Incentivi_Eff_Energ_Privitera Giovanni application/octet

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Incentivi_Eff_Energ_Privitera Giovanni application/octet
14/04/2015
Studio Privitera & Partners
Giovanni Privitera
Dottore Commercialista
Il contesto normativo nazionale ed europeo
Punti chiavi per l’efficienza energetica
Le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/27/UE:
 introduzione dell’obbligo annuale di riqualificazione energetica del 3% della
superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà
del governo centrale e da esso occupati
 obbligo di acquisto da parte del governo centrale esclusivamente di prodotti,
servizi ed edifici ad alta efficienza energetica
 diffusione di programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a diagnosi
energetiche e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti
da tali audit; l’audit energetico dovrà essere svolto in maniera indipendente ed
efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e
sorvegliato da autorità indipendenti
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Dottore Commercialista
Il contesto normativo nazionale ed europeo
Punti chiavi per l’efficienza energetica
Le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/27/UE:
 promozione di programmi di formazione per la qualificazione degli auditor
dell'energia al fine di favorire la disponibilità di un numero sufficiente di esperti
obbligo di installazione di contatori individuale che riflettano il loro consumo
effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia
(entro 12 mesi per il settore elettrico e gas, 24 mesi per il settore del
teleriscaldamento)
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DLgs 102/2014 sull’Efficienza Energetica
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La Strategia Energetica Nazionale: gli obiettivi di efficienza energetica
L’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE con il DLgs 102/2014
20 Mtep di consumi
primari al 2020
15 Mtep di consumi
finali al 2020
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Definizione
TEP = TONNELLATA EQUIVALENTE DI PETROLIO
(in inglese, TOE)
È l’unità di misura dell’energia, utilizzata convenzionalmente.
Il TEP rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di
una tonnellata di petrolio grezzo.
A tale unità di misura si riportano le altre tramite coefficienti di
conversione.
Per cui l’energia elettrica e l’energia termica (prodotta con la
combustione di metano, carbone, gasolio, ecc.) si convertono in TEP
tramite i rispettivi coefficienti di conversione.
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La Strategia Energetica Nazionale: i principali strumenti
Conto Termico
Certificati Bianchi
Detrazioni Fiscali
Gli incentivi coprono una parte del
costo degli interventi attraverso
l’erogazione di un contributo annuale
per un periodo compreso tra 1 e 5 anni,
in funzione del tipo di intervento
effettuato.
I certificati bianchi sono titoli che
possono essere commercializzati su un
apposito mercato e attestano la
riduzione di consumi finali di energia
attraverso interventi di efficientamento
energetico.
La domanda suI mercato è generata
dall’obbligo posto in capo ai distributori
di energia elettrica e gas di conseguire
degli obiettivi annuali prefissati di
risparmio energetico.
Per gli interventi di risparmio
energetico sugli edifici esistenti e
le opere di ristrutturazione
edilizia (compresi gli impianti FV)
sono riconosciute detrazioni di
imposta rispettivamente al 65%
(ex 55%) e al 50% (ex 36%).
Decreto 28 dicembre 2012
Finanziarie varie
Limite al costo indicativo annuo di
incentivazione: 900 € mln, di cui 200 €
mln destinati alla PA
Decreto 28 dicembre 2012
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La Strategia Energetica Nazionale: i principali strumenti
IMPORTANTE
Le iniziative di efficientamento energetico incentivate da Conto
Termico, Certificati Bianchi (anche per CAR) e detrazioni fiscali già di
per sé fanno conseguire risparmi energetici, anche in assenza di
incentivi.
Ovviamente tali investimenti devono essere valutati caso per caso in
funzione della situazione preesistente e con uno studio di
costi/benefici.
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Il Conto Termico
 È il meccanismo incentivante introdotto dal decreto 28 dicembre
2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti
rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole
dimensioni”, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 28
del 3 marzo 2011.
 Possono richiedere gli incentivi le Amministrazioni pubbliche ed i
Soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di
reddito d’impresa o agrario), ciascuno per specifiche tipologie di
interventi realizzati a partire dal 3 gennaio 2013 e con specifiche
modalità di accesso.
 Il decreto stanzia fondi per una spesa annua cumulata massima di
200 M€ per gli interventi delle Amministrazioni pubbliche e una spesa
annua cumulata pari a 700 M€ per gli interventi realizzati da parte dei
Soggetti privati.
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Il Conto Termico
I soggetti ammessi sono:
 le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di
uno o più degli interventi di cui alle successive Categorie 1 e 2 (articolo
4, commi 1 e 2 del Decreto);
 i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti
titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla
realizzazione di uno o più degli interventi di cui alla sola Categoria 2
(articolo 4, comma 2 del Decreto).
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Il Conto Termico
Il Decreto prevede la figura del Soggetto Responsabile quale soggetto
che:
• ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi ed ha diritto
all’incentivo;
• stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda-contratto;
• può operare attraverso un Soggetto Delegato per la compilazione
della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il
GSE.
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Il Conto Termico
Il Decreto definisce tre diverse modalità di accesso agli incentivi:
1. accesso diretto: è consentito ad interventi realizzati; in tal caso la
richiesta di concessione degli incentivi è presentata dal Soggetto
Responsabile al GSE attraverso l’apposita scheda-domanda (entro 60
giorni dalla fine dei lavori).
2. prenotazione degli incentivi: prevede che i soggetti ammessi (solo le
PA) possano “prenotare” l’incentivo prima dell’avvio dei lavori (i lavori
dovranno iniziare entro 60 gg. dalla data di esito positivo del GSE e
concludersi entro 12 mesi dalla stessa data). GSE erogherà l’incentivo
ad interventi realizzati, e comunque nei limiti dei massimali di spesa
previsti a preventivo.
3. iscrizione ai Registri: è consentita anche prima della realizzazione
degli interventi, ai privati o alle amministrazioni pubbliche, nel caso
degli interventi siano di grosse dimensioni (sostituzione di impianti con
generatori a biomassa o pompe di calore di potenza nominale
maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW).
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Il Conto Termico – gli interventi incentivabili
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Il Conto Termico – cumulabilità
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Il Conto Termico – esempi
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Il Conto Termico – esempi
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I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) “Certificati Bianchi”
I Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono una forma
di incentivazione connessa alla vendita e/o installazione di prodotti e
apparecchiature ad alta efficienza energetica.
I TEE sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi
energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di
incremento di efficienza energetica.
Un certificato, TEE, corrisponde al risparmio di una tonnellata equivalente
di petrolio (Tep).
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I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) “Certificati Bianchi”
Viene riconosciuto un titolo di efficienza energetica (TEE) o certificato
bianco (CB), per ogni tonnellata equivalente di petrolio (tep) “addizionale”
risparmiata a seguito di interventi per l’incremento dell’efficienza
energetica negli usi finali.
Ai fini dei TEE sono considerati solo i risparmi addizionali rispetto a quelli
che si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione
tecnologica, di mercato e normativa.
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I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) “Certificati Bianchi”
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Certificati Bianchi – tipologie di interventi
Gli interventi che rientrano all’interno del meccanismo dei Titoli di
Efficienza Energetica sono individuati in 3 diverse categorie:
 INTERVENTI STANDARD: installazione di tecnologie per l’efficienza
energetica il cui risparmio energetico già quantificato dall’AEEG;
INTERVENTI ANALITICI: installazione di tecnologie per l’efficienza
energetica il cui risparmio energetico già quantificato dall’AEEG ma
richiede la misurazione in continuo di alcune grandezze;
PROGETTI «A CONSUNTIVO»: interventi di efficientamento nel settore
industriale ed edilizio per cui è necessario presentare un progetto di
misura.
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Certificati Bianchi – tipologie di interventi
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Certificati Bianchi – tipologie di interventi
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Certificati Bianchi – tipologie di interventi
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Certificati Bianchi – il meccanismo
Il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati Bianchi
(CB) ha quindi lo scopo di promuovere una sensibile riduzione del
consumo di fonti primarie di energia mediante l’incremento dell’efficienza
dei dispositivi di conversione energetica presso gli utenti finali.
Si tratta di un meccanismo che prevede la determinazione di obiettivi da
raggiungere – annualmente crescenti – per alcuni soggetti obbligati,
lasciandogli la possibilità di realizzare direttamente gli interventi necessari
a tal fine o di acquistare certificati che comprovino il conseguimento dei
medesimi risultati da parte di altri soggetti, definiti volontari.
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Certificati Bianchi – i soggetti
Soggetti obbligati: distributori di energia elettrica e gas naturale con più di
50.000 utenti connessi alla propria rete alla data del 31 dicembre di due
anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo.
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Certificati Bianchi – i soggetti
Soggetti volontari: possono conseguire risparmi di energia primaria
(modalità in seguito descritte) e rivendere i titoli ottenuti da tali risultati ai
soggetti obbligati.
• società controllate dai distributori obbligati
• imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale non
soggette all'obbligo;
• società terze operanti nel settore dei servizi energetici (SSE);
• soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9/1/91, n. 10, che hanno
effettivamente provveduto alla nomina dell’Energy Manager (obbligo);
• imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo,
trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché
provvedano alla nomina dell’Energy Manager, ovvero si dotino di un
sistema di gestione dell'energia certificato in conformita' alla norma ISO
50001.
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Certificati Bianchi – la negoziabilità
Il meccanismo è strutturato in maniera tale che i risparmi energetici
divengano “monetizzabili” e dunque contrattabili, vendibili, acquistabili,
dando luogo alla possibilità di aprire un
1) MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Piattaforma del GME
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Certificati Bianchi – la negoziabilità
Il meccanismo è strutturato in maniera tale che i risparmi energetici
divengano “monetizzabili” e dunque contrattabili, vendibili, acquistabili,
dando luogo alla possibilità di aprire un
2) CONTRATTI BILATERALI
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Certificati Bianchi – la negoziabilità
Gestore dei mercati energetici (GME):
emette i titoli
organizza e gestisce la sede per la contrattazione dei titoli di efficienza
energetica
traccia gli scambi.
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Certificati Bianchi – il mercato dei TEE
Fonte: GME
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Certificati Bianchi – il mercato dei TEE
Fonte: GME
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Certificati Bianchi – cumulabilità
DM 28/12/2012
Art. 10
Cumulabilità
1. I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in
vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi,
comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas
e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme
operative, l’accesso a:
a. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b. contributi in conto interesse;
c. detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari
e attrezzature.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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