Argomenti trattati - Dreieck Fiduciaria

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Argomenti trattati
1. Accordi fiscali particolarmente “sensibili”
2. Residenze estere: persone fisiche e giuridiche
3. Concorrenza fiscale internazionale e classifiche sul
relativo “carico”
4. Regole comunitarie: fisco Italiano
5. Svizzera: novità sulla tassazione dei dividendi
6. News dal mondo
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1. Accordi fiscali “sensibili”
1.1 Pace Fiscale fra Londra e Vaduz
Fonte: “Il Sole 24Ore”, 12 agos to 2009 – “Circolare ATU”, 12 agos to 2009
Gran Bretagna e Liechtens tein hanno firmato in data 11 agos to 2009 un’intesa
“storica” contro l’evasione fiscale che prevede sanzioni ridotte per gli inves titori
britannici che decidono di cooperare volontariamente con le autorità rilevando i
loro conti s egreti nel Principato.
L’accordo prevede un’autodenuncia volontaria. Gli evasori “pentiti” dovranno
vers are “s olo” un m assim o di dieci anni di tass e arretrate in vece dei 20 anni
ordinari e pagare una penale s contata pari al 10% delle im poste evase. Il
trattam ento s peciale avrà una durata di cinque anni, dal 1° settembre 2009 al 31
marzo 2015. Superata questa s cadenza, i conti dei cittadini britannici che non
hanno regolato la loro posizione con Londra dovranno ess ere chiusi.
Gran Bretagna e Liechtens tein hanno anche s iglato un “Tax Inform ation Exchange
Agreem ent” che prevede un continuo s cambio di informazioni tra Londra e Vaduz
per evitare la possibilità di evas ioni. I due paes i s tanno anche trattando per siglare
a breve un accordo contro la doppia im posizione.
1.2 La Svizze ra pre para 12 accordi contro la doppia imposizione
internazionale
Fonte: “Azione”, 3 agos to 2009, “Federal Authorities of the Swiss Confederation”,
“www.Swiffinfo.ch”, 23 luglio 2009,” www.reuters .com ”, 15 luglio 2009
Per us cire dalla fatidica lis ta grigia, occorre che la Svizzera abbia s iglato alm eno
12 convenzioni contro la doppia im posizione fis cale conformi agli s tandard
dell’OCSE (obbligo di fornire inform azioni s u richies ta nei casi di com provati
s ospetti di frode o di evas ione fis cale. No “fis hing expedition”).
L’ultimo accordo dei 12 è stato concluso con la Finlandia, ma per il m omento
s oltanto parafato.
Segnaliamo che finora la Svizzera s i è accordata con i s eguenti Stati:
1.
2.
3.
4.
Danimarca
Lussemburgo
Norvegia
Francia
5.
6.
7.
8.
Messico
USA
Giappone
Olanda
9. Polonia
10. Finlandia
11. Gran Bretagna
12. Austria
Il pross imo pass o (per alcuni accordi già intrapres o) dovrà quindi essere la firma
vera e propria delle convenzioni. Anche s e il periodo s olitam ente necessario per la
firma va di tre ai cinque m esi, il DEF è intenzionato ad accelerare i tempi e quindi
anticipare la firma degli accordi entro ques to autunno.
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A ques to punto l’OCSE sarebbe dispos ta ad accettare una pres a di pos izione del
Cons iglio Federale, che perm etterebbe l’us cita dalla lis ta grig ia della Svizzera,
ferm o res tando l’approvazione del Parlam ento ed eventualm ente del popolo
Svi zzero (quest’ultim o avrebbe l’opportunità di diss entire s ull’accettazione delle
nuove convenzioni tramite referendum ).
1.3 Patti tra Lusse mburgo, USA e Francia per ridurre il segreto
bancario
Fonte: “Il Sole 24 Ore”, 21 m aggio 2009
Il Lussemburgo ha siglato un accordo con gli Stati Uniti per lo s cambio di
inform azioni bancarie su richies ta in tutte le materie fiscali. E’ la prima intes a di
ques to tipo con un paes e OCSE che ris ponde agli s tandard fissati
dall’organizzazione internazionale per lo s cam bio di inform azioni.
Il Luss emburgo ha raggiunto un accordo analogo a quell o con gli Stati Uniti anche
con la Francia; ess o prevede che l’amm inis trazione fis cale lussem burghese
risponda al fis co frances e in cas o di controllo sui residenti francesi che hanno dei
conti non dichiarati in Luss emburgo.
La Francia, a s ua volta, s ta concludendo un’intes a s imile con il Belgio.
1.4 Aperto il tav olo Italia – Sv izzera
Fonte: “Il Sole 24 Ore”, 27 agos to 2009
Anche la Svizzera e l’Italia hanno aperto le trattative per la revisione del trattato
contro le doppie im posizioni, al fine di poter ottenere uno s cambio di informazioni
più am pio in conform ità al m odello OCSE.
Il prim o “round” di incontri tra la Confederazione Elvetica e l’Italia è avvenuto a
Berna lo s corso mes e di luglio e un secondo appuntam ento è previs to per la
ripres a dopo le ferie estive.
1.5 Nuova inte sa fiscale fra Lie chtenstein e Lussemburgo
Fonte: “Il Sole 24 Ore”, 25 agos to 2009
Il 26 agos to 2009 il Liechtens tein ha s iglato un accordo contro la doppia
impos izione con il Lussem burgo.
Si tratta della quarta intesa internazionale da quanto il Principato ha deciso di
conform ars i agli s tandard dell’OCSE in m ateria di cooperazione fis cale.
Il principato del Liechtens tein ha già firmato un’intesa dello s tess o genere con
Stati Uniti e Germ ania, come pure un accordo di scambio di inform azioni e
un’amnistia fis cale con il Regno Unito.
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2. Residenze estere: persone fisiche e giuridiche
.
2.1 L’italiano de i “paradisi” gioca in dife sa
Fonte: “Il Sole 24Ore”, 17 agos to 2009
Il contrasto alle residenze fittizie in paes i es teri, più o meno a fis calità privilegiata,
ha subito negli ultim i anni una particolare accelerazione. La conferma; oggi s ono
circa 30mila i contribuenti italiani che si sono is critti all’A.I.R.E. dal 2006 al 2009.
Al fine di contras tare le residenze fittizie in paesi black list, il fis co “s fodera” le
proprie arm i applicando l’articolo 2 del TUIR (pres unzione legale relativa) la cui
prova contraria incombe sul contribuente. Qui di seguito sono elencati gli
argom enti dell’una e dell’altra fazione a gius tificare o dis conos cere un’effettiva
residenza all’estero:
Prove del fisco
Prove del contribuente
• La disponibili tà di un’abitazione
perm anente;
•
• La pres enza della fam iglia;
• Is crizione ed effettiva frequenza dei figli
press o istituti s colas tici o di form azione
del paes e es tero;
• L’accreditamento dei propri
guadagni indipendentem ente
dal luogo in cui s ono s tati
cons eguiti;
Sussis tenza dimora abituale personale e
del nucleo fam iliare all’ es tero;
• Svolgimento del rapporto lavorativo
continuo all’es tero;
• Il possess o di beni anche
m obili ari;
• Esercizio di una qualunque attività con
carattere di s tabilità;
• La partecipazione a riunioni di
lavoro;
• Stipula di contratti d’acquis to o di
locazioni di immobili residenziali;
• L’is crizione a circoli e club.
• Fatture ricevute di erogazione di gas,
luce, telefono e di altri canoni tariffari,
pagati all’es tero;
• Movim entazione a quals iasi titolo di
s omme di denaro o di altre attività
finanziarie nel paes e es tero da e per
l’Italia;
• Ass enza di unità imm obiliari tenute a
disposizione in Italia o di atti di
donazione;
• Ass enza di cos tituzione di s ocietà in
Italia;
• Ass enza di giustificativi e duraturi rapporti
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di carattere econom ico, fam iliare, politico,
s ociale, culturale e ricreativo.
Nel cas o di altri Stati di res idenza, incombe al fisco dimos trare che il contribuente
abbia una residenza es tera fittizia e tras corra un periodo s uperiore ai 183 giorni
s ul territorio italiano. Citiamo che secondo una s tatis tica del “Sole 24Ore”,
l’Agenzia delle Entrate punta il dito su paes i quali Irlanda, Lussem burgo ed
Inghilterra.
2.2 La se de fittizia non è la CFC
Fonte: “Il Sole 24Ore”, 17 agos to 2009
Anche nei confronti delle persone giuridiche è in atto una s trategia precis a che si
concentra s u s tabili organizzazioni, es tero ves tizioni e s oprattutto s ulle sem pre più
ricorrenti pratiche di “trans fer pricing”.
Per le s ocietà, la verifica finalizzata a localizzare in Italia la residenza della società
estera è m olto efficace ma comporta potenziali conflitti con l’ordinam ento dello
Stato es tero in cui la s ocietà accertata ha localizzato la propria sede s tatutaria.
Infatti, almeno nell’ambito comunitario, s e lo Stato es tero rilascia un certificato di
residenza fis cale , è onere dell ’amminis trazione (un cas o s u tutti, italiana) provare il
contrario (Corte di giustizia Planzer, C-73/06, punto 63).
Oltre a quanto s opra, occorre notare che la definizione CFC mal s i accos ta alle
s ocietà il cui s copo è l’ es ecuzione di s ervizi finanziari infragruppo e alle s ocietà di
partecipazione, dato che esse, s pess o, non necess itano di insediam ento reale.
2.3 La re sidenza pre sunta all’esame della UE
Fonte: “Il Sole 24Ore”, 23 luglio 2009
La commissione per l’es ame della compatibilità com unitaria di norme e prassi
tributarie italiane, ha pres entato alla Comm issione Europea una denuncia di
infrazione del trattato CE, in relazione alla presunzione di residenza in Italia
delle società estere che controllino direttam ente una s ocietà italiana e siano
controllate direttam ente o indirettam ente da soggetti res identi in Italia o il cui
organo amminis trativo sia cos tituito in prevalenza da s oggetti ivi res identi. La
norm a italiana amm ette la prova contraria a carico della s ocietà es tera des tinataria
della presunzione.
La denuncia parte dalla constatazione che una simile inversione dell’onere della
prova cos tituis ce una lim itazione dei principi di libertà di s tabilimento e, nella
misura in cui assume come param etro rilevante anche la residenza degli
amminis tratori, di circolazione delle pers one e dei s ervizi.
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Oltre a quanto s opra, la norma contras ta con il principio di proporzionalità e
pertanto cos tituis ce una limitazione della libertà economica ed individuale s u dove
poter s cegliere l’insediam ento di una propria entità controllata.
3. Concorrenza fiscale internazionale e classifiche sul relativo
“carico”
.
3.1 La crisi cambia v olto alla concorrenza fiscale
Fonte: “Il Sole 24Ore”, 25/6 agos to 2009
Carico fiscale sui redditi relativo a pers one fisiche (espress o in % ed in ordine
cres cente) previs to per gli anni 2009/2010 (dati KPMG)
1)
2)
Bulgaria
Repubblica Ceca
10%
15%
16)
17)
Francia
Grecia
40%
40%
3)
4)
Lituania
15%
18)
Regno Unito
40%
Romania
16%
19)
Slovenia
41%
5)
Slovacchi a
19%
20)
Portogallo
42%
6)
Estonia
21%
21)
Italia
43%
7)
Lett onia
23%
22)
Spagna
43%
8)
Cipro
30%
23)
Germania
45%
9)
Finlandia
30. 50%
24)
Irlanda
46%
10)
Polonia
32%
25)
Austria
50%
11)
Malta
35%
26)
Belgio
50%
12)
Stati Uniti
35%
27)
Paesi Bassi
52%
13)
Ungheria
36%
28)
Svezia
56. 70%
14)
Islanda
37. 20%
29)
Danimarca
62. 30%
15)
Lussemburgo
39%
Nota di Dreieck Fiduciaria SA
Per quanto concerne il pos izionamento della Svizzera, ques t’ultima è di difficile
collocazione in quanto le aliquote com unali e cantonali differiscono sens ibilmente
s econdo il luogo di residenza del contribuente.
Tuttavia, a titolo puramente orientativo, qui di s eguito s ono espos ti alcuni esem pi
(non es aus tivi), di poss ibili tass azioni in Ticino e più precisamente a Lugano, e
meglio:
1. Persona fis ica (non coniugata)
Reddito imponibile CHF 50'000.—
Sos tanza imponibile CHF 0.—
aliquota del 12%
2. Persona fis ica (non coniugata)
Reddito imponibile CHF 100'000.—
Sos tanza imponibile CHF 300'000.—
aliquota del 19.23%
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3. Persona fis ica (non coniugata)
Reddito imponibile CHF 500'000.—
Sos tanza imponibile CHF 1'000'0 00.—
aliquota del 33.60%
4. Persona fis ica (non coniugata)
Tass azione sul dispendio o “globale”
Reddito minimo imponibile CHF 170'000.--
aliquota del 24.75 %
3.2 Si ferma la corsa al taglio delle aliquote
Fonte: “Il Sole 24Ore”, 31 agos to 2009
Ecco qui di s eguito il carico fis cale compless ivo s ulle s ocietà in alcuni paesi
(espresso in percentuale ed in ordine cres cente), inclus e le tasse locali (dati
OCSE).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Irlanda
Russia
Sv izzera
Austria
Regno Unito
Spagna
Germania
Italia
Belgio
Francia
USA
12.50%
20.00%
21.17%
25.00%
28.00%
30.00%
30.18%
31.40%
33.99%
34.43%
39.10%
4. Regole comunitarie: il fisco italiano
4.1 Il fisco italiano sotto accusa su 24 fronti
Fonte: “Il Sole 24Ore”, 7 agosto 2009
Sono 15 le violazioni del diritto comunitario contes tate all’Italia ,s ulle 24 totali (22
infrazioni e 2 mancate attuazioni) che riguardano il settore fis calità e dogane e che
potrebbero avere “effetti finanziari” per l’Erario. A renderlo noto è la relazione
s emes trale al Parlamento e alla Corte dei Conti pres entata dai minis tri
dell’Econom ia e delle Politiche UE.
In particolare s i segnala come sia già arrivata a uno s tadio avanzato la procedura
s ulle ritenute alla fonte sui dividendi vers ati alle società madri residenti nei Paesi
Bassi da parte delle s ocietà italiane. La comm issione contes ta anche la
compatibilità con il diritto UE del regim e di im posizione dei dividendi in us cita:
l’Italia si è già adeguata alla Finanziaria 2008, ma potrebbe essere cos tretta ad
applicare retroattivam ente la norm a.
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5. Svizzera: novità sulla tassazione dei dividendi
5.1 Imposizione parziale dei redditi di partecipazione
Fonte: “Dreieck Fiduciaria SA”, agosto 2009
Con l’entrata in vigore della riforma dell’im posizione delle im prese II, è s tata
introdotta l’im posizione parziale dei proventi da diritti di partecipazione (per. es .
dividendi). Le nuove norm e sono in vigore dal 1.1.2009 per l’impos ta federale
diretta e dall’1.1.2010 per l’impos ta cantonale ticines e.
Le condizioni per poter beneficiare dell’impos ta attenuata di cui s opra s ono le
s eguenti:
•
detenzione della partecipazione per la durata minim a di un anno;
•
detenzione di una partecipazione minim a del 10%.
Per le partecipazioni detenute da persone fisiche, l’attenuazione fis cale incide
nella m isura del 40%-50%, m entre per le persone giuridiche la s tess a (già
esis tente m a m igliorata ulteriormente con la pres ente riform a) si evidenzia con una
riduzione proporzionale dell’utile im ponibile.
6. News dal mondo
Singapore: dopo il protocollo con il Belgio, firm ato il 30 giugno 2009, Singapore
firm erà entro la fine dell’anno un’intesa per uno s cambio di inform azioni fis cali con la
Francia. Singapore rim ane nella lis ta “grigia” dell’OCSE. Fonte: “International Tax
Review”, 1 luglio 2009
Irlanda: s ottoscritto un accordo ti scam bio di inform azioni fis cali con le Bermunda.
Fonte: “Iris h Taxation Ins titute”, 28 luglio 2009
Canada: s ottos critto un accordo ti s cam bio di inform azioni fis cali con le Bermunda.
Fonte: “www.bus iness wire.com ”, 8 maggio 2009
Bermuda: s ottos critto un accordo di s cambio di inform azioni fis cali con la Germania.
Fonte: “Royalgazette.com , 3 luglio 2009
Olanda: ha firmato un accordo di scam bio di inform azioni fis cali con le Bermuda.
Fonte: “OCSE, Centre for Tax Policy and Adm inis tration”
Andorra, Liechtenstein e Monaco: rim oss i dalla lis ta dei paes i non cooperativi
emess a dall’OCSE. Fonte: “OCSE, Centre for Tax Policy and Adm inis tration”
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