a5 la cessione
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a5 la cessione
28/10/2014 Economia dei gruppi e delle operazioni straordinarie 2014/2015 Michela Piccarozzi 1 28/10/2014 ART. 2556 – L’atto di cessione ART. 2557 – Divieto di concorrenza ART. 2558 – Successione nei contratti ART. 2559 – Crediti relativi all’azienda ceduta ART. 2560 - Debiti relativi all’azienda ceduta ART. 2112 – Debiti di lavoro dipendente ART. 2555 L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2082 c.c.) IL RAMO D’AZIENDA: Ogni entità economica autonoma e organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del , conservi la sua identità, senza che sia necessaria anche la completezza materiale e l'autosufficienza del gruppo 2 28/10/2014 Atto a titolo oneroso con il quale l’imprenditore cedente consegue un corrispettivo per l’attività ceduta e per l’eventuale avviamento della stessa sul mercato CESSIONE IN SENSO STRETTO CESSIONE PER APPORTO PERMUTA Istituto della Cessione art. 1406-1410 C.C. 3 28/10/2014 CESSIONE TOTALE quando viene ceduta l’intera azienda CESSIONE PARZIALE quando viene ceduto un ramo, una divisione o una filiale di un’azienda È la condizione o l’insieme di condizioni secondo cui un’azienda può dirsi atta a fruttare nel futuro un sovrapprofitto Gli elementi che influiscono sono: ubicazione dell’azienda buon nome dell’azienda disponibilità mano d’opera metodi organizzativi efficienza tecnico-economica 4 28/10/2014 ART. 2556 “Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda , salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, ,nel termine di 30 giorni, a cura del notaio rogante o autenticante ” …forma scritta necessaria solo ai fini della prova dell’avvenuta transazione (ad probationem) …forma scritta non necessaria ai fini della validità della cessione (ad substantiam) il contratto di cessione, anche non scritto, è valido e vincolante tra le parti, ma per essere opponibile ai terzi deve essere depositato nel registro delle imprese 5 28/10/2014 In sede di contratto, non è necessario, dal punto di vista giuridico, (a norma dell’art. 1346 per la validità del contratto è sufficiente che l’oggetto sia determinato o determinabile); .. al contrario Nella prassi, appare necessario, al contrario, identificare esattamente i beni facenti parte del complesso aziendale mediante la redazione di ; PER CHI ACQUISTA Concentrazione orizzontale Concentrazione verticale Riduzione rischio impresa Acquisizione tecnologie e know-how Impiego risorse finanziarie 6 28/10/2014 PER CHI VENDE Scelta strategica Fronteggiare situazioni di crisi Motivazioni soggettive ART. 2557 Chi aliena l’azienda deve astenersi per il periodo di dal trasferimento dall’iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta 7 28/10/2014 ART. 2558 Se non è pattuito diversamente l’acquirente subentra nei contratti stipulati che non abbiano carattere personale Tutela dei terzi = Diritto di recesso ◦ Se c’è giusta causa ◦ Per responsabilità dell’alienante ART. 2559 L’acquirente subentra a partire dall’iscrizione della cessione nel registro delle imprese Il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante 8 28/10/2014 ART. 2560 L’alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento se i creditori non acconsentono Affinchè vengano ceduti è necessario: ◦ La previsione di accollo nel contratto di cessione ◦ L’assenso del creditore ceduto … segue Il cessionario è tenuto al pagamento dei debiti purché: Siano inerenti l’azienda Siano sorti antecedentemente all’acquisto dell’azienda Siano evidenziati nelle scritture contabili 9 28/10/2014 ART. 2112 Il contratto di lavoro continua con l’acquirente Il dipendente conserva i diritti conseguiti prima del trasferimento Non può costituire motivo di licenziamento Non è possibile rescindere il contratto L’acquirente è obbligato in solido con l’alienante per tutti i crediti che il dipendente aveva al momento della cessione; il lavoratore può liberare l’alienante dalle obbligazioni del rapporto di lavoro 10 28/10/2014 Dovrà eliminare dalla propria contabilità le attività e le passività patrimoniali cedute iscrivendo come contropartita un valore relativo al credito del prezzo di cessione e la plusvalenza/minusvalenza relativa. Dovrà rilevare ad esempio: Gli ammortamenti dei cespiti oggetto di trasferimento; La quota TFR maturata fino alla data di trasferimento; I ratei e risconti; Le giacenze del magazzino 1 2 3 • Le rilevazioni contabili del trasferimento avvengono a valori contabili in modo da stornare i conti accesi agli elementi patrimoniali trasferiti • Si perviene alla determinazione del patrimonio netto contabile oggetto del trasferimento • Al patrimonio netto contabile si contrappone il valore allo stesso attribuito in sede negoziale, cioè il prezzo di cessione 11 28/10/2014 Il prezzo di cessione scaturisce dalla trattativa fra le parti, , può discostarsene in maniera più o meno significativa, a seconda della e dell’abilità di contrattazione della parti stesse. Nella contabilità del Cedente: PC > PNC PC < PNC Rappresentano delle componenti straordinarie del reddito di esercizio. Confluiranno nella classe E “Proventi e oneri straordinari dello schema di conto economico 12 28/10/2014 Dovrà accogliere il valore corrente delle attività e passività patrimoniali acquisite, rilevando come contropartita il debito per il prezzo di cessione, nonché il valore dell’avviamento 1 2 3 •Le attività e le passività costituenti l’azienda acquisita, vengono rilevati in contabilità al loro valore corrente •Se le parti giungono alla determinazione di un prezzo unico per l’intero complesso aziendale senza alcuna suddivisione fra gli elementi che lo compongono … •… il cessionario dovrà comunque procedere alla ripartizione dell’eventuale prezzo unico nei suoi elementi che lo compongono utilizzando, eventualmente, l’opera di esperti in grado di attribuire un valore ai diversi elementi patrimoniali acquisiti 13 28/10/2014 Nella contabilità del Cessionario: Il perito stimerà a valori correnti gli elementi ceduti determinando un nuovo valore del patrimonio netto. PC > PNcorr PC < PNcorr Il badwill (avviamento negativo) può essere imputato a due motivazioni: 1. Conclusione di un «buon affare» Il valore sarà imputato a Riserva 2. Prevedibilità di risultati negativi Il valore sarà iscritto in un Fondo Rischi ed Oneri Si ipotizzi la cessione di un'azienda posseduta (ramo) da un imprenditore individuale alla data del 30 giugno dell'anno X. La situazione contabile a tale data, dopo le scritture di assestamento effettuate dal cedente, è la seguente: ATTIVO Attrezzature Automezzi PASSIVO 80 Capitale sociale 110 Utile Fondo rischi per cause in corso Merci 50 Crediti v/clienti 60 Debiti v/fornitori Cassa TOTALE 10 Debiti vari 310 TOTALE 155 15 30 70 40 310 14 28/10/2014 Con l'aiuto di un professionista, il cedente provvede alla valutazione dei beni aziendali a valori correnti e alla determinazione dell'avviamento. Nel contratto di cessione, viene frazionato nei valori attribuiti alle attività cedute e alle passività accollate nel seguente modo: attrezzature: valore di perizia pari a 90 automezzi: valore corrente sul mercato dell'usato pari a 85 merci: vengono valutate allo stesso valore in capo al cedente pari a 50 crediti v/clienti: valore di presumibile realizzo pari a 30 debiti v/fornitori: valore nominale pari a 70 avviamento: valutato per un importo pari a 65. CALCOLO DEL PREZZO DI CESSIONE: Non viene ceduto il denaro in cassa e l'acquirente non si accolla i debiti vari. Il fondo rischi per cause in corso viene estinto. +attrezzature +automezzi +merci +crediti v/clienti +avviamento -debiti v/fornitori prezzo di cessione 90 85 50 30 65 70 250 15 28/10/2014 CALCOLO IL VALORE DELL’AZIENDA CEDUTA Il valore dell'azienda ceduta, espressa a valori contabili, è cosi determinato: ATTIVITA' Attrezzature 80 Automezzi 110 Merci 50 Crediti v/clienti 60 Totale attività 300 PASSIVITA' Debiti v/fornitori Totale passività 70 70 Valore azienda ceduta 230 CALCOLO DELLA PLUSVALENZA La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il prezzo di cessione e la somma algebrica delle attività cedute e delle passività accollate, espresse a valori contabili: prezzo di cessione -valore azienda ceduta Plusvalenza 250 230 20 16 28/10/2014 Scritture contabili del cedente Il cedente rileva nelle proprie scritture la cessione dell'azienda tramite lo scarico, a valori contabili, delle attività e passività trasferite. In concomitanza viene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale un credito verso il cessionario pari al corrispettivo stabilito per la cessione e, tra i ricavi, la plusvalenza realizzata. DIVERSI a DIVERSI Debiti v/fornitori Crediti v/cessionario 320 70 250 Attrezzature Automezzi Merci Crediti v/clienti Plusvalenza 80 110 50 60 20 17 28/10/2014 Scritture contabili del cessionario Il cessionario rileva l'acquisto dell'azienda iscrivendo nelle proprie scritture le attività, compreso l'avviamento, e le passività valorizzate in base a quanto stabilito nel contratto di cessione. Viene registrato anche il debito verso il cedente pari al prezzo pagato per l'acquisto dell'azienda DIVERSI a DIVERSI Attrezzature Automezzi Merci Crediti v/clienti Avviamento 320 90 85 50 30 65 Debiti v/fornitori Debiti v/cedente 70 250 18 28/10/2014 La cessione d’azienda è presa in considerazione dall’ordinamento in quanto da questa deriva un reddito da assoggettare a tassazione 19 28/10/2014 ART. 86 TUIR 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e' costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. PERIODO DI POSSESSO DELL’AZIENDA IMPRENDITORI INDIVIDUALI SOCIETA’ COMMERCIALI Più di 5 anni 1. Regime ordinario 2. Regime ord. con rateizzazione della plusvalenza (*) 3. Tassazione separata (**) 1. Regime ordinario 2. Regime ord. con rateizzazione della plusvalenza Tra 3 e 5 anni 1. Regime ordinario 2. Regime ord. con rateizzazione della plusvalenza (*) 1. Regime ordinario 2. Regime ord. con rateizzazione della plusvalenza Meno di 3 anni 1. Regime ordinario 1. Regime ordinario (*) La rateizzazione della plusvalenza non è possibile quando la cessione ha per oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale in quanto si determina un’uscita dal regime del reddito d’impresa (**) Cfr. art. 17 TUIR lettera g. 20 28/10/2014 IVA La cessione è esclusa dal campo di applicazione dell’iva quindi nessun adempimento è richiesto IMPOSTA DI REGISTRO La cessione è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale. L’imposta dovuta si calcola applicando al valore dei singoli beni la relativa aliquota stabilita 21