BTE0801 Credito Documentario Export

Transcript

BTE0801 Credito Documentario Export
________________________________________________________________________________
FOGLIO INFORMATIVO
“CREDITO DOCUMENTARIO A FRONTE DI ESPORTAZIONI”
Il presente documento è aggiornato al 01.02.2016
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca dell’Alta Murgia - Credito Cooperativo – Società Cooperativa
Piazza Zanardelli 16 – 70022 Altamura (Bari)
Tel.: 0809949011 – Fax: 0809949099
Sito internet: www.bccaltamurgia.it – posta elettronica e-mail [email protected]
Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 05175940724
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5410 - cod. ABI 07056
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A172989
Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia a tutela degli Investitori
CHE COS’È IL “CREDITO DOCUMENTARIO A FRONTE DI ESPORTAZIONI”
Il credito documentario all’esportazione è un servizio attraverso il quale la banca notifica all’esportatore italiano il credito
documentario disposto dalla banca estera per conto dell’importatore estero e non comporta, salvo il caso di credito
confermato, alcun intervento creditizio nei confronti del beneficiario. Il credito del proprio cliente prescinde dalla
operazione commerciale sottostante operando la banca solo sulla base di documenti formalmente in regola.
Con l’operazione di credito documentario all’esportazione, la banca si impegna irrevocabilmente, su mandato
dell’importatore, a pagare all’esportatore il corrispettivo delle merci dietro presentazione conforme, entro una certa data,
dei documenti richiesti dal credito stesso. L’esecuzione di quest’operazione prevede la necessaria relazione tra due Banche
corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore.
Le operazioni di credito documentario sono disciplinate da specifiche Norme (NUU) emanate dalla Camera di Commercio
Internazionale di Parigi (ICC). Il testo di tali norme è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web:
www.iccitalia.org, email: [email protected]).
Principali rischi
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- le variazioni in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche e contrattuali;
- la variabilità del tasso di cambio, c.d. rischio di cambio nel caso di operazioni denominate in valuta o regolate contro euro
o in valuta diversa da quella di denominazione perché sono regolate al cambio applicabile al momento della
negoziazione.
- nel caso di credito documentario all’esportazione il cliente rischia la contestazione formale dei documenti che possono
precludere il diritto ad ottenere il rimborso da parte della banca emittente ed eventualmente da parte della banca
confermante.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente. Prima di
scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il presente foglio informativo
Commissioni e Spese in fase di notifica
Spesa fissa
Commissione di conferma
40,00
0,25% per mese o frazione di mese
________________________________________________________________________________
Credito Documentario a fronte di Esportazioni
Pagina 1 di 3
________________________________________________________________________________
Commissioni e Spese in fase di emissione – Garanzie disposte
Spesa fissa
Commissione di impegno
100,00
2,40% annua, rapportata ai mesi di validità, con minimo di 100,00
Altre Spese
Spese copia documentazione
Spese reclamate da terzi
Vedi foglio informativo “Servizio Rilascio Copie”
Quelle sostenute
Spese per comunicazione periodiche
2,50
Spese per altre comunicazioni e informazioni
2,50
Spese per altre comunicazioni per raccomandata
7,50
RECESSO E TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami
vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Piazza Zanardelli,16 70022 ALTAMURA (BA) - Tel. 0809949011
[email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della
Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o
in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione.
Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle
Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque
momento all’autorità giudiziaria competente.
Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi
all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di
mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi
all’ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente
competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le
parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di
mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
Recesso
Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, ferme le limitazioni
previste in caso di deposito a risparmio in forma vincolata
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
N. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
________________________________________________________________________________
Credito Documentario a fronte di Esportazioni
Pagina 2 di 3
________________________________________________________________________________
LEGENDA
Camera di Commercio
Internazionale di Parigi (ICC)
Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell’attività
economica mondiale, che ha come scopo l’agevolazione dei commerci internazionali.
A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento tra gli altri, un testo
normativo di riferimento denominato “Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari”
(NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario riferimento tecnicogiuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito documentario o Lettera di credito Standby (per quest’ultima l’applicabilità è parziale).
Crediti Documentari / Lettere di
credito Stand-by all’esportazione o
Crediti documentari Italia (vendita)
Crediti documentari / Lettere di credito Stand-by emessi a supporto di operazioni di
esportazione di merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari ricevuti quale forma di
pagamento per operazioni di compravendita domestiche.
Apertura
Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e
cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell’Ordinante (il richiedente il credito
documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la
prestazione prevista dal credito.
Valuta/divisa estera
Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)
Tasso di cambio
Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in
unità monetarie dell’altra.
Negoziazione
Trasformazione di una valuta in un’altra.
Cedente
Presentatore e beneficiario del titolo
Prestazione prevista dal credito/Lettera di
credito Stand-By
Modifica
Conferma
Utilizzo
È la forma di pagamento indicata dal Credito. A seguito di presentazione di documenti che
risultino conformi ai termini ed alle condizioni del Credito, il Beneficiario ha diritto alla
prestazione prevista. Può trattarsi di pagamento a vista, di pagamento a scadenza (indicata
nel Credito) o di accettazione, da parte della Banca, di tratta a scadenza spiccata dal
Beneficiario oppure di negoziazione.
Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito documentario con il
quale l’ordinante richiede alla Banca emittente di variare i termini e/o le condizioni del Credito
originario. Perché il Credito si intenda modificato è necessario che la modifica sia
esplicitamente accettata dal Beneficiario, o con specifica comunicazione, o con
presentazione di documenti che ne tengano conto.
Si tratta di una distinta operazione bancaria, connessa all’emissione di un Credito
documentario, con la quale la Banca corrispondente della Banca emittente (quella che opera
sulla piazza del Beneficiario), assume nei confronti di quest’ultimo lo stesso impegno assunto
dalla Banca emittente. La conferma è richiesta o autorizzata nel testo del Credito dalla Banca
emittente su conformi istruzioni dell’ordinante.
È l’evento conclusivo dell’operazione: il Beneficiario presenta la documentazione prevista dal
Credito e ne richiede la verifica al fine di ottenere la prestazione promessa. A seguito
dell’accertamento della conformità dei documenti ai termini ed alle condizioni previste dal
Credito la Banca tenuta alla prestazione esegue la propria obbligazione di pagamento.
Rischio Paese
Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause
politiche, calamità naturali etc.)
Commissione di Conferma
Viene calcolata sull’importo del credito per il periodo intercorrente tra la data di notifica e la
data di regolamento.
Commissione di impegno
Viene calcolata sull’importo della garanzia.
________________________________________________________________________________
Credito Documentario a fronte di Esportazioni
Pagina 3 di 3