Crediti Documentari - "G. Deledda"
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Crediti Documentari - "G. Deledda"
Crediti Documentari Lettera di Credito L/C Stand By L/C Credito Documentario • Impegno della banca emittente – su incarico del compratore (Ordinante) e dell’eventuale banca confermante emesso a favore del venditore (Beneficiario) a: – Onorare il credito ( pagare/accettare e pagare alla scadenza cambiali tratte) o negoziarlo (acquisire documenti) – Entro una data di scadenza (validità) – A fronte della presentazione in regola dei documenti richiesti (rispetto dei termini e condizioni del credito stesso) secondo NUU, CCI CCI pubbl. 600 Caratteristiche dei crediti AUTONOMIA I crediti sono per natura operazioni distinte e indipendenti dai contratti su cui sono fondati ASTRATTEZZA I crediti sono svincolati dalla causa originante (contratti) e pertanto ogni variazione nei rapporti tra le parti (venditore, compratore, banche) non li influenza FORMALISMO I crediti si basano quindi sull’aspetto formale dei documenti e non sulle merci o servizi che rappresentano. Le banche si limitano quindi a verificare le condizioni formali a svincolarli (conformità documentale, forma, svolgimento della funzione richiesta) LE FASI OPERATIVE DEL CREDITO DOCUMENTARIO • Il credito documentario consente una posizione di rischio sufficientemente calibrata tra il venditore ed il compratore • Si tratta di un’operazione su documenti nettamente distinta dal contratto sottostante, da quello di trasporto e dalle verifiche della merce • Contempla normalmente l’intervento di almeno due banche e deve essere supportata ed accettata attraverso precisi accordi contrattuali CREDITO DOCUMENTARIO: OPERAZIONI • Su ordine e disposizioni del compratore importatore (ordinante) una banca assume l’impegno, revocabile o irrevocabile, di pagare al venditore esportatore (beneficiario) una certa somma, contro presentazione, entro una data scadenza, di un insieme di documenti richiesti dall’ordinante e concordati di norma con il beneficiario • Il compratore incarica una banca del suo Paese di provvedere, a favore del venditore, al regolamento dello scambio contro ritiro di documenti espressamente e chiaramente indicati dal credito stesso in varie forme: pagamento a vista, a presentazione documenti pagamento differito rispetto alla presentazione dei documenti e quindi all’utilizzo del credito con o senza tratta afferente alla dilazione di pagamento a seconda che si tratti di credito con pagamento differito o credito documentario per accettazione negoziazione dell'importo dell’importo 1. La trattativa commerciale e la stipulazione contrattuale • Si tratta della fase di negoziazione che si conclude con la firma del contratto tra venditore e compratore • Nel commercio internazionale non sempre esiste un documento, sottoscritto dalle parti, con l’articolazione delle condizioni con cui i contraenti vanno a regolamentare il loro rapporto, ma sono diffusi i contratti conclusi semplicemente al telefono o attraverso lo scambio di lettere, fax, e-mail. • In questa fase le parti devono concordare l’emissione del credito documentario fissandone i termini e le condizioni in modo preciso in quanto le stesse dovranno poi servire alle banche intermediarie per svolgere l’operazione. Maggiore è la precisione e la cura posta nel definire in modo dettagliato i termini e le condizioni del regolamento, minori saranno saranno le le discussioni nelle diverse fasi applicative. Trattativa commerciale e la stipulazione contrattuale: cautele • Occorrerà fare molta attenzione a: – nominativo della banca emittente del credito documentario – generalità esatte e complete nonché domicilio sia del compratore che del venditore – luogo di presentazione dei documenti (l’utilizzo del credito può avvenire presso la banca del compratore o quella del venditore) – scadenza dell’operazione sia per quanto riguarda l’utilizzo del credito che modalità di pagamento (a vista o a scadenza differita) – set dei documenti necessari per l’utilizzo del credito – eventuale richiesta di conferma del credito da parte della della banca del venditore 2. Ordine dell’importatore alla banca ed emissione da parte di questa del credito documentario • L’importatore chiede alla propria banca l’apertura del credito a favore del fornitore. Generalmente in questa fase l’istituto bancario richiede la compilazione o sottoscrizione di un modulo apposito nel quale devono essere riportati i termini e le condizioni dell’operazione, secondo gli accordi contrattuali stipulati fra le parti • Per impegnarsi direttamente nei confronti del beneficiario la banca chiederà all’ordinante di costituire un deposito in denaro o titoli a garanzia dell’operazione oppure, se richiesta, vaglierà l’opportunità della concessione di un finanziamento • Espletate le formalità la banca provvede all’emissione dello strumento per l’apertura di credito ed alla sua trasmissione ad una banca che si trova nel Paese del venditore per per la la successiva notifica al beneficiario 3. Avviso al beneficiario da parte della banca notificante • La banca avvisante, dopo aver verificato l’autenticità del credito, lo notifica semplicemente al beneficiario oppure, se richiesta, seguendo le istruzioni della banca emittente aggiunge alla notifica la sua conferma. • La banca confermante ha la facoltà, ma non l’obbligo, di accettare l’incarico. • Qualora decida per la conferma, concederà una linea di credito alla banca emittente per il rischio che va ad assumersi in proprio, in quanto la conferma costituisce un impegno inderogabile della banca confermante ad effettuare la prestazione pecuniaria a favore del beneficiario in presenza di utilizzo regolare (cioè con documenti conformi). • Oltre a rifiutare di confermare il credito, la banca ricevente ha anche il diritto di rifiutarsi di notificare il credito al beneficiario, comunicando però la sua decisione senza ritardo alla banca emittente 4. Spedizione della merce e consegna dei documenti alla banca • Sulla base della notifica dello strumento del credito da parte della banca e solo dopo averlo ricevuto e controllato attentamente, l’esportatore provvede alla spedizione della merce e ottiene il documento di trasporto necessario (assieme agli altri richiesti per consentire l’ingresso delle merci nel territorio del compratore, per l’utilizzo del credito documentario) • La consegna dei documenti alla banca(preceduta dal controllo rigoroso della loro rispondenza formale alle disposizioni) va fatta nei termini di validità del credito, richiedendo su una copia della lettera di trasmissione un timbro di protocollo che attesti data ed ora nella quale i documenti sono stati consegnati. • Ogni banca ha massimo sette giorni lavorativi, successivi al giorno di presentazione, per poterli controllare. 4. Spedizione della merce e consegna dei documenti alla banca • Per stabilire quale sarà la banca incaricata di verificare i documenti occorre distinguere tra: – credito utilizzabile presso le casse della banca emittente per cui i documenti, dopo la presentazione tramite la banca notificante, devono essere controllati e verificati dalla banca emittente, alla quale dovranno pervenire entro la scadenza del credito – credito utilizzabile presso le casse della banca notificante e/o confermante. Spetta a quest’ultima controllare la regolarità della presentazione dei documenti sia per quanto attiene ai termini di scadenza che alla loro conformità alle prescrizioni del credito 5. Controllo formale dei documenti ed il pagamento del credito all’esportatore • Anche in questa fase occorre distinguere tra: – credito utilizzabile presso le casse della banca emittente. È quest’ultima che si è riservata il diritto di controllare la conformità dei documenti alle disposizioni del credito e se li riterrà regolari e conformi provvederà ad accreditare il beneficiario tramite la banca notificante – credito utilizzabile presso le casse della banca notificante e/o confermante. È quest’ultima che, per effetto di una delega della banca emittente, è stata incaricata di controllare la conformità dei documenti. Se gli stessi saranno ritenuti regolari e conformi alle disposizioni del credito, la banca notificante e/o confermante provvederà ad accreditare direttamente il beneficiario, inviando contemporaneamente alla banca emittente l'addebito l’addebito e i documenti ritirati in utilizzo del credito 6. Consegna dei documenti e addebito del relativo importo al compratore • L’ultima fase del credito prevede la chiusura dell’operazione con: – l’addebito al compratore da parte della banca emittente per l’importo pagato al beneficiario, tramite la banca notificante oppure pagato da quest’ultima direttamente allo stesso beneficiario – la consegna dei documenti al compratore da parte della banca emittente, in modo che egli possa provvedere al ritiro della merce già pagata al venditore tramite il credito documentario Credito documentario: Fasi (1) Stipula del contratto tra le parti (venditore/compratore) Incarico alla banca da parte del compratore per emissione del credito Emissione del credito documentario Notifica del credito documentario Credito documentario: Fasi (2) Conferma del credito doc. (se richiesta) Eventuale modifica del credito documentario Utilizzo del credito documentario Esame dei documenti Regolamento del credito Lettera di Credito Sergio Valentini © 2012 Lettera di Credito • La lettera di credito è un impegno assunto da una banca, su ordine di un acquirente, ad effettuare una prestazione a favore del venditore contro la presentazione di documenti conformi a quanto indicato nel credito stesso Sergio Valentini © 2012 Lettera di Credito: parti coinvolte • Compratore (importatore/importer, ordinante/applicant) • • • • • • Venditore (esportatore/exporter, beneficiario/beneficiary) Banca emittente (issuing bank) Banca avvisante (advising bank, notifying bank) Banca confermante Banca rimborsante Banca designata (Nominated bank) Sergio Valentini © 2012 Tipi di Credito Credito Irrevocabile • Impegno assunto dalla banca emittente inderogabile sino alla scadenza del credito per cui esso non può essere modificato né annullato senza il preventivo consenso di tutte le parti interessate • Se non diversamente indicato il credito documentario è sempre irrevocabile Sergio Valentini © 2012 Tipi di Credito Credito revocabile • Impegno assunto dalla banca emittente può essere annullato o modificato in qualsiasi momento • Senza la necessità del preventivo avviso o l’assenso del beneficiario, che pertanto, non ha la certezza di ottenere la prestazione prevista • Può essere revocato o modificato su istruzione dell’ordinante o d’iniziativa della banca emittente se si verificano condizioni sfavorevoli per cui la banca emittente ritenga motivato per “giusta causa” ritirare il proprio impegno nei confronti del beneficiario La revoca o la modifica non ha alcun effetto se la banca (emittente, confermante, designata) ha già eseguito la Sergio Valentini © 2012 prestazione Tipologie di Credito Documentario Confermato • La conferma costituisce l’impegno inderogabile della banca confermante • Tale impegno si aggiunge a quello, della stessa natura, della banca emittente e obbliga irrevocabilmente la banca confermante a effettuare al beneficiario la prestazione prevista nel credito, a condizione che siano presentati i documenti richiesti e siano rispettati i termini e le condizioni del credito • Elimina il rischio commerciale (rischio cliente) Sergio Valentini © 2012 Tipologie di Credito Documentario Non Confermato o semplicemente avvisato • Alla banca avvisante è richiesto di notificare al beneficiario l’impegno della banca emittente, senza alcuna garanzia né responsabilità da parte propria • Il tutto anche se adotterà ragionevole cura nel controllare l’autenticità del messaggio ricevuto • Elimina il rischio Paese e il rischio banca Sergio Valentini © 2012 Tipologie di Credito Documentario Non Confermato con banca designata (nominated bank) • La banca emittente autorizza ad eseguire la prestazione al beneficiario senza però aggiungere la conferma • La banca designata non assume alcun impegno nei confronti del beneficiario, è autorizzata ad effettuare la prestazione, ma non ha nessun obbligo a farlo, a meno che ad essa non vi abbia consentito e abbia dato comunicazione scritta al beneficiario • Elimina il rischio Paese e il rischio banca Sergio Valentini © 2012 Tipologie credito: Secondo le NUU Art 9 a-b/iii, le prestazioni previste dal carico, a presentazione di documenti regolari e conformi, si possono concretizzare in: • Pagamento a vista La banca emittente si impegna a pagare o a far effettuare il pagamento al beneficiario • Pagamento differito Vi ricorre quando nel credito è pattuita una dilazione di pagamento • Accettazione Il beneficiario spicca tratta sulla banca emittente, o confermante, o su altra banca trassata indicata nel credito. Se i documenti sono regolari e conformi le suddette banche accettano la tratta, rimanendo obbligate ad onorarla a scadenza • Negoziazione La banca emittente si impegna a pagare senza rivalsa o far sì che un’altra banca negozi la tratta emessa dal beneficiario sull’ordinante o su qualsiasi altro trassato nel credito Sergio Valentini © 2012 Lettera di Credito L/C (senza conferma) 1. CONTRATTO VENDITORE 6.Presenta i documenti COMPRATORE 4. Avviso avvenuta emissione del Credito 5. SPEDIZIONE MERCE 10. Accredita 2.Incarico d’Aprire il Credito Documentario 9 Consegna documenti e addebita 3. Emissione del Credito BANCA AVVISANTE (advising bank) 7. Invia i documenti BANCA EMITTENTE (LC issuing bank) 8. Prestazione (pagamento/accettaz) pagamento/accettaz) Sergio Valentini © 2012 Lettera di Credito L/C (con conferma) 1. CONTRATTO VENDITORE Prestazione COMPRATORE 4. Avviso emissione del Credito (con event.le conferma) 5. SPEDIZIONE MERCE 2.Incarico d’Aprire il Credito Documentario 6.Presenta i documenti 10 Consegna documenti e addebita 3. Emissione del Credito BANCA AVVISANTE (advising bank) 8. Invia i documenti 9. Rimborsa Sergio Valentini © 2012 BANCA EMITTENTE (LC issuing bank) Modifica del Credito 1. Accordo per modifica del testo VENDITORE COMPRATORE 4. Accettazione e avviso di modifica BANCA AVVISANTE (advising bank) 2. Richiesta di modifica 3. Accettazione e avviso di modifica Sergio Valentini © 2012 BANCA EMITTENTE (LC issuing bank) Credito documentario: Modalità di utilizzo • Per pagamento a vista (by payment at sight) • Per pagamento differito (by deferred payment) • Per accettazione di tratta a vista (by acceptance of draft at sight) • Per accettazione di tratta a scadenza (by acceptance of draft at…) • Per negoziazione (by negotiation) ESAME DEI DOCUMENTI Da parte della banca designata e/o confermante Entro 5 giorni lavorativi successivi al giorno di ricezione RITIRO dei documenti Accredito definitivo o impegno a pagamento differito Invio dei documenti alla banca emittente Accredito SBF sotto riserva (riserva interna) Invio dei documenti alla banca emittente RIFIUTO dei documenti Mancato pagamento con segnalazione di riserve esterne Documenti a disposizione del beneficiario ed eventuale invio a banca emittente con richiesta scioglimento riserve e autorizzazione al pagamento RISERVE SUI DOCUMENTI QUALI ESTERNE INTERNE Irregolarità/discordanze GRAVI Irregolarità o discordanze MINORI Che impediscono la prestazione (pagamenti negoziazione, accettazione) e che devono essere segnalate alla banca mittente che NON verranno segnalate alla banca emittente dalla negoziatrice (che pagherà) Mancato accredito Accredito SBF sotto riserva Banca emittente ha facoltà di decidere di respingere le riserve sui documenti Senza chiedere autorizzazione allo Scioglimento da parte dell’ordinante Stand-by Letter of Credit • È una forma di credito documentario che costituisce GARANZIA DI PAGAMENTO con la quale un garante si impegna irrevocabilmente nei confronti nel beneficiario a eseguire la prestazione (pagamento, accettazione o negoziazione) a fronte della dichiarazione del beneficiario che attesta il mancato adempimento dell’ordinante • È richiamata espressamente dalle NUU della CCI ed è regolamentata dalla stessa Pagamenti: confronti e differenze Compravendita – Credito documentario Confronto tra obblighi 1 Obblighi del venditore Compravendita internazionale Crediti documentari CONSEGNARE La merce ordinata I documenti richiesti dal dal compratore credito documentario QUANDO Alla/entro la data contrattuale Entro la data stabilita nel credito documentario emesso dalla banca emittente DOVE Nel luogo definito con Incoterms ® della CCI Nel luogo indicato nel testo del credito documentario Confronto tra obblighi 2 Obblighi del venditore Compravendita internazionale Crediti documentari COME Con modalità di trasporto (mezzo, partenza/arrivo, tragitto) concordate Senza difetti, conforme a quanto stabilito nell’ordine di acquisto Con modalità (termini e condizioni) stabilite nel testo del credito documentario Privi di irregolarità o discrepanze Alla legge applicabile al contratto stipulato dalle parti Alle norme e usi uniformi (NUU) sui crediti documentari CONFORME ASSOGGETTATA