L`USUFRUTTO Usus fructus: origine, costituzione - Il-Cubo
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L`USUFRUTTO Usus fructus: origine, costituzione - Il-Cubo
L'USUFRUTTO Usus fructus: origine, costituzione, estinzione. L’usufrutto è annoverato da Gaio tra le res incorporales. Possiamo denominarlo diritto reale intendendo il potere riconosciuto dall’ordinamento di usare la cosa altrui allo scopo di trarne vantaggio e di percepirne gli eventuali frutti. È detto anche ius utendi fruendi e viene attribuito a un periodo di tempo delimitato. L’usufrutto è il diritto di usare le cose altrui e di trarne utilità, purché la loro sostanza rimanga valida. Il potere di usare al cosa e di prenderne i prodotti, da parte di una persona diversa dal dominus, incide sulla proprietà perché vengono meno i poteri del dominus. Con il termine nuda proprietà facciamo riferimento a tutto questo. In base alla lex voconia del 169 a.c la moglie non poteva essere erede perciò il marito prima di morire le dava il legato di usufrutto così che essa poteva trarre utilità dall’eredità. L’usufrutto può essere costituito con la adiudicatio. Il giudice decide che nasca l’usufrutto su un bene a favore di una delle parti e assegna la nuda proprietà ad un’altra: così mira a realizzare un equilibrio nella divisione. L’usufrutto si costituisce inoltre con la iure cessio, ma non per i territori provinciali, non può invece costruirsi mediante traditio ne per uso capione, essendo una res incorporalis. L’usufrutto non può costituirsi mediante traditio o mediante usucapione perché è una res incorporalis. L’usufrutto si stipula attraverso un patto che garantisce la tutela pretoria e uno stipulatio che è volto a garantire con un’obbligazione aggiunta che il proprietario rispetti l’esercizio di fatto nello ius in re aliena. Questo diritto non può essere trasferito a un’altra persona. Gaio infatti afferma che si costituisce mediante in iure cessio da parte del dominus e che con lo stesso mezzo può tornare al proprietario, estinguendosi come un potere separato. È nulla la iure in cessio avente destinatario un terzo. Pomponiano si oppone a Gaio perché secondo lui la iure in cessio a favore di un estraneo fa tornare l’usufrutto al dominus e quindi vale come rinuncia all’usufrutto. Tutte le forme di reddito pecuniario prodotto dalla cosa (frutti civili) per un determinato tempo, spettano di diritto al titolare dell’usufrutto fino al termine finale del diritto che si può fissare al momento della costituzione, comunque esso non può andare oltre la vita giuridica dell’usufruttuario e si estingue necessariamente in seguito alla morte o alla capitis de minutio, o anche davanti alla distruzione della cosa. I comportamenti dell’usufruttuario non possono modificare la sostanza del bene (cautio fruttuaria), il titolare dell’usufrutto userà il bene traendone utilità e frutti. Di volta in volta ci sarà un accertamento giudiziario per stabilire se ci siano lesioni del bene. Il diritto del proprietario da tutelare si identifica con il valore economico del bene ovvero l’usufruttuario non potrà diminuire il valore economico del bene ma a volte potrà migliorarlo, in caso di rottura è tenuto a ripararlo. Nel caso di cave di pietra o metalli l’usufruttuario potrà fruirne. (Sabino). Il sintagma uti frui. Il sintagma uti frui (usare la cosa) designa una larga gamma di comportamenti e poteri esercitati sulla cosa. Le fonti dimostrano che anche le cose non fruttifere possono essere oggetto di uti frui, si tratta di cose indivisibili, che non sopportano mutamenti, nulla sono in grado di genere materialmente, ma producono una utilità (l’usufrutto relativo all’insieme si estingue se uno dei cavalli della quadriga muore, se invece il legato che istituisce il diritto reale menziona singolarmente i cavalli l’usufrutto continuerà sugli altri tre). La distinzione inoltre con la possessio è che tale posizione potrà trasformarsi in dominius, mentre l’usufrutto non può perché non possiede (quasi possessio). Un altro diritto reale è l’usus relativo all’habitatio cioè il diritto di abitazione di un legato. Esso si costituisce nello stesso modo dell’usufrutto, ma senza frutti, è intrasmissibile all’erede, ed esso non si estingue in seguito al non uso e con una capitis deminutio. L’usufrutto come par rei. L’usufrutto può essere pars rei: che indica l’esercizio di fatto del potere sulla cosa altrui; Pars dominii indica invece una porzione di proprietà che si immagina aspettante ad una persona diversa dal proprietario. Sono costruzioni concettuali che si spiegano in relazione ai singoli casi, non hanno mai carattere generale. Gaio e Giuliano concordano sul fatto che l’usufrutto possa essere una pars rei, mentre Ulpiano lo esclude. Egli dice che lo stipulante non può estinguere parzialmente l’obbligazione, lasciando al promittente l’usufrutto. L’usus fructus omnium bonorum e le cose consumabili. Agli inizi del principato l’usufrutto viene esteso alle cose consumabili e fungibili mediante un legato che comprende l’insieme dei beni del testatore (omnium bonorum, non vi è distinzione tra le due cose). Rientra nell’usufrutto anche in danaro ma non l’olio e il vino. Il rimedio menzionato da Gaio è la cautio, pensata per le cose consumabili che prevede la restituzione dell’equivalente. La discussione sul partus ancellae A chi spetta il parto di una schiava data in usufrutto? Secondo Scevola e Manilio il nato dall’ancicilla fructuaria è da considerare come usufrutto. Secondo Bruto invece non può essere acquistato dal titolare dell’usufrutto e quindi appartiene al nudo proprietario. Questa opinione vien accolta dalla giurisprudenza. Il nato dall’ancilla fructuaria è considerato appartenente al nudo proprietario, all’usufruttuario sono vietati il dominium e l’usus fructus sul nato in quanto si tutela l’interesse del dominus per l’acquisto dei suoi schiavi. Il nudo proprietario Il nudo proprietario non può compere atti che impediscono all’usufruttuario di trarre utilità dalla cosa. L’identità e la conformazione del bene dato in esso non possono essere modificate dal proprietario. Il fructuario ha una simmetria di doveri da rispettare al fine di salvaguardare il bene e il territorio. Per garantire la conservazione si riconosce al proprietario un potere di custodia e di manutenzione essenziale della cosa. Il dominus può rendere religioso un luogo, effettuando una sepoltura, con il consenso dell’usufruttuario. Può anche fare a meno dell’autorizzazione se il defunto è colui che ha istituito il legato di usufrutto sul fondo. Il nudo proprietario può alienare la cosa, trasferendo esattamente il potere di cui è titolare e senza incidere su quello del fructuarius. Egli può costituire un’ipoteca sul fondo o una servitù a favore del bene. In caso di schiavi il fructuarius non può liberarli, ciò determinerebbe la fine dell’usufrutto. La tutela giudiziaria. A tutela dell’usufruttuario sono previste delle leggi che possono essere esercitate contro il nudo proprietario e contro chiunque si immetta nell’uso del bene, senza averne diritto. Una di queste leggi è la vindicatio usus fructus che interviene nei casi in cui l’usufruttuario sia limitato dal dominus nell’esercizio dell’usufrutto. Il dominus può si agire sulla proprietà ma non sull’usufrutto. Il dominus può a sua volta tutelarsi von l’azione negatoria per affermare l’inesistenza del diritto dell’usufruttario su un determinato bene.