apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia d’impresa Sezione A ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento cautelari iscritti rispettivamente al N. 78497/2014 R.G. e al N. 78498/14 R.G. promosso da: GRAFICHE AGEMA s.p.a. AGEMA ROSSO s.r.l. AGEMA ORO s.r.l. AGEMA BLUE s.r.l. AGEMA VERDE s.r.l. ricorrenti contro: AEMA s.r.l. EMANUELE MARAZZI resistenti *********** Il ricorso ex artt. 669 bis e ss e art. 700 c.p.c. sulla richiesta di inibitoria di attività in concorrenza sleale, R.G. n. 78497/2014 1. Le parti ricorrenti, società attive nel campo dell’industria grafica e pubblicitaria, hanno esposto che Emanuele Marazzi, pur ricoprendo le cariche di Consigliere del Cda in Grafiche Agema s.p.a., di Presidente del Cda in Agema Rosso e in Agema Verde, ha costituito in data 27 febbraio 2014 la società Aema s.r.l., il cui capitale sociale è detenuto per il 60% dal resistente e per il 40% dalla moglie del medesimo. pagina http://bit.ly/1SgzACt 1 di 12 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Claudio Marangoni In ordine alla sussistenza del fumus boni iuris le ricorrenti ritengono che la scelta di Emanuele Marazzi di creare Aema s.r.l. sarebbe preordinata ad esercitare attività di impresa in concorrenza sleale con le società ricorrenti. La società neo costituita, infatti, opera come le Società Agema - e in particolare come Agema Rosso s.r.l. nel settore grafico pubblicitario - e ha adottato quale denominazione sociale il nome Aema, che sarebbe, soprattutto sul piano fonetico, del tutto analogo ad Agema, con cui si contraddistinguono e in particolare presso i clienti e i fornitori delle Società Agema. L’attitudine confusoria della denominazione Aema con il nome Agema troverebbe peraltro un riscontro anche in concreto, poiché risulta che Consorzio Servizi Bancari Soc. Con. a.r.l. e I Promo s.r.l. – soggetti con i quali le ricorrenti intrattengono rapporti commerciali – hanno ricevuto via mail fatture da parte della società resistente per opere che sarebbero state eseguite dalle società ricorrenti, ed avrebbero a causa della somiglianza dei nomi risposto non ad Aema s.r.l. ma a Grafiche Agema s.p.a. e ad Agema Rosso s.r.l. (docc. 8, 11 fasc. ricorrenti). Il carattere illecito della concorrenza attuata da Aema s.r.l. nei confronti delle Società Agema sarebbe ulteriormente ravvisabile anche nelle modalità attraverso le quali le parti resistenti starebbero conducendo l’impresa. Le ricorrenti espongono, infatti, che in occasione dell’inizio dell’anno 2015 Emanuele Marazzi avrebbe inviato ad alcuni referenti di Intesa San Paolo, importante cliente di Grafiche Agema s.p.a. e di Agema Rosso s.r.l., un biglietto di auguri portante il messaggio “anno nuovo, nuovo nome. Ma le novità sono tutte qui. Infatti dietro Aema ci sono i talenti creativi e manageriali che da anni vi supportano ogni giorno per qualsiasi vostra esigenza di comunicazione” (doc. 10 allegato al ricorso ex art. 700 c.p.c. fasc. ricorrenti). Ancora, viene rilevato che la società resistente ha emesso alcune fatture alle clienti di Grafiche Agema s.p.a. e di Agema Rosso s.p.a. per opere e consulenze che sarebbero state realizzate da queste ultime, così ricevendo pagamenti per competenze che non le sarebbero dovuti spettare, e arrecando quindi un nocumento patrimoniale alle ricorrenti (cfr. gli episodi narrati a p. 7 del ricorso ex art. 700 c.p.c. e più analiticamente spiegati alle pp. 14 – 16 del ricorso per sequestro conservativo). Con riguardo alla sussistenza del periculum in mora, le Società Agema lamentano di aver subito un notevole danno patrimoniale, consistente in un danno emergente pari ad Euro 600.000,00 per Grafiche Agema s.p.a. e ad Euro 408.000,00 per Agema Rosso s.r.l. e in un lucro cessante di Euro 1.400.000,00 per Grafiche Agema s.p.a., derivante dalla cessazione per l’anno 2015 di rapporti contrattuali con pagina http://bit.ly/1SgzACt 2 di 12 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a appunto le società ricorrenti: tali circostanze sarebbero, dunque, atte a generare confusione sul mercato alcuni clienti; infine, le ricorrenti sottolineano come l’ulteriore utilizzo della denominazione sociale Aema da parte della società resistente implicherebbe per le Società Agema un pericolo concreto di aggravare il danno già subito. Le ricorrenti hanno quindi chiesto al Tribunale di inibire alle resistenti di continuare ad utilizzare la denominazione sociale Aema s.r.l., in concorrenza sleale con le Società Agema. 2. Le parti resistenti hanno fatto esplicito riferimento per l’esposizione delle proprie ragioni alla Grafiche Agema s.p.a. e Agema Rosso s.r.l. Esse deducono innanzitutto che in data 20 gennaio 2015 Aema s.r.l ha modificato la propria denominazione sociale in Emanuele Marazzi full communication s.r.l. (cfr. doc. 1 fasc. resistenti). Viene altresì puntualizzato che la modifica della denominazione Aema - la quale sarebbe legata al diminutivo del nome Emanuele, poiché il dittongo Ae di Aema si legge E, con la conseguenza che l’intero nome si pronuncia Ema, distinguendosi così da Agema – sarebbe stata dettata dalla volontà di Emanuele Marazzi e della moglie di distinguersi in maniera netta dalle parti ricorrenti. Il cambiamento della denominazione sociale farebbe, comunque, venire meno il presupposto del periculum in mora – trattato come primo punto nella memoria difensiva – necessario per la concessione del comando inibitorio, cosicché il ricorso delle Società Agema già solo per questo motivo andrebbe rigettato. Per ciò che riguarda il fumus boni iuris, le parti resistenti distinguono la posizione di Aema s.r.l. in rapporto, da un lato, a Grafiche Agema s.p.a. e, dall’altro, ad Agema Rosso s.r.l. Quanto alla prima, non vi sarebbe una diretta concorrenza, atteso che Grafiche Agema s.p.a. svolge attività di mera stampa, così come si desumerebbe dal comunicato in cui l’attività sociale viene descritta “di produzione stampa offset e digitale, di carte valori e codici PIN” (doc. 6 fasc. resistenti), mentre Aema s.r.l. opera nel settore dell’“ideazione, realizzazione di campagne di incentivazione, promozione alle vendite, concorsi a premio e pubblicità, servizi nel settore Marketing e delle ricerche di mercato;; ideazione di progetti di design e di architettura delle comunicazioni;; l’allestimento di stand fieristici ecc.” (doc. 23 fasc. resistenti). Quanto alla seconda, il carattere della concorrenza sleale andrebbe escluso, poichè sarebbe fondato su meri assunti e segnatamente sulla circostanza che Aema s.r.l. ha un oggetto sociale simile alla prima e che è una società costituita da Emanuele Marazzi insieme alla moglie. Il motivo principale, in forza del quale dovrebbe escludersi un’ipotesi di concorrenza sleale fra Emanuele Marazzi e di Aema s.r.l.. nei confronti di Agema Rosso s.r.l., sarebbe costituto dall’art. 14 pagina http://bit.ly/1SgzACt 3 di 12 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a memoria di costituzione depositata nel parallelo ricorso per sequestro conservativo instaurato da dello Statuto della Agema Rosso s.r.l.. Tale norma statutaria, infatti, disponendo che “non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all’art.2390 c.c.”, renderebbe giustificata l’azione del resistente di costituire una nuova società nel campo dell’ideazione e progettazione pubblicitaria. A proposito delle modalità, attraverso le quali l’esercizio dell’impresa della resistente si starebbe concretando, viene rilevato che la presenza sul server di Emanuele Marazzi di files di Grafiche Agema uso del pc personale promiscuo, servendosene, dunque, sia per esigenze professionali che personali. Viene rilevato che la causa della mancata rinnovazione del contratti di appalto di stampa in essere fra Grafiche Agema s.p.a. e Banca Popolare di Milano andrebbe rintracciata semplicemente nel termine finale del 31 dicembre 2014, pattiziamente concordato dalle parti (doc. 8 – 9 fasc. resistenti). Le parti resistenti, infine, contestano singolarmente gli episodi dedotti dalle ricorrenti, in merito ai quali Aema s.r.l. avrebbe emesso fatture alle clienti di Grafiche Agema s.p.a. e di Agema Rosso s.r.l. per compensi spettanti a queste ultime, ricevendo così pagamenti a titolo indebito (cfr. pp. 26 – 31 memoria difensiva relativa al procedimento per l’autorizzazione del sequestro conservativo). Il ricorso ex art. 671 c.p.c. sulla richiesta di autorizzazione del sequestro conservativo sui beni delle resistenti, R.G. n. 78498/2014 3. Grafiche Agema s.p.a. e Agema Rosso s.r.l. hanno chiesto l’autorizzazione del sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili sia di Emanuele Marazzi che di Aema s.r.l. a favore di Grafiche Agema s.p.a. sino alla concorrenza di Euro 2.000.000,00 e di Agema Rosso fino alla concorrenza di Euro 543.000,00. La misura cautelare a garanzia del patrimonio è preordinata alla soddisfazione della domanda di risarcimento dei danni, che sarebbero stati causati dalle pratiche di concorrenza sleale passate in rassegna nel precedente paragrafo e integrati nel ricorso per sequestro conservativo dalla deduzione di ulteriori condotte di storno di commesse e di clientela. Le Società Agema deducono, riportandosi ai verbali delle assemblee di Grafiche Agema s.p.a., che Aema s.r.l. avrebbe svolto delle prestazioni nei confronti del committente Widiba, utilizzando le risorse di Grafiche Agema s.p.a. e di Agema Rosso s.r.l., come emergerebbe dalla fattura I Promo s.r.l. n. 73 del 30 maggio 2014 per un importo di Euro 9.674,60 emessa nei confronti di Aema s.r.l. Ulteriori pregiudizi – così come emerge dai verbali delle adunanze dei soci trascritte nel ricorso (cfr. da pag. 1 a pag. 4 e da pag. 6 a pag. 11) – sarebbero costituiti: dal mancato passaggio di consegne in modo analitico e preciso circa le scadenze da rispettare nell’interesse del cliente Banca Popolare di Milano; pagina http://bit.ly/1SgzACt 4 di 12 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a non proverebbe che essi si riferiscano ad opere compiute dalle stesse, in quanto il resistente faceva un dall’aver indebitamente prelevato presso il Conservatorio di Milano le urne e il materiale di proprietà di Grafiche Agema s.p.a. che era stato utilizzato per l’evento Africamore, organizzato dalle società ricorrenti per il cliente Banca Popolare di Milano; da una serie di lavori che sarebbero stati eseguiti da Agema Grafiche s.p.a. e da Agema Rosso s.r.l. e che per contro sarebbero stati oggetto di fatture emesse da Aema s.r.l. (cfr. la descrizione dei singoli episodi svolta da p. 14 a p. 16);; un’altra voce di danno sarebbe costituita dall’acquisto di stampanti plotter, marca HP, per un valore di Euro 60.000,00, Sull’esatta quantificazione dei danni subiti da Agema Rosso s.r..l., la consulente di parte ricorrente (doc. 32 fasc. ric.) avrebbe riscontrato una riduzione di fatturato pari ad Euro 406.000,00, oltre a spese personali di Emanuele Marazzi per Euro 34.000,00 sostenute dalla società ricorrente. Per quanto riguarda, invece, Grafiche Agema s.p.a. si sarebbe rilevata una riduzione dei ricavi pari ad Euro 600.000,00. Infine, la consulente di parte ha evidenziato la mancata conclusione di nuovi contratti con Bpm, con una diminuzione di guadagni per circa Euro 1.400.000,00. In punto di periculum in mora, le Società Agema rilevano come l’autorizzazione del sequestro troverebbe fondamento nel comportamento processuale ed ex tra processuale di Emanuele Marazzi e di Aema s.r.l. e nel fatto che gli stessi non sono proprietari di beni immobili, potendo, pertanto, facilmente sottrarre le proprie consistenze patrimoniali al soddisfacimento del credito risarcitorio. 4. Con memoria depositata il 21 gennaio 2015 si sono costituite le parti resistenti, esponendo l’insussistenza del periculum in mora, trattato come primo punto della memoria difensiva. Le resistenti hanno, infatti, esposto – oltre alla circostanza sul cambiamento della denominazione sociale di Aema s.r.l. di cui si discorre ampiamente nel provvedimento afferente al ricorso ex art. 700 c.p.c. – che Emanuele Marazzi, insieme al fratello Ettore, presiedente del Consiglio di Amministrazione di Grafiche Agema, e alla madre avevano ereditato il 99,6% del capitale di Ime s.a.s., la quale è proprietaria di un totale di 54 immobili tutti siti in Milano, con una reddita annua di Euro 550.000,00. Le stesse, inoltre, precisano che in data 21 dicembre 2012 gli eredi Marazzi costituivano un trust conferendo al trustee le quote di proprietà di tutti i predetti immobili e istituendosi quali unici beneficiari del negozio in questione. Sempre in punto di periculum in mora, viene evidenziato che il motivo decisivo per il diniego della misura del sequestro sarebbe rappresentato dal credito, riconosciuto dalle stesse ricorrenti, di Emanuele Marazzi nei confronti di Grafiche Agema s.p.a. per un importo pari ad Euro 423.437,38 – o almeno di Euro 264.840,00 quale quota parte del credito del defunto padre nei confronti della società - che non pagina http://bit.ly/1SgzACt 5 di 12 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a le quali non sarebbero poi state impiegate. verrebbe pagato in ragione del controcredito che la società vanterebbe nei confronti del resistente (doc. 4 e 5 fascicolo resistenti). In punto di fumus boni iuris, vengono in generale contestati i criteri attraverso cui si è stimato il danno asseritamente subito dalle ricorrenti, in ragione del fatto che il fatturato e il guadagno sono due concetti distinti e, pertanto, l’importo di un eventuale nocumento non potrebbe essere calcolato tenendo semplicemente conto della diminuzione di fatturato; viene, altresì, dedotto come Emanuele Marazzi rilevato come tale acquisto sia stato deciso da tutti i fratelli e che proprio grazie a tale investimento sarebbe stato possibile eseguire un’opera per un valore di Euro 144.000,00. 5. Preliminarmente questo giudicante ritiene doversi procedere ex art. 274 c.p.c. alla riunione del procedimento avente ad oggetto l’autorizzazione del sequestro conservativo, con R.G. n. 78498/14, a quello ex art. 700 c.p.c., teso all’ottenimento della domanda inibitoria, con R.G. n. 78497/14. Tale scelta appare dettata sia in ragione di una obbiettiva connessione tra i due ricorsi, determinata da una sostanziale coincidenza dei contenuti degli stessi, sia perché al fine di giungere ad una comprensione completa dei fatti è necessario – in ragione della tecnica espositiva e di allegazione documentale adottata dalle parti – esaminare contemporaneamente gli scritti e i documenti dei due procedimenti. Il fumus boni iuris 6. I ricorsi delle Società Agema devono ritenersi fondati sotto il profilo del fumus boni iuris, per le ragioni di seguito esposte, distinguendo, da un lato, le pratiche di concorrenza sleale e, dall’altro, i danni verosimilmente patiti da Grafiche Agema s.p.a e Agema Rosso s.r.l.. Prendendo le mosse dal tema della concorrenza sleale, il nome Aema della società resistente richiama chiaramente quello Agema adottato dalle parti ricorrenti. Tale richiamo sussiste sia sul piano fonetico sia su quello testuale, creando un obiettivo rischio che i prodotti ed i servizi della società resistente vengano confusi con quelli delle società ricorrenti ed esponendo, dunque, le Società Agema ad un pericolo di danno a vantaggio della prima. Deve infatti ritenersi non condivisibile la tesi per cui il nome Agema non avrebbe capacità distintiva autonoma, essendo nelle rispettive denominazioni delle parti ricorrenti affiancato ad aggettivi Grafiche, Rosso, Verde, Oro, Blue – con la conseguenza, dunque, che andrebbe sempre letto in combinazione con gli stessi. Si deve più ragionevolmente ritenere invece che l’identificazione principale delle rispettive società ricorrenti ruoti intorno al nome Agema, che costituisce senza dubbio il cuore del segno in quanto esso pagina http://bit.ly/1SgzACt 6 di 12 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a sarebbe di fatto estraneo alla gestione di Grafiche Agema;; quanto all’acquisto dei plotters Hp, viene non ha alcun collegamento con le attività delle società – e dunque possiede di per sé una evidente capacità distintiva – e ricorre in ognuna delle denominazioni delle Società Agema, evocando l’immagine di un gruppo unitario, dove gli aggettivi assolvono ad una funzione di differenziazione secondaria, legata per lo più alle attività dei singoli enti del gruppo. Pur essendo – peraltro solo minimamente - plausibile, inoltre, che il nome Aema sia stato scelto, in quanto diminutivo di Emanuele (per via del dittongo Ae esso si leggerebbe Ema), tale motivo non può spiccata importanza la denominazione sociale utilizzata da un soggetto imprenditore, essendo sulla base di questa che va valutata la capacità di tale soggetto di contraddistinguersi sul mercato e rimanendo il più delle volte oscuri i motivi che hanno indotto alla scelta di un determinato nome sociale piuttosto che di un altro. Al riguardo, la lettura E del dittongo Ae costituisce il risultato di un’attività interpretativa, al quale può giungersi solo attraverso un notevole sforzo intellettivo, che come tale non è esigibile dall’operatore di mercato comune, in quanto presuppone una conoscenza della storia della società e del socio fondatore che non sempre – come nel caso di specie - è di immediata accessibilità. Dunque, ad una prima impressione, che è quella da tenere principalmente in conto nel campo della concorrenza dove primaria è l’esigenza dell’imprenditore di distinguersi dagli altri, si deve ritenere che il nome della resistente venga letto Aema, finendo così per essere accostato e confuso con Agema. L’intento di agganciamento di Aema s.r.l. nei confronti di Grafiche Agema s.p.a. risulta peraltro esplicitamente avvalorato alla luce anche del contenuto del messaggio di auguri preparato in occasione del nuovo anno, con cui l’accento viene posto unicamente sulla modifica della denominazione sociale e sul fatto che le persone – e in maniera segnata Emanuele Marazzi, il cui nome è evidenziato nel messaggio in questione – continuassero a condurre l’impresa della ricorrente senza altre novità. La natura sleale dell’azione dei soggetti resistenti deriva, dunque, dalla presentazione di Aema s.r.l. sul mercato attraverso un messaggio il cui contenuto non è corrispondente alla realtà: il richiamo alla tradizione – “infatti, dietro ad Aema ci sono i talenti creativi, manageriali che da anni vi supportano ogni giorno per qualsiasi vostra esigenza di comunicazione” - sul piano del significato mira, invero, a comunicare al pubblico che la società, per la quale Emanuele Marazzi ha prestato la propria opera professionale, abbia assunto semplicemente una nuova denominazione sociale, sostituendosi ad Agema Rosso s.r.l. senza soluzione di continuità. Con riferimento al fatto che non vi sarebbe una diretta concorrenza fra Aema s.r.l. e Grafiche Agema s.p.a. - oltre a richiamare quanto detto sopra circa il rischio di confusione fra i due nomi delle società – pagina http://bit.ly/1SgzACt 7 di 12 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a comunque assumere di per sé alcuna giuridica rilevanza: sul piano della concorrenza acquisisce, infatti, deve stimarsi che pur essendo il campo di operatività delle stesse non esattamente coincidente, non di meno il rischio di confusione rimane alto: sia, in astratto, in quanto il campo di attività in cui opera Grafiche Agema s.p.a. risulta strettamente collegato a quello dove agisce Aema s.r.l.; sia, soprattutto, in concreto, perché la prima vanta rapporti di costante collaborazione con la Agema Rosso s.r.l, il cui oggetto sociale attiene alla progettazione pubblicitaria al pari della società resistente. Riguardo, poi, alla posizione di Agema Rosso s.r.l., nonostante l’art. 14 dello Statuto della stessa possa esercitare attività in concorrenza alla società che governa, si reputa che tale deroga non possa spingersi fino a giustificare un’attività condotta secondo comportamenti sleali o scorretti sul piano professionale, idonei a ledere l’impresa per cui si presta l’attività di amministrazione (cfr. Cass. n. 5155/1992). La portata della deroga in discorso, così interpretata, si pone in sintonia con i principi dell’ordinamento in materia di concorrenza, i quali concernono non tanto l’esercizio di un’attività in concorrenza in sè, quanto piuttosto le modalità attraverso cui l’esercizio di un’attività imprenditoriale deve svolgersi. Come, infatti, può desumersi dal tenore testuale dell’art. 2598 c.c., interpretato in virtù della ratio di tale disposizione, rintracciabile in una solida tradizione giurisprudenziale, la forma sleale della concorrenza è determinata dai mezzi adoperati dall’imprenditore, laddove questi siano idonei a danneggiare l’altrui impresa, risultando in sé del tutto lecito e conforme alla natura della competizione commerciale l’intento di acquisizione della clientela altrui. Orbene, la natura illecita delle condotte attuate da Emanuele Marazzi non deriva tout court dall’aver costituito una nuova società – Aema s.r.l. – in concorrenza con le ricorrenti, quanto piuttosto dalle pratiche sleali – v. i rilievi in punto di scelta del nome e di messaggio di auguri - con cui questa azione è stata portata avanti. Quanto alle doglianze delle ricorrenti, secondo cui Aema s.r.l. avrebbe emesso fatture nei confronti di clienti delle Società Agema per opere svolte da Grafiche Agema s.p.a. e da Agema Rosso s.r.l., si osserva che in almeno alcune delle circostanze descritte alle pagine 7 - 8 del ricorso ex art. 700 c.p.c. (v. però per una descrizione delle stesse più puntuale le pp. 14 – 16 del ricorso per sequestro conservativo) la prospettazione delle ricorrenti sia coerente e idonea a ritenere come Aema s.r.l. abbia agito con modalità rilevanti sul piano della concorrenza sleale. In particolare: - sul punto sub a) del ricorso ex art. 700 c.p.c. la fattura Aema del 18.11.2014 inerisce al progetto Big Book, il quale, come risulta dalla scheda di lavorazione veniva commissionato alle Società Agema e pagina http://bit.ly/1SgzACt 8 di 12 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a deroghi alla previsione normativa di cui all’art. 2390 c.c., consentendo, dunque, che l’amministratore verosimilmente seguito da Emanuele Marazzi (docc. 16-17 allegati al ricorso ex art. 700 c.p.c., oltre al doc.11 allegato al ricorso ex art. 671 c.p.c., fasc. ricorrenti), mentre l’obiezione di parte resistente è generica e, soprattutto, non indica quale sia il progetto cui farebbe riferimento il lavoro dedotto nella fattura in questione; - sul punto sub f) la fattura del 28.04.2014 attiene alla commessa “un anno di comunicazione 2013” la quale è presente nella memoria del computer delle Società Agema (docc. 25 -26 allegati al ricorso ex motivo per cui Aema s.r.l. avrebbe potuto validamente emettere fattura su quell’opera; - sul punto sub g), le fatture Aema s.r.l. del 28.04.2014 (doc. 27 allegato al ricorso ex art. 700 c.p.c. fasc. parti ricorrenti), del 11.07.2014 e del 21.07.2014 (doc. 27 allegato al ricorso per sequestro conservativo fasc. ricorrenti) fanno riferimento a diverse edizioni del Bilancio sociale – ad es. versione italiana e versione inglese – specificamente indicate anche negli appunti contenuti nella scheda di lavorazione (doc. 24 allegato al ricorso per sequestro conservativo, fasc. parti ricorrenti) con la conseguenza che possa verosimilmente condividersi che i pagamenti per tali opere avrebbero dovuto essere eseguiti in favore delle Società Agema. In ordine ai punti sub b), c), d), e) e h) invece, le contestazioni delle parti resistenti seppur non idonee a scalfire del tutto l’assunto delle parti ricorrenti - fatta eccezione per il punto sub h), che non risulta essere circostanziato a sufficienza, posto che con il doc. 8 viene versata in atti non una fattura bensì una mail - rendono necessario un approfondimento istruttorio che in questa fase del giudizio non è possibile, con la conseguenza che deve escludersi, almeno prima facie, che le resistenti abbiano limitatamente a tali episodi emesso fatture per opere che avrebbero realizzato le Società Agema. Parimenti, non può allo stato affermarsi se vi sia una precisa responsabilità da parte di Emanuele Marazzi e di Aema s.r.l. in ordine alla cessazione dei rapporti contrattuali fra le Società Agema e le sue clienti, dovendosi peraltro affermare che il ricorso delle ricorrenti è su tale profilo sfornito di una puntuale illustrazione dei fatti e di particolari evidenze probatorie. In conclusione, per quanto riguarda il ricorso sulla misura inibitoria, va affermato che una visione d’insieme degli episodi evidenzia come Emanuele Marazzi abbia costituito insieme alla moglie la società Aema s.r.l., la quale – evidentemente sotto la spinta del socio – ha cercato di affermarsi sul mercato attraverso modalità sleali – v. la scelta del nome e il messaggio di auguri – idonee a confondere l’immagine delle Società Agema sul mercato, e di inserirsi negli affari delle parti ricorrenti, in parte riuscendoci – v. circostanze sub. a), f) e g) del ricorso ex art. 700 c.p.c. pag. 7-8 - inducendo i clienti delle stesse a credere come queste, ed in particolare Agema Rosso s.r.l., avessero cambiato pagina http://bit.ly/1SgzACt 9 di 12 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a art. 700 c.p.c., fasc. ricorrenti), mentre il rilievo delle parti resistenti non illustra in modo coerente il semplicemente denominazione sociale. 7. Venendo all’esame del fumus boni iuris in punto di danni patiti da Grafiche Agema e da Agema Rosso s.r.l., che in linea astratta sarebbero idonei a giustificare il sequestro conservativo, si osserva che essi sono principalmente connessi alle condotte di concorrenza sleale attuate da Emanuele Marazzi, in merito alle quali – seppur sussistenti nei limiti innanzi indicati - non si può allo stato dire che abbiano arrecato danni per ingenti somme, così come, invece, esposto nel ricorso volto ad ottenere la misura Allo stato, infatti, il giudizio sui danni – attesa anche la verosimile pregnanza di alcune obiezioni mosse dalle parti ricorrenti, con particolare riferimento, ad esempio, alla spesa dei plotters, e la difficoltà di ricostruire con esattezza le vicende dalle quali scaturirebbero gran parte dei danni lamentati – non può che limitarsi ai casi in cui appaia verosimile l’operazione di Aema s.r.l. di emettere fatture per opere in realtà eseguite oppure commissionate alle Società Agema. Orbene, come già osservato, tale condotta può dirsi verosimilmente posta in essere con riferimento ad un numero limitato di episodi – punti sub. a), sub. f) e sub g) di cui all’elenco da pp. 7 – 8 del ricorso per inibitoria - in relazione ai quali gli importi sottratti alle società ricorrenti e da imputare a competenze delle stesse ammontano, certamente, ad un importo nettamente minore a quello dedotto nel ricorso per sequestro conservativo. Per quanto riguarda gli episodi descritti nel ricorso per sequestro, “Widiba” e “Africamore”, e l’inesatto passaggio di consegne sulle commesse in fase di esecuzione, si deve evidenziare che gli stessi non sono stati fatti oggetto di chiara spiegazione – essendo tra l’altro illustrati solo attraverso una mera trascrizione di stralci dei verbali delle assemblee di Grafiche Agema s.p.a. - né tanto meno è dato comprendere l’entità del danno che eventualmente sarebbe stata determinata da tali episodi. Anche il contenuto della relazione prodotta dalle ricorrenti (docc. 32 e 33 fasc. ric.) in realtà non aggiunge elementi fattuali di rilievo sul piano della prova della sussistenza di tali ulteriori condotte. Alla luce di tale quadro fattuale, salva una diversa valutazione da compiersi dopo una completa attività istruttoria, deve, dunque, essere riconosciuto a Grafiche Agema s.p.a. e ad Agema Rosso s.r.l. un danno di portata molto più limitata rispetto agli importi dedotti nel ricorso teso all’autorizzazione del sequestro conservativo Il periculum in mora 8. Prendendo anche per l’esame di tale presupposto le mosse dal tema della concorrenza sleale, la società resistente ha dimostrato che in data 20 gennaio 2015 Aema s.r.l. ha mutato denominazione sociale in Emanuele Marazzi full communication s.r.l.. pagina http://bit.ly/1SgzACt 10 di 12 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a cautelare a garanzia del risarcimento. Tale circostanza assume sicuramente rilievo nel complesso della valutazione del presente procedimento, atteso che il mutamento della denominazione sociale della resistente fa venire meno a parere di questo giudicante la permanenza del forte rischio di confusione con la società resistente, cui le parti ricorrenti erano esposte. La nuova denominazione adottata da Aema s.r.l., infatti, è del tutto diversa rispetto a quella precedente, essendo totalmente priva di alcun richiamo diretto o indiretto al nome Agema. quadro della controversia. Invero il radicale cambiamento della denominazione sociale appare evento idoneo a determinare un elemento di novità che indice sensibilmente sul quadro fattuale precedente, posto che risulta logicamente del tutto improbabile che la società resistente possa tornare in futuro ad assumere la denominazione contestata a pena di determinare in suo danno ulteriore confusione nel mercato rispetto alla sua effettiva identità. In buona sostanza risulta venuto meno il presupposto dell’attualità del pregiudizio che dovrebbe sostenere l’emissione di una misura cautelare in via urgente. 9. Per quanto attiene al ricorso volto ad ottenere l’autorizzazione del sequestro conservativo non può ritenersi che lo stesso sia fondato sotto il presupposto del periculum in mora. A fronte, infatti, di una consistenza dei danni patiti dalle Societa Agema per un valore nettamente minore rispetto a quello esposto nel ricorso, deve ritenersi sproporzionata la misura del sequestro conservativo, la quale esporrebbe Emanuele Marazzi e Aema s.r.l. ad un’immobilizzazione patrimoniale ingiustificata, tenuto altresì in conto che non sono stati dimostrati comportamenti delle resistenti che lasciano presupporre una dispersione delle loro consistenze patrimoniali. A conforto di tale valutazione anche sotto il profilo dell’oggettiva precarietà di una garanzia patrimoniale del debitore costituita da sole liquidità, va peraltro evidenziato che il danno patrimoniale patito dalle parti ricorrenti, in considerazione del credito di Euro 264.840,00, vantato da Emanuele Marazzi nei confronti di Grafiche Agema s.p.a. e riconosciuto anche dalla stessa, ben potrebbe trovare soddisfacimento nella già operata ritenzione di tale somma (docc. 4 e 5 fasc. resistenti). 10. Quanto alla spese di lite, tenuto conto della fondatezza del ricorso per concorrenza sleale – ancorchè sia venuto meno l’attualità del pregiudizio – e la soccombenza delle ricorrenti quanto all’istanza di sequestro conservativo, stima equo il giudicante condannare le ricorrenti in solido tra loro al rimborso delle spese delle resistenti nella misura del 50% e dunque nella misura specificata in dispositivo. P.q.m. pagina http://bit.ly/1SgzACt 11 di 12 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Ritiene il giudicante che tale iniziativa abbia obbiettivamente determinato un mutamento rilevante nel Il giudice, - visto l’art. 274 c.p.c. riunisce il procedimento cautelare portante il numero di R.G. 78498/2014 al procedimento cautelare 78497/2014; - visto l’art. 669 septies c.p.c., rigetta il ricorso per concorrenza sleale avanzato da GRAFICHE AGEMA s.p.a., AGEMA ROSSO s.r.l., AGEMA ORO s.r.l. , AGEMA BLUE s.r.l. e AGEMA VERDE s.r.l. nei confronti di AEMA s.r.l. e di Emanuele MARAZZI; AGEMA s.p.a. e AGEMA ROSSO s.r.l. nei confronti di Emanuele MARAZZI e di AEMA s.r.l.; - pone a carico delle parti ricorrenti le spese di lite nella misura – già ridotta del 50% - di Euro 5.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali e oneri di legge. Milano, 5 marzo 2015 il Giudice Dott. Claudio Marangoni pagina http://bit.ly/1SgzACt 12 di 12 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - visto l’art. 669 septies c.p.c., rigetta il ricorso per sequestro conservativo promosso da GRAFICHE