IMMOBILE EREDITATO: il corretto trattamento fiscale del
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IMMOBILE EREDITATO: il corretto trattamento fiscale del corrispettivo da cessione. Quesito n.45 del 23.02.2015 DOMANDA: “Buongiorno, nel 2014 ho venduto una piccola casa in montagna ricevuta in eredità (Dichiarazione di successione) per un valore di 35.000 Euro. Non avendo acquistato la casa so che non si applica la cosiddetta plusvalenza (Art. 67 TUIR) essendo il bene "pervenutomi" per successione. Vorrei sapere se l'importo di Euro 35.000 va dichiarato nel modello 730/2015 come "Redditi diversi" essendo io un lavoratore dipendente con un reddito 2014 di Euro 18.200, oppure no. Grazie.” *** RISPOSTA: Gentile, innanzitutto La ringrazio per aver visitato il mio sito. Come ha già correttamente evidenziato nel testo del Suo quesito, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, le cessioni di immobili acquisiti per successione e le cessioni di quelle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari non determinano plusvalenza tassabile. Quanto detto, altro non è che una deroga alla regola generale che dispone che le cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni generano plusvalenza tassabile. Le faccio presente, inoltre, che sono le istruzioni alla compilazione del modello 730/2015 che forniscono la risposta al suo quesito nel punto in cui forniscono i chiarimenti per la corretta compilazione del quadro D (quello nel quale vanno indicati i redditi diversi). Nelle stesse è previsto che nel rigo D4 – Redditi diversi – vadano indicati solo: “i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva”. La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti. Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo orientamento ed analizza “fattispecie di carattere generico”. In conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La prego altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione del quesito, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli uffici dell’ Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. (risposta del 23.02.2015) Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131 Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org Pag. 1