orario di lavoro e turni di guardia del responsabile di una struttura
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orario di lavoro e turni di guardia del responsabile di una struttura
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO ORARIO DI LAVORO E TURNI DI GUARDIA DEL RESPONSABILE DI UNA STUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE QUESITI (posti in data 2 ottobre 2012) Sono in procinto di assumere un incarico di dirigente di struttura semplice dipartimentale di chirurgia endoscopica ginecologica presso l’Azienda Ospedaliera per la quale lavoro. Vorrei al riguardo sapere: 1) il mio orario di lavoro deve essere inglobato in quello della unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia, afferente allo stesso dipartimento materno infantile, o è indipendente da essa? Devo io rientrare nei turni di guardia e pronta disponibilità diurni. notturni e festivi, dell’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia? 2) in ogni caso è possibile, con un atto aziendale firmato dalle parti, modulare il mio orario di servizio relativamente ai turni di guardia diurni, notturni e festivi e le reperibilità, nel senso di stabilire, sempre con un atto aziendale a firma tra le parti, per esempio, che faccio un turno di guardia diurno e uno notturno a settimana, questo anche nel caso che non dovessero spettarmi tali turni? HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTE (inviate in data 4 ottobre 2012) 1) il mio orario di lavoro deve essere inglobato in quello della unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia, afferente allo stesso dipartimento materno infantile, o è indipendente da essa? Devo io rientrare nei turni di guardia e pronta disponibilità diurni. notturni e festivi, dell’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia? La differenza sostanziale tra struttura semplice e struttura semplice dipartimentale è che mentre la prima è un’ articolazione organizzativa di una struttura complessa, la seconda afferisce direttamente al dipartimento del quale fa parte. L’implicazione organizzativa che discende direttamente da questa differente connotazione è che mentre il responsabile di una struttura semplice risponde del proprio operato al direttore della struttura complessa di appartenenza, il responsabile di una struttura semplice dipartimentale risponde del proprio operato direttamente al responsabile del dipartimento al quale la struttura considerata afferisce. Questa diversa connotazione è stata precisata in modo inequivocabile dalla dichiarazione congiunta numero 1 al CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009, che precisa i contenuti del comma 7 dell’articolo 27 del CCNL 1998_2001, con il quale si disponeva che: Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne di una struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale dotate della responsabilità della gestione delle risorse fisico tecniche e finanziare attribuite ed autonomia attribuite dall’atto aziendale. CCNL 6 maggio 2010 Integrativo del CCNL 2006_2008 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione alle disposizioni in materia di funzioni dirigenziali, le parti, ad integrazione di quanto già previsto dall’articolo 27, comma 7 del CCNL 1998_2001,ritengono di precisare che la struttura semplice si configura come un’articolazione interna di una struttura complessa aziendale, mentre la struttura semplice dipartimentale afferisce al dipartimento e non è incardinata all’interno di una struttura complessa. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Per quanto concerne in particolare i turni di guardia il comma 3 dell’articolo 16 del CCNL 2002_2005 che disciplina questo istituto prevede che Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti, esclusi quelli di struttura complessa. Sulla base di una letterale applicazione di questa norma parrebbe pertanto da escludere che il responsabile di una struttura semplice dipartimentale possa essere escluso dal partecipare alla copertura dei turni di guardia. Il comma 1 del citato articolo 16 precisa peraltro che l’organizzazione aziendale dei turni di guardia rientra nel piano complessivo aziendale per le urgenze ed emergenze, che deve essere adottato annualmente ed è oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali. All’interno del regolamento aziendale per la gestione delle emergenze, o all’interno di altri regolamenti aziendali possono essere adottate soluzioni che estendano questo diritto anche ai dirigenti di struttura semplice dipartimentale. A titolo esemplificativo si riporta quanto al riguardo indica il contratto integrativo dell’Azienda Ospedaliera Forlanini di Roma: Tutti i dirigenti medici indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia. Sono esclusi dall’obbligo di assicurare i turni di guardia i responsabili di struttura complessa e, per analogia degli obblighi e compiti istituzionali, i responsabili di struttura semplice dipartimentale, anche alla luce dei principi enunciati nella dichiarazione congiunta n. 6, allegata al CCNL 2006_2009. (La dichiarazione congiunta richiamata testualmente affermava Le parti si impegnano reciprocamente a valutare, nell’ambito dell’esame delle materie rinviate al contratto integrativo del presente contratto collettivo nazionale, uno specifico riconoscimento sul piano organizzativo degli incarichi di dirigenti di struttura semplice dipartimentale in relazione alla gestione di risorse umane tecniche o finanziarie, con responsabilità specifica nell’ambito del dipartimento.) La dichiarazione congiunta numero 1 allegata al CCNL 6 maggio 2010 sopra riportata integralmente dà attuazione all’impegno a suo tempo preso attribuendo di fatto alla struttura semplice dipartimentale uno status che per certi versi la equipara ad una struttura complessa. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 Sulla base di quanto sopra riportato la risposta al primo quesito posto può essere formulata nei termini seguenti: 1) l’orario di lavoro e l’articolazione dei turni di guardia e pronta disponibilità dei dirigenti medici che appartengono ad una struttura semplice dipartimentale devono essere definiti all’interno della stessa, avvalendosi degli spazi di autonomia che a questo specifico riguardo dovrebbero essere chiaramente definiti nell’atto aziendale e che, per quanto concerne l’incarico dirigenziale conferito dovrebbero essere ulteriormente precisati nel contratto individuale di lavoro con il quale si perfeziona il conferimento dell’incarico. L’orario di lavoro e l’articolazione dei turni di guardia e pronta disponibilità relativi alla struttura in questione devono essere definiti d’intesa con il direttore del dipartimento al quale tale struttura afferisce. La partecipazione a turni di guardia e pronta disponibilità interdivisionali dovrà essere definita d’intesa con le strutture interessate, che quasi certamente coincidono con quelle che afferiscono al dipartimento materno infantile, e quindi anche per questo il riferimento esclusivo deve essere il direttore del dipartimento. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 2) in ogni caso è possibile, con un atto aziendale firmato dalle parti, modulare il mio orario di servizio relativamente ai turni di guardia diurni, notturni e festivi e le reperibilità, nel senso di stabilire, sempre con un atto aziendale a firma tra le parti, per esempio, che faccio un turno di guardia diurno e uno notturno a settimana, questo anche nel caso che non dovessero spettarmi tali turni? 2) l’articolazione dell’orario di lavoro, dei turni di guardia e di pronta disponibilità devono essere definiti con atto formale, e la forma scritta è l’unica possibile. L’atto con il quale quell’articolazione si definisce è il risultato finale di un processo che deve essere gestito dal direttore del dipartimento e che deve essere permeato da quei principi di carattere generale che sono richiamati nelle premesse e nei riferimenti normativi di seguito riportati: l’equità (ogni dirigente dovrebbe avere lo stesso carico di lavoro) la trasparenza (i criteri adottati e le soluzioni operative che ne conseguono dovrebbero essere condivisi da tutti i dirigenti interessati) la flessibilità (secondo la quale ogni dirigente è chiamato a dare il proprio apporto al conseguimento degli obiettivi anteponendo sempre l’interesse generale dell’organizzazione nella quale opera rispetto all’interesse personale) Le leggi e le norme contrattuali stabiliscono solo riferimenti e principi di carattere generale, che costituiscono i presupposti ed i riferimenti sui quali coloro ai quali è demandata la responsabilità della gestione aziendale (i titolari del potere di organizzazione che costituisce oggetto dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) definiscono le soluzioni più idonee. Individuare la soluzione migliore, che contemperi esigenze di servizio ed esigenza individuali dei singoli dirigenti, è una della funzioni specifiche che sono attribuite al responsabile di una struttura. Non secondario appare ricordare che tra i criteri che l’articolo 28 del CCNL 2002_2005 indica quali riferimenti per la valutazione di un dirigente da parte del collegio tecnico è proprio la capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all’uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 RIFERIMENTI NORMATIVI L’articolazione della presenza del personale in turni di servizio è materia che da sempre è stata oggetto di attenzione nella normativa contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Già nel DPR 25 giugno 1983, n. 348 (il primo contratto di lavoro, allora di natura pubblicistica, del personale delle unità sanitarie locali) l’articolo 6, avente ad oggetto “turni di servizio ed organizzazione del lavoro” disponeva: Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi, l'organizzazione del lavoro può essere basata su più turni giornalieri e deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia. Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 tenendo conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi e uffici della unità sanitaria locale, nel rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale. L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori. Per il personale medico pertanto – nei servizi ove ciò è richiesto – la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni, comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e della pronta disponibilità. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle équipe e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione gli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate. Nel richiamato articolo 32 del DPR 20 dicembre 1979, n.761, per quanto concerne l’articolazione dei turni di servizio si legge “Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate”. I principi chiave cui deve riferirsi l’organizzazione del lavoro e specificamente l’articolazione dei turni di servizio richiamati in quel primo contratto nazionale di lavoro sono riconducibili ai seguenti: la razionalità (che si esprime in una equilibrata ripartizione) l’economicità (riducendo al minimo il ricorso ad istituti che comportano costi aggiuntivi, quali la guardia e la reperibilità) il rispetto delle esigenze degli utenti il confronto con le organizzazioni sindacali interessate Principi sostanzialmente ad essi sovrapponibili sono enunciati nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, che costituisce come noto il quadro normativo generale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi per l’organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. In materia di orario di lavoro e di articolazione dei turni l’articolo 14 del CCNL 2002_2005 detta norme di carattere generale. tra le quali rivestono particolare rilievo in relazione al quesito posto il comma 1 ed il comma 7, che testualmente dispongono 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, sulla base di atti di organizzazione adottati dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure di budget nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto è negoziato on le procedure previste per la gestione budgetaria. (CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 1) HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale (nell’ambito di atti di organizzazione che devono essere adottati previa concertazione con le organizzazioni sindacali), deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. (CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 7) Così come nel richiamato primo contratto nazionale di lavoro viene precisato che l’orario di lavoro, l’articolazione dei turni di presenza, così come i turni di guardia e di reperibilità non possono essere lasciati all’arbitrio estemporaneo dei responsabili delle diverse strutture semplici e complesse in cui si articola l’azienda, ma devono essere definiti nell’ambito di atti di organizzazione, di programmi annuali (come il piano annuale per le emergenze) che devono essere adottati dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali interessate. La normativa recentemente introdotta in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge 4 marzo 2009, n. 15 e decreto legislativo attuativo 27 ottobre 2009, n. 150) riducono sensibilmente gli spazi di negoziazione con le organizzazioni sindacali, prevedendo addirittura una ridefinizione complessiva delle materie che devono essere oggetto di contrattazione e delle materie che devono essere disciplinate da leggi o da atti di organizzazione interni. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 165/2001, nel testo modificato dal decreto legislativo 150/2009, afferma infatti che: Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi adottati dalle singole amministrazioni, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. A prescindere dalla evidente tendenza ad una progressiva riduzione del ruolo delle organizzazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro, la norma vigente ribadisce comunque che le decisioni relative all’organizzazione del lavoro ed alla gestione delle risorse sono sì di competenza esclusiva del responsabile della struttura. ma devono essere coerenti con le leggi e con gli atti di organizzazione adottati dalle singole amministrazioni. Il piano annuale delle emergenze deve essere concertato con le organizzazioni sindacali, ed uniformarsi alle linee guida che le Regioni possono emanare in materia. Laddove il piano per le emergenze non prevedesse di entrare nel merito dell’articolazione dei turni di guardia e di pronta disponibilità a livello delle singole unità operative, è essenziale inserire criteri che vincolino i responsabili delle diverse strutture ad adottare soluzioni coerenti con i principi di trasparenza ed imparzialità che devono informare i comportamenti delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, articolo 2, comma 1, lettera d) HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 16 Servizio di guardia 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e laddove previsto, di quelli territoriali sono assicurate, sulla base di un piano annuale che deve essere adottato dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali, mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee, e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto. 2. Il servizio di guardia medica è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al secondo biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, ovvero con recupero orario. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 per quanto concerne la possibilità, in via eccezionale e comunque sperimentale, di considerare il servizio di guardia come una prestazione libero professionale ai sensi dell’articolo 55 comma 2 del CCNL 1998_2001. 3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti, esclusi quelli di struttura complessa 4. In attesa delle linee di indirizzo regionali le parti, a titolo meramente esemplificativo, rinviano all'allegato 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 16 Servizio di guardia 5. Fermo restando che in materia di organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza le singole regioni devono emanale linee di indirizzo finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse e valorizzare le aree di disagio, le parti si impegnano, altresì, a verificare le modalità di retribuzione delle guardie notturne, in orario o fuori dell'orario di lavoro, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell'ARAN, ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi. CCNL 2002_2005 ALLEGATO 2 In riferimento all'articolo 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di unità operativa (divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: ostetricia, pediatria con neonatologia; unità di terapie intensive e semi intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche); attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di primo e secondo livello. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe. Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito, previa concertazione con le organizzazioni sindacali nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi quelli di struttura complessa, in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità. 3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa. 4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it