Marchio comunitario - ABM - Agenzia Brevetti e Marchi
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Marchio comunitario - ABM - Agenzia Brevetti e Marchi
Marchio comunitario Registrazione comunitaria Con il gennaio 1996 è entrato in funzione l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno di Alicante, presso il quale è possibile depositare un'unica domanda di registrazione di marchio valida in tutta l'Unione Europea. La possibilità di depositare la domanda di registrazione di marchio comunitario non è limitata alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità in uno degli Stati membri dell'Unione, ma è fruibile anche dai soggetti di Stati membri della Convenzione di Parigi, od aventi uno stabilimento o una sede nel territorio della Comunità o di uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi od anche a cittadini di Stati che concedano la reciprocità di trattamento in materia di marchi ai cittadini degli Stati membri della convenzione di Parigi. In tal senso il sistema comunitario viene definito un "sistema aperto" in contrapposizione a quello di "tipo chiuso" previsto dall'Accordo di Madrid. Il deposito di un marchio comunitario non presuppone un preventivo marchio nazionale da parte del medesimo richiedente; questi, però, se ha effettuato un deposito nazionale nei sei mesi precedenti, può rivendicarne la priorità. La procedura di rilascio davanti all'UAMI prevede le seguenti fasi di: 1) primo esame sul cd. "minimum requirements", durante il quale l'Ufficio Comunitario verifica la rispondenza ai prescritti requisiti formali minimi (documentazione, tasse, ecc.). In caso positivo, l'Ufficio assegnerà il numero di deposito. 2) esame sul cd. "formal requirements", durante il quale l'Ufficio verifica che non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione (che il marchio non sia privo di distintività, che non sia descrittivo, decettivo, contrario a leggi, ordine pubblico o buon costume, ecc.). 1/2 Marchio comunitario 3) ricerca di anteriorità, nella quale l'Ufficio conferisce, su richiesta del richiedente e dietro pagamento di una apposita tassa, incarico agli Stati membri di effettuare delle ricerche di anteriorità 4) pubblicazione, durante la quale l'Ufficio pubblica sul Bollettino dei Marchi Comunitari i dati della domanda di registrazione. Da questa data decorrono tre mesi di tempo per depositare eventuali opposizioni alla registrazione da parte di terzi. 5) concessione, durante la quale l'Ufficio comunica l'intenzione di registrare il marchio, dietro il pagamento della relativa tassa. A pagamento effettuato, viene rilasciato l'attestato di registrazione. L'efficacia della registrazione si estende per 10 anni dalla data di deposito, rinnovabile indefinitamente per ulteriori periodi decennali, a seguito di pagamento della tassa di rinnovo. 2/2