BTE0801 Credito Documentario Export
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BTE0801 Credito Documentario Export
________________________________________________________________________________ FOGLIO INFORMATIVO “CREDITO DOCUMENTARIO A FRONTE DI ESPORTAZIONI” Il presente documento è aggiornato al 01.02.2016 INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca dell’Alta Murgia - Credito Cooperativo – Società Cooperativa Piazza Zanardelli 16 – 70022 Altamura (Bari) Tel.: 0809949011 – Fax: 0809949099 Sito internet: www.bccaltamurgia.it – posta elettronica e-mail [email protected] Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 05175940724 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5410 - cod. ABI 07056 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A172989 Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia a tutela degli Investitori CHE COS’È IL “CREDITO DOCUMENTARIO A FRONTE DI ESPORTAZIONI” Il credito documentario all’esportazione è un servizio attraverso il quale la banca notifica all’esportatore italiano il credito documentario disposto dalla banca estera per conto dell’importatore estero e non comporta, salvo il caso di credito confermato, alcun intervento creditizio nei confronti del beneficiario. Il credito del proprio cliente prescinde dalla operazione commerciale sottostante operando la banca solo sulla base di documenti formalmente in regola. Con l’operazione di credito documentario all’esportazione, la banca si impegna irrevocabilmente, su mandato dell’importatore, a pagare all’esportatore il corrispettivo delle merci dietro presentazione conforme, entro una certa data, dei documenti richiesti dal credito stesso. L’esecuzione di quest’operazione prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore. Le operazioni di credito documentario sono disciplinate da specifiche Norme (NUU) emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC). Il testo di tali norme è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.iccitalia.org, email: [email protected]). Principali rischi Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: - le variazioni in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche e contrattuali; - la variabilità del tasso di cambio, c.d. rischio di cambio nel caso di operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione perché sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione. - nel caso di credito documentario all’esportazione il cliente rischia la contestazione formale dei documenti che possono precludere il diritto ad ottenere il rimborso da parte della banca emittente ed eventualmente da parte della banca confermante. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il presente foglio informativo Commissioni e Spese in fase di notifica Spesa fissa Commissione di conferma 40,00 0,25% per mese o frazione di mese ________________________________________________________________________________ Credito Documentario a fronte di Esportazioni Pagina 1 di 3 ________________________________________________________________________________ Commissioni e Spese in fase di emissione – Garanzie disposte Spesa fissa Commissione di impegno 100,00 2,40% annua, rapportata ai mesi di validità, con minimo di 100,00 Altre Spese Spese copia documentazione Spese reclamate da terzi Vedi foglio informativo “Servizio Rilascio Copie” Quelle sostenute Spese per comunicazione periodiche 2,50 Spese per altre comunicazioni e informazioni 2,50 Spese per altre comunicazioni per raccomandata 7,50 RECESSO E TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO Reclami Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Piazza Zanardelli,16 70022 ALTAMURA (BA) - Tel. 0809949011 [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Recesso Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, ferme le limitazioni previste in caso di deposito a risparmio in forma vincolata Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale N. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. ________________________________________________________________________________ Credito Documentario a fronte di Esportazioni Pagina 2 di 3 ________________________________________________________________________________ LEGENDA Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell’attività economica mondiale, che ha come scopo l’agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento tra gli altri, un testo normativo di riferimento denominato “Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari” (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario riferimento tecnicogiuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito documentario o Lettera di credito Standby (per quest’ultima l’applicabilità è parziale). Crediti Documentari / Lettere di credito Stand-by all’esportazione o Crediti documentari Italia (vendita) Crediti documentari / Lettere di credito Stand-by emessi a supporto di operazioni di esportazione di merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari ricevuti quale forma di pagamento per operazioni di compravendita domestiche. Apertura Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell’Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Valuta/divisa estera Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA) Tasso di cambio Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetarie dell’altra. Negoziazione Trasformazione di una valuta in un’altra. Cedente Presentatore e beneficiario del titolo Prestazione prevista dal credito/Lettera di credito Stand-By Modifica Conferma Utilizzo È la forma di pagamento indicata dal Credito. A seguito di presentazione di documenti che risultino conformi ai termini ed alle condizioni del Credito, il Beneficiario ha diritto alla prestazione prevista. Può trattarsi di pagamento a vista, di pagamento a scadenza (indicata nel Credito) o di accettazione, da parte della Banca, di tratta a scadenza spiccata dal Beneficiario oppure di negoziazione. Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito documentario con il quale l’ordinante richiede alla Banca emittente di variare i termini e/o le condizioni del Credito originario. Perché il Credito si intenda modificato è necessario che la modifica sia esplicitamente accettata dal Beneficiario, o con specifica comunicazione, o con presentazione di documenti che ne tengano conto. Si tratta di una distinta operazione bancaria, connessa all’emissione di un Credito documentario, con la quale la Banca corrispondente della Banca emittente (quella che opera sulla piazza del Beneficiario), assume nei confronti di quest’ultimo lo stesso impegno assunto dalla Banca emittente. La conferma è richiesta o autorizzata nel testo del Credito dalla Banca emittente su conformi istruzioni dell’ordinante. È l’evento conclusivo dell’operazione: il Beneficiario presenta la documentazione prevista dal Credito e ne richiede la verifica al fine di ottenere la prestazione promessa. A seguito dell’accertamento della conformità dei documenti ai termini ed alle condizioni previste dal Credito la Banca tenuta alla prestazione esegue la propria obbligazione di pagamento. Rischio Paese Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.) Commissione di Conferma Viene calcolata sull’importo del credito per il periodo intercorrente tra la data di notifica e la data di regolamento. Commissione di impegno Viene calcolata sull’importo della garanzia. ________________________________________________________________________________ Credito Documentario a fronte di Esportazioni Pagina 3 di 3