Causa T-575/12: Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 - EUR-Lex
Transcript
Causa T-575/12: Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 - EUR-Lex
23.2.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Conclusioni Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: C 55/23 Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 — Pyrox/UAMI — Köb Holzheizsysteme (PYROX) (Causa T-575/12) — annullare la decisione del 16 ottobre 2012 della convenuta, con cui sono state dichiarate ricevibili ma infondate le do mande delle ricorrenti di riesame del regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento (GU L 58, pag. 1); — condannare la convenuta alle spese del procedimento. Motivi e principali argomenti A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti adducono un motivo unico relativo alla violazione degli articoli 11, 168, 169 e 191 TFUE, degli articoli 7, 35 e 38 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea, degli articoli 1, 14, n. 2, 22, 23, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 396/2005 (1), degli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 (2) e degli articoli 4 e 10 della direttiva n. 91/414/CEE (3). — Le ricorrenti negano che i livelli massimi di residui (LMR) vengano stabiliti al livello più basso raggiungibile conforme mente alle buone pratiche agricole. — Le ricorrenti sostengono che i fascicoli non sono stati esa minati rigorosamente. La convenuta adduce in particolare che gli articoli 22-25 del regolamento (CE) n. 396/2005 non stabiliscono in alcun modo il procedimento per la va lutazione completa di tutto il fascicolo nel corso della prima adozione di LMR provvisori. — Inoltre, non sarebbe stata presa in considerazione l’esposi zione cumulativa dei consumatori. — Infine, un gran numero di LMR provvisori violerebbe i cri teri relativi alla salute. (1) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consi glio (GU L 70, pag. 1). (2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicu rezza alimentare (GU L 31, pag. 1). (3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1). (2013/C 55/41) Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco Parti Ricorrente: Pyrox GmbH (Oberhausen, Germania) (rappresentan te: avvocato T. Eigen) Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Köb Holzheiz systeme GmbH (Wolfurt/VBG, Austria) Conclusioni La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (mar chi, disegni e modelli) del 4 ottobre 2012, procedimenti riuniti R 2187/2011-1 e R 2507/2011-1; — condannare il convenuto alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi all’UAMI. Motivi e principali argomenti Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo conte nente l’elemento denominativo «PYROX», per prodotti delle classi 4, 7 e 11 — domanda di registrazione di marchio comu nitario n. 8 612 781 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Köb Holzheizsysteme GmbH Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denomi nativo nazionale «PYROT», per prodotti della classe 11 Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento del l’opposizione Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale della domanda di regi strazione Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.