NEWSLETTER PROPRIETÀ INTELLETTUALE PRIVACY E
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CHIOMENTI STUDIO LEGALE NEWSLETTER PROPRIETÀ INTELLETTUALE PRIVACY E INFORMATION TECHNOLOGY GENNAIO 2011 NUMERO 7 Diritto Industriale Linee guida della Corte Europea di Giustizia in materia di uso dei marchi come parole chiave nei motori di ricerca in Internet La Corte di Giustizia dell’Unione Europea torna a pronunciarsi in materia di utilizzo di marchi di titolarità di terzi come “advertising keywords” per la vendita di beni on-line. Il Regolamento dell’Unione Europea N. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 sulle Intese Verticali e il Franchising Introdotte alcune novità in materia di intese verticali che incidono anche sulla disciplina del franchising. Privacy e Information Technology Rinnovata attenzione in ambito europeo sui possibili rischi derivanti da attività di profilazione dei dati personali Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa si pronuncia con una propria raccomandazione, sollecitando un più stringente intervento degli Stati Membri in materia di attività di profilazione, a tutela dei dati personali degli individui coinvolti. Nuove opportunità nell’uso del web per le società quotate e i loro azionisti Entra in vigore la Delibera Consob che introduce nuovi strumenti informativi e partecipativi tramite il web. Asia Novità in tema di pegno su brevetti in Cina Introdotte alcune modifiche procedurali per la costituzione di pegno su titoli brevettuali cinesi Chiomenti Studio Legale © Copyright 2011 www.chiomenti.net qualora non vogliate più ricevere la Newsletter, cliccando su questo link sarete automaticamente cancellati dalla mailing list: [email protected] Linee guida della Corte Europea di Giustizia in materia di uso dei marchi come parole chiave nei motori di ricerca in Internet In occasione delle varie controversie che negli ultimi anni hanno contrapposto Google ai titolari di marchi celebri (Google France e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier, Google France contro Luteciel, e Google France contro CNRRH del 22 settembre 2009), la Corte Europea di Giustizia (la “Corte”) aveva già avuto modo di pronunciarsi in materia di utilizzo di marchi di terzi quali “AdWords” / parole chiave su internet. Recentemente, tuttavia, la Corte è tornata a pronunciarsi sulla stessa materia nell’ambito del contenzioso tra le società Tportakabin Ltd e Primakabin BV, avente ad oggetto l’utilizzo da parte di quest’ultima del marchio Portakabin e di talune varianti di esso come parole chiave per il servizio di Google AdWords, al fine di creare dei link pubblicitari per i propri siti per la messa in vendita di prodotti originali ma di seconda mano. In proposito, la Corte ha fornito indicazioni generali che possono intendersi come vere e proprie linee guida sull’utilizzo di marchi altrui su internet, indicando alcuni limiti nella tutela dei diritti del titolare del marchio. Ad esempio, è da ritenersi ammissibile l’uso del marchio di titolarità di un terzo al fine di indicare le caratteristiche di beni o servizi o le loro modalità d’uso, purché tale uso sia conforme alla correttezza professionale. E’ altresì consentito l’utilizzo di un marchio di terzi laddove il diritto del titolare sia stato soggetto ad esaurimento a seguito di una legittima immissione sul mercato comunitario. Su tali basi, la Corte ha affermato che l’utilizzo di marchi come Ad Words nel caso in questione dovesse ritenersi legittimo e che tale legittimità debba comunque valutarsi in concreto, caso per caso, tenendo conto anche della possibilità di impiegare varianti del marchio da parte dell’utilizzatore terzo e dell’attuazione di modalità d’uso tali da scongiurare rischi di confusione sull’origine dei prodotti. In sostanza, emerge dalla decisione della Corte l’estrema difficoltà per i titolari di marchio di contestare l’uso del marchio come parola chiave in internet non solo nei confronti dei motori di ricerca, ma anche di terzi rivenditori di beni on line, purché detti terzi non inducano il pubblico in errore sulla proprietà del marchio o sui propri rapporti con la società che ne è titolare. Il Regolamento dell’Unione Europea N. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 sulle intese verticali e il franchising Sono recentemente entrati in vigore il nuovo Regolamento della Commissione Europea (il “Regolamento”) n. 330 sull’esenzione per categoria degli accordi verticali e gli “Orientamenti sulle restrizioni verticali” (gli “Orientamenti”) che hanno lo specifico scopo di guidare l’interprete nell’applicazione del Regolamento. Le principali novità introdotte dal Regolamento hanno, da un lato, carattere generale e, dall’altro, carattere specifico con riferimento alla fattispecie del franchising. Le più rilevanti novità di carattere generale riguardano: (i) l’estensione anche ai distributori del limite di quota di mercato del 30% per l’applicabilità dell’esenzione, in precedenza prevista solo con riferimento ai produttori; e (ii) il regime del prezzo di rivendita imposto (resale purchase maintenance), in relazione al quale gli Orientamenti al punto 225 affermano come, in taluni casi “l’imposizione del prezzo di rivendita non ha solo l’effetto di limitare la concorrenza, ma può anche condurre a incrementi di efficienza […]. In particolare, quando un produttore introduce un nuovo prodotto, l’imposizione dei prezzi di rivendita può essere utile nei periodi di introduzione e di domanda in crescita per spingere i distributori a tenere meglio in considerazione l’interesse del produttore a promuovere il prodotto […]. Analogamente, prezzi fissi di rivendita possono essere necessari per organizzare in un sistema di franchising o un sistema 1 di distribuzione simile, applicando un sistema di distribuzione uniforme, una campagna coordinata a breve termine di prezzi bassi che vada anche a vantaggio dei consumatori […]”. Con riferimento alle disposizioni che più interessano il franchising, due sono le aree su cui incidono le principali novità (i) la nozione di know-how: la nuova normativa ha chiarito che il know-how che deve far parte dell’insieme degli elementi che costituiscono la formula commerciale oggetto di franchising deve intendersi come nucleo di conoscenze significative e utili all’acquirente per la rivendita dei beni e servizi. Viene così chiarito che non necessariamente tali conoscenze devono risultare segrete o indispensabili per l’esercizio dell’attività oggetto del franchising; e (ii) la possibilità di vietare al franchisee le vendite on-line: su questo punto gli Orientamenti, dopo aver ribadito che le vendite tramite internet sono da intendersi come vendite passive (e quindi consentite, non suscettibili di essere contrattualmente impedite al franchisor), individuano talune circostanze che potrebbero configurare restrizioni vietate, in quanto atte a limitare le possibilità del franchisee di raggiungere clienti più numerosi e diversificati. Si tratta, ad esempio, di quegli accordi che obblighino il franchisee a impedire a clienti situati in altro territorio di visualizzare il proprio sito internet, accordi che prevedano il reinstradamento automatico dei clienti verso il sito internet del franchisor o di altri franchisee in determinati territori, o accordi con cui il franchisor limiti il quantitativo delle vendite complessive consentite al franchisee via internet. Rinnovata attenzione in ambito europeo sui possibili rischi derivanti da attività di profilazione dei dati personali Lo scorso 25 Novembre 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione agli Stati Membri, la n. 13/2010 (la “Raccomandazione”), avente ad oggetto la tutela degli individui nell’ambito di attività di trattamento automatico dei dati personali. Si tratta del primo strumento giuridico internazionale che, sebbene non vincolante, risulta applicabile a tutte le forme di trattamento di dati personali effettuati con tecniche di profilazione. Ai fini della Raccomandazione, la profilazione è definita come un’attività di trattamento automatico di dati personali, consistente nell’applicazione a un individuo di un determinato profilo, ovvero nell’applicazione ad un singolo di un set di dati caratterizzanti un gruppo di individui, principalmente con la finalità di prendere decisioni riguardanti tale soggetto o di prevederne le preferenze e i comportamenti (in genere con scopi commerciali e di marketing). Tale attività è spesso svolta durante la navigazione da parte degli utenti su siti internet, e consente una forma di identificazione o comunque segmentazione degli utenti, al fine di fornire servizi personalizzati on line. In particolare, si richiede agli Stati Membri di assumere le opportune misure (anche legislative) in ambito nazionale al fine di (i) disporre la restrizione delle basi legali che consentano la legittima attività di profilazione di dati, garantendo altresì che ove la base legale effettivamente impiegata da eventuali titolari del trattamento sia il consenso dell’interessato, spetti al titolare del trattamento la prova dell’effettivo rilascio del consenso informato, (ii) fare in modo che non vi sia discriminazione nell’accesso a beni e servizi tra soggetti che hanno consentito la profilazione dei propri dati e soggetti che non l’hanno consentita, (iii) porre requisiti stringenti per quanto riguarda la qualità dei dati trattati, obbligando i titolari del trattamento interessati ad assumere tutte le misure necessarie al fine di correggere inesattezze nei dati ed a limitare il rischio di errori collegati alla profilazione, (iv) limitare il più possibile l’utilizzo di dati sensibili nell’ambito di attività di profilazione, e (v) garantire un maggior livello di tutela dei diritti dei singoli interessati al trattamento, aumentando la quantità di informazioni che i titolari del trattamento saranno tenuti a fornire 2 e rafforzando in particolare il diritto di richiedere l’accesso, la rettificazione e la cancellazione dei propri dati da parte degli interessati. Nuove opportunità nell’uso del web per le società quotate e i loro azionisti Il 12 gennaio 2011 è entrata in vigore la Delibera Consob n. 17592 del 14 dicembre 2010, che introduce modifiche al regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”) in attuazione del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (a sua volta attuativo della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, c.d.“shareholder’s rights directive”). Per ciò che concerne l’uso del web, le società quotate ed i loro azionisti potranno contare su nuove opportunità. In virtù del “nuovo” Regolamento Emittenti, infatti, gli azionisti avranno il diritto di accedere ad alcune informazioni e documenti relativi all’attività sociale attraverso il web site della società e, potranno, ove la società abbia recepito le nuove opportunità offerte, partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto via internet. Pubblicazioni sul web site degli emittenti Saranno resi disponibili sul sito internet dell’emittente ulteriori materiali quali, ad esempio: a) i verbali delle operazioni straordinarie deliberate da organi diversi dall’assemblea, entro 30 giorni dalla data delle deliberazioni stesse; b) la documentazione informativa prevista per gli affari concernenti il patrimonio destinato ad uno specifico affare; c) i documenti riguardanti le caratteristiche delle operazioni di acquisizione e cessione, entro 15 dalla conclusione dell’operazione stessa; d) in caso di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, la relazione illustrativa integrata con le informazioni necessarie per la conversione, nei casi in cui le operazioni siano deliberate da organi diversi dall’assemblea ciò dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data delle deliberazioni; e) le modifiche al bilancio apportate dall’assemblea; f) gli accordi ed il verbale dell’assemblea che ha deliberato in merito alle partecipazioni reciproche. Partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici Un’innovazione di rilievo è rappresentata dalla possibilità di utilizzo di mezzi elettronici da parte della società al fine di consentire forme di partecipazione all’assemblea, quali: (i) la trasmissione in tempo reale dell’assemblea, (ii) l’intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie, e (iii) l’esercizio del diritto di voto, il giorno prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento, senza la necessaria designazione di un rappresentante fisicamente presente alla stessa. Novità in tema di pegno su brevetti in Cina La legge che ha introdotto la possibilità di costituire pegni su brevetti è stata adottata dall’Ufficio Brevetti cinese (“State Intellectual Property Office”, “SIPO”) il 6 agosto 2010 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2010. Tale provvedimento sostituisce un precedente provvedimento c.d. sperimentale per l’amministrazione della registrazione di contratti di pegno su brevetti (“Tentative Measures for the Administration of Registration of Pledge Contract of Patent Right”) del 19 settembre 1996. Lo scopo principale delle recenti modifiche è quello di recepire le norme introdotte 3 successivamente al 1996, incrementare l’efficienza dell’amministrazione e incentivare lo sfruttamento dei brevetti, chiarendo inoltre alcuni profili che nel vigore della normativa precedente sollevavamo qualche incertezza. Di seguito le principali novità: 1. E’ stato eliminato il requisito dell’approvazione ministeriale per i pegni su brevetti di titolarità statale o privata, sia per i cittadini cinesi che per gli stranieri. Ai depositanti stranieri privi di residenza permanente o domicilio in Cina viene solamente richiesto di scegliere un agente locale per lo svolgimento delle pratiche di deposito. Prima della riforma, la legge taceva sulla necessità di tale preventiva approvazione e sussisteva un margine incertezza sulla necessità di ottenerla, almeno con riferimento alle società private e straniere. Le recenti modifiche hanno finalmente chiarito che tale requisito non sussiste. comproprietari. La normativa precedente taceva sul punto, creando un’estrema incertezza sulle modalità di esercizio di tali diritti che con le nuove norme è finalmente superata. 3. Al fine di migliorare l’efficienza amministrativa, l’esame e il periodo di registrazione del pegno su brevetti è passato da 15 a 7 giorni lavorativi. 4. In conformità con le disposizioni di attuazione della legge cinese sui brevetti nel 2010, la nuova normativa sul pegno prevede oggi espressamente che l’istanza per la costituzione del pegno deve essere presentata in lingua cinese. Precedentemente anche su questo punto la normativa presentava incertezze che causavano qualche inconveniente nella pratica esecuzione degli adempimenti da parte di soggetti stranieri. 2. L’esercizio dei diritti inerenti il pegno su brevetto di proprietà di più contitolari è soggetta al consenso di tutti i Le nostre sedi: Roma I-00187 Via XXIV Maggio 43 Tel.: +39 06 466221 Fax: +39 06 46622600 Email: [email protected] Londra W1J 6HF 20 Berkeley Square Tel.: +44 20 75691500 Fax: +44 20 75691501 Email: [email protected] Pechino 100022 36/F, Yintai Office Tower No.2 Jianguomenwai Ave, Chaoyang District Tel.+86 10 65633988 Fax: +86 10 65633986 Email: [email protected] Milano I-20121 Via G. Verdi 2 Tel.: +39 02 7215 71 Fax: +39 02 7215 7224 Email: [email protected] Bruxelles B-1150 41 Av. R. 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