Denuncia insoluta con saldo pari a 1.000 euro del

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Denuncia insoluta con saldo pari a 1.000 euro del
Il calcolo delle sanzioni civili
Strumenti operativi
GHERARDO CHIANCONE – INPS SEDE DI MILANO
Il calcolo delle sanzioni civili - principi generali
E’ di fondamentale importanza, alla luce dei criteri per valutare la regolarità contributiva, che, ove dovuti, gli importi a titolo di sanzione
siano versati nella misura corretta.
La materia attualmente è disciplinata dall’art. 116, co. 8°, L. 388/2000 (la «finanziaria 2001») e prevede sostanzialmente due diversi
regimi sanzionatori, da calcolarsi in ragione d’anno, pari al:
◦ tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) maggiorato di 5,5 punti, fino al 40% dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, da applicarsi nel caso di «omissione contributiva» (lett. A) o oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli
enti impositori,;
◦ 30% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, fino al 60% degli stessi, da applicarsi nel caso di
«evasione contributiva» (lett. B).
Raggiunto il tetto massimo, sul debito contributivo residuo maturano i soli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. 602/73 dal giorno del
raggiungimento del tetto massimo fino al termine prescrizionale di 5 anni dalla data in cui il versamento doveva essere effettuato.
Il calcolo delle sanzioni civili – evasione e omissione
Si applica la fattispecie dell’omissione, più vantaggiosa per il contribuente, quando la denuncia sia stata
presentata:
◦ Nei termini, anche in assenza del versamento dei contributi;
oppure
◦ Spontaneamente entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, se il versamento dei contributi è
effettuato nei 30 giorni successivi alla presentazione.
Al di fuori dei casi esposti, si applica il tasso di evasione.
Si rammenta che le sanzioni calcolate al tasso dell’evasione non sono riducibili; solo le sanzioni calcolate al
tasso dell’omissione sono riducibili all’interesse legale, in casistiche tassative (Circ. INPS n. 88/2002).
Il calcolo delle sanzioni civili – le Procedure Concorsuali
In caso di procedure concorsuali nelle quali sia avvenuto l’integrale pagamento dei contributi e delle
spese, il tasso delle sanzioni civili fino all’apertura della procedura è ridotto alla misura del:
a) tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP), nel caso di
«omissione contributiva»;
b) tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) maggiorato
del 2% nel caso di «evasione contributiva».
Per il periodo di svolgimento della procedura, ai sensi dell’art. 55 L.F., sono dovuti i soli interessi legali ex
art. 1284 c.c.
Il calcolo delle sanzioni – le Procedure Concorsuali
Tuttavia, l’art. 1, co. 220°, L. 662/1996 stabilisce che nel caso di procedure
concorsuali nelle quali sia avvenuto l’integrale pagamento dei contributi e delle spese
le somme aggiuntive non possono essere ridotte a un tasso annuo inferiore a quello
legale.
Dato che sin dal 2011 il T.U.R. (ora O.R.P.) è sceso al di sotto di tale soglia, giungendo
al totale azzeramento dal 16/3/2016 (Circ. INPS n. 49/2016), per il calcolo delle
sanzioni civili si dovrà applicare il saggio di interesse legale in vigore.
Il calcolo delle sanzioni civili – l’ORP
Per calcolare le sanzioni civili, quindi, al di fuori delle ipotesi di evasione e con l’eccezione di
quanto esposto per le procedure concorsuali, è necessario conoscere, per ciascun periodo
interessato, la misura del Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema (ORP).
E’ il tasso di interesse a cui le banche possono rifinanziarsi presso la banca centrale nelle
operazioni di mercato aperto (compravendita di titoli di Stato tra la banca centrale e le banche
nazionali ed estere o le società di intermediazione mobiliare autorizzate ad operare sul
territorio).
E’ frutto delle decisioni di politica monetaria del Consiglio direttivo della BCE.
Il calcolo delle sanzioni civili – gli interessi di mora
Come si è detto, superato il tetto massimo stabilito nei due regimi sanzionatori, sul debito
contributivo maturano esclusivamente gli interessi di mora «di cui all'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».
Tale norma prevede che, decorsi i 60 giorni previsti dall’intimazione ad adempiere contenuta
nell’avviso di addebito, dalla data di notifica fino alla data di pagamento si applichino gli
interessi «al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con
riguardo alla media dei tassi bancari attivi».
Il calcolo delle sanzioni civili – gli interessi legali
L’art. 1284 del codice civile, nell’attuale formulazione, prevede che il saggio degli interessi legali
è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre
dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura,
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici
mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre
non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo
Il calcolo delle sanzioni – i valori attuali
Dal giorno
O.R.P.
Tasso omissione
Interessi di mora
(art. 30 D.P.R. 602/73)
Tasso evasione
Interessi legali
(art. 1284 c.c.)
01/01/2011
1,000%
6,500%
30,000%
5,757%
1,500%
13/04/2011
1,250%
6,750%
30,000%
5,757%
1,500%
13/07/2011
1,500%
7,000%
30,000%
5,757%
1,500%
09/11/2011
1,250%
6,750%
30,000%
5,757%
1,500%
10/11/2011
1,250%
6,750%
30,000%
5,024%
1,500%
14/12/2011
1,000%
6,500%
30,000%
5,024%
1,500%
01/01/2012
1,000%
6,500%
30,000%
5,024%
2,500%
11/07/2012
0,750%
6,250%
30,000%
5,024%
2,500%
01/10/2012
0,750%
6,250%
30,000%
4,550%
2,500%
01/05/2013
0,750%
6,250%
30,000%
5,223%
2,500%
08/05/2013
0,500%
6,000%
30,000%
5,223%
2,500%
13/11/2013
0,250%
5,750%
30,000%
5,223%
2,500%
01/01/2014
0,250%
5,750%
30,000%
5,223%
1,000%
01/05/2014
0,250%
5,750%
30,000%
5,140%
1,000%
11/06/2014
0,150%
5,650%
30,000%
5,140%
1,000%
10/09/2014
0,050%
5,550%
30,000%
5,140%
1,000%
01/01/2015
0,050%
5,550%
30,000%
5,140%
0,500%
15/05/2015
0,050%
5,550%
30,000%
4,880%
0,500%
01/01/2016
0,050%
5,550%
30,000%
4,880%
0,200%
16/03/2016
0,000%
5,500%
30,000%
4,880%
0,200%
Il calcolo delle sanzioni – le formule
La formula da utilizzare per il calcolo è analoga a quella dell’interesse
semplice:
Sanzioni = (Contributi x tasso x giorni) / 36.500
Con la seguente formula si determinano i giorni necessari al raggiungimento del tetto
(60% per l’evasione, 40% per l’omissione) oltre i quali si dovranno applicare i soli
interessi di mora:
Giorni = (36.500 x tetto) / (Contributi x tasso)
Il calcolo delle sanzioni – esempio di omissione totale
Esempio n. 1
Denuncia insoluta con saldo pari a 1.000 euro del periodo 01/2015 presentata
nei termini, versata integralmente il 30/06/2015:
Calcolo -> (1.000 euro x 5,55 x 134gg) / 36.500  20,38 euro
Il calcolo delle sanzioni – esempio di omissione parziale
Esempio n. 2
Denuncia insoluta con saldo pari a 1.000 euro del periodo 01/2015 presentata
nei termini, con pagamento entro il 16/02/2015 di soli 100 euro.
Il residuo è versato in unica soluzione il 30/06/2015:
Calcolo -> (900 euro x 5,55 x 107gg) / 36.500  14,54 euro
Il calcolo delle sanzioni – esempio di regolarizzazione spontanea
Esempio n. 3
Denuncia insoluta con saldo pari a 1.000 euro del periodo 01/2013 presentata
il 30/11/2013. Pagamento in data 15/12/2013.
Periodo -> dal 16/02/2013 al 15/12/2013
Calcolo -> (1.000 euro x 5,75 x 302 gg ) / 36.500  47,58 euro
Il calcolo delle sanzioni – esempio di evasione
Esempio n. 4
Denuncia insoluta con saldo pari a 1.000 euro del periodo 01/2013 presentata
il 30/11/2014. Pagamento in data 15/12/2014.
Periodo -> dal 16/02/2013 al 15/12/2014.
Calcolo -> (1.000 euro x 30 x 667gg ) / 36.500  548,22 euro
Il calcolo delle sanzioni – esempio di evasione
Esempio n. 5
Denuncia insoluta con saldo pari a 1.000 euro del periodo 01/2013 presentata il 30/11/2014;
pagamento in data 15/12/2015.
Periodo -> dal 16/02/2013 al 15/12/2015 (1.032 gg).
Determinazione del tetto
Giorni con sanzione = (36.500 x 600 euro) / (1.000 x 30 tasso) = 730 gg
Giorni con interessi di mora = 1.032 – 730 = 302 gg
Calcolo -> (1.000 euro x 30 x 730gg ) / 36.500 -> 600 euro
+ (1.000 x 4,88 x 302 gg) / 36.500 -> 40,38 euro
Il calcolo delle sanzioni – credito trasmesso all’AdR
Esempio n. 6
Denuncia insoluta con saldo pari a 1.000 euro del periodo 01/2013. In data
30/06/2015 l’inadempienza è trasmessa all’AdR.
Rivolgersi direttamente all’AdR per ottenere l’importo complessivo da versare,
che comprenderà anche gli interessi di mora e gli eventuali aggi di riscossione
maturati. Effettuare il pagamento direttamente presso l’AdR.