Glossario crediti documentari

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Glossario crediti documentari
Glossario crediti documentari
I principali termini tecnici legati al credito documentario in un sintetico glossario.
Credito documentario
Su ordine e precise disposizioni del compratore importatore (ordinante) una banca assume
l'impegno inderogabile (salvo diverso accordo delle parti) di pagare al venditore
esportatore (beneficiario) una certa somma, contro presentazione conforme, entro il
termine di validità del credito, di un insieme di documenti richiesti dall'ordinante e
concordati di norma con il beneficiario.
Banca emittente (issuing bank)
la banca che, su incarico dell'ordinante, emette il credito documentario a favore del
venditore/beneficiario impegnandosi ad eseguire una prestazione che riguarderà il
pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Tale banca è irrevocabilmente impegnata a
onorare le prestazioni conformi effettuate alla stessa o alla banca designata.
Banca avvisante (advising bank)
la banca su cui viene appoggiata l'apertura di credito documentario. La banca avvisante,
dopo aver verificato l'autenticità del credito, lo notifica semplicemente al beneficiario
oppure, se richiesta, aggiunge alla notifica la sua conferma. Tale banca assicura
l'autenticità del credito, ma non assume alcun altro impegno (salvo che sia anche banca
confermante).
Banca designata (nominated bank)
la banca autorizzata dal credito ad effettuare la prestazione, secondo le modalità indicate
dalla banca emittente, ma non è obbligata a onorare la prestazione (salvo che sia anche
banca confermante).
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Banca confermante (confirming bank)
la banca che, su richiesta della banca emittente, aggiunge il proprio impegno inderogabile
ad effettuare la prestazione, in aggiunta a quello originario della banca emittente. La
banca confermante ha la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare l'incarico.
Banca rimborsante (reimbursement bank)
la banca che provvederà, su istruzioni della banca emittente, a rimborsare la banca che
effettua la prestazione.
Beneficiario
Colui a favore del quale è aperto il credito documentario (di norma il venditore).
Credito rotativo
Per revolving credit si intende una singola lettera di credito che copre spedizioni multiple
di merceologie omogenee frazionate nel tempo. Si tratta di un credito ripristinabile, che
viene emesso in presenza di una transazione commerciale distribuita su un lungo periodo,
tra il medesimo esportatore e importatore. Questo tipo di L/C si caratterizza per il
ripristino dell'importo originario del credito ogni volta che viene utilizzato. Le parti evitano,
cosi, l'apertura di un credito documentario per ogni spedizione, con evidenti vantaggi in
termini di costi e tempi.
Credito confermato
Per credito confermato s'intende il credito documentario assistito dall'impegno
inderogabile assunto dalla banca confermante, che si aggiunge a quello della banca
emittente, di onorare e negoziare una prestazione conforme. Con la conferma,
l'esportatore neutralizza il rischio paese e il rischio banca, ben potendo affidarsi alla
solvibilità, alla conoscenza e alla professionalità della propria banca nazionale o di una
primaria banca estera.
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Credito trasferibile
Se un credito è trasferibile il venditore (primo beneficiario) ha la facoltà di chiedere alla
banca designata di rendere utilizzabile la garanzia, in tutto o in parte, a uno o più soggetti
terzi (secondo/i beneficiario/i). Il ricorso a questo tipo di strumento si realizza in presenza
di sub-forniture, ovvero nel caso in cui il beneficiario si rivolga a terzi per approvvigionarsi
delle merci oggetto dell'esportazione. Il credito oggetto della prima transazione (credito
trasferibile) permette di regolare/finanziare la seconda transazione (credito trasferito), che
è strumentale alla prima. Le parti coinvolte nel trasferimento del credito sono: l'ordinante
(importatore), il primo beneficiario (intermediario) e il secondo beneficiario (esportatore).
Guarantee of letter of credit
Documento con cui l'importatore si impegna, nei confronti della banca emittente, a fornire
i fondi per i pagamenti che saranno effettuati a fronte degli utilizzi.
Modifica di un credito documentario
Modificare un credito documentario vuol dire cambiare uno o più termini previsti dalla
garanzia, a causa dell'impossibilità del compratore e/o del venditore di rispettare le
condizioni originarie fissate nell'accordo commerciale e riflesse nello strumento di
pagamento.
Norme ed usi uniformi ICC sui crediti documentari
Raccolta di norme della Camera di Commercio Internazionale (ICC) tese ad uniformare e
regolare la materia dei crediti documentari a livello internazionale (Pubblicazione NUU
600/07).
Ordinante
L'importatore chiede alla propria banca l'apertura del credito a favore del fornitore.
Generalmente in questa fase l'istituto bancario richiede la sottoscrizione di un modulo che
riporta i termini e le condizioni dell'operazione, secondo gli accordi contrattuali stipulati fra
le parti.
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Per impegnarsi direttamente nei confronti del beneficiario la banca chiederà all'ordinante
di costituire un deposito in denaro o titoli a garanzia dell'operazione oppure, se richiesta,
vaglierà l'opportunità della concessione di un finanziamento.
Espletate tutte le formalità la banca provvede all'emissione dello strumento per l'apertura
di credito e alla sua trasmissione ad una banca che si trova nel Paese del venditore per la
successiva notifica al beneficiario.
Riserve
Le riserve bancarie di fatto impediscono nella maggior parte dei casi il corretto utilizzo del
credito documentario. La consegna dei documenti alla banca, che deve essere preceduta
da un controllo rigoroso della loro rispondenza formale alle disposizioni, va fatta nei
termini di validità del credito, richiedendo su una copia della lettera di trasmissione un
timbro di protocollo che attesti data ed ora nella quale i documenti sono stati consegnati.
Ogni banca ha massimo cinque giorni lavorativi, successivi al giorno di presentazione, per
controllare e stabilire se una presentazione è conforme.
Silent confirmation
Con il termine silent confirmation si intende la conferma di una lettera di credito da parte
di un istituto bancario o finanziario esterno al credito - di solito si tratta di un forfaiter - in
assenza di specifica richiesta/autorizzazione della banca emittente. Ricorrendo a tale
strumento, il venditore si garantisce contro il rischio insolvenza banca emittente e il rischio
Paese, che vengono trasferiti direttamente al forfaiter con cui ha stipulato il contratto di
silent confirmation.
La silent confirmation potrebbe, inoltre, anche coprire il rischio di contestazione sui
documenti per riserve pretestuose sollevate dalla banca emittente.
Stand by letter of credit
La stand-by letter of credit è un impegno della banca emittente nei confronti del
beneficiario a onorare la sua eventuale richiesta di rimborso Questo strumento riassume le
caratteristiche del credito documentario e della lettera di garanzia: per tale ragione è
prevista e regolata dalle Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari.
Rispetto al credito documentario, la stand-by letter of credit è uno strumento più snello: il
pagamento della fornitura viene effettuato al di fuori della stessa stand-by letter
(analogamente a quanto avviene per la lettera di garanzia), normalmente a mezzo di
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bonifico bancario.
Star del credere
Lo star del credere è rappresentata da una garanzia unilaterale di pagamento, vale dire un
contratto (extra credito documentario) con cui un soggetto, di solito una banca, si assume
l'impegno a coprire il rischio insolvenza banca emittente e rischio paese. A differenza della
silent confirmation, la banca che emette la garanzia sotto forma di star del credere, sarà
la stessa banca designata che compare nella lettera di credito.
Dopo aver attentamente valutato lo "standing" della banca emittente e la situazione del
paese in cui essa opera, la banca designata - proponendo al venditore lo star del credere diventa di fatto la banca confermante seppur extra credito documentario.
Ricorrendo a tale strumento il beneficiario è garantito non solo contro il rischio insolvenza
banca emittente e rischio paese, ma anche contro il rischio tecnico del controllo
documentale. La banca designata con il contratto dello star del credere si assume, infatti,
anche il rischio della verifica dei documenti, in quanto pagherà il beneficiario a
presentazione di documenti conformi.
Avv. Diego Comba e avv. Monica Rosano
Newsletter n. 128 - 09 febbraio 2012
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