18/07/2016 DElPN/AEA Oggetto: Dan ni da fauna selva tica

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18/07/2016 DElPN/AEA Oggetto: Dan ni da fauna selva tica
seduta del
18/07/2016
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _ -",6",4_ _ LEGISLATURA N.
DElP N/AEA
O NC
Ogg e tto:
delibera
_-"X~_ __
730
Dan ni da fauna se l va ti ca . Disposizioni
Prot . Se gr .
838
Luned i
18 luglio 2016, ne ll a sede de ll" Reg i o ne Marche,
in
vi a Ge ntil e da
Fabriano,
si è
riuni ta
l a Giunta
regol a rmente convoca t a.
ad Ancona,
r e gi ona l e ,
Sono pr ese nt i:
LUCA CERISCIOLI
ANNA CAS INI
MANUELA BORA
LORETTA BRA VI
FA BRI ZIO CESETTI
- MORENO PIERONI
ANGELO SCIAP I CilETTI
Presid ent e
Vicepresidente
Assessore
As se sso re
Assesso re
Ass es sore
Ass essore
Con sta t at o il nume ro legale pe r la vali dit à dell'adunanza, aSSU"le la
Presidenz i:1 il Pre sid t: nte dell a Giun ta r e giona l e , Luca Ce ri scioli . Assi st e
alla sed ut a il Segretario della Giu nta r egio nal e, Fa bri z io Costa.
Riferisce i n qua lit à di re1ator e l'Assess o re More no Pier oni.
La deliberazi one in ogge tto è approvata all'un animit à de i pres e nti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GWNTA
(
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Inviata per gli adempimenti di competenza
Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ __
alla struttura organizzati va: _ _ __ _ _ __
prot. n. _ _____
alla P.O. di spesa: _ _ _ ____ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazio ne del Bollettino uffi ciale
Il_ _ _ _ _ _ __
L'INCA RlCATO
L'INCARICATO
REGIONE MARCHE
seduta de'l
8 LU
GIUNTA REGIONALE
20 6
Delibera
73O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
OGGETIO Danni da fauna selvatica . Disposizioni
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla
P.F. Caccia e Pesca dal quale si rileva la opportunità di adottare il presente atto;
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi ,
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20,
sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca
che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;
VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,
DELIBERA
di prendere atto del parere ID n.10121201 del 18/07/2016 di cui all'allegato A parte
integrante del presente atto e di qualificare ai sensi dell'art. 2043 c.c il risarcimento dei
danni arrecati dalla fauna selvatica alle imprese agricole e, per l'effetto, non troverà
applicazione il "regime de minimis" (Reg. Ue 1048/2013), per l'anno 2016, dalla data del
presente atto;
di procedere per gli anni pregressi 2013-2015, a liquidare gli ATC della regione Marche le
risorse del bilancio regionale ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 7/95, sulla base delle
disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 1/2013 e dei criteri di cui alle disposizioni
vigenti;
in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1408/2013, si
procede alla verifica degli aiuti tramite il registro centrale istituito dallo Stato italiano,
secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6;
la Regione metterà a disposizione sia degli Ambiti Territoriali di Caccia che delle
Organizzazioni Professionali Agricole il registro centrale degli aiuti.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabr C~
IL PRESIDENTE DELLA
IUNTA
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE o
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio";
- Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni;
- Reg. (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei
prodotti agricoli;
- Regolamento Regionale 13 marzo 2013 , n. 1 "Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna
selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria in attuazione dell'articolo 34 della Legge
Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
- D.G.R. n. 1599 del 19.11 .2012 "Predeterminazione di criteri e modalità da seguire
nell'attribuzione dei vantaggi economici a favore delle Associazioni Venatorie Regionali e
degli A.T.C. , previsti dalla L.R. 7/95 e s.m .i. "Norme per la protezione della fauna selvatica e
per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
D.G.R. n. 1047 del 15.07.2013 "Modifica della D.G .R. n. 1599 del 19 novembre 2012 avente
ad oggetto: "Predeterminazione di criteri e modalità da seguire nell'attribuzione dei vantaggi
economici a favore delle Associazioni Venatorie Regionali e degli A.T.C., previsti dalla L.R.
7/95 e s.m.i . "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attività venatoria" ;
- D.G.R. n. 103 del 15/02/2016 avente ad oggetto: erogazione degli aiuti a favore delle
imprese agricole ai sensi del Reg. UE 1408/13.
Motivazione ed esito dell'istruttoria
La Legge n. 157/92 stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla
produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna
selvatica, in particolare da quella protetta e dall'attività venator,ia, è costituito a cura di ogni
Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
La Regione Marche con L.R. n. 7/95, ha istituito un fondo e le modalità di ripartizione dello
stesso prevedendo, ai sensi dell'art. art. 34, che Una quota parte di esso, è destinata agli Ambiti
Territoriali di Caccia , per la prevenzione e il risarcimento dei danni provocati dalla fauna
selvatica alle coltivazioni agricole.
Gli Ambiti Territoriali di Caccia, ai sensi dell'art. 17 c. 1 della L.R. n. 7/95, sono strutture
associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto
dei principi di trasparenza e correttezza. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di
autonomia organizzativa , statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla legge e dagli atti
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
seduta del
8
, 201
~li3erO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
programmatici e amministrativi della Regione .
La Giunta regionale , su parere della competente Commissione consiliare, ha approvato il
Regolamento Regionale 13 marzo 2013, n.1 "Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna
selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria in attuazione dell'articolo 34 della Legge
Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)" che interviene specificata mente
nella materia in questione . In particolare si evidenzia che gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC),
risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle
produzioni agricole nei territori soggetti a gestione programmata della caccia , nelle zone di
ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione, nei centri pubblici di riproduzione di
fauna selvatica e nelle aree di rispetto.
Con D.G .R n. 1047 del 15.07.2013 si è provveduto alla modifica della D.GR. n. 1599 del 19
novembre 2012 avente ad oggetto: "Predeterminazione di criteri e modalità da seguire
nell'attribuzione dei vantaggi economici a favore delle Associazioni Venatorie Regionali e degli
A.T.C , previsti dalla L.R 7/95 e s.m .i. "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".
Con D.G .R. n. 103 del 15/02/2016 avente ad oggetto: "Erogazione degli aiuti a favore delle
imprese agricole ai sensi del reg. UE 1408/13" si è provveduto alla applicazione del regime "de
minimis" per l'erogazione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni
da fauna selvatica.
Nel corso delle riunioni del 04.07.2016 e del 15.07 .2016 , entrambe convocate dal Segretario
Generale ed alla presenza dei Dirigenti di settore e del Legale dell'Ente, si è dibattuto il tema
dei risarcimenti e degli aiuti di stato. Dal dibattito/approfondimento è emerso che i contributi
erogati alle imprese agricole per danni provocati dalla fauna selvatica protetta e cacciabile e
dalla attività venatoria sono liquidabili dal 2016 con le modalità ex art. 2043 c.c. da definire con
successivo atto.
Per gli anni precedenti la concessione del contributo alle imprese agricole deve avvenire in
applicazione dell'art. 6 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 il quale prevede che
l'impresa interessata presenta una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, relativa a
qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e
l'esercizio finanziario in corso .
In assenza della suddetta dichiarazione, si procede alla verifica degli aiuti nel rispetto del
massimale del limite regionale/nazionale, tramite il registro centrale degli aiuti "de minimis"
istituito dallo Stato Italiano e che copre un periodo di tre esercizi finanziari , secondo quanto
previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6.
Gli Ambiti Territoriali di Caccia, cui verrà messo a disposizione il Registro Centrale degli aiuti,
verificheranno la corrispondenza tra le risultanze degli elenchi e quanto già percepito dalle
imprese agricole interessate.
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REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Delibera
\ 73O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Proposta
Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione di
una deliberazione avente per oggetto: Danni da fauna selvatica. Disposizioni.
IL RESPONSAR.I
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DEL PROCEDIMENTO
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V
PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E PESCA
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno
1\
di spesa a carico della regione .
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO /~ (Cri:t~: Martelliny
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La presente deliberazione si compone di n.
pagine, di cui n.
gato quale parte integrante e sostanziale .
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ALLEGATO ALLA DEUSERA
N° . .7 3 O Del
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l 8 LUG. 2016
AI Dott. Urfano Meconi
ID: 10121201 \1810712016\ CAR
email: [email protected] .it
Parere Legale
1.
Premessa la qualificazione della responsabilità per i danni provocati da animali selvatici a persOne o il cose in termini di responsabilità extracontrattuale gravante sulla Regione ex art. 2043 cod. civ., è previsto che gli Stati membr.i della UE e, quindi le Regioni, possono concedere agli agricoltori aiuti per i danni causati da animali selvatici, protetti o non protetti, fino a 15.000 EUR nell'arco dì un triennio, in virtù del regolamento agricolo ,<de minim is)) (UE) n. 1408/201,3 GU l 352 del 24.12.2013. 1.1.
la fauna selvatica rientra nel patri monIo indisponibile della Stato. la legge 1]
febbraio·1992, n. ID attrlbulsce alte Regioni il $Iatuto ordinario il potere di emanare norm e r~la t l ve
alli! gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. l, co mma 3 ) ed affida alle
medesime i poteri di gestione. tutela e controllo, riservando Invece alle Provin.: le rela tive funzioni
amministrative ad esse delegate al sensi della legge 8 gìugno 1990. n. 142 (art. 9, comma 1). Ne
consegu e che la Regione, anche in ca50 di delega di fu nzioni alle Province, è responsabile, al sensi
dell'art. 2043 c, c., dei danni provocatI da animali selvatici a persone D a cose, il cui risa rcimento non
sia previsto da speCifich e norme, a meno che la delega non attrib uisca alle Province un'autonomia
decisionale ed operativa sufficie nte a co~entire loro di svolgere l'attività in modo da poter
efficientemente am ministrane I rischi di danni a terzI e da poter adottare le misure normalmente
Idonee a prevenire, evitare o li mitar tali dannI. (Cfr: CORTE DI CA.SSAZIONE,
" I OVILE ­
SENTENZA 20f.ebbralo 2015, n.3384; Corte di Cassazione, .el . 111 dvile, sentenza n. 22&86 de l l O
•
npvembre 2015 etc .)
sa .
2.
Le Regioni quindi possono valutare l'opportunità di provved ere agli aiuti
con il regime del de minirnis -seguendo la spec:iflca procedura di notifica ad
autorizzazione prevista dalla UE- , dovendosi consid.erare che, in assenza di tale
specifico intervento normativo, incombe al danneggiato l'onere, motto gravoso, di
dimostrare In giudizio la fondaten a del proprio dlril10al risarcimento sia sotto. Il
profilo del 'quantum' sia e, ~o prattutto, sotto quell o del 'a n' .
i
..
1
1\ GION,,­
MARCIlF.
(j JUlltd regit)O(lk\
In sostanza, ç.onsidè randosi che con riferimento ai danni da fau na selvat ica risulta
particolarmente difficile riuscire a fornirne la dovuta prova in un eventuClle giudizio
risarcitorlo azionato dal danneggiato in base all'art. 2043 cod. civ., l' introduzion e di
normativa relativa al regime degli aiuti cd. "de minimis" comporterebbe di fatto una
inversione dell'onere della prova -si presume che ìI danno sia causato da fauna
selvatica, dovendo la Regione dimostrare il contrario.
Resta confermato che il risarcimento dei danni in que5tion~ non può essere
considerato aiuto di Stato.
y
7­