lo spezzone di fondo è stata versata all'Archivio provinciale della Provincia
autonoma di Trento insieme all'archivio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Tale fondo si trovava depositato
presso l'Ospedale psichiatrico di Pergine, insieme con documentazione degli archivi della Direzione servizi agrari della
Regione e dell'Assessorato provinciale all'agricoltura.
Contenuto
Lo spezzone di fondo qui descritto è costituito da documentazione prodotta dalla Divisione miniere dell'Ispettorato
generale dell'industria e delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige.
Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo si presentava in uno stato di conservazione buono.
L'intervento di ordinamento si è rivolto prima all'individuazione, all'interno del complesso documentario relativo
all'amministrazione mineraria pervenuto all'Archivio provinciale, della documentazione appartenente al fondo qui
descritto, quindi alla ricostruzione delle unità archivistiche originali e delle relative serie documentarie.
La struttura dell'archivio non risulta articolata secondo campi di attività o secondo l'organizzazione istituzionale, ma è
costituita da una successione semplice di serie documentarie.
L'ordine delle unità all'interno della serie è cronologico sulle date della documentazione.
Le informazioni riportate nelle introduzioni alla serie riguardano le tipologie documentarie costituenti le unità
archivistiche che compongono la serie.
La descrizione si ferma al livello della unità archivistica, la busta o il registro. I dati riportati relativamente ad ogni unità
sono i seguenti: titolo, estremi cronologici, specificazione del contenuto, definizione archivistica. Inoltre, nello spazio
relativo al contenuto, si è segnalata l'eventuale presenza di materiale particolare (come mappe, fotografie, opuscoli e
fogli a stampa, ecc.) e di documentazione individuata da estremi cronologici lontani da quelli che individuano la
maggior parte della documentazione costituente l'unità.
Gli estremi cronologici sono rilevati considerando le date di tutta la documentazione contenuta.
187
Nel campo riservato alla segnatura di ogni unità, posto in prossimità del margine destro del testo, si trovano riportati: il
numero corrispondente alla classificazione, costituito da numero del fondo e della serie; il numero dell'unità (il numero
che compare in neretto in testa ad ogni scheda in prossimità del margine sinistro del testo). Riportati in etichetta anche
sui dorsi delle scatole o delle buste di conservazione, questi numeri permettono l'individuazione fisica del pezzo.
Per ragioni di opportunità si è optato per una numerazione continua delle unità che costituiscono il fondo.
Nell'inventario si utilizza spesso il termine ufficio in sostituzione della denominazione ufficiale dell'ente produttore.
188
serie 1
Protocollo della corrispondenza, 1962- 1969
Contenuto
La serie è costituita da un unico protocollo, sul quale è registrata la corrispondenza spedita dall'ufficio tra il 1962 ed il
1969; a partire dal 1965 è registrata anche la corrispondenza in arrivo.
I dati registrati relativamente alla corrispondenza in partenza sono i seguenti: numero di protocollo e data di spedizione;
destinatario; oggetto; indice di classificazione. I dati registrati relativamente alla corrispondenza in arrivo sono i
seguenti: numero di protocollo e data di arrivo; mittente; oggetto; indice di classificazione.
L'indice di classificazione rimanda ad un titolario di classificazione ad un solo livello, ed è costituito da una cifra in
numeri arabi o da una lettera in stampatello maiuscolo; a partire dal 1965 l'indice di classificazione è costituito da sigle
alfabetiche.
Nello spazio della scheda unità relativo al contenuto sono riportati gli estremi dei numeri di protocollo registrati per
anno di riferimento.
4.1.1
Protocollo della corrispondenza
1962 gennaio 31- 1969 settembre 18
1962: 1-119
1963: 121- 179
1964: 1-73
1965: 1- 132
1966: 133- 234
1967: 235- 236; 1- 84
1968: 1-44
1969: 1- 310
Registro
189
serie 2
Carteggio ed atti, 1962 - 1972
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta. La documentazione è raccolta in fascicoli.
Nello spazio dedicato al contenuto della busta sono riportati i titoli originali o attribuiti dei fascicoli, la descrizione del
rispettivo contenuto ed i rispettivi estremi cronologici.
4.2.2
Carteggio ed atti
1962- 1972
- "Contributi; situazione a tutto il 1967": minute di promemoria inviati all'Assessore competente in materia mineraria, prospetti
relativi alla situazione delle pratiche di contributo, copie di testi di legge relativi ai contributi; 1962- 1967
- "Concorso geologi e periti. Atti": carteggio tra la Segreteria generale della Presidenza della giunta regionale ed il reggente la
Divisione miniere, circolari, copie di delibere della Giunta regionale e di decreti del presidente della Giunta regionale relativi alla
nomina della commissione esaminatrice del concorso per il ruolo organico del personale tecnico delle miniere; 1969- 1970.
- "Comitato di Studio per la carta mineraria del Trentino- Alto Adige" (1): verbali delle sedute del Comitato, carteggio tra la
segreteria ed i membri del Comitato, copie di relazioni, modelli di schede per la raccolta dei dati, documentazione contabile relativa
al pagamento di spese di trasferta ai membri del Comitato, una copia di verbale di seduta del Consiglio regionale delle miniere;
contiene anche: 3 tra mappe e disegni tecnici, 2 ritagli di quotidiani; 1969- 1971.
- "Incentivazione Bassa Valsugana. Documenti": una copia di verbale di seduta del Consiglio regionale delle miniere, due copie del
programma relativo ad un'indagine sulle prospettive industriali della Bassa Valsugana, varie copie di comunicazioni ai sindaci dei
comuni interessati relative alla presentazione dell'indagine, varie relazioni manoscritte; 1970- 1971.
- "Corrispondenza pagamenti anni 1971¿": copie di avvisi di scadenza di canoni per concessioni minerarie e permessi di ricerca;
1970- 1971.
- Carteggio ed atti vari; 1971.
- "Porfido. Richieste evase...": carteggio relativo a richieste di materiale illustrativo sul porfido ed elenchi di ditte produttrici di
porfido; le richieste giungono da vari enti, ditte e privati italiani e stranieri; contiene anche: 4 fotografie, un disegno tecnico; 19711972.
Busta
Note
(1) Il Comitato, istituito dall'amministrazione regionale nel 1970, è presieduto da uno studioso di mineralogia e membro della
Commissione nazionale per i giacimenti del Consiglio nazionale per le ricerche, e composto da : un rappresentante del Servizio
geologico statale, un rappresentante del Servizio geologico regionale, un Professore dell'Istituto di mineralogia dell'università degli
studi di Padova, il reggente ed un funzionario della Divisione miniere dell'Ispettorato, un rappresentante dell'istituto di arte mineraria
del Politecnico di Torino.
Il fascicolo è stato versato all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento insieme all'archivio dell'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura. Tale fondo si trovava depositato presso l'Ospedale psichiatrico di Pergine, insieme con documentazione
degli archivi della Direzione servizi agrari della Regione e dell'Assessorato provinciale all'agricoltura.
190
serie 3
Carteggio ed atti relativi al personale, 1952- 1975
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta, nella quale è raccolta la documentazione relativa alla gestione del personale
dell'ufficio (1).
La documentazione è costituita dai fascicoli personali disposti in ordine alfabetico, seguiti da un fascicolo contenente
carteggio e circolari relative al personale prodotte tra il 1969 ed il 1974, ed infine da un fascicolo contenente i prospetti
riportanti dati vari relativi alle missioni effettuate dal personale tra il 1968 ed il 1972.
I fascicoli personali riguardano anche personale della Divisione industria dell'ispettorato e personale del Distretto
minerario di Trento.
Note
(1) La documentazione che costituisce la serie è stata versata all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di
Trento insieme all'archivio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Tale fondo si trovava depositato presso
l'Ospedale psichiatrico di Pergine, insieme con documentazione degli archivi della Direzione servizi agrari della
Regione e dell'Assessorato provinciale all'agricoltura.
4.3.3
Carteggio ed atti relativi al personale
1952- 1975
Busta
191
serie 4
Documentazione relativa al Consiglio regionale delle miniere, 1962- 1974
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta contenente documentazione prodotta dall'ufficio nell'esercizio delle sue funzioni
di segreteria del Consiglio regionale delle miniere.
La documentazione è raccolta in tre fascicoli, relativi ciascuno ad un diverso tipo di emolumento erogato ai membri del
Consiglio, rispettivamente: gettoni di presenza, indennità di trasferta, assegno compensativo.
Nello spazio dedicato al contenuto della busta sono riportati i titoli originali dei fascicoli, la descrizione del rispettivo
contenuto ed i rispettivi estremi cronologici.
4.4.4
Documentazione relativa al Consiglio regionale delle miniere
1962- 1974
- "Gettoni di presenza": prospetti relativi alla liquidazione dei gettoni di presenza ai membri del Consiglio regionale delle miniere;
1962- 1971.
- "Indennità di trasferta": prospetti e tabelle relative alla liquidazione delle indennità di trasferta ai membri del Consiglio regionale
delle miniere; 1962- 1972.
- "Assegno compensativo": copie di verbali di delibere della Giunta regionale relative alla concessione di un assegno compensativo ai
membri del Consiglio regionale delle miniere; 1962- 1974.
Busta
192
serie 5
Proposte di delibere della Giunta regionale, 1967- 1971
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta, contenente un fascicolo di copie di proposte di delibere della Giunta regionale
presentate dall'Assessore competente in materia mineraria prodotte tra il 1967 ed il 1971; il fascicolo contiene anche un
registro riportante gli estremi di due proposte di delibera inviate tra il 1970 ed il 1971 alla Segreteria generale della
Presidenza della Giunta regionale (1).
Note
(1) La documentazione che costituisce la serie è stata versata all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di
Trento insieme all'archivio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Tale fondo si trovava depositato presso
l'Ospedale psichiatrico di Pergine, insieme con documentazione degli archivi della Direzione servizi agrari della
Regione e dell'Assessorato provinciale all'agricoltura.
4.5.5
Proposte di delibere della Giunta regionale
1967- 1971
Busta
193
serie 6
Reversali d'incasso, 1969- 1971
Contenuto
La serie è costituita da una sola busta, nella quale sono raccolte le reversali d'incasso relative ad introiti della Regione
da canoni per concessioni minerarie e diritti su permessi di ricerca.
Le reversali sono raccolte in fascicoli annuali, numerate e disposte in ordine di numero.
Nello spazio relativo al contenuto della busta sono riportati gli estremi delle reversali contenute per anno di riferimento.
4.6.6
Reversali d'incasso
1969- 1971
- 1969, nn. 1-122
- 1970, nn. 1- 110
- 1971, nn. 1- 105
Busta
194
serie 7
Giornale di entrata dei beni mobili del Laboratorio geominerario, 1970
Contenuto
La serie è costituita da un solo registro riportante i seguenti dati relativi ai beni mobili facenti parte della dotazione del
Laboratorio geominerario (1): numero di inventario, estremi del buono di carico, descrizione del bene, provenienza,
numero di oggetti, valore del bene, sua destinazione.
Il registro è diviso in quattro parti, ciascuna relativa ad una delle categorie identificanti le tipologie di beni mobili:
categoria 1a mobili, arredi, macchinari d'ufficio; categoria 1b suppellettili ed arredi domestici; categoria 2 libri e
pubblicazioni; categoria 3 automezzi e materiale tecnico. Risulta compilata solo la categoria 3.
Note
Il Laboratorio geominerario viene istituito nell'ambito dell'Ispettorato con L. R. 8 novembre 1968, n. 41 (Pubblicata in
B. U. 12 novembre 1968, n. 48).
4.7.7
Giornale di entrata dei beni mobili del Laboratorio geominerario
1970 settembre 15- 1970 novembre 23
Contiene anche, sciolti: prospetti delle variazioni e buoni di carico relativi agli anni 1970- 1973.
Registro
195
Ente
Consiglio regionale delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige
1954 gennaio 18- 1973 giugno 27
Luoghi
Trento
Archivi prodotti
Fondo Consiglio regionale delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige, 01/01/1956 - 31/12/1973
Storia
Il Consiglio regionale per le miniere viene istituito con L. R. 18 gennaio 1954, n. 3 (1). La permanenza in carica dei
membri del Consiglio è prevista come coincidente con quella della legislatura regionale nella quale sono stati nominati.
Con L. R. 9 gennaio 1962, n. 2 (2), viene sancita la nuova costituzione del Consiglio regionale per le miniere, di nuovo
con durata legata a quella della legislatura regionale nella quale è stato costituito.
Con L. C. 10 novembre 1971, n. 1, (3) "Modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige" e
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (4), "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige", le potestà legislative in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali,
cave e torbiere (5), passano alle province di Trento e Bolzano.
Da quanto risulta dall'esame dell'archivio l'ultima seduta del Consiglio regionale delle miniere si è tenuta il 27 giugno
1973.
Condizione giuridica
Organo consultivo della Giunta regionale.
Funzioni, occupazioni e attività
La legge istitutiva assegna al Consiglio regionale delle miniere le funzioni svolte a livello nazionale dal Consiglio
superiore delle miniere, e cioè le funzioni assegnategli con R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (6): funzione consultiva in
materia di opposizioni a provvedimenti di decadimento di permessi di ricerca, decreti di concessione mineraria,
permessi di cessazione di attività di coltivazione mineraria, dichiarazioni di pubblica utilità di opere eseguite al di fuori
del perimetro della miniera, rinunce alla concessione, decadenza dalla concessione, costituzione di consorzi obbligatori
per la coltivazione di cave o miniere (7).
Il Consiglio regionale delle miniere è inoltre tenuto ad esprimere il proprio parere ogni volta che ne sia richiesto dal
Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia mineraria, ed ha facoltà di presentare
all'Assessore stesso voti e proposte di propria iniziativa.
Con L. R. 21 novembre 1958, n. 28 (8), al Consiglio regionale delle miniere viene attribuita la funzione consultiva in
materia di permessi di ricerca e concessioni relative ad idrocarburi liquidi e gassosi.
Con L. R. 20 marzo 1964, n. 17 (9), al Consiglio regionale delle miniere viene attribuita la funzione consultiva in
materia di concessione di contributi per ricerche minerarie relative a miniere o cave.
196
Con L. R. 8 novembre 1968, n. 41 (10) al Consiglio regionale delle miniere viene attribuita la funzione consultiva in
materia di svolgimento di indagini da parte del Laboratorio geominerario della Regione.
Struttura amministrativa
La legge istitutiva prevede per il Consiglio regionale delle miniere la seguente compoisizione:
- un rappresentante dell'Assessorato ai lavori pubblici;
- un rappresentante dell'Assessorato all'industria, commercio, turismo e trasporti;
- un rappresentante dell'Assessorato all'agricoltura e foreste;
- il dirigente dei servizi minerari della Regione;
- il dirigente del servizio forestale della Regione;
- un esperto nelle discipline giuridiche ed economiche;
- due esperti nelle discipline geologiche e minerarie, scelti tra i due gruppi linguistici tedesco ed italiano;
- un membro designato dall'Assessorato alle attività sociali.
Il Consiglio ha un Presidente, eletto tra gli esperti nelle discipline giuridiche ed economiche o geologiche e minerarie
che compongono il Consiglio stesso, un Vicepresidente eletto tra tutti i membri, un segretario nominato dal Presidente
della Giunta regionale.
Con L. R. 9 gennaio 1962, n. 2, la composizione del Consiglio è così definita:
- un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria;
- un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia forestale;
- un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia della previdenza sociale;
- il dirigente dei servizi minerari della Regione;
- un esperto di diritto minerario;
- due esperti nelle discipline geologiche e minerarie;
- un ingegnere minerario o un perito minerario, tre industriali minerari e tre rappresentanti dei lavoratori addetti a
miniere o cave designati dalle rispettive organizzazioni
- un rappresentante di ciascuna delle due province autonome designato dalle rispettive giunte.
Il Consiglio ha un Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale, un Vicepresidente eletto tra tutti i membri
del Consiglio stesso, un segretario scelto tra i funzionari dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria.
Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla Divisione miniere dell'Ispettorato generale dell'industria e delle
miniere della Regione Trentino Alto- Adige [vedi scheda specifica].
Contesto generale
Il Consiglio regionale delle miniere dipende direttamente dalla Giunta regionale della Regione Trentino- Alto Adige.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Bibliografia
REGGIO D'ACI E., La Regione Trentino Alto Adige, Milano, 1994
MONTEL A., Codice minerario [a cura di] Alberto Montel, Roma : Jandi Sapi, 1959
197
PERNA G., Esperienze della legislazione mineraria nelle regioni a statuto speciale / del prof. ing. Giuliano
Perna. IN: Il frantoio. A. 9, n. 10 (ott. 1971) ; p. 35-40
Note
(1) Pubblicata in B. U. 5 febbraio 1954, n. 4.
(2) Pubblicata in B. U. 9 gennaio 1962, n. 2.
(3) Pubblicata in G. U. 10 novembre 1971, n. 1.
(4) Pubblicato in G. U. 20 novembre 1972, n. 301.
(5) Nella legislazione italiana la definizione della materia mineraria è articolata in due ambiti principali: da una parte le
miniere, ambito che comprende anche acque minerali, idrocarburi, sostanze radioattive; dall'altra le cave, ambito che
comprende anche le torbiere.
La distinzione fondamentale tra miniere e cave è stabilita dall'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, e riguarda le
tipologie di sostanze minerali ricercate e coltivate (è definito come coltivazione lo sfruttamento sistematico di una
miniera o cava), suddivise in due categorie secondo i seguenti elenchi:
1) Sono classificate come miniere le lavorazioni costituite dalla ricerca e coltivazione di minerali metalliferi, di arsenico
e zolfo, di grafite; di combustibili solidi, liquidi e gassosi; di rocce asfaltiche e bituminose; di fosfati; di sali alcalini
semplici e complessi e loro associati; di caolino, bauxite, fluorina, baritina, talco, asbesto, marna da cemento, sostanze
radioattive; di acque minerali e termali; di vapori, gas ed energie del sottosuolo suscettibili di utilizzo industriale.
2) Sono classificate come cave le lavorazioni costituite dalla coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed
idrauliche non compresi nel precedente elenco, e la coltivazione delle torbe.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere.
Con la L. 7 novembre 1941, n. 1360 (Pubblicata in G. U. 23 dicembre 1941, n. 301), viene aggiornata la classificazione
delle sostanze minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) introdotta dal R. D. 29 luglio 1927, n.
1443:
- I categoria: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano
impiegati direttamente; grafite; combustibili solidi, liquidi e gassosi; rocce asfaltiche e bituminose; fosfati; sali alcalini e
magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre
con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; pietre preziose, granati corindone, bauxite, leucite,
magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; sostanze
radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas;
- II categoria: materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche non compresi nel precedente elenco, torbe, terre
coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti.
Per stabilire l'appartenenza di sostanze non indicate nei due elenchi alla categoria delle miniere o a quella delle cave si
rimanda ad appositi decreti reali, promossi dal ministro competente dopo consulenza del Consiglio superiore delle
miniere. Il medesimo iter è previsto per stabilire il passaggio di sostanze comprese nella seconda categoria alla prima.
La giurisprudenza ha applicato il principio classificatorio del decreto del 1927:
- secondo il parere del Consiglio superiore delle miniere del 10 novembre 1931 il concetto di miniera comprende
qualunque forma di lavorazione ed utilizzazione delle sostanze comprese nel primo elenco (A. Montel, "Codice
minerario", Jandi Sapi editori, Roma 1959, pag. 109);
198
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 876 del 13 marzo 1933 definisce le cave quali luoghi nei quali, mediante tagli
ed escavazioni, si cavano da giacimenti sotterranei o affioranti pietre, marmi o altre materie (escludendo quindi dal
concetto di cava la semplice utilizzazione di detriti senza escavazioni) (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 3199 del 10 agosto 1934 precisa che, almeno ai sensi della legge sugli
infortuni, anche il greto di un fiume o torrente costituisce una cava, quando da esso si estraggono materiali commerciali
quali sabbia e ghiaia con una industria sia pure di modesta entità (A. Montel, cit., pag. 108);
- la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 2 luglio 1936 stabilisce che il greto di un fiume o torrente
costituisce una cava solo se l'estrazione di materiale avviene con mezzi meccanici o comunque mediante l'escavazione
di trincee o tagli più o meno profondi (A. Montel, cit., pag. 108);
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 2129 del 17 luglio 1974 ribadisce la non pertinenza della collocazione dei
giacimenti (a cielo aperto, affiorante, sotterranea) quale fattore di distinzione tra miniera e cava (M. Sertorio, "Miniere e
cave tra disciplina nazionale e regionale", Il sole 24 ore- Pirola, Milano 2003, pag. 6).
(6) Pubblicato in G. U. 23 agosto 1927, n. 194.
(7) Con il termine coltivazione si definisce lo sfruttamento sistematico di una miniera o cava.
(8) Pubblicata in B. U. 25 novembre 1958, n. 48.
(9) Pubblicata in B. U. 31 marzo 1964, n. 13.
(10) Pubblicata in B. U. 12 novembre 1968, n. 48.
199
fondo 5.
Consiglio regionale delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige,
1956- 1973
4 buste; metri lineari 0.4
Soggetti produttori
Consiglio regionale delle miniere della Regione Trentino Alto- Adige, 1954 gennaio 18- 1973 giugno 27
Modalità di acquisizione e versamento
Il versamento del fondo qui descritto all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento è stato effettuato in
data 16 gennaio 2004.
Contenuto
Il fondo qui descritto è costituito dalla documentazione prodotta dal Consiglio regionale delle miniere della Regione
Trentino Alto- Adige, organo consultivo della Giunta regionale in materia mineraria.
Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo si presentava in uno stato di conservazione buono. L'intervento di ordinamento si è rivolto prima
all'individuazione, all'interno del complesso documentario relativo all'amministrazione mineraria pervenuto all'Archivio
provinciale, della documentazione appartenente al fondo qui descritto, quindi alla ricostruzione delle unità archivistiche
originali e delle relative serie documentarie.
La struttura dell'archivio non risulta articolata secondo campi di attività o secondo l'organizzazione istituzionale, ma è
costituita da una successione semplice di serie documentarie.
L'ordine delle unità all'interno della serie è cronologico sulle date della documentazione.
Le informazioni riportate nelle introduzioni alla serie riguardano le tipologie documentarie costituenti le unità
archivistiche che compongono la serie.
La descrizione si ferma al livello della unità archivistica, la busta. I dati riportati relativamente ad ogni unità sono i
seguenti: titolo, estremi cronologici, specificazione del contenuto, definizione archivistica. Inoltre, nello spazio relativo
al contenuto, si è segnalata l'eventuale presenza di materiale particolare (come mappe, fotografie, opuscoli e fogli a
stampa, ecc.).
Gli estremi cronologici sono rilevati considerando le date di tutta la documentazione contenuta.
Nel campo riservato alla segnatura di ogni unità, posto in prossimità del margine destro del testo, si trovano riportati: il
numero corrispondente alla classificazione, costituito da numero del fondo e della serie; il numero dell'unità (il numero
che compare in neretto in testa ad ogni scheda in prossimità del margine sinistro del testo). Riportati in etichetta anche
sui dorsi delle scatole o delle buste di conservazione, questi numeri permettono l'individuazione fisica del pezzo.
Per ragioni di opportunità si è optato per una numerazione continua delle unità che costituiscono il fondo.
200
serie 1
Verbali delle sedute e pareri, 1956- 1973
Contenuto
La serie è costituita da due buste.
La prima busta contiene i verbali delle sedute del Consiglio relative agli anni tra il 1956 ed il 1973; i verbali relativi alle
sedute degli anni 1956- 1969 sono raccolti in fascicoli per annata, quelli relativi alle sedute degli anni 1970- 1973
costituiscono ciascuno un fascicolo singolo.
La seconda busta contiene la raccolta dei pareri del Consiglio relativi agli anni tra il 1956 ed il 1973. I pareri del
Consiglio possono riferirsi ai seguenti oggetti: opposizioni a provvedimenti di decadimento di permessi di ricerca,
decreti di concessione mineraria, permessi di cessazione di attività di coltivazione mineraria, dichiarazioni di pubblica
utilità di opere eseguite al di fuori del perimetro della miniera, rinunce alla concessione, decadenza dalla concessione,
costituzione di consorzi obbligatori per la coltivazione di cave o miniere (1), concessione di contributi.
I pareri sono allegati alle copie dei verbali delle sedute del Consiglio durante le quali i pareri stessi sono stati emessi. I
pareri relativi agli anni 1956- 1969 sono raccolti in fascicoli per annata, quelli relativi alle sedute degli anni 1970- 1973
costituiscono ciascuno un fascicolo singolo.
Note
(1) Con il termine coltivazione si definisce lo sfruttamento sistematico di una miniera o cava.
5.1.1
Verbali delle sedute
1956- 1973
Busta
5.1.2
Pareri
1956- 1973
Busta
201
serie 2
Carteggio ed atti, 1956- 1973
Contenuto
La serie è costituita da due buste.
La prima busta contiene la corrispondenza prodotta dal Consiglio nell'esercizio delle sue competenze in materia
mineraria tra il 1962 ed il 1973.
La seconda busta contiene la documentazione prodotta dal Consiglio relativa a nomine dello stesso o di singoli membri,
alle convocazioni del Consiglio, a consulenze in materia di produzione legislativa in campo minerario da parte della
Regione.
Nello spazio dedicato al contenuto delle buste sono riportati i titoli originali dei fascicoli, la descrizione del rispettivo
contenuto ed i rispettivi estremi cronologici.
5.2.3
Carteggio ed atti
1962- 1973
- "Corrispondenza": corrispondenza con vari soggetti (perlopiù assessori regionali, Distretto minerario ed Ispettorato generale
dell'industria e miniere della regione, membri del Consiglio) relativa a vari temi; relazioni illustrative di domande di contributo.
Contiene anche una mappa, 2 moduli in bianco per atti capitolati di concessione di costruzione ed esercizio di funivie, un ritaglio di
quotidiano.
Busta
5.2.4
Carteggio ed atti
1956- 1973
- "Consiglio regionale delle miniere": carteggio tra il Presidente o il segretario del Consiglio e gli altri membri dello stesso relativo
alle convocazioni; minute dei verbali delle sedute del Consiglio; una copia di disegno di legge del Consiglio regionale siciliano
relativo alla costituzione del Consiglio regionale delle miniere della Regione Sicilia; varie copie di testi di legge, Gazzette Ufficiali,
Bollettini Ufficiali della Regione; contiene anche: 2 pagine di quotidiani; 1956- 1965.
- "Decreti di nomina": copie di decreti del Presidente della Giunta regionale relative alla nomina del Consiglio e carteggio relativo;
elenchi di membri del Consiglio; 1956- 1969.
- "Leggi": copie di testi di legge e disegni di legge, relazioni a disegni di legge, Gazzette ufficiali; contiene anche 2 opuscoli a
stampa; 1962- 1969.
- "Ordini del giorno e convocazioni": minute di lettere di convocazione dei membri del Consiglio, copie di ordini del giorno delle
sedute, elenchi dei membri del Consiglio; 1962- 1973.
Busta
202
Ente
Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto- Adige
1949 gennaio 11- 1961 gennaio 10
Luoghi
Trento
Archivi prodotti
Fondo Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto- Adige, 01/01/1949 - 31/12/1961
Storia
Con L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 (1), "Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", e D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (2),
contenente le norme di attuazione dello stesso, le potestà legislative in materia di industria e miniere passano dallo Stato
alla Regione.
L'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici ed in materia mineraria, dottor Donato Turrini, riceve le
competenze con D.P.G.R. 11 gennaio 1949.
L'Assessore regionale dottor Donato Turrini mantiene carica e competenze per tre legislature, fino all'emanazione del
D.P.G.R. 10 gennaio 1961, n.38/A (3).
Condizione giuridica
Organo statutario della Regione Trentino- Alto Adige; l'Assessore regionale è membro della Giunta regionale, ma anche
organo a rilevanza esterna, cioè titolare anche di fronte ai cittadini di proprie potestà ed autorizzato, nel proprio ambito
di competenze, ad agire in nome e per conto della Regione (4).
Funzioni, occupazioni e attività
Il D.P.G.R. 11 gennaio 1949 affida all'Assessore regionale dottor Donato Turrini la trattazione dei seguenti affari:
- espropriazioni per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
- acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- viabilità;
- miniere comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- contributi di miglioria relativi ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e da altri enti nel territorio regionale;
- settore idroelettrico.
Alle competenze suelencate si aggiungono con D.P.G.R. 18 dicembre 1952, n.59 (5) competenze in materia di opere
idrauliche di IV e V categoria e di utilizzazione di acque pubbliche per scopi non attinenti agli interessi dell'agricoltura
e delle foreste.
In tali materie l'Assessore ha il compito di effettuare il lavoro preparatorio per consentire alla Giunta di cui è membro di
adottare le proprie decisioni, e di curare che le deliberazioni della Giunta trovino la loro puntuale osservanza ed
esecuzione. Per ottenere tali risultati l'Assessore sovraintende alle strutture organizzative della Regione competenti nelle
materie ad esso assegnate, è deputato ad attuare l'indirizzo politico ed amministrativo della Giunta nei rapporti con tali
203
strutture e ad assicurare che l'attività delle stesse sia svolta in coerenza con i programmi regionali ed i relativi progetti
attuativi.
In quanto membro della Giunta regionale l'Assessore partecipa alle competenze della Giunta stessa. Le principali
competenze della Giunta sono le seguenti:
- la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale
- l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale
- l'amministrazione del patrimonio della Regione.
Contesto generale
Gli Assessori regionali sono eletti dal Consiglio regionale, e le competenze di cui sono titolari vengono loro affidate dal
Presidente della Giunta regionale. Gli Assessori non sono però vincolati da rapporti di dipendenza gerarchica nei
confronti delle suddette istituzioni.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Bibliografia
REGGIO D'ACI E., La Regione Trentino Alto Adige, Milano, 1994
Note
1) Pubblicata in G. U. 13 marzo 1948, n. 62.
(2) Pubblicato in B. U. 30 agosto 1951, n. 27.
(3) Pubblicato in B. U. 10 gennaio 1961, n. 2
(4) E. Reggio d'Aci, "La Regione Trentino- Alto Adige", A. Giuffrè editore, Milano 1994, pagg. 387- 389.
(5) Pubblicato in B. U. 26 dicembre 1952, n. 29
204
fondo 6.
Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto- Adige, 19491961
1 busta; metri lineari 0.08
Soggetti produttori
Assessore ai lavori pubblici della Regione Trentino Alto- Adige, 1949 gennaio 11- 1961 gennaio 10
Modalità di acquisizione e versamento
Il versamento dello spezzone di fondo qui descritto all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento è stato
effettuato in data 16 gennaio 2004.
Contenuto
Lo spezzone di fondo qui descritto è costituito dalla documentazione prodotta dall'Assessore ai lavori pubblici della
Regione Trentino Alto- Adige, dottor Donato Turrini, durante le prime tre legislature regionali nell'esercizio delle sue
competenze in materia mineraria.
Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo si presentava in uno stato di conservazione buono. L'intervento di ordinamento si è rivolto prima
all'individuazione, all'interno del complesso documentario relativo all'amministrazione mineraria pervenuto all'Archivio
provinciale, della documentazione appartenente al fondo qui descritto, quindi alla ricostruzione dell'unità archivistica
originale e della relativa serie documentaria.
La struttura dell'archivio non risulta articolata secondo campi di attività o secondo l'organizzazione istituzionale, ma è
costituita da una sola serie documentaria costituita dal carteggio ed atti degli affari dell'Assessore.
Le informazioni riportate nell'introduzione alla serie riguardano le tipologie documentarie costituenti l'unità archivistica
che costituisce la serie.
La descrizione si ferma al livello della unità archivistica, la busta. I dati riportati relativamente all'unità sono i seguenti:
titolo, estremi cronologici, specificazione del contenuto, definizione archivistica. Inoltre, nello spazio relativo al
contenuto, si è segnalata l'eventuale presenza di materiale particolare (come mappe, fotografie, opuscoli e fogli a
stampa, ecc.).
Gli estremi cronologici sono rilevati considerando le date di tutta la documentazione contenuta.
Nel campo riservato alla segnatura di ogni unità, posto in prossimità del margine destro del testo, si trovano riportati: il
numero corrispondente alla classificazione, costituito da numero del fondo e della serie; il numero dell'unità (il numero
che compare in neretto in testa ad ogni scheda in prossimità del margine sinistro del testo). Riportati in etichetta anche
sui dorsi delle scatole o delle buste di conservazione, questi numeri permettono l'individuazione fisica del pezzo.
205
serie 1
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria, 1949- 1961
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta contenente la documentazione prodotta dall'Assessore nell'esercizio delle sue
competenze in materia mineraria.
La documentazione è raccolta in fascicoli.
Nello spazio dedicato al contenuto della busta sono riportati i titoli originali dei fascicoli, la descrizione del rispettivo
contenuto ed i rispettivi estremi cronologici.
6.1.1
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria
1949- 1961
- "Distretto minerario; corrispondenza e varie": carteggio relativo a concessioni di permessi di ricerca, interrogazioni consiliari,
assegnazioni di fondi, studi tecnici, acquisto di attrezzature; gli interlocutori dell'Assessorato sono il Distretto minerario di Trento, il
Presidente della Giunta regionale, l'Assessorato regionale alle finanze, varie imprese operanti in campo minerario e altri richiedenti
permessi di ricerca; contiene anche: una mappa, 6 ritagli di quotidiani, un esemplare di periodico a stampa; 1949- 1961.
- "Passaggio Distretto minerario alla Regione; Legge mineraria; Statuto; Disposizioni e norme": una relazione del Capo del Distretto
minerario di Trento e carteggio con il Distretto e con la Direzione generale delle miniere del Ministero per l'industria ed il
commercio, il tutto relativo a competenze ed attività del Distretto di Trento al momento del passaggio di competenze tra Stato e
Regione; 1951.
- "Legge Consiglio miniere": copie di verbali di delibere della Giunta regionale e copie di decreti del Presidente della Giunta
regionale relativi a nomine di membri del Consiglio regionale delle miniere; varie copie di disegni di legge relativi alla costituzione
del Consiglio regionale delle miniere; carteggio con membri del Consiglio regionale delle miniere, Assessorato all'industria,
associazioni di industriali, Distretto minerario di Trento; 1953- 1960.
- "Consiglio regionale delle miniere. Pratica: 1954": carteggio con il Consiglio regionale delle miniere ed il Distretto minerario di
Trento relativo all'attività del Consiglio regionale delle miniere; copie di verbali di delibere della Giunta regionale e copie di decreti
del Presidente della Giunta regionale relativi a nomine di membri del Consiglio regionale delle miniere; copie di verbali di sedute del
Consiglio regionale delle miniere; 1956- 1957.
- "Disegno legge idrocarburi": copie di verbali di delibere della Giunta regionale relative all'approvazione di disegni di legge per la
disciplina di ricerca e coltivazione di idrocarburi; copie di disegni di legge per la disciplina di ricerca e coltivazione di idrocarburi;
una copia di Gazzetta Ufficiale riportante il testo della legge nazionale per la disciplina di ricerca e coltivazione di idrocarburi del
1957; una lettera indirizzata al Presidente della Giunta regionale con allegata una relazione di un consulente sul disegno di legge
regionale per la disciplina di ricerca e coltivazione di idrocarburi; 1956- 1958.
Busta
206
Ente
Assessore all'industria e turismo della Regione Trentino Alto- Adige
1961 gennaio 10- 1962 aprile 30
Luoghi
Trento
Archivi prodotti
Fondo Assessore all'industria e turismo della Regione Trentino Alto- Adige, 01/01/1961 - 31/12/1962
Storia
Con L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 (1), "Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", e D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (2),
contenente le norme di attuazione dello stesso, le potestà legislative in materia di industria e miniere passano dallo Stato
alla Regione.
L'Assessore regionale competente in materia di industria, turismo e miniere professor Umberto Corsini riceve le
competenze con D.P.G.R. 10 gennaio 1961, n.38/A (3).
L'Assessore regionale professor Umberto Corsini mantiene carica e competenze fino all'emanazione del D.P.G.R. 20
aprile 1962, n. 35 (4).
Condizione giuridica
Organo statutario della Regione Trentino- Alto Adige; l'Assessore regionale è membro della Giunta regionale, ma anche
organo a rilevanza esterna, cioè titolare anche di fronte ai cittadini di proprie potestà ed autorizzato, nel proprio ambito
di competenze, ad agire in nome e per conto della Regione (5).
Funzioni, occupazioni e attività
Il D.P.G.R. 10 gennaio 1961, n.38/A affida all'Assessore regionale Umberto Corsini la trattazione dei seguenti affari:
- industria, turismo ed industrie alberghiere;
- miniere comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- settore idroelettrico.
In tali materie l'Assessore ha il compito di effettuare il lavoro preparatorio per consentire alla Giunta di cui è membro di
adottare le proprie decisioni, e di curare che le deliberazioni della Giunta trovino la loro puntuale osservanza ed
esecuzione. Per ottenere tali risultati l'Assessore sovraintende alle strutture organizzative della Regione competenti nelle
materie ad esso assegnate, è deputato ad attuare l'indirizzo politico ed amministrativo della Giunta nei rapporti con tali
strutture e ad assicurare che l'attività delle stesse sia svolta in coerenza con i programmi regionali ed i relativi progetti
attuativi. Le strutture ed uffici dell'amministrazione regionale in materia mineraria nel periodo preso in esame sono i
seguenti: l'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere [vedi scheda specifica], struttura di coordinamento tecnicoamministrativo dell'Assessorato; il Distretto minerario di Trento [vedi scheda specifica].
In quanto membro della Giunta regionale l'Assessore partecipa alle competenze della Giunta stessa. Le principali
competenze della Giunta sono le seguenti:
- la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale
207
- l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale
- l'amministrazione del patrimonio della Regione.
Contesto generale
Gli Assessori regionali sono eletti dal Consiglio regionale, e le competenze di cui sono titolari vengono loro affidate dal
Presidente della Giunta regionale. Gli Assessori non sono però vincolati da rapporti di dipendenza gerarchica nei
confronti delle suddette istituzioni.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Bibliografia
REGGIO D'ACI E., La Regione Trentino Alto Adige, Milano, 1994
Note
(1) Pubblicata in G. U. 13 marzo 1948, n. 62.
(2) Pubblicato in B. U. 30 agosto 1951, n. 27.
(3) Pubblicato in B. U. 10 gennaio 1961, n. 2.
(4) Pubblicato in B. U. 8 maggio 1962, n. 19.
(5) E. Reggio d'Aci, "La Regione Trentino- Alto Adige", A. Giuffrè editore, Milano 1994, pagg. 387- 389.
208
fondo 7.
Assessore all'industria e turismo della Regione Trentino Alto- Adige,
1961- 1962
1 busta; metri lineari 0.08
Soggetti produttori
Assessore all'industria e turismo della Regione Trentino Alto- Adige, 1961 gennaio 10- 1962 aprile 30
Modalità di acquisizione e versamento
Il versamento dello spezzone di fondo qui descritto all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento è stato
effettuato in data 16 gennaio 2004.
Contenuto
Lo spezzone di fondo qui descritto è costituito dalla documentazione prodotta dall'Assessore all'industria e turismo della
Regione Trentino Alto- Adige, professor Umberto Corsini, durante la quarta legislatura regionale nell'esercizio delle sue
competenze in materia mineraria.
Altra documentazione prodotta dall'Assessore Corsini è conservata nell'archivio del suo successore, l'Assessore Remo
Albertini.
Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo si presentava in uno stato di conservazione buono.
L'intervento di ordinamento si è rivolto prima all'individuazione, all'interno del complesso documentario relativo
all'amministrazione mineraria pervenuto all'Archivio provinciale, della documentazione appartenente al fondo qui
descritto, quindi alla ricostruzione dell'unità archivistica originale e della relativa serie documentaria.
La struttura dell'archivio non risulta articolata secondo campi di attività o secondo l'organizzazione istituzionale, ma è
costituita da una sola serie documentaria costituita dal carteggio ed atti degli affari dell'Assessore.
Le informazioni riportate nell'introduzione alla serie riguardano le tipologie documentarie costituenti l'unità archivistica
che costituisce la serie.
La descrizione si ferma al livello della unità archivistica, la busta. I dati riportati relativamente all'unità sono i seguenti:
titolo, estremi cronologici, specificazione del contenuto, definizione archivistica. Inoltre, nello spazio relativo al
contenuto, si è segnalata l'eventuale presenza di documentazione individuata da estremi cronologici lontani da quelli
che individuano la maggior parte della documentazione costituente l'unità.
Gli estremi cronologici sono rilevati considerando le date di tutta la documentazione contenuta.
Nel campo riservato alla segnatura di ogni unità, posto in prossimità del margine destro del testo, si trovano riportati: il
numero corrispondente alla classificazione, costituito da numero del fondo e della serie; il numero dell'unità (il numero
che compare in neretto in testa ad ogni scheda in prossimità del margine sinistro del testo). Riportati in etichetta anche
sui dorsi delle scatole o delle buste di conservazione, questi numeri permettono l'individuazione fisica del pezzo.
209
serie 1
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria, 1961- 1962
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta contenente la documentazione prodotta dall'Assessore nell'esercizio delle sue
competenze in materia mineraria.
La documentazione è raccolta in fascicoli.
Nello spazio dedicato al contenuto della busta sono riportati i titoli originali o attribuiti dei fascicoli, la descrizione del
rispettivo contenuto ed i rispettivi estremi cronologici.
7.1.1
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria
1961- 1962 (con documenti del 1957)
- Consiglio regionale delle miniere: carteggio con il Presidente della Giunta regionale ed associazioni di industriali relativo alla
costituzione ed alla composizione del Consiglio regionale delle miniere; varie copie di relazioni a disegni di legge relativi alla
costituzione ed alla composizione del Consiglio regionale delle miniere; contiene anche un sottofascicolo contenente carteggio
prodotto nel corso del 1957 dall'Assessore regionale all'industria, commercio, turismo e trasporti relativo alla nomina dei membri del
Consiglio regionale delle miniere; 1961.
- "Ispezioni miniere. Anno 1961": rapporti mensili del Distretto minerario di Trento relativi alle ispezioni eseguite su miniere e cave;
1961.
- Carteggio ed atti vari: carteggio con il Distretto minerario di Trento, l'Ispettorato del personale della Regione, l'Ufficio legale della
Regione, varie imprese attive in campo minerario ed associazioni di industriali, l'Assessore regionale all'Economia montana e foreste,
relativo alla concessione di permessi di ricerca ed a argomenti vari; copie di disegni di legge; prospetti statistici relativi alla
concessione di permessi di ricerca; 1961- 1962.
Busta
210
Ente
Assessore all'industria e trasporti della Regione Trentino Alto- Adige
1962 aprile 20- 1969 febbraio 21
Luoghi
Trento
Archivi prodotti
Fondo Assessore all'industria e trasporti della Regione Trentino Alto- Adige, 01/01/1961 - 31/12/1969
Storia
Con L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 (1), "Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", e D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (2),
contenente le norme di attuazione dello stesso, le potestà legislative in materia di industria e miniere passano dallo Stato
alla Regione.
L'Assessore regionale competente in materia di industria, trasporti e miniere dottor Remo Albertini riceve le
competenze con D.P.G.R. 20 aprile 1962, n. 35 (3).
L'Assessore regionale dottor Remo Albertini mantiene carica e competenze fino all'emanazione del D.P.G.R. 21
febbraio 1969, n. 1 (4).
Condizione giuridica
Organo statutario della Regione Trentino- Alto Adige; l'Assessore regionale è membro della Giunta regionale, ma anche
organo a rilevanza esterna, cioè titolare anche di fronte ai cittadini di proprie potestà ed autorizzato, nel proprio ambito
di competenze, ad agire in nome e per conto della Regione (5).
Funzioni, occupazioni e attività
Il D.P.G.R. 20 aprile 1962, n. 35, affida all'Assessore regionale dottor Remo Albertini la trattazione dei seguenti affari:
- industria, turismo ed industrie alberghiere;
- miniere comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- settore idroelettrico
- utilizzazione di acque pubbliche.
Il D.P.G.R. 16 febbraio 1965, n. 9 (6), affida all'Assessore la trattazione dei seguenti affari:
- incremento della produzione industriale;
- ordinamento delle camere di commercio, industria e agricoltura;
- miniere comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- comunicazioni e trasporti di interesse regionale.
In tali materie l'Assessore ha il compito di effettuare il lavoro preparatorio per consentire alla Giunta di cui è membro di
adottare le proprie decisioni, e di curare che le deliberazioni della Giunta trovino la loro puntuale osservanza ed
esecuzione. Per ottenere tali risultati l'Assessore sovraintende alle strutture organizzative della Regione competenti nelle
materie ad esso assegnate, è deputato ad attuare l'indirizzo politico ed amministrativo della Giunta nei rapporti con tali
strutture e ad assicurare che l'attività delle stesse sia svolta in coerenza con i programmi regionali ed i relativi progetti
211
attuativi. Le strutture ed uffici dell'amministrazione regionale in materia mineraria nel periodo preso in esame sono i
seguenti: l'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere [vedi scheda specifica], struttura di coordinamento tecnicoamministrativo dell'Assessorato; il Distretto minerario di Trento [vedi scheda specifica].
In quanto membro della Giunta regionale l'Assessore partecipa alle competenze della Giunta stessa. Le principali
competenze della Giunta sono le seguenti:
- la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale
- l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale
- l'amministrazione del patrimonio della Regione.
Contesto generale
Gli Assessori regionali sono eletti dal Consiglio regionale, e le competenze di cui sono titolari vengono loro affidate dal
Presidente della Giunta regionale. Gli Assessori non sono però vincolati da rapporti di dipendenza gerarchica nei
confronti delle suddette istituzioni.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Bibliografia
REGGIO D'ACI E., La Regione Trentino Alto Adige, Milano, 1994
Note
.(1) Pubblicata in G. U. 13 marzo 1948, n. 62.
(2) Pubblicato in B. U. 30 agosto 1951, n. 27.
(3) Pubblicato in B. U. 8 maggio 1962, n. 19.
(4) Pubblicato in B. U. 4 marzo 1969, n. 9.
(5) E. Reggio d'Aci, "La Regione Trentino- Alto Adige", A. Giuffrè editore, Milano 1994, pagg. 387- 389.
(6) Pubblicato in B. U. 23 febbraio 1965, n. 8.
212
fondo 8.
Assessore all'industria e trasporti della Regione Trentino Alto- Adige,
1961- 1969
1 busta; metri lineari 0.08
Soggetti produttori
Assessore all'industria e trasporti della Regione Trentino Alto- Adige, 1962 aprile 20- 1969 febbraio 21
Modalità di acquisizione e versamento
Il versamento dello spezzone di fondo qui descritto all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento è stato
effettuato in data 16 gennaio 2004.
Contenuto
Lo spezzone di fondo qui descritto è costituito da documentazione prodotta dall'Assessore all'industria e trasporti della
Regione Trentino Alto- Adige, dottor Remo Albertini, durante la quarta legislatura regionale nell'esercizio delle sue
competenze in materia mineraria.
All'interno del fondo è conservata anche poca documentazione prodotta dal predecessore di Albertini, professor
Umberto Corsini; tale documentazione è da considerarsi acquisita.
Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo si presentava in uno stato di conservazione buono.
L'intervento di ordinamento si è rivolto prima all'individuazione, all'interno del complesso documentario relativo
all'amministrazione mineraria pervenuto all'Archivio provinciale, della documentazione appartenente al fondo qui
descritto, quindi alla ricostruzione dell'unità archivistica originale e della relativa serie documentaria.
La struttura dell'archivio non risulta articolata secondo campi di attività o secondo l'organizzazione istituzionale, ma è
costituita da una sola serie documentaria costituita dal carteggio ed atti degli affari dell'Assessore.
Le informazioni riportate nell'introduzione alla serie riguardano le tipologie documentarie costituenti l'unità archivistica
che costituisce la serie.
La descrizione si ferma al livello della unità archivistica, la busta. I dati riportati relativamente all'unità sono i seguenti:
titolo, estremi cronologici, specificazione del contenuto, definizione archivistica.
Gli estremi cronologici sono rilevati considerando le date di tutta la documentazione contenuta.
Nel campo riservato alla segnatura di ogni unità, posto in prossimità del margine destro del testo, si trovano riportati: il
numero corrispondente alla classificazione, costituito da numero del fondo e della serie; il numero dell'unità (il numero
che compare in neretto in testa ad ogni scheda in prossimità del margine sinistro del testo). Riportati in etichetta anche
sui dorsi delle scatole o delle buste di conservazione, questi numeri permettono l'individuazione fisica del pezzo.
213
serie 1
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria, 1961- 1969
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta contenente la documentazione prodotta dall'Assessore nell'esercizio delle sue
competenze in materia mineraria.
La documentazione è raccolta in fascicoli.
Nello spazio dedicato al contenuto della busta sono riportati i titoli originali o attribuiti dei fascicoli, la descrizione del
rispettivo contenuto ed i rispettivi estremi cronologici.
8.1.1
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria
1961- 1969
- "Imposta generale entrata marmi, porfidi, pietre e affini¿": carteggio con un Senatore della Repubblica ed una ditta operante nel
settore del porfido relativo alle agevolazioni fiscali previste per le aziende operanti nel settore del porfido; parte del carteggio è
prodotta dal precedente Assessore regionale all'industria, professor Umberto Corsini; 1961- 1963.
- "Consiglio miniere; nomina del 18 giugno 1965": carteggio con vari soggetti relativo alla nomina del Consiglio regionale delle
miniere del 18 giugno 1965 ed a quella del 20 marzo 1962; una copia di decreto del Presidente della Giunta regionale ed una copia di
proposta di delibera relative alla nomina del Consiglio; 1962- 1965.
- Carteggio ed atti vari: carteggio tra l'Assessore Albertini, la Ragioneria regionale e l'Assessorato regionale agli enti locali, relativo
ad interrogazioni consiliari e ad un incarico di traduzione affidato ad un professionista; carteggio tra l'Assessore Corsini e il
Presidente della Giunta regionale, un Senatore della Repubblica ed un esponente del Partito liberale italiano relativo a concessioni
minerarie, all'assunzione di un operaio, a disegni di legge in campo minerario; relazioni tecniche, promemoria, prospetti statistici e
proposte di delibera varie; 1962- 1963; 1967- 1969.
Busta
214
Ente
Assessore all'industria della Regione Trentino Alto- Adige
1969 febbraio 21- 1972 giugno 20
Luoghi
Trento
Archivi prodotti
Fondo Assessore all'industria della Regione Trentino Alto- Adige, 01/01/1966 - 31/12/1972
Storia
Con L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 (1), "Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", e D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (2),
contenente le norme di attuazione dello stesso, le potestà legislative in materia di industria e miniere passano dallo Stato
alla Regione.
L'Assessore regionale competente in materia di industria e miniere commendator Enrico Pancheri riceve le competenze
con D.P.G.R. 21 febbraio 1969, n. 1 (3).
L'Assessore regionale commendator Enrico Pancheri mantiene carica e competenze fino all'emanazione del D.P.G.P.
20 giugno 1972, n.18- 1379/Legislativo (4).
Condizione giuridica
Organo statutario della Regione Trentino- Alto Adige; l'Assessore regionale è membro della Giunta regionale, ma anche
organo a rilevanza esterna, cioè titolare anche di fronte ai cittadini di proprie potestà ed autorizzato, nel proprio ambito
di competenze, ad agire in nome e per conto della Regione (5).
Funzioni, occupazioni e attività
Il D.P.G.R. D.P.G.R. 21 febbraio 1969, n. 1, affida all'Assessore regionale commendator Enrico Pancheri la trattazione
dei seguenti affari:
- incremento della produzione industriale;
- ordinamento delle camere di commercio, industria e agricoltura;
- incremento delle attività commerciali;
- miniere comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- settore idroelettrico;
- utilizzazione delle acque pubbliche;
- imposta idroelettrica.
In tali materie l'Assessore ha il compito di effettuare il lavoro preparatorio per consentire alla Giunta di cui è membro di
adottare le proprie decisioni, e di curare che le deliberazioni della Giunta trovino la loro puntuale osservanza ed
esecuzione. Per ottenere tali risultati l'Assessore sovraintende alle strutture organizzative della Regione competenti nelle
materie ad esso assegnate, è deputato ad attuare l'indirizzo politico ed amministrativo della Giunta nei rapporti con tali
strutture e ad assicurare che l'attività delle stesse sia svolta in coerenza con i programmi regionali ed i relativi progetti
attuativi. Le strutture ed uffici dell'amministrazione regionale in materia mineraria nel periodo preso in esame sono i
215
seguenti: l'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere [vedi scheda specifica], struttura di coordinamento tecnicoamministrativo dell'Assessorato; il Distretto minerario di Trento [vedi scheda specifica].
In quanto membro della Giunta regionale l'Assessore partecipa alle competenze della Giunta stessa. Le principali
competenze della Giunta sono le seguenti:
- la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale
- l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale
- l'amministrazione del patrimonio della Regione.
Contesto generale
Gli Assessori regionali sono eletti dal Consiglio regionale, e le competenze di cui sono titolari vengono loro affidate dal
Presidente della Giunta regionale. Gli Assessori non sono però vincolati da rapporti di dipendenza gerarchica nei
confronti delle suddette istituzioni.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Bibliografia
CHIETTINI, A. (progetto e coordinamento), Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Gli organi. I
consiglieri, suppl. al n. 1 "Consiglio provinciale documenti", Trento, 2004
REGGIO D'ACI E., La Regione Trentino Alto Adige, Milano, 1994
Note
(1) Pubblicata in G. U. 13 marzo 1948, n. 62.
(2) Pubblicato in B. U. 30 agosto 1951, n. 27.
(3) Pubblicato in B. U. 4 marzo 1969, n. 9.
(4) Pubblicato in B. U. 27 giugno 1972, n. 30.
(5) E. Reggio d'Aci, "La Regione Trentino- Alto Adige", A. Giuffrè editore, Milano 1994, pagg. 387- 389.
216
fondo 9.
Assessore all'industria della Regione Trentino Alto- Adige, 1966 - 1972
1 busta; metri lineari 0.08
Soggetti produttori
Assessore all'industria della Regione Trentino Alto- Adige, 1969 febbraio 21- 1972 giugno 20
Modalità di acquisizione e versamento
Il versamento dello spezzone di fondo qui descritto all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento è stato
effettuato in data 16 gennaio 2004.
Contenuto
Lo spezzone di fondo qui descritto è costituito dalla documentazione prodotta dall'Assessore all'industria della Regione
Trentino Alto- Adige, commendator Enrico Pancheri, durante la quinta legislatura regionale nell'esercizio delle sue
competenze in materia mineraria.
Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo si presentava in uno stato di conservazione buono. L'intervento di ordinamento si è rivolto prima
all'individuazione, all'interno del complesso documentario relativo all'amministrazione mineraria pervenuto all'Archivio
provinciale, della documentazione appartenente al fondo qui descritto, quindi alla ricostruzione dell'unità archivistica
originale e della relativa serie documentaria.
La struttura dell'archivio non risulta articolata secondo campi di attività o secondo l'organizzazione istituzionale, ma è
costituita da una sola serie documentaria costituita dal carteggio ed atti degli affari dell'Assessore.
Le informazioni riportate nell'introduzione alla serie riguardano le tipologie documentarie costituenti l'unità archivistica
che costituisce la serie.
La descrizione si ferma al livello della unità archivistica, la busta. I dati riportati relativamente all'unità sono i seguenti:
titolo, estremi cronologici, specificazione del contenuto, definizione archivistica. Inoltre, nello spazio relativo al
contenuto, si è segnalata l'eventuale presenza di materiale particolare (come mappe, fotografie, opuscoli e fogli a
stampa, ecc.).
Gli estremi cronologici sono rilevati considerando le date di tutta la documentazione contenuta.
Nel campo riservato alla segnatura di ogni unità, posto in prossimità del margine destro del testo, si trovano riportati: il
numero corrispondente alla classificazione, costituito da numero del fondo e della serie; il numero dell'unità (il numero
che compare in neretto in testa ad ogni scheda in prossimità del margine sinistro del testo). Riportati in etichetta anche
sui dorsi delle scatole o delle buste di conservazione, questi numeri permettono l'individuazione fisica del pezzo.
217
serie 1
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria, 1966- 1972
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta contenente la documentazione prodotta dall'Assessore nell'esercizio delle sue
competenze in materia mineraria.
La documentazione è raccolta in fascicoli.
Nello spazio dedicato al contenuto della busta sono riportati i titoli originali o attribuiti dei fascicoli, la descrizione del
rispettivo contenuto ed i rispettivi estremi cronologici.
9.1.1
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria
1966- 1972
- "Legge mineraria. Ingegner Perna": carteggio con il dirigente della Divisione miniere dell'Ispettorato generale dell'industria e delle
miniere della Regione e con la Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria e commercio relativo a nuove norme in
materia di industria del quarzo e del gesso, proposte di legge e relazioni, estratti di verbali di sedute del Consiglio regionale delle
miniere; 1966- 1970.
- "Commendator Enrico Pancheri. Miniere. Relazione 1968": carteggio con vari soggetti relativo alla relazione annuale della
Divisione miniere dell'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere della Regione sull'andamento del settore minerario per
l'anno 1968; copie della relazione, promemoria e relazioni varie; 1967- 1969.
- "Assessore Pancheri. Atti da archiviare": carteggio con vari soggetti relativo ad argomenti vari; contiene anche 10 fotografie, un
disegno tecnico; 1967- 1972.
- "Miniera di Predoi": carteggio con vari soggetti relativo al rischio di chiusura della miniera di rame di Predoi in Valle Aurina;
contiene anche una copia di quotidiano, una copia di decreto del presidente della Giunta regionale datato 1965; 1971.
Busta
218
Ente
Assessore all'industria e trasporti della Provincia autonoma di Trento
1972 giugno 20- 1974 marzo 15
Archivi prodotti
Fondo Assessore all'industria e trasporti della Provincia autonoma di Trento, 01/01/1968 - 31/12/1975
Storia
Con L.C. 10 novembre 1971, n. 1, (1) "Modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige" e
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (2), "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige", e con D.P.G.R. 6 giugno 1973, n. 750/P (3), le potestà legislative in materia di
miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, passano alle province di Trento e Bolzano.
L'Assessore provinciale competente in materia di industria, trasporti e miniere, commendator Enrico Pancheri, riceve le
competenze con D.P.G.P. 20 giugno 1972, n.18- 1379/Legislativo (4).
L'Assessore mantiene la carica fino all'emanazione del D.P.G.P. 15 marzo 1974, n.11- 1/Legislativo (5).
Condizione giuridica
Organo statutario della Provincia autonoma di Trento; l'Assessore provinciale è membro della Giunta provinciale, ma
anche organo a rilevanza esterna, cioè titolare anche di fronte ai cittadini di proprie potestà ed autorizzato, nel proprio
ambito di competenze, ad agire in nome e per conto della Provincia (6).
Funzioni, occupazioni e attività
Il D.P.G.P. 20 giugno 1972, n.18- 1379/Legislativo affida all'Assessore provinciale commendator Enrico Pancheri le
seguenti competenze:
- miniere comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- incremento della produzione industriale;
- concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico;
- apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori;
- costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel
collocamento;
- usi civici;
- comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di
funivia;
- autorizzazioni in materia di finanza locale;
- vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali, sui consorzi e sugli altri enti ed istituti locali, ad eccezione di:
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, enti ospedalieri, Ente provinciale per il turismo, aziende autonome.
Nelle materie di sua competenza l'Assessore ha il compito di effettuare il lavoro preparatorio per consentire alla Giunta
di cui è membro di adottare le proprie decisioni, e di curare che le deliberazioni della Giunta trovino la loro puntuale
osservanza ed esecuzione. Per ottenere tali risultati l'Assessore sovraintende alle strutture organizzative della Provincia
competenti nelle materie ad esso assegnate, è deputato ad attuare l'indirizzo politico ed amministrativo della Giunta nei
219
rapporti con tali strutture e ad assicurare che l'attività delle stesse sia svolta in coerenza con i programmi provinciali ed i
relativi progetti attuativi.
Le strutture ed uffici dell'amministrazione provinciale in materia mineraria nel periodo preso in esame sono i seguenti:
l'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere [vedi scheda specifica], struttura di coordinamento tecnicoamministrativo dell'Assessorato; il Distretto minerario di Trento [vedi scheda specifica].
In quanto membro della Giunta provinciale l'Assessore partecipa alle competenze della Giunta stessa. Le principali
competenze della Giunta sono le seguenti:
- la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale
- l'attività amministrativa per gli affari di interesse provinciale
- l'amministrazione del patrimonio della Provincia.
Contesto generale
Gli Assessori provinciali sono eletti dal Consiglio provinciale, e le competenze di cui sono titolari vengono loro affidate
dal Presidente della Giunta provinciale. Gli Assessori non sono però vincolati da rapporti di dipendenza gerarchica nei
confronti delle suddette istituzioni.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Bibliografia
CHIETTINI, A. (progetto e coordinamento), Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Gli organi. I
consiglieri, suppl. al n. 1 "Consiglio provinciale documenti", Trento, 2004
REGGIO D'ACI E., La Regione Trentino Alto Adige, Milano, 1994
Note
(1) Pubblicata in G. U. 10 novembre 1971, n. 1.
(2) Pubblicata in G. U. 20 novembre 1972, n. 301.
(3) Pubblicato in B. U. 24 luglio 1973, n. 32.
(4) Pubblicato in B. U. 27 giugno 1972, n. 30.
(5) Pubblicato in B. U. 16 aprile 1974, n. 16.
(6) E. Reggio d'Aci, "La Regione Trentino- Alto Adige", A. Giuffrè editore, Milano 1994, pagg. 387- 389.
220
fondo 10.
Assessore all'industria e trasporti della Provincia autonoma di Trento,
1968- 1975
1 busta; metri lineari 0.1
Soggetti produttori
Assessore all'industria e trasporti della Provincia autonoma di Trento, 1972 giugno 20- 1974 marzo 15
Modalità di acquisizione e versamento
Il versamento dello spezzone di fondo qui descritto all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento è stato
effettuato in data 16 gennaio 2004.
Contenuto
Lo spezzone di fondo qui descritto è costituito dalla documentazione prodotta dall'Assessore all'industria e trasporti
della Provincia autonoma di Trento, commendator Enrico Pancheri, durante la sesta legislatura provinciale nell'esercizio
delle sue competenze in materia mineraria.
All'interno del fondo è conservata anche poca documentazione prodotta dal predecessore di Pancheri, l'assessore
Glicerio Vettori, e da Pancheri stesso nelle sue vesti
precedenti di Assessore regionale all'industria; tale
documentazione è da considerarsi acquisita.
Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo si presentava in uno stato di conservazione buono.
L'intervento di ordinamento si è rivolto prima all'individuazione, all'interno del complesso documentario relativo
all'amministrazione mineraria pervenuto all'Archivio provinciale, della documentazione appartenente al fondo qui
descritto, quindi alla ricostruzione dell'unità archivistica originale e della relativa serie documentaria.
La struttura dell'archivio non risulta articolata secondo campi di attività o secondo l'organizzazione istituzionale, ma è
costituita da una sola serie documentaria costituita dal carteggio ed atti degli affari dell'Assessore.
Le informazioni riportate nell'introduzione alla serie riguardano le tipologie documentarie costituenti l'unità archivistica
che costituisce la serie.
La descrizione si ferma al livello della unità archivistica, la busta. I dati riportati relativamente all'unità sono i seguenti:
titolo, estremi cronologici, specificazione del contenuto, definizione archivistica. Inoltre, nello spazio relativo al
contenuto, si è segnalata l'eventuale presenza di materiale particolare (come mappe, fotografie, opuscoli e fogli a
stampa, ecc.).
Gli estremi cronologici sono rilevati considerando le date di tutta la documentazione contenuta.
Nel campo riservato alla segnatura di ogni unità, posto in prossimità del margine destro del testo, si trovano riportati: il
numero corrispondente alla classificazione, costituito da numero del fondo e della serie; il numero dell'unità (il numero
che compare in neretto in testa ad ogni scheda in prossimità del margine sinistro del testo). Riportati in etichetta anche
sui dorsi delle scatole o delle buste di conservazione, questi numeri permettono l'individuazione fisica del pezzo.
221
serie 1
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria, 1968- 1975
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta contenente documentazione prodotta dall'Assessore, commendator Enrico
Pancheri, nell'esercizio delle sue competenze in materia mineraria.
La documentazione è raccolta in fascicoli.
Nello spazio dedicato al contenuto della busta sono riportati i titoli originali o attribuiti dei fascicoli, la descrizione del
rispettivo contenuto ed i rispettivi estremi cronologici.
10.1.1
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria
1968- 1975
- ""Situazione Italcementi Trento": carteggio tra l'Assessore e vari sogetti in merito ad una vertenza tra la Società per azioni
Italcementi di Trento e il Capo del Distretto minerario di Trento, relazioni tecniche, una copia di decreto di condanna penale, una
copia di verbale di constatazione di infrazione alle norme di polizia mineraria; contiene anche: 4 mappe, un disegno tecnico; 19681973
- Convegno delle regioni minerarie: copie di relazioni e carteggio relativo all'organizzazione del convegno delle regioni minerarie
tenutosi a Firenze nel luglio 1972 ; 1971- 1973.
- Consiglio provinciale delle miniere e provvidenze per l'industria estrattiva: copie di verbali di delibere della Giunta provinciale
relativi all'approvazione di disegni di legge riportanti norme per la costituzione del Consiglio provinciale delle miniere e per la
concessione di provvidenze per l'industria estrattiva; varie copie di relazioni a disegni di legge riportanti norme per la costituzione del
Consiglio provinciale delle miniere e per la concessione di provvidenze per l'industria estrattiva; prospetti statistici relativi a
stanziamenti di fondi e concessione di contributi; una copia di Bollettino Ufficiale della Regione; carteggio con l'ufficio del porfido
di Albiano relativo al disegno di legge sulla la concessione di provvidenze per l'industria estrattiva; 1972- 1974.
- Carteggio ed atti vari: carteggio con vari soggetti su vari argomenti attinenti alla materia mineraria, relazioni e promemoria vari;
contiene anche: una mappa, due copie di quotidiani; 1972- 1974.
- "Contributi e corrispondenza varia (Pancheri)": carteggio, relativo all'erogazione di contributi ed alla situazione dei contributi
ereditati dalla Regione, tra l'Assessore e: la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento, varie imprese
operanti nel settore minerario, la Ragioneria generale della Regione; copie di verbali di delibere della Giunta provinciale e prospetti
statistici relativi agli stanziamenti di fondi per i contributi; copie di relazioni relative alla situazione economica del settore minerario
in provincia; copie di verbali delle sedute del Consiglio provinciale delle miniere; contiene anche: 17 fotografie, una cartolina
illustrata; 1972- 1975.
Busta
222
Ente
Assessore all'industria, artigianato e fonti energetiche della Provincia
autonoma di Trento
1985 novembre 4 - 1992 giugno 8
Luoghi
Trento
Archivi prodotti
Fondo Assessore all'industria, artigianato e fonti energetiche della Provincia autonoma di Trento, 01/01/1985 31/12/1989
Storia
Con L.C. 10 novembre 1971, n. 1, (1) "Modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige" e
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (2), "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige", e con D.P.G.R. 6 giugno 1973, n. 750/P (3), le potestà legislative in materia di
miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, passano alle province di Trento e Bolzano.
L'Assessore provinciale competente in materia di industria, artigianato e fonti energetiche, signor Riccardo Ricci, riceve
le competenze con D.P.G.P. 4 novembre 1985, n.11- 24/Legislativo (4).
L'Assessore mantiene la carica fino all'emanazione del D.P.G.P. 8 giugno 1992, n. 6- 59/Legislativo (5).
Condizione giuridica
Organo statutario della Provincia autonoma di Trento; l'Assessore provinciale è membro della Giunta provinciale, ma
anche organo a rilevanza esterna, cioè titolare anche di fronte ai cittadini di proprie potestà ed autorizzato, nel proprio
ambito di competenze, ad agire in nome e per conto della Provincia (6).
Funzioni, occupazioni e attività
Il D.P.G.P. 4 novembre 1985, n.11- 24/Legislativo affida all'Assessore provinciale signor Riccardo Ricci le seguenti
competenze:
- incremento della produzione industriale, ivi compreso il demanio per il potenziamento industriale;
- miniere, cave e torbiere;
- artigianato.
Con D.P.G.P. 17 febbraio 1989, n. 3- 1/Legislativo (7), relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori della nuova
Giunta provinciale, nulla muta per quanto riguarda le competenze dell'Assessore Ricci.
Nelle materie di sua competenza l'Assessore ha il compito di effettuare il lavoro preparatorio per consentire alla Giunta
di cui è membro di adottare le proprie decisioni, e di curare che le deliberazioni della Giunta trovino la loro puntuale
osservanza ed esecuzione. Per ottenere tali risultati l'Assessore sovraintende alle strutture organizzative della Provincia
competenti nelle materie ad esso assegnate, è deputato ad attuare l'indirizzo politico ed amministrativo della Giunta nei
223
rapporti con tali strutture e ad assicurare che l'attività delle stesse sia svolta in coerenza con i programmi provinciali ed i
relativi progetti attuativi.
La struttura dell'amministrazione provinciale in materia mineraria nel periodo preso in esame è il Servizio minerario
della Provincia autonoma di Trento [vedi scheda specifica].
In quanto membro della Giunta provinciale l'Assessore partecipa alle competenze della Giunta stessa. Le principali
competenze della Giunta sono le seguenti:
- la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale
- l'attività amministrativa per gli affari di interesse provinciale
- l'amministrazione del patrimonio della Provincia.
Contesto generale
Gli Assessori provinciali sono eletti dal Consiglio provinciale, e le competenze di cui sono titolari vengono loro affidate
dal Presidente della Giunta provinciale. Gli Assessori non sono però vincolati da rapporti di dipendenza gerarchica nei
confronti delle suddette istituzioni.
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Le informazioni riportate nella scheda del soggetto produttore sono tratte dalle seguenti fonti: la bibliografia sotto
elencata; le norme legislative, per le quali la fonte è indicata in nota; la documentazione dell'archivio prodotto dall'ente.
Bibliografia
CHIETTINI, A. (progetto e coordinamento), Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Gli organi. I
consiglieri, suppl. al n. 1 "Consiglio provinciale documenti", Trento, 2004
REGGIO D'ACI E., La Regione Trentino Alto Adige, Milano, 1994
Note
(1) Pubblicata in G. U. 10 novembre 1971, n. 1.
(2) Pubblicata in G. U. 20 novembre 1972, n. 301.
(3) Pubblicato in B. U. 24 luglio 1973, n. 32
(4) Pubblicato in B. U. 19 novembre 1985, n. 52.
(5) Pubblicato in B. U. 16 giugno 1992, n. 25.
(6) E. Reggio d'Aci, "La Regione Trentino- Alto Adige", A. Giuffrè editore, Milano 1994, pagg. 387- 389.
(7) Pubblicato in B. U. 26 febbraio 1989, n. 10.
224
fondo 11.
Assessore all'industria, artigianato e fonti energetiche della Provincia
autonoma di Trento, 1985- 1989
1 busta; metri lineari 0.08
Soggetti produttori
Assessore all'industria, artigianato e fonti energetiche della Provincia autonoma di Trento, 1985 novembre 4
- 1992 giugno 8
Modalità di acquisizione e versamento
Il versamento dello spezzone di fondo qui descritto all'Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento è stato
effettuato in data 16 gennaio 2004.
Contenuto
Lo spezzone di fondo qui descritto è costituito da documentazione prodotta dall'Assessore all'industria, artigianato e
fonti energetiche della Provincia autonoma di Trento, signor Riccardo Ricci, durante la nona e la decima legislatura
provinciale nell'esercizio delle sue competenze in materia mineraria.
All'interno del fondo è conservata anche poca documentazione prodotta dal predecessore di Ricci, dottor Gianni
Bazzanella; tale documentazione è da considerarsi acquisita.
Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo si presentava in uno stato di conservazione buono. L'intervento di ordinamento si è rivolto prima
all'individuazione, all'interno del complesso documentario relativo all'amministrazione mineraria pervenuto all'Archivio
provinciale, della documentazione appartenente al fondo qui descritto, quindi alla ricostruzione dell'unità archivistica
originale e della relativa serie documentaria.
La struttura dell'archivio non risulta articolata secondo campi di attività o secondo l'organizzazione istituzionale, ma è
costituita da una sola serie documentaria costituita dal carteggio ed atti degli affari dell'Assessore.
Le informazioni riportate nell'introduzione alla serie riguardano le tipologie documentarie costituenti l'unità archivistica
che costituisce la serie.
La descrizione si ferma al livello della unità archivistica, la busta. I dati riportati relativamente ad ogni unità sono i
seguenti: titolo, estremi cronologici, definizione archivistica. Gli estremi cronologici sono rilevati considerando le date
di tutta la documentazione contenuta.
Nel campo riservato alla segnatura dell'unità, posto in prossimità del margine destro del testo, si trovano riportati: il
numero corrispondente alla classificazione, costituito da numero del fondo e della serie; il numero dell'unità (il numero
che compare in neretto in testa ad ogni scheda in prossimità del margine sinistro del testo). Riportati in etichetta anche
sui dorsi delle scatole o delle buste di conservazione, questi numeri permettono l'individuazione fisica del pezzo.
225
serie 1
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria, 1985- 1989
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta contenente documentazione prodotta dall'Assessore, signor Riccardo Ricci,
nell'esercizio delle sue competenze in materia mineraria.
La documentazione è raccolta in fascicoli annuali.
11.1.1
Carteggio ed atti relativi alla materia mineraria
1985- 1989
Busta
226