Crediti Documentari - "G. Deledda"

Transcript

Crediti Documentari - "G. Deledda"
Crediti Documentari
Lettera di Credito L/C
Stand By L/C
Credito Documentario
• Impegno della banca emittente – su incarico
del compratore (Ordinante) e dell’eventuale
banca confermante emesso a favore del
venditore (Beneficiario) a:
– Onorare il credito ( pagare/accettare e pagare alla
scadenza cambiali tratte) o negoziarlo (acquisire
documenti)
– Entro una data di scadenza (validità)
– A fronte della presentazione in regola dei
documenti richiesti (rispetto dei termini e
condizioni del credito stesso) secondo NUU, CCI
CCI
pubbl. 600
Caratteristiche dei crediti
AUTONOMIA
I crediti sono per natura operazioni distinte e
indipendenti dai contratti su cui sono fondati
ASTRATTEZZA
I crediti sono svincolati dalla causa
originante (contratti) e pertanto ogni
variazione nei rapporti tra le parti (venditore,
compratore, banche) non li influenza
FORMALISMO
I crediti si basano quindi sull’aspetto formale
dei documenti e non sulle merci o servizi che
rappresentano. Le banche si limitano quindi a
verificare le condizioni formali a svincolarli
(conformità documentale, forma, svolgimento
della funzione richiesta)
LE FASI OPERATIVE DEL CREDITO
DOCUMENTARIO
• Il credito documentario consente una posizione di
rischio sufficientemente calibrata tra il venditore ed
il compratore
• Si tratta di un’operazione su documenti nettamente
distinta dal contratto sottostante, da quello di
trasporto e dalle verifiche della merce
• Contempla normalmente l’intervento di almeno due
banche e deve essere supportata ed accettata
attraverso precisi accordi contrattuali
CREDITO DOCUMENTARIO: OPERAZIONI
• Su ordine e disposizioni del compratore importatore (ordinante)
una banca assume l’impegno, revocabile o irrevocabile, di
pagare al venditore esportatore (beneficiario) una certa somma,
contro presentazione, entro una data scadenza, di un insieme
di documenti richiesti dall’ordinante e concordati di norma con il
beneficiario
• Il compratore incarica una banca del suo Paese di provvedere,
a favore del venditore, al regolamento dello scambio contro
ritiro di documenti espressamente e chiaramente indicati dal
credito stesso in varie forme: pagamento a vista, a
presentazione documenti pagamento differito rispetto alla
presentazione dei documenti e quindi all’utilizzo del credito con
o senza tratta afferente alla dilazione di pagamento a seconda
che si tratti di credito con pagamento differito o credito
documentario per accettazione negoziazione dell'importo
dell’importo
1. La trattativa commerciale e la stipulazione
contrattuale
• Si tratta della fase di negoziazione che si conclude con la
firma del contratto tra venditore e compratore
• Nel commercio internazionale non sempre esiste un
documento, sottoscritto dalle parti, con l’articolazione delle
condizioni con cui i contraenti vanno a regolamentare il loro
rapporto, ma sono diffusi i contratti conclusi semplicemente al
telefono o attraverso lo scambio di lettere, fax, e-mail.
• In questa fase le parti devono concordare l’emissione del
credito documentario fissandone i termini e le condizioni in
modo preciso in quanto le stesse dovranno poi servire alle
banche intermediarie per svolgere l’operazione. Maggiore è la
precisione e la cura posta nel definire in modo dettagliato i
termini e le condizioni del regolamento, minori saranno
saranno le
le
discussioni nelle diverse fasi applicative.
Trattativa commerciale e la stipulazione
contrattuale: cautele
• Occorrerà fare molta attenzione a:
– nominativo della banca emittente del credito documentario
– generalità esatte e complete nonché domicilio sia del
compratore che del venditore
– luogo di presentazione dei documenti (l’utilizzo del credito
può avvenire presso la banca del compratore o quella del
venditore)
– scadenza dell’operazione sia per quanto riguarda l’utilizzo
del credito che modalità di pagamento (a vista o a
scadenza differita)
– set dei documenti necessari per l’utilizzo del credito
– eventuale richiesta di conferma del credito da parte della
della banca del venditore
2. Ordine dell’importatore alla banca ed emissione
da parte di questa del credito documentario
• L’importatore chiede alla propria banca l’apertura del
credito a favore del fornitore. Generalmente in questa fase
l’istituto bancario richiede la compilazione o sottoscrizione
di un modulo apposito nel quale devono essere riportati i
termini e le condizioni dell’operazione, secondo gli accordi
contrattuali stipulati fra le parti
• Per impegnarsi direttamente nei confronti del beneficiario la
banca chiederà all’ordinante di costituire un deposito in
denaro o titoli a garanzia dell’operazione oppure, se
richiesta, vaglierà l’opportunità della concessione di un
finanziamento
• Espletate le formalità la banca provvede all’emissione dello
strumento per l’apertura di credito ed alla sua trasmissione
ad una banca che si trova nel Paese del venditore per
per la
la
successiva notifica al beneficiario
3. Avviso al beneficiario da parte
della banca notificante
• La banca avvisante, dopo aver verificato l’autenticità del
credito, lo notifica semplicemente al beneficiario oppure, se
richiesta, seguendo le istruzioni della banca emittente aggiunge
alla notifica la sua conferma.
• La banca confermante ha la facoltà, ma non l’obbligo, di
accettare l’incarico.
• Qualora decida per la conferma, concederà una linea di credito
alla banca emittente per il rischio che va ad assumersi in
proprio, in quanto la conferma costituisce un impegno
inderogabile della banca confermante ad effettuare la
prestazione pecuniaria a favore del beneficiario in presenza di
utilizzo regolare (cioè con documenti conformi).
• Oltre a rifiutare di confermare il credito, la banca ricevente ha
anche il diritto di rifiutarsi di notificare il credito al beneficiario,
comunicando però la sua decisione senza ritardo alla banca
emittente
4. Spedizione della merce e
consegna dei documenti alla banca
• Sulla base della notifica dello strumento del credito da
parte della banca e solo dopo averlo ricevuto e controllato
attentamente, l’esportatore provvede alla spedizione della
merce e ottiene il documento di trasporto necessario
(assieme agli altri richiesti per consentire l’ingresso delle
merci nel territorio del compratore, per l’utilizzo del credito
documentario)
• La consegna dei documenti alla banca(preceduta dal
controllo rigoroso della loro rispondenza formale alle
disposizioni) va fatta nei termini di validità del credito,
richiedendo su una copia della lettera di trasmissione un
timbro di protocollo che attesti data ed ora nella quale i
documenti sono stati consegnati.
• Ogni banca ha massimo sette giorni lavorativi, successivi
al giorno di presentazione, per poterli controllare.
4. Spedizione della merce e
consegna dei documenti alla banca
• Per stabilire quale sarà la banca incaricata di
verificare i documenti occorre distinguere tra:
– credito utilizzabile presso le casse della banca
emittente per cui i documenti, dopo la presentazione
tramite la banca notificante, devono essere controllati e
verificati dalla banca emittente, alla quale dovranno
pervenire entro la scadenza del credito
– credito utilizzabile presso le casse della banca
notificante e/o confermante. Spetta a quest’ultima
controllare la regolarità della presentazione dei
documenti sia per quanto attiene ai termini di scadenza
che alla loro conformità alle prescrizioni del credito
5. Controllo formale dei documenti ed il
pagamento del credito all’esportatore
• Anche in questa fase occorre distinguere tra:
– credito utilizzabile presso le casse della banca emittente.
È quest’ultima che si è riservata il diritto di controllare la
conformità dei documenti alle disposizioni del credito e
se li riterrà regolari e conformi provvederà ad accreditare
il beneficiario tramite la banca notificante
– credito utilizzabile presso le casse della banca notificante
e/o confermante. È quest’ultima che, per effetto di una
delega della banca emittente, è stata incaricata di
controllare la conformità dei documenti. Se gli stessi
saranno ritenuti regolari e conformi alle disposizioni del
credito, la banca notificante e/o confermante provvederà
ad accreditare direttamente il beneficiario, inviando
contemporaneamente alla banca emittente l'addebito
l’addebito e i
documenti ritirati in utilizzo del credito
6. Consegna dei documenti e addebito del
relativo importo al compratore
• L’ultima fase del credito prevede la chiusura
dell’operazione con:
– l’addebito al compratore da parte della banca
emittente per l’importo pagato al beneficiario,
tramite la banca notificante oppure pagato da
quest’ultima direttamente allo stesso beneficiario
– la consegna dei documenti al compratore da
parte della banca emittente, in modo che egli
possa provvedere al ritiro della merce già pagata
al venditore tramite il credito documentario
Credito documentario: Fasi (1)
Stipula del contratto tra le parti (venditore/compratore)
Incarico alla banca da parte del compratore per emissione del credito
Emissione del credito documentario
Notifica del credito documentario
Credito documentario: Fasi (2)
Conferma del credito doc. (se richiesta)
Eventuale modifica del credito documentario
Utilizzo del credito documentario
Esame dei documenti
Regolamento del credito
Lettera di Credito
Sergio Valentini © 2012
Lettera di Credito
• La lettera di credito è un impegno assunto
da una banca, su ordine di un acquirente,
ad effettuare una prestazione a favore del
venditore contro la presentazione di
documenti conformi a quanto indicato nel
credito stesso
Sergio Valentini © 2012
Lettera di Credito: parti coinvolte
• Compratore (importatore/importer, ordinante/applicant)
•
•
•
•
•
•
Venditore (esportatore/exporter, beneficiario/beneficiary)
Banca emittente (issuing bank)
Banca avvisante (advising bank, notifying bank)
Banca confermante
Banca rimborsante
Banca designata (Nominated bank)
Sergio Valentini © 2012
Tipi di Credito
Credito Irrevocabile
• Impegno assunto dalla banca emittente inderogabile sino alla scadenza del credito per cui
esso non può essere modificato né annullato senza
il preventivo consenso di tutte le parti interessate
• Se non diversamente indicato il credito
documentario è sempre irrevocabile
Sergio Valentini © 2012
Tipi di Credito
Credito revocabile
• Impegno assunto dalla banca emittente può essere annullato
o modificato in qualsiasi momento
• Senza la necessità del preventivo avviso o l’assenso del
beneficiario, che pertanto, non ha la certezza di ottenere la
prestazione prevista
• Può essere revocato o modificato su istruzione dell’ordinante
o d’iniziativa della banca emittente se si verificano condizioni
sfavorevoli per cui la banca emittente ritenga motivato per
“giusta causa” ritirare il proprio impegno nei confronti del
beneficiario
La revoca o la modifica non ha alcun effetto se la banca
(emittente, confermante, designata) ha già eseguito la
Sergio Valentini © 2012
prestazione
Tipologie di Credito Documentario
Confermato
• La conferma costituisce l’impegno inderogabile della
banca confermante
• Tale impegno si aggiunge a quello, della stessa
natura, della banca emittente e obbliga
irrevocabilmente la banca confermante a effettuare al
beneficiario la prestazione prevista nel credito, a
condizione che siano presentati i documenti richiesti e
siano rispettati i termini e le condizioni del credito
• Elimina il rischio commerciale (rischio cliente)
Sergio Valentini © 2012
Tipologie di Credito Documentario
Non Confermato o semplicemente avvisato
• Alla banca avvisante è richiesto di notificare al
beneficiario l’impegno della banca emittente, senza
alcuna garanzia né responsabilità da parte propria
• Il tutto anche se adotterà ragionevole cura nel
controllare l’autenticità del messaggio ricevuto
• Elimina il rischio Paese e il rischio banca
Sergio Valentini © 2012
Tipologie di Credito Documentario
Non Confermato con banca designata (nominated
bank)
• La banca emittente autorizza ad eseguire la
prestazione al beneficiario senza però aggiungere la
conferma
• La banca designata non assume alcun impegno nei
confronti del beneficiario, è autorizzata ad effettuare la
prestazione, ma non ha nessun obbligo a farlo, a
meno che ad essa non vi abbia consentito e abbia
dato comunicazione scritta al beneficiario
• Elimina il rischio Paese e il rischio banca
Sergio Valentini © 2012
Tipologie credito: Secondo le NUU Art 9 a-b/iii, le
prestazioni previste dal carico, a presentazione di documenti
regolari e conformi, si possono concretizzare in:
• Pagamento a vista La banca emittente si impegna a pagare o a far
effettuare il pagamento al beneficiario
• Pagamento differito Vi ricorre quando nel credito è pattuita una
dilazione di pagamento
• Accettazione Il beneficiario spicca tratta sulla banca emittente, o
confermante, o su altra banca trassata indicata nel credito. Se i documenti
sono regolari e conformi le suddette banche accettano la tratta, rimanendo
obbligate ad onorarla a scadenza
• Negoziazione La banca emittente si impegna a pagare senza rivalsa
o far sì che un’altra banca negozi la tratta emessa dal beneficiario
sull’ordinante o su qualsiasi altro trassato nel credito
Sergio Valentini © 2012
Lettera di Credito L/C
(senza conferma)
1. CONTRATTO
VENDITORE
6.Presenta i
documenti
COMPRATORE
4. Avviso
avvenuta
emissione
del Credito
5. SPEDIZIONE
MERCE
10. Accredita
2.Incarico
d’Aprire il
Credito
Documentario
9
Consegna
documenti
e addebita
3. Emissione del Credito
BANCA
AVVISANTE
(advising bank)
7. Invia i documenti
BANCA EMITTENTE
(LC issuing bank)
8. Prestazione (pagamento/accettaz)
pagamento/accettaz)
Sergio Valentini © 2012
Lettera di Credito L/C
(con conferma)
1. CONTRATTO
VENDITORE
Prestazione
COMPRATORE
4. Avviso
emissione
del Credito
(con event.le
conferma)
5. SPEDIZIONE
MERCE
2.Incarico
d’Aprire il
Credito
Documentario
6.Presenta i
documenti
10
Consegna
documenti
e addebita
3. Emissione del Credito
BANCA
AVVISANTE
(advising bank)
8. Invia i documenti
9. Rimborsa
Sergio Valentini © 2012
BANCA EMITTENTE
(LC issuing bank)
Modifica del Credito
1. Accordo per modifica del testo
VENDITORE
COMPRATORE
4. Accettazione e
avviso di modifica
BANCA
AVVISANTE
(advising bank)
2. Richiesta di
modifica
3. Accettazione e avviso di
modifica
Sergio Valentini © 2012
BANCA EMITTENTE
(LC issuing bank)
Credito documentario:
Modalità di utilizzo
• Per pagamento a vista (by payment at
sight)
• Per pagamento differito (by deferred
payment)
• Per accettazione di tratta a vista (by
acceptance of draft at sight)
• Per accettazione di tratta a scadenza (by
acceptance of draft at…)
• Per negoziazione (by negotiation)
ESAME DEI DOCUMENTI
Da parte della banca designata e/o confermante
Entro 5 giorni lavorativi successivi
al giorno di ricezione
RITIRO
dei documenti
Accredito definitivo
o impegno a
pagamento differito
Invio dei documenti
alla banca emittente
Accredito SBF
sotto riserva
(riserva interna)
Invio dei documenti
alla banca emittente
RIFIUTO
dei documenti
Mancato pagamento
con segnalazione
di riserve esterne
Documenti a disposizione del
beneficiario ed eventuale invio
a banca emittente con richiesta
scioglimento riserve e
autorizzazione al pagamento
RISERVE SUI DOCUMENTI
QUALI
ESTERNE
INTERNE
Irregolarità/discordanze GRAVI
Irregolarità o discordanze MINORI
Che impediscono la prestazione
(pagamenti negoziazione, accettazione)
e che devono essere segnalate alla banca mittente
che NON verranno segnalate alla banca
emittente dalla negoziatrice (che pagherà)
Mancato accredito
Accredito SBF
sotto riserva
Banca emittente ha facoltà di decidere
di respingere le riserve sui documenti
Senza chiedere autorizzazione allo
Scioglimento da parte dell’ordinante
Stand-by Letter of Credit
• È una forma di credito documentario che
costituisce GARANZIA DI PAGAMENTO con la
quale un garante si impegna irrevocabilmente
nei confronti nel beneficiario a eseguire la
prestazione (pagamento, accettazione o negoziazione)
a fronte della dichiarazione del beneficiario che
attesta il mancato adempimento dell’ordinante
• È richiamata espressamente dalle NUU della
CCI ed è regolamentata dalla stessa
Pagamenti: confronti e
differenze
Compravendita – Credito
documentario
Confronto tra obblighi 1
Obblighi del
venditore
Compravendita
internazionale
Crediti documentari
CONSEGNARE
La merce ordinata I documenti richiesti dal
dal compratore
credito documentario
QUANDO
Alla/entro la data
contrattuale
Entro la data stabilita nel
credito documentario
emesso dalla banca
emittente
DOVE
Nel luogo definito
con Incoterms ®
della CCI
Nel luogo indicato nel
testo del credito
documentario
Confronto tra obblighi 2
Obblighi del
venditore
Compravendita
internazionale
Crediti documentari
COME
Con modalità di
trasporto (mezzo,
partenza/arrivo,
tragitto) concordate
Senza difetti, conforme
a quanto stabilito
nell’ordine di acquisto
Con modalità (termini
e condizioni) stabilite
nel testo del credito
documentario
Privi di irregolarità o
discrepanze
Alla legge applicabile
al contratto stipulato
dalle parti
Alle norme e usi
uniformi (NUU) sui
crediti documentari
CONFORME
ASSOGGETTATA