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NEWSLETTER INTELLECTUAL PROPERTY PRIVACY AND INFORMATION TECHNOLOGY 1. Bastano trent’anni a far perdere la memoria al mercato? L’interruzione della commercializzazione di un prodotto per un periodo di tempo apprezzabile determina il riacquisto dell’originalità e del carattere innovativo. 2. Approvata la nuova Direttiva europea sulle opere orfane. 1/2013 Agevolazioni alle imprese Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato tre diversi bandi volti a favorire la registrazione e la valorizzazione dei diritti di proprietà industriale da parte di micro, piccole e medie imprese aventi sede legale e operativa in Italia. Mentre in alcuni Paesi Europei si discute per l’introduzione di tariffe per pubblicare articoli nelle rassegne stampa, in Italia si pensa a una modifica della legge sul diritto d’autore e si crea un Repertorio per gestire i diritti d’autore sugli articoli pubblicati nelle rassegne stampa. Agevolazioni per la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti. Il primo bando prevede (a) incentivi a fondo perduto per imprese che, da gennaio 2011, abbiano depositato almeno una domanda di brevetto nazionale all’UIBM ovvero che, da gennaio 2011, abbiano presentato domanda di estensione di brevetto nazionale all’EPO o, a far data da gennaio 2010, all’OMPI; (b) incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti attraverso il finanziamento dei costi sostenuti per servizi specialistici funzionali all’inserimento di brevetti all’interno del ciclo produttivo aziendale. 4. Quale disciplina in Italia per i cookies? 2. Entro il 29 ottobre 2014, gli Stati dovranno recepire la Direttiva 2012/28/UE nei rispettivi ordinamenti nazionali. 3. La posizione dell’Italia nella gestione dei diritti d’autore sugli articoli inclusi nelle rassegne stampa. Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica per elaborare il testo di un’informativa sull’uso dei cookies. 5. Verso una maggiore estensione nella tutela dei marchi notori? Alcune importanti decisioni delle autorità amministrative e giurisdizionali cinesi contribuiscono a definire quale sia l’estensione della tutela riconosciuta ai c.d. “well-known” trademarks. 6. L’uso del marchio comunitario in un solo Paese UE è sufficiente per evitare la decadenza? La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sancisce che l’uso di un marchio comunitario in un solo paese dell’Unione Europea possa in taluni casi rivelarsi sufficiente a configurarne l’”uso effettivo” nell’intera UE ma non pone sempre al riparo il titolare da rischi. 1. Bando per la concessione di agevolazioni per favorire la registrazione e lo sfruttamento di marchi comunitari e internazionali Il secondo bando prevede forme di rimborso delle spese sostenute per servizi specialistici volti alla registrazione e allo sfruttamento di marchi comunitari presso l’UAMI e internazionali presso l’OMPI, tra cui la progettazione del marchio, le ricerche di anteriorità, il deposito, l’acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale e la concessione in licenza del marchio. 3. Bando per la concessione di agevolazioni per la registrazione e lo sfruttamento di design industriale Il terzo bando prevede (a) la concessione di premi per il deposito, ai fini della registrazione nazionale, comunitaria ed internazionale, di nuovi modelli e disegni industriali, ovvero (b) incentivi per lo sfruttamento economico di modelli e disegni industriali già registrati o in fase di registrazione. Le nostre sedi: Roma I-00187 Via XXIV Maggio 43 Tel.: +39 06 466221 Fax: +39 06 46622600 Email: [email protected] Londra - EC2N 1AR 15th Floor - 125 Old Broad Street +44 20 75691500 +44 20 75691501 [email protected] Pechino 100022 36/F, Yintai Office Tower No.2 Jianguomenwai Ave, Chaoyang District Tel.+86 10 65633988 Fax: +86 10 65633986 Email: [email protected] Milano I-20121 Via G. Verdi 2 Tel.: +39 02 7215 71 Fax: +39 02 7215 7224 Email: [email protected] Bruxelles B-1000 Rue Montoyer 23 Tel.: +32 2 7759900 Fax: +32 2 7759927 Email: [email protected] Shanghai Suite 4806, Wheelock Square 1717 Nanjing West Road Shanghai 200040 Tel.: +86 21 6171 8585 Fax +86 21 6171 8558 Email: [email protected] Torino I-10128 Via Montevecchio 28 Tel.: +39 011 19827225 Fax: +39 011 19837225 Email: [email protected] New York NY 10020 One Rockefeller Plaza, Suite 2404 Tel.: + 1 212 6606400 Fax: + 1 212 6606401 Email: [email protected] Hong Kong S.A.R. Suite 3701, Edinburgh Tower The Landmark 15 Queen's Road Central Tel.: +85 2 3192 7070 Fax: +85 2 2810 0833 Email: [email protected] Se non desiderate ricevere ulteriori numeri di questa newsletter, cliccando su questo link sarete automaticamente cancellati dalla mailing list: [email protected] 1. Disegni e Modelli Comunitari non registrati – Bastano trent’anni a far perdere la memoria al mercato? L’interruzione della commercializzazione di un prodotto per un periodo di tempo apprezzabile determina il riacquisto dell’originalità e del carattere innovativo. Davanti al Tribunale di Torino si è consumata una battaglia legale tra tre protagonisti della gioielleria italiana per stabilire a chi potesse essere ricondotta la paternità dell’accostamento tra materiale prezioso e silicone. Il produttore dell’anello denominato “Due Punti” ricorreva in giudizio in via d’urgenza contro, rispettivamente, il produttore e il distributore dell’anello denominato “Trilogy”, lamentando la violazione dei propri diritti di proprietà industriale sul disegno e modello comunitario non registrato per un anello caratterizzato dall’accostamento tra un piccolo diamante dal taglio ovale incastonato in un corpo di silicone colorato. Nel proprio ricorso, Due Punti sosteneva di essere stato il primo a ideare l’accostamento di diversi materiali (silicone e pietra preziosa) nell’ambito della gioielleria, e quindi di poter vantare la titolarità di un disegno e modello comunitario non registrato, che garantisce protezione al titolare per tre anni dalla data di prima divulgazione al pubblico (nel caso di specie, avvenuta nel 2011) del bene protetto. Dal canto suo, il produttore e il distributore di “Trilogy” negavano l’originalità vantata da Due Punti, sostenendo che, nel 1983, il sig. Andrè Ribeiro, designer belga, aveva creato una collezione di gioielli in gomma nera, in cui erano incastonati piccoli brillanti, avendo pertanto realizzato per primo il medesimo abbinamento di Due Punti. Il giudice designato in prime cure ha ritenuto che Due Punti fosse effettivamente titolare dei diritti di proprietà industriale sul disegno e modello comunitario non registrato dell’omonimo anello, sull’assunto che non fosse stata provata la commercializzazione in via continuativa del prodotto di Ribeiro dagli anni ’80 ad oggi. In mancanza di tale prova, la risalenza nel tempo della presunta prima commercializzazione avrebbe comportato “la perdita della memoria del suo valore innovativo, con la conseguenza che, 30 anni dopo, l’abbinamento di silicone colorato e diamante” sarebbe stato di nuovo originale. Tale decisione è stata tuttavia revocata in sede di reclamo dall’organo collegiale, che ha ritenuto che la paternità dell’idea alla base dell’anello fosse da attribuire ad Andrè Ribeiro e che gli elementi distintivi tra l’anello “Due Punti” e l’anello “Trilogy”, in un mercato affollato come quello della gioielleria, fossero sufficienti a evitare confusione nel mercato rilevante. La pronuncia è da segnalare perché prende posizione su un tema di non comune trattazione. 2. Diritto d’Autore – Approvata la nuova Direttiva europea sulle opere orfane. Entro il 29 ottobre 2014, gli Stati dovranno recepire la Direttiva 2012/28/UE nei rispettivi ordinamenti nazionali. Il processo che ha portato all’approvazione della Direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012 sulle opere orfane (la “Direttiva”) è iniziato nel 2009 con l’apertura di una fase di consultazione pubblica, all’esito della quale sono stati individuati tre principi: (i) le problematiche delle opere orfane (i.e. di quelle opere che, pur essendo protette dal diritto d’autore, non sono riconducibili a un autore o il cui autore è irreperibile) riguardano diversi settori delle opere creative, in particolare opere delle arti figurative e fotografie; (ii) le opere orfane sono prevalentemente considerate opere vecchie non più in commercio; e (iii) minore è il successo ottenuto dall’opera, più difficile è reperire l’autore quando è sconosciuto. La Direttiva ha lo scopo di facilitare la digitalizzazione delle opere orfane e la loro disseminazione, indicando alcuni parametri comuni per qualificare un’opera come orfana e fissando i termini entro cui questa possa essere liberamente utilizzata. In particolare, la Direttiva stabilisce che biblioteche pubbliche, istituti educativi, musei, archivi, istituti depositari del patrimonio cinematografico ed emittenti di servizio pubblico eseguano una ricerca preventiva Newsletter Proprietà Intellettuale, Privacy e Information Technology 1/ 2013 CHIOMENTI STUDIO LEGALE Pagina 2 rispetto all’uso di tali opere, al fine di identificare possibili titolari dei relativi diritti d’autore. Qualora, all’esito di tale verifica, l’opera sia dichiarata orfana, tale status è riconosciuto automaticamente in tutto il territorio della Comunità Europea. L’esito della ricerca deve essere registrato in un apposito registro pubblico centralizzato, istituito in ogni Paese. Ciascun Paese dovrà fare in modo che il titolare dei diritti d’autore su un’opera dichiarata orfana possa rivendicarne la titolarità in qualsiasi momento. Il Considerando n. 18 della Direttiva prevede, inoltre, che i titolari di opere precedentemente dichiarate orfane abbiano il diritto di ricevere un equo compenso per lo sfruttamento che dell’opera è stato fatto fino alla rivendicazione. Le biblioteche, gli istituti di istruzione, i musei pubblicamente accessibili, gli archivi, gli istituti depositari del patrimonio cinematografico e le emittenti di servizio pubblico hanno l'obbligo di utilizzare le opere orfane a fini di interesse pubblico comprendenti attività quali la conservazione e il restauro delle opere appartenenti alle propri collezioni e la concessione dell'accesso a tali opere a fini culturali ed educativi. 3. Rassegne Stampa – La posizione dell’Italia nella gestione dei diritti d’autore sugli articoli inclusi nelle rassegne stampa. Mentre in alcuni Paesi Europei si discute per l’introduzione di tariffe per pubblicare articoli nelle rassegne stampa, in Italia si pensa a una modifica della legge sul diritto d’autore e si crea un Repertorio per gestire i diritti d’autore sugli articoli pubblicati nelle rassegne stampa. Nel 2012, Germania e Francia hanno presentato proposte di legge, in discussione, sull’introduzione di una tassa per lo sfruttamento dei diritti d’autore relativi agli articoli pubblicati nelle rassegne stampa. Tali iniziative hanno comportato dure prese di posizione da parte di uno dei principali fornitori del servizio, Google con il suo Google News, che in Germania è arrivato a invitare i cittadini tedeschi a contestare la proposta di legge in discussione in Parlamento. In Italia, due sono le iniziative in materia: da un lato è ferma in Parlamento una proposta di legge volta a modificare l’attuale formulazione dell’art. 65 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), che prevede, in breve, che gli articoli di attualità pubblicati, radiodiffusi o comunque messi a disposizione del pubblico, possano essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, salvo che tale riproduzione non sia stata espressamente riservata, purché sia indicata la fonte dell’articolo, la data di pubblicazione e il nome dell’autore. La modifica proposta introdurrebbe l’obbligo, per chi desiderasse riprodurre articoli di attualità, di stipulare appositi accordi con le associazioni maggiormente rappresentative degli editori da cui tali articoli sono tratti, con relativa quantificazione del compenso dovuto per lo sfruttamento dei diritti d’autore. Probabilmente sulla falsariga della proposta di legge, nel luglio del 2012 gli editori italiani, rappresentati dalla FIEG, hanno creato il “Repertorio Promopress”, per aderire al quale è necessario sottoscrivere un apposito accordo di licenza per la riproduzione e l'utilizzazione degli articoli di giornale. In mancanza, i soggetti che dovessero pubblicare articoli di giornale senza aver sottoscritto il modello di licenza, saranno invitati a interrompere la pubblicazione. Hanno attualmente aderito all’iniziativa tutte le maggiori testate giornalistiche italiane. 4. Privacy – Quale disciplina in Italia per i cookies? Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica per elaborare il testo di un’informativa sull’uso dei cookies. Nel numero 13 / 2012 di questa newsletter è già stato segnalato il recepimento in Italia della Direttiva n. 2009/136/CE (la “Direttiva ePrivacy”), che prevedeva l’introduzione, tra le altre, di alcune regole per un uso più trasparente dei cookies da parte dei gestori dei siti internet. In proposito, il Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante”) ha chiarito che, in Newsletter Proprietà Intellettuale, Privacy e Information Technology 1/ 2013 CHIOMENTI STUDIO LEGALE Pagina 3 conformità con quanto previsto dalla Direttiva ePrivacy, l’uso dei cookies c.d. “tecnici” continua a essere consentito anche senza il preventivo consenso dell’utente, a patto che quest’ultimo sia informato del loro utilizzo da parte del sito visitato. I cookies sono piccoli files che sono trasmessi dai siti internet ai terminali degli utenti per facilitare le visite successive (è il caso delle autenticazioni informatiche e del monitoraggio delle singole sessioni). A questi si affiancano cookies “non tecnici”, che raccolgono dati personali dei visitatori, monitorando la navigazione sul relativo sito internet, e consentono una vera e propria profilazione degli utenti anche per finalità di marketing. Per l’uso di questo tipo di cookies è necessario il preventivo consenso degli utenti. Al fine di elaborare il testo di un’informativa uniforme, semplice e chiara sull’uso dei cookies da fornire agli utenti dei siti internet, il Garante ha avviato, lo scorso 22 novembre, una consultazione pubblica della durata di 90 giorni diretta a tutti i gestori dei siti e alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori; eventuali contributi provenienti da università e centri di ricerca saranno presi in considerazione. L’esito della consultazione pubblica sarà reso disponibile sul sito del Garante http://www.garanteprivacy.it/. 5. Cina – Verso una maggiore estensione nella tutela dei marchi “notori”? Alcune importanti decisioni delle autorità amministrative e giurisdizionali cinesi contribuiscono a definire quale sia l’estensione della tutela riconosciuta ai c.d. “well-known” trademarks. La General Mills, una delle maggiori società mondiali nel settore alimentare, ha recentemente ottenuto una serie di importanti decisioni da parte di organi amministrativi e giurisdizionali cinesi che sembrano indicative di un’interessante orientamento delle autorità locali verso una protezione più ampia dei titolari di marchi noti. La società ha, infatti, instaurato una serie di procedimenti, ottenendo varie pronunce favorevoli, verso soggetti che hanno registrato o tentato di registrare marchi simili al celebre marchio “Häagen-Dazs” di sua titolarità o, più correttamente alla sua traslitterazione in caratteri cinesi, alla quale è stata riconosciuta in Cina la natura di “well-known trademark”. L’importanza di tali pronunce risiede non solo nella protezione ottenuta per un marchio noto non cinese ma soprattutto nell’estensione di tale protezione rafforzata anche alla traduzione del marchio in caratteri latini e anche in relazione a categorie merceologiche diverse rispetto a quelle protette dal marchio registrato dalla General Mills. Tra l’altro, le suddette pronunce menzionano espressamente la necessità di proibire fenomeni di usurpazione della notorietà del marchio da parte di terzi in mala fede. La sentenza si inserisce nel contesto di un sempre crescente orientamento delle Corti cinesi volto ad estendere la tutela dei titolari di marchi (specie se noti) nei confronti di tentativi di “usurpazione” in mala fede, una tematica che, stando alle prime indicazioni, dovrebbe peraltro trovare maggiore spazio nella prossima riforma della legge marchi cinese. 6. Marchio Comunitario – L’uso del marchio comunitario in un solo Paese UE è sufficiente per evitare la decadenza? La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sancisce che l’uso di un marchio comunitario in un solo paese dell’Unione Europea possa in taluni casi rivelarsi sufficiente a configurarne l’”uso effettivo” nell’intera UE ma non pone sempre al riparo il titolare da rischi. Lo scorso 19 dicembre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha reso un’importante decisione nella causa C-149/11 (Leno Merken BV - Hagelkruis Beheer BV) indicando i criteri che permettano di considerare l’uso di un marchio comunitario “effettivo” ai sensi della legislazione comunitaria. In particolare, la sentenza ha analizzato l’uso di un marchio comunitario in uno solo dei Paesi dell’Unione Europea al fine di stabilire se tale uso sia sufficiente a impedirne la decadenza. Ai sensi del diritto comunitario, infatti, nel caso in cui un marchio comunitario non abbia Newsletter Proprietà Intellettuale, Privacy e Information Technology 1/ 2013 CHIOMENTI STUDIO LEGALE Pagina 4 formato oggetto di un uso effettivo dal titolare nella Comunità entro 5 anni dalla registrazione (ovvero tale uso sia stato sospeso per un periodo ininterrotti di 5 anni) , il titolare può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti su tale marchio. In proposito, la società Leno, titolare del marchio comunitario ONEL, depositato nel 2002, aveva presentato opposizione contro il successivo deposito dalla società Hagelkruis presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale del marchio OMEL. Tale opposizione veniva respinta dall’Ufficio anche sulla base delle argomentazioni presentate da Hagelkruis, ovvero che la Leno aveva nei fatti utilizzato il proprio marchio comunitario ONEL unicamente nei Paesi Bassi, mancando prova di qualunque utilizzo nel resto dell’Unione Europea e pertanto il marchio comunitario dovesse essere considerato decaduto, mancandone un “uso effettivo” nel territorio comunitario. Nel corso dell’impugnazione da parte della Leno contro tale decisione il giudice adito sottoponeva la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. quote di mercato nella Comunità per i prodotti da esso contraddistinti. Il giudice nazionale pertanto deve valutare tale requisito tenendo conto “di tutti i fatti e circostanze rilevanti quali le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o servizi tutelati, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso, nonché la sua frequenza e regolarità”. La sentenza è importante perché se da un lato conferma l’orientamento per cui un utilizzo nell’intera Unione Europea non sia di per sé necessario per determinare la validità del marchio, dall’altro esclude che un utilizzo in un solo Paese possa sempre essere considerato sufficiente, essendo questa un’analisi da effettuare caso per caso senza fissazione a priori di un de minimis sufficiente di utilizzo del marchio. La Corte di Giustizia, pur affermando nella propria sentenza che è certamente ragionevole attendersi che un marchio comunitario sia utilizzato in un territorio più esteso rispetto a quello dei marchi nazionali, sottolineava che tale qualificazione non fosse una condizione necessaria per determinare l’effettività dell’uso. In particolare, per valutare il requisito dell’uso effettivo nella Comunità di un marchio è necessario prescindere dai confini del territorio degli Stati membri. Il requisito di effettività è pertanto da considerare esistente quando il marchio è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di conservare o creare Intellectual Property, Privacy e Information Technology Practice Group Contatti: Marco Nicolini – Milan/Hong Kong - [email protected] Ida Palombella – Milan – [email protected] Altri contatti: Carlo Croff – Milan – [email protected] Francesco Tedeschini – Rome – [email protected] Vittorio Tadei – Rome - [email protected] Alessandra Pieretti – Milan – [email protected] Tutti i diritti riservati - CHIOMENTI STUDIO LEGALE© Copyright 2013 Newsletter Proprietà Intellettuale, Privacy e Information Technology 1/ 2013 CHIOMENTI STUDIO LEGALE Pagina 5