Norme tecniche di attuazione al 15.07.2010

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Norme tecniche di attuazione al 15.07.2010
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Capo I - Disposizioni direttive
Art 1 - Terminologia
1. Nel presente testo normativo sono utilizzati i seguenti acronimi:
a. LR 11/98 – Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
b. PRG - Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della LR 11/98
– art. 11.
c. NTA – Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi del comma 4 art. 12 della LR 11/98.
d. PUD – Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi dell’art. 48 LR 11/98.
e. NA – Normativa di attuazione delle zone A, ai sensi della lettera b), comma 1, art. 52 LR 11/98.
f. RE – Regolamento edilizio ai sensi dell’art. 53 della LR 11/98.
g. PTP – Piano Territoriale Paesistico di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13.
h. NAPTP – Norme di Attuazione del PTP.
i. RIPTP – Relazione Illustrativa del PTP.
j. LPPTP – Linee programmatiche del PTP.
k. SULPTP – Schede per Unità Locali del PTP.
l. PST – Programma di Sviluppo Turistico di cui all’art. 47 della LR 11/98.
m. DIA – Denuncia di Inizio Attività di cui agli art. 59 e 61 della LR 11/98.
n. CE – Concessione Edilizia di cui agli art. 59 e 60 della LR 11/98.
o. L. – Legge statale.
p. LR – Legge regionale.
q. EF – Equilibri Funzionali di cui al comma 2, art. 12 LR 11/98.
r. RE – Regolamento Edilizio.
s. VIA – Valutazione di Impatto Ambientale
Art 2 – Definizioni 1
1. Zona o sottozona.
a. Il termine zona o quello ad esso equiparabile per le finalità della legge di sottozona, ovunque
compaia, va letto secondo la definizione e le precisazioni dell'art. 22 della legge regionale 6
aprile 1998, n. 11, e del provvedimento attuativo di cui al comma 2 dello stesso articolo.
(esempio : zona di tipo C)
b. Il termine sottozona è riferito al singolo ambito territoriale appartenente ad uno dei tipi di
zona di cui sopra (esempio : sottozona Ca1, Ca2, ecc..).
2. Superficie territoriale (St)
a. Per superficie territoriale di una zona o sottozona si intende l'estensione costituita dalla
somma delle superficie dei terreni, di quelle destinate a spazi pubblici o riservate ad attività
collettive, a verde pubblico e a parcheggi e delle superficie destinate alle sedi viarie, anche
pedonali esistenti o previste nel PRG, delle superfici occupate da fiumi, torrenti o altri elementi
naturali (ghiacciai, laghi ..) ricomprese nel relativo perimetro.
1
Allegato A “Indici urbanistici” Delibera di Giunta regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI
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3. Superficie fondiaria (Sf)
a. Per superficie fondiaria di un terreno si intende un’area o un complesso di aeree libere o
un'area o un complesso di aree occupate da edifici e dagli spazi di pertinenza, compreso :
01. strade carrabili o pedonali, non vincolate dalle prescrizioni di PRG o di PUD,
non gravate da servitù di pubblico transito, ma destinate al servizio esclusivo
dell'edificio;
02. spazi destinati alla formazione di parcheggi privati di pertinenza degli edifici ;
03. spazi destinati alla formazione di verde privato;
al netto delle aree destinate a spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico
e a parcheggi, delle superficie destinate alle sedi viarie pubbliche nonché delle superfici
occupate da fiumi, torrenti o altri elementi naturali (ghiacciai, laghi ..).
b. Per superficie fondiaria di una zona o sottozona (SF) si intende la somma delle superfici
fondiarie, valutate come indicato al presente comma, dei terreni, o di parti di essi, ricompresi
nel relativo perimetro.
4. Superficie di utilizzazione edilizia (SFU)
a. Per superficie di utilizzazione edilizia di un terreno si intende la superficie fondiaria che, al
netto dei vincoli di inedificabilità, è effettivamente usufruibile a fini edificatori.
b. Per superficie di utilizzazione edilizia di una sottozona (SFU) si intende la somma delle
superficie fondiarie (SF) che, al netto dei vincoli di inedificabilità, sono effettivamente
utilizzabili a fini edificatori.
5. Superficie o Area coperta (Ac)
a. La superficie coperta è la parte di superficie fondiaria costituita dalla proiezione a terra
dell’intero corpo della costruzione emergente dal suolo, comprese le tettoie, le logge, i porticati,
e le altre analoghe strutture.
b. I regolamenti edilizi comunali specificano i limiti quantitativi degli elementi aggettanti quali:
cornicioni, pensiline, balconi aperti a sbalzo, oltre ai quali non viene computata la proiezione a
terra ai fini del calcolo della superficie coperta.
6. Superfici lorde
a. Superficie lorda dei piani (Slp). E’ la superficie lorda di ogni piano quella valutata sul
rispettivo perimetro esterno, ivi comprese le superfici relative ai vani scale, agli ascensori, ai
"bow window" ed alle verande, ai cavedi. Sono escluse le superfici relative a volumi tecnici,
anche emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori,
torrini delle scale, impianti tecnologici, scale aperte, porticati, "pilotis", logge, balconi, terrazzi.
b. Superficie lorda di un immobile. E' la somma delle superfici lorde di tutti i piani, entro e
fuori terra, compreso il sottotetto utilizzabile.
c. Superficie lorda abitabile (Sla). La superficie lorda abitabile è misurata sul perimetro
murario esterno che la delimita, escluse le superfici dei balconi, le logge rientranti dal filo
esterno della costruzione, nonché i terrazzi praticabili costituenti copertura di adiacenti corpi di
fabbrica o della stessa unità immobiliare, i corpi scala comuni.
d. Superficie lorda abitabile di un immobile. E' la somma delle superfici lorde abitabili delle
unità immobiliari che la compongono, valutate per tutti i livelli su cui tali unità si articolano.
e. Superficie lorda agibile (Slg). La superficie lorda agibile è misurata sul perimetro murario
esterno che la delimita, escluse le superfici dei balconi, le logge rientranti dal filo esterno della
costruzione, nonché i terrazzi praticabili costituenti copertura di adiacenti corpi di fabbrica o
della stessa unità immobiliare, i corpi scala comuni.
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Superficie lorda agibile di un immobile. E' la somma delle superfici lorde agibili delle unità
immobiliari che la compongono, valutate per tutti i livelli su cui tali unità si articolano.
7. Superfici utili
a. Superficie utile abitabile (Su). E' la superficie di pavimento abitabile delle unità abitative
residenziali misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e di
eventuali scale interne, logge, balconi e terrazzi.
b. Superficie utile agibile (Sua). E' la superficie di pavimento dei locali destinati a funzioni non
residenziali quali il commercio, la produzione, le attività direzionali, il deposito dei materiali e dei
prodotti con le relative superfici eventualmente destinate all'esposizione ed altre attività di tipo
non residenziale nonché locali accessori qualora non funzionalmente connessi alle singole unità
immobiliari. La Sua è misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e
finestre, di scale interne, logge, balconi e terrazzi. Nel caso di impianti con lavorazioni
prevalentemente all'aperto o che all'aperto prevedano il deposito dei materiali e dei prodotti
finiti, la superficie utile agibile comprende anche le aree coperte che nel progetto risultino
destinate a tali lavorazioni e depositi e siano delimitate dal filo esterno delle strutture verticali di
sostegno della copertura.
c. Superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr). Sono le superfici dei
servizi e degli accessori alle singole unità immobiliari o all’intero edificio, misurate al netto di
murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Per servizi ed accessori si
intendono le superfici che, comprese o meno nelle unità residenziali, commerciali, direzionali,
turistiche, produttive ecc. svolgono funzioni complementari assicurando i servizi funzionalmente
connessi alle singole unità immobiliari o all’intero edificio, quali ad esempio: cantinole, sottotetti
o soffitte o parti di essi non abitabili ai sensi del regolamento edilizio, locali per impianti
tecnologici (ascensori, cabine idriche ed elettriche, lavatoi comuni, centrali termiche o di
condizionamento), altri locali a stretto servizio delle residenze; autorimesse singole e collettive,
androni d’ingresso, scale comuni, logge, balconi e terrazzi, porticati liberi.
d. Superfici non residenziali destinate a impianti speciali (Snrs). Sono superfici non
residenziali quelle destinate a funzioni speciali quali: serre per uso agricolo famigliare isolate o
collegate all’edificio principale; quelle attinenti a strutture e spazi accessori finalizzati al
contenimento energetico sia con l’utilizzo delle energie alternative (serre bioclimatiche di idonea
esposizione realizzabili con vetrate fisse o con l’utilizzo stagionale di logge e balconi mediante
elementi mobili che consentano l’effettivo recupero come spazio accessorio aperto negli altri
periodi dell’anno), sia quelle di spazi finalizzati ad un miglioramento generale dell’isolamento
termico (chiusure vetrate mobili di logge e balconi; bussole d’ingresso ad unità immobiliari
penalizzate da accesso diretto dall’esterno) nei limiti dimensionali fissati dal PRG o dal
regolamento edilizio.
e. Superficie abitabile complessiva (Sc). E' la somma della superficie utile abitabile (Su) e del
60% della superficie non residenziale (Snr) destinata a servizi ed accessori.
f. Superficie agibile complessiva (Sac). E' la somma della superficie utile agibile (Sua) e del
60% della superficie non residenziale (Snr) destinata a servizi ed accessori.
g. Superficie complessiva (Scu). E’ la sommatoria delle superfici utili abitabili (Su), delle
superfici utili agibili (Sua), delle superfici (Snr) per i servizi ed accessori e delle superfici non
residenziali destinate a impianti speciali (Snrs).
h. Superficie urbanistica (Sur). E’ la sommatoria delle superfici utili abitabili (Su) e delle
superfici utili agibili (Sua).
8. Volumi
a. Volume complessivo (Vc). Il volume complessivo è costituito dalla sommatoria dei solidi, sia
emergenti che interrati, costituenti la costruzione.
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b. Volume fuori terra (V). Il volume fuori terra è costituito dalla sommatoria dei solidi,
emergenti dalla linea del terreno sistemato, costituenti la costruzione.
c. Volume complessivo abitabile (Vu). Il volume complessivo abitabile rappresenta la
sommatoria dei volumi ottenuti moltiplicando le superfici lorde abitabili (Sla) per le
corrispondenti altezze lorde.
d. Volume complessivo agibile (Va). Il volume complessivo agibile rappresenta la
sommatoria dei volumi ottenuti moltiplicando le superfici lorde agibili (Slg) per le
corrispondenti altezze lorde.
e. Volume medio abitabile (Vm). Il volume medio è dato dalla media dei volumi abitabili (Vu)
di una determinata sottozona con esclusione dei volumi dei fabbricati pubblici o di uso
pubblico
9. Densità Fondiarie
a. Densità fondiaria (I). La densità fondiaria è il rapporto tra la superficie urbanistica (Sur) e
la superficie fondiaria (SF).
b. Densità edilizia massima nell’area di utilizzazione (Imax). Rappresenta la densità
fondiaria massima ammissibile sulla superficie di utilizzazione edilizia (SFU), qualora su questa
venga utilizzata anche la fabbricabilità di superfici preordinate all’esproprio destinate a spazi
pubblici nonché di altre superfici comunque comprese nella stessa sottozona di PRG.
c. Densità fondiaria media (Im). E’ il rapporto tra la sommatoria della superficie urbanistica
(Sur) di una determinata sottozona e la sommatoria delle relative superfici fondiarie, esclusi
gli edifici pubblici o di uso pubblico (municipio, chiesa ..) nonché eventuali fabbricati classificati
in contrasto volumetrico con il contesto edilizio del nucleo storico. Nelle zone di tipo A la Im è
il rapporto tra la superficie lorda dei piani (Slp) e la superficie fondiaria (SF).
d. Densità fondiaria massima esistente (Ie). E’ il valore più elevato della densità fondiaria
esistente in una determinata sottozona riferita ad ogni singolo edificio, esclusi gli edifici
pubblici o di uso pubblico (municipio, chiesa ..) nonché eventuali fabbricati classificati in
contrasto volumetrico con il contesto edilizio del nucleo storico.
e. Indice di ampliamento (Ia). E’ un valore percentuale riferito alla superficie urbanistica
esistente (Sur) che definisce la possibilità di ampliamento di un immobile esistente laddove sia
già superata le densità fondiaria prevista o la stessa non sia definita.
10. Rapporto di copertura (RC)
a. E’ il rapporto tra l’area coperta (AC) e la superficie fondiaria pertinente (SF).
11. distanza tra fabbricati (DF)
a. La distanza tra fabbricati è quella misurata tra i perimetri delle superfici coperte (AC) degli
edifici. Il regolamento edilizio stabilisce le modalità di misurazione.
12. Insediabilità del prg
a. L’insediabilità del PRG esprime il numero di abitanti complessivi prevedibili sul territorio
comunale valutati in posti letto.
b. I posti letto corrispondono alle persone effettivamente ospitabili nelle strutture ricettive, nelle
abitazioni turistiche o in quelle permanenti e principali.
• In assenza di dati relativi ai posti letto l’insediabilità può essere valutata in base a
parametri per abitante fissati dalle presenti NTA del PRG, riferiti alla superficie
urbanistica (Sur) e alla superficie lorda dei piani (Slp) per le zone di tipo A) e stabiliti
con una verifica dei rapporti esistenti nella sottozona o in sottozone analoghe.
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Art 3 - Modalità di lettura del PRG
1. Le presenti norme disciplinano, distintamente, le sottozone, tenuto conto dei Sistemi Ambientali, degli
interventi relativi ai diversi settori, alle LPPTP, alle SULPTP.
2. Per individuare le disposizioni applicabili per la realizzazione degli interventi edilizi e/o urbanistici è
necessario considerare, oltre alle indicazioni generali di carattere edilizio-urbanistico e alle leggi dello
Stato, le seguenti disposizioni:
a. la sottozona e le relative prescrizioni edilizie-urbanisiche, nella quale è ubicato l’intervento di
cui al CAPO IV “Disposizioni specifiche” delle presenti NTA;
b. la verifica del rispetto degli EF;
c. gli ambiti inedificabili
d. i vincoli urbanistici (sottozona – destinazioni e tipi di intervento – standard urbanistici2)
e. i vincoli edilizi (indici – altezza – distanze – allineamenti e arretramenti – dotazione di spazi
per il verde privato e parcheggio privato);
f. le indicazioni del RE;
g. gli articoli mediati e cogenti del NAPTP.
h. Eventuali ulteriori vincoli derivanti dai Piani regionali di settore.
3. In relazione al punto c) del precedente comma 2, le sottozone omogenee di tipo A, B, C, D, Eb, Eg,
Eh, Ei e F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico sono contrassegnate con un
asterisco “*” sia nella tavola P4 che nei relativi articoli delle NTA e per tali sottozone la disciplina
urbanistica è subordinata alla normativa di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998 e s.m.i.
4. La relazione tecnica di progetto relativa all’intervento deve contenere la puntuale rispondenza alle
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
Art 4 - Piano regolatore generale comunale - PRG
1. Lo strumento generale di pianificazione urbanistica è costituito dal piano regolatore generale comunale
urbanistico e paesaggistico (PRG), formato e approvato ai sensi della normativa regionale in materia
urbanistica e di pianificazione territoriale di cui alla Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa
urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”.
Art 5 - Durata ed effetti
1. A mente dell’art. 11 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il PRG rimane in vigore a tempo
indeterminato. Esso, tuttavia è riconsiderato nei contenuti dopo 10 anni dall’approvazione 3.
Art. 6 - Contenuti del PRG
1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, assolve le
funzioni di cui all’art. 12 della LR 11/98 e più precisamente:
a. provvede alla tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e alla salvaguardia delle aree
adatte agli usi agricoli ed agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le relative
aree da sottoporre a particolare disciplina d’uso e trasformazione;
b. individua gli insediamenti abitativi esistenti da conservare e riqualificare e, compatibilmente
con le esigenze di tutela e salvaguardia di cui alla lett. a), individua le parti del territorio da
destinare a nuova edificazione, qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;
2
Assistenza prescolastica e scuola dell’obbligo – attrezzature di interesse comune – verde attrezzato (escluse fasce di rispetto stradale) –
parcheggi pubblici.
3
LR 11/98, Art. 19 Riconsiderazione del PRG
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definisce i criteri e le norme per i vari tipi di insediamento;
individua la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo;
dispone in merito al sistema di verde pubblico;
evidenzia i vincoli che gravano sul territorio;
individua le aree di proprietà pubblica;
stabilisce le modalità delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse;
individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle condizioni dei luoghi, al sistema socioeconomico, all’uso delle risorse ambientali, all’assetto e alla difesa del suolo, che sia necessario
ad un corretto inquadramento della pianificazione anche al fine di costituire un valido supporto
alle decisioni.
2. Il PRG definisce gli equilibri funzionali e dispone in ordine al loro raggiungimento via via che si
realizzino gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, prefigurando le
linee programmatiche dell’assetto territoriale locale in coerenza con il PTP; ai fini anzidetti le presenti
norme di attuazione definiscono le condizioni ed eventualmente le successioni temporali per la
realizzazione degli interventi, in relazione alle destinazioni di uso da essi previste e alle infrastrutture
esistenti e programmate; in ogni caso, le previsioni spaziali del piano, tengono conto particolare
situazione locale anche in ordine all’utilizzazione turistica del territorio, si riferiscono alla prevista
evoluzione dell’entità e della composizione della popolazione e delle attività entro un orizzonte
temporale non superiore al decennio.
Art. 7 - Elaborati del PRG
1. Gli elaborati del Prgc sono definiti dal comma 4. art. 12 L.R. 11/98 e più precisamente:
a. relazione illustrativa;
b. cartografia;
c. norme di attuazione.
2.
Detti elaborati sono specificati dalla delibera di Giunta regionale n. 418 del 15 febbraio 1999) di cui al 1°
Supplemento ordinario al n. 23 / 25 - 5 – 99 del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
3. Gli elaborati del presente PRG sono formati dalle seguenti documentazione:
a. Per semplicità di interpretazione, il territorio del comune di Nus è stato suddiviso in due parti
per le rappresentazioni in scala 1:10.000, in quattro settori per le rappresentazioni in scala
1:5.000, e in sette quadri per le rappresentazioni in scala 1:2.000. Sono poi stati specificati,
laddove necessario, degli ulteriori tagli per scale di rappresentazione maggiori.
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set. 4
settore NORD
set. 3
q7
q6
set. 2
q5
set. 1
q1 q2
q3
b. CARTOGRAFIA MOTIVAZIONALE:
- Tav. M1.1 Carta dell’Assetto Generale del Territorio e dell’Uso Turistico: settore SUD – Scala 1:10.000;
- Tav. M1.2 Carta dell’Assetto Generale del Territorio e dell’Uso Turistico: settore NORD– Scala 1:10.000;
- Tav. M1.3 Carta dell’Assetto Generale del Territorio e dell’Uso Turistico: settore 1 – Scala 1:5.000;
- Tav. M1.4 Carta dell’Assetto Generale del Territorio e dell’Uso Turistico: settore 2 – Scala 1:5.000;
- Tav. M2.1 Carta di Analisi dei Valori Naturalistici: settore SUD – Scala 1:10.000;
- Tav. M2.2 Carta di Analisi dei Valori Naturalistici: settore NORD– Scala 1:10.000;
- Tav. M2.3 Carta di Analisi dei Valori Naturalistici: settore 1 – Scala 1:5.000;
- Tav. M3.1 Carta di Uso del Suolo e Strutture Agricole: settore SUD – Scala 1:10.000;
- Tav. M3.2 Carta di Uso del Suolo e Strutture Agricole: settore NORD– Scala 1:10.000;
- Tav. M3.3 Carta di Uso del Suolo e Strutture Agricole: settore 1 – Scala 1:5.000;
- Tav. M3.4 Carta di Uso del Suolo e Strutture Agricole: settore 2 – Scala 1:5.000;
- Tav. M4.1 Carta di Analisi del Paesaggio e dei Beni Culturali: settore SUD – Scala 1:10.000;
- Tav. M4.2 Carta di Analisi del Paesaggio e dei Beni Culturali: settore NORD– Scala 1:10.000;
- Tav. M4.3 Carta di Analisi del Paesaggio e dei Beni Culturali: settore 1 – Scala 1:5.000;
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- Tav. M4.4 Carta di Analisi del Paesaggio e dei Beni Culturali: settore 2 – Scala 1:5.000;
- Tav. M5.1 Carta dei Vincoli Legge 431/85: settore SUD – Scala 1:10.000;
- Tav. M5.2 Carta dei Vincoli Legge 431/85: settore NORD– Scala 1:10.000;
- Tav. M5.3 Carta dei Vincoli Legge 431/85: settore 1 – Scala 1:5.000;
- Tav. M5.4 Carta dei Vincoli Legge 431/85: settore 2 – Scala 1:5.000;
c. CARTOGRAFIA PRESCRITTIVA:
- Tav. P1.1 Carta di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dei Beni Culturali: settore 1 – Scala 1:5.000;
- Tav. P1.2 Carta di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dei Beni Culturali: settore 2 – Scala 1:5.000;
- Tav. P1.3 Carta di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dei Beni Culturali: settore 3 – Scala 1:5.000;
- Tav. P1.4 Carta di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dei Beni Culturali: settore 4 – Scala 1:5.000;
- Tav. P1.5 Carta di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dei Beni Culturali: quadro 1 – Scala 1:2.000;
- Tav. P1.6 Carta di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dei Beni Culturali: quadro 2 – Scala 1:2.000;
- Tav. P1.7 Carta di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dei Beni Culturali: quadro 3 – Scala 1:2.000;
- Tav. P1.8 Carta di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dei Beni Culturali: quadro 4 – Scala 1:2.000;
- Tav. P1.9 Carta di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dei Beni Culturali: quadro 5 – Scala 1:2.000;
- Tav. P1.10 Carta di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dei Beni Culturali: quadro 6 – Scala 1:2.000;
- Tav. P1.11 Carta di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dei Beni Culturali: quadro 7 – Scala 1:2.000;
- Tav. P2.1 Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare Rilevanza Urbanistica: settore
1 – Scala 1:5.000;
- Tav. P2.2 Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare Rilevanza Urbanistica: settore
2 – Scala 1:5.000;
- Tav. P2.3 Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare Rilevanza Urbanistica: settore
3 – Scala 1:5.000;
- Tav. P2.5 Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare
1 – Scala 1:2.000;
- Tav. P2.6 Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare
2 – Scala 1:2.000;
- Tav. P2.7 Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare
3 – Scala 1:2.000;
- Tav. P2.8 Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare
4 – Scala 1:2.000;
- Tav. P2.9 Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare
5 – Scala 1:2.000;
- Tav. P2.10 Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare
6 – Scala 1:2.000;
- Tav. P2.11 Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare
7 – Scala 1:2.000;
Rilevanza Urbanistica: quadro
Rilevanza Urbanistica: quadro
Rilevanza Urbanistica: quadro
Rilevanza Urbanistica: quadro
Rilevanza Urbanistica: quadro
Rilevanza Urbanistica: quadro
Rilevanza Urbanistica: quadro
- Tav. P3.1 Tavola di Tutela e Valorizzazione Naturalistica: settore 1 – Scala 1:5.000;
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- Tav. P3.2 Tavola di Tutela e Valorizzazione Naturalistica: settore 2 – Scala 1:5.000;
- Tav. P3.3 Tavola di Tutela e Valorizzazione Naturalistica: settore 3 – Scala 1:5.000;
- Tav. P3.4 Tavola di Tutela e Valorizzazione Naturalistica: settore 4 – Scala 1:5.000;
- Tav. P3.5 Tavola di Tutela e Valorizzazione Naturalistica: quadro 1 – Scala 1:2.000;
- Tav. P4.1 Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG: settore 1 – Scala 1:5.000;
- Tav. P4.2 Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG: settore 2 – Scala 1:5.000;
- Tav. P4.3 Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG: settore 3 – Scala 1:5.000;
- Tav. P4.4 Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG: settore 4 – Scala 1:5.000;
- Tav. P4.5 Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG: quadro 1 – Scala 1:2.000;
- Tav. P4.6 Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG: quadro 2 – Scala 1:2.000;
- Tav. P4.7 Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG: quadro 3 – Scala 1:2.000;
- Tav. P4.8 Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG: quadro 4 – Scala 1:2.000;
- Tav. P4.9 Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG: quadro 5 – Scala 1:2.000;
- Tav. P4.10 Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG: quadro 6 – Scala 1:2.000;
- Tav. P4.11 Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG: quadro 7 – Scala 1:2.000;
- Tav. P4.12 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ae1 - La Plantaz – Scala 1:1.000;
- Tav. P4.13 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ae2 - Mazod; Ae3 - Martinet; Ab1 - Le
Bourg – Scala 1:1.000;
- Tav. P4.14 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ae4 - Plane; Ae5 - Les Plantayes; Ae14 Marsan; Ae15 - Petit-Fénis – Scala 1:1.000;
- Tav. P4.15 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ad1, Ae6 - Rovarey; Ad2 - Les Granges; Ad3
- Messigné; Ae12 - Fognier; Ae13 - Vécèlaz – Scala 1:1.000;
- Tav. P4.16 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ae7 - Les Ronchettes; Ae8 - Chévencé; Ae9,
Ae11 - Plaisant; Ae10 - Mandollaz – Scala 1:1.000;
- Tav. P4.17 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ae16, Ae17 - Lavenche; Ae18, Ae19 - Muin
– Scala 1:1.000;
- Tav. P4.18 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ad4 - Tolasèche – Scala 1:1.000;
- Tav. P4.19 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ac1 - Blavy – Scala 1:1.000;
- Tav. P4.20 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ae20 - Praille – Scala 1:1.000;
- Tav. P4.21 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ae21 - Val – Scala 1:1.000;
- Tav. P4.22 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ae22 - Le Cotat; Af1 - Arlod – Scala 1:1.000;
- Tav. P4.23 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ac2 - Lignan – Scala 1:1.000;
- Tav. P4.24 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ae23 - Clémensod; Ae24 - Saquignod –
Scala 1:1.000;
- Tav. P4.25 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ae25 - Issologne; Ae26 - Vénoz; Ae27 - Le
Crêt; Af2 - La Combaz – Scala 1:1.000;
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-9-
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
__________
- Tav. P4.26 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ae28 - Porliod – Scala 1:1.000;
- Tav. P4.27 Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A: Ae29 - Baravex-Dessus; Ae30 - Le Rascar;
Ae31 - Praz – Scala 1:1.000;
d. ELABORATI:
- Elab. A
Relazione;
- Elab. B.1 Schede Zone A: Ab1 - Le Bourg;
- Elab. B.2 Schede Zone A: Ac1 - Blavy;
- Elab. B.3 Schede Zone A: Ac2 - Lignan;
- Elab. B.4 Schede Zone A: Ad1, Ae6 - Rovarey;
- Elab. B.5 Schede Zone A: Ad2 - Les Granges;
- Elab. B.6 Schede Zone A: Ad3 - Messigné;
- Elab. B.7 Schede Zone A: Ad4 - Tolasèche;
- Elab. B.8 Schede Zone A: Ae1 - La Plantaz;
- Elab. B.9 Schede Zone A: Ae2 - Mazod;
- Elab. B.10 Schede Zone A: Ae3 - Martinet;
- Elab. B.11 Schede Zone A: Ae4 - Plane;
- Elab. B.12 Schede Zone A: Ae5 - Les Plantayes;
- Elab. B.13 Schede Zone A: Ae7 - Les Ronchettes;
- Elab. B.14 Schede Zone A: Ae8 - Chévencé;
- Elab. B.15 Schede Zone A: Ae9, Ae11 - Plaisant;
- Elab. B.16 Schede Zone A: Ae10 - Mandollaz;
- Elab. B.17 Schede Zone A: Ae12 - Fognier;
- Elab. B.18 Schede Zone A: Ae13 - Vécèlaz;
- Elab. B.19 Schede Zone A: Ae14 - Marsan;
- Elab. B.20 Schede Zone A: Ae15 - Petit-Fénis;
- Elab. B.21 Schede Zone A: Ae16, Ae17 - Lavenche;
- Elab. B.22 Schede Zone A: Ae18, Ae19 - Muin;
- Elab. B.23 Schede Zone A: Ae20 - Praille;
- Elab. B.24 Schede Zone A: Ae21 - Val;
- Elab. B.25 Schede Zone A: Ae22 - Le Cotat;
- Elab. B.26 Schede Zone A: Ae23 - Clémensod;
- Elab. B.27 Schede Zone A: Ae24 - Saquignod;
- Elab. B.28 Schede Zone A: Ae25 - Issologne;
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
__________
- Elab. B.29 Schede Zone A: Ae26 - Vénoz;
- Elab. B.30 Schede Zone A: Ae27 - Le Crêt;
- Elab. B.31 Schede Zone A: Ae28 - Porliod;
- Elab. B.32 Schede Zone A: Ae29 - Baravex-Dessus;
- Elab. B.33 Schede Zone A: Ae30 - Le Rascar;
- Elab. B.34 Schede Zone A: Ae31 - Praz;
- Elab. B.35 Schede Zone A: Af1 - Arlod;
- Elab. B.36 Schede Zone A: Af2 - La Combaz;
- Elab. C
Norme Tecniche di Attuazione;
- Elab. D
Prgc dati.
Capo II - Disposizioni generali di attuazione
Art. 8 - Infrastrutture e servizi 4
1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete o puntuali, pubblici e/o privati,
presenti anche solo parzialmente sul territorio comunale atti a garantire l’adeguata funzionalità e
attuazione e eventualmente possono anche avere funzione di porre in relazione più territori comunali.
2. Le infrastrutture e i servizi sono di rilevanza locale e regionale.
3. I servizi di rilevanza regionale sono individuati nelle zone di tipo Fa.
4. Generalmente i servizi di rilevanza locale sono individuati nelle zone Fb, se compatibili sono comunque
individuabili nelle zone A, B, C, D, E.
5. I servizi locali che il presente PRG individua sono i seguenti:
a. Sanità
b. Sicurezza
1.
2.
3.
4.
assistenza agli anziani
ambulatorio
farmacia
assistenza all’infanzia
1. aree per la gestione delle emergenze
2. aree per elicotteri
3. aree per la protezione civile
c. Istruzione
1. scuola materna
2. scuola elementare
3. scuola media (sovracomunale)
d. Cultura
4
Paragrafi A e B, Capitolo III, Allegato A, Deliberazione di Consiglio regionale 24 marzo 1999, n.517/XI
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
__________
1. biblioteca
2. centri di incontro (riunioni, sala polivalente, sala espositiva)
e. Ricreazione
1. verde attrezzato per zone
2. altre aree (giochi picnic)
3. Nelle zone destinate ad industria e/o artigianato, dovranno essere individuate
aree verdi, in piena terra, alberate pari ad 1/10 della superficie territoriale 5;
questa superficie a verde sarà ricavata attraverso la cessione obbligatoria e
gratuita da parte del proprietario del lotto, di superfici per ogni singolo
intervento pari a 1/8 della superficie fondiaria.
f.
Sport (non agonistico)
1. attrezzature sportivo-ricreativo infra-comunale
2. attrezzature sportivo-ricreativo a livello comunale
g. Commercio
1. esercizi di vicinato
2. medie strutture di vendita non classificate di maggiori dimensioni
3. mercato
h. Amministrazione
1. uffici comunali
2. poste, credito
3. cimitero
i.
Trasporti
j.
Parcheggi
1. impianti speciali per l’accessibilità ad aree naturali che presentano elevata
sensibilità e frequentazione, nonché per l’integrazione di aree che presentano
risorse fra loro complementari 6
2. razionalizzazione di viabilità ordinaria, con aumento delle connessioni fra le reti7
1. di sottozona
2. di sosta e parcheggio per viabilità ai margini delle strade, in sede separata
dalla piattaforma stradale e da quest’ultima schermata, al servizio degli
insediamenti limitrofi e di aree agricole specializzate, la cui conduzione
richiede periodiche presenze di pluralità di addetti, nonché in funzione di aree
di belvedere e di beni culturali isolati ad elevata frequentazione o di cui si
intende favorire la visibilità. 8
3. le aree a parcheggio per i servizi di rilevanza regionale e quelle di servizio
locale, sono realizzabili ovunque possibile, con idonea copertura vegetale. 9
4. per carenze pregresse: i parcheggi devono essere adeguati al reale carico
urbanistico permanente, siti a distanza pedonale e compatibili con la realtà
ambientale e paesistica del luogo. 10
5
6
7
8
9
10
lettera e), comma 5, art. 25 NAPTP
lettera e),comma 1, art. 20 NAPTP
lettera f), comma 1, art. 20 NAPTP
lettera f), comma 1, art. art. 21 NAPTP
comma 11, art. 23 NAPTP
comma 5, art. 24 NAPTP
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Norme Tecniche di Attuazione
__________
5. per le attività produttive i parcheggi devono essere adeguati alle esigenze di
stazionamento sia interne che esterne 11 all’area oggetto di intervento
6. La quota di superficie territoriale, per le zone di tipo D, da destinare a spazi
pubblici o ad attività collettive, verde pubblico e parcheggio deve essere almeno
pari al 20% della superficie territoriale 12. Rimane inteso, comunque che per gli
esercizi commerciali, eventualmente ammessi, la superficie minima a
parcheggio non inferiore al 50% della superficie di vendita.13
7. Parcheggi funzionali ad attività commerciali.
8. Parcheggi funzionali ad attività turistiche.
Art. 9 - Opere di urbanizzazione
1. Si intendono per opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste dall’art. 4 della legge 29
settembre 1964 n. 847 integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, dall’art. 17 della Legge
11 marzo 1988 n. 67, dall’art. 26 della Legge 28 febbraio 1990 n. 38 e dall’art. 58 del D. Lgs 5 febbraio
1997 n. 22.
2. Sono opere di urbanizzazione primaria:
a) pubblica illuminazione;
b) spazi di verde attrezzato;
c) strade;
d) spazi di sosta o di parcheggio;
e) fognature e impianti di depurazione;
f) rete idrica;
g) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas.
h) impianti cimiteriali
3. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell’obbligo;
c) mercati di quartiere nonché strutture complesse per l’istruzione superiore all’obbligo;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere;
4. Il Prg individua le aree a servizi ai sensi dell’art. 23 delle LR 11/98 e in ottemperanza alle indicazioni del
provvedimento di cui alla Deliberazione Giunta regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI allegato A del
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta 1° Supplemento ordinario al n. 28 / 22- 6– 99.
Art. 10 - Modalità attuative per le trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse
1. Il P.R.G.C. viene attuato a mezzo di:
a. Piani urbanistici di dettaglio (P.U.D.), di cui agli artt. 48, 49 e 50 della LR 11/98.
b. Concessioni edilizie singole, alle condizioni previste dagli articoli delle presenti norme e nelle tabelle
di zona.
c. Apposita normativa di attuazione, esclusivamente e per ogni singola zona A, di cui all'art. 52 della LR
11/98 14
11
comma 5, art. 25 NAPTP
comma 6, art. 25 NAPTP
13
lettera c), comma 5, art. 23 NAPTP
14
Si veda anche comma 4, art. 36 NAPTP e lettere a) b) comma 8, paragrafo 5, capitolo 3, Allegato A, delibera Giunta regionale n.
418 del 15 febbraio 1999.
12
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
__________
2.
3.
4.
5.
d. Programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio di cui all’art. 51 della
LR 11/98
Le presenti NTA, nel Capo III - Disposizioni specifiche, individuano i casi in cui è ammessa la CE e quelli
in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.
Le attività di trasformazione urbanistiche ed edilizie del territorio comportano, fatti salvi i casi di gratuità
la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di
ai sensi di legge, 15
urbanizzazione nonché al costo di costruzione 16.
La ristrutturazione urbanistica dove ammessa dal Capo III - Disposizioni specifiche, delle presenti
norme, è indirizzata alla riqualificazione del sistema infrastrutturale per l’accessibilità al centro e
l’attestamento del traffico veicolare, al potenziamento delle località centrali e degli spazi urbani e al
ripristino e alla valorizzazione degli assi rettori e delle altre testimonianze storiche di rilievo. 17
Agli insediamenti di nuovo impianto individuati nelle sottozone di tipo C e D si applicano gli indirizzi di
cui ai commi 10,11,12 dell’art. 24 e commi 4,5,6 dell’art. 25 delle NAPTP.
Art. 11 - Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia
1.
Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio comunale sono di seguito
elencati:
1. manutenzione ordinaria
2. manutenzione straordinaria
3. restauro e risanamento conservativo
4. ristrutturazione edilizia
5. ristrutturazione urbanistica
6. completamento edilizio e/o sostituzione
7. ampliamento e/o sopraelevazione di edifici esistenti
8. nuovo impianto
9. infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere
10. ampliamento in elevazione per adeguare l’altezza netta dei piani esistenti
11. ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla legge 18
12. piccole demolizioni funzionali agli interventi
13. demolizione totale o parziale
14. mutamento di destinazione d’uso 19
15. riconversione 20
16. rilocalizzazione 21
17. riordino 22
18. demolizione e ricostruzione a pari volumetria
19. ampliamenti volumetrici di strutture alberghiere
20. pavimentazioni ed arredi su aree libere
21. pergolati, muri e recinzioni
22. tettoie
23. adeguamento alle tipologie di zona
24. Conservazione
25. Mantenimento
26. Riqualificazione
15
art. 68 LR 11/98
artt. 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72, LR 11/98
17
comma 8, art. 24 NAPTP
18
lettera d), comma 4, art. 52 LR 11/98
16
19
20
21
22
artt. 73 e 74 LR 11/98
comma 3, art. 69 LR 11/98
comma 4, art. 25 NAPTP
comma 5, art. 69 LR 11/98
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Norme Tecniche di Attuazione
__________
27. Restituzione
28. Trasformazione
2. Gli interventi dal punto 1 al punto al punto 5 sono considerati di recupero.
3. Gli interventi dal punto 6 al punto 8 sono considerati di nuova costruzione.
4. Gli interventi dal punto 8 al punto 28 sono considerati altri interventi.
Art. 12 – Specificazione degli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed
edilizia
1. Ordinaria manutenzione 23
a. Definizione. Per opere di manutenzione ordinaria si intendono quelle consistenti in lavori di
piccola entità e di ricorrente esecuzione richiesti per la riparazione, il rinnovamento e la
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti esistenti. Essa riguarda le operazioni di rinnovo o di sostituzione, nonché tutti gli
interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti, con materiali e finiture analoghi a
quelli esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi e
degli impianti, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente e di natura non
sistematica ma parziale.
b. Tipologie. La manutenzione ordinaria si articola secondo le seguenti tipologie.
i.
Interventi interni di modesta entità con rinnovo delle finiture interne o con semplici
riparazioni o sostituzioni; interventi interni che comunque non comportino spostamenti
murari:
a. interventi di rinnovo delle finiture interne e semplici riparazioni o
sostituzioni;
b. tinteggiature interne e tappezzerie;
c. riparazioni di rivestimenti, intonaci e pavimenti;
d. sostituzione di vetri degli infissi interni ed esterni e sostituzione di
apparecchi sanitari.
e. rifacimento dei rivestimenti e/o degli intonaci interni;
f. rifacimento dei pavimenti;
g. sostituzione degli infissi interni;
h. sostituzione dei davanzali interni;
i. sostituzione di altre opere interne in marmo e pietra;
j. creazione di controsoffitti nel rispetto delle altezze minime interne;
k. integrazione o riparazione delle canne fumarie e di aerazione;
l. integrazione o riparazione di ascensori e montacarichi;
m. l’integrazione o riparazione degli impianti idro-sanitari,termici, di
ventilazione e condizionamento, gas, elettrici, televisivi, ecc. con le
relative tubazioni.
ii. Opere interne di maggiore entità quando non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti dell’edificio e della complessiva distribuzione interna e non rechino pregiudizio
alla statica dell’edificio:
a. l’adeguamento tecnologico con relative opere murarie dei servizi
esistenti per conseguire la conformità richiesta da norme di legge o
regolamenti, compresa la sostituzione di detti servizi esistenti;
23
paragrafo B, capitolo II, Allegato A, delibera di Giunta regionale n. 2515 del 26 luglio 1999
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Norme Tecniche di Attuazione
__________
b. gli interventi interni finalizzati alla attenuazione o eliminazione delle
barriere architettoniche non comportanti in generale opere murarie ed
in particolare il coinvolgimento delle strutture portanti o dell’esterno;
c. opere di miglioramento del grado di isolamento termico e fonico che
non comportino modifiche alla sagoma esterna dell’edificio né
realizzazione di opere murarie esterne;
d. demolizione e ricostruzione di muri interni non portanti, senza
spostamenti.
iii.
Manutenzione esterna dell’edificio che non alteri l’aspetto o che tenda a ricostruirne
l’aspetto originario; riparazione o parziale e modesta sostituzione di parti non strutturali
con l’impiego di materiali e colori aventi le stesse caratteristiche preesistenti:
a. degli elementi costituenti il manto di copertura e la piccola orditura dei
tetti a falde;
b. dei manti e delle pavimentazioni sulle coperture piane e sui terrazzi;
c. dei davanzali esterni e degli altri elementi di riquadratura delle aperture
esterne;
d. degli infissi esterni e dei relativi accessori senza modifica della tipologia
di infisso;
e. degli elementi costituenti i balconi ed i relativi parapetti;
f. delle zoccolature degli intonaci e dei rivestimenti esterni;
g. di altri elementi di finitura esterna;
h. la riverniciatura esterna, totale o parziale, degli infissi esterni, delle
balconate, di altre componenti lignee di facciata, di inferriate e
ringhiere, delle grondaie, dei pluviali e di altri elementi diversi
dall’intonaco;
i. la sostituzione parziale o completa di : grondaie, pluviali e comignoli;
j. rinnovo delle impermeabilizzazioni;
k. tinteggiature murarie esterne.
iv. Manutenzione ordinaria di opere pertinenziali esterne, di fondi e reti tecnologiche:
a. riparazione o parziale sostituzione di pavimentazioni di giardini e di aree
cortilizie o di passaggio con medesimi materiali;
b. riparazione di pergolati, di serre e di altri elementi pertinenziali esterni;
c. ripristini e rifacimenti parziali di muri di sostegno con le preesistenti
caratteristiche;
d. riparazioni e parziali rifacimenti di reti tecnologiche.
2. Manutenzione straordinaria 24
a. Definizione. Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi che riguardano le opere e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare e/o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi
e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Nel concetto del «rinnovo», qualora non comporti la realizzazione di nuovi e consistenti
manufatti, rientra l’adeguamento dell’edificio ai requisiti igienico-sanitari di abitabilità (altezza
interna e superficie minima dei vani) e ai requisiti di accessibilità per l’abbattimento delle
barriere architettoniche. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono caratterizzati da un
duplice limite: di ordine funzionale, in quanto i lavori devono essere diretti alla mera sostituzione
o al puro rinnovo di parti dell’edificio; di ordine strutturale, consistente nella proibizione di
alterare i volumi e le singole unità immobiliari o di mutarne la destinazione d’uso. La
24
paragrafo C, capitolo II, Allegato A, delibera di Giunta regionale n. 2515 del 26 luglio 1999
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
__________
manutenzione straordinaria si riferisce quindi ad interventi, anche di carattere innovativo, di
natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente
l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e
tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione
d’uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio della innovazione nel rispetto
dell’immobile esistente.
b. Rientrano nella manutenzione straordinaria gli interventi che non comportano alcuna modifica
sostanziale allo stato originario dell’edificio, indipendentemente dall’entità delle relative opere.
Non rientrano nel concetto di manutenzione straordinaria gli interventi che comportano:
1. alterazioni della volumetria
2. alterazioni della superficie
3. alterazioni dell’esistente situazione planimetrica dell’immobile
4. alterazioni delle forme, delle dimensioni e del posizionamento delle aperture
esterne
5. alterazioni della posizione e dimensione delle scale
6. alterazioni del tipo e pendenza delle coperture degli edifici
7. alterazioni delle destinazioni d’uso ancorché previste in modo parziale
8. realizzazione di nuovi e consistenti manufatti ancorché destinati ad integrare e
mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti.
Gli interventi eccedenti i limiti di cui al precedente punto devono essere riportati alle successive
categorie previste, individuando quella più appropriata in base al tipo delle opere ed alle finalità
dell’intervento stesso.
c. Tipologie. La manutenzione straordinaria si articola secondo le seguenti tipologie.
1. Opere di manutenzione esterna. Si considerano di manutenzione straordinaria
quelle opere che eccedono la manutenzione ordinaria esterna descritta al
Paragrafo B, punto 2., lettera c), e che comportano rifacimenti di quantità
superiori al 50% di almeno uno dei sottoelencati componenti o il loro completo
rifacimento o sostituzione ove non già previsto nella manutenzione ordinaria:
a. manti di copertura dei tetti a falde;
b. sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
c. orditura principale e secondaria della copertura a falde;
d. infissi esterni e accessori relativi con modifica della tipologia;
e. balconi e relativi parapetti;
f. interventi strutturali esterni per rifacimento di limitate parti fatiscenti e
staticamente non recuperabili delle murature perimetrali, sempre che
non ne consegua una riduzione dello spessore murario (che
comporterebbe un aumento della superficie utile interna) e/o una
modificazione delle preesistenze (nuove aperture o modificazione di
quelle esistenti, materiali, ecc.);
g. interventi di adeguamento delle pendenze anomale delle coperture dei
fabbricati a quelle ritenute tipiche nella zona;
h. interventi su altri elementi strutturali esterni sempre staticamente non
recuperabili, quali pilastri, architravi e solette: qualora tali componenti
siano ritenute elementi di contrasto ambientale, dovranno essere
demolite o adeguate tipologicamente;
i. realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
__________
j.
2.
la totale sostituzione o la creazione di pavimentazioni di giardini, aree
cortilizie e passaggi.
Opere interne di rinnovo e/o sostituzione di parti strutturali senza aumento di
superfici utili ed opere di modificazione interna non incidenti sulle strutture
portanti, quali:
a. consolidamento e/o risanamento delle strutture di fondazione e di
strutture verticali interne anche con sostituzioni di modesta entità e di
pari spessore (la riduzione dello spessore comporta aumento della
superficie utile);
b. sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità
immobiliare
c. rifacimento vespai;
d. rifacimento, qualora non recuperabili, di scale e rampe con la stessa
tipologia e nella stessa posizione;
e. sostituzione parziale delle strutture orizzontali (architravi, solai,
coperture) anche in presenza di variazione delle quote altimetriche delle
strutture stesse per adeguare le altezze interne ai minimi previsti dalla
legge purché con adozione di strutture e materiali analoghi ai
preesistenti;
f. limitati interventi su strutture portanti, (contenuti come singolo sviluppo
lineare nella misura massima di m. 1,10), per l’apertura di vani
necessari per la creazione di porte interne, armadi a muro, nicchie per
apparecchiature;
g. modeste variazioni distributive interne che, pur coinvolgendo strutture
portanti, non comportino aumenti della superficie utile abitabile o agibile
dell’unità immobiliare e alterazioni del relativo taglio (numero vani
esistenti) e composizione;
h. modifiche distributive, anche con interventi strutturali, in edifici di tipo
produttivo o commerciale, conseguenti all’installazione di impianti
tecnologici e alla realizzazione delle opere e degli impianti necessari al
rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti, nonché sulla
igienicità e sicurezza degli edifici e delle lavorazioni;
i. realizzazione o eliminazione di aperture interne su pareti non portanti,
purché non venga modificato il complessivo assetto distributivo
dell’unità immobiliare, né questa venga frazionata o aggregata ad altre
unità immobiliari;
j. riparazione e/o sostituzione delle finiture delle parti comuni a più unità
immobiliari (scale, androni, portici, logge, ecc.);
3. Interventi per adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e di fruibilità.
a. Interventi che comportano il coinvolgimento delle strutture portanti ma
senza aumenti della superficie utile, senza la realizzazione di nuovi e
consistenti manufatti esterni. Qualora gli interventi non prevedano il
rispetto di quanto indicato essi non vengono considerati di
manutenzione straordinaria ma di ristrutturazione edilizia e, se compresi
in un insieme di opere finalizzate ad un recupero complessivo
dell’edificio, risultano nella categoria prevalente dell’intervento
(ristrutturazione o restauro o risanamento conservativo). In via
esemplificativa essi comprendono:
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1.
opere di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico
che, non comprese in interventi globali di risanamento
conservativo, siano tali da coinvolgere anche strutture
portanti senza comportare spostamenti delle quote
degli orizzontamenti nonché nuovi manufatti quali la
realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari,
senza alterazione dei volumi e delle superfici;
2. opere per conseguire la fruibilità richiesta dalle vigenti
disposizioni in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche;
3. variazioni delle tramezzature interne con parziali
spostamenti limitati al minimo necessario per
l’integrazione o la realizzazione dei servizi igienici.
4. Interventi su pertinenze e reti tecnologiche:
a. realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che
non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di
volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di
sicurezza, canne fumarie, interventi finalizzati al risparmio energetico;
b. rifacimento totale di muri di sostegno, comprese modeste variazioni
planimetriche e di altezza;
c. sostituzione totale di singole reti tecnologiche nell’ambito di una o più
sottozone contigue di PRG.
3. Restauro e risanamento conservativo 25
a. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio.
b. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo comprendono le opere dirette a
conservare l’organismo edilizio, anche assoggettandolo ad un miglioramento funzionale che ne
lasci tuttavia inalterate la tipologia e la morfologia esistente o quella originaria alteratasi nel
tempo. Essi, pur possedendo l’attitudine a modificare nell’immobile l’elemento funzionale
costituito dalla destinazione d’uso, non devono modificare in modo sostanziale l’assetto edilizio
precedente ed in particolare quello strutturale. In base a tale valutazione, negli interventi di
restauro e risanamento conservativo, possono essere ricompresi anche lavori che consistano:
1. nell’adeguamento di elementi accessori e di impianti alla eventuale mutata
destinazione d’uso,
2. nella realizzazione di opere interne di modesta entità.
c. Definizione di restauro. Per restauro si intende il ripristino dello stato originario in conformità
alla carta del restauro e delle tendenze della scienza contemporanea. Gli interventi di restauro
sono interventi che devono mantenere un carattere particolare, avendo per scopo la
conservazione e la valorizzazione estetica e storica di un bene culturale di alto valore, che si
fonda sul rispetto delle parti antiche ed autentiche e sarà sempre preceduto da uno studio
archeologico e storico del manufatto. Essi possono prevedere anche la modificazione della
25
paragrafo D, capitolo II, Allegato A, delibera di Giunta regionale n. 2515 del 26 luglio 1999
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destinazione purché il nuovo uso sia compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali
dell’edificio stesso. Gli interventi di restauro consistono quindi nella restituzione di un immobile
di particolare valore architettonico, storico-artistico, ad una configurazione conforme ai valori
che si intendono tutelare. Gli stessi interventi, attraverso la preliminare analisi storica e artistica
delle trasformazioni subite dall’edificio nel corso del tempo, sono effettuati principalmente
attraverso la conservazione degli originari elementi di fabbrica ovvero con la sostituzione di
elementi ricorrendo a tecnologie e materiali coerenti con quelli originari di impianto dell’edificio
stesso.
d. Il restauro architettonico e/o monumentale può ritenersi come un insieme sistematico di opere
tendenti non solo a conservare l’unità formale e strutturale degli immobili, ma anche a
valorizzare i caratteri architettonici e decorativi, nel rispetto delle eventuali valenze storicoartistiche, ambientali e/o documentarie, nonché a ripristinare ed adeguare all’uso attuale gli
immobili stessi secondo le relative ed ammissibili possibilità di trasformazione. Nei suddetti
ambiti di applicazione l’intervento di restauro comporta essenzialmente:
1. la conservazione, il recupero, il consolidamento o la ricostruzione delle strutture
originarie degradate o mancanti nonché degli elementi architettonici puntuali
(portali, finiture, camini, cornicioni, scale, ecc.) e di ogni elemento tipologico o
ornamentale dell’opera;
2. l’eliminazione delle aggiunte e delle superfetazioni che snaturino il significato
artistico o di testimonianza storica dell’edificio;
3. il completamento o l’introduzione degli impianti e dei servizi necessari all’uso
attuale o a quello ammissibile previsto compatibili con le caratteristiche
dell’edificio;
4. la conseguente possibile modifica della destinazione d’uso se compatibile con i
caratteri tipologici, formali e strutturali dell’organismo;
5. ripristino e nuova formazione di intonaci con tecniche e materiali coerenti con
quelli esistenti o originari dopo indagini e analisi stratigrafiche e fisico-chimiche;
6. reintegrazione di parti e finiture mancanti o degradate con elementi per disegno
e materiali identici a quelli originari;
7. ripristino di aperture occultate, eliminazione di aperture non conformi ai
caratteri dell’edificio;
8. sostituzione di portoni, serrande, vetrine e altri elementi di chiusura in contrasto
con la tipologia originaria dell’edificio;
9. eliminazione di rivestimenti estranei e non tipologicamente coerenti con il
carattere dell’edificio;
10. riparazione e sostituzione dell’orditura primaria e secondaria dei tetti e del
manto di copertura con mantenimento di capriate, colmi, terzere, puntoni in
buono stato, restauro delle parti di maggior pregio con tecniche adeguate,
mantenimento degli appoggi, della sagoma, delle pendenze originari;
11. restauro e riparazione dei camini e di altri elementi di pregio esistenti sui tetti;
12. eliminazione di serramenti ed elementi estranei (tettoie, verande,...) e non
tipologicamente coerenti con il carattere dell’edificio;
13. ripristino delle funzioni originarie di parti dell’edificio mediante rimozione di
chiusure, tamponature, soppalcature di scale, passaggi, androni, o locali di
qualsiasi genere;
14. recupero di aree di pertinenza congruamente legate alla funzione dell’edificio
quali cortili, sistemi di accesso, giardini ed orti; mediante il ripristino delle aree
verdi, delle pavimentazioni, il restauro degli arredi come i fontanili, i pergolati, le
recinzioni storiche nonché la rimozione di pavimentazioni e pertinenze in
contrasto.
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e. Tipologie di restauro. Il restauro si articola secondo le seguenti tipologie:
1. restauro conservativo quando le operazioni tendono alla conservazione o alla
valorizzazione dei caratteri architettonici e/o decorativi dell’edificio, senza
modificare le strutture originarie, salvo il ripristino delle parti alterate e
l’eliminazione di aggiunte o sovrastrutture non di interesse ed estranee
all’edificio originario ;
2. restauro restitutivo quando ha lo scopo di restituire all’organismo edilizio i
caratteri originari, prevedendo l’inserimento di elementi originariamente in esso
presenti ma perduti nel tempo, l’eventuale eliminazione degli elementi del tutto
estranei aggiunti nel tempo.
3.
restauro funzionale quando prevede il riutilizzo dell’organismo con adeguamento
alle nuove esigenze d’uso previste e consentite, attraverso limitati interventi
funzionali all’inserimento degli elementi necessari, senza incidere sulle strutture
portanti principali e sull’assetto planimetrico originario. Esso può comportare,
nei limiti illustrati nella definizione di restauro:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
le opere di consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi strutturali
degli edifici;
l’adeguamento e la creazione degli impianti richiesti dalle esigenze
d’uso;
l’inserimento di elementi accessori anche con materiali e tecniche
diverse da quelle originali purché congruenti con i caratteri degli edifici
stessi e chiaramente distinguibili;
il ripristino delle finiture esterne senza tuttavia procedere ad
impoverimenti di eventuali apparati decorativi;
gli eventuali interventi di sostituzione e ricostruzione delle parti
strutturali degradate;
il ripristino e la valorizzazione unitaria dei prospetti, con rifacimento di
limitate parti delle relative strutture murarie, qualora degradate o
crollate, purché ne siano mantenuti i posizionamenti ;
il ripristino e valorizzazione degli ambienti esterni.
Definizione di risanamento conservativo. Il risanamento conservativo è
costituito da un insieme sistematico di opere che consentono il recupero
di un qualsiasi organismo edilizio con interventi strutturali, igienicosanitari, tecnologici, funzionali, ecc. nonché, se necessario, anche con
contestuale coordinamento di operazioni singolarmente classificabili
come di manutenzione. Il risanamento conservativo si riferisce al
complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad una migliore
esigenza d’uso un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali,
strutturali, funzionali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nel
risanamento conservativo i seguenti interventi:
1. modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per
un più funzionale impianto distributivo anche mediante
eventuale realizzazione di una scala interna;
2. ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un
edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;
3. sostituzione delle strutture orizzontali (architravi, solai,
coperture) senza variazione delle quote altimetriche
delle strutture stesse con strutture e materiali analoghi
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salvo che per adeguamento delle altezze interne ai
minimi di legge;
4. apertura o adeguamento di finestre per esigenze
funzionali di aerazione e illuminazione dei locali;
5. opere di consolidamento, ripristino o parziale rinnovo
degli elementi strutturali degli edifici;
6. adeguamento e creazione degli impianti richiesti dalle
esigenze d’uso;
7. inserimento di elementi accessori (grondaie, pluviali,
ringhiere, inferiate, ecc.) anche con materiali e tecniche
diverse da quelle originali purché congruenti con i
caratteri degli edifici stessi;
8. ripristino e valorizzazione unitaria dei prospetti anche
con rifacimento di limitate parti delle relative strutture
murarie qualora degradate o crollate;
9. ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, anche
con rifacimento delle relative finiture;
10. ampliamento in altezza per adeguamento delle altezze
interne ai minimi di legge;
11. formazione di intercapedini verticali ed orizzontali per il
miglioramento delle condizioni igienico- sanitarie
dell’edificio anche con la realizzazione di opere murarie
esterne;
12. utilizzazione di vani sottotetto che possono essere resi
abitabili senza modifica della sagoma esterna
dell’edificio.
13. creazione di orizzontamenti aggiuntivi per il
complessivo recupero funzionale dell’organismo edilizio
nel rispetto delle caratteristiche tipologiche d’insieme
26
del fabbricato.
4. Ristrutturazione edilizia
a. Definizione. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due elementi
fondamentali: il primo determinato dalla «sistematicità» delle opere edilizie e il secondo, più
rilevante, riguarda la finalità della trasformazione dell’organismo edilizio che può portare ad un
edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. L’intervento stesso è soggetto a
concessione edilizia e sottoposto a contributo di onerosità. Rientrano altresì nella ristrutturazione
edilizia gli interventi di sopraelevazione non derivanti dall’adeguamento delle altezze interne dei
piani esistenti ai minimi di legge e gli interventi di ampliamento planimetrico.
b. Tipologia. La ristrutturazione edilizia si articola in:
1. Ristrutturazione interna, quando gli interventi trasformativi riguardano in
particolare le strutture interne, mantenendo inalterato o sostanzialmente simile
l’aspetto esteriore degli edifici:
26
paragrafo E, capitolo II, Allegato A, delibera di Giunta regionale n. 2515 del 26 luglio 1999
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a. spostamento delle strutture orizzontali dei piani abitativi in atto o
realizzabili nell’ambito del volume esistente dell’edificio, effettuato per
finalità diverse da quelle del risanamento igienico sanitario;
b. spostamento, delle strutture orizzontali, sempre nell’ambito del volume
esistente, con operazioni che, presentando carattere sistematico
(interessante cioè la maggior parte degli orizzontamenti), trasformino
l’edificio in uno parzialmente o completamente diverso mediante la
realizzazione con materiali e caratteristiche diverse da quelle
preesistenti;
c. creazione di orizzontamenti aggiuntivi con tipologie intrinsecamente
difformi da quelle in atto negli orizzontamenti esistenti;
d. generale e sistematica riorganizzazione distributiva degli edifici, anche
con aumento delle unità abitative o creazione o modificazione di vani
scala comuni;
e. creazione di vani interrati entro il perimetro dell’edificio esistente, con
relative sottomurazioni;
f. creazione o rifacimento completo del corpo scala, l’integrazione del
sistema distributivo con nuove scale.
2. Ristrutturazione esterna, quando gli interventi trasformativi riguardano in
particolare gli elementi tipologici, quelli strutturali, architettonici e di finitura e
conducono ad un edificio sostanzialmente diverso da quello esistente, pur
mantenendo inalterato o sostanzialmente simile l’interno degli edifici:
a. inserimento di nuovi elementi esterni quali: balconate, aperture non
legate alla necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale,
elementi decorativi e di finitura diversi da quelli originali;
b. rifacimento totale e con materiali diversi di manti di copertura, intonaci,
rivestimenti;
c. l’esecuzione percentualmente significativa di opere murarie di modifica
di parti esterne dell’edificio;
d. realizzazione di più abbaini sulla stessa falda.
3.
Ristrutturazione totale, quando gli interventi trasformativi riguardano sia gli
elementi esterni che quelli interni:
a. demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime dei fabbricati con
volumi deducibili dalla
tipologie coerenti con il contesto e
documentazione esistente: sono ammissibili parziali spostamenti per
dare esecuzione ad opere dirette a migliorare la funzionalità di
infrastrutture pubbliche;
b. demolizione e ricostruzione, anche su diverso sedime, di bassi fabbricati
previo loro adeguamento alle tipologie di zona;
c. interventi combinati tra quelli descritti ai punti lettere 1 e 2 su elementi
esterni ed interni.
5. Ristrutturazione urbanistica 27
a. Ristrutturazione urbanistica. Si intende la sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione
del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. A titolo esemplificativo essa può:
1. provvedere all’incremento e/o alla riorganizzazione infrastrutturale;
2. promuovere un riordino coordinato degli insediamenti;
3. favorire il recupero ambientale;
27
paragrafo F, capitolo II, Allegato A, delibera di Giunta regionale n. 2515 del 26 luglio 1999
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4. valorizzare le caratteristiche della zona;
5. prevedere la modificazione dei tracciati stradali esistenti; l’inserimento di nuovi
percorsi stradali, di passaggi, di slarghi, piazze, ecc.;
6. condurre alla modificazione sostanziale degli esistenti spazi d’uso pubblico;
7. determinare la demolizione e ricostruzione o meno di edifici al fine di una
riqualificazione ambientale o per dare esecuzione ad interventi di bonifica o di
miglioramento di infrastrutture pubbliche;
8. portare alla demolizione di fabbricati esistenti per consentire l’edificazione di
nuovi edifici aventi caratteristiche e/o destinazioni d’uso diversi da quelli in atto.
6. Completamento edilizio e/o sostituzione
a. Rientra in questa categoria l’edificazione di nuove opere su:
1. lotto libero all’interno di un frazionamento catastale già in atto alla data di
adozione del PRG
2. lotto reso libero in seguito alla demolizione delle preesistenze
b. Si configura come completamento anche la ricostruzione di fabbricati crollati o pericolanti.
7. Ampliamento e/o sopraelevazione di edifici esistenti
a. Gli interventi di nuova edificazione in ampliamento sono volti ad aumentare la volumetria
esistente mediante l’estensione in senso orizzontale del fabbricato comunque destinato, ovvero
la chiusura di spazi aperti esistenti all’interno della sagoma o la realizzazione di volumi
seminterrati.
b. Gli interventi di nuova edificazione in sopraelevazione sono volti ad aumentare la volumetria
esistente mediante l’estensione in senso verticale del fabbricato.
8. Nuovo impianto
a. Si definiscono interventi edilizi di nuovo impianto quelli volti alla utilizzazione di aree inedificate
con la realizzazione di nuovi edifici, manufatti e infrastrutture, atti a consentire l’insediamento
permanente o saltuario di abitanti, ovvero l’installazione e il funzionamento di attività produttive
e commerciali.
b. Sono escluse dagli interventi di nuovo impianto tutte quelle realizzazioni volumetriche di
sostituzione ovvero di nuova concezione, come gli interventi di ristrutturazione edilizia e
urbanistica e di completamento.
9. Infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere
10. Ampliamento in elevazione per adeguare l’altezza netta dei piani esistenti
11. Ripristino di fabbricati diroccati 28
12. Piccole demolizioni funzionali agli interventi
13. Demolizione totale o parziale
a. Si definiscono interventi di demolizione quelli che in tutto o in parte annullano le preesistenze.
Le demolizioni sono sempre consentite per la sistemazione decorosa delle aree intesa come
rimozione di baracche, tettoie, recinzioni costruzioni improprie e superfetazioni. La demolizione
seguita da ricostruzione si configura come intervento di completamento.
14. Mutamento di destinazione d’uso 29
28
29
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
artt. 73 e 74 LR 11/98
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15. Riconversione 30
16. Rilocalizzazione 31
17. Riordino 32
18. Demolizione e ricostruzione a pari volumetria
19. Ampliamenti volumetrici di strutture alberghiere 33
20. Pavimentazioni ed arredi su aree libere
21. Pergolati, muri e recinzioni
a. struttura costituita da un doppio filare di montanti verticali (in pietra, muratura, legno o ferro)
sovrastati da elementi orizzontali o curvi sorreggente tralci di vite o oltre piante rampicanti
ornamentali
22. Tettoie
a. copertura di un’area aperta di tipo e forma diversi, poggiante su elementi portanti, situati
in alcuni punti o parti del perimetro dell’area stessa
b. la struttura dovrà essere realizzata in materiali tradizionali (legno e/o pietra), la
copertura inclinata a una o due falde dovrà essere realizzata in lose
c. la forma planimetrica potrà essere esclusivamente rettangolare o quadrata
23. Adeguamento alle tipologie di zona
24. Conservazione
a. modalità di azione e di intervento sul territorio intese alla mera conservazione delle risorse e dei
processi naturali dei paesaggi, delle testimonianze e risorse culturali; sui fabbricati esistenti
sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria di cui al presente articolo.
25. Mantenimento
a. modalità di azione e di intervento sul territorio intese ad assicurare il mantenimento delle
risorse, dei paesaggi e delle testimonianze culturali, anche mediante recuperi, purché produttive
di modificazioni fisiche solo marginali, nonché mediante riutilizzi compatibili con il mantenimento
anzidetto; sui fabbricati esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui al presente articolo. È comunque
possibile l’adeguamento delle strutture edilizie esistenti alle esigenze aziendali a condizione che
non comportino la realizzazione di nuove strade e aumento del carico.
26. Riqualificazione
a. modalità di azione e di intervento sul territorio intese a valorizzare le risorse ed il patrimonio
esistenti e ad eliminare usi non compatibili, anche mediante trasformazioni edilizie urbanistiche
consistenti, che non aumentino però significativamente i carichi urbanistici ed ambientali; sui
fabbricati esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, piccole demolizioni funzionali agli interenti,
30
comma 3, art. 69 LR 11/98
comma 4, art. 25 NAPTP
32
comma 5, art. 69 LR 11/98
33
lettera i), comma 4, art. 52 LR 11/98
lettere b) e c),paragrafo G, capitolo II, Allegato A, delibera di Giunta regionale n. 2515 del 26 luglio 1999
31
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mutamento di destinazione d’uso, riordino di cui al presente articolo e delocalizzazione
nell’ambito della medesima zona omogenea.
27. Restituzione
a. modalità di azione e di intervento sul territorio volte al ripristino di condizioni ambientali
alterate dal degrado, nonché alla eliminazione o alla massima mitigazione possibile delle
cause di degrado o delle alterazioni stesse, al restauro dei monumenti e delle testimonianze
storiche e culturali, al recupero del patrimonio abbandonato o male utilizzato,
all’eliminazione o alla mitigazione degli usi incompatibili; sui fabbricati esistenti sono
consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, piccole demolizioni funzionali agli interenti, mutamento
di destinazione d’uso, riordino di cui al presente articolo e delocalizzazione nell’ambito della
medesima zona omogenea.
28. Trasformazione
a. modalità di azione e di intervento sul territorio volte alla modificazione, al potenziamento o
al completamento di insediamenti o di altri complessi infrastrutturali o di usi in atto, con
limitati aumenti dei carichi urbanistici o ambientali o volte alla realizzazione di nuovi
insediamenti o altri complessi infrastrutturali mediante asservimento a tali fini di porzioni di
territorio non ancora dotate della dovuta urbanizzazione o mediante radicale trasformazione
dell’assetto urbanistico o onfrastrutturale in atto o comunque con significativo aumento dei
carichi urbanistici ambientali; sui fabbricati esistenti e sul territorio sono consentiti tutti gli
interventi di cui al presente articolo.
Art. 13 – Definizione di attività artigianali
1. Le attività artigianali sono disciplinate dalla LR 30 novembre 2001, n. 34.
Art. 14 - Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali
1.
34
35
Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli la cui attuazione
avviene mediante l’approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani
paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge:
a. nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima
volta all’edificazione e non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle
infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all’art. 9 delle presenti NTA;
b. la ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto;
c. riconversione di insediamenti produttivi dismessi 34
d. valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi dell’art. 40 delle NAPTP
e. rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a 5.000 m2;
f. interventi agricoli interessanti una superficie superiore ai cinque ettari, comportanti
tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale,
soggetti alla
previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della
struttura regionale competente in materia di agricoltura; 35
g. modificazioni alle colture specializzate comprese nelle sottozone di tipo Eg;
h. progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva;
i. dissodamenti oltre i 20 ettari;
comma 4, art. 69, LR 11/98
comma 6, art. 26 NAPTP
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Art. 15 - Usi e attività
1. L'uso cui l'immobile, o parte di esso, è destinato, sotto il profilo delle attività da svolgere nell'immobile
stesso, costituisce la destinazione d'uso.
2. Le destinazioni d'uso sono raggruppate nelle seguenti categorie:
a. usi e attività di tipo naturalistico 36 (N), orientati alla conservazione delle risorse
e dell’ambiente naturale, con la riduzione al minimo delle interferenze antropiche; essi
si distinguono come segue:
01. di conservazione (N1) e di osservazione scientifica e amatoriale, comprendente la
contemplazione e l’escursionismo, il trekking e l’alpinismo non richiedenti
attrezzature d’accesso o d’uso;
02. per il turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta (N2), in quanto compatibile con lo
stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con
l’obiettivo prioritario proprio della presente categoria;
03. di gestione naturalistica (N3) dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti
alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l’obiettivo
proprio della presente categoria;
(A), orientati al mantenimento
b. usi e attività a carattere agro-silvo-pastorale 37
del territorio con le tradizionali forme di sfruttamento delle risorse proprie delle comunità
locali
nonché alla conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale; essi si
articolano come segue:
01. attività agricole o forestali o inerenti all’uso e alla conduzione degli alpeggi (A1), con
i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione
ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in
particolare, nuove strutture ed infrastrutture;
02. attività agricole o forestali o inerenti all’uso e alla conduzione degli alpeggi (A2), con
i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei
luoghi o dell’assetto infrastrutturale;
c. destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali: in
questa categoria di destinazione d’uso sono da ricomprendersi anche gli eventuali servizi
connessi con le residenze medesime;destinazione ad abitazione permanente o principale; c) usi
ed attività abitativi (U), orientati alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni
abitative; essi si distinguono come segue:
01. residenze permanenti e/o principali (U1), con i servizi e le infrastrutture ad esse
connessi; attività commerciali e produttive, di interesse prevalentemente locale;
02. residenze temporanee ed attività ricettive (U2), escluse soltanto quelle di cui al
successivo n. 3, comprese le attrezzature e i servizi ad esse connessi di carattere
turistico, ricreativo, escursionistico, sportivo;
03. residenze temporanee legate alle attività agro-silvo-pastorali (U3), con i servizi e le
attività ad esse connessi;
d. destinazione ad abitazione permanente o principale;
dbis. destinazione ad abitazione temporanea;
36
destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico: trattasi degli usi e delle attività di cui al comma 3, lettera a), del citato articolo 9
delle norme di attuazione del PTP; tali usi ed attività sono tesi essenzialmente alla conservazione ed alla gestione naturalistica, con
esclusione delle eventuali attrezzature d’accesso o d’uso (es. rifugi alpini), che sono invece da ricomprendersi nella categoria di cui alla
lettera g) (destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive);
37
destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale: trattasi degli usi e delle attività di cui alla lettera b) del comma sopra
citato, ivi compresi, pertanto, i relativi servizi ed abitazioni; sono tuttavia escluse le residenze temporanee legate a dette attività, le quali
sono ricomprese nella categoria di destinazione di cui alla lettera c);
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Norme Tecniche di Attuazione
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e. destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse
prevalentemente locale;
f. destinazione ad usi ed attività commerciali di interesse prevalentemente locale: sono
da ricomprendere in questa categoria le attività commerciali che possono essere ritenute di
interesse prevalentemente locale, tenuto conto delle definizioni di tali attività ai sensi della
vigente normativa in materia e in particolare del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e della legge regionale 7 giugno
1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale), e relativi provvedimenti
attuativi; sono altresì, in linea generale, da ricomprendere in questa categoria attività quali
ristoranti che, ai fini urbanistici, sono assimilabili alle attività commerciali; si osserva tuttavia che
tali attività qualora, ad esempio, rivolte a soddisfare esigenze di natura prettamente turistica,
dovrebbero invece, più correttamente, essere ricomprese nella categoria di destinazione d’uso di
cui alla lettera g);
g. destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive: si osserva che sono da
ricomprendersi in questa categoria di destinazione d’uso oltreché le attività ricettive individuate
e disciplinate dalla specifica legislazione di settore, anche le residenze temporanee (cosiddetta
“abitazione secondaria” o “seconda casa”); sono inoltre comprese le attrezzature e i servizi di
carattere turistico, ricreativo, escursionistico, sportivo, connessi alle attività medesime;
h. destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti urbanoabitativi: si rileva che questa categoria di destinazione d’uso non ricomprende le attività
produttive artigianali, le quali pertanto sono in ogni caso ricomprese nella categoria di cui alla
lettera e);
i.
l.
destinazione ad attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi: sono
da ricomprendere in questa categoria le attività commerciali che non possono essere ritenute di
interesse prevalentemente locale, tenuto conto delle definizioni di tali attività ai sensi della
vigente normativa in materia e in particolare del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e della legge regionale 7 giugno
1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale), e relativi provvedimenti
attuativi;
destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero,
richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o
apposite infrastrutture;
m. destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse: questa categoria
ricomprende sia le attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale sia quelle
di rilievo non locale. Per attività pubbliche non devono necessariamente intendersi attività
gestite dall’ente pubblico, ma più in generale, attività atte a fornire un servizio pubblico o di
pubblico interesse; possono pertanto, in linea generale, essere ricompresi in questa categoria
anche, per esempio, i centri direzionali, i distributori di carburante, le farmacie, ecc..
Art. 16 - Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi
1. Gli strumenti necessari all’attuazione del PRG sono esplicitati nelle tabelle sottozona.
2. La superficie urbanistica – Sur - (sommatoria delle superfici utili abitabili – Su - e delle superfici agibili –
Sua) - derivante da nuova edificazione assentibile annualmente non può essere superiore al 20% di
quella complessiva.
Art. 17 - Convenzioni urbanistiche
1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla LR 11/98 art. 49,
comma 2, lettera d).
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2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione
permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla LR. 11/98, art. 67, comma 2.
3. Le convenzioni inerenti la deroga agli equilibri funzionali per la costruzione della “prima casa”,
dovranno essere stipulate con l’impegno, a tempo determinato, per il richiedente, successori o aventi
causa, di alienare o di locare i fabbricati soltanto a soggetti aventi i requisiti in base ai quali è stata
rilasciato il titolo abilitativo.
4. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del
PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visibilità delle mete del turismo culturale di cui al NAPTP, art.
28, comma 3, e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
5. Si applicano le disposizioni delle NAPTP, art. 23, comma 10, lettera e).
Art. 18 - Vincoli
1. Gli atti abilitativi riguardanti trasformazioni urbanistiche e/o edilizie nelle aree soggette al vincolo di
tutela idrogeologica e/o a quello paesistico, ivi compreso il vincolo di cui al Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137, devono essere accompagnati dallo specifico provvedimento autorizzativo previsto
dalla legislazione inerente ai vincoli anzidetti.
2. Gli edifici “monumento” e “documento” sono soggetti alla tutela del combinato disposto dal DLgs 22
gennaio 2004, n. 42. ‘Codice dei beni culturali e del paesaggio’ e della legge regionale 56/83. Su tali
edifici sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo. Le aree di pertinenza di tali fabbricati, zone F1 e F2, sono inedificabili in
superficie, è invece consentita l’esecuzione di infrastrutture, servizi, depositi e autorimesse nel
sottosuolo a condizione che tali strutture risultino completamente interrate in riferimento al terreno di
rilievo.
3. Per gli altri vincoli urbanistici ed edilizi si faccia riferimento al CAPO IV delle presenti NTA.
Art. 19 - Difesa del suolo
1.
In tutto il territorio si applicano le disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 438. E' comunque
sempre consentita ove tecnicamente efficace e compatibilmente con la disciplina d’uso delle aree a
diversa pericolosità idrogeologica di cui all’art. 35 della LR 11/1998 e s.m.i. e fatta salva l’impossibilità di
delocalizzazione:
a.
la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti
infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP,
art.33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto
ambientale possibile;
38
NAPTP, art. 33, commi 1. : Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRG, è vietato in tutto il territorio
regionale:
a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale
o altra idonea tecnologia;
c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere
migliorative della stabilità;
d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura;
modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare 11 per
corso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;
e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza
regimentame i! conseguente deflusso;
f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che as-sicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle
acque piovane.
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b.
la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture, la
realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile.
2. In tutto il territorio negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive 39:
a. le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque è possibile, anche mediante
piantagione di alberi e/o arbusti compatibili dal punto di vista idrogeologico;
b. va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, ivi comprese le piste di sci,
l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta al minimo strettamente indispensabile
curando comunque lo smaltimento delle acque in modo tale da renderlo idoneo dal punto di
vista idrogeologico e ambientale e senza alterare il corpo idrico recettore;
c. per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade
asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati curando comunque
lo smaltimento delle acque in modo tale da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e
ambientale e senza alterare il corpo idrico recettore;
d. per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati
devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo
rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.
3. In tutto il territorio le attività estrattive in cava sono definite dal piano regionale delle attività
estrattive 40.
4. Le opere di protezione potranno essere realizzate a condizione che siano finalizzate alla messa in
sicurezza di insediamenti, edifici o infrastrutture esistenti.
5. Le attività estrattive sono ammesse solo in quanto previste da piani o programmi di iniziativa
regionale, con le eccezioni di cui la normativa regionale in materia; per le cave in atto che non
rispettino tali condizioni, le relative autorizzazioni non sono prorogabili se non per l’attuazione di un
programma di cessazione di attività estrattiva e di ricomposizione ambientale, che deve concludersi
entro un anno dalla data di rilascio del provvedimento di proroga. 41
6. Le aree interessate da pregresse attività di cava, non ancora rinaturate e che non presentino problemi
di sicurezza di tipo idrogeologico, devono essere assoggettate a interventi di ricomposizione
ambientale e paesistica e ai fini delle sicurezza pubblica; qualora il titolare dell’autorizzazione richieda
di espandere l’attività estrattiva in aree immediatamente contigue a quelle già autorizzate e risulti
legittimato alla loro coltivazione in base a titolo in data anteriore a quella dell’entrata in vigore del PTP,
le profondità di scavo, le quantità e le modalità estrattive saranno definite in sede autorizzativa
tenendo conto delle determinazioni recate dalle norme del PTP e dal provvedimento di
autorizzazione. 42
Art. 20 - Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e
programmi di sviluppo turistico
1. Il territorio comunale è interessato dagli strumenti attuativi del PTP seguenti:
a. programma integrato di interesse regionale denominatii:
• PMIR 1 Fascia della Doire Baltée
Ripristino ambientale e paesistico della fascia della Doire Baltée
39
40
41
42
NAPTP, art. 33, comma 2.
NAPTP art. 34
NAPTP, art. 34, comma 3 (norma cogente)
NAPTP, art. 34, comma 5 (norma cogente)
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Formazione di parchi urbani di riserve naturali e di aree attrezzate nei tratti di Nus e
Saint Marcel
•
PMIR 3 Sistema dei castelli.
Il programma comprende sia l’organizzazione dell’offerta di servizi per il turismo
culturale indirizzato alla fruizione del fondovalle centrale, sia la programmazione degli
interventi sui castelli e sugli altri beni isolati, i bourg e i segni importanti
dell’insediamento storico nel territorio (paesaggi agrari, percorsi, accessi) in modo da
realizzare via via una rete aperta che connetta tutto il fondo valle della Doire Baltée,
con i nodi nei siti più importanti e con ramificazioni sino ai beni accessibili nelle valli
laterali e sui versanti: Château de Nus
• PMIR 4 - Fascia dell’adret
– Percorsi attrezzati per il turismo itinerante
– Coordinamento delle iniziative e dei progetti di valorizzazione delle risorse in specifici
ambiti attraversati dal percorso principale, qualificando le attrezzature e distribuendo i
carichi turistici nelle punte di massima affluenza:
•Il sistema dei nuclei dell’alto adret, con centro in Grand-Villa, dal col Saint
Pantaléon a Lignan
– Il programma comprende:
• Sistemazione delle rete stradale
Riqualificazione della panoramicità (eliminando gli elementi deterrenti)
• Formazione di piazzole e punti di sosta
• Dotazione di punti di ristoro e di ricettività (prevalentemente attraverso il
recupero)
• Promozione di attività turistiche legate ai circuiti culturali ed escursionistici
• Formazione di punti di tappa nodi di interscambio (noleggio a chiamata –
noleggio animali o mezzi – visite guidate.
2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per
iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi dell'art. 44 della LR 11/98.
3.
Il programma di sviluppo turistico ai sensi della LR 11/98, art. 47, è anch'esso finalizzato all'attuazione
degli indirizzi del PTP, concernenti la valorizzazione della risorse e delle peculiarità della stazione/località
turistica.
4. Alla formazione del programma di sviluppo di cui al comma 3 provvede il Comune autonomamente o in
accordo con altri Comuni.
Art. 21 - Perequazione urbanistica 43 e trasferimento della capacità edificatoria
1. Le superfici fondiarie delle aree sciabili, se comprese in sottozone nelle quali è consentita l'esecuzione
di insediamenti abitativi, produttivi o di servizio, sono computabili ai fini della determinazione delle
superfici degli insediamenti realizzabili nelle rispettive sottozone, fino alla concorrenza del raddoppio
dell'indice applicabile in ciascuno lotto di terreno interessato.
2. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli dal 30 al 36 e nelle aree ricadenti in ambiti
inedificabili ai sensi del Titolo V della LR 11/1998 e s.m.i., sono computabili ai fini dell’edificabilità nelle
43
La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri, di
un patrimonio pubblico di aree.
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aree esterne alla fasce stesse sino a raggiungere una densità fondiaria edilizia massima nell’area di
utilizzazione pari al doppio di quella ammessa in via ordinaria. Tale operazione è possibile
esclusivamente tra lotti contigui se appartenenti alla medesima sottozona.
3. Nel caso in cui il trasferimento della capacità edificatoria non sia attuabile tra lotti contigui essa potrà
essere ammessa, all’interno della stessa sottozona, tramite la predisposizione di un piano urbanistico
di dettaglio (PUD) che dovrà stabilire la densità fondiaria tenendo conto di quella massima esistente o
di quella delle sottozone adiacenti.
4. Per porzioni di particelle catastali residue (inferiori alla metà della superficie totale della particella) o
comunque per terreni inferiori a 500 m2 è consentito il trasferimento della potenzialità edificatoria
nell’ambito della stessa sottozona omogenea.
5. Con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune
aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete, trasferendo la capacità edificatoria di
dette aree su altra area della stessa sottozona omogenea, nel rispetto del rapporto di copertura, delle
altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme dal confine, dall'asse delle
strade regionali e comunali e dalle costruzioni.
Art. 22 - Unità di paesaggio
1.
Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nelle
tavole M4.1 - M4.2 - M4.3 - M4.4 - P1.1 - P1.2 - P1.3 - P1.4 - P1.5 - P1.6 - P1.7 - P1.8 - P1.9 P1.10 - P1.11 - il presente PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette
unità, quali risultano indicate nella scheda del PTP relativa all'unità locale n. 16 denominata Fondovalle
della Doire Baltée da Saint_Nicolas a Pontey, n. 18 denominata Saint-Barthélemy e n.19 denominata
Adret da Saint-Barthélemy al Marmore .
2. L’unità di paesaggio n. 16 riguarda i tipi seguenti:
a. Paesaggio del conoide insediato
b. Paesaggio di terrazzo lungo il versante
c. Paesaggio di vallone
d. Paesaggio di conche d’alto quota
3. L’unità di paesaggio n. 18 riguarda i tipi seguenti:
a. Paesaggio di gole e strettoie
b. Paesaggio di vallone a gradoni
c. Paesaggio di terrazzo con conca insediata
4.
L’unità
a.
b.
c.
di paesaggio n. 19 riguarda i tipi seguenti:
Paesaggio di terrazzo con conca insediata
Paesaggio di terrazzo lungo versante
Paesaggio di cornice boscata
5. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere
infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al commi 2, 3 e 4 e dei relativi
specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso, i piani urbanistici di dettaglio, i
piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e
disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.
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Art. 23 - Componenti strutturali del paesaggio
1. Nella tavola M4.1 - M4.2 - M4.3 - M4.4 - P1.1 - P1.2 - P1.3 - P1.4 - P1.5 - P1.6 - P1.7 - P1.8 - P1.9
- P1.10 - P1.11 sono evidenziate, ai sensi del PTP, le seguenti componenti strutturali 44; del
paesaggio riconosciute nel territorio comunale:
a. DP – bourg sui conoidi dell’adret della Valle della Doire Baltée (Nus, Champagne)
01. A - Bourg di Nus con intorni a vigneti e con tratti uasi integri a prati e alberate sino alla
fascia golenale, espansioni consolidate lungo strada, insediamenti produttivi e abitati
diffusi
02. H – fondali di vette (Ruitor) o beni isolati (chiesa di Nus, emergenze del’adret)
03. * - sbocco con forra della valle di saint-Barthelémy, con castello in emergenza
b. IT – versante insediativo della “collina di Nus e di Champagne”
01. A – versante a fasce (ex seminativi, vigneti, prati con alberate e cornici bascate)
02. D – piccoli agglomerati su ridotti terrazzi lungo strade in quota: sistema di Plantayes,
Rovarey, Ronchette; sistema di Plane, Marsan, Messigny, Cellaz, Plaisant, mandollaz,
sistema di Petit-Fénis, Thoula-Séche, sistema saliente Crétaz, Grossaix, Palud
03. G – fondali di alte quote e panorami dei valloni e dei boschi dell’envers della Doire
Baltée
c. GS - incisioni del torrent
01. A - torrente in incisione con forre
02. D - Chateau de Nus ed edificio paleoindustriali di (Fabrique)
03. * - boschi di versante con rare isole insediate (Val)
d. IT _ terrazzi di Lignan con conche insediate, versanti a pascolo e cornici boscate
01. B – terrazze a promontorio tra i torrenti Chaléby e Saint-Barthélemy, con conche prative
02. D – agglomerati di terrazzo (Lignan, Vénoz) e di versante (Issologne, Clémensod,
Saquignod)
03. E – insediamenti di versante e pascoli mayen con cornici boscate (Porliod, Ronc,
Fontaney)
04. G - buona panoramicità su fondali dell’envers della Doire Baltée
05. H – viabilità di costa, connessa con Nus e Ville-sur-Nus
e. VF – vallone di Chaléby e Comba Dèche a morfologia complessa
01. A – valle a V con versanti boscati, incisione di confluenza
02. B - pascoli attrezzati nel fondovalle e nei versanti dei tratti aperti e nella conca di testata
03. C – vette, creste di testata con colli per percorsi storici intervallivi (Col de Viou e Col de
Saint-Barthélemy, per Oyace)
f. VG – vallone di Saint-Barthélemy a gradoni
01. A – tratto di valle con versanti boscati ripidi e radure insediate di versante (Baravex –
Praz)
02. B – tratto di valle sinuosa a U con grandi pascoli nel fondovalle aperto e nelle conche a
terrazzo sopra i versanti rocciosi (Comba di Cuney), con piste per lo sci nordico
03. F – testata multipla di conche e praterie con laghi (Luseney), nevai e creste (MontMéabé, Cimes-Blanches, Becca del Luseney)
04. * - percorsi intervallivi storici (Col Cuney, Col Livournéaz, Col Chavacour e Fnetre du
Tsan, per Valpelline) e mete storiche (santuario di Cuney)
2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi
trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità45.
44
45
NAPTP, art. 30, comma 2
NAPTP, art. 30 e NAPTP, art. 36, comma 9
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3.
Le opere di manutenzione idraulica sui canali irrigui, i “rus”, le "brantse", ad esclusione dei reticoli al
servizio dei singoli appezzamenti funzionalmente necessarie dovranno tenere in considerazione, senza
pregiudicare la funzionalità dei canali medesimi e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici, anche le
esigenze di tutela degli eventuali biotopi presenti. I principali “rus” sono tutelati e valorizzati nelle loro
caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro
percorso e con adeguata segnaletica. 46
Art. 24 Salvaguardia e valorizzazione degli elementi di pregio paesaggistico.
1. Gli elementi da salvaguardare sono indicati nella tavola motivazionale M4 e nella tavola prescrittiva P1.
2. Sono vietati gli interventi di qualsiasi genere che:
a. Pregiudichino la visibilità e la riconoscibilità delle componenti strutturali del paesaggio;
b. Modifichino in maniera sostanziale gli equilibri ecosistemici delle zone;
c. Riducano o modifichino le relazioni visive caratterizzanti le unità di paesaggio.
3. Sono consentiti interventi volti alla tutela e alla valorizzazione dei sistemi paesaggistici.
Art. 25 - Protezione dei beni culturali
1. Nella tavola M4.1 - M4.2 - M4.3 - M4.4 - P1.1 - P1.2 - P1.3 - P1.4 - P1.5 - P1.6 - P1.7 - P1.8 - P1.9
- P1.10 - P1.11 - sono evidenziate i beni culturali 47 ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio presenti nel territorio comunale:
a. Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario:
01. P72 – Château de Nus
b. Aree di specifico interesse archeologico
02. A83 – Villaggio dell’età del bronzo-ferro (Salassi)
03. A84 – Costruzioni romane
c. Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale
01. Bourg – Le Bourg
02. Villes – Blavy, Lignan
04. Villages – Messigné, Les Granges, Rovarey, Tolasèche
05. Hameaux – Baravex-Dessous, Baravex-Dessus, Le Rascar, Bâtise, Vécèlaz, Saquignod,
Chévencé, Clémensod, La Cotat, Le Crêt, Fognier, Issologne, Lavenche, , Mandollaz,
Marsan, Martinet, Mazod, Muin, Petit-Fénis Plaisant, Plane, Les Plantayes, La Plantaz,
Porliod, Praille, Praz, Les Ronchettes, Rovarey, Val, Vénoz.
2. Ai beni culturali di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le procedure di cui al DLgs 22 gennaio
2004, 42.
3.
46
47
Ai beni culturali di cui al comma 1, lettera c), si applicano le procedure di cui al DLgs 22 gennaio 2004,
n. 42, esclusivamente in riferimento alle aree e sui beni disciplinati dal decreto legislativo stesso.
NAPTP art. 26, comma 11
art. 10, Capo I, Titolo I, Parte seconda del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
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Art. 26 - Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A,
considerati di valore culturale
1.
Monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale anche esterni
alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole M4.1 – M4.2 – M4.3 – M4.4 – P1.1 – P1.2 – P1.3 –
P1.4 – P1.5 – P1.6 – P1.7 – P1.8 – P1.9 – P1.10 – P1.11. Tali beni sono di seguito elencati:
a. monumenti, integri o diroccati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale 418/1999, isolati o inseriti in contesti insediati;
1. Beni culturali isolati di rilevanza minore
a. Cappella di Champ-Plaisant – C209
b. Cappella di Charmagnan – C210
c. Cappella di Lo Racscard – C211
2. Beni culturali isolati di rilevanza media
a. Château de Nus – C25
b. Chiesa parrocchiale – C26
c. Santuario di Cuney – C27
b. documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999,
isolati o inseriti in contesti insediati;
1. Beni culturali isolati di rilevanza minore
a. Forgia e fabbrica del Castello – C213.
2. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono soggetti alle disposizioni in
materia di beni culturali 48, nonché alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 37 delle NAPTP, tenuto
conto che gli interventi di restauro devono tendere:
a. a eliminare gli usi impropri o degradanti;
b. a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei
beni;
c. a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e delle relative
pertinenze, comprese le aree di sosta e le vie d'accesso.
Art. 27 - Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o
documentario e archeologico
1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico,culturale o documentario e archeologico, ai
sensi delle NA del PTP, art. 40 e della LR 10 giugno 1983, n. 56, sono individuate nelle tavole “Carta
di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” (1:5000, 1:2000) e in particolare le aree di
specifico interesse paesaggistico sono:
• Lacs de Cuney – L116
•
48
Lac de Luseney – L117
Titolo I, Decreto legislativo 490 del 29 ottobre 1999
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Norme Tecniche di Attuazione
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2.
•
Lago ad est del Col de Chaléby – L118
•
Castello di Nus – P72.
Le aree di cui al comma 1, sono soggette alle norme cogenti e prevalenti di cui alle NAPTP, art. 40,
commi 1,2,3.
3. Nelle medesime tavole di cui al comma 1 sono indicati, altresì, gli elementi del paesaggio agrario
tradizionale ritenuti significativi; in tali aree non sono ammessi interventi che ne comportino la
soppressione o l'alterazione.
Art. 28 - Percorsi storici
1. I percorsi storici sono individuati nelle tavole M4.1 - M4.2 - M4.3 - M4.4 - P1.1 - P1.2 - P1.3 - P1.4 P1.5 - P1.6 - P1.7 - P1.8 - P1.9 - P1.10 - P1.11 2. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 1, non sono
ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato
che agli elementi architettonici e tipologici rispettivi.
3. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di
tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
4. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e
rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale secondo gli indirizzi dei commi 5
e
6 dell’art. 37 NAPTP.
Art. 29 - Trasporti
1. Nelle tavole P4.1 – P4.2 - P4.3 - P4.4 - P4.5 - P4.6 - P4.7 - P4.8 - P4.9 - P4.10 - P4.11 - sono
indicati gli interventi 49 di cui all’art. 20, comma 1, lettere b) ed f), delle NA del PTP.
Art. 30 - Sorgenti, pozzi
1.
2.
3.
49
50
51
Nelle tavole P2.1 – P2.2 - P2.3 - P2.4 - P2.5 - P2.6 - P2.7 - P2.8 - P2.9 - P2.10 - P2.11 - sono
indicate le captazioni di "acque per consumo umano", esclusi quelle a servizio a singoli privati,50 e le
relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione ai sensi del D.Leg.vo 11 maggio 1999, n°152,
art. 21, commi 4, 5 e 8, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio. Nelle
tavole medesime sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza delle "acque minerali naturali",
"acque termali" e "acque di sorgente".
Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella tavola devono essere
adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio 51.
Nelle zone di rispetto suddivise in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, delle risorse
idriche di cui al comma 1 e indicate nella tavola si applicano le disposizioni previste dalla vigente
Art. 20 NAPTP
Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/X1, allegato B, capitolo l, paragrafo A, punto 2
D. Lgs. vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, comma 4 modificato dal DIgs. 18 agosto 2000
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legislazione 52. In ogni caso sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle
attività seguenti:
a. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c. spargimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della
vulnerabilità delle risorse idriche;
d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e. aree cimiteriali;
f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e
di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualiquantitative della risorsa idrica;
h. gestione di rifiuti;
i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
j. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli 53;
k. realizzazione di interventi di tipo, industriale, artigianale o di servizio che comportino lo
stoccaggio e il trattamento di rifiuti, reflui, sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive 54;
l. pozzi perdenti 55;
m. pascolo e stabulazione di bestiame 56;
n. edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame. 57
4.
Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e
di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
La verifica di compatibilità è effettuata redatta da un tecnico abilitato e prodotta unitamente alla
richiesta di concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività.
5.
Con riferimento alle opere di stoccaggio di cui al comma 1, è vietata l'ubicazione di fosse settiche a
distanza inferiore a 10 m. dal perimetro esterno del serbatoio. Peri casi di opere di stoccaggio
interrate è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi dell'art.42, commi 1 e 2, della Ir 11/98.
6.
Nelle tavole P2.1 – P2.2 - P2.3 - P2.4 - P2.5 - P2.6 - P2.7 - P2.8 - P2.9 - P2.10 - P2.11 sono
indicate le reti principali di adduzione dell'acquedotto comunale. Per tali opere si applicano le
disposizioni specifiche seguenti:
a. l'ubicazione di vasche settiche è vietata a distanza inferiore a 10 metri dalle condotte
destinate ad acqua potabile 58
b. gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati
al Comune.
c. ai fini dell’applicazione di vincoli connessi con la presenza di tali strutture si deve sempre fare
riferimento alla reale situazione presente sul terreno.
52
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, modificato dal D. Lgs.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera
del Consiglio regionale 28 luglio 1999 n. 792/X1, allegato B
53
D.Leg.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, comma 5, modificato dal D.Leg.vo 18 agosto 2000
54
55
56
57
58
Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/X1, allegato B, cap. 1, par. A, punto 3, lett. b)
D. Leg.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, comma 5, modificato dal D.Leg.vo 18 agosto 2000, Decreto legislativo 152/2006
D. Leg.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, comma 5, modificato dal D.Leg.vo 18 agosto 2000, Decreto legislativo 152/2006
Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/X1, allegato B, cap. 1, par. A, punto 3, lett. b)
Deliberazione del Comitato del Ministri perla tutela delle acque dall'inquInamento 4 febbraio 1977, allegato 5
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7.
Per ogni pozzo, punto di presa e sorgente di acque destinate al consumo umano, sono stare individuate
tre aree di salvaguardia:
a. prima area: di tutela assoluta recintata, estesa per un raggio non inferiore a metri 10 intorno
all’opera di captazione, in cui è vietata qualsiasi attività e qualsiasi intervento che non sia
esclusivamente riferito alle opere di presa;
b. seconda area: di rispetto, estesa per un raggio non inferiore a metri 200 attorno al punto di
captazione. Tale estensione può essere ridotta in base alla situazione locale di vulnerabilità e
rischio della risorsa; all’interno di tale zona, trovano applicazione le disposizioni di legge relative
alle aree di cui alla presente lettera b);
c. terza area: di protezione, estesa al bacino idrografico ed alle aree di ricarica, in cui dovranno
essere regolamentate e controllate tutte le attività da cui possono derivare inquinamenti. 59
Art. 31 - Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui ecc.
1.
2.
3.
4.
Ai lati dei corsi d'acqua naturali pubblici di cui agli appositi elenchi 60, ferme restando le maggiori
limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla LR 11/98 art. 36 e sempre ammessi gli
interventi di cui alla LR 11/98, art. 39, comma 1, , opera la disciplina seguente:
a. per una larghezza pari a m 10, misurata dal limite della fascia di tipo “A”, indicata nella
Tavola P6.5 – P6.6 – P6.7 – P6.8 – P6.9 – P6.10 – P6.11 61, evitare la realizzazione di
manufatti ed edifici destinati ad attività artigianali, industriali e commerciali che prevedano
lavorazioni potenzialmente inquinanti o stoccaggio di materiali pericolosi, ecc, che possano
compromettere la qualità dell’acqua, la sicurezza idraulica, e costituire fonte di rischio
idrogeologico e che impediscano od ostacolino la possibilità di manutenzione, ove necessaria
del corso delle acque stesse 62.
b. per una larghezza pari a m 10, misurata dal limite della fascia di tipo A) indicata nella Tavola
P6.5 – P6.6 – P6.7 – P6.8 – P6.9 – P6.10 – P6.11, garantire la tutela e salvaguardia dei valori
paesaggistici e naturalistici del corso d'acqua;
c. per una larghezza pari a m 10, misurata dal limite della fascia di tipo A) indicata nella Tavola
P6.5 – P6.6 – P6.7 – P6.8 – P6.9 – P6.10 – P6.11,garantire la possibilità di manutenzione, ove
necessaria, del corso d'acqua stesso.
Ai lati dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna,
indicati nella Tavola P6.5 – P6.6 – P6.7 – P6.8 – P6.9 – P6.10 – P6.11 evitare la realizzazione di
manufatti ed edifici che possano comprometterne la stabilità; garantire la possibilità di manutenzione
dell'opera stessa; assicurare adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la
realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di interventi previsti ad una
distanza dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche inferiore a m 10, sono accompagnati da una
relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui
al presente comma.
Relativamente ai canali irrigui, ai “rus”, alle "brantse", oltre alle misure adottate per il rispetto delle
disposizioni di cui al comma 2, la relazione tiene conto del loro valore storico culturale. Inoltre
dovranno essere valorizzati mediante la manutenzione di sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro
percorso, oltre che con una adeguata segnaletica.
Sono fatti salvi gli eventuali vincoli e misure di tutela derivanti da pianificazioni di settore per la
salvaguardia delle condizioni idrogeologiche e di naturalità.
59
NAPTP, art. 35, comma 9 (norma cogente)
l. r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 41, Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/X1; (Ogni Comune elenca i
corsi d'acqua pubblici presenti nel proprio territorio)
61
l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 36 -Terreni a rischio di inondazione
62
Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/X1, Capitolo li, punto 1
60
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Art. 32 - Reti di trasporto e distribuzione dell'energia
1. Nel territorio comunale, salve le prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV, e
quelle relative agli ambiti inedificabili di cui al Titolo V della LR 11/1998 e s.m.i., sono ammessi:
a. la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei
frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
b. la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi63 impianti idroelettrici;
c. l'installazione di impianti a pannelli solari, fotovoltaici ed eolici.
i. I pannelli solari e gli impianti fotovoltaici, nell’ambito dei nuclei storici sono consentiti
solo per impianti centralizzati a servizio della frazione, da collocare preferibilmente
all’esterno del nucleo e su aree opportunamente individuate;
ii. Gli impianti eolici non consentiti nei nuclei storici.
2. Nel territorio comunale è perseguito come obiettivo finale:
a. la realizzazione di linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione con cavi interrati o
inseriti in cunicoli ispezionabili nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico,
storico nonché lungo i percorsi e nei punti panoramici individuati nelle tavole P2.1 – P2.2 P2.3 - P2.4 - P2.5 - P2.6 - P2.7 - P2.8 - P2.9 - P2.10 - P2.11 e nelle sottozone di tipo A;
b. la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell' energia elettrica in interrato o in posizioni
visivamente defilate di cui alla lettera d), comma 2, art. 22 NAPTP 64;
Art. 33 - Depuratori
1. Nelle tavole P2.1 – P2.2 - P2.3 - P2.4 - P2.5 - P2.6 - P2.7 - P2.8 - P2.9 - P2.10 - P2.11 - sono
indicate gli impianti di depurazione in funzione. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova
realizzazione di tali infrastrutture devono tenere conto degli indirizzi del PTP 65 nonché delle leggi di
settore 66;
2. La fascia di rispetto relativa alle infrastrutture di cui al comma 1, definita ai sensi della normativa
applicabile, 67 è di 20 m.
3. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene
secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento 68.
4. L'ubicazione di vasche settiche è vietata a distanza inferiore a 10 metri dalle condotte destinate ad
acqua potabile 69.
63
64
Per piccoli e medi impianti si intendono quelli aventi potenzialità inferiore ai 200kW.
la razionalizzazione delle linee di trasporto di energia elettrica ad alta e media tensione; il progressivo interramento delle linee di
distribuzione, nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico nonché nelle aree, nei percorsi e nei
punti panoramici, con priorità per gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale; la sistemazione di dette
linee, nelle aree urbane, in cunicoli ispezionabili; l’interramento delle cabine di trasformazione dell’energia elettrica o la loro
rilocalizzazione in posizioni visivamente defilate;
65
comma 4 art. 22 NAPTP
66
LR 8 settembre 1999, n. 27
Deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 1999 n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III Paragrafo b): in relazione alla geografia dei
luoghi, il PRG stabilisce la dimensione e la qualità delle fasce di rispetto. Il Comune indica per ogni infrastruttura le misure della relativa
fascia di rispetto.
68
Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 – Criteri, metodologie
e norme tecniche generali di cui all’art. 2 lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento.
Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, modificato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000.
L. 10 maggio 1976 n. 319 Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.
69
Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5.
67
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5. Nelle fasce di rispetto è consentita esclusivamente l’edificazione di depositi, autorimesse o comunque
destinazioni che non comportino un aumento di carico antropico. In tali fasce è consentito l‘uso a
verde e a parcheggio computabile per le verifiche degli standard relativi all’edificazione.
Art. 34 - Viabilità
1. Nelle tavole P4.1 – P4.2 - P4.3 - P4.4 - P4.5 - P4.6 - P4.7 - P4.8 - P4.9 - P4.10 - P4.11 la rete stradale pubblica che è composta da 70
a. A - Autostrade 71;
b. B - Strade extraurbane principali;
c. C - Strade extraurbane secondarie;
d. D - Strade urbane di scorrimento;
e. E - Strade urbane di quartiere;
f. F - Strade locali;
g. F-bis. Itinerari ciclopedonali.
2.
è indicata
Le nuove strade comunali, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e
costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili) 72, fatta salve le deroghe ammesse73. Deve
inoltre essere previsto un sistema efficace di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate in
punti nei quali sia valutata la compatibilità idrogeologica e ambientale. Per l’immissione delle acque in
corpi idrici deve essere valutata la loro compatibilità ambientale.
3. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica ad un singolo lotto edificato
o edificabile.
70
D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada
71
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva
di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due
corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre
categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi
per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di
marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a
raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite
concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta
sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di
strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e
ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.
72
Decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche perla costruzione delle strade"
73
D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
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4. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio
devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di concessione edilizia su proposta progettuale motivata,
in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
a. carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e
scorrevolezza e sezione della carreggiata74 non inferiore a m 3,00;
b. andamento plano - altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max
12%);
c. raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;
d. sistema di raccolta delle acque;
e. eventuale illuminazione;
f. segnaletica stradale;
g. immissione in una strada pubblica,
h. dove necessario potranno essere previsti eventuali marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della
normativa sulle barriere architettoniche;
i. pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada;
j. ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le
esigenze di funzionalità.
5. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada
pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.
6.
Per le strade di cui ai commi 1 punti b – c – d – e - f, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano le disposizioni dei commi l e 2
dell'art. 21, NTAPTP.
7. Con riferimento ai percorsi storici individuati nella tavola: Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e
dei beni culturali, al fine della salvaguardia dei percorsi medesimi, dovranno essere utilizzati, nelle
operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria, materiali lapidei perle pavimentazioni e muri di
sostegno in pietra attinenti per tipologia e sistemi costruttivi a quelli presenti nell'area d'intervento.
8. Le distanze dal confine stradale e autostradale (da intendersi coincidente con il confine di proprietà), da
rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli
ampliamenti fronteggianti l'autostrada e le strade, non possono essere inferiori a:
.”Art. 3 "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con decreto legisl. 10 sett. 1993 n. 360 , d.P.R.
19 apr. 1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, d.m. 28 dic. 1998:
Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è
pavimentata e delimitata da strisce di margine.
74
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
entro i centri abitati
fuori dai centri abitati
strade
entro gli insediamenti
previsti dal PRG
__________
A. Autostrade
m 30.00
m 30.00
m 60.00
B - Strade
extraurbane
principali
m 20.00
m 20.00
m 40.00
C - Strade
extraurbane
secondarie (strada
statale)
m 10.00
m 10.00
m 30.00
m 14.00 per strade < = m 8.00
m 27.50 per strade > = m 8.00
m 30.00
C - Strade
extraurbane
m 14.00 per strade < = m 8.00
secondarie (strada m 27.50 per strade > = m 8.00
regionale)
D - Strade urbane
di scorrimento
m 10.00
m 10.00
m 20.00
E - Strade urbane
di quartiere
m 5.00
m 5.00
m 10.00
F - Strade locali
m 5.00
m 5.00
m 10.00
F-bis. Itinerari
ciclopedonali
m 2.00
m 2.00
m 10.00
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- 42 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
9. Nelle sottozone di tipo A, pur in assenza di strumenti attuativi, nella ricostruzione di edifici può essere
mantenuta la distanza in atto dalle strade.
10. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di
cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta
classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento
11. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta
classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento
12. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade comunali pedonali, individuate
sulla Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, è fissata in metri 5 da misurarsi
dall'asse della strade stesse. Tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.
13. Si dovrà prestare particolare attenzione alle zone limitrofe alle intersezioni stradali. In tali zone non è
consentita la realizzazione di manufatti, la piantumazione di alberi, la costruzione di recinzioni tali da
ostruire la visione stradale creando pericolo alla viabilità.
14. Le sezioni trasversali della carreggiata devono essere congruenti con il volume di traffico atteso sulla
base di corretti calcoli previsionali e, comunque, non superiori a metri 5,75 nei tronchi della rete
stradale extraurbana, non appartenenti a strade statali e regionali, e a metri 3 nei tronchi stradali per
utenzed speciali, quali le strade interpoderali, antincensio, quelle forestali o a servizio di attività
estrattive, con dotazione, in questi ultimi casi, di piazzole utili per gli incroci tra automezzi, l’inversione
del senso di marcia e il parcheggio; nei casi in cui il sedime di tronchi stradali costituisca parte dello
sviluppo di piste per lo sci nordico, la sua larghezza può essere dimensionata per rispondere ai requisiti
minimi di omologazione FISI 75.
15. Le fasce di rispetto dalla SS 26, ai sensi dell’art. 24, comma 9 delle NA del PTP, devono essere
valorizzate attraverso:
•
la piantumazione di alberi ad alto fusto
•
la realizzazione di marciapiedi protetti e piste ciclabili
•
strutture antirumore.
Art. 35 - Oleodotto, Gasdotto, acquedotto, fognatura, elettrodotto
1. Nelle tavole P2.1 – P2.2 - P2.3 - P2.4 - P2.5 - P2.6 - P2.7 - P2.8 - P2.9 - P2.10 - P2.11 - sono
indicate le condotte principali dell'oleodotto, gasdotto, acquedotto, fognatura, elettrodotto ai fini
dell’applicazione dei vincoli connessi con la presenza di tali strutture si deve sempre fare riferimento alla
reale situazione presente sul terreno.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al 1 ed eventuali modifiche al loro
tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al Comune.
3. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione
ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.
75
comma b, punto 1 art. 21 NAPTP (Norma cogente)
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Norme Tecniche di Attuazione
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4.
Le fascie di protezione della condotta e le relative limitazioni dell'uso del territorio, tra le quali il
divieto di edificazione, di piantagioni ecc.
Condotta
Fascia inedificabile di
protezione in m
Limitazioni nell’uso
del territorio entro la
fascia di protezione
Limitazioni nell’uso del
territorio oltre la fascia di
protezione per una distanza
minima dalla condotta di
200 m
Deposito di esplosivi.
Deposito di materiali
infiammabili.
Deposito di esplosivi.
Deposito di materiali
infiammabili.
Oleodotto
10
Piantumazione di alberi di
alto fusto
Gasdotto
15
Piantumazione di alberi di
alto fusto
Acquedotto
2
Fognatura
2
Elettrodotto
20
Spandimento di materie
che possano essere fonti
di inquinamento 76.
piantumazione di alberi di
alto fusto
Piantumazione di alberi di
alto fusto
Piantumazione di alberi di Deposito di esplosivi.
alto fusto
Deposito di materiali
infiammabili.
Art. 36 – Altre fasce di rispetto
1. Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle
aree di cui è prevista l'urbanizzazione. (Art. 43, comma 3, l.r. 11/1998)
a. La distanza minime da rispettare, reciprocamente, nella costruzione tra le stalle e relative
concimaie e l’edificazione prevista od esistente 77 è di 50 m.
b. Al fine del rilascio dell’atto abilitativo tuttavia, esaminando lo specifico intervento in relazione
alle condizioni locali, tenendo conto della rilevanza della struttura anche in relazione alla
propensione agricola del contesto, delle destinazioni d’uso previste e in atto nell’ambito
interessato, il Comune di concerto con il veterinario ufficiale e l’ufficiale sanitario, può, su
richiesta del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte
ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
c. Le presenti norme non si applicano ai « depositi di letame maturo » proveniente dallo
svuotamento delle concimaie.
2.
Le distanze minime da rispettare fra l’edificazione industriale e l’edificazione prevista o esistente è di
150 m se l’impianto è ubicato in zona D e 20 m se ubicato in zona B.
3.
La distanza minima da rispettare fra i depositi dei materiali nocivi e l’edificazione prevista o esistente è
di 150 m.
4. La distanza minima da rispettare tra le discariche e l’edificazione prevista o esistente è di 150 m.
76
Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II
In particolare per "edificazione" si intende quella a destinazione : abitativa primaria o principale, turistica e ricettiva, commerciale,
servizi pubblici, e ove il caso artigianale ed industriale, sulla base dei seguenti criteri. Per quanto riguarda il concetto di stalla e
concimaia nonché per quanto riguarda gli aspetti costruttivi degli stessi, si osserveranno le disposizioni contenute nel « Manuale tecnico
contenente gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi » curato dalle
competenti strutture regionali.
77
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5.
Le distanze sono da considerare, nel caso di edifici industriali e di depuratori dall’edificio, mentre nel
caso di discariche e depositi di materiali pericolosi sono da misurarsi dal confine di zona urbanistica.
Art. 37 - Smaltimento dei rifiuti
1. Lo smaltimento dei rifiuti ti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi78 è attuato secondo le modalità
previste dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti79, dal piano comunale o sovracomunale per la
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dal regolamento comunale80.
2.
Le aree necessarie ad individuare i centri di raccolta comunale sono individuate nella tavola P2.1 – P2.2
- P2.3 - P2.4 - P2.5 - P2.6 - P2.7 - P2.8 - P2.9 - P2.10 - P2.11 - nelle sottozone Ed.
3. Le aree di cui al comma 2 devono presentare fasce di rispetto ai sensi della lettera b), comma 3, art. 43,
LR 11/98 caratterizzate dall'impianto di essenze arboree o di altre misure di mitigazione paesaggisticoambientale da precisare in sede di progetto di ciascuna area.
Art. 38 - Industria e artigianato
1. La disciplina urbanistico-edilizia relativa all'industria è dettata dagli articoli. 68 e 69 delle presenti NTA.
2. Per l'artigianato ammesso nelle sottozone di tipo B e C si applicano le disposizioni urbanistiche ed
edilizie di cui agli articoli 60, 62, 65, 68 e 69 riguardanti le altre destinazioni d'uso ammesse nelle
sottozone medesime.
3. Per usi ed attività produttive artigianali o industriali non collocabili in contesti abitativi in quanto
incompatibili a livello ambientale si intendono quelli che producono:
a. impatto paesaggistico;
b. inquinamento acustico, dell'aria ed in generale ambientale;
c. livelli di sicurezza insufficienti.
4. La disciplina urbanistico-edilizia relativa agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, e agli elementi
territoriali ed ambientali vulnerabili, è dettata dal D.M. 9 maggio 2001 e relativi allegati nonché dal
RIR.
Art. 39 - Siti e impianti di radiotelecomunicazione
1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati
per gli impianti di radiotelecomunicazioni è disposta dal piano formato dalla Comunità montana ai sensi
della l.r. 6 aprile 1998, art. 32, comma 4.
2. Gli impianti di teleradiocomunicazione previsti negli appositi progetti di rete di cui all'art. 6 della LR n.
25 del 4 novembre 2005 81 sono autorizzabili con le procedure previste dalla LR n. 25 del 4 novembre
2005, nelle sottozone di tipo Ed, qualora ricorrano le condizioni previste agli art. 10, 11 e 12 della
medesima LR n. 25 del 4 novembre 2005, e ne sia ammessa la destinazione d'uso.
3.
In assenza del piano di cui al comma 1, gli impianti di teleradiocomunicazione ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera b, della LR 21 agosto 2000, n. 31 sono sottoposti alla disciplina urbanistico-edilizia
relativa alla sottozona in cui sono previsti.
78
Il PTP persegue infine la razionalizzazione e il completamento del sistema di smaltimento e riciclo dei rifiuti
LR 2 agosto 1994, n. 39, art. 5 e successive integrazioni e modificazioni
80
Decreto legislativo 5 maggio 1997, n. 22 art. 21
81
LR n. 25 del 4 novembre 2005, “Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture
di radio telecomunicazioni”.
79
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4. Per i casi di motivata necessità gli impianti di cui al comma 1 o parti di essi possono fruire delle
procedure di deroga di cui all'art. 111.
5. In assenza del piano di cui al comma 1, gli impianti di cui al presente articolo devono essere
conformi agli indirizzi di cui al comma 8 dell’art. 22 delle NA del PTP e al comma 3, dell’art. 32 della
LR 11/1998 e in particolare: 82
a. sull’incolumità fisica e sulla salute delle persone; 83
b. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui all’art. 30, comma 2 delle NA del PTP;
c. Sui siti, beni e aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico
di cui agli articoli 38, 39 e 40 delle NA del PTP;
d. Sulle aree naturali di protezione speciale.
Art. 40 - Cimitero comunale
1. Nelle tavole P2.1 – P2.2 - P2.3 - P2.4 - P2.5 - P2.6 - P2.7 - P2.8 - P2.9 - P2.10 - P2.11 – sono
indicati i perimetri degli impianti cimiteriali zone Fb5 e Fb7; in dette zone si applicano le disposizioni di
legge e regolamenti in materia 84.
Art. 41 - Aree sciabili, piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche
1. Le aree sciabili, piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche sono indicate nelle tavole P2.1 – P2.2
- P2.3 - P2.4 - P2.5 - P2.6 - P2.7 - P2.8 - P2.9 - P2.10 - P2.11. Nelle stesse tavole sono
evidenziate le piste con le relative proposte di sviluppo.
2. Le aree riservate alla pratica dello sci nordico, sono destinate ad uso pubblico e sono comprese nelle
zone denominate Eh.
3. Per gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste e sui relativi impianti di risalitasi applicano le seguenti
disposizioni:
a. i progetti relativi alle aree sciabili, alle piste e relativi impianti, alle attrezzature o vie di accesso
devono assicurare la riduzione degli impatti in essere e l'aumento della compatibilità con gli usi
agropastorali e naturalistici;
4. Gli interventi diretti alla riqualificazione e delle piste di sci nordico esistenti devono comportare la
riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico.
5.
E' ammessa la realizzazione di nuove piste di sci nordico o il loro potenziamento mediante interventi
che non comportino modellamenti del terreno tali da non consentire il completo ripristino del manto
vegetale.
6. Le altre attività ricreative e sportive in ambiente naturale consentite, sono le seguenti:
a. attrezzature e i servizi per il rafting, la canoa e le altre attività connesse alla fascia fluviale;
b. attrezzature e i servizi per equitazione e mountainbike;
82
83
Art. 22 comma 8 NA del PTP
art. 20 LR 25/2005
84
RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal
collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28.
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Approvazione dei regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.
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Norme Tecniche di Attuazione
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7. Nelle aree sciabili Eh è consentita la realizzazione di impianti, infrastrutture e servizi a esse funzionali,
quali cabine elettriche, stazioni di pompaggio, vasche di carico per impianti di innevamento
programmato, bacini di accumulo, ricoveri per mezzi battipista o di soccorso e punti di ristoro e
strutture ricettive.
Art. 42 - Siti e beni di specifico interesse naturalistico
1.
I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico 85 sono rappresentati nelle tavole M2.1 – M2.2 –
M2.3 – M2.4 - P3.1 – P3.2 - P3.3 - P3.4 - P3.5; si applicano le disposizioni cogenti di cui alle
NAPTP, art. 38, comma 4 86:
a. Col de Cuney: monolito (interesse geomorfologico) – N7
2. Sono parimenti oggetto di conservazione 87: i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le
cascate permanenti e le grotte.
3. Nei siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), sino ad avvenuta
approvazione di un eventuale piano di gestione, trovano applicazione l’art. 38 delle NAPTP, le
disposizioni della direttiva 92/43/CEE, la normativa nazionale di recepimento (DPR 357/1997 e DPR
120/2003) e le disposizioni previste dalla DGR n. 2204/2004 in materia di valutazione di incidenza.
Art. 43 - Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica
1. Nelle tavole M2.1 – M2.2 – M2.3 – M2.4 - P3.1 – P3.2 - P3.3 - P4.4 - P3.5 sono rappresentati 88, i
parchi, le riserve e le aree di valorizzazione naturalistica.
2. Nelle aree di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di settore 89 e le norme statutarie
regolamentari che disciplinano gli interventi nei parchi Nazionali, regionale, nelle riserve di alla LR
30/1991 e al Decreto istitutivo della Riserva 676/93 “Istituzione della riserva naturale in località Les
Iles nei Comuni di Quart, Nus, Saint-Marcel e Brissogne” e ai Decreti 865/93, 567/95, 227/2000,
111/2005.
3. Nelle medesime tavole M2.1 – M2.2 – M2.3 – M2.4 - P3.1 – P3.2 - P3.3 - P4.4 - P3.5 sono indicate
le aree di valorizzazione naturalistica e le zone di particolare interesse naturalistico e/o storico
culturale.
85
NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione.
86
Nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del
territorio, comprese quelle compor-tanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di
materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interven-ti necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al
presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico in-teresse delle aree medesime. Sono
altresì consentiti,. con provvedimento adeguata-mente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza Idrogeologica de-gli
insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali Indispensabili alla gestione dei boschi; le opere Infrastrutturali di Interesse generale;
gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente
all'escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico.
87
NAPTP, Art. 38, comma 3
88
comma 1, art. 39 NAPTP
1. Il sistema regionale delle aree naturali protette è composto da:
a) Parco nazionale Gran Paradiso;
b) Parco regionale MontAvic;
c) riserva naturale Marais, nei comuni di La Salle e Morgex;
d) riserva naturale Lac de Villa[2], in comune di Challand-Saint-Victor;
e) riserva naturale Tzatelet, nei comuni di Aosta e Saint-Christophe;
f) riserva naturale Côte de Gargantua, in comune di Gressan;
g) riserva naturale Stagno di Holay[3], in comune di Pont-Saint-Martin;
h) riserva naturale MontMars, in comune di Fontainemore;
i) riserva naturale Lolair[4], in comune di Arvier;
l) riserva naturale Lago di Lozon[5], in comune di Verrayes;
m) riserva naturale Les Iles, nei comuni di Brissogne, Nus, Quart e Saint-Marcel.
89
LR 30 luglio 1991, n. 30 Norme per l’istituzione di aree naturali protette
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Capo III – Equilibri funzionali
Art. 44 - Equilibri funzionali
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della legge regionale 11/98 il PRG definisce gli equilibri funzionali e
dispone in ordine al loro raggiungimento via via che si realizzino gli interventi di trasformazione
urbanistica o edilizia del territorio comunale seguendo le linee programmatiche del piano in coerenza
con il PTP.
2. La definizione degli equilibri funzionali avviene prefigurando le linee programmatiche dell’assetto
territoriale locale, attraverso i parametri e criteri coerenti con il contesto tradizionale e le sue prospettive
evolutive.
3. Gli equilibri funzionali sono calibrati, anche all’interno dei singoli sistemi ambientali, in relazione alla
situazione socio-economica e alle prospettive evolutive della stessa.
4. Gli equilibri funzionali attendono ai seguenti aspetti:
a. Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero
b. Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione
c. Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento
d. Equilibri funzionali connessi all'agricoltura
e. Equilibri funzionali relativi agli usi e attività turistiche
5. Gli equilibri funzionali sono divisi in 3 fasce, nelle quali è stato frazionato il territorio comunale:
a. Capoluogo e fascia di fondovalle – La Plaine (Capoluogo, Jacquemin, La Plantaz, Les Plantayes)
b. La collina – la colline (il limite altimetrico è Val)
c. La montagna – La montagne (oltre il limite altimetrico di Val)
6. Gli equilibri funzionali sono definiti dagli art. 45 – 46 – 47 – 48 – 49 e sono verificati, suddivisi per
fasce, dal responsabile del procedimento per il rilascio di ogni provvedimento.
Art. 45 - Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di
recupero
1. Gli interventi di recupero sono assentibili a condizione che le attrezzature ed i servizi di rilevanza locale,
di cui all’art. 8 delle presenti NTA, soddisfino i requisiti quantitativi stabiliti per le attrezzature a rete e
che i servizi puntuali rientrino negli standard previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale 517/XI
del 24 marzo 1999;
2. Attrezzature a rete:
a. si intendono serviti di fognatura gli immobili il cui confine sia posto ad una distanza inferiore a
300 m dalla canalizzazione esistente; al fine delle verifiche della congruità delle opere esistenti
si dovrà procedere con le seguenti verifiche:
01. acque di rifiuto di edifici residenziali o commerciali: 300 litri/giorno ogni 100 m3 di
costruzione;
02. acque di rifiuto di edifici artigianali o industriali: 50 litri/giorno ogni addetto con esclusione
del refluo per la lavorazione da determinarsi caso per caso;
b. si intendono serviti da rete idrica gli immobili in cui confine sia posto ad una distanza inferiore a
300 m dalla canalizzazione esistente; ; al fine delle verifiche della congruità delle opere esistenti
si dovrà procedere con le seguenti verifiche:
01. nel caso di edifici residenziali l’acquedotto dovrà garantire la fornitura di 300 litri/giorno per
ogni abitante insediabile;
02. nel caso di edifici artigianali ed industriali l’acquedotto dovrà garantire la fornitura di 50
litri/giorno per ogni addetto; per l’eventuale fornitura di acqua potabile per la lavorazione
dovrà essere determinata dal progettista, e indicata nella relazione tecnica progettuale.
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Norme Tecniche di Attuazione
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c. In ogni caso il richiedente il provvedimento abilitativo potrà, se i requisiti sopra richiesti fossero
in difetto, provvedere alla esecuzione diretta del tratto di acquedotto pubblico, che dal lotto
interessato conduce alla rete idrica, fatti salvi i diritti di terzi, che sia sufficiente alla nuova
erogazione. L’opera dovrà essere realizzata secondo le indicazioni della Pubblica
Amministrazione, alla quale sarà presentato il progetto dell’intervento, che dovrà essere
realizzato prima del rilascio del provvedimento abilitativo.
d. Non sono consentiti forniture ed allacciamenti diversi dal collegamento alla rete comunale ad
eccezione degli interventi che riguardano fabbricati in zone agricole o nel caso di rifugi e
bivacchi. In questi casi si dovrà presentare una relazione redatta da un tecnico abilitato, che
illustri le modalità di reperimento e fornitura nonché la qualità e la potabilità dell’acqua
Art. 46 - Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova
costruzione
1. Fatto salva l'acquisizione del titolo abilitativo occorrente, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a
condizione che le attrezzature ed i servizi a rete di interesse locale esistenti di cui all'art. 6, soddisfino i
requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti al comma 2.; che i servizi e le attrezzature puntuali di interesse locale
indicate al comma 3., soddisfino gli standard previsti dal provvedimento attuativo dell'art. 2390 della LR
11/98; tali servizi sono verificati ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio
di previsione;
2. Attrezzature a rete:
a. rete delle strade carrabili, ivi comprese quelle regionali e statali. Si intende dotato di strada
residenziale pubblica il lotto su cui si vuole edificare posto ad una distanza non superiore a 300 m da
una strada pubblica esistente. Qualora non si verificasse la condizione minima richiesta il richiedente
la concessione potrà provvedere al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta del tratto
di strada residenziale pubblica che dal lotto interessato conduce ad una pubblica via aperta di
caratteristiche idonee solo a condizione che la strada non attraversi corsi d’acqua o terreni
appartenenti al demanio idrico.
01. Sono considerate strade residenziali private quelle all'interno dell'area di pertinenza della
costruzione o comunque all'interno di proprietà privata, mentre le strade residenziali pubbliche
sono quelle comunali, regionali, statali e vicinali nonché quelle private gravate da uso pubblico.
02. Caratteristiche della strada. Qualora l'edificazione sia correlata con l'esecuzione della strada
pubblica da parte del concessionario o concessionari, la domanda di concessione dovrà essere
corredata da relativa documentazione progettuale con relazione in cui si evidenzino il rispetto
delle norme e delle previsioni del PRG di quelle tecniche relative all'opera nonché degli oneri
finanziari da sostenere. II tracciato dovrà essere eseguito come richiesto dalla Pubblica
Amministrazione in relazione alle previsioni di PRG anche se ciò costituisce soluzioni più gravose,
quando ciò si renda opportuno per un più razionale sviluppo delle infrastrutture o in rapporto alle
esigenze pubbliche di sicurezza, nonché di coordinamento dell'opera con altri impianti.
b. reti delle fognature bianche e nere
1. si intendono servite di fognatura gli immobili il cui confine sia posto ad una distanza inferiore a
300 metri dalla canalizzazione esistente; al fine delle verifiche della congruità delle opere
esistenti in assenza di specifiche indicazioni di piani di settore la relazione progettuale procederà
con le seguenti verifiche:
acque meteoriche: da determinare in base alla effettiva superficie di terreno della zona
che sia possibile rendere impermeabile (superficie coperta, aree parcheggio) a cui
90
Deliberazione dei Consiglio regionale 24 marzo 1999 517/X1
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vanno sottratte le sole aree verdi richieste, tenendo conto delle massime precipitazioni
della zona;
acque di rifiuto di edifici residenziali o commerciali: 300 litri al giorno ogni 80 m3 di
costruzione;
acque di rifiuto di edifici industriali o artigianali: da determinare, da parte del
progettista,in relazione al tipo e al volume della produzione cui l'edificio è destinato;
questo dato dovrà essere contenuto nella relazione tecnica allegata al progetto
presentato alla pubblica amministrazione per il rilascio del titolo abilitativo.
c. si intendono servite da rete idrica gli immobili il cui confine sia posto ad una distanza inferiore a 300
metri dalla canalizzazione esistente; al fine delle verifiche della congruità delle opere esistenti in
assenza di specifiche indicazioni di piani di settore la relazione progettuale procederà con le seguenti
verifiche.
01. Nel caso di edifici residenziali, l'acquedotto deve poter garantire la fornitura di 300
litri/giorno ogni abitante insediabile. Nel caso di edifici artigianali o industriali 50
litri/giorno per ogni addetto, escludendo le acque di lavorazione, che dovranno
esser dichiarate dal progettista e contenute nella relazione presentata alla pubblica
amministrazione per il rilascio del titolo abilitativo.
02. In difetto, il richiedente il titolo abilitativo dovrà provvedere alla esecuzione diretta
del tratto di acquedotto pubblico, che dal lotto interessato conduce alla rete idrica
che sia sufficiente alla nuova erogazione. L'opera dovrà essere realizzata secondo le
indicazioni della Pubblica Amministrazione, alla quale sarà presentato il progetto
dell'intervento, in cui si evidenzino oltre al tracciato richiesto, le caratteristiche
tecniche ed il rispetto delle normative vigenti.
03. Non sono consentiti forniture ed allacciamenti diversi dal collegamento alla rete
comunale ad eccezione degli interventi che riguardano interventi in zone agricole o
nel caso di rifugi e bivacchi. In questi casi si dovrà presentare una relazione redatta
da un tecnico abilitato, che illustri le modalità di e le modalità di reperimento e
fornitura nonché la qualità e potabilità dell'acqua della stessa e o la modalità di
smaltimento nonché il collegamento a strade pubbliche anche attraverso strade di
tipo agricolo (poderali, interpoderali, vicinali).
04. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste, l'intervento non potrà
essere eseguito, il richiedente potrà provvedere all'esecuzione diretta della
infrastruttura che dal lotto interessato conduce alla rete esistente in grado di
sopportare il maggior carico. Tale opera dovrà essere realizzata secondo le
indicazioni della Pubblica Amministrazione alla quale dovrà essere presentato
relativo progetto che garantisca un'organica sistemazione della zona interessata.
d. rete di distribuzione dell'energia elettrica: l'abitabilità di edifici abitativi è subordinato
all'esistenza del collegamento con la rete di distribuzione dell'energia elettrica, ad eccezione
degli interventi attinenti la conduzione di alpeggi, rifugi, bivacchi, depositi, edifici rurali o edifici
esistenti in zone agricole per i quali il Comune eserciterà il potere discrezionale anche in
relazione a sistemi di produzione di energia alternativi.
3. Servizi e attrezzature puntuali:
a. per la sanità: assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc..), assistenza
all'infanzia (asili nido,...);
b. per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la
protezione civile, e simili;
c. per l'istruzione: scuola materna, scuola elementare, scuola media;
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Norme Tecniche di Attuazione
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d. per la cultura: biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , e
simili;
e. per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
f. per l'amministrazione: uffici comunali e comunitari, cimitero;
g. spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi,
parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività
produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività
turistiche) , e simili.
4. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi industriali ed artigiani oltre a quanto
indicato al comma 1, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate 91:
a. accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, munita nelle sottozone di tipo D - per gli
insediamenti generatori di intenso traffico pesante - di adeguate derivazioni da strade statali;
b. parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne 92
c. viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione, e nelle sottozone di tipo D con
percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
d. aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;
e. spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di
prodotti o materie prime.
f. la quota di superficie territoriale da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive 93, verde
pubblico e parcheggio, dovrà essere non inferiore al venti per cento; nel caso in cui siano
associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di
tipo terziario, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del
terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta 94
5.
L’approvazione di nuovi strumenti urbanistici di dettaglio che consentono la realizzazione di interventi
di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica tali da investire una superficie territoriale di almeno
3 ettari o da comportare l’insediamento di un numero di addetti non inferiore a 150 è subordinata alle
seguenti determinazioni:
a. accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, munita – per gli insediamenti generatori di
intenso traffico pesante – di adeguate derivazioni da strade statali;
b. parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne sia esterne. 95
Art. 47 - Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento
1. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività industriali ed artigiani, sono
attuabili se non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già
tale destinazione ma in disuso, accertati dal Consiglio comunale;
2. La domanda di nuove residenze permanenti o principali, è ammissibile qualora sia verificato il rapporto di 2
m2 di nuova costruzione ogni 1 m2 di recupero di fabbricati esistenti.
3. Non rientrano negli presenti equilibri funzionali le richieste di prima casa con i requisiti di cui all’art. 9 del
Regolamento regionale n. 1 del 27 maggio 2002 inerente la prima abitazione. Tali concessioni dovranno
sottostare al vincolo di residenza di cui all’art. 30 del sopra citato Regolamento regionale.
4. Le richieste di cui al comma 3 del presente articolo potranno essere assentite a condizione che la
committenza sottoscriva una convenzione con l’Amministrazione comunale di cui all’art.17 delle presenti
norme.
91
NAPTP, art. 25, comma 5
vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999. n. 517/X1 0 NAPTP, art. 25, comma 6
93
NAPT, art. 25, comma 6
94
NAPTP, art. 23, comma 5
95
commi 5 e 7 art. 25 NAPTP
92
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5. La domanda per usi e attività connesse alle aziende alberghiere (“alberghi” propriamente detti e
“Residenze turistico alberghiere”) 96 avviene prioritariamente mediante il recupero con eventuale
ampliamento delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del
contesto e mediante il completamento delle sottozone di tipo B, la realizzazione di nuove strutture è
comunque prevista nelle sottozone di tipo B e C.
6. La realizzazione di strutture di cui al comma 5 del presente articolo prevede la possibilità di un incremento
della densità fondiaria fino al 50% se l’intervento è di ampliamento di edificio esistente e pari al 30% se si
tratta di nuova costruzione.
Art. 48 - Equilibri funzionali connessi all'agricoltura
1. Il P.R.G. distingue le zone agricole in nove settori:
a. alta montagna – zone denominate Ea;
b. pascoli – zone denominate Eb;
c. boscate – zone denominate Ec;
d. usi speciali, discariche, attività estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di
teleradiocomunicazione, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e
fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al
di sopra dei 3000 Kw e similari – zone denominate Ed
e. usi speciali, specifico interesse paesaggistico storico, culturale o documentario e archeologico –
zone denominate zone Ee;
f. specifico interesse naturalistico, specifico interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate
– zone denominate Eg
g. contestuale presenza di attività agricole e sciistiche ricreative e turistiche – zone denominate Eh
h. non rientranti nelle precedenti categorie – zone denominate Ei.
2. Nelle zone agricole, nuovi interventi edificatori sono ammessi esclusivamente in quanto funzionali
all'esercizio dell'attività agricola e nei limiti dell'articolo nella parte specifica;
3. Il numero di poste per ogni ettaro, nelle singole zone Eg (dedicate alla zootecnica), è individuato in 5,
mentre l’equilibrio funzionale relativo all’intero comune è di 2 poste ad ettaro. Gli ettari computati sono
da intendersi come somma delle superfici delle zone Eg dedicate alla zootecnia. La verifica di entrambi
gli equilibri, oltre che alla verifica dell’indice sulla singola zona, dovrà essere effettuata dall’Ufficio
tecnico comunale, prima del rilascio della concessione edilizia per il fabbricato ad uso zootecnico.
4. Nelle zone agricole è consentito il mutamento della destinazione d'uso di baite ed alpeggi a fini turistici e
per attività di interesse pubblico , sempreché venga mantenuto l'attività primaria e la stalla sia
commisurata agli standard progettuali indicati dal “Manuale contenente gli standard costruttivi e gli
elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” di cui alla delibera di
applicazione del P.S.R. n° 286 del 12.02.2001.
5. Gli edifici extra-agricoli esistenti possono essere assoggettati ad interventi dì ordinaria manutenzione.
6. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi previsti nei due commi immediatamente
precedenti è subordinato al previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali.
7. Nelle zone di tipo E non è consentito il mutamento della destinazione d’uso dei fabbricati ad uso
zootecnico razionali e funzionali all’attività agricola; da tale prescrizione sono esclusi i fabbricati ricadenti
nelle sottozone Eb ed Eh dove è ammesso il cambio di destinazione d’uso del volume ad uso agricolo
96
Così come definite dall’art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33.
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esistente per attività ricettive e turistiche. Non deve essere inoltre consentita la trasformazione ad uso
residenziale delle strutture agrituristiche.
8. Gli interventi riguardanti fabbricati agricoli non razionali sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a. nelle sottozone di tipo Ef è consentito il mutamento delle destinazioni d’uso esclusivamente per
la conversione in destinazione aventi funzioni di interesse pubblico per la tutela naturalistica;
b. nelle sottozone di tipo A e B la modificazione di uso di fabbricati agricoli a favore di qualsiasi
altro uso o attività è soggetta alla verifica della sufficienza dei servizi e delle attrezzature; in
merito si applicano le disposizioni di cui all’art. 45.
9. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali
sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
a. venga acquisito il giudizio di razionalità
b. il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale
competente;
c. vi sia coerenza con i programmi di settore
d. vi sia coerenza con le disposizioni per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio
agrario tradizionale;
10. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda agricola devono essere
prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti, in ogni caso,
sono computate anche le superfici abitative già esistenti nell'ambito dell'azienda a condizione che non
risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. Qualora queste non
consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i
fabbricati residenziali, possono essere di nuova costruzione o di ampliamento. Le superfici utili abitabili di
cui sopra devono essere:
a. localizzati nell’ambito del complesso aziendale o poste nelle aree di pertinenza;
b. al servizio di aziende che, per entità e strutture asservite, necessitano della presenza
continuativa dell’agricoltore in ambio aziendale;
c. ragguagliate all’entità aziendale, come evidenziato nella tabella seguente, con un
dimensionamento massimo di 300 m2 di complessiva superficie utile abitabile, computando gli
eventuali volumi abitativi già esistenti nell’ambito dell’azienda.
Tipo di azienda
UBA
ULU
giornate
lavorative
Superficie abitabile
consentita in m2
Aziende zootecniche
Aziende zootecniche
Aziende zootecniche
Aziende zootecniche
Aziende zootecniche
Aziende
specializzate in
frutticoltura,
viticoltura,
orticoltura, miste,
ecc.
Aziende
agrituristiche 97
<15
>=15
>=15
>=25
>=25
-
>=3
>=3
1 di cui ½
ULU di
unica
coltura
-
120
120+120
120
120+120
120
-
-
220
120
Dormitorio di
conduzione o
per il
personale in
m2
28
28
-
11. La concessione edilizia per realizzare le opere di cui al comma 2, è subordinata alla produzione e alla
trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola
per un minimo di anni quindici.
97
Requisiti come da Allegato B del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006
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12. Non è consentita la realizzazione di edifici destinati al ricovero e allevamento del bestiame, nell’ambito di
aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame
e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio.
Art. 49 - Equilibri funzionali relativi agli usi e attività turistiche
1. Non è previsto l’insediamento di strutture ricettive quali i parchi a campeggio e i villaggi turistici.
Art. 50 – Aree di sosta per il turismo itinerante 98
1. L’area attrezzata riservata alla sosta temporanea delle autocaravan è stata individuata nell’ambito della
zona Fa1.
Capo IV - Disposizioni specifiche
Art. 51 - Suddivisione del territorio in sottozone
1. Le zone territoriali di cui alla LR 11/98 , art. 22, comma 1 sono ripartite, ai sensi della delibera di Giunta
regionale 15 febbraio 1999 n. 421, e rappresentate nelle tavole P4.1 – P4.2 - P4.3 - P4.4 - P4.5 - P4.6
- P4.7 - P4.8 - P4.9 - P4.10 - P4.11 - nelle seguenti sottozone:
Art. 52 Zone A
1. Le Zone di tipo A sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano
interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o
integrativi.
2. Classificazione degli edifici e interventi ammessi:
98
-
Monumenti interventi di cui al comma 1, punti 1,2,3,15,23,24,25, dell’art. 11;
-
Documenti interventi di cui al comma 1, punti 1,2,3,15,23,24,25, dell’art. 11;
-
Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale interventi di cui al comma 1, punti
1, 2, 3, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, dell’art. 11;
-
Edificio diroccato interventi di cui agli edifici precedenti a seconda alla sua assimilazione, in ogni
caso l’intervento di cui al comma 1, punto 11, dell’art. 11;
-
Edificio non rientrante nelle precedenti categorie interventi di cui al comma 1, punti 1, 2, 3, 4, 6,
13, 18, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, dell’art. 11.
artt. 15-16 LR 8/2002
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Art. 53 Zone Ab1 – Bourg
1. Le Bourg è un nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, appoggiata su un
asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di chiusura e di difesa (cinta muraria, porte,
torri, castello o cassaforte) e di una zona franca periferica.
2. Ab1* – Capoluogo
a. Parte generale
La sottozona Ab1* – Le Bourg, è destinata prevalentemente alla residenza, sono comunque
compatibili con la sottozona le attività direzionali, commerciali non superiori a 150 m2, ricettive 99 non
superiori ai 500 m2 e artigianali non superiori a 150 m2 non costituenti disturbo e inquinamento. Più
precisamente sono consentite le seguenti attività artigianali: alimentazione (erboristerie – gelatieri –
panificatori – pasta fresca – pasticceri ) – artistico (ceramica – orafi argentieri orologiai o similari –
restauro) – benessere (acconciatori – estetica – odontotecnici) – comunicazione e servizi innovativi
( copisterie eliografie legatorie – fotografie e videoperatori – grafici) – moda (abbigliamento –
calzaturieri – calzettieri – lavanderie – occhialerie – sarti).
Le azioni pubbliche sono volte alla valorizzazione e alla salvaguardia del borgo e si esplicano nei
seguenti punti:
1. riduzione dei flussi veicolari di attraversamento
2. miglioramento del sistema degli accessi e di attestamento
3. riqualificazione degli spazi pubblici
4. ripristino delle pavimentazioni
5. ripristino e mantenimento di rus, dei percorsi e dei vergers
6. mantenimento della cortina edilizia sulla via principale
b. Parte speciale
Nella sottozona Ab1* – Capoluogo, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 100:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia 101 - nuovo impianto (esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali
tecnici e simili interrati 102) – infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere –
ampliamento in elevazione per adeguare l’altezza netta dei piani abitativi esistenti (con l’esclusione
per gli edifici prospicienti via Risorgimento) – ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste
dalla legge 103 - piccole demolizioni funzionali agli interventi – mutamento di destinazione d’uso104
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) –
pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) – pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 105 - adeguamento alle tipologie di zona.
99
Oltre alle attività regolamentate dall’art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984, 33 (aziende alberghiere), sono consentite attività di
ristorazione, bar e affini oltre che quelle relative all’agriturismo, sono consentite altresì le attività extra-alberghiere di cui alla legge
11/96.
100
101
102
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
Sugli edifici prospicienti via Risorgimento è consentita esclusivamente la ristrutturazione interna.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
103
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
104
105
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
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Art. 54 Zone Ac – Ville
1. La Ville è un nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una
struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente
rilevante.
2. Ac1 – Blavy , Ac2 – Lignan
a. Parte generale
Le sottozone Ac1 – Blavy , Ac2 – Lignan, sono destinata prevalentemente alla residenza, sono
comunque compatibili con le sottozone le attività direzionali, commerciali non superiori a 150 m2,
ricettive 106 non superiori ai 500 m2 e artigianali non superiori a 150 m2 non costituenti disturbo
e inquinamento. Più precisamente sono consentite le seguenti attività artigianali: alimentazione
(erboristerie – gelatieri – panificatori – pasta fresca – pasticceri ) – artistico (ceramica – orafi
argentieri orologiai o similari – restauro) – benessere (acconciatori – estetica – odontotecnici) –
comunicazione e servizi innovativi ( copisterie eliografie legatorie – fotografie e videoperatori –
grafici) – moda (abbigliamento – calzaturieri – calzettieri – lavanderie – occhialerie – sarti).
b. Parte speciale
Nella sottozona Ac1 – Blavy si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 107:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 108) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 109 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 110
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 111 - adeguamento alle tipologie di zona.
c. Parte speciale
Nella sottozona Ac2 – Lignan, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 112:
106
Oltre alle attività regolamentate dall’art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984, 33 (aziende alberghiere), sono consentite attività di
ristorazione, bar e affini oltre che quelle relative all’agriturismo, sono consentite altresì le attività extra-alberghiere di cui alla legge
11/96.
107
108
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
109
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
110
111
112
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
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manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 113) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 114 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 115
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 116 - adeguamento alle tipologie di zona.
Art. 55 Zone Ad - Village
1. Il Village è un nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine
del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non
ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione.
1. Ad1* – Rovarey, Ad2* - Les Granges, Ad3* – Messigné, Ad4* - Toulasèche
a. Parte generale
Le sottozone Ad1* – Rovarey, Ad2* - Les Granges, Ad3* – Messigné, Ad4* - Tolasèche sono
destinate prevalentemente alla residenza, sono comunque compatibili con le sottozone le attività
direzionali, commerciali non superiori a 150 m2, ricettive 117 non superiori ai 500 m2 e artigianali
non superiori a 150 m2 non costituenti disturbo e inquinamento. Più precisamente sono consentite
le seguenti attività artigianali: alimentazione (erboristerie – gelatieri – panificatori – pasta fresca –
pasticceri ) – artistico (ceramica – orafi argentieri orologiai o similari – restauro) – benessere
(acconciatori – estetica – odontotecnici) – comunicazione e servizi innovativi ( copisterie eliografie
legatorie – fotografie e videoperatori – grafici) – moda (abbigliamento – calzaturieri – calzettieri –
lavanderie – occhialerie – sarti).
b. Parte speciale
Nella sottozona Ad1* – Rovarey si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 118:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 119) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
113
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di
terreno o costruzione di muri di contenimento.
114
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
115
116
117
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Oltre alle attività regolamentate dall’art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984, 33 (aziende alberghiere), sono consentite attività di
ristorazione, bar e affini oltre che quelle relative all’agriturismo, sono consentite altresì le attività extra-alberghiere di cui alla legge
11/96.
118
119
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
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Norme Tecniche di Attuazione
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l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 120 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 121
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 122 - adeguamento alle tipologie di zona.
c. Parte speciale
Nella sottozona Ad2* - Les Granges, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 123:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 124) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 125 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 126
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 127 - adeguamento alle tipologie di zona.
d. Parte speciale
Nelle sottozone Ad3* – Messigné, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 128:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 129) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 130 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 131
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
120
121
122
123
124
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
125
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
126
127
128
129
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
130
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
131
artt. 73 e 74 LR 11/98
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Norme Tecniche di Attuazione
_________
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 132 - adeguamento alle tipologie di zona.
e. Parte speciale
Nelle sottozone Ad4* - Tolasèche si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 133:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 134) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 135 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 136
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 137 - adeguamento alle tipologie di zona.
Art. 56 Zone Ae – Hameau
1. L’Hameau è un nucleo di dimensione ridotta, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di
formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio.
2. Ae1* - La Plantaz, Ae2 – Mazod, Ae3* – Martinet, Ae4* – Plane, Ae5* - Les Plantayes, Ae6* –
Rovarey, Ae7* - Les Ronchettes, Ae8* – Chévencé, Ae9 – Plaisant, Ae10* – Mandollaz, Ae11* –
Plaisant, Ae12 – Fognier, Ae13* – Vécèlaz, Ae14* – Marsan, Ae15 - Petit-Fénis, Ae16* –
Lavenche, Ae17* – Lavenche, Ae18* – Muin, Ae19* – Muin, Ae20 – Praille, Ae21* – Val, Ae22*
- Le Cotat, Ae23 – Clémensod, Ae24 – Saquignod, Ae25* – Issologne, Ae26 – Vénoz, Ae27 - Le
Crêt, Ae28* – Porliod , Ae29 - Baravex-Dessus, Ae30* - Le Rascar, Ae31* – Praz.
a. Parte generale
Le sottozone Ae1* - La Plantaz, Ae2 – Mazod, Ae3* – Martinet, Ae4* – Plane, Ae5* - Les Plantayes,
Ae6* – Rovarey, Ae7* - Les Ronchettes, Ae8* – Chévencé, Ae9 – Plaisant, Ae10* – Mandollaz,
Ae11* – Plaisant, Ae12 – Fognier, Ae13* – Vécèlaz, Ae14* – Marsan, Ae15 - Petit-Fénis, Ae16* –
Lavenche, Ae17* – Lavenche, Ae18* – Muin, Ae19* – Muin, Ae20 – Praille, Ae21* – Val, Ae22* - Le
Cotat, Ae23 – Clémensod, Ae24 – Saquignod, Ae25* – Issologne, Ae26 – Vénoz, Ae27 - Le Crêt,
Ae29 - Baravex-Dessus, Ae30* - Le Rascar, Ae31* – Praz, sono destinate prevalentemente alla
residenza, sono comunque compatibili con le sottozone le attività direzionali, commerciali non
superiori a 150 m2, ricettive 138 non superiori ai 500 m2 e artigianali non superiori a 150 m2 non
132
133
134
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
135
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
136
137
138
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Oltre alle attività regolamentate dall’art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984, 33 (aziende alberghiere), sono consentite attività di
ristorazione, bar e affini oltre che quelle relative all’agriturismo, sono consentite altresì le attività extra-alberghiere di cui alla legge
11/96.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
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costituenti disturbo e inquinamento. Più precisamente sono consentite le seguenti attività artigianali:
alimentazione (erboristerie – gelatieri – panificatori – pasta fresca – pasticceri ) – artistico (ceramica
– orafi argentieri orologiai o similari – restauro) – benessere (acconciatori – estetica – odontotecnici)
– comunicazione e servizi innovativi ( copisterie eliografie legatorie – fotografie e videoperatori –
grafici) – moda (abbigliamento – calzaturieri – calzettieri – lavanderie – occhialerie – sarti).
b. Parte speciale
Nella sottozona Ae1* - La Plantaz, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 139:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 140) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 141 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 142
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 143 - adeguamento alle tipologie di zona.
c. Parte speciale
Nelle sottozone Ae2 – Mazod, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 144:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 145) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 146 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 147
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 148 - adeguamento alle tipologie di zona.
139
140
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
141
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
142
143
144
145
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
146
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
147
148
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
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Norme Tecniche di Attuazione
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d. Parte speciale
Nelle sottozone Ae3* – Martinet, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 149:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 150) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 151 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 152
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 153 - adeguamento alle tipologie di zona.
e. Parte speciale
Nelle sottozone Ae4* – Plane, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 154:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 155) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 156 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 157
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 158 - adeguamento alle tipologie di zona.
f. Parte speciale
Nelle sottozone Ae5* - Les Plantayes, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
149
150
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
151
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
152
153
154
155
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
156
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
157
158
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
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Norme Tecniche di Attuazione
_________
Interventi consentiti 159:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 160) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 161 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 162
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 163 - adeguamento alle tipologie di zona.
g. Parte speciale
Nelle sottozone Ae6 – Rovarey, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 164:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 165) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 166 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 167
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 168 - adeguamento alle tipologie di zona.
h. Parte speciale
Nelle sottozone Ae7* - Les Ronchettes, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 169:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
159
160
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
161
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
162
163
164
165
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
166
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
167
168
169
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 170) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 171 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 172
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 173 - adeguamento alle tipologie di zona.
i. Parte speciale
Nelle sottozone Ae8* – Chévencé, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 174:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 175) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 176 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 177
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 178 - adeguamento alle tipologie di zona.
j. Parte speciale
Nelle sottozone Ae9 – Plaisant, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 179:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 180) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 181 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 182
170
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di
terreno o costruzione di muri di contenimento.
171
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
172
173
174
175
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
176
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
177
178
179
180
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
181
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 183 - adeguamento alle tipologie di zona.
k. Parte speciale
Nelle sottozone Ae10* – Mandollaz, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 184:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 185) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 186 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 187
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 188 - adeguamento alle tipologie di zona.
l. Parte speciale
Nelle sottozone Ae11* – Plaisant, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 189:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 190) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 191 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 192
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 193 - adeguamento alle tipologie di zona.
182
183
184
185
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
186
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
187
188
189
190
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
191
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
192
193
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
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m. Parte speciale
Nelle sottozone Ae12 – Fognier, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 194:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 195) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 196 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 197
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 198 - adeguamento alle tipologie di zona.
n. Parte speciale
Nelle sottozone Ae13* – Vécèlaz, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 199:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 200) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 201 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 202
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 203 - adeguamento alle tipologie di zona.
o. Parte speciale
Nelle sottozone Ae14* – Marsan, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
194
195
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
196
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
197
198
199
200
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
201
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
202
203
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Interventi consentiti 204:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 205) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 206 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 207
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 208 - adeguamento alle tipologie di zona.
p. Parte speciale
Nelle sottozone Ae15 - Petit-Fénis, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 209:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 210) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 211 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 212
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 213 - adeguamento alle tipologie di zona.
q. Parte speciale
Nelle sottozone Ae16* – Lavenche, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 214:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 215) - infrastrutture e
204
205
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
206
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
207
208
209
210
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
211
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
212
213
214
215
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 216 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 217
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 218 - adeguamento alle tipologie di zona.
r. Parte speciale
Nelle sottozone, Ae17* – Lavenche, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 219:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 220) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 221 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 222
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 223 - adeguamento alle tipologie di zona.
s. Parte speciale
Nelle sottozone Ae18* – Muin, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 224:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 225) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 226 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 227
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) 216
217
218
219
220
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
221
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
222
223
224
225
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
226
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
227
artt. 73 e 74 LR 11/98
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Norme Tecniche di Attuazione
_________
pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 228 - adeguamento alle tipologie di zona.
t. Parte speciale
Nelle sottozone Ae19* – Muin, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 229:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 230) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 231 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 232
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 233 - adeguamento alle tipologie di zona.
u. Parte speciale
Nelle sottozone Ae20 – Praille, , si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 234:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 235) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 236 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 237
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 238 - adeguamento alle tipologie di zona.
v. Parte speciale
228
229
230
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
231
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
232
233
234
235
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
236
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
237
238
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
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Norme Tecniche di Attuazione
_________
Nelle sottozone Ae21* – Val, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 239:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 240) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 241 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 242
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 243 - adeguamento alle tipologie di zona.
w. Parte speciale
Nelle sottozone Ae22* - Le Cotat, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 244:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 245) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 246 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 247
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 248 - adeguamento alle tipologie di zona.
x. Parte speciale
Nelle sottozone Ae23 – Clémensod, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
239
240
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
241
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
242
243
244
245
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
246
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
247
248
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
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Norme Tecniche di Attuazione
_________
Interventi consentiti 249:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 250) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 251 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 252
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 253 - adeguamento alle tipologie di zona.
y. Parte speciale
Nelle sottozone Ae24 – Saquignod, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 254:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 255) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 256 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 257
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 258 - adeguamento alle tipologie di zona.
z. Parte speciale
Nelle sottozone, Ae25* – Issologne, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 259:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 260) - infrastrutture e
249
250
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
251
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
252
253
254
255
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
256
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
257
258
259
260
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
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Norme Tecniche di Attuazione
_________
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 261 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 262
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 263 - adeguamento alle tipologie di zona.
aa. Parte speciale
Nelle sottozone Ae26 – Vénoz, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 264:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 265) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 266 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 267
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 268 - adeguamento alle tipologie di zona.
bb. Parte speciale
Nelle sottozone Ae27 - Le Crêt, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 269:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 270) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 271 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 272
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) 261
262
263
264
265
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
266
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
267
268
269
270
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
271
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
272
artt. 73 e 74 LR 11/98
Studio Oberto&Siddi associati – Aosta – [email protected] - www.oesa.it - Studio di architettura Varetti – Aosta - [email protected]
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 273 - adeguamento alle tipologie di zona.
cc. Parte speciale
Nelle sottozone Ae29 - Baravex-Dessus, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 274:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 275) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani e abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste
dalla legge 276 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso277
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 278 - adeguamento alle tipologie di zona.
dd. Parte speciale
Nelle sottozone Ae30* - Le Rascar, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 279:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 280) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 281 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 282
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 283 - adeguamento alle tipologie di zona.
ee. Parte speciale
273
274
275
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
276
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
277
278
279
280
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
281
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
282
283
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
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- 72 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Nelle sottozone Ae31* - Praz, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 284:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 285) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 286 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 287
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 288 - adeguamento alle tipologie di zona.
3. Ae28* – Porliod
a. Parte generale
La sottozona Ae28* – Porliod, è destinata prevalentemente alla residenza, sono comunque
compatibili con la sottozona le attività direzionali, commerciali non superiori a 150 m2, ricettive 289
non superiori ai 500 m2 e artigianali 290 non superiori a 150 m2 non costituenti disturbo e
inquinamento. Più precisamente sono consentite le seguenti attività artigianali: alimentazione
(erboristerie – gelatieri – panificatori – pasta fresca – pasticceri ) – artistico (ceramica – orafi
argentieri orologiai o similari – restauro) – benessere (acconciatori – estetica – odontotecnici) –
comunicazione e servizi innovativi ( copisterie eliografie legatorie – fotografie e videoperatori –
grafici) – moda (abbigliamento – calzaturieri – calzettieri – lavanderie – occhialerie – sarti).
b. Parte speciale
Nella sottozona Ae28* – Porliod, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 291:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 292) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
284
285
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
286
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
287
288
289
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Oltre alle attività regolamentate dall’art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984, 33 (aziende alberghiere), sono consentite attività di
ristorazione, bar e affini oltre che quelle relative all’agriturismo, sono consentite altresì le attività extra-alberghiere di cui alla legge
11/96.
290
L’elenco delle categorie fa riferimento a quelle riconosciute dalla confartigianato.
291
292
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
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- 73 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
legge 293 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 294
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 295 - adeguamento alle tipologie di zona.
Art. 57 Zone Af – Altre strutture insediative aggregate
1. Le altre strutture insediative aggregate possono essere quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate
d’interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità.
2. Af1 – Arlod, Af2* - La Combaz
a. Parte generale
Le sottozone Af1 – Arlod, Af2* - La Combaz sono destinate prevalentemente alla residenza, sono
comunque compatibili con le sottozone le attività direzionali, commerciali non superiori a 150 m2,
ricettive 296 non superiori ai 500 m2 e artigianali non superiori a 150 m2 non costituenti disturbo
e inquinamento. Più precisamente sono consentite le seguenti attività artigianali: alimentazione
(erboristerie – gelatieri – panificatori – pasta fresca – pasticceri ) – artistico (ceramica – orafi
argentieri orologiai o similari – restauro) – benessere (acconciatori – estetica – odontotecnici) –
comunicazione e servizi innovativi ( copisterie eliografie legatorie – fotografie e videoperatori –
grafici) – moda (abbigliamento – calzaturieri – calzettieri – lavanderie – occhialerie – sarti).
b. Parte speciale
Nella sottozona Af1 – Arlod, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 297:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 298) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 299 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 300
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 301 - adeguamento alle tipologie di zona.
293
294
295
296
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Oltre alle attività regolamentate dall’art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984, 33 (aziende alberghiere), sono consentite attività di
ristorazione, bar e affini oltre che quelle relative all’agriturismo, sono consentite altresì le attività extra-alberghiere di cui alla legge
11/96.
297
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
298
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
299
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
300
301
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
c. Parte speciale
Nella sottozona Af2* - La Combaz, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
esistente
Altezza massima consentita
esistente
Interventi consentiti 302:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia limitatamente a quanto previsto dall’art. 52 della LR 11/98 - nuovo impianto
(esclusivamente autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici e simili interrati 303) - infrastrutture e
servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere - ampliamento in elevazione per adeguare
l’altezza netta dei piani abitativi esistenti - ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla
legge 304 - piccole demolizioni funzionali agli interventi - mutamento di destinazione d’uso 305
(obbligatoriamente rientranti in quelle citate nella parte generale del presente articolo) pavimentazioni (esclusivamente in materiale lapideo tradizionale o asfalto) ed arredi su aree libere
(materiali consentiti: legno , pietra, ferro battuto) - pergolati, muri e recinzioni (in materiali e
tipologia tradizionali) - tettoie 306 - adeguamento alle tipologie di zona.
Art. 58 - Zone B
1. Le zone di tipo B sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali,
artigianali, commerciali turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati di cui alla lettera a) art.
22 legge 11/98, dai relativi elementi complementari o integrativi, qualunque sia l’utilizzazione in atto,
totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate.
Art. 59 Zone Ba
1. Sottozona già completamente edificata o di completamento destinata prevalentemente alla residenza. La
parte generale di ogni sottozona individua le destinazioni compatibili.
2. Ba1 Jacquemin – Ba2* Mazod – Ba3* Capoluogo – Ba4* Champagne – Ba5 La Coutaz – Ba6* Plane
(Castello) – Ba7* Plane Ovest – Ba8* Plane Est – Ba9* Les Plantayes Sud – Ba10* Les Plantayes Est –
Ba11* Rovarey Sud – Ba12* Rovarey-Les Ronchettes – Ba13* Mandollaz Sud – Ba14* Mandollaz Ovest
– Ba15* Vécèlaz – Ba16* Arlian – Ba17* Marsan Est – Ba18* Marsan Nord – Ba19* Marsan Ovest –
Ba20 Petit-Fénis est - Ba21 Petit-Fénis Ovest - Ba22 Blavy – Ba23 Lignan.
a Parte generale
Le sottozone Ba1…23 sono destinate prevalentemente alla residenza, , sono comunque compatibili
con le sottozone le attività direzionali, commerciali non superiori a 150 m2, ricettive 307 non superiori
ai 500 m2 e artigianali 308 non superiori a 150 m2 non costituenti disturbo e inquinamento. Più
precisamente sono consentite le seguenti attività artigianali: alimentazione (erboristerie – gelatieri –
302
303
Gli interventi sul singolo fabbricato dipendono dalla classificazione dello stesso.
gli interventi di nuovo impianto, non devono comportare modificazioni all’andamento del terreno naturale attraverso riporti di terreno
o costruzione di muri di contenimento.
304
lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98
305
306
307
artt. 73 e 74 LR 11/98
Alle condizioni di cui alla DGR 2515/99, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera f), e all’art 98 delle presenti norme.
Oltre alle attività regolamentate dall’art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984, 33 (aziende alberghiere), sono consentite attività di
ristorazione, bar e affini oltre che quelle relative all’agriturismo, sono consentite altresì le attività extra-alberghiere di cui alla legge
11/96.
308
L’elenco delle categorie fa riferimento a quelle riconosciute dalla confartigianato.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
panificatori – pasta fresca – pasticceri ) – artistico (ceramica – orafi argentieri orologiai o similari –
restauro) – benessere (acconciatori – estetica – odontotecnici) – comunicazione e servizi innovativi
(copisterie eliografie legatorie – fotografie e videoperatori – grafici) – moda (abbigliamento –
calzaturieri – calzettieri – lavanderie – occhialerie – sarti).
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba1 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba2* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba3* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba4* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba5 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba6* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba7* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba8* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba9* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba10* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba11* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba12* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
m2/m2
Densità fondiaria
0,30
=
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba13* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba14* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba15* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
Studio Oberto&Siddi associati – Aosta – [email protected] - www.oesa.it - Studio di architettura Varetti – Aosta - [email protected]
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba16* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba17* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba18* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all'art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba19* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba20 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba21 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all'art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba22 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all'art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ba23 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno
2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di parcheggio pari a 1
m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
Art. 60 Zone BbV4 - V8
1. Sottozona già completamente edificata o di completamento destinata prevalentemente alle
attività artigianali. La parte generale di ogni sottozona individua le destinazioni compatibili.
2.
Bb1* – Bb2*– Bb3 – Bb4* – Bb5*
a. Parte generale
Le sottozone Bb1*, Bb2* e Bb4* sono destinate prevalentemente alle attività artigianali e
marginalmente anche ad attività commerciali.
Le sottozone Bb3 e Bb5* sono destinate esclusivamente alle attività artigianali.
La destinazione residenziale è condizionata alle prescrizioni previste nelle parti speciali.
b. Parte speciale
Nella sottozona Bb1*, Bb2* e Bb4* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Rapporto di copertura
1/3
Altezza massima consentita esistente, per la nuova edificazione
7,80
m
L’altezza non comprende le strutture tecniche strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività
artigianale, per le quali potranno essere accettate altezze maggiori.
E’ consentita la realizzazione di massimo due unità abitative non superiori a 100 m2 l’una di
superficie lorda abitabile, se l’attività artigianale è superiore ai 400 m2 di superficie lorda agibile,
fatte salve le situazioni in cui esiste già una unità regolarmente concessionata anche superiore ai
100 m2 nel qual caso è possibile realizzare comunque la seconda unità di 100 m2 lordi, purché
questo non costituisca sottrazione alla superficie produttiva dell’azienda.V4
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 20% della superficie fondiaria detratta
della superficie coperta.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 1 parcheggio ogni 50 m2 di superficie lorda
agibile di attività artigianale/commerciale e di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno 2
esterni.
L’approvazione di nuovi strumenti urbanistici di dettaglio che consentono la realizzazione di
interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica tali da investire una superficie
territoriale di almeno 3 ettari o da comportare l’insediamento di un numero di addetti non inferiore
a 150 è subordinata alle seguenti determinazioni:
a. accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, munita – per gli insediamenti generatori di
intenso traffico pesante – di adeguate derivazioni da strade statali;
b. parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne sia esterne.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m.
Interventi consentiti:
– Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quello di cui al punto 19.
b. Parte speciale
Nella sottozona Bb3 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Rapporto di copertura
1/3
Altezza massima consentita
7,80 M
______________________________________
V4
V8
Articolo modificato con Variante non sostanziale n. 4 approvata dal C.C. con deliberazione n. 06 del 29.01.2009.
Articolo modificato con Variante non sostanziale n. 8 approvata dal C.C. con deliberazione n. 12 del 01.04.2010.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
E’ consentita la realizzazione di massimo due unità abitative non superiori a 100 m2 l’una di
superficie lorda abitabile, se l’attività artigianale è superiore ai 400 m2 di superficie lorda agibile,
fatte salve le situazioni in cui esiste già una unità regolarmente concessionata anche superiore ai
100 m2 nel qual caso è possibile realizzare comunque la seconda unità di 100 m2 lordi, purché
questo non costituisca sottrazione alla superficie produttiva dell’azienda.V8
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 20% della superficie fondiaria detratta
della superficie coperta.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 1 parcheggio ogni 50 m2 di superficie lorda
agibile di attività artigianale e di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno 2 esterni.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quello di cui al punto 19.
b. Parte speciale
Nella sottozona Bb5* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Rapporto di copertura
1/3
Altezza massima consentita
7,80 m
E’ consentita la realizzazione di massimo due unità abitative non superiori a 100 m2 l’una di
superficie lorda abitabile, se l’attività artigianale è superiore ai 400 m2 di superficie lorda agibile,
fatte salve le situazioni in cui esiste già una unità regolarmente concessionata anche superiore ai
100 m2 nel qual caso è possibile realizzare comunque la seconda unità di 100 m2 lordi, purché
questo non costituisca sottrazione alla superficie produttiva dell’azienda.V8
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 1 parcheggio ogni 50 m2 di superficie lorda
agibile di attività artigianale e di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno 2 esterni.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quello di cui al punto 19.
Art. 61 Zone Bd
1. Sottozona già completamente edificata o di completamento destinata prevalentemente alle
attività ricettive turistiche. La parte generale di ogni sottozona individua le destinazioni
compatibili.
2. Bd1* – La Plantaz
a. Parte generale
La sottozona Bd1* – La Plantaz, è destinata esclusivamente ricettività alberghiera.309
Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 47, comma 6, delle presenti norme.
b. Parte speciale
Nella sottozona Bd1* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Ampliamento della superficie attuale non superiore al 20% della stessa
Altezza massima consentita
attuale
La dotazione di parcheggi deve soddisfare la seguente condizione: 1 parcheggio per ogni camera e
1 ogni 10 m2 di ristorante, i posti macchina possono essere ricavati anche nei piani interrati.
309
V8
Attività definite dall’art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33
Articolo modificato con Variante non sostanziale n. 8 approvata dal C.C. con deliberazione n. 12 del 01.04.2010.
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Norme Tecniche di Attuazione
_________
La superficie minima a verde in piena terra non deve essere inferiore al 10% della superficie
fondiaria.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 8, 15, 16, 17.
Art. 62– ZONE Be V5
1. Sottozona già completamente edificata o di completamento destinata ad attività varie. La parte
generale di ogni sottozona individua le destinazioni compatibili.
2. Be1* La Bâtise – Be2* Champagne
a. Parte generale
Le sottozone Be1* e Be2* sono destinate prevalentemente ad usi ed attività produttive artigianali
o industriali, di interesse prevalentemente locale.
La destinazione residenziale è condizionata alle prescrizioni previste nella parte speciale.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Be1* e Be2* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Rapporto di copertura
1/3
Altezza massima consentita esistente, per la nuova edificazione
7,80 m
L’altezza non comprende le strutture tecniche strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività
artigianale, per le quali potranno essere accettate altezze maggiori.
È consentita la realizzazione di massimo due unità abitative non superiori complessivamente a 100
m2 di superficie lorda abitabile, se l’attività artigianale è superiore a 400 m2 di superficie lorda
agibile, fatte salve le situazioni in cui esiste già una unità regolarmente concessionata anche
superiore ai 100 m2 nel qual caso è possibile realizzare comunque la seconda unità di 100 m2 lordi,
purché questo non costituisca sottrazione alla superficie produttiva dell’azienda.
E’ consentita la realizzazione di una zona commerciale, nell’ambito dell’attività artigianale
(quest’ultima deve comunque superare i 400 m2 di superficie lorda agibile) non superiore al 10%
della superficie artigianale e comunque con una superficie massima di 150 m2 comprendenti la
superficie commerciale propriamente detta e superfici accessorie (magazzini, servizi, vetrine,
ecc…).
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 20% della superficie fondiaria detratta
della superficie coperta.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 1 parcheggio ogni 50 m2 di superficie lorda
agibile di attività artigianale/industriale e di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno 2
esterni.
L’approvazione di nuovi strumenti urbanistici di dettaglio che consentono la realizzazione di
interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica tali da investire una superficie
territoriale di almeno 3 ettari o da comportare l’insediamento di un numero di addetti non inferiore
a 150 è subordinata alle seguenti determinazioni:
a. accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, munita – per gli insediamenti generatori di
intenso traffico pesante – di adeguate derivazioni da strade statali;
b. parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne sia esterne.
V5
Articolo modificato con Variante non sostanziale n. 5 approvata dal C.C. con deliberazione n. 06 del 29.01.2009.
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Norme Tecniche di Attuazione
_________
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
– Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quello di cui al punto 19.
Art. 63 - Zone C
1. Le zone di tipo C sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente
edificate, da infrastrutture, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali,
artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari.
2. La modalità attuativa a PUD è obbligatoria per i nuovi insediamenti individuati in aree di nuova
espansione e in assenza di urbanizzazione.
Art. 64 Zone Ca
1. Sottozona totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% delle superficie fondiaria di
zona) destinate prevalentemente alla residenza. La parte generale di ogni sottozona individua le
destinazioni compatibili.
3. Ca1 Champagne – Ca2 Champagne – Ca3* Capoluogo Sud – Ca4 Capoluogo Sud-Est – Ca5
Plane Sud – Ca6* Rovarey – Ca7* Plaisant – Ca8* Fognier – Ca9* Messigné – Ca10* Tolasèche
– Ca11 Blavy Ovest – Ca12 Clémensod – Ca13 Vénoz.
a. Parte generale
Le sottozone Ca1...8, Ca10…13 sono destinate prevalentemente alla residenza, , sono comunque
compatibili con le sottozone le attività direzionali, commerciali non superiori a 150 m2, ricettive 310
non superiori ai 500 m2 e artigianali non superiori a 150 m2 non costituenti disturbo e
inquinamento. Più precisamente sono consentite le seguenti attività artigianali: alimentazione
(erboristerie – gelatieri – panificatori – pasta fresca – pasticceri ) – artistico (ceramica – orafi
argentieri orologiai o similari – restauro) – benessere (acconciatori – estetica – odontotecnici) –
comunicazione e servizi innovativi (copisterie eliografie legatorie – fotografie e videoperatori –
grafici) – moda(abbigliamento – calzaturieri – calzettieri – lavanderie – occhialerie – sarti).
b. Parte speciale
Nelle sottozone Ca1 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui
almeno 2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di
parcheggio pari a 1 m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
310
Oltre alle attività regolamentate dall’art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984, 33 (aziende alberghiere), sono consentite attività di
ristorazione, bar e affini oltre che quelle relative all’agriturismo, sono consentite altresì le attività extra-alberghiere di cui alla legge
11/96.
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_________
c. Parte speciale
Nelle sottozone Ca2 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui
almeno 2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di
parcheggio pari a 1 m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
d. Parte speciale
Nelle sottozone Ca3* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui
almeno 2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di
parcheggio pari a 1 m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
e. Parte speciale
Nelle sottozone Ca4 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui
almeno 2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di
parcheggio pari a 1 m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
f. Parte speciale
Nelle sottozone Ca5 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui
almeno 2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di
parcheggio pari a 1 m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
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_________
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
g. Parte speciale
Nelle sottozone Ca6* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui
almeno 2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di
parcheggio pari a 1 m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
h. Parte speciale
Nelle sottozone Ca7* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui
almeno 2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di
parcheggio pari a 1 m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
i. Parte speciale
Nelle sottozone Ca8* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui
almeno 2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di
parcheggio pari a 1 m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
j. Parte speciale
Nelle sottozone Ca10* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
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Norme Tecniche di Attuazione
_________
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui
almeno 2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di
parcheggio pari a 1 m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
k. Parte speciale
Nelle sottozone Ca11 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria 0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui
almeno 2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di
parcheggio pari a 1 m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
l. Parte speciale
Nelle sottozone Ca12 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui
almeno 2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di
parcheggio pari a 1 m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
m. Parte speciale
Nelle sottozone Ca13 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui
almeno 2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di
parcheggio pari a 1 m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
4. Ca9* Messigné (Vincolo archeologico)
a. Parte generale
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
La sottozona Ca9* è destinata prevalentemente alla residenza, , sono comunque compatibili con
la sottozona le attività direzionali, commerciali non superiori a 150 m2, ricettive 311 non superiori
ai 500 m2 e artigianali non superiori a 150 m2 non costituenti disturbo e inquinamento. Più
precisamente sono consentite le seguenti attività artigianali: alimentazione (erboristerie – gelatieri
– panificatori – pasta fresca – pasticceri ) – artistico (ceramica – orafi argentieri orologiai o similari
– restauro) – benessere (acconciatori – estetica – odontotecnici) – comunicazione e servizi
innovativi (copisterie eliografie legatorie – fotografie e videoperatori – grafici) – moda
(abbigliamento – calzaturieri – calzettieri – lavanderie – occhialerie – sarti).
Tale zona è sottoposta al vincolo archeologico e quindi da considerarsi solo potenzialmente
edificabile; è infatti obbligo segnalare qualsiasi intervento alla Direzione tutela beni paesaggistici e
architettonici che vigilerà gli scavi e a suo insindacabile parere potrà sospendere i lavori o
intraprendere altre iniziative volte alla conservazione e alla tutela dei beni archeologici.
b. Parte speciale
Nella sottozona Ca9* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
7,80
=
m
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 10% della superficie fondiaria.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui
almeno 2 esterni. Relativamente alle attività non residenziali è richiesta una superficie di
parcheggio pari a 1 m2 ogni 3 m2 di superficie lorda agibile.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
Art. 65 Zone CbV8
1. Sottozona totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% delle superficie fondiaria di zona)
destinate prevalentemente alle attività artigianali. La parte generale di ogni sottozona individua le
destinazioni compatibili.
2. Cb1 Mazod – Cb2 Petit-Fénis Sud – Cb3 Petit-Fénis Nord
a. Parte generale
Le sottozone Cb1...3 sono destinate esclusivamente alle attività artigianali di cui alla classificazione
della Legge regionale.
b. Parte speciale
Nella sottozona Cb1 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Rapporto di copertura
1/3
Altezza massima consentita
7,80 m
E’ consentita la realizzazione di massimo due unità abitative non superiori a 100 m2 l’una di
superficie lorda abitabile, se l’attività artigianale è superiore ai 400 m2 di superficie lorda agibile,
fatte salve le situazioni in cui esiste già una unità regolarmente concessionata anche superiore ai
100 m2 nel qual caso è possibile realizzare comunque la seconda unità di 100 m2 lordi, purché
questo non costituisca sottrazione alla superficie produttiva dell’azienda.
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 20% della superficie fondiaria detratta
della superficie coperta.
311
Oltre alle attività regolamentate dall’art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984, 33 (aziende alberghiere), sono consentite attività di
ristorazione, bar e affini oltre che quelle relative all’agriturismo, sono consentite altresì le attività extra-alberghiere di cui alla legge
11/96.
V8
Articolo modificato con Variante non sostanziale n. 8 approvata dal C.C. con deliberazione n. 12 del 01.04.2010.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 1 parcheggio ogni 50 m2 di superficie
lorda agibile di attività artigianale e di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno 2
esterni. La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quello di cui al punto 19.
b. Parte speciale
Nella sottozona Cb2 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Rapporto di copertura
1/3
Altezza massima consentita
7,80 m
E’ consentita la realizzazione di massimo due unità abitative non superiori a 100 m2 l’una di
superficie lorda abitabile, se l’attività artigianale è superiore ai 400 m2 di superficie lorda agibile,
fatte salve le situazioni in cui esiste già una unità regolarmente concessionata anche superiore ai
100 m2 nel qual caso è possibile realizzare comunque la seconda unità di 100 m2 lordi, purché
questo non costituisca sottrazione alla superficie produttiva dell’azienda.
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 20% della superficie fondiaria detratta
della superficie coperta.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 1 parcheggio ogni 50 m2 di superficie lorda
agibile di attività artigianale e di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno 2 esterni.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quello di cui al punto 19.
b. Parte speciale
Nella sottozona Cb3 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Rapporto di copertura
1/3
Altezza massima consentita
7,80 m
E’ consentita la realizzazione di massimo due unità abitative non superiori a 100 m2 l’una di
superficie lorda abitabile, se l’attività artigianale è superiore ai 400 m2 di superficie lorda agibile,
fatte salve le situazioni in cui esiste già una unità regolarmente concessionata anche superiore ai
100 m2 nel qual caso è possibile realizzare comunque la seconda unità di 100 m2 lordi, purché
questo non costituisca sottrazione alla superficie produttiva dell’azienda.
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 20% della superficie fondiaria detratta
della superficie coperta.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 1 parcheggio ogni 50 m2 di superficie lorda
agibile di attività artigianale e di 3 posti auto per ogni unità abitativa di cui almeno 2 esterni.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quello di cui al punto 19.
Art. 66 Zone Cd
1. Sottozona totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% delle superficie fondiaria di zona)
destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche. La parte generale di ogni sottozona individua
le destinazioni compatibili.
2. Cd1 – Lignan, Cd2 – Saquignod
a. Parte generale
La sottozona Cd1 – Lignan, Cd2 – Saquignod, è destinata esclusivamente ad ospitare alberghi
propriamente detti. 312
312
Art. 2 legge regionale 6 luglio 1984, n. 33
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
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La nuova edificazione dovrà garantire il passaggio delle pista di sci nordico, anche attraverso degli
spostamenti di quest’ultima, che non ne pregiudichino però l’operatività.
Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 47, comma 6, delle presenti norme.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Cd1 – Lignan, Cd2 – Saquignod, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0.30
=
m2/m2
Altezza massima consentita
12
=
m
Superficie del lotto destinata a verde in piena terra (non consentiti interrati) = 1/2
La struttura alberghiera potrà fornire servizio bar e ristorazione e una superficie lorda abitabile,
non superiore al 10% di quella destinata all’albergo propriamente detto, potrà essere destinata al
commercio. Queste attività (bar, ristorante e commercio) potranno essere destinate anche al
pubblico non alloggiato in albergo, ma dovranno far parte integrante della struttura alberghiera.
Non potranno essere assentite richieste per la realizzazione della sola parte commerciale o di
ristorazione/bar. Il documento di abitabilità/agibilità dovrà essere unico per la struttura alberghiera
– commerciale - ristorazione.
Il titolo abilitativo per l’edificazione potrà essere rilasciato a condizione che si stipuli una
convenzione che imponga un vincolo ventennale di mantenimento di destinazione d’uso per la
parte di albergo propriamente detto. Tale vincolo dovrà essere trascritto, a spese del
concessionario, alla conservatoria dei registri immobiliari.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1, ad eccezione di quelli di cui ai punti 15, 16, 17.
c. Tipologia
La tipologia costruttiva e volumetrica deve uniformarsi a quella presente nella zona e più
precisamente deve adottare forme e composizioni che ricordino i nuclei storici limitrofi. Le falde
dovranno essere orientate secondo la direzione prevalente di quelli presenti nel villaggio più vicino.
I singoli fabbricati possono essere adiacenti, ma comunque riconoscibili nella loro unitarietà, e
singolarmente non potranno superare i 1200 m3 calcolati come volume lordo comprensivo della
copertura, anche in presenza di sottotetti non abitabili.
d. Materiali
I materiali consentiti per la realizzazione esterna sono i seguenti:
- legno (colore e qualità tradizionali in riferimento agli usi prevalenti del villaggio più vicino), il
singolo prospetto deve contenere (esclusa la copertura) non più del 50% di detto materiale;
- pietra (colore, qualità e pezzatura tradizionali in riferimento agli usi prevalenti del villaggio più
vicino)
- intonaco (colore e qualità tradizionali in riferimento agli usi prevalenti del villaggio più vicino), il
singolo prospetto deve contenere non più del 20% di detto materiale;
La struttura di copertura deve essere in legno con tipologia e materiale tradizionali (non sono
consentite coperture in calcestruzzo armato o altri materiali ricoperti di legno).
La pendenza delle falde (obbligatoriamente 2 per ogni singolo fabbricato) deve essere compresa fra
il 35 e il 45 % .
Ogni singola unità alberghiera può essere servita da una sola strada asfaltata che conduce ai
parcheggi esterni e sotterranei, l’ulteriore viabilità dovrà essere pavimentata con materiali lapidei di
pezzatura e qualità tradizionali.
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Norme Tecniche di Attuazione
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Le recinzioni dovranno esser esclusivamente in legno con tipologie tradizionali già presenti in zona.
Art. 67 - Zone CeV9
1. Sottozona totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% delle superficie fondiaria di zona)
destinate alle attività varie. La parte generale di ogni sottozona individua le destinazioni compatibili.
2. Ce1 - Capoluogo Sud
a. Parte generale
La sottozona Ce1 – è destinata prevalentemente alla costruzione di strutture sportive.
b. Parte speciale
Nella sottozona Ce1 – si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
E’ consentita l’edificazione di un fabbricato a servizio delle strutture sportive di superficie lorda
abitabile/agibile di 200 m2 di cui 1/3 potrà essere destinata a bar.
E’ consentito l’impiego di coperture amovibili, per l’esclusiva protezione invernale.
Altezza massima consentita
=
7,50 m
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1.
3. Ce2 - Capoluogo Sud
a. Parte generale
La sottozona Ce1 – è destinata alla costruzione di un autolavaggio, di un impianto di distribuzione
carburanti ad uso pubblico ed attività complementari.
b. Parte speciale
Nella sottozona Ce2 – si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
E’ consentita l’edificazione di un impianto di autolavaggio, di un impianto di distribuzione
carburanti ad uso pubblico ed attività complementari.. La superficie coperta non potrà superare il
rapporto di 1/3.
Altezza massima consentita, compresa la copertura
= 7.5 m
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11, comma 1.
Art. 68 - Zone D
1.
Le zone di tipo D sono le parti di territorio comunale destinate ad attvità industriali
2. La modalità attuativa a PUD è obbligatoria per i nuovi insediamenti individuati in aree di nuova
espansione e in assenza di urbanizzazione.
V9
Articolo modificato con Variante non sostanziale n. 9 approvata dal C.C. con deliberazione n. 13 del 01.04.2010.
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Norme Tecniche di Attuazione
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Art. 69 Zone Da
1. Sottozone completamente edificate o di completamento destinate ad attività industriali.
2. Da1* Le Îles
a. Parte generale
La sottozona Da1* è destinata esclusivamente alle attività industriali.
a. Parte speciale
Nella sottozona Da1* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
– Rapporto di copertura
1/3
– Altezza massima consentita esistente, per la nuova edificazione
7,80 m.
L’altezza non comprende le strutture tecniche strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività
artigianale, per le quali potranno essere accettate altezze maggiori.
La superficie a verde, in piena terra, deve essere minimo il 20% della superficie fondiaria detratta
della superficie coperta.
La dotazione minima di parcheggio deve essere di 1 parcheggio ogni 50 m2 di superficie lorda
agibile di attività industriale.
L’approvazione di nuovi strumenti urbanistici di dettaglio che consentono la realizzazione di
interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica tali da investire una superficie
territoriale di almeno 3 ettari o da comportare l’insediamento di un numero di addetti non inferiore a
150 è subordinata alle seguenti determinazioni:
a. accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, munita – per gli insediamenti generatori di intenso
traffico pesante – di adeguate derivazioni da strade statali;
b. parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne sia esterne.
La distanza minima dal confine è di 5 m, salvo deroga di cui all’art. 106 bis.
La distanza minima fra fabbricati è di 10 m
Interventi consentiti:
Tutti gli interventi di cui all’art. 11 comma 1, ad eccezione di quello di cui al punto 19.
Art. 70 - Zone E
1.
Le zone di tipo E sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate,
destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili.
2. La realizzazione di serre è consentita, solo nelle zone Eg e alle seguenti condizioni:
a. le serre oltre i 50 m2 dovranno ottenere il giudizio di razionalità da parte dell’Assessorato
regionale competente in materia agro-silvo-pastorale;
b. le serre fino a 50 m2 non potranno essere realizzate su superifici unitarie di terreni di proprietà
inferiori a 3000 m2 ;
c. le serre potranno avere altezza massima, misurata all’estradosso del punto più alto della
copertura, di metri 5;
d. la superificie planimetrica per ogni serra non potrà superare i m2 300 e la distanza minima fra
due serre dovrà essere di 3 metri.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
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3. I magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti
per la loro trasformazione potranno essere realizzati esclusivamente nelle zone Eg e dovranno
ottenere il giudizio di razionalità da parte dell’Assessorato regionale competente in materia agrosilvo-pastorale e dovranno rispettare le seguenti condizioni:
a. la superificie di ogni fabbricato non potrà superare i 300 m2 e la distanza fra gli stessi non potrà
essere inferiore ai 10 metri;
b. l’altezza massima dei fabbricati non potrà superare i 7 metri, calcolati all’estradosso del punto più
alto della copertura.
c. tutti gli interventi dovranno essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle tipologie
tradizionali.
4. La pratica dell’allevamento e di conseguenza delle strutture agricole complementari ad esso, è
regolamentato dai seguenti articoli e comunque è consentito esclusivamente di tipo ovino e bovino.
5. Su tutto il territorio comunale sono consentite la coltivazioni specializzate che abbiano carattere
esclusivamente tradizionale.
6. Nelle zone Eg il sottosuolo delle aree destinate a servizi (parcheggi e ricreazione) potrà essere
edificato, anche da privati, a condizione che venga stipulata una convenzione con l’Amministrazione
comunale.V2
Art. 71 - Zone
Ea
1. Sottozone di alta montagna; sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o
caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna. La parte generale di ogni sottozona
definisce gli usi e le destinazioni compatibili. Tale sottozona è destinata ad individuare parti di
territorio molto particolari in cui l’attività edilizia-urbanistica è limitata alla realizzazione di rifugi,
bivacchi, impianti ed infrastrutture legate alle piste di sci, consente una opportuna corrispondenza con
gli indirizzi previsti dal comma 1, dell’articolo 11, del PTP 313.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina
degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
3. Ea
a. Parte generale
Le sottozone Ea sono caratterizzate dalla conservazione delle risorse per usi e attività di tipo
naturalistico, sono consentiti interventi di restituzione, riqualificazione limitatamente alle
attrezzature per l’escursionismo e l’alpinismo, a condizione che essi non presentino aumenti dei
carichi
ambientali, degli effetti di disturbo e dei fattori di inquinamento in termini incompatibili con le
capacità di sopportazione dei siti e con gli equilibri ecologici. Queste verifiche dovranno
avvenireattraverso uno Studio di Impatto ambientale (SIA).
313
NAPTP Art. 11 Articolo 11: Sistema delle aree naturali: sottosistemi dell’alta montagna e delle altre aree naturali
Nel sottosistema dell’alta montagna l’indirizzo caratterizzante è costituito dalla conservazione (CO) delle risorse per usi ed attività di
tipo naturalistico (N1); sono inoltre ammessi interventi:
a) di restituzione (RE), per usi e attività di tipo: A1, limitatamente alle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi e alla silvicoltura;
S3, limitatamente allo sci alpino; U2, limitatamente all’escursionismo e all’alpinismo; U3, limitatamente alle attività inerenti alla
conduzione degli alpeggi e alla silvicoltura;
di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S3, limitatamente allo sci alpino; U2;
di trasformazione (TR1 e TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: S3, limitatamente allo sci alpino; U2, limitatamente
alle attrezzature per l’escursionismo, l’alpinismo e lo sci alpino.
V2
Comma aggiunto con Variante non sostanziale n. 2 approvata dal C.C. con deliberazione n. 48 del 25.07.2008.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
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b. Parte speciale
Nelle sottozone Ea1, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. conservazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
b. riqualificazione delle strutture presenti inerenti l’alpinismo e l’escursionismo, senza possibilità di
variazione di destinazione d’uso.
Nelle sottozone Ea2, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. conservazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
b. riqualificazione delle strutture presenti inerenti l’alpinismo e l’escursionismo, senza possibilità di
variazione di destinazione d’uso.
Nelle sottozone Ea3, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. conservazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
b. riqualificazione delle strutture presenti inerenti l’alpinismo e l’escursionismo, senza possibilità di
variazione di destinazione d’uso.
Nelle sottozone Ea4, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. conservazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
b. riqualificazione delle strutture presenti inerenti l’alpinismo e l’escursionismo, senza possibilità di
variazione di destinazione d’uso.
Nelle sottozone Ea5, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. conservazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
b. riqualificazione delle strutture presenti inerenti l’alpinismo e l’escursionismo, senza possibilità di
variazione di destinazione d’uso.
Nelle sottozone Ea6, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. conservazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
b. riqualificazione delle strutture presenti inerenti l’alpinismo e l’escursionismo, senza possibilità di
variazione di destinazione d’uso.
Nelle sottozone Ea7, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. conservazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
b. riqualificazione delle strutture presenti inerenti l’alpinismo e l’escursionismo, senza possibilità di
variazione di destinazione d’uso.
Nelle sottozone Ea8, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
c. conservazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
d. riqualificazione delle strutture presenti inerenti l’alpinismo e l’escursionismo, senza possibilità di
variazione di destinazione d’uso.
Art. 72 - Zone Eb
1. Sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in prevalenza a
pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a
pascolo. Di seguito sono state definiti gli usi e le destinazioni compatibili. La parte speciale di ogni
sottozona individua i pascoli differenziandoli tra quelli per cui è previsto il mantenimento da quelli per
cui si prevede potenziamento e trasformazione al fine di tradurre gli indirizzi previsti dall’art. 12 e 31 del
PTP 314. I pascoli dove si prevede potenziamento e trasformazione sono da considerarsi di particolare
interesse agricolo od agro-silvo pastorale, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell’’art. 14 della L.R.
11/98.
314
Art. 12 Sistema dei pascoli, Art. 31 Pascoli
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Norme Tecniche di Attuazione
_________
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli
ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
a. Parte generale
L’indirizzo caratterizzante è il mantenimento delle risorse del paesaggio, per usi ed attività inerenti
alla conduzione degli alpeggi.
Sono consentiti i seguenti interventi:
a) restituzione per usi e attività di tipo: agricolo o forestale o inerenti all’uso e alla conduzione degli
alpeggi - sportivo, ricreativo, turistico e del tempo libero – abitativo rurale
b) riqualificazione per usi e attività residenziali temporanee rurali ed attività ricettive, comprese le
attrezzature e i servizi ad esse connessi di carattere turistico, escursionistico e sportivo, e per usi e
attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero;
c) trasformazione volte alla modificazione, al potenziamento o al completamento di insediamenti o di
altri complessi infrastrutturali o di usi in atto, con limitati aumenti dei carichi urbanistici o ambientali
a condizione di approvazione di un PUD e solo per le attrezzature per l’escursionismo, l’alpinismo e
lo sci nordico;
d) trasformazione volte alla modificazione, al potenziamento o al completamento di insediamenti o
di altri complessi infrastrutturali o di usi in atto, con limitati aumenti dei carichi urbanistici o
ambientali a condizione di approvazione di un PUD, limitatamente alle attività inerenti la conduzione
degli alpeggi e lo sci nordico;
e) trasformazione volta alla realizzazione di nuovi insediamenti condizionata dall’approvazione di un
PUD e limitatamente alla conduzione degli alpeggi, alle attrezzature per l’escursionismo, l’alpinismo
e lo sci nordico;
f) la ricostruzione di alpeggi dovrà essere attuata prioritariamente attraverso il recupero delle
strutture esistenti.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Eb1, Bornéillon, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. mantenimento della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
Nelle sottozone Eb2*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a) mantenimento della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
Nelle sottozone Eb3*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
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Norme Tecniche di Attuazione
_________
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a) mantenimento della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
Nelle sottozone Eb4*, Tsa de Fontaney, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. mantenimento della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
Nelle sottozone Eb5*, Verney, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. mantenimento della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale.
Nelle sottozone Eb6*, Valochère, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
=
0,005
Densità fondiaria
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
=
0,2
m2/m2
Interventi consentiti:
a. riqualificazione dei fabbricati legati alle attività agro-silvo-pastorali, detta riqualificazione non
può prescindere dalla riqualificazione e dal recupero dei pascoli annessi. E’ altresì consentito, in
caso di necessità, l’adeguamento delle infrastrutture.
Nelle sottozone Eb7*, Orcey, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,005
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
=
0,2
m2/m2
Interventi consentiti:
a. riqualificazione dei fabbricati legati alle attività agro-silvo-pastorali, detta riqualificazione non può
prescindere dalla riqualificazione e dal recupero dei pascoli annessi. E’ altresì consentito, in caso di
necessità, l’adeguamento delle infrastrutture: per adeguamento si intende la realizzazione di
modifiche alle infrastrutture comportanti anche eventuali ampliamenti atti a consentire un utilizzo
razionale degli alpeggi.
Nelle sottozone Eb8*, Chavalary, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
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- 98 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Densità fondiaria
=
0,005 m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,80
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
=
Interventi consentiti:
a. riqualificazione dei fabbricati legati alle attività agro-silvo-pastorali,. E’ altresì consentito, in caso
di necessità, l’adeguamento delle infrastrutture: per adeguamento si intende la realizzazione di
modifiche alle infrastrutture comportanti anche eventuali ampliamenti atti a consentire un
utilizzo razionale degli alpeggi.
Nelle sottozone Eb9*, Beauregard, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,005 m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
=
0,2
m2/m2
Interventi consentiti:
a. riqualificazione dei fabbricati legati alle attività agro-silvo-pastorali, detta riqualificazione non può
prescindere dalla riqualificazione e dal recupero dei pascoli annessi. E’ altresì consentito, in caso di
necessità, l’adeguamento delle infrastrutture: per adeguamento si intende la realizzazione di
modifiche alle infrastrutture comportanti anche eventuali ampliamenti atti a consentire un utilizzo
razionale degli alpeggi.
Nelle sottozone Eb10*, Tsa de Chavalary, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,005 m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,80
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
=
Interventi consentiti:
a. riqualificazione dei fabbricati legati alle attività agro-silvo-pastorali,. E’ altresì consentito, in caso
di necessità, l’adeguamento delle infrastrutture.
Nelle sottozone Eb11*, Le Rezze si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. mantenimento della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
b. ripristino dei fabbricati diroccati esistenti.
Nelle sottozone Eb12*, Tsa de Champagne, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
=
0,005 m2/m2
Densità fondiaria
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
=
0,2
m2/m2
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- 99 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Interventi consentiti:
a. riqualificazione del fabbricato (posto a sud-est) legato alle attività agro-silvo-pastorali, detta
riqualificazione non può prescindere dalla riqualificazione e dal recupero dei pascoli annessi ai
fabbricati. E’ altresì consentito, in caso di necessità, l’adeguamento delle infrastrutture.
b. Mantenimento del fabbricato (posto a nord ovest) relativamente alla situazione attuale di tipo
agro-silvo-pastorale
Nelle sottozone Eb13*, Tsa de Vayoux, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. mantenimento della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale.
Nelle sottozone Eb14*, Luseney si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. conservazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
b. riqualificazione delle strutture presenti inerenti l’alpinismo e l’escursionismo, senza possibilità di
variazione di destinazione d’uso.
Art. 73 - Zone Ec
1. Sottozone boscate; sono costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla
conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le
aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.
La parte generale definisce gli usi e le destinazioni compatibili. Le sottozone Ec ricomprendono, al di là
dell’uso in atto, le aree che si intendono riservare al bosco in cui gli usi forestali sono preminenti e
prevalenti. Ad esse si applicano gli indirizzi di cui agli articoli 13 e 32 del PTP315. Le zone Ec sono da
considerarsi di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, ai fini di cui alla lettera d), comma 2,
dell’’art. 14 della L.R. 11/98.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli
ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
3. Ec
a. Parte generale
Le sottozone Ec sono caratterizzate dalla prevalente copertura forestale. E’ consentito il pascolo
nelle aree compatibili.
315
Art. 14 Sistema boschivo, Art. 32 Boschi e foreste.
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- 100 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Fanno parte di tali zone le aree interessate dagli incendi evidenziate nelle tavole prescrittive P4 con
le sigle INC_98 (incendio anno 1998) INC_01 (incendio anno 2001) INC_04 (incendio 2004) INC_05
(incendio 2005).
Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali
autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale.
Nelle zone Ec sono vietate le nuove edificazioni, con le eccezione di cui all’articolo relativo alle aree
boscate. Sono ammessi interventi di recupero, volti al riuso dell’esistente per destinazioni connesse
con l’esercizio esclusivo dell’agricoltura o della residenza se in atto o se documentata storicamente.
È consentito il mantenimento di Mayen e alpeggi e la realizzazione dei relativi interventi
infrastrutturali ai sensi del comma 2, lettera a), dell’art. 13 delle NA del PTP.
Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all’art. 33 della LR 11/1998, fatte
salve le verifiche e le determinazioni di cui all’art. 48 delle presenti norme.
Art. 74 - Zone Ed
1. Sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici,
siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce
di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei
3000 Kw e similari La parte generale di ogni sottozona, inoltre, individua gli usi e le destinazioni
compatibili. Sono sottozone a destinazione particolare e temporanea per le quali sempre la parte
generale di ogni sottozona prevede la futura e probabile destinazione. Le presenti norme recepiscono i
piani di settore anche in riferimento all’art. 34 del PTP 316.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli
ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
3. Ed1* Cava di inerti Chetoz
a. Parte generale
La sottozona Ed1* è caratterizzata da una attività estrattiva di inerti della quale è evidente
l’esaurimento.
b. Parte speciale
L’area dovrà essere oggetto di interventi atti alla rinaturizzazione attraverso azioni di ricomposizione
ambientale e paesistica.
La zona rinaturata dovrà sottostare alla normativa della zona Eg2*.
Interventi consentiti:
interventi di cui al comma 1, punto 27, dell’art. 11.
4. Ed2* – depuratore La Plantaz
a. Parte generale
La sottozona Ed2* è caratterizzata da una attività di depurazione
b. Parte speciale
316
Art. 34 Attività estrattive.
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- 101 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
È ammessa l’attività in atto. Qualora dismessa, l’area dovrà essere oggetto di interventi atti alla
rinaturalizzazione attraverso azioni di ricomposizione ambientale e paesistica.
La zona rinaturata dovrà sottostare alla normativa della zona Eg1*.
Interventi consentiti:
interventi di cui al comma 1, punti 1, 2, 8, 13, 18, 27, dell’art. 11.
5. Ed3* – Stoccaggio materiali in località La Plantaz
a. Parte generale
La sottozona Ed3* è caratterizzata oltre che dalla attività agricola anche da una attività temporanea di
deposito di inerti.
b. Parte speciale
È ammessa l’attività in atto.
Qualora dismessa, l’area dovrà essere oggetto di interventi atti alla rinaturizzazione attraverso azioni
di ricomposizione ambientale e paesistica.
La zona rinaturata dovrà sottostare alla normativa della zona Eg2*.
Interventi consentiti:
interventi di cui al comma 1, punto 27, dell’art. 11.
6. Ed4* – discarica Montaz Clapey Noir
a. Parte generale
La sottozona Ed4* è caratterizzata da una attività di discarica.
c. Parte speciale
È ammessa l’attività in atto. Qualora dismessa, l’area dovrà essere oggetto di interventi atti alla
rinaturalizzazione attraverso azioni di ricomposizione ambientale e paesistica.
La zona rinaturata dovrà sottostare alla normativa della zona Eg7*.
Interventi consentiti:
interventi di cui al comma 1, punto 27, dell’art. 11.
7.
Ed5* – Centrale Idroelettrica CVA
a. Parte generale
La sottozona Ed5* è caratterizzata da attività per la produzione di energia idroelettrica
b. Parte speciale
Sono consentiti interventi di manutenzione, di rinnovo e potenziamento delle attuali attrezzature
idroelettriche ivi comprese quelle in caverna, senza modificarne la destinazione d’uso.
Sul fabbricato residenziale di pertinenza sono consentiti i seguenti interventi: manutenzione
ordinaria, straordinaria restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica e
mutamento di destinazione d’uso.
8. Ed6* – depuratore (ansa delle Dora Baltea)
a. Parte generale
La sottozona Ed6* è caratterizzata da una attività di depurazione
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
b. Parte speciale
È ammessa l’attività in atto. Qualora dismessa, l’area dovrà essere oggetto di interventi atti alla
rinaturalizzazione attraverso azioni di ricomposizione ambientale e paesistica.
La zona rinaturata dovrà sottostare alla normativa della zona Eg12*.
Interventi consentiti:
interventi di cui al comma 1, punti 1, 2, 8, 13, 18, 27, dell’art. 11.
9. Ed7* – impianto tecnologico CVA (Località Saint-Clair)
a. Parte generale
La sottozona Ed7* è caratterizzata da attività inerenti la produzione di energia idroelettrica
b. Parte speciale
Sono consentiti interventi di manutenzione, di rinnovo e potenziamento delle attuali attrezzature
senza modificarne la destinazione d’uso.
Sul fabbricato residenziale di pertinenza sono consentiti i seguenti interventi: manutenzione
ordinaria, straordinaria restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica e
mutamento di destinazione d’uso.
10. Ed8 – depuratore località Gare
a. Parte generale
La sottozona Ed8 è caratterizzata da una attività di depurazione
c. Parte speciale
È ammessa l’attività in atto. Qualora dismessa, l’area dovrà essere oggetto di interventi atti alla
rinaturalizzazione attraverso azioni di ricomposizione ambientale e paesistica.
La zona rinaturata dovrà sottostare alla normativa della zona Eg14*.
Interventi consentiti:
interventi di cui al comma 1, punti 1, 2, 8, 13, 18, 27, dell’art. 11.
11. Ed9* – depuratore località Rovarey
a. Parte generale
La sottozona Ed9* è caratterizzata da una attività di depurazione
b. Parte speciale
È ammessa l’attività in atto. Qualora dismessa, l’area dovrà essere oggetto di interventi atti alla
rinaturalizzazione attraverso azioni di ricomposizione ambientale e paesistica.
La zona rinaturata dovrà sottostare alla normativa della zona Ef2.
Interventi consentiti:
interventi di cui al comma 1, punti 1, 2, 8, 13, 18, 27, dell’art. 11.
12. Ed10* – depuratore in località Les Ronchettes
a. Parte generale
La sottozona Ed10* è caratterizzata da una attività di depurazione
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
b. Parte speciale
È ammessa l’attività in atto. Qualora dismessa, l’area dovrà essere oggetto di interventi atti alla
rinaturalizzazione attraverso azioni di ricomposizione ambientale e paesistica.
La zona rinaturata dovrà sottostare alla normativa della zona Ef2.
Interventi consentiti:
interventi di cui al comma 1, punto 27, dell’art. 11.
13. Ed11* – cava di inerti in località Moraley
a. Parte generale
La sottozona Ed11* è caratterizzata da una attività estrattiva di inerti della quale è evidente
l’esaurimento.
b. Parte speciale
L’area dovrà essere oggetto di interventi atti alla rinaturizzazione attraverso azioni di ricomposizione
ambientale e paesistica.
La zona rinaturata dovrà sottostare alla normativa della zona Eg16*.
Interventi consentiti:
interventi di cui al comma 1, punto 27, dell’art. 11.
14. Ed12* – cava di marmo in località Tolasèche
a. Parte generale
La sottozona Ed12* è caratterizzata da una attività estrattiva di imarmo della quale è evidente
l’esaurimento.
b. Parte speciale
L’area dovrà essere oggetto di interventi atti alla rinaturizzazione attraverso azioni di ricomposizione
ambientale e paesistica.
La zona rinaturata dovrà sottostare alla normativa della zona Ec.
Interventi consentiti:
interventi di cui al comma 1, punto 27, dell’art. 11.
15. Ed13* – cava marmo verde Saint-Barthélemy
a. Parte generale
La sottozona Ed13* è caratterizzata da una attività estrattiva di marmo della quale è evidente
l’esaurimento.
b. Parte speciale
L’area dovrà essere oggetto di interventi atti alla rinaturizzazione attraverso azioni di ricomposizione
ambientale e paesistica.
La zona rinaturata dovrà sottostare alla normativa della zona Ec.
Interventi consentiti:
interventi di cui al comma 1, punto 27, dell’art. 11.
Art. 75 Zone Ee
1. Sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico. La parte
generale di ogni sottozona individua gli usi e le destinazioni compatibili. Dette sottozone recepiscono le
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
prescrizioni e gli indirizzi previsti dall’art. 40 del PTP 317. Tali sottozone sono da considerarsi di particolare
pregio paesaggistico, ai fini di cui alla lettera d) comma2, dell’art. 14 della legge 11/98 318.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli
ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
Nella sottozona Ee1 Moraley, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. conservazione e riqualificazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
Nella sottozona Ee2 Les Plantayes, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. conservazione e riqualificazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
Nella sottozona Ee3 Castello, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. conservazione e riqualificazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
Nella sottozona Ee4 Il Castelliere Ovest (vincolo paesaggistico), si osserveranno i seguenti limiti
urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. conservazione e riqualificazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
317
Articolo 40 - Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico
318
il comma2, dell’art. 14 della legge 11/98 recita: “Costituiscono varianti sostanziali le modifiche che attengono all’impostazione
generale del PRG e che in particolare: ...d) comportano all’interno della zona territoriale E, una modificazione alle parti di territorio
qualificato di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale;...”
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Nella sottozona Ee5 Il Castelliere Est (interesse archeologico e vincolo paesaggistico), si
osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. conservazione e riqualificazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
Nella sottozona Ee6 Planetario, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
b. conservazione e riqualificazione della situazione attuale a livello agro-silvo-pastorale
Art. 76 - Zone Ef
1. Sottozone di specifico interesse naturalistico. Dette sottozone recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi
previsti all’art. 11, comma 2, e all’art. 38 delle NA del PTP, ad eccezione delle sottozone Ef1 ed Ef6 che
recepiscono gli indirizzi previsti all’art. 14 e all’art. 35 delle NA del PTP. Tali sottozone sono da
considerarsi di particolare pregio ambientale e naturalistico, ai fini di cui alla lettera d), comma 2,
dell’art. 14 della LR 11/1998.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli
ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
Nelle sottozone Ef1 e Ef2, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. Interventi di cui al comma 1, punti 24, 25, 26, 27, dell’art. 11.
b. La riqualificazione di cui al punto 26 è da intendersi prettamente fluviale con attività di
ricostruzione della fascia arborea riparia ed attività compatibili.
Nelle sottozone Ef3, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. Interventi di cui al comma 1, punti 24, 25, 26, 27, dell’art. 11.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
b. La riqualificazione di cui al punto 26 è da intendersi prettamente fluviale con attività di
ricostruzione della fascia arborea riparia ed attività compatibili.
Nelle sottozone Ef4, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. Interventi di cui al comma 1, punti 24, 25, 26, 27, dell’art. 11.
b. La riqualificazione di cui al punto 26 è da intendersi prettamente fluviale con attività di
ricostruzione della fascia arborea riparia ed attività compatibili.
Nelle sottozone Ef5, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. Interventi di cui al comma 1, punti 24, 25, 26, 27, dell’art. 11.
b. La riqualificazione di cui al punto 26 è da intendersi prettamente fluviale con attività di
ricostruzione della fascia arborea riparia ed attività compatibili.
Nelle sottozone Ef6, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. Interventi di cui al comma 1, punti 24, 25, 26, 27, dell’art. 11.
b. La riqualificazione di cui al punto 26 è da intendersi prettamente fluviale con attività di
ricostruzione della fascia arborea riparia ed attività compatibili.
Art. 77 Zone Eg
1. Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti,
castagneti da frutto) e alle produzioni foraggiere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si
prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo. La parte generale di ogni sottozona definisce gli
usi e le destinazioni compatibili. In dette sottozone operano le prescrizioni e gli indirizzi previsti all’art.
26 del PTP 319, quelli dei sistemi ambientali in cui si situano (artt. 14,15,16, 17), nonché il comma 6
(norma cogente) dell’art. 26 NAPTP. Tali sottozone sono da considerarsi di particolare interesse agricolo
od agro-silvo-pastorale, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell’’art. 14 della L.R. 11/98.
2. Gli interventi in dette zone sono regolamentati dall’art. 48 relativo agli equilibri funzionali delle zone
agricole. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio, ad eccezione di quelli di cui all’art. 82 delle presenti
NTA, dovrà ottenere, dagli organi regionali competenti il giudizio di razionalità.
319
Articolo 26 - Aree ed insediamenti agricoli
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
3. La realizzazione di strutture riguardanti la zootecnia dovrà rispettare la distanza minima di 150 m .dal
perimetro delle zone A, B, C, D, F
4. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli
ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
a. Parte generale
L’indirizzo caratterizzante è costituito dall’esercizio dell’attività agricola e alla residenza rurale, in
particolare queste aree sono prevalentemente destinate alle colture specializzate.
Tutti gli interventi devono essere strettamente funzionali alla produzione agricola. Gli interventi, ad
eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e del risanamento conservativo,
sono da sottoporre al giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia
agricola.
Tutti gli interventi dovranno essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle tipologie
tradizionali.
b. Parte speciale
Nelle sottozone Eg1*, Eg18* e si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
–
Interventi consentiti:
a. Interventi di cui al comma 1, punti 24, 25, 26, 27, dell’art. 11.
b. La riqualificazione di cui al punto 26 è da intendersi prettamente fluviale con attività di
ricostruzione della fascia arborea riparia ed attività compatibili.
Nella sottozona Eg2*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg3*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg4*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
=
0,01
Densità fondiaria
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
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- 108 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
10
Nella sottozona Eg5*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg6* – terreni incolti, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg7*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg8*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg9*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg10*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
=
0,01
Densità fondiaria
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
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- 109 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg11*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg12*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg13*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg14*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
Nelle sottozone Eg15, Eg19*,Eg20* Eg36* e Eg62* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01 m2/ m2
Altezza massima consentita
=
7,8 m
Distanze dai confini
=
10 m
Distanza dai fabbricati
=
10 m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg16*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
=
0,01
Densità fondiaria
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
m2/m2
m
m
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- 110 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg17*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg21*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg22*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg23*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg24*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg25*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
m2/m2
m
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- 111 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Distanze dai confini
=
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
10
10
Nella sottozona Eg26*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m
m
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg27*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg28*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg29*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg30*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg31*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
m2/m2
m
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- 112 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg32*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg33*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg34*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg35*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg37*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
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- 113 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Nella sottozona Eg38*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg39*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg40*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg41*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg42*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg43*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg44*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
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- 114 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Densità fondiaria
=
Altezza massima consentita
=
Distanze dai confini
=
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad
zootecnica.
0,01
7,8
10
10
m2/m2
m
m
m
eccezione di edifici relativi alla pratica
Nella sottozona Eg45*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg46*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg47*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg48*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg49*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg50*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
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- 115 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Altezza massima consentita
=
Distanze dai confini
=
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
7,8
10
10
Nella sottozona Eg51*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg52*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg53*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg54*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg55*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg56*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
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- 116 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Altezza massima consentita
=
Distanze dai confini
=
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
7,8
10
10
m
m
m
Nella sottozona Eg57*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg58*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg59*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg60*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg61*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg63*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
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- 117 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Altezza massima consentita
=
Distanze dai confini
=
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
7,8
10
10
m
m
m
Nella sottozona Eg64*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg65*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg66*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg67*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg68*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
=
0,01
m2/m2
Densità fondiaria
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi ad eccezione di edifici relativi alla pratica
zootecnica.
Nella sottozona Eg69*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
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- 118 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Densità fondiaria
=
Altezza massima consentita
=
Distanze dai confini
=
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
0,01
7,8
10
10
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg70* – terreni incolti, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg71*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg72*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg73*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg74*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg75*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
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- 119 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Altezza massima consentita
=
Distanze dai confini
=
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
7,8
10
10
Nella sottozona Eg76*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg77*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg78*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg79*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg80*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg81*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
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- 120 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
10
Nella sottozona Eg82*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg83*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg84* – terreni incolti, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg85*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg86*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg87*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
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- 121 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg88*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg89*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg90*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg91*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg92*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg93*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
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- 122 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Nella sottozona Eg94*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg95*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg96*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg97*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg98*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg99*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg100*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
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- 123 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Altezza massima consentita
=
Distanze dai confini
=
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
7,8
10
10
Nella sottozona Eg101*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg102*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg103*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg104*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg105*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg106*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
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- 124 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Altezza massima consentita
=
Distanze dai confini
=
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
7,8
10
10
Nella sottozona Eg107*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg108*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg109*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg110*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg111*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg112*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
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- 125 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Altezza massima consentita
=
Distanze dai confini
=
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
7,8
10
10
Nella sottozona Eg113*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg114*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg115*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg116*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg117*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg118*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
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- 126 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Altezza massima consentita
=
Distanze dai confini
=
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
7,8
10
10
Nella sottozona Eg119*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg120*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg121*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento volto alla modificazione, al potenziamento e al completamento delle attività
agricole in atto.
Nella sottozona Eg122*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento volto alla modificazione, al potenziamento e al completamento delle attività
agricole in atto.
Nella sottozona Eg123*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m2/m2
m
m
m
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- 127 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Nella sottozona Eg124*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento volto alla modificazione, al potenziamento e al completamento delle attività
agricole in atto.
Nella sottozona Eg125*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg126*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg127*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg128*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg129*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
=
0,01
Densità fondiaria
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg130*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
Studio Oberto&Siddi associati – Aosta – [email protected] - www.oesa.it - Studio di architettura Varetti – Aosta - [email protected]
- 128 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Altezza massima consentita
=
Distanze dai confini
=
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
7,8
10
10
Nella sottozona Eg131*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg132*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg133*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg134* – terreni incolti, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg135*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg136*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
=
0,01
Densità fondiaria
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
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- 129 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Distanza dai fabbricati
=
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
10
Nella sottozona Eg137*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg138*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg139*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg140* – terreni incolti, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg141* – terreni incolti, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg142*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
m2/m2
m
m
m
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- 130 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg143* – terreni incolti, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg144* – terreni incolti, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg145* – terreni incolti, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg146* – terreni incolti, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg147*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m2/m2
m
m
m
Nella sottozona Eg148* – terreni incolti, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
=
0,01
m2/m2
Densità fondiaria
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
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- 131 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg149*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg150*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg151*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg152*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
Nella sottozona Eg153*, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,01
Altezza massima consentita
=
7,8
Distanze dai confini
=
10
Distanza dai fabbricati
=
10
Interventi consentiti:
qualsiasi intervento razionale alla conduzione dei fondi.
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
m2/m2
m
m
m
Art. 78 - Zone EhV6
1. Sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche,
ricreative, turistiche quali sportive e di interesse generale.
2. Le attività non agricole consentite potranno essere realizzate e gestite anche da soggetti non
necessariamente legati all’agricoltura.
3. Gli interventi in dette zone sono regolamentati dall’art. 48 relativo agli equilibri funzionali delle zone
agricole. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio, ad eccezione della manutenzione ordinaria e
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- 132 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
straordinaria, del restauro e del risanamento conservativo e di quelli di cui all’art. 96 delle presenti NTA,
dovrà ottenere, dagli organi regionali competenti il giudizio di razionalità; dovrà essere inoltre verificato
il posizionamento e la compatibilità dell’intervento rispetto alle piste di sci.
4. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli
ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
a. Parte generale Eh1...5
L’indirizzo caratterizzante è compresenza di attività agro-silvo-pastorali ed attività sportive, ricreative
e di interesse generale.
Sono ammessi interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture sportive esistenti, nonché
interventi di nuovo impianto relativamente alla destinazione sportiva, ricreativa e di interesse
generale.
b. Parte speciale Eh1…5
Nella sottozona Eh1* si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria per attività agro-silvo-pastorali
0,01 m2/m2
La densità fondiaria relativa agli interventi di tipo sportivo di interesse pubblico è definita in sede di
progettazione.
Rapporto di copertura massimo
1/3
Altezza massima consentita
10,50 m
Distanze dai confini
5 m, salvo deroga di cui all'art. 106 bis
Distanza dai fabbricati
10 m
Interventi consentiti:
a. nuovo impianto di strutture sportive o di interesse generale.
La dotazione di parcheggi deve essere commisurata alla capienza delle strutture.
Sia gli interventi sportivi sia quelli agricoli dovranno tenere conto della riqualificazione fluviale che
prevede attività di ricostituzione della fascia arborea riparia ed attività compatibili.
Nella sottozona Eh2 si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria per attività agro-silvo-pastorali
0,01 m2/m2
La densità fondiaria relativa agli interventi di tipo sportivo di interesse pubblico è definita in sede di
progettazione.
Rapporto di copertura massimo
1/3
Altezza massima consentita
10,50 m
Distanze dai confini
5 m, salvo deroga di cui all'art. 106 bis
Distanza dai fabbricati
10 m
Interventi consentiti:
a. nuovo impianto di strutture sportive o di interesse generale.
La dotazione di parcheggi deve essere commisurata alla capienza delle strutture.
Nella sottozona Eh3* - Ippoterapia, sport tradizionali, ippodromo - si osserveranno i seguenti limiti
urbanistici:
Densità fondiaria per attività agro-silvo-pastorali
0,01 m2/m2
La densità fondiaria relativa agli interventi di tipo sportivo di interesse pubblico è definita in sede di
progettazione.
Rapporto di copertura massimo
1/3
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- 133 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Altezza massima consentita
10,50 m
Distanze dai confini
5 m, salvo deroga di cui all'art. 106 bis
Distanza dai fabbricati
10 m
Interventi consentiti:
a. manutenzione ordinaria, straordinaria restauro, ristrutturazione edilizia, ampliamento e
sopraelevazione (nell’ambito delle altezze e del rapporto di copertura massimi), nuovo
impianto di strutture sportive o di interesse generale.
Non è consentito il mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati e delle strutture sportive
esistenti.
La dotazione di parcheggi deve essere commisurata alla capienza delle strutture.
Nelle sottozone Eh4*, Sport tradizionali, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria per attività agro-silvo-pastorali
=
0,01
m2/m2
La densità fondiaria relativa agli interventi di tipo sportivo di interesse pubblico è definita in sede di
progettazione.
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
a. nuovo impianto di strutture sportive o di interesse generale.
La dotazione di parcheggi deve essere commisurata alla capienza delle strutture.
Nelle sottozone Eh5*, Pista di sci nordico, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria per attività agro-silvo-pastorali
=
0,01
m2/m2
La densità fondiaria relativa agli interventi di tipo sportivo di interesse pubblico è definita in sede di
progettazione.
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
a. nuovo impianto di strutture complementari alla pista di sci nordico.
La dotazione di parcheggi deve essere commisurata alla capienza delle strutture.
c. Parte generale Eh6...10
L’indirizzo caratterizzante è costituito dalla conservazione delle risorse naturali per usi e attività di
tipo naturalistico.
Sono ammessi interventi di:
a) restituzione limitatamente alle attività di sci nordico.
b) riqualificazione limitatamente alle attività legate allo sci nordico, per l’escursionismo, l’alpinismo e
alla conduzione degli alpeggi.
c) trasformazione, a condizione della creazione di un PUD, limitatamente alle attività legate allo sci
nordico, all’escursionismo, all’alpinismo e alla conduzione degli alpeggi.
d) sono altresì ammesse, anche in assenza di strumento attuativo, strutture pubbliche legate alla
pratica dello sci nordico.
d. parte speciale Eh6...10
Nelle sottozone Eh6*, Praz de l’Arp, per gli edifici esistenti, si osserveranno i seguenti limiti
urbanistici:
V6
Articolo modificato con Variante non sostanziale n. 6 approvata dal C.C. con deliberazione n. 11 del 26.03.2009.
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- 134 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Densità fondiaria
Altezza massima consentita
Distanze dai confini
Distanza dai fabbricati
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. mantenimento della situazione attuale a livello
attuale
attuale
attuale
attuale
agro-silvo-pastorale
Nella sottozona Eh6*, Pra de l’Arp, per gli edifici rientranti tra quelli di interesse pubblico legati alla
pratica dello sci nordico, si osservano i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
----Superficie lorda massima in pianta
250,00 mq
Numero di piani fuori terra
2
Altezza massima consentita
8,00 m
Distanze dai confini
5,00 m, salvo deroga di cui all'art. 106 bis
Distanza dai fabbricati
10,00 m
Per eventuali nuove realizzazioni di iniziativa privata, non riconducibili all’interesse pubblico, si
conferma l’obbligo di PUD.
Nelle sottozone Eh7*, Barbounce, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
a. è possibile la riqualificazione delle strutture aziendali esistenti di cui il 20% in volume delle
stesse possono essere convertite in attività legate allo sci nordico, all’escursionismo,
all’alpinismo fino ad un massimo di 120 m2 di SUR.
Nelle sottozone Eh8*, Pierrey, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
È possibile la riqualificazione degli edifici esistenti con il mantenimento dell’attività in atto.
Nelle sottozone Eh9*, Champ Plaisant Dèsot, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
attuale
Altezza massima consentita
attuale
Distanze dai confini
attuale
Distanza dai fabbricati
attuale
Indice di ampliamento degli edifici esistenti
Interventi consentiti:
È possibile la riqualificazione degli edifici esistenti con il mantenimento dell’attività in atto.
V6
Articolo modificato con Variante non sostanziale n. 6 approvata dal C.C. con deliberazione n. 11 del 26.03.2009.
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- 135 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Nelle sottozone Eh10*, Servaz, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
=
0,005
m2/m2
Altezza massima consentita
=
7,8
m
Distanze dai confini
=
10
m
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Indice di ampliamento degli edifici esistenti Interventi consentiti:
E’ possibile la riqualificazione delle strutture aziendali esistenti di cui il 20% in volume delle stesse
possono essere convertite in attività legate allo sci nordico, all’escursionismo, all’alpinismo fino ad un
massimo di 120 m2 di SUR.
È possibile la delocalizzazione di attività legate alla conduzione degli alpeggi.
Art. 79 - Zone Ei
1. Sottozone che non rientrano nelle categorie Ea, Eb, Ec, Ed, Ef, Eg, Eh.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli
ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
a. Parte generale Ei1
La presente sottozona è caratterizzata dalla destinazione speciale quale la realizzazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia al di sotto dei 3000 Kw.
b. Parte speciale Ei1
Nella sottozona Ei1, Rovarey, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Densità fondiaria
0,01
m2/m2
Altezza massima consentita
10,50
m
Distanze dai confini
5
m, salvo deroga di cui all'art. 106 bis
m
Distanza dai fabbricati
10
Interventi consentiti:
- Qualsiasi intervento razionale legato alla conduzione dei fondi
- Strutture e impianti inerenti la produzione di energia al di sotto dei 3000 Kw.
Art. 80 - Zone F
1. Con particolare riferimento all’art. 23 delle NA del PTP e all’art. 22 della LR 11/1998, tenuto conto della
necessità di riservare aree per i servizi di rilevanza regionale nonché aree per i servizi locali, a mente
quanto stabilito dal PTP, sono individuate le seguenti sottozone di tipo F.
2. Le zone di tipo F sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di
interesse generale.
3. Ogni tipo di intervento relativo alle sottozone Fa e Fb deve essere approvato dal consiglio comunale,
sentito il parere della commissione edilizia.
Art. 81 Zone Fa
1. Sottozone destinate ai servizi di rilevanza regionale. In riferimento all’art. 23 delle norme di attuazione
del PTP, in virtù della presenza e della previsione di servizi di interesse regionale o sovraregionale sono
state individuate apposite sottozone di tipo Fa.
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- 135 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
a.
b.
c.
d.
Fa1 – Nodo di interscambio viabile
Fa2* – Svincolo autostradale
Fa3 – Planetario
Fa4 – Osservatorio astronomico
Art. 82 Zona Fa1 – Nodo di interscambio
1. Sottozona destinata ad accogliere un nodo di interscambio viabile. E’ presente in tale zona la Stazione
ferroviaria, un parcheggio e un’area di sosta per i caravan.
2. Sono consentite tutte le strutture inerenti i trasporti pubblici, la sosta, il parcheggio e le attrezzature per
il verde pubblico.
3. È vietata la realizzazione di interrati, di depositi di carburanti e di distributori di benzina.
Art. 83 Zona Fa2* – Svincolo autostradale
1. Sottozona destinata ad accogliere lo svincolo autostradale.
2. Sono consentite tutte le strutture inerenti la viabilità a condizione che non modifichino i fenomeni
idraulici all’interno della fascia.
Art. 84 Zona Fa3 – Planetario
1. Sottozona destinata ad accogliere un polo culturale e scientifico. E’ presente in tale zona il Planetario.
2. Sono consentite tutte le strutture inerenti la cultura, la scienza, il parcheggio e il verde pubblico.
Art. 85 Zona Fa4 – Osservatorio astronomico
1. Sottozona destinata ad accogliere un polo culturale e scientifico. E’ presente in tale zona l’Osservatorio
astronomico
2. Sono consentite tutte le strutture inerenti la cultura, la scienza, il parcheggio e il verde pubblico.
Art. 86 - Zone Fb
1. Sottozone destinate a servizi di rilevanza comunale.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Fb1* – Amministrazione comunale
Fb2* – Centro culturale
Fb3* – Polo scolastico
Fb4 – USL
Fb5 – Cimitero e Chiesa
Fb6 - Campo sportivo
Fb7* – Isola ecologica
Fb8 – Servizi Lignan
Fb9 – Cimitero Lignan
Art. 87 Zona Fb1* – Amministrazione comunale
1. Sottozona destinata ad accogliere la sede principale dell’Amministrazione comunale. Sono presenti in
tale zona gli uffici dell’Amministrazione comunale, la ludoteca, la sala convegni, parcheggi e verde
pubblico.
2. Sono consentite tutte le strutture inerenti le funzioni amministrative,i centri culturali e convegnistici, il
parcheggio e il verde pubblico.
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- 135 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
Art. 88 Zona Fb2* – Centro culturale
1. Sottozona destinata ad accogliere il centro culturale.
2. Sono consentite tutte le strutture inerenti il centro cultruale, il parcheggio e il verde pubblico.
Art. 89 Zona Fb3* – Polo scolastico
1.
Sottozona destinata ad accogliere il polo scolastico di rilevanza sovra-comunale. Sono presenti in tale
zona l’asilo nido, la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, la palestra, parcheggi e
verde pubblico.
2.
Sono ammesse tutte le strutture inerenti l’istruzione, lo sport legato alle attrezzature scolastiche, il
parcheggio e il verde pubblico.
Art. 90 Zona Fb4 – USL
1. Sottozona destinata ad accogliere le strutture dell’Unità Sanitaria locale.
2. Sono consentite tutte le strutture inerenti la sanità pubblica, il parcheggio e il verde pubblico.
Art. 91 Zona Fb5 – Cimitero e Chiesa
1. Sottozona destinata ad accogliere le istituzioni religiose e il cimitero. Sono presenti in tale zona La
Chiesa, la Canonica, una zona sportiva e il cimitero.
2. Sono consentite tutte le strutture inerenti la pratica religiosa e sportiva.
3. Sono consentite altresì le costruzioni cimiteriali a condizione che vengano rispettate le vigenti norme
igieniche in materia.
Art. 92 – Zona Fb6 – Campo sportivo
1. Sottozona destinata ad accogliere il campo sportivo.
2. Sono consentite tutte le strutture inerenti l’attività sportiva, ricreativa e di interesse generale.
Nella sottozona Fb8, campo sportivo, si osserveranno i seguenti limiti urbanistici:
Rapporto di copertura massimo
=
1/3
Altezza massima consentita
=
10,50
m
Distanze dai confini
=
5
m, salvo deroga di cui all'art. 106 bis
Distanza dai fabbricati
=
10
m
Interventi consentiti:
a. manutenzione ordinaria, straordinaria restauro, ristrutturazione edilizia, ampliamento e
sopraelevazione (nell’ambito delle altezze e del rapporto di copertura massimi), nuovo impianto.
b. Non è consentito il mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati e delle strutture sportive
esistenti.
La dotazione di parcheggi deve essere commisurata alla capienza delle strutture.
Art. 93 Zona Fb7* – Isola ecologica
1. Sottozona destinata ad accogliere un punto di raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Sono consentite tutte le strutture inerenti i la raccolta dei rifiuti soldi urbani.
Art. 94 Zona Fb8 – Servizi Lignan
1. Sottozona destinata ad accogliere verde pubblico e parcheggi esclusivamente interrati.
2. Sono consentite tutte le strutture inerenti il parcheggio esclusivamente interrato e il verde pubblico.
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- 138 -
COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
_________
Art. 95 Zona Fb9 – Cimitero Lignan
1. Sottozona destinata ad accogliere le strutture cimiteriali.
2. Sono consentite tutte le strutture inerenti le costruzioni cimiteriali a condizione che vengano rispettate le
vigenti norme igieniche in materia.
Art. 96 - Edifici rustici e abitativi o strutture utilizzate per attività agrituristiche
nelle zone di tipo E
1. La realizzazione di nuovi edifici rustici abitativi in funzione della conduzione dei fondi o di strutture
utilizzate per attività agrituristiche è ammessa sulla base dei seguenti criteri 320:
a. Localizzazioni esterne alle sottozone di tipo A e Ba, ai margini di complessi di fondi caratterizzati
da colture omogenee e alle aree di specifico interesse paesaggistico, lontane da poggi e margini
di terrazzi naturali. La porzione di accoglienza turistica, se separata dalla parte agricola, può
essere invece compatibile con gli insediamenti tradizionali 321.
b. sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli
edifici sono inseriti;
c. articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
d. delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
e. ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori
edilizi;
f. sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno
risistemato.
2. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni delle leggi in materia.
Art. 97 - Deposito e ricovero di macchine ed attrezzi 322
1. Nelle sottozone Eg, ed Ei sono ammesse strutture sussidiarie alle attività agricole, al servizio di piccoli
proprietari coltivatori.
2. Le strutture al servizio di colture specializzate devono essere realizzate con materiali a vista tradizionali
ed essere ubicate presso le colture aziendali senza necessità di accesso carraio.
3. I volumi di cui al comma 2 dovranno avere i seguenti limiti dimensionali :
a. sino a 300 m2 di superficie coltivata 3 m2
b. da 301 a 600 m2 di superficie coltivata 6 m2
c. da 601 a 1000 m2 di superficie coltivata 10 m2
d. da 1001 a 10.000 m2 di superficie coltivata 20 m2
e. oltre i 10.000 m2 di superficie sempre 20 m2.
4. L'altezza massima lorda, misurata all'estradosso del colmo della copertura, dovrà essere non superiore a
3,4 m;
5. Le strutture sussidiarie dovranno rispettare i seguenti rapporti con il contesto:
a. distanza minima dalle strade pubbliche: secondo le prescrizioni di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11,
art. 99;
b. distanza minima dal confine di proprietà: 5 m;
c. distanza minima da fabbricati della stessa proprietà, se non in aderenza o in corrispondenza di
muri ciechi 10 m;
d. distanza minima da fabbricati di altra proprietà 10 m;
6. Le strutture sussidiarie sono vincolate al fondo in cui si effettua la coltivazione, alla cui cessazione la
struttura dovrà essere rimossa.
320
321
322
comma 12, art. 26 NAPTP comma 7
Art. 26, comma 7, lettera a), delle NA del PTP.
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Allegato B.
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Art. 98 Manufatti pertinenziali, tettoie e volumi pertinenziali
1. Nelle aree libere, costituite dalla particella catastale su cui insiste il fabbricato principale e dalle eventuali
aree pertinenziali adiacenti alla stessa, possono essere realizzati tettoie o volumi pertinenziali a servizio
dei fabbricati secondo i dettami dei seguenti commi.
2. Condizioni accessorie.
a. La concessione per la nuova costruzione o ricostruzione di volumi pertinenziali o di tettoie
esistenti deve contenere, nel suo articolato, la facoltà per l’Amministrazione di riservarsi il diritto
d’ingiunzione di rimozione del manufatto a spese del proprietario quando:
i. Non venga mantenuto un sufficiente decoro ambientale;
ii. Venga diversamente utilizzato rispetto alle destinazioni specificatamente autorizzate;
iii. Intervengano altri motivi di interesse generale.
3. Tipologia.
a. Elementi verticali strutturali e di chiusura in legno o pietra, salvo rifinitura in intonaco se questo
è necessario per armonizzare il manufatto al fabbricato principale;
b. Strutture portanti di copertura in legno e manto di copertura in lose.
4. Distanze, dimensioni e ammissibilità.
a. La distanza minima dai confini di proprietà è di 1.50 m, salvo la possibilità di aderenze con
preesistenti costruzioni a confine o per autorizzazione espressa del proprietario confinante.
b. La distanza con fabbricati esistenti deve essere pari almeno all’altezza del manufatto, salvo la
possibilità di costruzione in aderenza.
c. La distanza dalle strade comunali, consortili o private non dovrà risultare inferiore a 1.50 m dal
ciglio, dalle altre strade la distanza è regolamentata dall’art. 33 delle presenti norme.
5. Dimensioni e posizione.
a. I manufatti pertinenziali di nuova costruzione o di ricostruzione devono essere contenuti nella
dimensione planimetrica massima di m2 6 per ogni fabbricato principale e con altezza massima
all’estradosso della copertura del colmo di m 2.80.
b. La localizzazione all’interno della proprietà dovrà avvenire, di norma, in posizione retrostante
rispetto alle pubbliche vie o passaggi d’uso pubblico.
c. I manufatti, in caso di costruzione in aderenza, dovranno essere il più possibile integrati con i
volumi principali.
6. Non sono consentiti gli interventi di cui al presente articolo nelle aree F1 ed F2 delle zone “A”.
Art. 99 - Cantine e locali interrati caratteristici
1.
Oltre all’utilizzo ordinario di cantine e locali interrati caratteristici, gli stessi, se pertinenze di esercizi
pubblici o commerciali, fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitario, antincendio, in materia
di ambiti inedificabili di cui al Titolo V della LR 11/1998 e s.m.i., per la pubblica sicurezza, per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, e di eventuali altre normative di settore) potranno essere
utilizzati con la destinazione d’uso del locale del quale sono pertinenza.
Art. 100 - Autorimesse
1. È sempre possibile cambiare destinazione d’uso del piano terreno dei fabbricati per la realizzazione di
autorimesse, con l’eccezione dei fabbricati facenti parte di aziende agricole, dei fabbricati classificati
nelle zone A, e in qualsiasi sottozona omogenea, i fabbricati classificati monumento o documento.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
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Art. 101 - “Case sparse”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Per le “case sparse” realizzate antecedentemente al 1945 e ricadenti in qualsiasi zona di piano diversa
dalla “A”, in assenza di classificazione e fino all’entrata in vigore della stessa, per le quali è dimostrabile
l’utilizzo abitativo di almeno un terzo della superficie totale, anche attraverso documentazione storica, il
“recupero” dell’intero fabbricato, con destinazione residenziale, ricettiva o artigianale, è ammesso previo
parere preventivo della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici che si
esprimerà nel merito solo se riterrà il fabbricato d’interesse documentario, contrariamente dichiarerà la
non competenza demandando la valutazione alla sola Amministrazione Comunale. Sugli edifici sparsi
realizzati dopo il 1945 per i quali è dimostrabile l’utilizzo abitativo di almeno un terzo della superficie
totale, anche attraverso documentazione storica, è ammesso il “recupero” dell’intero fabbricato, con
destinazione residenziale, ricettiva o artigianale.
Le “case sparse” possono essere dotate di locali interrati, nella pertinenza dell’edificio, con destinazione
ad autorimesse, depositi, cantine, locali tecnici e simili.
E’ consentito un ampliamento del fabbricato per un massimo di 15 m2 (superificie utle) esclusivamente
per adeguamenti igienico-sanitari.
In assenza della classificazione di cui al comma 1 e fino all’entrata in vigore della stessa, per le “case
sparse” realizzate antecedentemente al 1945 e ricadenti in qualsiasi zona di piano diversa dalla “A”, si
applicano le disposizioni di legge previste nelle zone “A” del PRG con particolare riferimento agli
interventi consentiti dalla LR 11/1998, art. 52, comma 4 e art. 95, comma 2 (per i fabbricati riconosciuti
di valore documentario dalla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici in
fase di analisi del progetto di recupero trasmesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo), 3, 4 e 5.
Successivamente all’entrata in vigore della classificazione delle “case sparse”:
– per i fabbricati individuati come monumento e documento, qualsiasi intervento dovrà ottenere la
preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia dei beni architettonici e
troveranno applicazione le disposizioni della LR 11/1998, art. 95, comma 2;
– per gli edifici considerati di pregio storico architettonico, non dovrà più essere richiesto il parere
preventivo di cui al comma 1 del presente articolo e si applicheranno le disposizioni di legge di cui all’art.
52, comma 4, circa le modalità d’intervento e di cui all’art. 95, comma 5 per quanto attiene le superfici e
le altezze;
– per tutti gli altri edifici, non dovrà più essere richiesto il parere preventivo di cui al comma 1 del
presente articolo e si applicherà la disciplina prevista per la zona omogenea di pertinenza.
Gli interventi di cui al comma 1 sono ammissibili solo qualora compatibili con il grado di rischio presente
ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
Gli interventi di cui al comma 2 non sono ammissibili qualora gli edifici oggetto di cambio di destinazione
d’uso o comunque le aree sulle quali si intendono realizzare gli interrati ricadano in ambiti inedificabili
per inondazioni ai sensi dell’art. 36 della LR 11/1998.
Art. 102 - “Fabbricati agricoli defunzionalizzati”
1. I fabbricati agricoli defunzionalizzati cui il presente articolo si riferisce sono quelli localizzati
esclusivamente nel Capoluogo e nella fascia di fondovalle – La Plaine (Capoluogo, Jacquemin, La
Plantaz, Les Plantayes) e la collina (con il limite altimetrico di Val).
2. È sempre possibile il recupero e la variazione di destinazione d’uso dei fabbricati agricoli
defunzionalizzati con capienza inferiore alle 15 poste verso la ricettività o l’agriturismo.
3. In tutte le zone di PRG, per i fabbricati agricoli non più razionali, con capienza superiore alle 15 poste,
realizzati prima del 1945, è ammesso il “recupero”, dell’intero fabbricato, con destinazione agricola o
ricettiva, alle condizioni di cui all’art. 101 delle presenti norme.
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Norme Tecniche di Attuazione
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4. In zona E di PRG, per i fabbricati agricoli non più razionali, con capienza superiore alle 15 poste,
realizzati seccessivamente al 1945, è previsto il “recupero” esclusivamente a fini agricoli o agrituristici. È
sempre possibile la demolizione con bonifica e il ripristino ambientale della zona.
5. In tutte le zone di PRG, ad eccezione delle zone E, per i fabbricati agricoli non più razionali, con
capienza superiore alle 15 poste, realizzati successivamente al 1945, è previsto il “recupero” con
destinazione agricola o ricettiva, condizionato alla predisposizione di un PUD. È sempre possibile la
demolizione con bonifica e il ripristino ambientale della zona.
6. Il cambio di destinazione d’uso può avvenire qualora gli edifici oggetto di tale cambio di destinazione
d’uso non ricadono in aree a medio o elevato rischio ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
Art. 103 - Unità minime di intervento
7. Le unità minime di intervento perché possa essere rilasciata la documentazione abilitativi sono i
seguenti:
a. Le unità abitative non potranno essere inferiori a 60 m2 lordi abitabili ad esclusione delle zone A.
b. La superficie fondiaria non potrà essere inferiore ai 500 m2
c. Interi edifici o porzioni di edifici (dalle fondazioni al tetto) almeno per quanto attiene ai tetti e ai
fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili, mantenendo la testimonianza dell’uso originario con
la permanenza dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da
quelli determinati dal nuovo utilizzo. 323
Art. 104 – Valorizzazione degli abbeveratoi e fontanili tradizionali324
1. Nel territorio comunale, gli abbeveratoi e i fontanili tradizionali non possono essere distrutti, spostati o
modificati ad eccezione dei casi in cui è riconosciuto il prevalente pubblico interesse a tali interventi,
qualora non vi siano alternative praticabili.
2. Gli interventi consentiti sono rivolti esclusivamente al recupero degli stessi, con l’utilizzo di materiali e
tipologie tradizionali.
3. Nel caso siano classificati quali documento qualsiasi intervento dovrà ottenere preventiva autorizzazione
da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni architettonici.
Art. 105 – Aperture nelle coperture
1. Sono concesse un numero massimo di aperture nelle coperture secondo la seguente specificazione:
un abbaino per ogni copertura e un velux per ogni falda.
Art. 106 – Altezza dei fabbricati
1. L’altezza massima di un fabbricato è da considerarsi dal terreno naturale in caso di riporto e dal terreno
di progetto in caso di scavo fino all’intradosso del falso puntone, in caso di struttura in legno o acciaio e
all’intradosso della struttura in caso di copertura in calcestruzzo armato. L’altezza massima dovrà essere
verificata su ogni prospetto del fabbricato.
Art. 106 bis - Distanze dai confini V3
1. La distanza dai confini di cui al Capo IV delle presenti norme è eludibile previo accordo scritto fra
proprietari confinanti. Le distanze di cui al presente articolo sono da intendersi esclusivamente fra
fabbricati e confine e non fra fabbricati, per i quali è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta
di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
323
324
V3
Art. 24 comma 6 lettere a) b) NA del PTP
Art. 22 comma 3 lettera f) NA PTP
Articolo aggiunto con Variante non sostanziale n. 3 approvata dal C.C. con deliberazione n. 06 del 29.01.2009.
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COMUNE DI NUS
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Norme Tecniche di Attuazione
Capo V - Ambiti inedificabili
Art. 107 - Aree boscate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nella tavole P7.5 – P7.6 – P7.7 – P7.8 – P7.9 – P7.10 – P7.11 sono individuate le aree boscate e
relative fasce circostanti. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 LR 11/98.
Ai fini delle presenti Norme e secondo la definizione dell’art. 33 della LR 11/98, per aree boscate si
intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose
forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche
se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati
cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione
catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei
parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di
insediamenti preesistenti.
Nelle aree boscate, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di
forestazione, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia che non comportino la sostituzione delle strutture esistenti e, ove compatibile
con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, di ampliamento in elevazione per
aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita
dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna; è altresì consentito il mutamento della
destinazione d'uso.
Nelle aree boscate è ammesso, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia
di forestazione, il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza alla data
di entrata in vigore della LR 11/98 sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di
ripristino eseguibili sui fabbricati anzidetti consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei
relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla
documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza.
Nelle fasce di salvaguardia di cui al comma 10, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture
agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso.
In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali
direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
Sono inoltre ammessi, previo parere della struttura regionale competente in materia di forestazione ed
in coerenza con i criteri precisati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22 della LR
11/98, gli interventi infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, la
costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie e gli interventi di miglioramento fondiario, di
recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino terreni un tempo coltivati e divenuti boscati
per effetto dell'abbandono.
L'esecuzione delle opere di cui ai commi 6 e 7 è subordinata al parere vincolante della Giunta regionale,
su proposta dell'assessore competente in materia di forestazione, sentita la conferenza di pianificazione
di cui all'art. 15, comma 3 LR 11/98.
L'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG e possono
essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le
individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate ai sensi della normativa in
materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla LR 11/98.
Nelle aree boscate, gli interventi tengono inoltre conto delle norme cogenti delle NAPTP e dei piani di
settore.
E' vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato
distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.
Sono evidenziate nella cartografia le aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti
all’espansione di insediamenti preesistenti. Sono da considerarsi edificabili se seguenti aree:
a. zone di tipo A, B, C, D ed E, destinate effettivamente (escludendo pertanto quelle destinate per
esempio a parco naturale) all’edificazione dal Prg vigente alla data di approvazione della
cartografia degli ambiti inedificabili (aree boscate);
b. zone destinate al recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino terreni un tempo
coltivati e divenuti boscati per l’effetto dell’abbandono
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Norme Tecniche di Attuazione
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Art. 108 - Delocalizzazione e rilocalizzazione
1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla legge regionale 24 giugno
2002, n. 11 325 le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico,
precisamente:
a. aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), della
legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della
Valle d'Aosta);
b. aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'articolo 36
della LR 11/98;
c. aree ad elevato rischio di valanghe odi slavine di cui all'articolo 37, comma l, lettera a), della LR
11/98.
2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla legge regionale 24
giugno 2002, n. 11 326 in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base
di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e
di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito
indicate:
a. aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della
LR 11/98;
b. aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'articolo 36 della LR
11/98;
c. aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma l, lettera b), della LR
11/98.
3. Possono formare oggetto di rilocalizzazione, le aziende con indirizzo zootecnico che per la complessità
delle problematiche legate alla presenza di numerose stalle e concimaie in un ambito edificato in cui le
destinazioni d’uso siano incompatibili e non risulti possibile individuare soluzioni, in sottozone di tipo Eg.
Capo VI - Disposizioni finali
Art. 109 - Destinazioni d'uso in atto
1. Sugli immobili con destinazione d'uso i n atto che si intenda mantenere che contrasti con quelle
ammesse nella sottozona, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria o di consolidamento statico, fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in
materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.
2. Ancorché in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal PRG è ammesso il proseguimento delle
funzioni in atto, sempreché non si tratti di attività nocive o moleste.
Art. 110 - Vigilanza e sanzioni
1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi di legge 327.
2.
Al fine di rendere efficace l'azione di vigilanza il Comune individua, nel rispetto delle norme vigenti,
attraverso il proprio Regolamento di organizzazione e nel caso di funzioni svolte in forma associata
attraverso apposite convenzioni, le funzioni svolte dai diversi uffici ed i responsabili dei diversi
procedimenti nonché le funzioni attribuite al Sindaco.
325
Legge regionale 24 giugno 2002, n. 11- Disciplina degli Interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti
in zone e rischio idrogeologico
326
Art. 4 - Legge regionale 24 giugno 2002, n. 11
327
LR 6 aprile 1998, n. 11, TITOLO Vili VIGILANZA E SANZIONI artt. da 75 a 87 compresi. - lr 31/2000 Capo v
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Art. 111 - Poteri di deroga
1.
Sono ammesse deroghe alle presenti norme limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico 328.
2. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni d'uso, le modalità di attuazione e le distanze
minime tra le costruzioni.
3. La disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano nei seguenti casi
a. edifici ed impianti posti nelle aree di particolare pregio paesaggistico;
b. edifici ed impianti in contrasto con gli usi e le attività ammessi nella sottozona;
c. edifici ed impianti che presentano valore intrinseco o classificati monumento, documento;
4.
Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico, per i quali siano rilasciate concessioni in deroga nei limiti in
quanto previsto ai commi precedenti, non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti
anni dalla data di ultimazione lavori. Detto vincolo di destinazione è trascritto alla Conservatoria dei
registri immobiliari a cura e spese dei concessionari, o loro aventi causa, entro la data di ultimazione
lavori.
Art. 112 - Misure di salvaguardia 329
1.
Dal momento in cui è assunta la deliberazione che adotta una variante non sostanziale, o il testo
preliminare di una variante sostanziale, e fino all'approvazione della variante stessa, il Comune sospende
ogni determinazione sulle istanze e sulle dichiarazioni relative a titoli abilitativi edilizi che risultino in
contrasto con la variante adottata; il provvedimento di sospensione, adeguatamente motivato, è
notificato tempestivamente agli interessati.
2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o
urbanistiche che risultino in contrasto con la variante adottata; la disposizione del presente comma non
si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo
anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia.
3. A richiesta del Comune e nell'ambito del periodo di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale,
con provvedimento motivato notificato al proprietario, al costruttore e al direttore dei lavori, può
ordinare la sospensione di trasformazioni edilizie o urbanistiche e di interventi idonei a modificare lo
stato dei luoghi, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione della variante
adottata.
4. Decorsi tre anni dalla data di adozione della variante o del testo preliminare di variante senza che sia
intervenuta l'approvazione o che la variante, ove previsto, sia stata trasmessa per l'approvazione alla
struttura regionale competente in materia di urbanistica, essa decade a tutti gli effetti.
328
LR6 aprile 1998, n. 11 Art. 88. (Poteri di deroga).
1. I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi dl edifici e
impianti pubblici o di Interesse
pubblico.
2. Gli edifici e gli impianti di Interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non possono essere
mutati di destinazione per un periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; 11 vincolo di destinazione è trascritto,
a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.
3. Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda
alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della struttura
stessa sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.
4. Sono Inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità di
attuazione e le distanze minime tra le costruzioni
329
art. 20 LR 11/98
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Art. 113 - Valutazione di compatibilità ambientale
1. Le presenti Norme in ottemperanza alla LR 18 giugno 1999, n. 14 “Nuova disciplina della procedura di
valutazione di impatto ambientale” concorrono alla tutela ed al miglioramento della qualità della vita,
alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali. 330
2. Per impatto ambientale si intende l’insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine,
permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che piani e progetti hanno
sull’ambiente, inteso come sistema complesso delle risorse naturali ed umane e delle loro interazioni. 331
3. Gli strumenti di pianificazione di cui al Capo II e gli interventi previsti dal Capo III della LR 11/1998 sono
soggetti all’applicazione degli artt. 7 e 11 delle LR 14/99
Art. 114 - Correzione di errori materiali
1.
Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano
coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si provvede ai sensi della lettera a), comma 5, art. 14 LR 11/98
e con le procedure previste dall’art. 17 LR 11/98.
Art. 115 – Norme transitorie
1.
330
331
Nelle more di approvazione della cartografia degli ambiti inedificabili inerente agli approfondimenti di cui
alla DGR n. 422/99 relativamente alle ‘aree di cautela’ in ambiti interessati da urbanizzazione, non si
applica l’art. 21 delle presenti norme relativamente al trasferimento della capacità edificatoria di terreni
ricadenti in suddette ‘aree di cautela’.
art. 1 LR 14/99
art. 2 LR 14/99
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Indice
Capo I - Disposizioni direttive
ƒ Art. 1 - Terminologia
ƒ Art. 2 - Definizioni
ƒ Art 3 - Modalità di lettura del PRG
ƒ Art 4 – Piano regolatore generale comunale - PRG
ƒ Art 5 – Durata ed effetti
ƒ Art 6 – Contenuti del PRG
ƒ Art 7 – Elaborati del PRG
Capo II – Disposizioni generali di attuazione
ƒ Art 8 – Infrastrutture e servizi
ƒ Art 9 – Opere di urbanizzazione
ƒ Art 10 – Modalità attuative per le trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse
ƒ Art 11 – Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia
ƒ Art 12 – Specificazione degli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia
ƒ Art 13 – Definizione di attività artigianali
ƒ Art 14 .- Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico ambientali
ƒ Art 15 – Usi e attività
ƒ Art. 16 – Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi
ƒ Art 17 – Convenzioni urbanistiche
ƒ Art 18 - Vincoli
ƒ Art 19 – Difesa del suolo
ƒ Art 20 – Strumenti attuativi del PTp, che interessano il territorio comunale, e programmi di
sviluppo turistico
ƒ Art 21 – Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria
ƒ Art 22 – Unità di paesaggio
ƒ Art 23 – Componenti strutturali del paesaggio
ƒ Art 24 Salvaguardia e valorizzazione degli elementi di pregio paesaggistico
ƒ Art 25 Protezione dei beni culturali
ƒ Art 26 Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di
valore culturale
ƒ Art 27 – Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e
archeologico
ƒ Art 28 – Percorsi storici
ƒ Art 29 - Trasporti
ƒ Art 30 – Sorgenti, pozzi
ƒ Art 31 – Corsi d’acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui ecc.
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COMUNE DI NUS
Norme Tecniche di Attuazione
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ƒ Art 32 – Reti di trasporto e distribuzione dell’energia
ƒ Art 33 - Depuratori
ƒ Art 34 - Viabilità
ƒ Art 35 – Oleodotto, gasdotto, acquedotto, fognatura, elettrodotto
ƒ Art 36 - Altre fasce di rispetto
ƒ Art 37 – Smaltimento dei rifiuti
ƒ Art 38 - Industria e artigianato
ƒ Art 39 – Siti e impianti di radiotelecomunicazione
ƒ Art 40 – Cimitero comunale
ƒ Art 41 - Aree sciabili piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche
ƒ Art 42 – Siti e beni di specifico interesse naturalistico
ƒ Art 43 – Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica
Capo III – Equilibri funzionali
ƒ Art 44 – Equilibri funzionali
ƒ Art 45 – Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero
ƒ Art 46 – Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova
costruzione
ƒ Art 47 – Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento
ƒ Art 48 – Equilibri funzionali connessi all’agricoltura
ƒ Art 49 – Equilibri funzionali relativi agli usi e attività turistiche
ƒ Art 50 – Aree di sosta per il turismo itinerante
Capo IV – Disposizioni specifiche
ƒ Art 51 – Suddivisione del territorio in sottozone
ƒ Art 52 – Zone A
ƒ Art 53 – Zone Ab1 – Bourg
ƒ Art 54 – Zone Ac – Ville
ƒ Art 55 – Zone Ad – Village
ƒ Art 56 – Zone Ae – Hameau
ƒ Art 57 – Zone Af – Altre strutture insediative aggregate
ƒ Art 58 – Zone B
ƒ Art 59 – Zone Ba
ƒ Art 60 - Zone Bb
ƒ Art 61 – Zone Bd
ƒ Art.62 – Zone Be
ƒ Art 63 – Zone C
ƒ Art 64 – Zone Ca
ƒ Art 65 – Zone Cb
ƒ Art 66 – Zone Cd
ƒ Art 67 – Zone Ce
ƒ Art 68 – Zone D
ƒ Art 69 – Zone Da
ƒ Art 70 – Zone E
ƒ Art 71 – Zone Ea
ƒ Art 72 – Zone Eb
ƒ Art 73 – Zone Ec
ƒ Art 74 – Zone Ed
ƒ Art 75 – Zone Ee
ƒ Art 76 – Zone Ef
ƒ Art 77 – Zone Eg
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Norme Tecniche di Attuazione
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ƒ Art 78 – Zone Eh
ƒ Art 79 – Zone Ei
ƒ Art 80 – Zone F
ƒ Art 81 – Zone Fa
ƒ Art 82 – Zona Fa1 – Nodo di interscambio
ƒ Art 83 – Zone Fa2* - Svincolo autostradale
ƒ Art 84 – Zone Fa3 – Planeterio
ƒ Art 85 – Zone Fa4 – Osservatorio astronomico
ƒ Art 86 – Zone Fb
ƒ Art 87 – Zone Fb1* – Amministrazione comunale
ƒ Art 88 – Zona Fb2* – Centro culturale
ƒ Art 89– Zone Fb3* – Polo scolastico
ƒ Art 90 – Zone Fb4 – USL
ƒ Art 91 – Zone Fb5 – Cimitero e Chiesa
ƒ Art 92 – Zone Fb6 – Campo Sportivo
ƒ Art 93 – Zone Fb7* Isola Ecologica
ƒ Art 94 – Zone Fb8 – Servizi Lignan
ƒ Art 95 – Zone Fb9 - Cimitero Lignan
ƒ Art 96 – Edifici rustici e abitativi o strutture per attività agrituristiche nelle zone di tipo E
ƒ Art 97 – Deposito di ricovero di macchine ed attrezzi
ƒ Art 98 – Manufatti pertinenziali, tettoie e volumi pertinenziali
ƒ Art 99 – Cantine e locali interrati caratteristiche
ƒ Art 100– Autorimesse
ƒ Art 101 – “Case sparse”
ƒ Art 102 – “Fabbricati agricoli defunzionalizzati”
ƒ Art 103 – Unità minime di intervento
ƒ Art 104 – Valorizzazione degli abbeveratoi e fontanili radizionali
ƒ Art 105 – Apertura nelle coperture
ƒ Art 106 – Altezza dei fabbricati
ƒ Art 106 bis – Distanze dai confiniV3
Capo V – Ambiti inedificabili
ƒ Art 107 – Aree boscate
ƒ Art 108 – Delocalizzazione e Ricollocalizzazione
Capo VI – Disposizioni finali
ƒ Art 109 – Destinazioni d’uso in atto
ƒ Art 110 – Vigilanza e sanzioni
ƒ Art 111 – Poteri di deroga
ƒ Art 112 – Misure di salvaguardia
ƒ Art 113 – Valutazione di compatibilità ambientale
ƒ Art 114 – Correzione di errori materiali
ƒ Art 115 – Norme transitorie
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Articolo aggiunto con Variante non sostanziale n. 3 approvata dal C.C. con deliberazione n. 06 del 29.01.2009.
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