Applicazione della procedura di rimborso IVA prevista

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Applicazione della procedura di rimborso IVA prevista
Interrogazione - Camera dei Deputati - 29 settembre 2016
5-09618 Petrini: Applicazione della procedura di rimborso IVA prevista dall'articolo 30, terzo
comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche alle
società di distribuzione editoriale che operano in regime di IVA monofase.
PETRINI, PELILLO, FRAGOMELI e LODOLINI. — Al Ministro dell'economia e delle
finanze . — Per sapere – premesso che:
sull'attività di commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti
integrativi e di cataloghi, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta in regime cosiddetto monofase
dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie
vendute, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e pertanto le operazioni attive effettuate dalle società che
svolgono attività di distribuzione editoriale solo effettuate fuori campo Iva;
l'Iva sui costi afferenti le cessioni di prodotti editoriali effettuate dai distributori e non soggette
all'imposta ai sensi del citato articolo 74, è ammessa in detrazione per l'effetto del disposto di
cui all'articolo 19, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza
detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della
dichiarazione quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano
l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta, con aliquote inferiori a quelle dell'imposta
relativa agli acquisti e alle importazioni;
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, il citato rimborso spetta se l'aliquota
mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente
applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento;
la circolare n. 13 del 5 marzo 1990 ha precisato che per la determinazione dell'aliquota media
si può tenere conto di tutte le operazioni attive, anche non soggette all'imposta, a condizione
che risultino oggettivamente rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta, escluse quelle che
conferiscono autonomo titolo di legittimazione al rimborso, quali quelle previste dagli articolo
7, 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
tuttavia, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2007, di approvazione
del modello di presentazione della richiesta di rimborso di Iva annuale, e con provvedimento
del 14 settembre 2006, di approvazione del modello per la richiesta di rimborso per l'utilizzo in
compensazione del credito Iva trimestrale, l'amministrazione finanziaria ha precisato quali le
operazioni attive da considerare ai fini del calcolo dell'aliquota media;
stante la rigida elencazione delle operazioni ammesse alla determinazione dell'aliquota media,
prevista dai citati provvedimenti, tra le quali non vengono citate quelle di cui all'articolo 74,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si deve ritenere che
l'amministrazione finanziaria abbia inteso superare il richiamo alla citata circolare n. 13 del
1990 a tutte le operazioni effettuate anche non soggette all'imposta;
l'impossibilità, per le società di distribuzione, di richiedere il rimborso dell'Iva a credito ai
sensi del citato articolo 30, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 comporterebbe l'applicazione dell'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero della richiesta di rimborso ai sensi del
quarto comma, del citato articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 il quale prevede che il contribuente possa chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile,
risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano
eccedenza detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque
non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze;
le società di distribuzione editoriale, che soffrono da anni la crisi del settore a causa del crollo
dei volumi di affari, si trovano in forte difficoltà nella gestione del credito strutturale derivante
dal citato regime monofase di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 e la concessione di una seppur temporanea liquidità con l'apertura alla possibilità
di rimborso a credito potrebbe migliorare le condizioni degli operatori –:
quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato circa la possibilità di applicare la
procedura di rimborso dell'Iva di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche alle società di distribuzione editoriale –
come per gli anni antecedenti al 2006 – che, operando in un regime monofase, si trovano
strutturalmente a credito, indicando anche quale sia l'onere finanziario connesso ad una
eventuale modifica normativa che preveda questa possibilità. (5-09618)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09618
Con il documento in esame gli onorevoli interroganti evidenziano che le società di
distribuzione editoriale si trovano in forte difficoltà nella gestione del credito strutturale
derivante dall'applicazione del cosiddetto regime «monofase» di cui all'articolo 74, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo cui l'imposta è dovuta
sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
Gli onorevoli, pertanto tenuto conto che «la concessione di una seppur temporanea liquidità
con l'apertura alla possibilità di rimborso dell'IVA a credito potrebbe migliorare le condizioni
degli operatori, chiedono di valutare la possibilità la possibilità di applicare la procedura di
rimborso dell'IVA di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) anche alle società di distribuzione
editoriale.
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Il regime speciale Iva per il settore dell'editoria è disciplinato dal citato articolo 74, comma 1,
lettera c), del decreto Iva, che prevede l'assolvimento dell'imposta totale sul prezzo di copertina
dei beni da parte dell'editore, cosicché i soggetti che intervengono successivamente nella
commercializzazione del prodotto hanno il diritto a detrarre l'imposta sugli acquisti, ma non
possono immediatamente compensarla con l'imposta sulle vendite, con la conseguenza che tali
soggetti sono costantemente a credito.
Il citato articolo reca disposizioni relative a particolari settori «in deroga alle disposizioni dei
titoli primo e secondo» dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Ciò significa che ai regimi speciali di cui all'articolo 74 – ivi compreso il regime dell'editoria
disciplinato dal primo comma, lettera c) – si applicano i principi generali in materia di IVA
laddove, tuttavia, detti principi non confliggano con le disposizioni speciali di settore.
Una deroga esplicita ai principi generali è quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 74: «Le
operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli
effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'articolo 2.
In virtù della norma sopra riportata le cessioni di prodotti editoriali successive alla prima (fra
editore e primo cessionario) – quantunque assenti dal novero delle cessioni elencate nel terzo
comma dell'articolo 2 – «non sono considerate cessioni di beni» e devono quindi essere
classificate fra le operazioni non soggette.
Tale condizione osta all'applicabilità al caso di specie dell'articolo 30, terzo comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che subordina il diritto al
rimborso dell'eccedenza IVA detraibile all'esercizio esclusivo o prevalente di attività che
comportano comunque l'effettuazione di «operazioni soggette ad imposta».
Con riferimento, infine, alla circolare n. 13 del 1990, l'Agenzia delle entrate precisa che
l'indirizzo interpretativo ivi sostenuto – volto a ricomprendere nel calcolo dell'aliquota media
anche le operazioni non soggette all'imposta a condizione che risultino oggettivamente
rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta – deve ritenersi riferito ai soli ambiti ivi
esaminati che riguardano propriamente operazioni effettuate ad aliquota zero (ad esempio,
cessioni di rottami, in base alla normativa all'epoca vigente).
Il predetto indirizzo interpretativo non può estendersi, quindi, al settore in esame, come è
anche desumibile dal richiamato provvedimento del 15 gennaio 2007, che approva il modello
VR/2007, dove si precisa che «le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo sono
esclusivamente le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento
imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui
all'articolo 74, commi 7 e 8, le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile ai
sensi dell'articolo 17, comma 6, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti
terremotati».
Tale condizione osta all'applicabilità al caso di specie dell'articolo 30, terzo comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che subordina il diritto al
rimborso dell'eccedenza IVA detraibile all'esercizio esclusivo o prevalente di attività che
comportano comunque l'effettuazione di «operazioni soggette ad imposta».