quaderni sindacali - Confindustria Vicenza
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QUADERNI SINDACALI Dodicesima edizione QUADERNO n. 6 Aggiornato a febbraio 2014 Quaderno n. 6 INDICE GENERALE pag. 1 Premessa Capitolo 1° - Caratteristiche della prestazione 1.1. Funzione pag. 3 1.2. Gestione pag. 3 Capitolo 2° - Campo di applicazione 2.1. Imprese pag. 4 2.2. Lavoratori pag. 4 2.3. Tipologie di rapporti di lavoro ex D.Lgs. n. 276/2003 pag. 5 2.3.1. Somministrazione di lavoro pag. 5 2.3.2. Appalto pag. 5 2.3.3. Distacco pag. 5 2.3.4. Lavoro ripartito pag. 6 2.3.5. Lavoro a tempo parziale pag. 6 2.3.6. Apprendistato pag. 6 2.3.7. Contratto di inserimento pag. 7 2.3.8. Lavoro a progetto - Collaborazioni occasionali - Lavoro autonomo occasionale pag. 7 Capitolo 3° - Cause di intervento 3.1. Cause generali pag. 8 3.2. Eventi oggettivamente non evitabili pag. 8 3.3. Condizioni per l'accoglimento della richiesta di intervento pag. 9 3.4. Ripresa dell'attività aziendale pag. 9 3.5. Richieste di intervento da parte di aziende appaltatrici a seguito sospensione lavori per pag. 10 ordine dell’Ente pubblico appaltante 3.6. Successione di periodi di CIGO e di CIGS senza soluzione di continuità pag. 11 3.6.1. Periodo di CIGO seguito da un periodo di CIGS pag. 11 3.6.2. Periodo di CIGS seguito da un periodo di CIGO pag. 11 Capitolo 4° - Misura della integrazione salariale 4.1. Trattamento teorico spettante pag. 13 4.1.1. Calcolo del trattamento pag. 13 4.1.2. Elementi integrabili della retribuzione pag. 13 4.1.3. Lavoratori a part-time pag. 13 4.1.4. Periodi ultrasettimanali pag. 14 I Quaderno n. 6 4.2. Limite massimo mensile del trattamento pag. 14 4.3. Ragguaglio ad ora del massimale mensile pag. 14 4.4. Ore integrabili pag. 15 4.5. Modalità di calcolo della prestazione nei casi di comunicazione dei dati tramite il flus- pag. 15 so UNIEMENS 4.5.1. Calcolo della retribuzione mensile lorda pag. 15 4.5.2. Determinazione della Retribuzione e del Massimale Orari pag. 16 4.5.3. Calcolo della prestazione pag. 17 Capitolo 5° - Durata dell'intervento 5.1. Limiti di durata pag. 18 5.2. Computo pag. 18 5.3. Biennio "mobile" pag. 19 5.4. Riferimento all'unità produttiva pag. 19 Capitolo 6° - Rapporti con altri istituti legali e contrattuali – Casi particolari 6.1. Ferie pag. 20 6.1.1. Riflessi sulla maturazione pag. 20 6.1.2. Esclusione dell’intervento dalla CIGO durante le ferie collettive pag. 20 6.1.3. Residui ferie alla data di richiesta dell’intervento pag. 20 6.2. Tredicesima mensilità ed altre erogazioni ultramensili pag. 21 6.3. Una tantum prevista dagli accordi di rinnovo del CCNL pag. 22 6.4. Festività pag. 22 6.4.1. CIGO a riduzione di orario pag. 22 6.4.2. CIGO a zero ore pag. 22 6.4.3. Festività cadenti in giornata non lavorativa pag. 23 6.4.4. Festività lavorate pag. 23 6.5. Malattia pag. 23 6.5.1. Indennità di malattia e CIGO a zero ore pag. 23 6.5.2. Indennità di malattia e CIGO ad orario ridotto pag. 24 6.6. Infortunio sul lavoro e malattia professionale pag. 24 6.7. Maternità pag. 25 6.8. Assegno per il nucleo familiare pag. 25 6.9. Congedo matrimoniale pag. 25 6.10. Trattenute ai pensionati pag. 25 6.11. Sciopero pag. 25 II Quaderno n. 6 6.12. Anzianità di servizio pag. 26 6.13. Permessi annui retribuiti (PAR) pag. 26 6.14. Permessi elettorali pag. 26 6.15. Permessi per handicap pag. 27 6.16. Congedo straordinario per l'assistenza a persona con handicap pag. 27 6.17. Trattamento di fine rapporto pag. 27 Capitolo 7° - Svolgimento di attività lavorativa durante la CIGO 7.1. Decadenza pag. 28 7.2. Incompatibilità - Cumulabilità totale o parziale pag. 29 7.2.1. Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro pag. 29 che dava luogo all’integrazione salariale 7.2.2. Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale dell'indennità con la remunerazione pag. 29 7.2.3. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio pag. 30 7.2.4. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività lavorativa pag. 30 7.2.5. Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro subor- pag. 30 dinato: rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro part-time 7.2.6. Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro autonomo o simili pag. 31 7.3. Consenso del datore di lavoro pag. 31 Capitolo 8° - Copertura previdenziale pag. 32 Capitolo 9° - Adempimenti aziendali 9.1. Procedura di consultazione sindacale pag. 33 9.1.1. Comunicazione preventiva pag. 33 9.1.2. Esame congiunto pag. 33 9.1.3. Procedura di consultazione sindacale nei casi di eventi oggettivamente non evitabili pag. 33 9.2. Comunicazione ai lavoratori pag. 34 9.2.1. Criteri di scelta dei lavoratori pag. 34 9.2.2. Modalità e termini per la comunicazione pag. 34 9.3. Presentazione della domanda aziendale pag. 34 9.3.1. Modello di domanda e invio telematico pag. 34 9.3.2. Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) - Abrogazione pag. 35 III Quaderno n. 6 9.3.3. Termine di presentazione della domanda pag. 36 9.3.3.1. Termine “iniziale” pag. 36 9.3.3.2. Termine “finale” pag. 36 9.3.4. Sanzioni per tardiva presentazione della domanda pag. 36 9.3.5. Competenza decisionale pag. 36 9.3.6. Autorizzazione pag. 36 9.3.7. Ricorsi pag. 37 9.4. Anticipazione dell'integrazione salariale da parte dell'azienda pag. 38 9.5. Pagamento e recupero a conguaglio dell’integrazione salariale pag. 39 9.5.1. Dati da esporre nella denuncia UNIEMENS pag. 39 9.5.2. Termine per il recupero delle integrazioni salariali erogate pag. 39 9.6. Pagamento diretto da parte dell’INPS pag. 39 9.7. Modulistica per l'accredito dei contributi figurativi pag. 41 9.8. Modalità di gestione dei dati sulla cassa integrazione guadagni nel flusso Uniemens pag. 41 9.8.1. Nuovo sistema di gestione della CIG pag. 42 9.8.2. Nuova versione del flusso Uniemens pag. 43 9.8.3. Fase transitoria pag. 44 Capitolo 10° - Contribuzione a carico delle imprese per il finanziamento della CIGO 10.1. Contributo ordinario e contributo addizionale pag. 45 10.1.1. Modalità di esposizione del contributo addizionale sul flusso Uniemens pag. 45 10.2. Dichiarazione del numero dei dipendenti per l'applicazione delle aliquote contributi ve ridotte pag. 45 10.3. Prescrizione dei contributi dovuti per la CIGO pag. 46 Capitolo 11° - Contributi e imposte sulle integrazioni salariali pag.47 Capitolo 12° - Concomitante ricorso ad altri ammortizzatori sociali 12.1. CIGO e CIGS pag. 48 12.2. CIGO e Contratti di Solidarietà pag. 48 12.3. CIGO e mobilità pag. 48 Capitolo 13° - Concomitante ricorso alla somministrazione di lavoro, al lavoro a tempo determinato, al lavoro straordinario 13.1. Somministrazione di lavoro pag. 49 13.2. Lavoro a tempo determinato pag. 49 13.3. Lavoro straordinario pag. 49 IV Quaderno n. 6 APPENDICE Procedura di consultazione sindacale – Bozza di comunicazione preventiva ............................ 53 Procedura di consultazione sindacale nei casi di eventi oggettivamente non evitabili – Bozza di comunicazione…....................................................................................................................... 54 Bozze di comunicazione ai lavoratori della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa............. 55 Esempi di calcolo delle ore integrabili ….................................................................................... 56 Esempio di calcolo del trattamento di CIGO …........................................................................... 58 Scadenzario dei termini di presentazione delle domande di CIGO per l’anno 2014 …..................... 59 Tracciato del mod. I.G.I. 15 – cod. SR21 - domanda integrazione salariale ordinaria senza ticket 60 Tracciato del mod. IG/15 - domanda integrazione salariale ordinaria con ticket ……….................. 72 V Quaderno n. 6 PREMESSA In questo Quaderno si è ritenuto opportuno fornire un riepilogo delle vigenti disposizioni che disciplinano la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, con particolare riferimento al settore industriale metalmeccanico. La Cassa Integrazione Guadagni, istituita con alcuni contratti collettivi corporativi del 1941, è entrata a far parte dell'ordinamento statale con il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 788/1945. Nel tempo la sua disciplina è stata più volte modificata ed integrata, pervenendo ad un insieme di regole complesse ed articolate, contenute in vari provvedimenti legislativi, che toccano aspetti sindacali, previdenziali e di amministrazione del personale. In linea con gli obiettivi della collana "Quaderni Sindacali", questa pubblicazione si propone di delineare un quadro, sintetico ma completo, della suddetta regolamentazione, con specifico riferimento alla forma di intervento di tipo ordinario, in modo da consentire alle imprese associate interessate di formulare una rapida valutazione circa l'opportunità di fare ricorso a questo strumento e/o di agevolarne la gestione operativa. A margine degli argomenti trattati sono citate le relative fonti legislative ed amministrative, alle quali si rinvia per eventuali necessità di ulteriori approfondimenti. In Appendice sono riportati il modello di richiesta di intervento, alcune bozze di comunicazioni ed esemplificazioni di calcolo del trattamento. 1 Quaderno n. 6 CAPITOLO 1° CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE 1.1. FUNZIONE La Cassa Integrazione Guadagni è uno dei più importanti ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione italiana ed ha la funzione di fornire una indennità sostitutiva della retribuzione (con la piena copertura ai fini pensionistici) ai lavoratori sospesi dal lavoro o sottoposti a riduzione di orario da parte di Aziende in difficoltà, consentendo così il mantenimento dei rapporti di lavoro in prospettiva della normalizzazione della situazione. Sono previste le seguenti forme di intervento. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO): per situazioni temporanee di breve durata, con previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa; Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS): per cause strutturali di durata più lunga e di esito incerto, con possibile ricorso alla mobilità (v. Quaderno n. 1), qualora l'impresa non sia in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi (v. Quaderno n. 7). L'eccedenza di personale può essere affrontata anche mediante la stipulazione dei Contratti di Solidarietà (CdS), con riduzione dell'orario di lavoro e integrazione salariale secondo le regole della CIGS (v. Quaderno n. 9). 1.2. GESTIONE La gestione delle integrazioni salariali è affidata dalla legge all’INPS e rientra nella “Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”. *** La CIGO e la CIGS hanno, oltre a diversi presupposti per l’intervento, regole e procedure differenziate. Nel presente Quaderno viene illustrata esclusivamente la normativa in materia di CIGO. 3 Art . 24 L. n. 88/89 Quaderno n. 6 CAPITOLO 2° CAMPO DI APPLICAZIONE 2.1. IMPRESE L’intervento della CIGO può essere richiesto, di norma, dalle imprese del settore industriale. Non ha rilevanza il numero dei lavoratori occupati. Sono escluse alcune tipologie di imprese tra le quali: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento; le imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna; le imprese dello spettacolo; le imprese esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale. Per il settore edile è prevista una disciplina particolare ed una gestione speciale presso l’INPS. Art. 1 D.L.Lgt. n. 788/45 Art. 1 e 3 D.L.CPS. n. 869/47 Art. 1 L. n. 164/75 Per effetto di specifici provvedimenti legislativi e di chiarimenti amministrativi l’intervento della CIGO è stato esteso ad altre tipologie di imprese. Altre disposizioni hanno invece ristretto il campo di applicazione. Come indicato in premessa, nel presente Quaderno sono riepilogate le norme che riguardano il settore industriale, con particolare riferimento al comparto metalmeccanico. 2.2. LAVORATORI Lavoratori ammessi: operai e intermedi; impiegati; quadri; lavoratori con contratto a termine (rientranti nelle categorie ammesse); lavoratori con contratto di inserimento; lavoratori a part-time; ex apprendisti il cui rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato (anche nell’anno di contribuzione agevolata); lavoratori con diploma di qualifica conseguito presso un Istituto professionale (anche nei 6 mesi di contribuzione agevolata). Art. 1 L.. n. 164/75 Art. 14, c. 2, L.. n. 223/91 Circ. INPS n. 71/86; n. 274/91 Non è previsto alcun requisito di anzianità per i lavoratori. Art.21L.n.25/55 Lavoratori esclusi: apprendisti; lavoratori a domicilio; dirigenti. Art.9L..n.877/73 Art. 6 D.L.CPS. n. 869/47 La CIGO non spetta ai lavoratori assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze delle imprese (lavoratori in esubero strutturale). 4 Quaderno n. 6 2.3. TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO EX D.LGS. N. 276/2003 Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 (c.d. “Riforma Biagi”), ha previsto l'introduzione di nuove forme di contratto di lavoro e una diversa disciplina di alcune già esistenti. L’INPS ha fornito chiarimenti circa le implicazioni che detta normativa produce in merito alle diverse prestazioni a sostegno del reddito in ciascuna forma di rapporto di lavoro. Si evidenziano qui di seguito gli aspetti concernenti le integrazioni salariali. 2.3.1. Somministrazione di lavoro Il contratto di somministrazione è il contratto tramite il quale viene regolata la fornitura di prestatori di lavoro dall'impresa di somministrazione all'impresa utilizzatrice per il soddisfacimento di esigenze di quest'ultima come individuate dai commi 3 e 4 dell'art. 20, D.Lgs. n. 276/2003, rispettivamente per la somministrazione a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della legge n. 88/1989, il somministratore è inquadrato nel settore terziario. Il somministratore è tenuto al versamento dei contributi previdenziali e al pagamento del lavoratore del trattamento economico dovuto. L'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, risponde in solido con questi sia in relazione al pagamento dei contributi previdenziali sia con riferimento al pagamento del trattamento economico dovuto. Sulla indennità di disponibilità, dovuta al lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato per i periodi in cui il lavoratore è in attesa di assegnazione (cfr. articolo 22, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003) i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. Art. 20-28, D.Lgs. n. 276/03 Circ. INPS n. 41/06 Integrazioni salariali - Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Tuttavia, il datore di lavoro formale è il somministratore che deve provvedere direttamente all'erogazione ai lavoratori del trattamento economico e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tali agenzie di somministrazione non rientrano tra le aziende destinatarie delle integrazioni salariali. Per quanto attiene alle problematiche connesse alla compresenza di somministrazione di lavoro e ricorso alla CIGO nelle aziende utilizzatrici, si veda il punto 13.1.. 2.3.2. Appalto Il decreto legislativo prevede e disciplina il "contratto d'appalto" stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile distinguendolo dalla "somministrazione" di lavoro in presenza di specifici elementi. Integrazioni salariali - Possono essere riconosciute anche per i dipendenti dell'appaltatore. Per la valutazione dei relativi presupposti non rileva la situazione dell'impresa committente l’appalto. 2.3.3. Distacco L'istituto del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente a disposizione di un altro soggetto l'attività di 5 Art. 29, D.Lgs. n. 276/03 Circ. INPS n. 41/06 Art. 30, D.Lgs. Quaderno n. 6 uno o più lavoratori per eseguire un determinato lavoro (v. Quaderno n. 13). n. 276/03 Integrazioni salariali - In caso di distacco il datore di lavoro (distaccante) è responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore: nel caso in cui l'azienda presso cui il lavoratore è distaccato usufruisca delle integrazioni salariali, queste ultime non gli spettano in quanto egli rimane a tutti gli effetti dipendente dell'azienda di origine. Circ. INPS 2.3.4. Lavoro ripartito Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa. Fermo restando il vincolo di solidarietà, e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa. Integrazioni salariali - I lavoratori con contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Quindi, nel caso di pagamento delle integrazioni salariali, la prestazione verrà divisa in base alle disposizioni del contratto di lavoro. 2.3.5. Lavoro a tempo parziale Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall'art. 46 del decreto legislativo in oggetto, per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro caratterizzato da un orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, che risulti comunque inferiore rispetto all'orario di lavoro a tempo pieno (v. Quaderno n. 12). Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta a fini di prova. n. 41/06 Artt. 41-45, D.Lgs. n. 276/03 Circ. INPS n. 41/06 Art. 46, D.Lgs. n. 276/03 Integrazioni salariali - Non sono da segnalare, secondo l’INPS, innovazioni di sorta riguardanti la normativa delle integrazioni salariali e pertanto l’Istituto ritiene tuttora validi ed operanti i principi in precedenza esposti per quanto riguarda il calcolo delle integrazioni salariali dovute (v. punto 4.1.3.), il riferimento al tetto massimo (v. punto 4.3.), e la compatibilità delle integrazioni salariali con attività autonome o subordinate (v. punto 7.2.). 2.3.6. Apprendistato Il D.Lgs. n. 276/2003 ed il Testo unico di cui al D.lgs. n. 167/2011 hanno previsto tre tipologie di apprendistato: D.Lgs. n. 167/11 a) apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione; Circ. INPS n. 41/06 b) apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze tecnico professionali; Min. lav. nota 5/11/07 c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. (Interpello n. 3207) Integrazioni salariali - L’INPS ha precisato che gli apprendisti sono esclusi dalle integrazioni salariali. In risposta ad uno specifico interpello, anche il Ministero del lavoro ha confermato che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 47 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 restano esclusi dalla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale. 6 n. 273/03; D.Lgs. Quaderno n. 6 2.3.7. Contratto di inserimento Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di specifiche categorie di lavoratori (v. Quaderno n. 11). L'art. 58 del D.Lgs. n. 276 del 2003 chiarisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (disciplina del contratto a termine). Si ricorda che il contratto di inserimento ha sostituito, esaurito il regime transitorio previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2004, il contratto di formazione lavoro. In base al predetto regime transitorio è stato possibile, per tutte le aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione al progetto formativo entro la data del 23 ottobre 2003, assumere lavoratori con CFL fino al 31 ottobre 2004. Mess. INPS n. 31319/04 La legge n. 92/2012 (art. 1, commi 14 e 15 e art. 4, commi 8-11) ha abrogato le disposizioni che consentivano l’assunzione con contratto di inserimento, limitando la facoltà, per i datori di lavoro, di effettuare assunzioni con questa tipologia di contratto fino al 31 dicembre 2012. Dunque, mentre dal 1° gennaio 2013 non è più possibile stipulare nuovi contratti di inserimento, i rapporti di lavoro iniziati entro il 31 dicembre 2012 continuano fino alla loro naturale scadenza. Integrazioni salariali - I lavoratori assunti con contratto di inserimento possono essere ammessi al beneficio delle integrazioni salariali (ordinaria e dell'edilizia), in coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori precedentemente assunti con contratto di formazione e lavoro (vedi circ. n. 71 del 27 marzo 1986). 2.3.8. Lavoro a progetto - Collaborazioni occasionali - Lavoro autonomo occasionale Queste tipologie di rapporti, come è noto, rientrano nell’area del lavoro autonomo (v. Quaderno n. 10). Artt. 61-69, D.Lgs. n. 276/03 Integrazioni salariali - I collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, i collaboratori occasionali, i lavoratori autonomi occasionali, in quanto "non subordinati", sono esclusi dalla normativa delle integrazioni salariali. 7 Quaderno n. 6 CAPITOLO 3° CAUSE DI INTERVENTO 3.1. CAUSE GENERALI L’intervento della CIGO è previsto nei casi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro. L’unità di misura della prestazione è la settimana lavorativa. Per settimana di sospensione di attività si intende la settimana nella quale non viene prestata alcuna ora lavorativa da parte del lavoratore. Per settimana di riduzione di orario si intende la settimana nella quale il lavoratore effettua alcune ore di prestazione lavorativa. Ai fini del ricorso alla CIGO la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario devono essere determinati da: Art. 1 L. n. 174/75 situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori (v. punto 3.2). situazioni temporanee di mercato (mancanza di lavoro, di commesse, di ordini). Per ciò che riguarda lo sciopero, si veda quanto indicato al punto 6.11. 3.2. EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI Nell’ambito degli eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori si distinguono i così detti eventi oggettivamente non evitabili in quanto: determinati da forza maggiore o caso fortuito; esterni all'Azienda, improvvisi, non prevedibili; estranei al normale rischio di impresa. Rientrano tipicamente in questa categoria, ad esempio: interruzioni della fornitura di energia elettrica, per cause proprie dell’Ente erogatore; eventi naturali (incendi, crolli, alluvioni, etc.) o le intemperie (pioggia, neve, gelo) che impediscano la normale prosecuzione dell’attività lavorativa; guasti ai macchinari o impraticabilità di locali adibiti allo svolgimento dell’attività produttiva, qualora venga documentato che l’evento si è realizzato nonostante sia stata effettuata la manutenzione ordinaria dei macchinari o dello stabile e che non sussista negligenza o imperizia da parte dell’imprenditore; ordine di sospensione dell’attività lavorativa da parte della pubblica autorità, qualora derivi da fatti sopravvenuti non imputabili ad inadempienza dell’Azienda e non sia determinato dall’inosservanza di norme a tutela dell’interesse pubblico. Per quanto riguarda lo sciopero v. quanto indicato al punto 6.11. La nozione di "evento oggettivamente non evitabile" assume particolare rilevanza in quanto, come sarà più avanti specificato: i relativi periodi di fruizione della CIGO sono esclusi dal calcolo ai fini del limite 8 Circ. INPS n. 57684 G.S. del 27/6/75 Quaderno n. 6 massimo di durata (v. punto 5.1.); la procedura sindacale è semplificata (v. punto 9.1.3.); non è dovuto il contributo addizionale (v. punto 10.1.). La riconducibilità della causa ad un evento oggettivamente non evitabile deve essere deliberata dalla Commissione Provinciale per la CIGO (v. punto 9.3.4.) e comunicata dalla competente Sede dell’INPS all’Azienda. Nella valutazione sulla natura della causale addotta la predetta Commissione tiene conto degli elementi presenti nella domanda o nella documentazione allegata e degli altri elementi che abbia eventualmente ritenuto necessario acquisire. 3.3. CONDIZIONI PER L’ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO Sulla base di quanto sopra indicato, per l’ammissione al trattamento di CIGO devono ricorrere le seguenti condizioni: la causa oggettiva dell’intervento non deve essere volontariamente provocata dall’Azienda o dai lavoratori; l’intervento deve essere temporaneo; è necessaria la previsione della ripresa dell’attività lavorativa (v. punto 3.4). Occorre, inoltre, precisare che l'integrazione salariale è una prestazione previdenziale sostitutiva della retribuzione e, quindi, non spetta nei casi in cui il lavoratore, a fronte della mancata prestazione, abbia contrattualmente diritto al trattamento economico. A tale proposito si ricorda che il vigente CCNL per l’industria metalmeccanica prevede che, in caso di interruzioni di lavoro di breve durata dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino complessivamente i sessanta minuti. CCNL 5/12/2012 Sez.. Quarta, Tit. III, art. 3 In caso di interruzioni di lavoro di durata superiore al predetto limite, se l’Azienda trattiene il lavoratore nella sede di lavoro (senza disporre la “messa in libertà”) questi ha diritto all’erogazione della retribuzione per tutte le ore di presenza. Fermo restando quanto sopra precisato, si rammenta inoltre che è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perse per causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture o per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali territoriali o tra la Direzione e le RSU o anche, per casi individuali, fra le parti interessate. Le modalità di recupero sono definite in sede aziendale. Id. art. 4 3.4. RIPRESA DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE L’ammissione al trattamento di integrazione salariale ordinaria è comunque subordinata alla previsione della ripresa dell'attività lavorativa, valutata con riferimento al momento di presentazione della domanda. In pratica, è necessario che sia compiuto un favorevole “giudizio prognostico” sulla capacità dell’impresa di continuare la propria attività al termine del periodo di contrazione o sospensione della medesima. 9 Metal- meccanici Circ. INPS n. 130/03 Quaderno n. 6 Tale giudizio: deve essere fondato su elementi di valutazione forniti, in via principale, dall’Azienda e, eventualmente, acquisiti dalla Commissione Provinciale per la CIGO competente per la valutazione della richiesta (v. punto 9.3.5.), qualora questa ravvisi l’esigenza di effettuare indagini istruttorie; è il risultato di un apprezzamento sia della particolare negativa congiuntura aziendale sia del contesto economico-produttivo in cui la stessa opera con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione o sospensione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata richiesta l’integrazione salariale. La data presunta di ripresa dell'attività produttiva può essere fondata, ad esempio su commesse ed ordini di lavoro già acquisiti o in corso di acquisizione. La ripresa è indipendente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi singolarmente considerati; quindi i lavoratori licenziati o dimissionari hanno diritto a beneficiare delle prestazioni fino alla data della risoluzione del rapporto. L’INPS è intervenuto per fornire le seguenti ulteriori precisazioni in ordine alla verifica della ripresa dell’attività produttiva: poiché il giudizio in ordine alla riammissione degli operai all’attività va espresso, come sopra specificato, in via preventiva (ex ante) e non sulla base di quanto successivamente accaduto, le domande di CIGO possono essere valutate e accolte dalle Commissioni Provinciali anche prima della effettiva ripresa; in coerenza con le norme di legge che disciplinano la materia (art. 6, comma 1, della Legge n. 164/1975), appare evidente che, contrariamente alla prassi seguita da alcune Commissioni provinciali, nessuna ripresa dell'attività lavorativa può essere imposta all'impresa nell'ipotesi di richieste di successive proroghe trimestrali nell'ambito dei primi 12 mesi di intervento della CIGO, fermo restando ovviamente la sussistenza in capo all'impresa dei requisiti per accedere all'intervento medesimo. La ripresa dell'attività lavorativa è infatti prevista dalla suddetta normativa esclusivamente in capo alle aziende che abbiano già usufruito di 12 mesi. Mess. INPS n. 6990 27/3/2009 3.5. RICHIESTE DI INTERVENTO DA PARTE DI AZIENDE APPALTATRICI A SEGUITO SOSPENSIONE LAVORI PER ORDINE DELL’ENTE PUBBLICO APPALTANTE L’INPS ha individuato i seguenti criteri per la concessione della CIG ordinaria a fronte di richieste presentate da aziende appaltatrici e motivate dall’ordine di sospensione dei lavori da parte dell’Ente pubblico appaltante. La richiesta non può essere accolta se la sospensione dell’appalto costituisce semplice esercizio di una facoltà riconosciuta al committente nel relativo contratto: in tal caso la mancanza di lavoro rientra nel normale rischio di impresa. Clausole di questo tipo generalmente prevedono che “il committente ha piena ed insindacabile facoltà di interrompere i lavori programmati per sopravvenute neces10 Circ. INPS n. 169/03 del Quaderno n. 6 sità”, ed inoltre, di regola, “ tali interruzioni non danno diritto all’impresa appaltatrice di chiedere compensi o indennizzi”. In tali ipotesi, la causa della sospensione dell'attività lavorativa ha la caratteristica della prevedibilità, perché già contemplata nel capitolato di appalto e quindi connessa al rischio di impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti contrattuali tra le parti. La richiesta può invece essere accolta se la sospensione dei lavori, pur se contemplata nel capitolato di appalto, deriva da fatti assolutamente imprevedibili e dovuti ad eventi eccezionali, legati a circostanze fortuite o a casi di forza maggiore. In tali casi, secondo l’INPS, la eccezionalità dell’evento, oltre ad escludere la prevedibilità, è tale da sovrastare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile alla ditta appaltatrice. 3.6. SUCCESSIONE DI PERIODI DI CIGO E DI CIGS SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' 3.6.1. Periodo di CIGO seguito da un periodo di CIGS L'INPS ha chiarito che, nei casi in cui ad un periodo di CIGO segua immediatamente una richiesta di CIGS, è possibile accogliere l'istanza di CIGO, o ritenere legittima l'autorizzazione già concessa, anche se l'azienda non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, è ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime. Ciò in quanto l'intervento ordinario di integrazione salariale e quello straordinario si basano su presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata l'autorizzazione alla CIGO essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione. I presupposti del provvedimento di autorizzazione della CIGO andranno valutati nel momento dell'inizio della relativa sospensione, senza che sia in alcun modo possibile desumere, dalla successiva richiesta della CIGS, alcun elemento per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità. In questa logica, l'Istituto ha inoltre puntualizzato (v. Quaderno n. 7, punto 3.1.) che, qualora l'azienda rientri nei criteri di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) del D.M. n. 31826 del 18 dicembre 2002 (crisi per evento improvviso ed imprevisto), come interpretati dalla lettera-circolare del Ministero del Lavoro n. 14/0005251 del 30 marzo 2009, la stessa può accedere alla CIGS immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la CIGO quando questa sia stata fruita nel limite di 52 settimane. 3.6.2. Periodo di CIGS seguito da un periodo di CIGO L’INPS ha precisato che, tenendo conto delle diverse causali eventualmente addotte per una richiesta di un nuovo periodo di CIGO, si ritiene ammissibile che un’azienda, dopo un periodo di CIGO ed uno, successivamente, di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà del medesimo e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali dalla stessa stabiliti. L’Istituto ha fornito, inoltre, chiarimenti in merito alla fattispecie in cui l’impresa, che abbia fruito di 52 settimane consecutive di CIGO seguite da 52 settimane di CIGS, intenda richiedere un ulteriore periodo di CIGO. 11 Mess. INPS n. 6990 del 27-32009 Mess. INPS n. 13406 del 10-6-2009 Mess. INPS n. 25623 del 12-10-2010 Mess. INPS n. 1935 del 11-10-2011 Quaderno n. 6 Al riguardo occorre tenere conto che, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 164/1975, qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di CIGO, può essere proposta una nuova domanda per la medesima unità produttiva quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa (v. punto 5.1.). Alla luce di quanto sopra l’INPS ha stabilito che l’anno di CIGS può essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui l’attività lavorativa sia proseguita comunque per 52 settimane, seppure ad orario ridotto. Qualora l’azienda abbia, invece, usufruito di 52 settimane di CIGS a zero ore, non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di CIGO prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa. 12 Quaderno n. 6 CAPITOLO 4° MISURA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE 4.1. TRATTAMENTO TEORICO SPETTANTE 4.1.1. Calcolo del trattamento Il trattamento è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate comprese fra le ore 0 e le 40 ore settimanali, o l’eventuale minor orario settimanale contrattuale (nel limite previsto al successivo punto 4.2.). L'ammontare dell'integrazione salariale deve essere ridotto dell'importo corrispondente all'applicazione dell'aliquota contributiva a carico dell'apprendista. Poiché attualmente tale aliquota è pari al 5,84%, il trattamento teorico di CIGO è sostanzialmente commisurato al 75,33% della retribuzione globale. Il calcolo della retribuzione deve essere effettuato in base all'orario di lavoro effettivamente svolto in ciascuna settimana di calendario dal lunedì al sabato, indipendentemente dal periodo di paga. 4.1.2. Elementi integrabili della retribuzione L’INPS ha precisato che, in linea di massima, le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali, a condizione che: a) abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà; b) siano riferite ad orario di lavoro contrattualmente stabilito nel limite massimo di 40 ore settimanali. Nell’ambito delle varie indennità astrattamente ipotizzabili può essere operata una suddivisione tra indennità che non sono collegate alla concreta prestazione di lavoro, rappresentando parti fisse mensili della retribuzione globale (quali: compensi forfetari per lavori disagevoli, per mansioni particolari, ecc.) ed indennità variabili conseguenti esclusivamente alla materiale prestazione di lavoro (esempio tipico: indennità di trasferta). Sono quindi integrabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa della retribuzione globale, con esclusione delle altre. Sono inoltre da escludere dalla retribuzione integrabile i compensi non collegati alla prestazione ordinaria per lavoro ordinario, vale a dire quelli erogati in relazione a prestazioni lavorative effettuate, pur se in via ricorrente, oltre l'orario ordinario contrattualmente previsto con il limite massimo di 40 ore settimanali. Art. 2 L. n. 164/75 Mess. INPS n. 11110/06 La retribuzione globale integrabile è composta oltre che dagli emolumenti corrisposti alla fine di ogni periodo di paga anche da competenze che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile. Per quanto concerne le modalità di calcolo dell'integrazione salariale per la gratifica natalizia, la tredicesima mensilità e per gli altri compensi che maturano con periodicità ultramensile, si veda quanto indicato al punto 6.2. 4.1.3. Lavoratori a part-time Per i lavoratori a tempo parziale o comunque tenuti ad osservare un orario ridotto rispetto a quello praticato in azienda dalla generalità dei lavoratori, l'integrazione salariale è commisurata alla retribuzione relativa ad un numero di ore pari alla differenza tra l'orario che il 13 Circ. INPS n. 93/84 Quaderno n. 6 lavoratore avrebbe dovuto osservare nel periodo oggetto della richiesta di intervento e quello ridotto, o le zero ore in caso di sospensione. 4.1.4. Periodi ultrasettimanali Nel caso in cui l'orario di lavoro sia ripartito su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione viene computata sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato. Art. 2, D.L.Lgt. n. 788/45 Circ. INPS n. 2749/86 4.2. LIMITE MASSIMO MENSILE DEL TRATTAMENTO L'importo delle integrazioni salariali non può superare un massimale che è: individuato a livello mensile (comprende anche i ratei di 13ª e mensilità aggiuntive); differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore. Art. 2, c. 16, L. n. 549/95 Art. 14, c. 1, L. n. 223/91 Il massimale e la retribuzione di riferimento sono rivalutati annualmente. Fino al 31 dicembre 2007 la rivalutazione è stata effettuata in misura pari all’80% dell'aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Dal 1° gennaio 2008 gli aumenti sono determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT di cui sopra. Circ. INPS n. 25/96 Art. 1, c. 27 L. n. 247/07 IMPORTO DEL MASSIMALE PER L'ANNO 2014 Massimale mensile CIG Retribuzione mensile di riferimento (*) Circ. INPS n. 12/2014 Lordo Netto (-5,84%) Fino a € 2.098,04 € 969,77 € 913,14 Oltre € 2.098,04 € 1.165,58 € 1.097,51 (*) Si ottiene sommando alla retribuzione mensile, comprensiva delle voci indicate al punto 4.1.2., i ratei delle competenze ultramensili (tredicesima, premi ecc.). 4.3. RAGGUAGLIO AD ORA DEL MASSIMALE MENSILE L’integrazione salariale massima liquidabile per ogni ora di intervento della CIGO si determina dividendo il massimale mensile per il numero delle ore lavorative del mese, includendo le ore relative alle festività cadenti in giornate normalmente lavorative. Pertanto il massimale orario può variare da un mese all’altro. Circ. INPS Il massimale più elevato va applicato anche ai lavoratori a part-time. In pratica, occorre verificare che l'importo orario ottenuto dividendo la retribuzione di riferimento del lavoratore a part-time per il numero delle ore ridotte sia pari o superiore Circ. INPS 14 n. 50/82 Mess. INPS n. 10668/94 n. 155/94 Quaderno n. 6 all'importo che si ottiene suddividendo l'ammontare di € 2.098,04 per il numero mensile delle ore previste per il lavoratori a tempo pieno della categoria di appartenenza. In caso affermativo, si fa luogo all'applicazione del tetto più elevato. 4.4. ORE INTEGRABILI L'integrazione salariale deve essere corrisposta, nella misura sopra indicata, per le ore integrabili. Per individuare il numero delle ore integrabili, l'INPS ha chiarito che occorre sottrarre dall'orario massimo integrabile (40 ore, o l'eventuale minor orario settimanale): le ore di effettiva prestazione (comprese quelle di lavoro straordinario); le ore non lavorate per le quali non è previsto l'intervento della CIGO (ferie, talune festività, permessi, aspettative, malattie, scioperi, etc. - v. Cap. 6°). Circ. INPS n. 60183/72 Alcuni esempi di calcolo delle ore integrabili sono riportati in Appendice. 4.5. MODALITA’ DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE NEI CASI DI COMUNICAZIONE DEI DATI TRAMITE IL FLUSSO UNIEMENS L’INPS utilizza i seguenti elementi per il calcolo della prestazione nei casi di comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tramite il flusso UNIEMENS (v. punto 9.8.). 1. Calcolo della retribuzione mensile lorda. Retribuzione mensile lorda (RM) presa a base per la determinazione del Massimale La retribuzione mensile lorda coincide con la retribuzione teorica (<RetribuzioneTeorica>) indicata nel flusso UNIEMENS. Retribuzione mensile lorda per lavoratori part-time Nel caso di lavoratore part-time la retribuzione mensile lorda è rapportata all’importo del corrispondente lavoratore full-time secondo il seguente calcolo: • nel caso di part-time orizzontale la retribuzione teorica è moltiplicata per 100 e divisa per la percentuale di part-time (<PercPartTime>) espressa in unità, con 2 decimali; • analogamente nei casi di part-time verticale o misto la retribuzione teorica è moltiplicata per 100 e divisa per la percentuale di part-time del mese (<PercPartTimeMese>) espressa in unità, con 2 decimali. Retribuzione mensile lorda per i lavoratori assunti/cessati in corso mese Nel caso di lavoratori assunti o cessati nel corso del mese, ovvero in caso di cambio di qualifica, la retribuzione teorica sarà rapportata all’importo spettante per un intero mese di lavoro secondo il seguente calcolo: la retribuzione teorica dichiarata sarà divisa per il numero di giorni di rapporto di la15 Mess INPS n. 17610 del 30-10-2012 Quaderno n. 6 voro ricavati dagli elementi <Giorno> di UNIEMENS e moltiplicata per il numero di giorni di calendario del mese. Al riguardo si precisa che per i giorni di rapporto di lavoro, dal giugno 2012, deve essere compilato il corrispondente elemento <Giorno> indipendentemente dal fatto che tale giorno risulti lavorato o meno. Maggiorazione ratei dei ratei di mensilità aggiuntive Alla retribuzione mensile lorda così determinata, devono essere sommati gli importi riferiti ai ratei delle mensilità aggiuntive che avviene con il seguente calcolo: retribuzione mensile lorda moltiplicata per il numero di mensilità (<NumMensilita>) di UNIEMENS, espresso in unità con 3 decimali, e divisa per 12. Individuazione del Massimale (M) Il massimale da applicare viene individuato confrontando la retribuzione mensile lorda maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, con la retribuzione “soglia”. Per esempio, nell’anno 2014 se la retribuzione di cui sopra è inferiore o uguale a € 2.098,04, il massimale sarà pari a € 969,77; diversamente sarà pari a € 1.165,58. 2. Determinazione della Retribuzione e del Massimale Orari. La legge n. 427/1980 stabilisce che l’importo dei massimali deve essere rapportato alle ore di integrazione autorizzate; di conseguenza per il calcolo della prestazione è necessario determinare il Massimale orario e la retribuzione oraria. Massimale orario (Mo) In generale il Massimale orario si ottiene dividendo il Massimale mensile di cui al punto precedente, per le ore lavorabili nel mese. Le ore effettivamente lavorabili sono esposte nel flusso UNIEMENS valorizzando l’elemento ore lavorabili (<OreLavorabili>) espresso in centesimi. Il conseguente Massimale orario sarà quindi pari al massimale individuato diviso per le ore lavorabili espresse in unità con 2 decimali. Nel caso di lavoratore part-time, le ore lavorabili, corrispondenti al lavoratore fulltime, saranno determinate secondo il seguente calcolo: • nel caso di part-time orizzontale le ore lavorabili saranno moltiplicate per 100 e divise per la percentuale di part-time (<PercPartTime>) espressa in unità, con 2 decimali; • analogamente nei casi di part-time verticale o misto le ore lavorabili saranno moltiplicate per 100 e divise per la percentuale di part-time del mese (<PercPartTimeMese>) espressa in unità, con 2 decimali. Nel caso di un lavoratore assunto o cessato in corso mese, ovvero per il quale sia intervenuto un cambio di qualifica, le ore lavorabili indicate in Uniemens sono riferite al solo periodo indicato nella denuncia individuale e quindi non possono essere utilizzate per il calcolo del Massimale orario; pertanto, utilizzando il seguente algoritmo: orario contrattuale settimanale (<OrarioContrattuale>) diviso 6 e moltiplicato il numero di giorni lavorativi (tutti con esclusione delle domeniche) presenti nel mese, verrà individuato il numero teorico di ore lavorabili riferito all’intero mese. Il Massimale orario sarà pari al Massimale precedentemente individuato diviso il numero teorico di ore lavorabili. Retribuzione oraria (RMo) Per i lavoratori cd. Mensilizzati (<TipoPaga> uguale M in Uniemens), per i quali nel mese non vi sia stata alcuna interruzione del rapporto, la retribuzione oraria è determinata dividendo la retribuzione mensile lorda (RM), comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, per il divisore orario contrattuale indicato in Uniemens 16 Quaderno n. 6 nell’elemento <DivisoreOrarioContr>. Per tutte le altre tipologie di lavoratori (assunti/cessati in corso di mese e/o retribuiti su base oraria o giornaliera) la retribuzione oraria viene determinata moltiplicando la retribuzione teorica (<RetribTeorica>) per il numero di mensilità (<NumMensilita>) espresso in unità con 3 decimali, diviso per 12 ed ulteriormente diviso per le ore lavorabili (<OreLavorabili>) espresse in unità con 2 decimali. Retribuzione oraria presa a base per il calcolo della prestazione (RMoP) La retribuzione oraria da utilizzare per il calcolo della prestazione è l’importo minore risultante dal confronto tra l’80% della retribuzione oraria (RMo) ed il Massimale orario (Mo), come precedentemente determinati. Numero ore da integrare (OP) Quando sia intervenuta l’autorizzazione, che può coprire periodi eccedenti quello di riferimento dell’UNIEMENS, le ore di CIG da porre in pagamento, corrispondono al totale delle ore di Cassa Integrazione indicate nell’UNIEMENS nell’elemento <NumOreEvento> ed espresse in centesimi. La somma sarà quindi trasformata in unità con 2 decimali. 3. Calcolo della prestazione Indennità salariale lorda Indennità salariale lorda è uguale alla retribuzione oraria presa a base per il calcolo (RMoP) moltiplicato il numero di ore da integrare (OP) precedentemente calcolato. Indennità integrativa netta Indennità netta è pari all’indennità salariale lorda ridotta di un importo pari all’applicazione dell’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%). 17 Quaderno n. 6 CAPITOLO 5° DURATA DELL’INTERVENTO 5.1. LIMITI DI DURATA Di norma la CIGO può essere autorizzata fino ad un periodo massimo di 13 settimane consecutive (3 mesi); il suddetto periodo, in casi eccezionali, può essere prorogato per ulteriori periodi trimestrali fino ad un massimo di 52 settimane (12 mesi); Art. 6 L. n. 164/75 Circ. INPS n. 57684/75 se l’impresa ha fruito di 12 mesi consecutivi, può presentare una nuova richiesta per la stessa unità produttiva solo dopo che siano trascorse almeno 52 settimane di attività lavorativa; la integrazione salariale relativa a periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio (52 settimane su 104), secondo quanto specificato al punto 5.3.; agli effetti dei limiti di durata non si considerano le settimane relative agli eventi oggettivamente non evitabili. 5.2. COMPUTO L’INPS ha adottato, d’intesa con il Ministero del Lavoro, un criterio più flessibile di computo dei suddetti limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria. Ciò in quanto tali limiti, se computati, come in precedenza, alla stregua del calendario comune (artt. 2962 e 2963 cod. civ.) comportavano un utilizzo temporale eccessivamente rigido dell'ammortizzatore sociale in argomento. Secondo tale interpretazione, i limiti massimi (3 mesi continuativi, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi in un biennio) possono essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta. Tale nuova modalità di computo si applica a partire dai trimestri in corso alla data del 20 aprile 2009. Esempio: Azienda che lavora su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Richiede la CIGO per 13 settimane, in ognuna delle quali sospende i lavoratori il giovedì e il venerdì. Per cui = 13 x 2 = 26 : 5 = 5 settimane e 1 giorno da computare ai fini dei limiti di durata. 18 Circ. INPS n. 58/2009 Mess. INPS n. 13179/2009 Quaderno n. 6 Le aziende che abbiano fatto ricorso alla CIGO con le modalità di cui sopra (settimane usufruite parzialmente) dovranno comunicare all’INPS il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinchè l’Istituto ne possa tener conto ai fini del computo della spettanza complessiva. E' opportuno far pervenire tale comunicazione in prossimità dell’esaurimento del limite massimo delle 52 settimane. Ai fini del calcolo della durata massima vanno computate soltanto le giornate e le settimane di effettiva fruizione della CIGO e non quelle che, pur incluse nel periodo autorizzato, sono state interamente lavorate. 5.3. BIENNIO "MOBILE" Il periodo massimo integrabile di 52 settimane nel biennio costituisce un arco temporale di durata all’interno del quale vanno calcolate le settimane richieste. Pertanto, fermo restando che il biennio è costituito da n. 104 settimane consecutive, la settimana rispetto alla quale deve effettuarsi il calcolo al fine di verificare l’eventuale superamento del limite massimo è da ricomprendere nel biennio stesso come 104esima. In pratica deve essere considerato un periodo di 104 settimane che comprende la settimana oggetto di verifica e le 103 precedenti. 5.4. RIFERIMENTO ALL'UNITA' PRODUTTIVA I limiti di durata della CIGO si riferiscono ad ogni singola unità produttiva (stabilimento, reparto autonomo) e non all’impresa nel suo complesso. Non essendo giuridicamente definito il concetto di unità produttiva, nei casi dubbi l'INPS segue orientamenti di massima tesi ad individuare l'autonomia del sito: attività finalizzata ad un ciclo produttivo completo, autonomia amministrativa, gestione del personale, costituzione di R.S.U.. 19 Circ. INPS n. 84/88 Quaderno n. 6 CAPITOLO 6° RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI LEGALI E CONTRATTUALI CASI PARTICOLARI 6.1. FERIE 6.1.1. Riflessi sulla maturazione L’istituto delle ferie è finalizzato al ripristino delle energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa. La maturazione delle ferie, di conseguenza, è collegata alla effettiva prestazione lavorativa, includendo anche alcuni periodi di assenza che, a questi fini, sono parificati all’attività lavorativa (es. malattia, infortunio, congedo per maternità, etc.). Non rientrano in tale ambito i periodi di mancata prestazione con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni. L’orientamento giurisprudenziale al riguardo può essere così schematizzato: Durante il periodo di fruizione della CIGO a zero ore non matura il diritto alle ferie, salvo espressa previsione contrattuale (Cassazione n. 1648 del 12/3/80 e n. 408 del 17/1/91); il diritto matura invece durante la CIGO ad orario ridotto. La relativa retribuzione è a carico dell’azienda per le ore effettuate, mentre è a carico della CIGO per le ore non lavorate (Cass. n. 3603 del 28/5/86; n.10205 del 1/10/91). Pertanto, i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa con ricorso alla CIGO determinano un riproporzionamento delle ferie a carico del datore di lavoro. In assenza di una specifica regolamentazione, operativamente si potrà procedere creando un coefficiente di abbattimento ferie da applicare in relazione ad ogni ora di CIGO (es. ore ferie teoriche annue: ore lavorative teoriche annue), oppure attraverso un calcolo in base alla maturazione per ratei mensili di ferie, a seconda che in ciascun mese il periodo lavorato superi o meno i 15 giorni. 6.1.2. Esclusione dell’intervento dalla CIGO durante le ferie collettive Durante la chiusura per ferie collettive, è escluso l’intervento della CIGO, anche nei confronti dei lavoratori che hanno esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura. Circ. INPS 6.1.3. Residui ferie alla data di richiesta dell’intervento Con interpello n. 19/2011 del 17 giugno 2011, il Ministero del Lavoro ha dato risposta ai seguenti quesiti: 1) se il datore di lavoro possa fruire immediatamente degli ammortizzatori sociali, quali la CIGO, la CIGS e la CIG in deroga, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta dell’intervento dell’integrazione salariale stessa; 2) se il datore di lavoro autorizzato ad un periodo di CIG debba comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall’art. 10 del D.Lgs n. 66/2003, nel corso dell’anno di maturazione. Al riguardo si ricorda che l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, dispone che Min. Lav. Interp. 20 n. 53416 G.S. del 12.07.57 n. 19/2011 Quaderno n. 6 “fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o (…) va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. L’art. 2109 del Codice civile individua il potere datoriale di stabilire il tempo del godimento delle ferie, tenendo conto, da un lato, degli interessi del lavoratore, dall’altro, delle esigenze dell’impresa. In relazione alle norme sopra richiamate il predetto Ministero sottolinea: il riconoscimento al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, di una facoltà unilaterale di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché di modificarla in alcune ipotesi; la possibilità di eventuali deroghe alla fruizione del diritto alle ferie annuali, in presenza di esigenze aziendali di carattere eccezionale ed imprevedibile e supportate da adeguata motivazione, come i casi di sospensione del rapporto di lavoro, ovvero forme di protratta inattività, quali la maternità obbligatoria e facoltativa, l’infortunio, l’aspettativa, gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari. Nell’ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa per l’intervento della CIG “a zero ore” non sussiste – ad avviso del Ministero del Lavoro – il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. Pertanto l’esercizio del diritto in questione, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra-annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. Peraltro tali conclusioni non valgono nel caso di CIG “ad orario ridotto”, poiché in tali ipotesi deve essere comunque garantito al lavoratore il ristoro psicofisico correlato all’attività svolta, anche se in misura ridotta. 6.2. TREDICESIMA MENSILITÀ ED ALTRE EROGAZIONI ULTRAMENSILI La CIGO interviene per i ratei di gratifica natalizia e/o di 13ª mensilità relativi ai periodi nei quali il lavoratore ha fruito della prestazione. La quota di 13ª mensilità per ciascuna ora di integrazione si calcola dividendo l'importo annuo dell'erogazione per il divisore convenzionale 2000 e ragguagliando il risultato ottenuto al 75,33%. I criteri suddetti sono applicabili anche ad altri istituti, quali, ad esempio, premi di produzione o ulteriori mensilità aggiuntive. Ovviamente, per i compensi riferiti a periodi inferiori all'anno, i ratei di integrazione salariale dovranno essere calcolati riducendo proporzionalmente il suddetto divisore convenzionale delle 2000 ore. Ad esempio, per un premio a cadenza semestrale si userà il coefficiente 1000. Il recupero del rateo è possibile solo se c’è capienza nel massimale mensile/orario (v. punto 4.2.). Va effettuato nel mese di normale scadenza dell’erogazione. Ad esempio, i ratei di gratifica natalizia attribuibili per le ore di CIGO fruite nel mese di gennaio, vanno pagati nel mese di dicembre, salvo l'ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. 21 Circ. INPS n. 60724 G.S. del 07.11.77 n. 66484 G.S. del 21.12.72 Quaderno n. 6 6.3. UNA TANTUM PREVISTA DAGLI ACCORDI DI RINNOVO DEL CCNL I compensi forfetari “una tantum”, previsti dagli accordi di rinnovo del CCNL a copertura di periodi arretrati, possono formare oggetto di integrazione salariale. Ad esempio l’Accordo 20 gennaio 2008, di rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, ha previsto l'erogazione di un importo forfetario una tantum di € 267,00 a copertura del periodo 1° luglio – 31 dicembre 2007. In proposito l’INPS ha fornito istruzioni improntate ai seguenti principi, nel presupposto che l’importo degli arretrati in argomento sia suddivisibile in quote mensili e non anche in quote giornaliere od orarie. Circ. INPS n. 58/91 Circ. INPS n. 19/08 Concretamente le differenze delle integrazioni salariali possono essere imputate all’Istituto tenendo presente che: deve esserci ancora capienza nel massimale mensile di legge vigente nel periodo in considerazione; la quota mensile di una tantum concorre a determinare la retribuzione mensile di riferimento ai fini dell’applicazione del massimale più elevato; i periodi da considerare sono soltanto quelli di sospensione totale dal lavoro; la quota mensile di integrazione salariale è completamente a carico dell’INPS quando l’integrazione salariale erogata nel mese abbia avuto durata superiore a 15 giorni. Gli importi di cui sopra vanno registrati dalle aziende nella denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS come indicato al punto 9.5.1.. 6.4. FESTIVITA' In merito alla coincidenza delle festività (nazionali e infrasettimanali) con la CIGO occorre distinguere l'ipotesi della riduzione di orario da quella della sospensione a zero ore e, nell'ambito di quest'ultima, tra i lavoratori retribuiti in misura fissa e quelli retribuiti non in misura fissa. Le regole possono così essere schematizzate. 6.4.1. CIGO a riduzione di orario Le festività che cadono nel periodo non sono integrabili dall’INPS e restano a carico del datore di lavoro. Mess. INPS 6.4.2. CIGO a zero ore a) lavoratori retribuiti in misura fissa: le festività cadenti nel periodo sono integrabili dall’INPS. Circ. INPS n. 857/01 n. 60143/68 n. 64183/72 n. 50/82 b) lavoratori retribuiti a paga oraria: le festività nazionali (25 aprile, 1º maggio, 2 giugno) cadenti nel periodo non sono integrabili dall’INPS e restano a carico del datore di lavoro; le festività infrasettimanali non sono integrabili dall’INPS e restano a carico del datore di lavoro quando cadono nelle prime 2 settimane di sospensione, sono invece integrabili quando cadono nel periodo successivo. 22 Quaderno n. 6 Il CCNL 20 gennaio 2008 (Supplemento al Notiziario n. 22/2008) ha unificato la disciplina del rapporto individuale di lavoro, superando le differenze esistenti tra le precedenti Discipline Speciali. Ciò ha comportato, tra l’altro, l’estensione della regola della retribuzione in misura fissa mensile per tutti gli addetti del settore e, conseguentemente, l’adozione dei medesimi criteri di pagamento delle festività già previsti per gli impiegati. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per tutti i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica e della installazione di impianti (non avendo più rilevanza, ai fini contrattuali, la distinzione tra operai, impiegati e intermedi) vale per le festività quanto indicato alla precedente lett. a). art. 3, Sez. Quarta, Tit. IV, CCNL metalmeccanici 15-10-2009 Mess. INPS n. 13552/2009 6.4.3. Festività cadenti in giornata non lavorativa Per le festività cadenti di sabato (in caso di orario di lavoro su 5 giorni) e di domenica non si deve effettuare alcuna diminuzione o aumento delle ore integrabili. Il suddetto criterio è valido indipendentemente dalla circostanza che per la festività sia erogato un trattamento economico a carico dell’azienda. 6.4.4. Festività lavorate Ai fini della determinazione delle ore integrabili: le ore lavorate nella festività infrasettimanale devono essere aggiunte a quelle non lavorate nella stessa giornata festiva fino a concorrenza dell’orario ordinariamente previsto per tale giornata; le ore lavorate di sabato o di domenica devono essere aggiunte alle ore di attività svolte negli altri giorni della settimana. 6.5. MALATTIA 6.5.1. Indennità di malattia e CIGO a zero ore L'INPS ha fornito nuove istruzioni per i casi di concorso tra indennità di malattia e CIGO a zero ore. In particolare, vengono estesi ai casi di malattia durante un periodo di CIG ordinaria, gli stessi criteri già in precedenza applicati ai casi di malattia durante un periodo di CIG straordinaria. Pertanto, i nuovi criteri forniti dall'Istituto in materia possono così essere riepilogati. 1. Se durante la sospensione dal lavoro (CIGO a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. 2. Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per CIGO si avranno due casi: a) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa; b) qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavora23 Circ. INPS 82/2009 n. Quaderno n. 6 tore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. Come precisato dall’INPS, i criteri suddetti tengono conto di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “quando l’attività produttiva è già totalmente sospesa per intervento della cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, ed il lavoratore usufruisce del relativo trattamento, la malattia non può determinare quella sospensione del rapporto (art. 2110 cod. civ.) cui l’indennità di malattia è correlata”. Mentre, nel caso inverso, e cioè in quello di malattia in atto alla data d'intervento della cassa integrazione (se ovviamente richiesta anche per il lavoratore ammalato), la sostituzione dell'integrazione salariale alla indennità giornaliera contrattualmente integrata “è pienamente giustificata dal principio che, a norma dell'art. 2110 cod. civ., non può competere al lavoratore ammalato più di quanto è riconosciuto al lavoratore in servizio (v. sentenza n. 2522/1982)”. Nonostante la legge (art. 3 L. n. 464/1972), nel disporre che il trattamento di integrazione salariale sostituisce la indennità giornaliera di malattia, si riferisca esplicitamente alla sola cassa integrazione straordinaria, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che «quando l'intervento ordinario della cassa sia relativo alla sospensione della attività produttiva (non già alla mera contrazione della stessa attività), sussiste una piena identità di ratio, che consente di estendere a questa ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria. 6.5.2. Indennità di malattia e CIGO ad orario ridotto Nelle ipotesi di giornate di malattia coincidenti con quelle di intervento della CIGO ad orario ridotto restano ferme le precedenti istruzioni dell'INPS secondo le quali l'indennità di malattia prevale sul trattamento di CIGO, qualunque sia il momento di insorgenza dell'evento. Per quanto concerne il trattamento integrativo a carico dell'Azienda si ritiene che quest'ultima, debba limitarsi a garantire al lavoratore il trattamento economico che avrebbe percepito se non fosse stato ammalato e, quindi, un trattamento complessivamente non inferiore a quello dell'integrazione salariale. Ciò in base al principio giurisprudenziale sopra richiamato, secondo cui non può competere al lavoratore ammalato più di quanto è riconosciuto al lavoratore in servizio. *** Si ritiene che l'impostazione di cui sopra possa valere anche per i lavoratori che non sono destinatari delle prestazioni economiche di malattia da parte dell'INPS (impiegati del settore industria) ed il cui trattamento di malattia è a totale carico dell'azienda. 6.6. INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE Qualora prima dell'intervento della CIGO si manifesti una inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale si ritiene che al lavoratore competa il trattamento relativo alle assenze determinate da questo tipo di eventi e non quello di integrazione salariale. Nel caso in cui l'infortunio avvenga in un periodo di CIGO ad orario ridotto, il lavoratore avrà diritto alle relative indennità da parte dell'INAIL. Per quanto riguarda gli obblighi integrativi delle aziende valgono le considerazioni svolte al punto precedente in merito alla malattia e alla CIGO ad orario ridotto. 24 C.Cass. sen- tenze n. 917/1984, n. 4937/1984, n. 91/1986, n. 5219/1987 Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5219/1987 Circ. INPS n. 625/80, n. 134368/81, n. 152/90 Quaderno n. 6 6.7. MATERNITA' Durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino) la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto che abbia autonomia funzionale. La lavoratrice che si trovi, all’inizio del congedo per maternità, sospesa e in godimento del trattamento di CIGO ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’indennità giornaliera di maternità. Art. 54, c. 4, D.L.gs. n. 151/01 Id. Art. 24, c. 2 e 6 6.8. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE L’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera durante i periodi di CIGO. Art. 6, c. 3, L. n. 1115/68 6.9. CONGEDO MATRIMONIALE L’assegno per il congedo matrimoniale prevale sul trattamento di CIGO e viene corrisposto in luogo di tale prestazione. Circ. INPS n. 248/92 6.10. TRATTENUTE AI PENSIONATI Agli effetti del cumulo con la pensione, il trattamento di CIGO è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di lavoro. Pertanto, sulle somme erogate a titolo di integrazione salariale ai dipendenti pensionati le aziende devono effettuare le trattenute nella misura indicata dall’INPS nel certificato di pensione. Art. 7 D.L. n. 791/81 conv.. nella L. n. 54/82 6.11. SCIOPERO In linea di massima lo sciopero, attuato nell'azienda richiedente, non può essere considerato causa integrabile, in quanto determinato dalla “volontà” dei lavoratori. — È ammesso l’intervento della CIGO se, per alcuni reparti dell’azienda, l’inattività dipende dallo sciopero di altri reparti “a monte” o “a valle” con motivazioni proprie ed esclusive, ovvero dallo sciopero attuato in altra azienda che condiziona l’attività produttiva dell’impresa richiedente. — Se lo sciopero viene indetto durante la CIGO ai lavoratori spetta l’integrazione salariale, salvo che gli stessi abbiano espressamente aderito allo sciopero, rinunciando all’integrazione salariale. La CIGO può essere concessa nell'ipotesi in cui lo sciopero sia attivato da lavoratori di altra azienda, la cui attività incida su quella della ditta richiedente. 25 Circ. INPS n. 60143/68 n. 50148/71 n. 93/84 Quaderno n. 6 6.12. ANZIANITA' DI SERVIZIO Durante i periodi di sospensione dal lavoro o di riduzione di orario con intervento della CIGO matura per i lavoratori l'anzianità di servizio ai diversi effetti contrattuali (durata del periodo di comporto, ferie, preavviso, etc.). CCNL Metal- meccanici Sez. Quarta. Tit. VI, art.14 6.13. PERMESSI ANNUI RETRIBUITI (PAR) I permessi annui per riduzione d'orario e per le festività abolite (PAR), previsti dal vigente CCNL per l'industria metalmeccanica, maturano in ragione di anno di servizio o frazione di esso. Non si considerano "di servizio", e quindi non danno luogo alla maturazione dei suddetti permessi, i periodi di sospensione o riduzione di orario con intervento della cassa integrazione guadagni. 6.14. PERMESSI ELETTORALI L’art. 11 della legge n. 53/1990, come interpretato dall'art. 1 della legge n. 69/1992, prevede che, in occasione delle consultazioni elettorali, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. La norma precisa, altresì, che i giorni di assenza dal lavoro, compresi nel periodo, vanno considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Inoltre, per i lavoratori con diritto ad assentarsi dal lavoro per l'adempimento delle funzioni elettorali, è altresì riconosciuto il diritto a percepire specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile ovvero a fruire di riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Entrambe le previsioni relative ai trattamenti economici dovuti al lavoratore, così come lo stesso diritto ad assentarsi, presuppongono che il rapporto di lavoro sia in essere e le obbligazioni contrattuali siano dovute e non risultino sospese. Queste condizioni, appunto, non si realizzano quando al lavoratore sia già stata comunicata, secondo le prassi e con le modalità aziendalmente in uso, la sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell'intervento della cassa integrazione guadagni. Dunque, sulla base delle predette considerazioni, Confindustria ritiene che, qualora la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia già stata programmata e preventivamente comunicata ai lavoratori, il datore di lavoro non debba corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive né per quelle che sarebbero state lavorative. Pertanto, per il periodo relativo alle operazioni elettorali, il lavoratore avrà diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni poiché l'attività prestata presso i seggi elettorali non viene dall'INPS equiparata al lavoro. 26 Nota di Confindustria del 275-2009 Quaderno n. 6 6.15. PERMESSI PER HANDICAP Il Ministero del lavoro ha precisato che il diritto ai tre giorni di permesso mensile per persone con handicap, di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, subisce una decurtazione proporzionale in caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con periodi di integrazione salariale. L’INPS ha chiarito che il riproporzionamento va effettuato secondo i medesimi criteri già indicati dall’Istituto per il part time verticale con l’applicazione della seguente formula: Min. Lav. Interp. n. 46/2008 Circ. INPS n. 1222000, punto 3.2 giorni di permesso spettanti = giorni di lavoro effettivi x giorni di permesso teorici spettanti giorni lavorativi Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Esempio: giorni di lavoro effettivi: 13; giorni di permesso teorici: 3; giorni lavorativi: 21; giorni di permesso spettanti: 2 (13 x 3 : 21 = 1,86). 6.16. CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA A PERSONA CON HANDICAP Il Ministero del lavoro ha fornito le seguenti precisazioni in merito alla possibilità per il lavoratore di fruire del congedo straordinario (continuativo o frazionato, non superiore a due anni) ex art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 per l'assistenza a familiare portatore di handicap grave in un periodo di sospensione dal lavoro per CIG a orario ridotto o a zero: in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro non è possibile avanzare la richiesta di congedo straordinario; qualora la domanda di congedo sia presentata prima dell'ammissione al trattamento di integrazione salariale è consentita la fruizione del congedo straordinario; nell'ipotesi di domanda di congedo presentata durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa per CIG, il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale unitamente all'indennità per congedo straordinario, calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita al netto del trattamento integrativo. Min. Lavoro Interp. n. 70/2009 6.17. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO In caso di sospensione o riduzione di orario con intervento della CIGO deve essere computato nel TFR l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento della prestazione lavorativa. 27 Art. 2120 cod. civ. sost. dall'art. 1, L. n. 297/82 Quaderno n. 6 CAPITOLO 7° SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DURANTE LA CIGO 7.1. DECADENZA Il lavoratore che svolge attività lavorativa autonoma o subordinata durante il periodo di riduzione o sospensione dal lavoro decade dal diritto al trattamento di CIGO se non comunica preventivamente alla Sede INPS competente lo svolgimento della predetta attività. La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno enunciato alcuni principi riguardanti l’ambito di operatività della suddetta norma. In particolare, la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 190/96, ha affermato che la norma "si propone di garantire che le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate ai disoccupati" e che "la natura della sanzione e del fatto sanzionato escludono la possibilità di graduazione secondo un criterio di proporzione", onde la suddetta decadenza non si limita alle giornate di lavoro effettuate o all'importo equivalente al reddito da lavoro percepito dal lavoratore posto in integrazione salariale. Tale orientamento è stato recepito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 11679/05, ha affermato che l'eventuale decadenza limitata al periodo concomitante all'attività lavorativa svolta condurrebbe alla "sostanziale e irragionevole equiparazione del lavoratore osservante l'obbligo di comunicazione al lavoratore inadempiente". Il Ministero del lavoro ha precisato che la comunicazione all’INPS non è dovuta con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. La suddetta posizione ministeriale è stata confermata dall’art. 9, comma 5, della legge n. 99/2013. Questa norma, interpretando i contenuti dell’art. 4-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 181/2000, ha stabilito che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi titolo, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti delle Prefetture e delle Province. Pertanto anche l’INPS ha precisato che, in presenza della suddetta comunicazione datoriale, verificabile tramite la procedura UNILAV, l’Istituto non deve procedere alla declaratoria di decadenza dal diritto alla integrazione salariale, anche quando il lavoratore abbia omesso di effettuare la corrispondente propria comunicazione, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. In questi casi, verificata la rioccupazione dal sistema UNILAV, l’INPS deve sospendere il trattamento di integrazione salariale, ovvero erogarne la parte spettante in base ai principi di cumulabilità (v. punto 7.2.). L’art. 4, comma 40, della legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, prevede inoltre la decadenza del trattamento di integrazione salariale se il beneficiario rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo. 28 Art. 8, c. 5, L. n. 160/88 Min.Lav. Interp. n. 19/2012 Mess INPS 15079/2013 n. Quaderno n. 6 Il comma 42 del predetto articolo specifica che la decadenza si verifica quando le attività di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti. Nelle ipotesi sopramenzionate, qualora sia dichiarata la decadenza dalla prestazione, rimangono salvi i diritti già maturati. Viene fatto obbligo ai Servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2 lett. g), del d.lgs n. 181/2000 e successive modificazioni e integrazione, di comunicare tempestivamente all’INPS gli eventi sopra indicati. A seguito della comunicazione, l’Istituto adotta il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per i periodi di non spettanza del trattamento. Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al Comitato provinciale INPS. 7.2. INCOMPATIBILITA' - CUMULABILITA' TOTALE O PARZIALE Premesso che è necessaria la preventiva comunicazione all’INPS resa dal lavoratore circa lo svolgimento dell’attività secondaria al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione, possono verificarsi le seguenti circostanze: incompatibilità tra la nuova attività lavorativa e l’integrazione salariale e conseguente cessazione del rapporto di lavoro su cui è fondata; totale cumulabilità della remunerazione collegata alla nuova attività con l’integrazione salariale; parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale. 7.2.1. Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale Si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato nel rapporto di lavoro precedente. 7.2.2. Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale dell’indennità con la remunerazione Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale. In tali casi l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa. Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell’ipotesi di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa. Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro. 29 Circ. INPS 130/2010 n. Quaderno n. 6 7.2.3. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessori In via sperimentale, dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2014, è consentito cumulare le integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (e le altre prestazioni di sostegno al reddito) con i redditi derivanti da prestazioni di lavoro accessorio (ex art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, il cui pagamento avviene attraverso voucher) entro il limite massimo di € 3.000 per anno solare. Il limite di 3000 € è riferito al singolo lavoratore, pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio. Ovviamente la norma non esclude la possibilità dei lavoratori in questione di svolgere, a titolo di lavoro accessorio, ulteriori attività, qualora ricorra una delle fattispecie previste nel primo comma dell’articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003. Le remunerazioni che superino il limite di € 3.000 danno luogo all’applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali. Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite di € 3.000 annui, potrà continuare a percepire l’integrazione salariale o l’altra prestazione a sostegno del reddito, per l’intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta. Conseguentemente, per gli emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite di € 3.000 annui l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’INPS. Laddove fosse superato il limite di € 3.000 ad anno solare, il lavoratore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio. 7.2.4. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività lavorativa Al di fuori dai casi sopra descritti potrà darsi luogo a cumulabilità parziale tra la remunerazione derivante da attività lavorativa e le integrazioni salariali. In via generale l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa. Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all'integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito. 7.2.5. Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro part-time. Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante. 30 Art. 6, c. 2, L. n. 14/2012 art. 70 D.Lgs. n. 276/2003, modif. dall’art. 7-ter, c. 12, lett. b) L. n. 33/09 – Art. 2, c. 148, lett. g) L. n. 191/09 – Circ. INPS n. 75/09 Art. 1, c. 32 lett. a) L. n. 92/2012, art. 46-bis lett. D) L. n. 134/2012 L. n. 15/2014, art. 8, c. 2-ter Quaderno n. 6 Analogamente nel caso in cui il lavoratore – beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno – stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà possibile il cumulo parziale dell’integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività anche se, tale attività - a differenza del caso contemplato al punto 7.2.3. - non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile. 7.2.6. Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro autonomo o simili Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale attività e la misura dell’integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto. Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale. Nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve comunque sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva. Si segnala che rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione. 7.3. CONSENSO DEL DATORE DI LAVORO CCNL Metalmec- Si ricorda che durante la CIGO il lavoratore rimane a disposizione dell'Azienda, potendo essere richiamato alla piena attività lavorativa anche prima del termine indicato nella comunicazione di sospensione a fronte di sopravvenute esigenze; pertanto lo stesso non potrà prestare attività lavorativa presso altra azienda se non espressamente autorizzato dal datore di lavoro. 31 canici del 5/12/2012 Sez. Quarta, Tit. VII, art 3 Quaderno n. 6 CAPITOLO 8° COPERTURA PREVIDENZIALE I periodi di sospensione e di riduzione di orario con intervento della CIGO danno titolo a contributi figurativi utili a determinare il diritto e la misura della pensione. Art. 8, c. 4, Il contributo figurativo da accreditare a copertura dei periodi di integrazione salariale è commisurato alla retribuzione presa a base per il calcolo dell'integrazione salariale. Circ. INPS L. n. 155/81 n. 446/77 L'accredito è effettuato d'ufficio dall'INPS sulla base dei dati forniti dalle aziende (v. punto 9.7.) Si ricorda che, ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, per i lavoratori che non hanno periodi di contribuzione antecedenti al 31.12.1992, l'accredito contributivo figurativo, operato a qualsiasi titolo e quindi anche a copertura di periodi di CIGO, viene riconosciuto nel limite di 5 anni complessivi. Si ricorda inoltre che i contributi figurativi non sono utili ai fini della pensione anticipata (con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei dipendenti) che può essere richiesta dai lavoratori con primo accredito contributivo dal 1996. 32 Art. 15, c. 1, D.Lgs. n. 503/92 Quaderno n. 6 CAPITOLO 9° ADEMPIMENTI AZIENDALI Per l’intervento della CIGO le Aziende devono: avviare la procedura di consultazione sindacale; comunicare la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa ai lavoratori interessati; compilare e presentare all’INPS la domanda di integrazione salariale; pagare le integrazioni salariali ai lavoratori; recuperare gli importi con il flusso UNIEMENS Individuale. Di seguito si illustrano i suddetti adempimenti. 9.1. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE 9.1.1. Comunicazione preventiva L’azienda che intenda fare ricorso alla CIGO deve dare preventiva comunicazione: alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), se esistente; alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) territoriali di categoria più rappresentative operanti nella provincia (per il tramite dell’Associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato), Art. 5, c. 4, 5 e 6 L. n. 164/75 indicando: le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro; l’entità e la durata prevedibile; il numero dei lavoratori interessati. In Appendice è riportata una bozza che può essere utilizzata per la suddetta comunicazione. 9.1.2. Esame congiunto Alla suddetta comunicazione, su richiesta di una delle parti, può far seguito un esame congiunto avente per oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. In tal caso l’intera procedura dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data di richiesta dell’esame congiunto (entro 10 giorni per le aziende fino a 50 dipendenti). 9.1.3. Procedura di consultazione sindacale nei casi di eventi oggettivamente non evitabili Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili la procedura è semplificata e prevede: — la comunicazione alle R.S.U. ovvero, in mancanza, alle OO.SS. con indicazione della durata prevedibile della contrazione o della sospensione e del numero dei lavoratori interessati (in Appendice è riportata una bozza che può essere utilizzata per questo adempimento); — se la contrazione di orario è superiore alle 16 ore settimanali si può procedere, su 33 Art. 5, c. 1 - 3,L. n. 164/75 Quaderno n. 6 richiesta di una delle parti da presentare entro 3 giorni dalla comunicazione, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. L’esame congiunto deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi alla richiesta. 9.2. COMUNICAZIONE AI LAVORATORI 9.2.1. Criteri di scelta dei lavoratori La legge non prevede particolari vincoli per le Aziende nella scelta dei lavoratori da porre in CIGO, né impone l’adozione di determinati meccanismi (rotazione o altri sistemi). Secondo la giurisprudenza la scelta deve avvenire: con l’osservanza di criteri obiettivi, dovendo sussistere un nesso tra la causa di sospensione/riduzione di orario e i lavoratori interessati; nel rispetto dei principi di non discriminazione (età, sesso, ridotte capacità lavorative, ecc.). Criteri specifici possono essere stabiliti negli accordi sindacali. 9.2.2. Modalità e termini per la comunicazione La sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve essere preventivamente comunicata ai lavoratori interessati. Al riguardo non sono stabiliti specifici termini né sono previste particolari formalità. Può essere utilizzato lo schema di comunicazione riportato in Appendice. 9.3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AZIENDALE 9.3.1. Modello di domanda e invio telematico Dal 1° febbraio 2012 la domanda di integrazione salariale deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, utilizzando il mod. I.G.I. 15 – cod. SR21 (v. struttura del modulo on-line riportata in Appendice). La procedura per l’invio telematico della domanda è reperibile nella sezione “Servizi on-line” del sito internet dell’INPS (www.inps.it) nell’ambito dei “Servizi per aziende e consulenti”, sotto la voce CIG, con la denominazione “Acquisizione on-line delle Domande di CIGO”. Per le aziende che espongono nel flusso UNIEMENS gli eventi di CIGO secondo le modalità illustrate dall’INPS con circolare n. 13/2011 (rilascio del “ticket” – v. punto 9.8), è stato introdotto un modello semplificato di domanda, che potrà essere utilizzato in alternativa a quello previsto per la generalità delle aziende (v. struttura del modulo on-line riportata in Appendice). Questo nuovo modello è in linea con le recenti disposizioni normative che, in una logica di semplificazione, obbligano a ridurre il numero di informazioni richieste alle aziende, integrando l’istruttoria dei procedimenti con le informazioni già presenti nelle banche dati degli enti pubblici. Contestualmente alla trasmissione della domanda è possibile allegare, in formato elettronico, la documentazione a corredo della medesima. 34 circ. INPS n. 13/2011 circ. INPS 141/2011 n. Quaderno n. 6 Pertanto, a partire dal 1° febbraio 2012 non è più procedibile una domanda di CIGO che pervenga all’INPS in forma cartacea o attraverso gli altri canali telematici (e cioè: invio del modulo in formato “pdf” attraverso l’applicazione “Invio on line”, invio per e-mail o per posta certificata; invio della domanda attraverso il cassetto bidirezionale). La domanda deve riferirsi a settimane intere di calendario, anche se la sospensione o riduzione di orario è avvenuta per una sola giornata. Per settimana si intende il periodo dal lunedì al sabato; soltanto agli effetti del termine di presentazione della domanda (v. punto 9.3.3.) la settimana è da ritenersi composta dai giorni che vanno dal lunedì alla domenica successiva compresa. Il mod. I.G.I. 15 è strutturato per contenere una richiesta massima di tredici settimane consecutive. Se la domanda contiene periodi di sospensione/riduzione di orario non consecutivi (intervallati cioè da settimane di ripresa di attività ad orario pieno) sarà considerata come due o più domande aventi la stessa data di presentazione. Competente a ricevere la domanda è la Sede INPS nella cui circoscrizione è ubicata l’unità produttiva interessata, anche se l'azienda accentra gli adempimenti contributivi presso altra Sede. A seguito della revisione dell’assetto organizzativo dell’area metropolitana di Torino: la domanda riferita ad unità produttiva che rientra nell’area di competenza di una delle Agenzie urbane dell’INPS, va presentata alla Direzione metropolitana INPS di Torino (presso la quale è concentrata la gestione della CIGO); la domanda riferita ad unità produttiva allocata nella circoscrizione territoriale di una delle Sedi Sub-Provinciali va inoltrata a quest’ultima. La domanda deve contenere, in particolare, le indicazioni su: cause del ricorso alla CIGO; durata, numero dei lavoratori interessati, ore di CIGO richieste e ore di lavoro effettivo; previsione circa la data di ripresa dell’attività produttiva; avvenuto espletamento della procedura sindacale (allegare copia delle comunicazioni o verbali di accordo); in caso di richiesta relativa ad eventi oggettivamente non evitabili, occorre allegare la documentazione a sostegno della causale addotta (ad es.: relazione tecnica, in caso di guasto macchina, con precisazione che è sempre stata effettuata la manutenzione ordinaria secondo le specifiche tecniche del costruttore; dichiarazione dell'Ente erogatore, in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica, gas etc.). 9.3.2. Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) - Abrogazione L’art. 19, comma 10 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 2/2009, aveva stabilito che il diritto a percepire il trattamento di CIGO fosse subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ad un percorso di riqualificazione professionale. L’obbligo, per il lavoratore, consisteva nel rilascio della dichiarazione in questione attraverso la compilazione di appositi modelli predisposti dall’INPS. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito perdeva il diritto a qualsiasi 35 Segnalazione Notiziario 3/2006 n. Quaderno n. 6 erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, qualora avesse rifiutato di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, avesse rifiutato un percorso di riqualificazione professionale o non vi partecipasse regolarmente senza adeguata giustificazione. La dichiarazione di immediata disponibilità non deve essere più resa, dal 18 luglio 2012, per effetto dell’abrogazione del predetto art. 19, comma 10, della Legge n. 2/2009, da parte dell’art. 4, comma 47 della legge n. 92/2012. 9.3.3. Termine di presentazione della domanda 9.3.3.1. Termine “iniziale” La domanda per ottenere l'ammissione all'integrazione salariale deve essere presentata all'INPS non prima che le sospensioni o le riduzioni dell’orario di lavoro abbiano avuto inizio. Infatti, ad avviso dell’INPS, le domande non possono essere sottoposte all’esame della Commissione provinciale, ai fini della decisione, prima che sia effettivamente iniziata la sospensione o riduzione dell’attività produttiva, sulla cui reale attuazione può essere esperita anche una apposita verifica ispettiva. Saranno, in ogni caso, proposte alle Commissioni provinciali per la reiezione le domande presentate con più di 15 giorni di anticipo rispetto al verificarsi presumibile dell’evento. Circ. INPS n. 3834/84 n. 1968/82 Mess. INPS n. 28916/06 9.3.3.2. Termine “finale” La domanda per ottenere l’ammissione alla CIGO deve essere presentata all’INPS entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui hanno avuto inizio le predette sospensioni o riduzioni. Se la scadenza coincide con un giorno festivo o di chiusura al pubblico in giorno feriale della Sede INPS è prorogata al primo giorno successivo non festivo e di apertura. Ai soli effetti della presentazione della domanda, la settimana è da ritenersi composta dai giorni che vanno dal lunedì alla domenica successiva compresa. In Appendice è riportato uno “scadenzario” dei termini di presentazione delle domande di CIGO per l’anno 2013. 9.3.4. Sanzioni per tardiva presentazione della domanda Qualora la presentazione della domanda avvenga dopo il termine suddetto: il trattamento di CIGO non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda stessa. Art. 7, c. 2 e 3 L. n. 164/75 Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una somma equivalente alla integrazione salariale non percepita. 9.3.5. Competenza decisionale La competenza decisionale spetta alla Commissione Provinciale per la CIGO. La Commissione è presieduta da un rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro; in essa sono rappresentate le Organizzazioni sindacali imprenditoriali e dei lavoratori e l'INPS. 9.3.6. Autorizzazione In caso di deliberazione di accoglimento da parte della Commissione Provinciale per la 36 D.P.R. n. 608/94 Quaderno n. 6 CIGO, la Sede INPS competente trasmette all'azienda l’autorizzazione mediante il mod. I.G.I. 6. In tale comunicazione sono specificate, tra l'altro, le settimane e le ore di integrazione concesse; viene inoltre indicato se l'azienda sia tenuta o meno a versare il contributo addizionale (v. punto 10.1.) L'autorizzazione alla integrazione salariale, una volta rilasciata, attribuisce un diritto soggettivo perfetto a favore dei lavoratori interessati, diritto che non viene meno se nel corso del periodo autorizzato viene risolto il rapporto di lavoro. Ciò in considerazione del fatto che la ripresa dell'attività aziendale non è necessariamente dipendente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi, singolarmente considerati. Pertanto, sempreché sia stata autorizzata la erogazione delle integrazioni salariali, i lavoratori sospesi hanno diritto a beneficiare delle prestazioni sino alla data della eventuale risoluzione del rapporto di lavoro. Circ. INPS n. 212/84 9.3.7. Ricorsi Se la domanda non viene accolta dalla Commissione Provinciale, la Sede INPS comunica all'azienda il provvedimento di reiezione, con l'indicazione dei motivi che lo hanno determinato. Avverso il provvedimento di reiezione, il datore di lavoro può esperire i seguenti rimedi giustiziali. Ricorso amministrativo gerarchico, entro 30 giorni dalla notifica, al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee dell’INPS, che decide in via definitiva. Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni dalla data di presentazione. Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica, con l’osservanza dei termini di decadenza rispettivamente previsti, decorrenti dalla formazione del silenzio. Il silenzio ha nella specie il valore legale tipico non di decisione di rigetto, ma di rifiuto di annullamento, il cui concretarsi costituisce presupposto processuale per la proposizione del ricorso giurisdizionale o straordinario contro l’unico atto emanato dall’Amministrazione. Al riguardo, l’INPS ha precisato che, anche dopo la scadenza del termine di cui sopra, permane tuttavia in capo al Comitato la potestà di esaminare i ricorsi e di assumere le decisioni di merito. L’esercizio di tale potere non andrà mai a discapito del ricorrente in quanto: in caso di accoglimento del ricorso si avrà la soddisfazione del suo interesse con conseguente estinzione del processo giurisdizionale per cessazione della materia del contendere; una decisione di rigetto, non possedendo una autonoma lesività ma rendendo definitiva la lesione originaria, non soltanto non immuta l’oggetto del giudizio pendente davanti al T.A.R. (o del ricorso straordinario), che è costituito non dal silenzio ma dall’atto di base, ma non determina nemmeno l’onere di una sua ulteriore impugnazione, essendo istituzionalmente inidonea a pregiudicare in alcun modo la decisione della causa pendente. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.), entro 37 Art. 46, c. 5 DPR n. 639/70 Circ. INPS n. 1/04 Quaderno n. 6 60 giorni dalla decisione sul ricorso gerarchico ovvero, in mancanza, dalla formazione del silenzio-rigetto. E' stata affermata la competenza del TAR in quanto l'ammissione all'integrazione salariale configura un provvedimento discrezionale dell'Amministrazione, rispetto al cui conseguimento la posizione del datore di lavoro ha natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo (Cass. Sez. Un. Civ. 11.10.1988, n. 5489). Per le questioni insorte nella fase di esecuzione successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di CIGO (es.: inclusione di una categoria di dipendenti, incidenza sulla misura, etc.) le posizioni dei beneficiari del relativo provvedimento hanno consistenza di diritto soggettivo. Pertanto, in questo caso è competente il giudice ordinario (Cass. Sez. Un. Civ. 12.12.1988, n. 6748). Il termine per proporre l'azione giudiziaria avanti al giudice ordinario è di un anno, decorrente dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine previsto per la pronuncia della relativa decisione (90 giorni dalla presentazione del ricorso). Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla decisione sul ricorso gerarchico ovvero, in mancanza, dalla formazione del silenziorigetto. Art. 20 L. n. 1034/71 Art. 4 L. n. 438/92 Circ. INPS n. 165/93 Art. 6, DPR n. 1199/71 9.4. ANTICIPAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE DA PARTE DEL L'AZIENDA Nessuna disposizione di legge prevede l'obbligo, per l'Azienda, di anticipare il pagamento delle integrazioni salariali prima della formale concessione dell'autorizzazione da parte dell'INPS. Infatti, l'art. 12 del D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 dispone che il pagamento dell'integrazione salariale va effettuato dal datore di lavoro agli aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga: e prima del provvedimento amministrativo di autorizzazione non si può parlare di aventi diritto alla prestazione (il pagamento dell'Azienda viene effettuato in nome e per conto dell'Ente previdenziale). In assenza di disposizioni di legge, l'anticipazione dell'integrazione salariale può essere regolamentata dagli accordi aziendali. L'INPS ha precisato che tale anticipazione non è gravata da contribuzione, in attesa della definizione della richiesta. In caso di successivo accoglimento della domanda, il datore di lavoro deve conguagliare gli importi anticipati nella denuncia retributiva e contributiva mensile UNIEMENS, versando il contributo addizionale, se dovuto. In caso di mancato accoglimento della domanda, gli importi anticipati sono considerati retribuzione a tutti gli effetti ed assoggettabili pertanto a regolare contribuzione. Detta contribuzione è comunque dovuta anche in pendenza di un ricorso avverso al provvedimento di diniego della CIGO ma, in caso di esito positivo, viene poi rimborsata al datore di lavoro che presenti apposita domanda. 38 Circ. INPS n. 81/97 Quaderno n. 6 9.5. PAGAMENTO E RECUPERO A CONGUAGLIO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE 9.5.1. Dati da esporre nella denuncia UNIEMENS L’Azienda deve erogare ai lavoratori le integrazioni salariali autorizzate (per un esempio di calcolo del trattamento di integrazione salariale v. Appendice) e recuperare i relativi importi esponendoli nella citata denuncia mensile UNIEMENS nell'elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <GestioneCIG>, <CIGOrdACred i- Art. 12 to>, <IndOrdinaria>. L. n. 164/75 Le somme erogate a tale titolo possono essere conguagliate con la prima denuncia UNIEMENS successiva alla data dell’autorizzazione concessa (purché riferite a periodi di paga scaduti). Le integrazioni non soggette a contributo addizionale (cod. G400), l'importo ratei mensilità aggiuntive non soggette a contributo addizionale (cod. E800), le somme a titolo di conguaglio importo una tantum per rinnovo CCNL (cod. E200) Circ. INPS n. D.L.Lgt. n. 788/45 Art. 16 15/2006 andranno esposte nella <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <GestioneCIG>, <CIGOrdACredito>, <CIGOACredAltre>. L'importo del contributo addizionale (cod. E300) sarà esposto nella <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <GestioneCIG>, <CIGOrdACredito>, <CIGOrdADebito>. Per le nuove modalità di gestione dei dati sulla cassa integrazione guadagni nella compilazione del flusso Uniemens vedere il punto 9.8. 9.5.2. Termine per il recupero delle integrazioni salariali erogate Autorizzazione notificata prima della scadenza del periodo di CIGO: entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Circ. INPS n. 155/02 Autorizzazione notificata dopo la scadenza del periodo di CIGO: entro il termine di prescrizione ordinaria (10 anni). 9.6. PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’INPS L’erogazione diretta da parte dell’INPS ai lavoratori interessati delle integrazioni salariali autorizzate costituisce una eccezione ai principi ordinari che, viceversa, prevedono, come indicato al punto precedente, il pagamento da parte delle aziende degli importi spettanti a tale titolo e il successivo recupero mediante conguaglio nella denuncia retributiva e contributiva mensile UNIEMENS. Le richieste di pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie possono essere prese in considerazione a fronte delle seguenti situazioni: sottoposizione a procedure concorsuali; cessazione delle aziende; comprovata crisi finanziaria. 39 Mess. INPS n. 33735/05 Quaderno n. 6 La suddetta modalità di pagamento presuppone la verifica: di elementi preesistenti rilevanti ai fini della validità dell’autorizzazione, soprattutto per quanto attiene alla temporaneità e transitorietà dell’evento; della effettività del diritto dei singoli lavoratori alle percezione dei trattamenti autorizzati. Sotto quest’ultimo aspetto, la verifica delle situazioni di incumulabilità o di incompatibilità delle integrazioni salariali devono essere desunte sia dalla consultazione degli atti e dei dati disponibili negli archivi delle Sedi dell’INPS, sia da apposite dichiarazioni di responsabilità dei lavoratori interessati. Successivamente la Direzione generale dell’INPS ha comunicato che, stante l’attuale periodo di crisi, in via eccezionale può essere concessa l’autorizzazione al pagamento diretto per difficoltà aziendali dovute a carenze di liquidità. Le aziende interessate devono presentare una relazione del legale rappresentante che comprovi, con elementi obiettivi, la difficoltà lamentata. Su tale base, la Direzione regionale INPS del Piemonte, preso atto della gravità delle situazioni di illiquidità in cui versano alcune aziende, ha previsto la possibilità di ammettere al pagamento diretto anche integrazioni salariali ordinarie che erano state autorizzate a conguaglio. Le relative istruzioni operative sono di seguito sintetizzate. L’erogazione diretta delle integrazioni salariali può essere effettuata dall’INPS quando: la domanda di CIGO sia stata autorizzata dalla competente Commissione provinciale; i lavoratori non percepiscano l’intera retribuzione da almeno due mesi cons ecutivi; l’azienda versi in dimostrata crisi di liquidità e non sia in grado di riprendere i pagamenti entro il mese successivo; la sospensione sia a zero ore per l’intero mese interessato ed investa l’assoluta prevalenza dell’attività imprenditoriale dell’azienda che la attua; sia intervenuto un accordo sindacale in merito alla richiesta all’INPS di pagamento diretto delle prestazioni. Ai fini della concessione del beneficio deve essere presentata una specifica domanda alla Sede INPS presso la quale è gestita la posizione dell’azienda. Alla domanda devono essere allegati: ☑ una relazione che illustri le motivazioni e lo stato della crisi di liquidità, corredata da apposita documentazione sulla situazione finanziaria, sugli eventuali crediti vantati, scaduti e non incassati, nonché sulla situazione di mercato; ☑ una dichiarazione che attesti la mancata erogazione ai lavoratori dell’intera retribuzione da almeno due mesi continuativi, l’impossibilità di provvedere a tali pagamenti entro il mese successivo, la mancata anticipazione e messa a conguaglio delle integrazioni salariali; ☑ le copie dei listini paga che evidenziano i periodi di mancata prestazione e la mancata corresponsione delle anticipazioni; ☑ le singole richieste di pagamento diretto delle integrazioni salariali dei lavoratori che attestino la mancata corresponsione, da parte dell’azienda, di tali prestazioni per il 40 Mess. INPS n. 29223/2009 Quaderno n. 6 periodo di CIGO richiesto e la mancata attività lavorativa (nei periodi di interesse) al di fuori di quella resa presso l’azienda che non ha effettuato le anticipazioni; ☑ la copia dell’accordo sindacale sulla richiesta all’INPS del pagamento diretto delle prestazioni. Le domande delle aziende, trattandosi di situazioni eccezionali finalizzate ad una ripresa della capacità economica e di mercato della richiedente, possono estendersi sino ad un massimo di tre mesi (la prima domanda, conseguente a periodi di crisi di liquidità protratti e già esauriti, può tuttavia riguardare anche periodi superiori al predetto limite) e sono rimesse alla decisione della Direzione provinciale della competente Sede INPS. Eventuali successive domande relative a periodi ulteriori sono sottoposte alla decisione della Direzione regionale INPS del Piemonte. La Direzione provinciale verifica la sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione alla agevolazione ed accerta altresì che: le circostanze rappresentate dall’azienda ai fini del pagamento diretto non co ntraddicano quanto dalla stessa dichiarato nella domanda di intervento della C IGO, con particolare riferimento alla previsione di ripresa dell’attività lavorativa. Nell’ipotesi di difformità delle dichiarazioni, l’autorizzazione ai trattamenti di integrazione salariale, se già concessa, resta sospesa ed il caso viene riproposto nella prima riunione utile della Commissione provinciale per un riesame; la causa del ricorso alla CIGO ammesso dalla Commissione provinciale sia coerente con le motivazioni e la situazione finanziaria (inclusa la temporanea crisi di liquidità) illustrate nella relazione inviata ai fini del pagamento diretto (in caso negativo la richiesta di pagamento diretto viene respinta). Effettuate tutte le verifiche sopra richiamate, la predetta Direzione provinciale comunica all’azienda l’accoglimento, ovvero la reiezione della richiesta di erogazione diretta delle integrazioni salariali. 9.7. MODULISTICA PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI Come in precedenza indicato (v. Cap. 8°), i periodi di sospensione e di riduzione di orario con intervento della CIGO danno titolo, ai lavoratori interessati, a contributi figurativi utili a determinare il diritto e la misura della pensione. Tali contributi sono calcolati sulla base della retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale e sono accreditati d’ufficio dall’INPS sulla base dei dati forniti dai datori di lavoro attraverso il flusso UNIEMENS. Per le nuove modalità di gestione dei dati sulla Cassa integrazione guadagni nella compilazione del flusso Uniemens v. il seguente punto 9.8. Legge n. 326/03 9.8. MODALITÀ DI GESTIONE DEI DATI SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI NEL FLUSSO UNIEMENS L'INPS ha implementato la procedura UNIEMENS per la gestione della Cassa Integrazione Guadagni. 41 circ. INPS n. 13/2011 Quaderno n. 6 Si riassumono qui di seguito le principali innovazioni apportate, rinviando, per informazioni più dettagliate, alla circolare dell'Istituto n. 13 del 28 gennaio 2011. 9.8.1. Nuovo sistema di gestione della CIG Il nuovo sistema si basa sulla raccolta mensile, tramite il flusso UNIEMENS, di tutte le informazioni utili all’intera gestione dell’evento di Cassa integrazione guadagni, a prescindere dalla tipologia della stessa (ordinaria, straordinaria o in deroga) e dalla modalità di pagamento (diretto da parte dell’INPS, ovvero anticipato dall’azienda e poi conguagliato sull’UNIEMENS). Resta invariata la procedura di concessione del trattamento integrativo, pertanto l'azienda, al fine di ottenere l'autorizzazione alla CIG dovrà comunque presentare domanda alla competente amministrazione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa. Con il nuovo sistema viene prevista l’introduzione del concetto di “Cassa Integrazione Richiesta”, cioè in attesa di autorizzazione, che consente di dare evidenza ai periodi di sospensione nel momento stesso in cui si verificano. Anche nei confronti dell’INPS resta inalterata la necessaria presentazione della consueta domanda, che, per le nuove richieste, e fatta salva la fase di transizione (v. punto 9.8.4.), dovrà essere trasmessa on line, mediante l’apposita procedura disponibile nei servizi Internet dell’Istituto. Domanda di CIG presentata prima del flusso UNIEMENS Se la domanda di integrazione salariale (Mod. IG15/IND-COD.SR21, per la CIGO nel settore industria; Mod. IG15/STR-COD.SR40, per la CIGS; Mod. IG15/DerogaCOD.SR100, per la CIG in deroga) viene presentata all’INPS prima del flusso UNIEMENS riferito al primo mese in cui si verifica la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa, la procedura di accettazione on line rilascia un codice (“ticket”) identificativo della domanda, che andrà riportato nel flusso UNIEMENS, nel campo <Ticket>, fino al ricevimento dell'autorizzazione relativa. Domanda di CIG presentata dopo il flusso UNIEMENS Qualora la domanda di CIG venga presentata dopo il flusso UNIEMENS, un apposito servizio internet rilascerà il “ticket” che dovrà esser riportato nella domanda di CIG, oltre che all’interno del flusso UNIEMENS. L'abbinamento del “ticket” alla domanda consentirà, una volta che la stessa sarà accolta, la trasformazione direttamente da parte dell'Istituto da CIG richiesta in CIG autorizzata. In ogni caso si ricorda che il conguaglio è autorizzato, ed il pagamento diretto può essere emesso, soltanto dopo che la domanda di CIG venga (in tutto o in parte) accolta e nei limiti dell’accoglimento, fatto salvo il caso in cui l’azienda, che ha richiesto l’integrazione salariale in deroga con pagamento diretto, chieda l’anticipazione, da parte dell’INPS, dei relativi trattamenti in attesa del provvedimento di concessione, ai sensi dell’art. 7-ter, comma 3, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Qualora la domanda di CIG venga, in tutto o in parte respinta, l’azienda dovrà versare la contribuzione relativa ai periodi non autorizzati e provvedere alla rettifica degli 42 Quaderno n. 6 UNIEMENS riferiti ai mesi interessati, inviando nuovamente il flusso corretto. 9.8.2. Nuova versione del flusso UNIEMENS L'INPS ha aggiornato il documento tecnico per la compilazione del flusso UNIEMENS, tenendo già conto del nuovo sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni. In particolare sono state adeguate le informazioni relative a: tipo paga, divisore orario contrattuale, ore lavorabili, accredito figurativo: le aziende indicano le coperture delle settimane interessate da eventi di Cassa Integrazione o solidarietà e le relative “Differenze accredito” (cioè l’importo dell’imponibile “perso”, ai fini pensionistici, in conseguenza dell’evento medesimo). Con il nuovo sistema tali informazioni riguarderanno non solo i periodi di CIG messi a conguaglio, ma anche i periodi per i quali viene richiesto il pagamento diretto. Dovranno essere esposti, con appositi codici, anche i periodi di sospensione non ancora autorizzati. Nel momento in cui interverrà l’autorizzazione, il sistema trasformerà i periodi richiesti in periodi autorizzati e determinerà l’effettivo accredito figurativo; calcolo della prestazione: verrà gestito con le stesse modalità a prescindere dal tipo di pagamento (diretto o a conguaglio). Oltre alle informazioni già presenti nel flusso UNIEMENS, è prevista l’esposizione del calendario giornaliero, vale a dire la presenza di un elemento ricorsivo <Giorno> per quanti sono i giorni del mese. Detto elemento contiene il dato che indica se nel giorno in questione vi sia stata attività lavorativa ed eventualmente, se nel giorno sia intervenuto un evento di CIG gestito con le nuove modalità, le ulteriori informazioni utili al calcolo della prestazione. Queste ultime riguardano: le tipologie di CIG (ordinaria, straordinaria, in deroga o solidarietà, già autorizzata, ovvero richiesta ed in attesa di autorizzazione), identificate dalla stessa codifica utilizzata nelle coperture settimanali per l’accredito figurativo; il numero di ore di CIG del giorno; l’identificativo del periodo di CIG (nel caso in cui il periodo di cassa integrazione risulti già autorizzato l’identificativo coinciderà con il numero di autorizzazione assegnato dalla competente Sede INPS; qualora, invece, il periodo di CIG sia ancora in attesa di autorizzazione sarà rappresentato dal “ticket” identificativo del periodo e indicato all’atto della domanda: attraverso l’abbinamento tra domanda e “ticket”, al momento dell’autorizzazione, il sistema sarà in grado di trasformare i periodi “richiesti” in autorizzati); politiche attive: allo scopo di consentire l’erogazione delle “politiche attive” al lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni, vengono raccolte le informazioni concernenti i recapiti del medesimo (e-mail, numero telefonico fisso e mobile) e le qualifiche professionali dello stesso. Anche tali informazioni riguarderanno la generalità dei lavoratori interessati da Cassa Integrazione Guadagni indipendentemente dal tipo e dalla modalità di pagamento; pagamento diretto o conguaglio da parte dell’azienda: al fine di provvedere al pagamento diretto, nella denuncia UNIEMENS devono essere indicati: il codice IBAN (se viene richiesto l’accredito bancario); il codice identificativo del sindacato (qualora debba essere effettuata la trattenuta 43 Quaderno n. 6 sindacale disposta dal lavoratore); l’eventuale importo dell’assegno al nucleo familiare da erogare contestualmente alla prestazione; l’eventuale importo da trattenere, qualora si tratti di lavoratore pensionato per il quale sia prevista la trattenuta giornaliera; le detrazioni da lavoro dipendente e per carichi di famiglia. Nel nuovo sistema è prevista la possibilità per le aziende di conguagliare gli importi di assegno al nucleo familiare e trattenuta da pensione anche per i periodi di Cassa Integrazione Guadagni. L’Azienda che all’atto della presentazione della domanda, avendo scelto il nuovo metodo con ticket, eroga ai lavoratori le integrazioni salariali autorizzate ed è tenuta a valorizzare i campi contenuti in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <GestioneEventiCIG>. In merito alle somme poste a conguaglio dall’azienda le relative informazioni potranno essere semplificate, rispetto alle attuali, in quanto l’effettivo ammontare, della prestazione nonché l’attribuzione individuale del periodo e degli importi, saranno già stati determinati al momento della sospensione, in base ai dati trasmessi a corredo della “Cassa Integrazione Guadagni Richiesta”. All’atto del conguaglio sarà, quindi, sufficiente abbinare il conguaglio stesso alla domanda di Cassa Integrazione Guadagni tramite il numero di autorizzazione o di “ticket” e verificare che il conguaglio non ecceda le prestazioni fino a quel momento determinate. Le informazioni relative agli importi conguagliati verranno esposte in <DenunciaAziendale> nell'elemento <ConguagliCIG>, <CIGAutorizzata>. Le innovazioni introdotte nella procedura UNIEMENS consentono l’eliminazione, tra gli altri, del modello I.G.Str/Aut COD. SR41 (prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie ed in deroga). Il modello SR41 resta in vigore solo per la gestione “a stralcio” delle CIG a pagamento diretto gestite con l’attuale sistema, in quanto iniziate prima o durante il periodo di transizione (v. punto 9.8.4.), nonché per i casi in cui non vi siano obblighi di comunicazione assolti mediante UNIEMENS (ad esempio, imprese sottoposte a procedura concorsuale con cessazione dell’attività). 9.8.3. Fase transitoria L’INPS ha concesso una fase transitoria (durante la quale è stato possibile continuare a gestire gli eventi di CIG con le modalità precedentemente in uso) fino al mese di paga maggio 2011, successivamente prorogata: - fino a tutto il mese di dicembre 2011 (mess. INPS n. 14561 del 13 luglio 2011); - fino a tutto il mese di gennaio 2012 (circ. INPS n. 148 del 22 novembre 2011). Con messaggio n. 7216 del 27 aprile 2012, l’INPS ha comunicato che le nuove modalità di compilazione del flusso UNIEMENS per periodi di integrazione salariale già autorizzati ovvero in attesa di autorizzazione, previste dalla circolare n. 13/2011, possono ora essere utilizzate per l’integrazione salariale ordinaria del settore industria. Il periodo di transizione di cui sopra è ulteriormente prorogato per le altre tipologie di integrazioni salariali. 44 Circ. INPS n. 13 del 28/1/2011 Quaderno n. 6 CAPITOLO 10° CONTRIBUZIONE A CARICO DELLE IMPRESE PER IL FINANZIAMENTO DELLA CIGO 10.1. CONTRIBUTO ORDINARIO E CONTRIBUTO ADDIZIONALE Per il finanziamento della CIGO sono dovuti, interamente a carico del datore di lavoro, un contributo ordinario, ed un eventuale contributo addizionale. Art. 12, n. 2 e 13 L. n. 164/75 Entrambi i contributi sono previsti in misura differenziata, in relazione al numero dei dipendenti in forza all'impresa, nelle misure indicate nella seguente tabella. CONTRIBUTO ORDINARIO In via continuativa mensile Esclusi apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio ADDIZIONALE In caso di ricorso alla CIG ordinaria Esclusi eventi oggettivamente non evitabili AZIENDE FINO A 50 AZIENDE CON OLTRE DIPENDENTI 50 DIPENDENTI 1,90 % della retribuzione imponibile 2,20 % della retribuzione imponibile 4% dell'integrazione salariale a carico INPS 8% dell'integrazione salariale a carico INPS 10.2. DICHIARAZIONE DEL NUMERO DEI DIPENDENTI PER L'APPLICA ZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE RIDOTTE Ai fini dell’applicazione delle aliquote contributive ridotte i datori di lavoro sono tenuti a presentare all’INPS una dichiarazione attestante che nell’anno precedente hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti non superiore a 50. Dal computo devono essere esclusi soltanto i dipendenti assenti temporaneamente (servizio militare, maternità) e sostituiti, i contratti di inserimento e gli apprendisti. I lavoratori con contratto a tempo parziale devono essere computati in proporzione all’orario concordato. La dichiarazione va presentata: in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti (in tale circostanza si farà rife45 Circ. INPS n. 89/03 Quaderno n. 6 rimento al numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività); al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini della contribuzione in argomento. 10.3. PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER LA CIGO I contributi dovuti all'INPS per la CIGO si prescrivono con il decorso di cinque anni decorrenti dal giorno in cui i contributi stessi dovevano essere versati. 46 Art. 3, c. 9 e 10 L. n. 335/95 Quaderno n. 6 CAPITOLO 11° CONTRIBUTI E IMPOSTE SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI Gli importi erogati dall'azienda a titolo di integrazione salariale, in quanto "somme a carico di gestione assistenziale e previdenziale", sono esclusi dalla base imponibile ai fini della contribuzione sia INPS (salvo il contributo addizionale indicato al punto 10.1.) che INAIL. Art. 12, c. 4, L. n. 153/96 sostituito dall'art. 6, c. 1, D.Lgs. n. Gli importi suddetti devono invece essere assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) come gli altri redditi di lavoro, secondo le norme di legge vigenti in materia. 47 314/97 Quaderno n. 6 CAPITOLO 12° CONCOMITANTE RICORSO AD ALTRI AMMORTIZZATORI SOCIALI 12.1. CIGO E CIGS L'impresa non può richiedere la CIGS (v. Quaderno n. 7) per le unità produttive nelle quali sia stata autorizzata, nello stesso periodo, la CIGO per situazioni temporanee di mercato (mancanza di lavoro, di ordini o commesse). In via eccezionale, il concomitante ricorso alla CIGO e alla CIGS nella stessa unità produttiva è possibile quando: le causali siano autonome (es. mancanza di commesse e ristrutturazione aziendale); riguardi lavoratori diversi e diverse aree produttive; sussistano le condizioni di legge previste distintamente per la specifica forma di intervento. Art. 1, c. 11, L. n. 223/91 Circ. INPS n. 256/91 12.2. CIGO E CONTRATTI DI SOLIDARIETA' La CIGO è compatibile con il trattamento straordinario concesso per Contratti di Solidarietà (v. Quaderno n. 9). L'orario ridotto a seguito del C.d.S. costituisce l'orario di riferimento per eventuali richieste di CIGO. Gli eventi che possono legittimare interventi di CIGO nel corso del C.d.S. devono risultare conformi alla disciplina propria di tali interventi, con particolare riferimento ai requisiti della temporaneità e transitorietà. Inoltre devono sostanzialmente differenziarsi dalla situazione per la quale è concesso il trattamento di integrazione per il C.d.S.. 12.3. CIGO E MOBILITA' L'apertura della procedura di mobilità (v. Quaderno n. 1) presuppone una dichiarazione aziendale di esubero strutturale di personale, che determina pertanto, in linea di massima, una situazione non compatibile con il requisito della "temporaneità", su cui si fonda la CIGO. Si tende perciò ad escludere il ricorso a quest'ultima durante la procedura di mobilità (che può durare fino a 75 giorni), salvo casi di fattispecie particolari riguardanti settori e/o lavoratori non coinvolti dalla situazione di esubero strutturale. E' invece compatibile con la mobilità l'utilizzo della CIGS, ricorrendo gli estremi per la richiesta di intervento. Quanto sopra, pur non esistendo specifiche disposizioni al riguardo, si desume dai principi generali e da alcuni orientamenti delle Commissioni Provinciali per la CIGO. 48 Circ. INPS n. 210/93 Quaderno n. 6 CAPITOLO 13° CONCOMITANTE RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, AL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, AL LAVORO STRAORDINARIO 13.1. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO La somministrazione di lavoro è vietata, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso le unità produttive ove sia operante una sospensione dal lavoro o una riduzione di orario, con intervento del trattamento di integrazione salariale, che interessi lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione. Art. 20, c. 4, lett. b) D.lgs. n. 276/03 13.2. LAVORO A TEMPO DETERMINATO L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine. 13.3. LAVORO STRAORDINARIO In linea di principio, non è vietato il ricorso al lavoro straordinario durante i periodi di CIGO. Occorre però considerare attentamente quanto segue. Se durante una settimana di utilizzo della CIGO lo straordinario viene effettuato da lavoratori interessati dalla CIGO, le ore relative allo straordinario si sommano a quelle di lavoro ordinario e vanno a diminuire le ore integrabili (v. esempio di calcolo in Appendice). Se durante una settimana di utilizzo della CIGO lo straordinario viene effettuato da lavoratori diversi da quelli interessati dalla CIGO: non si pongono problemi se le mansioni di questi lavoratori non sono fungibili con quelle degli altri lavoratori sospesi o posti ad orario ridotto; se invece sussiste fungibilità delle mansioni, i volumi e le modalità di utilizzo dello straordinario potrebbero far propendere la competente Commissione Provinciale per la parziale o totale reiezione della richiesta di CIGO, qualora prevalga il convincimento che le ore di lavoro straordinario avrebbero potuto utilmente essere effettuate dai lavoratori posti in CIGO, riducendo il ricorso a tale prestazione previdenziale. 49 Art. 3, c. 1, lett. c, D.Lgs. n. 368/01 Quaderno n. 6 APPENDICE Procedura di consultazione sindacale – Bozza di comunicazione preventiva ................................ 53 Procedura di consultazione sindacale nei casi di eventi oggettivamente non evitabili – Bozza di comunicazione ….............................................................................................................................. 54 Bozze di comunicazione ai lavoratori della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa................. 55 Esempi di calcolo delle ore integrabili …........................................................................................ 56 Esempio di calcolo del trattamento di CIGO ….............................................................................. 58 Scadenzario dei termini di presentazione delle domande di CIGO per l’anno 2014 …......................... 59 Tracciato del mod. I.G.I. 15 – cod. SR21 - domanda integrazione salariale ordinaria senza ticket…. 60 Tracciato del mod. IG/15 - domanda integrazione salariale ordinaria con ticket ………...................... 72 51 Quaderno n. 6 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE BOZZA DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA Data, ……………… Spett.le UNIONE INDUSTRIALE - A.M.M.A. Via Fanti, 17 10128 - TORINO Spett.le R.S.U. SEDE (se costituita) OGGETTO: Ricorso alla CIG Ordinaria Comunicazione ex art. 5, 4° comma, legge 20.5.75, n. 164. Vi informiamo che dobbiamo procedere alla richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. Causa: (ad es.: mancanza di commesse). Durata prevedibile: dal …………. al ……………. Entità e numero dei lavoratori interessati: − sospensione a zero ore per n. ….. dipendenti. − riduzione a ….. ore lavorative settimanali per n. ….. dipendenti. Quanto sopra vale come comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 4, 5, e 6, della legge 20.5.75 n. 164. Distinti saluti. TIMBRO e FIRMA 53 Quaderno n. 6 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE NEI CASI DI EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI - BOZZA DI COMUNICAZIONE Data, ……………… Spett.le R.S.U. SEDE (se non costituita inviare a:) Spett.le UNIONE INDUSTRIALE - A.M.M.A. Via Fanti, 17 10128 - TORINO OGGETTO: Ricorso alla CIG ordinaria Comunicazione ex art. 5, 1° comma, legge 20.5.75, n. 164. Vi informiamo che, a causa ……………... (ad es.: dell'improvvisa interruzione dell'erogazione della fornitura di energia elettrica) dobbiamo procedere con carattere di urgenza alla richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. Durata prevedibile: dal …………. al ……………. Numero dei lavoratori interessati: n. … dipendenti sospesi e/o n. … dipendenti lavoranti ad orario ridotto. Quanto sopra vale come comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 20.5.75 n. 164. Distinti saluti. TIMBRO e FIRMA 54 Quaderno n. 6 BOZZA DI COMUNICAZIONE AI LAVORATORI DELLA SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA CON RICORSO ALLA CIGO A) – In caso di sospensione a zero ore. Egr. Sig…………….. Oggetto: Sospensione dal lavoro con richiesta di intervento della CIGO La presente per comunicarLe che, a decorrere dal……… e fino al……….., Lei verrà sospeso/a dal lavoro. A Suo favore verrà richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. A fronte di sopravvenute esigenze lavorative Lei potrà essere richiamato/a anche prima del suddetto termine e pertanto dovrà essere tempestivamente reperibile all’indirizzo che ci ha ufficialmente comunicato o eventualmente a quello diverso che sarà Sua cura comunicarci. Distinti saluti. B) – In caso di riduzione di orario. Egr. Sig…………… Oggetto: Riduzione della prestazione lavorativa con richiesta della CIGO La presente per comunicarLe che, a decorrere dal……. e fino al……., Lei sarà posto/a ad orario ridotto di n……..ore settimanali, secondo la seguente articolazione: …………………………………………………. …………………………………………………. A Suo favore verrà richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. Distinti saluti 55 Quaderno n. 6 ESEMPI DI CALCOLO DELLE ORE INTEGRABILI Si espongono i seguenti esempi pratici di calcolo delle ore integrabili, ipotizzati con riferimento ad un orario settimanale di 40 ore distribuito su cinque giorni, in ragione di 8 ore giornaliere per lavoratori retribuiti in misura fissa (CCNL metalmeccanici 5 dicembre 2012). Es. 1 - Riduzione a 24 ore settimanali, distribuite nei giorni dal lunedì al mercoledì: ore integrabili = 16 - Festività non lavorata cadente di lunedì: ore effettivamente lavorate …………………………….....… = 16 + ore non prestate nella giornata festiva …………………........ = 8 24 ore integrabili = 16 (40-24) Festività non lavorata cadente di giovedì: ore effettivamente lavorate ……………………………......... = 24 + ore non prestate nella giornata festiva …………………........ = 8 32 ore integrabili = 8 (40-32) - Es. 2 - Riduzione a 20 ore settimanali prestate in ragione di 4 ore al giorno: ore integrabili = 20 - Festività non lavorata cadente in uno dei primi cinque giorni: ore effettivamente lavorate …………………………….....… = 16 + ore non prestate nella giornata festiva …………………........ = 8 24 ore integrabili = 16 (40-24) Es. 3 - Riduzione a 24 ore comunque distribuite: ore integrabili = 16 Festività non lavorata cadente di sabato: ore integrabili = 16 (40-24) Es. 4 - Riduzione a 24 ore comunque distribuite: ore integrabili = 16 - Permesso, sciopero o altra assenza della durata di due ore: ore effettivamente lavorate …………………………….....… = 22 + ore non prestate per effetto dell'assenza …………….…........ = 2 24 ore integrabili = 16 (40-24) Es. 5 - Riduzione a 24 ore distribuite dal lunedì al mercoledì: ore integrabili = 16 - Festività cadente il lunedì: prestazione festiva di 4 ore; ore effettivamente lavorate ……………………………… ore non prestate nella giornata festiva …………………... ore integrabili = 16 (40-24) 56 = 20 + = 4 24 Quaderno n. 6 Es. 6 - Sospensione a zero ore: ore integrabili = 40 - Festività retribuita non lavorata cadente nei primi cinque giorni: ore integrabili = 40 - Festività retribuita o no e comunque non lavorata cadente di sabato: ore integrabili = 40 Es. 7 - Riduzione a 24 ore distribuite dal lunedì al mercoledì: ore integrabili = 16 - Festività cadente di domenica o di sabato, con prestazione di 5 ore di lavoro: ore effettivamente lavorate dal lunedì al mercoledì …….. = 24 + ore di lavoro prestato nella giornata festiva …………….. = 5 29 ore integrabili = 11 (40-29) Es. 8 - Riduzione a 24 ore distribuite dal lunedì al mercoledì: ore integrabili = 16 - Prestazione di 6 ore di lavoro effettuata il sabato: ore lavorate dal lunedì al mercoledì ………………...…... ore lavorate nella giornata del sabato …….……………... = 24 + = 6 30 ore integrabili = 10 (40-30) Es. 9 - Sospensione a zero ore con intervento della C.I.G.: ore integrabili = 40 - Sciopero di 4 ore, proclamato per motivi riguardanti la generalità dei lavoratori: ore lavorate ……………………….……………………... = 0+ ore di sciopero proclamate ……………….……………... = 4 4 ore integrabili = 36 (40-4) Es. 10 - Riduzione a 24 ore distribuite dal mercoledì al venerdì. ore integrabili = 16 - Prestazione di 2 ore di lavoro straordinario effettuata il venerdì: ore lavorate (lavoro ordinario) ..….……………………... = 24 + ore lavorate (lavoro straordinario) ……….……………... = 2 26 ore integrabili = 14 (40-26) 57 Quaderno n. 6 ESEMPIO DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI CIGO RETRIBUZIONE Mensile Oraria € 1.400,00 € 8,09 ORE INTEGRABILI = 14 TRATTAMENTO TEORICO DI CIGO 75,33% di 8,09 = € 6,10 6,10 x 14 = € 85,34 ORE LAVORATE NEL MESE = 176 MASSIMALE CIGO ORARIO 913,14 (Massimale mensile) : 176 = € 5,19 TRATTAMENTO CIGO EROGABILE 5,19 x 14 = € 72,66 Essendo il trattamento di CIGO erogabile, in base all'applicazione del massimale, inferiore al trattamento teorico spettante, non c'è capienza per recuperare i ratei della tredicesima mensilità e/o di altre erogazioni ultramensili. 58 Quaderno n. 6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIGO PER L’ANNO 2014 Settimana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 da Lunedì 6 gennaio 2014 13 gennaio 2014 20 gennaio 2014 27 gennaio 2014 3 febbraio 2014 10 febbraio 2014 17 febbraio 2014 24 febbraio 2014 3 marzo 2014 10 marzo 2014 17 marzo 2014 24 marzo 2014 31 marzo 2014 7 aprile 2014 14 aprile 2014 21 aprile 2014 28 aprile 2014 5 maggio 2014 12 maggio 2014 19 maggio 2014 26 maggio 2014 2 giugno 2014 9 giugno 2014 16 giugno 2014 23 giugno 2014 30 giugno 2014 7 luglio 2014 14 luglio 2014 21 luglio 2014 28 luglio 2014 4 agosto 2014 11 agosto 2014 18 agosto 2014 25 agosto 2014 1° settembre 2014 8 settembre 2014 15 settembre 2014 22 settembre 2014 29 settembre 2014 6 ottobre 2014 13 ottobre 2014 20 ottobre 2014 27 ottobre 2014 3 novembre 2014 10 novembre 2014 17 novembre 2014 24 novembre 2014 1° dicembre 2014 8 dicembre 2014 15 dicembre 2014 22 dicembre 2014 52 29 dicembre 2014 SETTIMANE DI CIGO a Sabato 11 gennaio 2014 18 gennaio 2014 25 gennaio 2014 1° febbraio 2014 8 febbraio 2014 15 febbraio 2014 22 febbraio 2014 1° marzo 2014 8 marzo 2014 15 marzo 2014 22 marzo 2014 29 marzo 2014 5 aprile 2014 12 aprile 2014 19 aprile 2014 26 aprile 2014 3 maggio 2014 10 maggio 2014 17 maggio 2014 24 maggio 2014 31 maggio 2014 7 giugno 2014 14 giugno 2014 21 giugno 2014 28 giugno 2014 5 luglio 2014 12 luglio 2014 19 luglio 2014 26 luglio 2014 2 agosto 2014 9 agosto 2014 16 agosto 2014 23 agosto 2014 30 agosto 2014 6 settembre 2014 13 settembre 2014 20 settembre 2014 27 settembre 2014 4 ottobre 2014 11 ottobre 2014 18 ottobre 2014 25 ottobre 2014 1° novembre 2014 8 novembre 2014 15 novembre 2014 22 novembre 2014 29 novembre 2014 6 dicembre 2014 13 dicembre 2014 20 dicembre 2014 27 dicembre 2014 4 gennaio 2015 Domenica 12 gennaio 2014 19 gennaio 2014 26 gennaio 2014 2 febbraio 2014 9 febbraio 2014 16 febbraio 2014 23 febbraio 2014 2 marzo 2014 9 marzo 2014 16 marzo 2014 23 marzo 2014 30 marzo 2014 6 aprile 2014 13 aprile 2014 20 aprile 2014 27 aprile 2014 4 maggio 2014 11 maggio 2014 18 maggio 2014 25 maggio 2014 1° giugno 2014 8 giugno 2014 15 giugno 2014 22 giugno 2014 29 giugno 2014 6 luglio 2014 13 luglio 2014 20 luglio 2014 27 luglio 2014 3 agosto 2014 10 agosto 2014 17 agosto 2014 24 agosto 2014 31 agosto 2014 7 settembre 2014 14 settembre 2014 21 settembre 2014 28 settembre 2014 5 ottobre 2014 12 ottobre 2014 19 ottobre 2014 26 ottobre 2014 2 novembre 2014 9 novembre 2014 16 novembre 2014 23 novembre 2014 30 novembre 2014 7 dicembre 2014 14 dicembre 2014 21 dicembre 2014 28 dicembre 2014 5 gennaio 2015 Scadenza Martedì 25 febbraio 2014 Martedì 25 marzo 2014 Sabato 26 aprile 2014 (*) Lunedì 26 maggio 2014 Mercoledì 25 giugno 2013 Venerdì 25 luglio 2014 Lunedì 25 agosto 2014 Giovedì 25 settembre 2014 Sabato 25 ottobre 2014 (*) Martedì 25 novembre 2014 Sabato 27 dicembre 2014 (*) Lunedì 26 gennaio 2015 Martedì 25 febbraio 2015 N.B. - In caso di presentazione di domanda per due o più settimane (massimo 13) si fa riferimento alla scadenza della settimana iniziale. (*) Se il termine di presentazione coincide con il sabato è consentito l'invio della domanda entro il lunedì successivo (v. Mess. INPS n. 1564 del 27-1-2012 – Notiziario n. 3/2012, par. 46) 59 Quaderno n. 6 60 Quaderno n. 6 61 Quaderno n. 6 62 Quaderno n. 6 63 Quaderno n. 6 64 Quaderno n. 6 65 Quaderno n. 6 66 Quaderno n. 6 67 Quaderno n. 6 68 Quaderno n. 6 69 Quaderno n. 6 70 Quaderno n. 6 71 Quaderno n. 6 72 Quaderno n. 6 73 Quaderno n. 6 74 Quaderno n. 6 75 Quaderno n. 6 76 Quaderno n. 6 77 Quaderno n. 6 78 Dirett. Resp.: dr. Gabriele PAJNO FERRARA Edizione A.M.M.A. – Diritti riservati Aut. Trib. di Torino n. 4140 Dirett. Provider: NETHOUSE S.r.l.