IMMOBILE EREDITATO: il corretto trattamento fiscale del

Transcript

IMMOBILE EREDITATO: il corretto trattamento fiscale del
IMMOBILE EREDITATO: il corretto trattamento fiscale
del corrispettivo da cessione.
Quesito n.45 del 23.02.2015
DOMANDA:
“Buongiorno, nel 2014 ho venduto una piccola casa in montagna ricevuta in eredità
(Dichiarazione di successione) per un valore di 35.000 Euro. Non avendo acquistato la casa
so che non si applica la cosiddetta plusvalenza (Art. 67 TUIR) essendo il bene "pervenutomi"
per successione. Vorrei sapere se l'importo di Euro 35.000 va dichiarato nel modello
730/2015 come "Redditi diversi" essendo io un lavoratore dipendente con un reddito 2014 di
Euro 18.200, oppure no. Grazie.”
***
RISPOSTA:
Gentile, innanzitutto La ringrazio per aver visitato il mio sito. Come ha già
correttamente evidenziato nel testo del Suo quesito, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b) del
TUIR, le cessioni di immobili acquisiti per successione e le cessioni di quelle unità
immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei
suoi familiari non determinano plusvalenza tassabile. Quanto detto, altro non è che una
deroga alla regola generale che dispone che le cessioni a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di 5 anni generano plusvalenza tassabile.
Le faccio presente, inoltre, che sono le istruzioni alla compilazione del modello
730/2015 che forniscono la risposta al suo quesito nel punto in cui forniscono i
chiarimenti per la corretta compilazione del quadro D (quello nel quale vanno indicati i
redditi diversi). Nelle stesse è previsto che nel rigo D4 – Redditi diversi – vadano
indicati solo: “i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati
(compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per
la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite
ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili
ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di
acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle
cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della
cessione, l’imposta sostitutiva”.
La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con
l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti.
Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo
orientamento ed analizza “fattispecie di carattere generico”. In conseguenza di ciò le
risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto
ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La
prego altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione del quesito, per quanto curata
con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del
professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere
opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli uffici dell’ Agenzia
delle Entrate territorialmente competenti.
(risposta del 23.02.2015)
Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131
Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org
Pag. 1